Accesso ai marciapiedi senza gradini
1 Disposizioni generali
Scopo
La presente direttiva ha lo scopo di precisare i requisiti per l'accesso ai marciapiedi senza gradini.
Campo d’applicazione
La direttiva si applica agli impianti per il pubblico di stazioni delle ferrovie a scartamento normale, metrico e ridotto.
Basi legali
Per rampe e ascensori si applicano in generale le disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) relative all'articolo 34, DE 34 numero 3.1.2.
Delimitazioni
Sono generalmente possibili tre casi di accesso ai marciapiedi non a raso.
Nessun ascensore Ascensore Nessuna Non rappresentato Caso 2 rampa La direttiva si focalizza sull'accesso non a Realizzazione «ascensore al posto della raso. rampa»
Rampa Caso 1 Caso 3 Realizzazione «rampa» Realizzazione «sia rampa sia ascensore»
La direttiva tratta i casi 1–3.
N. registrazione: BAV-511.3-10/4/3/5/1/1/6/3/1
2 Requisiti
2.1 Requisiti generali
2.1.1 Competenze
La scelta se realizzare rampe e/o ascensori spetta ai gestori dell'infrastruttura (GI), che devono operarla nel rispetto delle condizioni quadro. Questa disposizione è stata precisata nell'ambito della revisione 2024 delle DE-Oferr. La presente direttiva definisce le condizioni quadro da osservare nella scelta.
2.1.2 Condizioni quadro finanziarie
I GI sono responsabili del rispetto delle condizioni quadro finanziarie. Nella scelta della variante di realizzazione di ascensori e/o rampe va tenuto conto dei costi di investimento ed esercizio, che devono rispettare le condizioni quadro finanziarie (convenzioni sulle prestazioni CP, convenzioni di attuazione delle fasi di ampliamento CA).
2.1.3 Data di attuazione
La presente direttiva riguarda in particolare le stazioni che non sono ancora state dichiarate conformi alla legge sui disabili (LDis). La ristrutturazione di stazioni già dichiarate conformi alla LDis rientra nell'ambito di responsabilità dei GI e anche in questo caso va osservato l'aspetto delle condizioni quadro economiche.
2.1.4 Ulteriori requisiti generali
La presente direttiva valuta i casi sulla base di due fattori:
a. triangolo impianti per il pubblico capacità, sicurezza e funzionalità (incl. catena di trasporto1); b. disponibilità impianti per il pubblico flusso di persone (incl. PRM2), fabbisogno di spazio, evacuazione in caso di evento.
È impossibile fare una netta distinzione tra questi due fattori, che possono sovrapporsi o essere fortemente interdipendenti.
1 Per «catena di trasporto» si intende qui in particolare la necessaria predisposizione di percorsi privi di barriere all'interno della stazione o del nodo di trasporti pubblici (TP) (vie di collegamento tra differenti offerte TP).
2 PRM - persons with reduced mobility, persone a mobilità ridotta 5/6
N. registrazione: BAV-511.3-10/4/3/5/1/1/6/3/1
2.2 Ulteriori requisiti specifici dei singoli casi
2.2.1 Requisiti per l'attuazione della soluzione «rampa» (caso 1)
Si rimanda alle DE-Oferr e alle norme VSS citate nelle DE-Oferr relative all'articolo 34, DE 34.4 numero 1.5.2.
2.2.2 Requisiti per l'attuazione della soluzione «ascensore al posto della rampa» (caso 2)
Si deve verificare e dimostrare la presenza dei suddetti due fattori.
Triangolo impianti per il pubblico Devono essere adempiuti i requisiti di sicurezza (p. es. code/aree di attesa davanti all'ascensore), capacità e funzionalità. Per disposizioni e dettagli si vedano le DE-Oferr e il regolamento R RTE 24200 «Publikumsanlagen» dell'Unione dei trasporti pubblici (UTP).
Disponibilità impianti per il pubblico I tempi di riparazione in caso di guasto vanno ridotti al minimo. La manutenzione deve essere programmata possibilmente al di fuori del periodo di utilizzo dell'infrastruttura e bisogna prevedere una soluzione sostitutiva. Se sono disponibili due ascensori, la ridondanza permette di ridurre conseguentemente i requisiti di un ascensore. La disponibilità non è motivo sufficiente per realizzarne un secondo.
2.2.3 Requisiti per l'attuazione della soluzione «sia rampa sia ascensore» (caso 3)
Si deve verificare e dimostrare l'adempimento dei requisiti dei casi 1 e 2.
La disponibilità degli ascensori deve essere definita in relazione alla possibilità di utilizzare le rampe. La decisione spetta all'impresa.