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Direttiva Esami di idoneità medica

3 L’idoneità alla guida designa l’adempimento dei relativi requisiti psichici e fisici minimi. Tali

presupposti devono sussistere in maniera continuativa, non devono pertanto essere circoscritti né a uno spazio temporale, né a un evento specifico. Essi costituiscono il

3 RS 742.141.2 Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

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fondamento generale per guidare o accompagnare un veicolo motore nell’ambito della circolazione: a. I valori limite tra «idoneo» e «non idoneo» indicano che, qualora non siano raggiunti, la sicurezza necessaria per la guida non è più garantita in misura sufficiente. b. Una persona è idonea con riserva se, per essere idonea alla guida, deve rispettare determinate condizioni, per esempio sottoporsi ad esami di idoneità più frequenti o seguire con costanza una terapia prescritta dal medico. Per motivi di salute l’idoneità può essere limitata temporaneamente o in modo permanente; questo richiede, per esempio, una riduzione del tempo di servizio o una limitazione della zona di guida.

4 La capacità di guida comprende i requisiti psichici e fisici necessari per guidare con

sicurezza un veicolo motore. L’incapacità di guida è in linea di principio di natura transitoria (ad es. dovuta al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali, a stanchezza). Le procedure per determinarla sono disciplinate nella Direttiva sull’accertamento dell’incapacità di prestare servizio.

5 Le definizioni sopra riportate sono valide, per analogia, anche per la valutazione

dell’idoneità o della capacità di prestare servizio in relazione ad altre attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 5 Necessità di un esame di idoneità medica

1 Le misure di sicurezza per il settore dei trasporti pubblici non tengono conto soltanto degli

aspetti tecnici, ma anche del fattore umano. L’attività di conducenti di veicoli motore, capimovimento, manovratori, preparatori e accompagnatori di treni nonché di chi è preposto alla sicurezza delle aree di lavoro richiede, oltre a capacità da acquisire nell’ambito di una formazione, l’adempimento di una serie di requisiti di base dal lato fisico e psichico. L’esame di idoneità medica determina se sono soddisfatti i requisiti medici per svolgere le suddette attività rilevanti per la sicurezza.

2 Il regolare scambio di informazioni tra esperti ed esperte, a livello nazionale e

internazionale, e l’introduzione di nuove conoscenze nella letteratura scientifica in materia di medicina del traffico permettono di adeguare costantemente i requisiti medici minimi all’attuale stato della medicina e della tecnica; ciò consente di ridurre, il più possibile, i rischi legati alla sicurezza del traffico ferroviario.

Capitolo 2: Servizio di medicina

Art. 6 In generale Il Servizio di medicina dell’UFT è un organo di consulenza specialistica, nonché l’organo di collegamento, per i medici di fiducia. È un servizio esterno e indipendente di medicina del traffico per il settore ferroviario. Svolge funzioni di consulenza e di assistenza per l’UFT.

Art. 7 Requisiti specifici

1 Il capo del Servizio di medicina deve disporre di un titolo riconosciuto di medico specialista

FMH in medicina del lavoro e dimostrare di possedere conoscenze specifiche e una pluriennale esperienza diagnostica nell’ambito della medicina del traffico.

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2 Il Servizio di medicina può, a sua discrezione, richiedere la collaborazione di esperti esterni

per perizie o questioni specifiche.

Art. 8 Compiti del Servizio di medicina Il Servizio di medicina assiste l’UFT fornendogli basi decisionali nei seguenti ambiti: a. determinazione dei requisiti medici per le persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario; b. definizione delle prescrizioni specifiche che i medici di fiducia devono rispettare; c. esame delle domande per la nomina a medico di fiducia; d. assistenza e sorveglianza, a livello specialistico, dei medici di fiducia; e. aggiornamento professionale dei medici di fiducia; f. assistenza specialistica dell’UFT nelle valutazioni concernenti l’idoneità; g. assistenza specialistica dell’UFT per questioni inerenti la medicina del traffico e in caso di procedure di ricorso; h. assistenza all’UFT per il riconoscimento dei certificati di idoneità per conducenti di veicoli motore rilasciati all’estero; i. il Servizio può partecipare a indagini su incidenti ferroviari.

Art. 9 Ricusa Per la ricusa del Servizio di medicina e dei suoi specialisti si applica per analogia l’art. 60 OVF.

Capitolo 3: Medici di fiducia e persone incaricate di test medici

Art. 10 Nomina e destituzione La nomina o la destituzione del medico di fiducia compete alla sezione dell’UFT responsabile del rilascio dei documenti di idoneità.

Art. 11 Cambiamenti I medici di fiducia sono tenuti a notificare eventuali cambiamenti (d’indirizzo) all’UFT entro 30 giorni.

Art. 12 Competenze e responsabilità

1 I medici di fiducia sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’OASF, dell’OVF, della presente

direttiva e dei relativi allegati.

2 Il Servizio di medicina dell’UFT può effettuare controlli in qualsiasi momento su mandato

dell’UFT.

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3 L’inosservanza della presente direttiva può, a seconda della gravità dell’infrazione,

comportare un ammonimento o la revoca della nomina. È fatto salvo il ricorso ad altri rimedi giuridici.

Art. 13 Aggiornamento professionale e rinnovo della nomina

1 I medici di fiducia sono tenuti a seguire corsi di perfezionamento e a tenersi aggiornati sulle

novità diagnostiche nell’ambito della medicina del lavoro e del traffico. Devono partecipare agli incontri di perfezionamento professionale per il settore della medicina del traffico offerti dall’UFT o indicati dal Servizio (almeno un giorno l’anno) o dimostrare di aver frequentato un aggiornamento professionale nell’ambito della medicina del traffico di validità equivalente. Devono essere inoltre rispettate le prescrizioni della Federazione dei medici svizzeri FMH in materia di aggiornamento professionale per il relativo settore.

2 La nomina a medico di fiducia si rinnova automaticamente dopo cinque anni se viene fornita

all’UFT la prova della frequenza degli aggiornamenti richiesti e del numero richiesto di esami effettuati.

Art. 14 Conclusione dell’attività

1 Il medico di fiducia può dimettersi in qualsiasi momento dalla sua attività osservando un

preavviso di tre mesi. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all’UFT.

2 L’UFT può rimuovere un medico di fiducia dalla sua funzione, revocandone la nomina, se

questi non soddisfa più i requisiti di cui all’art. 56 OVF.

Art. 15 Persone incaricate di test medici

1 Il medico di fiducia o un istituto di medicina possono autorizzare delle persone a eseguire i

test delle funzioni sensoriali. Sono responsabili della loro formazione e del loro aggiornamento professionale e devono tenere un registro delle persone abilitate.

2 Le persone abilitate a eseguire test medici devono effettuare almeno 30 test all’anno per

mantenere la pratica e garantire la buona qualità dei test. 3 Non hanno alcuna competenza decisionale riguardo all’idoneità medica.

Art. 16 Conservazione degli atti

1 Entro lo scadere del termine di preavviso di tre mesi, i medici di fiducia che si dimettono

dall’attività devono consegnare i documenti concernenti i conducenti di veicoli motore al medico di fiducia designato dall’impresa competente.

2 Gli atti medici relativi ai conducenti di veicoli motore sono soggetti all’obbligo di

conservazione degli atti di cui all’articolo 62 OVF.

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Capitolo 4: Requisiti per gli esami medici

Art. 17 Requisiti in materia di apparecchiature e di svolgimento degli esami

1 I locali, le apparecchiature e le installazioni necessarie devono essere conformi agli

standard vigenti in ambito diagnostico, affinché siano soddisfatti, tra gli altri, anche i requisiti di cui all’art. 19 della presente direttiva. L’adozione di misure volte a garantire la qualità (manutenzione periodica e controllo delle apparecchiature impiegate in base alle raccomandazioni del fabbricante, partecipazione a prove interlaboratorio) deve impedire il verificarsi di errori sistemici.

2 La competenza specifica del personale medico, inoltre, deve essere verificata

periodicamente e incentivata.

3 La debita documentazione consente di rendere meglio comprensibili tutti gli esami e le

relative decisioni.

Capitolo 5: Contenuti e ampiezza degli esami medici

Art. 18 In generale

1 È sottoposta a esame medico l’idoneità:

a. Livello di requisiti 1 • a guidare veicoli motore (OVF).

b. Livello di requisiti 2

  • alla guida indiretta di veicoli motore (OVF),

  • all’accompagnamento di treni del traffico transfrontaliero per ragioni di sicurezza d’esercizio, affidato a un accompagnatore di treni (OAASF),

  • (durante il primo esame) a garantire la sicurezza e la direzione operative della circolazione dei treni e dei movimenti di manovra, affidate a un capomovimento della categoria B (OAASF),

  • a garantire la sicurezza nelle aree di lavoro, affidata a un guardiano di sicurezza (OAASF);

c. Livello di requisiti 3 (OAASF)

  • (durante gli esami periodici) a garantire la sicurezza e la direzione operative della circolazione dei treni e dei movimenti di manovra, affidate a un capomovimento delle categorie A o B,

  • alla preparazione operativa dei treni, affidata a un preparatore di treni,

  • alla preparazione e il seguito operativi dei movimenti di manovra, affidati a un manovratore,

  • all’accompagnamento dei treni del traffico nazionale per motivi di sicurezza d’esercizio, affidato a un accompagnatore di treni,

  • all’attuazione di misure di sicurezza e la relativa sorveglianza, affidate al capo della sicurezza.

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2 Lo stato di salute si determina escludendo quelle limitazioni di salute che potrebbero

compromettere uno svolgimento sicuro dell’attività.

3 La convalida delle caratteristiche mediche spetta al medico di fiducia, il quale, oltre ai

risultati dell’esame medico, deve visionare la documentazione medica già presente e, se necessario, richiedere la consulenza di servizi medici e psicologici esterni. Eventualmente si può tenere conto anche delle osservazioni di persone che lavorano a contatto con il conducente di veicoli motore sottoposto ad esame.

4 Ciascun primo esame di cui all’articolo 13 OVT o 10 OAASF ed esame periodico o

straordinario di cui all’articolo 40 OVT o 26 OAASF deve essere eseguito di base fino in fondo.

5 L’infrastruttura della rete dei binari aziendali e dei binari di raccordo può risultare molto

semplice oppure è dotata di opportuni dispositivi di sicurezza (dispositivi di deragliamento, protezione laterale). Per le persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza esclusivamente su questi binari o nei cantieri secondo l’articolo 10 OVF e l’articolo 4 OAASF possono essere accordate deroghe alle prescrizioni standard sui requisiti di idoneità medica.

Art. 19 Primo esame

1 Chi si candida per una formazione per attività rilevanti per la sicurezza nel settore

ferroviario deve sottoporsi a un esame o a una valutazione medici.

2 Contenuto minimo del primo esame per i livelli di requisiti 1 e 2:

a. esame medico generale (anamnesi, esame clinico); b. esame delle funzioni sensoriali (udito, funzione visiva, percezione dei colori); c. analisi delle urine ed eventualmente del sangue per l’individuazione del diabete mellito e di altre limitazioni di salute evidenziate dall’esame medico generale; d. analisi delle urine ed eventualmente del sangue per l’individuazione di un eventuale consumo di sostanze psicoattive (droghe o medicinali con effetti sul sistema nervoso centrale); e. elettrocardiogramma (ECG) a riposo.

3 Contenuto minimo della prima valutazione per il livello di requisiti 3:

a. valutazione dello stato di salute sulla base del questionario; b. test delle funzioni sensoriali (udito, funzione visiva, percezione dei colori). In caso di anomalie, il medico di fiducia deve procedere a degli accertamenti; c. se la valutazione delle funzioni sensoriali è stata effettuata da una persona di cui all’articolo 15, i risultati verbalizzati devono essere comunicati al medico di fiducia responsabile. La persona esaminata invia in forma confidenziale il questionario compilato direttamente al medico di fiducia.

Art. 20 Esami periodici

1 Gli intervalli tra i singoli esami e le singole valutazioni sono disciplinati rispettivamente dagli

articoli 40 OVF e 26 OAASF. In caso di necessità, il medico di fiducia può ordinare intervalli più brevi.

2 Contenuto minimo dell’esame periodico per i livelli di requisiti 1 e 2:

a. esame medico generale (anamnesi, esame clinico);

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b. esame delle funzioni sensoriali (udito, funzione visiva; percezione dei colori, se necessario); c. analisi delle urine ed eventualmente del sangue per l’individuazione del diabete mellito e di altre limitazioni di salute evidenziate dall’esame medico generale; d. analisi delle urine ed eventualmente del sangue per l’individuazione di un eventuale consumo di sostanze psicoattive in presenza di indizi in tal senso; e. elettrocardiogramma (ECG) a riposo.

3 Contenuto minimo del test periodico per il livello di requisiti 3:

a. valutazione dello stato di salute sulla base del questionario; b. test delle funzioni sensoriali (udito, funzione visiva, percezione dei colori, se necessario). In caso di anomalie, un medico di fiducia deve procedere a degli accertamenti; c. se la valutazione delle funzioni sensoriali è stata effettuata da una persona di cui all’articolo 16, i risultati verbalizzati devono essere comunicati al medico di fiducia responsabile. La persona esaminata invia in forma confidenziale il questionario compilato direttamente al medico di fiducia.

4 Viene riconosciuto quale esame medico del livello di requisiti 3 anche una visita di medicina

del lavoro di cui agli articoli 71–77 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)4 e alla direttiva CFSL 6508. Tale disposizione è valida unicamente per i conducenti di veicoli motore non sottoposti all’obbligo di licenza o di certificato conformemente all’articolo 10 OVF e che effettuano soltanto movimenti con piccole locomotive, motrici, ecc. e piccoli pesi rimorchiati all’interno di parti di stazione e di impianti di stazione con binari di raccordo nonché in perimetri aziendali con condizioni di manovra semplici, come pure per le persone non soggette all’obbligo di certificato di cui all’articolo 4 OAASF.

Art. 21 Esame dell’idoneità medica a seguito di incidente, malattia o in caso di capacità ridotta In questi casi si applica la procedura descritta negli articoli 12 e 13 OASF. Le imprese ferroviarie ordinano al medico di fiducia di esaminare l’idoneità delle persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza, se sussistono dubbi in merito sotto il profilo della sicurezza.

Art. 22 Requisiti generali concernenti lo stato di salute

1 Le persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza non devono trovarsi in condizioni

di salute o assumere medicinali o sostanze che potrebbero causare: a. improvvisa perdita parziale o totale di coscienza; b. diminuzione dell’attenzione o della concentrazione; c. improvvisa incapacità di svolgere il proprio lavoro; d. perdita dell’equilibrio e della coordinazione; e. significativa limitazione dei movimenti.

2 In caso di anomalie cognitive (p.es. sospetto deficit di attenzione) vanno ordinati

accertamenti di psicologia del traffico.

4 RS 832.30 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)

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Capitolo 6: Regole decisionali per la valutazione dell’idoneità medica

Art. 23 Motivi di ricusa

1 Motivi per la ricusa di candidati o la sospensione dal servizio:

a. abuso cronico di sostanze alcoliche o dipendenza dall’alcol, consumo cronico di sostanze stupefacenti o dipendenza da stupefacenti, altre forme di dipendenza; b. dipendenza da farmaci; c. trattamento prolungato con medicinali che riducono l’idoneità alla guida; d. disturbi della coscienza o dell’equilibrio, crisi di varia origine; e. disturbi del respiro non curati o curati in maniera non soddisfacente (sindrome da apnea del sonno ostruttiva), con conseguente riduzione dell’attenzione; f. malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con limitazioni rilevanti delle funzioni e/o pericolo di un acuto peggioramento; g. gravi disturbi mentali5; h. malattie cardiovascolari con notevoli limitazioni delle capacità e del controllo e/o pericolo di un acuto peggioramento; i. malattie croniche dei polmoni o delle vie respiratorie con sintomi di un’insufficienza respiratoria e/o pericolo di un acuto peggioramento; j. malattie dell’apparato gastro-enterico e degli organi del ricambio con notevoli limitazioni delle funzioni; k. diabete trattato con insulina; l. malattie croniche dei reni, che richiedono un trattamento con dialisi6 o con notevoli deficit funzionali e complicazioni; m. malattie del sangue con deficit funzionali e complicazioni; n. malattie tumorali con deficit funzionali e complicazioni; o. malattie o danni dell’apparato motorio che causano una limitazione dei movimenti o della forza pura tale da rendere difficile la guida o l’accompagnamento di un veicolo motore; p. AIDS trattato con farmaci (stadio avanzato con ripercussioni negative sull’idoneità alla guida), la sola infezione accertata da HIV non costituisce un motivo di ricusa; q. obesità pronunciata con IMC >/=357.

2 Il Servizio di medicina elabora costantemente regole più dettagliate per questioni specifiche

concernenti settori quali «malattie cardiovascolari», «diabete mellito», «malattie del sistema nervoso centrale», «malattie psichiatriche» o «alcol, droghe e altre sostanze psicotrope» e le mette a disposizione dei medici di fiducia. Nell’allegato 4 della presente direttiva sono descritte sistematicamente le patologie determinanti per le persone che svolgono funzioni rilevanti per la sicurezza.

3 Gravidanza: una gravidanza con disturbi o complicazioni può costituire il motivo per una

sospensione temporanea dall’attività nel caso di persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza. Si deve inoltre tenere conto dell’ordinanza sulla protezione della maternità.

5 Per i candidati: anche sintomi di leggeri disturbi mentali che potrebbero aggravarsi

6 Per i candidati dei livelli di requisiti 1 e 2: qualsiasi forma di malattia renale

7 Solo per i candidati del livello di requisiti 1 soggetti all'obbligo di licenza

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4 Funzione visiva e uditiva: il catalogo di requisiti di cui all’allegato 3 contiene indicazioni

concernenti la funzione visiva e uditiva determinanti per l’abilitazione o la ricusa di candidati o di persone che svolgono già attività rilevanti per la sicurezza.

5 Obbligatorio per chi porta occhiali o lenti a contatto: deve sempre essere a portata di mano

un paio d’occhiali di riserva. Un intervento chirurgico alla cornea (chirurgia refrattiva) implica una non idoneità alla guida di 3 mesi, dopodiché l’interessato è dichiarato nuovamente idoneo se il decorso postoperatorio è stato favorevole e la funzione visiva stabile. L’idoneità può essere dichiarata anche prima dello scadere dei 3 mesi (idoneità con riserva: controllo della vista 1 volta al mese durante i primi 3 mesi successivi all’intervento chirurgico) se sono soddisfatte le condizioni seguenti: correzione al laser ≤ 5 diottrie, rifrazione stabilizzatasi dopo l’intervento, decorso postoperatorio senza complicazioni, sensibilità all’abbagliamento nella norma, nessuna riduzione della sensibilità al contrasto, certificato di un oftalmologo. Nell’oscurità gli occhiali muniti di lenti con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35 % al massimo.

6 Obbligatorio per chi porta una protesi acustica: se la protesi acustica non può essere

portata, non è consentito svolgere attività del livello di requisiti 1 e 2. L’impiego di apparecchi uditivi con ancoraggio osseo in caso di sordità unilaterale è ammesso se sono soddisfatti i requisiti dei primi esami di cui all’allegato 3. Nell’ambito degli esami periodici va verificata, d’intesa con il/a perito/a esaminatore/trice, l’idoneità con riserva dell’interessato.

Capitolo 7 Ricorso secondo l’OVF

Art. 24 Ricorso secondo l’OVF Contro la decisione riguardo all’idoneità medica per conducenti di veicoli motore la persona esaminata può richiedere all’UFT una decisione impugnabile entro 10 giorni dalla comunicazione dei risultati. L’atto di ricorso deve contenere le richieste e le motivazioni del ricorrente.

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Supplemento 1: Tavola livello di requisiti (LR) e periodicità di esami medici

Primo esame Esami periodici Form.

Attività LR LR Periodicità Limite Macchinista CH: cat. A40, A, B60, B80, B100, B ogni 5 anni; dai 40 anni di età ogni 3 anni; dai 60 ogni an. 1 1 Macchinista UE: cat. B ogni 3 anni; a partire dai 55 anni di età ogni anno 70 2a/b Guida indiretta: cat. Ai40, Ai, Bi 2 2 dai 50 anni di età ogni 3 anni; dai 62 anni di età ogni anno O Macchinista senza obbligo di licenza 1 1 V dai 50 anni di età ogni 3 anni; dai 62 anni di età ogni anno Manovratore senza obbligo di licenza 2 2 F Macchinista senza obbligo di licenza con condizioni alcuno d’esercizio semplici 31) dai 50 anni di età ogni 3 anni Manovratore senza obbligo di licenza con condizioni d’esercizio semplici Capomovimento categoria A 3 Capomovimento categoria B 2 2c 3 dai 50 anni di età ogni 3 anni alcuno O Manovratore, preparatore del treno A Accomp. di treni CH A Accomp. di treni UE ogni 5 anni; dai 40 anni ogni 3 anni; dai 62 anni ogni anno S 2 2 Guardiano di sicurezza dai 50 anni di età ogni 3 anni; dai 62 anni di età ogni anno 702) F Capo della sicurezza 3 Capomovimento e manovratore senza obbligo di certificato 3 dai 50 anni di età ogni 3 anni alcuno 31) con condizioni d’esercizio semplici

  • Abbreviazioni: LR = Livello di requisiti, CH = Svizzera, UE = Unione europea

  • 1) Al posto LR 3 è riconosciuto anche un esame medico secondo l’OPI (Ordinanza prevenzione infortuni) / CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro)

- 2) Per i guardiani di sicurezza delle ferrovie con condizioni d’esercizio semplici ai sensi dell’OVF allegato 1 lettera b il limite di età è pari a 75 anni