Allegato 1: Modello di convenzione per contributi d'investimento per progetti con volume di investimenti rispettivamente inferiore a cinque milioni di franchi
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Convenzione per il periodo «anno»–«anno»
In virtù dell’articolo 10 capoverso 6 della legge del 21 marzo 2025 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41)
la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT), 3003 Berna
e
«articolo» «nome dell’impresa» convengono quanto segue
in merito a contributi d’investimento nonché contributi per impianti di trasbordo e di carico per:
tipo d’impianto: «impianto di binari di raccordo», «impianto di trasbordo TC con binario di raccordo», «impianto di trasbordo TC su infrastruttura ferroviaria pubblica», «impianto di trasbordo e di carico collegato a infrastruttura pubblica» Sito: «punto di raccordo» Proprietario dell'impianto: «nome dell’impresa»
Sezione 1: Introduzione
Art. 1 Obiettivo e scopo
1 La presente convenzione disciplina, in virtù dell’articolo 10 dell’ordinanza del 19 novembre
2025 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411), i progetti di nuova costruzione, ampliamento e / o rinnovo pianificati «da + articolo» «nome dell’impresa» per il periodo «anno»–«anno» e il loro promovimento finanziario da parte della Confederazione. 2 Essa si basa sulla domanda vincolante di contributi d'investimento presentata all’UFT attraverso la piattaforma digitale «Inventario degli impianti» in data «data» secondo l’articolo 9 OTM. 3 Disciplina inoltre, in virtù dell’articolo 14 LTM in combinato disposto con l’articolo 13 e seguenti OTM, le modalità per la concessione, l’erogazione e il trasferimento dei contributi di trasbordo e di carico.
Art. 2 Basi legali
Le principali basi legali applicabili sono: a. la legge del 21 marzo 2025 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41) e il messaggio sulla legge sul trasporto di merci (revisione totale della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione; FF 2024 300); b. l’ordinanza del 19 novembre 2025 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411); c. la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1); d. la direttiva del 1o gennaio 2026 sul promovimento finanziario di impianti di trasbordo e di carico nonché sull’erogazione di contributi di trasbordo e di carico.
Art. 3 Oggetto Ai sensi dell’articolo 10 OTM, la presente convenzione stabilisce in maniera vincolante l’assegnazione dei contributi d'investimento della Confederazione per i progetti d’investimento previsti «da + articolo» «nome dell'impresa» durante il periodo di convenzione nonché gli obblighi connessi. La convenzione disciplina l’importo del contributo, il calcolo, il versamento, il vincolo di destinazione nonché gli obblighi di prova e rapporto. 2 La domanda di contributi d'investimento inoltrata dall’impresa contiene una descrizione dettagliata dei progetti d’investimento pianificati. La domanda, inoltrata attraverso la piattaforma digitale «Inventario degli impianti», è parte integrante della presente convenzione, assieme agli allegati del caso. In caso di contraddizione tra singole disposizioni della presente convenzione e il contenuto della domanda di contributi d'investimento, le prime prevalgono sul secondo.
Sezione 2: Domanda di contributi d'investimento
Art. 4 Determinazione dei sussidi La Confederazione concede «a + articolo» «nome dell'impresa» contributi d'investimento per il periodo «anno»–«anno». La presente convenzione si basa sulla domanda di contributi d'investimento inoltrata attraverso la piattaforma digitale «Inventario degli impianti» in data «data» «da + articolo» «nome dell'impresa» e sui dati ivi contenuti, con la quale «articolo» «nome dell'impresa» s’impegna a rispettare tutte le norme e regole vigenti nell’attuare gli investimenti.
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2 L’effettivo contributo per un progetto d'investimento risulta dalla portata delle misure effettivamente attuate e dai relativi costi scaturiti. Determinanti per il versamento sono i dati approvati dall’UFT.
Art. 5 Progetti d’investimento pianificati nel periodo di convenzione «anno» – «anno» In base alla domanda di contributi d'investimento presentata secondo l’articolo 9 OTM, nel periodo di convenzione sono previsti i progetti d’investimento riportati in tabella.
Numero Anno di inizio Progetto d’in Oggetto Descrizione progres dei la vestimento sivo vori / dell’acquisto «Numero «Anno» Rinnovo P. es. scambio Rinnovo scamprogres 1 bio 1 (scambio sivo» nel pietrisco) «Numero «Anno» Ampliamento P. es. binario 2 Ampliamento del progres binario 2 nel piesivo» trisco di 50 metri «Numero «Anno» Acquisto mezzi P. es. acquisto Primo acquisto di progres di trasbordo, di carrelli eleva un carrello elevasivo» carico o di tra tori tore zione
2 La realizzazione dei progetti d’investimento deve concludersi entro cinque anni dalla data di
inizio dei lavori. Eventuali deroghe devono essere comunicate e motivate per iscritto all’UFT prima della scadenza di tale arco temporale. 3 In caso di spostamenti nel tempo di singoli progetti durante il periodo di convenzione (p. es.
anticipare un progetto di un anno) occorre informarne previamente l’UFT e chiederne il consenso. 4 Per progetti d’investimento supplementari come pure per l’adeguamento di progetti già previsti «articolo» «nome dell'impresa» deve inoltrare un’apposita richiesta nell’inventario degli impianti, motivandola. Occorre motivare, in particolare, perché tali progetti non possono essere condotti nel periodo di convenzione successivo. I conseguenti adeguamenti della presente convenzione sono disciplinati, una volta ottenuto il consenso dell’UFT, in una nuova convenzione che sostituirà la presente. 5 Senza un’autorizzazione per un inizio dei lavori / acquisto anticipato non sono erogati contributi d'investimento per progetti e rispettive misure che non siano già parte integrante di una convenzione in corso di validità.
6 Non appena sono disponibili stime dei costi precise od offerte vincolanti «articolo» «nome
dell'impresa» deve aggiornare immediatamente i costi stimati od offerti per elementi e misure senza tariffe forfettarie. A tal fine «articolo» «nome dell'impresa» presenta di propria iniziativa una richiesta di adeguamento nell’inventario degli impianti. Se l’aggiornamento genera spese supplementari secondo l’articolo 15 LSu, la presente convenzione è sostituita da una nuova.
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Art. 6 Contributi d'investimento della Confederazione
1 In base alla domanda di contributi d’investimento presentata, per l’attuazione dei progetti
previsti risultano i contributi massimi riportati in tabella.
Numero Anno Progetto Costi compu Aliquota Contributo progressivo d’investi tabili e che del contri d’investimento danno diritto buto mento al promovi massimo mento «Numero «Anno» Rinnovo «Importo» 40 % «Importo * progressivo» Aliquota del contributo» «Numero «Anno» Ampliamento «Importo» 50 % «Importo * progressivo» Aliquota del contributo» «Numero «Anno» Acquisto «Importo» 50 % «Importo * progressivo» mezzi di tra Aliquota del sbordo, di ca contributo» rico o di trazione
2 Se necessario: Il progetto d’investimento «numero progressivo» comprende elementi non
utilizzati esclusivamente per l’esercizio ferroviario o il carico su ferrovia. Per tali elementi, la quota di promovimento è ridotta nella misura dei punti percentuali non utilizzati per questi scopi. La quota di promovimento e, di conseguenza, i costi computabili sono ridotti per gli elementi riportati di seguito. Numero pro Elemento Quota di promovimento Costi computabili gressivo (utilizzo per esercizio ferroviario / carico su ferrovia)
«Numero pro P. es. carrello ele 60 % 6000.- CHF gressivo» vatore (prezzo 10 000.- CHF)
3 Se necessario: I costi effettivamente insorti per l’allestimento del cantiere sono assunti nella
misura del 10 per cento massimo dei restanti costi di costruzione computabili. Per il progetto interessato i costi computabili massimi per l’allestimento del cantiere ammontano a «importo» franchi.
4 Se necessario: I costi effettivamente insorti per la progettazione sono assunti nella misura
del 12 per cento massimo dei costi di costruzione computabili. Per il progetto interessato i costi computabili massimi per la progettazione ammontano a «importo» franchi. 5 L’effettivo contributo d'investimento si riduce in caso di attuazione parziale di progetti.
6 Il
contributo d'investimento massimo è inteso al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Quest’ultima è addizionata al momento del versamento, applicando l’aliquota valida al momento della fornitura delle prestazioni. Per prestazioni proprie l’imposta sul valore aggiunto non è versata.
7 Gli importi forfettari sono considerati al lordo. Un’eventuale imposta sul valore aggiunto è
dunque già inclusa e non viene versata separatamente.
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Art. 7 Vantaggi per terzi (art. 8 cpv. 3 OTM) 1 Se un progetto d’investimento genera vantaggi economici per terzi (p. es. proprietari fondiari,
fruitori principali, locatari, aziende partner), l’UFT può ridurre il contributo federale in misura corrispondente a tali vantaggi.
2 Se necessario: Il progetto d’investimento «numero progressivo» genera notevoli vantaggi per
«articolo» «nome» secondo l’articolo 8 capoverso 3 OTM. La quota di promovimento è ridotta di «cifra» punti percentuali. I costi computabili ammontano pertanto a «importo» franchi.
Art. 7a Contributi di terzi
1 Se un terzo partecipa a un progetto d’investimento versando contributi finanziari o fornendo
prestazioni in natura, tale partecipazione è considerata alla stregua di mezzi di terzi e può generare una riduzione del contributo federale. 2 «Articolo» «nome dell'impresa» presenta all’UFT una panoramica vincolante di tutti i mezzi
di terzi prima del versamento dei contributi federali. I valori di cui alla panoramica devono essere indicati in franchi o in percentuale dei costi computabili. 3 Se necessario: «Articolo» «nome» partecipa al progetto d’investimento «numero progressivo» secondo la convenzione datata «data» con «importo» franchi. Il contributo federale è ridotto di conseguenza.
Art. 8 Partecipazione con mezzi propri (art. 4 cpv. 1 OTM) «Articolo» «nome dell'impresa» partecipa ai costi dei singoli progetti d’investimento in misura adeguata con mezzi propri (capitale proprio o di credito). La partecipazione minima è del 20 per cento del volume di investimenti computabile e che dà diritto al promovimento di un progetto d’investimento. Se la somma dei contributi concessi dalla Confederazione e del sostegno finanziario di terzi supera l’80 per cento dei costi d’investimento computabili e che danno diritto al promovimento di un progetto, i contributi d’investimento federali sono ridotti di conseguenza. La verifica è condotta prima del rispettivo versamento.
Art. 9 Volume totale dei mezzi federali 1 Il volume totale massimo dei contributi d'investimento garantiti dalla Confederazione nel quadro della presente convenzione ammonta a «importo» franchi (IVA escl.).
2 L’assegnazione dei contributi è sottoposta a riserva riguardo allo stanziamento, da parte
dell’Assemblea federale, del credito d'impegno per contributi d'investimento a impianti privati per il traffico merci per il periodo «anno»–«anno».
Sezione 3: Condizioni quadro
Se necessario: Art. 10 Accesso non discriminatorio
Se necessario: I gestori e i proprietari degli impianti di trasbordo TC sovvenzionati dalla Confederazione concedono l’accesso non discriminatorio a tali impianti secondo l’articolo 5 OTM.
Art. 11 Costruzione ed esercizio degli impianti e dei mezzi di trasbordo, di trazione e di carico sovvenzionati 1 L’infrastruttura sovvenzionata dalla Confederazione deve essere costruita e mantenuta secondo i requisiti legislativi e le norme in vigore. 2 L’ottenimento di contributi d'investimento implica l’obbligo di mantenere l’impianto sovvenzionato in uno stato idoneo all’esercizio e sicuro per un periodo di 20 anni (art. 12 cpv. 3 OTM).
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Ai mezzi mobili di trasbordo, di trazione e di carico si applica la durata di vita di cui all’allegato 3 della direttiva sul promovimento finanziario di impianti di trasbordo e di carico nonché sull’erogazione di contributi di trasbordo e di carico.
3 I cambiamenti di proprietario o di gestore o della struttura della società e della proprietà del
gestore devono essere notificati immediatamente all'UFT per iscritto. In caso di costituzione di pegni occorre informarne previamente l’UFT e ricevere da quest’ultimo relativa autorizzazione. 4 «Articolo» «nome dell'impresa» notifica immediatamente all’UFT se l’impianto o singoli elementi dello stesso vengono messi fuori servizio o dismessi. Aggiorna di conseguenza l’inventario degli impianti.
Art. 12 Bando pubblico e aggiudicazione
Se vi è motivo di ritenere che il beneficiario dei contributi d'investimento acquista beni, prestazioni di servizi o prestazioni edili il cui costo totale è finanziato per più del 50 per cento con contributi d'investimento della Confederazione, l’autorità può obbligarlo a garantire una concorrenza adeguata. Il beneficiario è di regola tenuto a chiedere almeno tre offerte (art. 17 cpv. 4 LSu).
Art. 13 Obbligo di notifica
1 In caso di sospetto fondato di atti illeciti, l’UFT deve essere informato immediatamente e in
modo esaustivo. L’obbligo di notifica concerne anche i subappaltatori e altre società fornitrici di prestazioni (p. es. holding). 2 «Articolo» «nome dell'impresa» comunica immediatamente all’UFT tutte le circostanze che
potrebbero influire sul contributo d'investimento o sul rispetto della presente convenzione. Tra queste rientrano, in particolare: a. modifiche di progetti d’investimento; b. modifiche della struttura di proprietà o di utilizzo dell’impianto; c. modifiche dell’utilizzo di oggetti sovvenzionati, per i quali la quota di promovimento dipende dall’utilizzo per il carico su ferrovia; d. costi aggiuntivi o minori; e. richiesta od ottenimento di mezzi di terzi aggiuntivi.
Art. 14 Garanzia mediante pegno immobiliare o garanzia bancaria
Per i contributi a fondo perso l’UFT può richiedere in qualsiasi momento garanzie mediante pegno immobiliare o garanzia bancaria, purché oggettivamente necessario.
Art. 15 Affidabilità finanziaria e solvibilità 1 «Articolo» «nome dell'impresa» certifica che alla conclusione della convenzione non è interessata da alcuna procedura di esecuzione, fallimento o conciliazione e non è eccessivamente indebitata. 2 «Articolo» «nome dell'impresa» si impegna a garantire in ogni momento la capacità finanziaria necessaria a far fronte alle quote concordate di partecipazione con mezzi propri e di terzi.
3 Se si verifica un indebitamento eccessivo o un'insolvenza durante il periodo di validità della
convenzione, se ne deve informare immediatamente l’UFT.
Art. 16 Rapporto / Oneri 1 «Articolo» «nome dell'impresa» notifica immediatamente all’UFT l’inizio dei lavori o la data
dell’ordine per ogni progetto d’investimento convenuto.
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2 «Articolo» «nome dell'impresa» deve completare il progetto d’investimento entro cinque anni
dalla data di inizio dei lavori. Eventuali deroghe devono essere comunicate per iscritto all’UFT prima della scadenza di tale arco temporale. 3 «Articolo» «nome dell'impresa» notifica immediatamente all’UFT la data della messa in esercizio o la conclusione dei lavori per ogni progetto d’investimento convenuto e concluso. 4 Al più tardi assieme al conteggio di un progetto va presentata all’UFT documentazione fotografica che attesti rispettivamente l’esecuzione dei lavori e l’attuazione del progetto.
5 Se necessario: «Articolo» «nome dell'impresa» presenta all’UFT entro il primo pagamento
previsto la licenza di costruzione, il consenso alla concessione del raccordo del gestore dell'infrastruttura nonché il certificato di conformità tecnica dell’impianto.
6 Se necessario: Al più tardi assieme al conteggio di un progetto va fornita all’UFT la prova
della garanzia sotto forma di pegno immobiliare o garanzia bancaria.
7 Devono essere forniti all’UFT documenti e informazioni supplementari in merito ai progetti
d’investimento pianificati o già attuati in qualsiasi momento questi lo richieda.
Sezione 4: Versamento dei contributi
Art. 17 Versamento dei contributi d'investimento 1 «Articolo» «nome dell'impresa» deve presentare il conteggio di un progetto d’investimento
entro sei mesi dalla relativa conclusione dei lavori o entrata in servizio. I contributi d'investimento per misure con importi forfettari sono versati in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti (dati effettivi). Per misure senza importi forfettari occorre indicare e documentare i costi effettivamente insorti. «Articolo» «nome dell'impresa» registra i dati corrispondenti direttamente nell’inventario degli impianti. 3 Il versamento si basa sulla relativa richiesta, corredata dei dati e allegati necessari, presentata «da + articolo» «nome dell'impresa» nell’inventario degli impianti.
4 I contributi sono versati solo dopo l’adempimento, e relativa conferma da parte dell’UFT, di
tutti gli oneri correlati al progetto d’investimento da adempiere prima del versamento stesso. 5 I contributi d'investimento sono versati esclusivamente «a + articolo» «nome dell'impresa».
Art. 18 Riserva per il versamento
Il versamento dei contributi d'investimento garantiti è sottoposto a riserva riguardante le richieste e i decreti di stanziamento annuali dei competenti organi della Confederazione circa il preventivo e il piano finanziario.
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Sezione 5: Contributi di trasbordo e di carico
Art. 19 Notifica
1 Per l’ottenimento di contributi di trasbordo e di carico, per ogni anno del periodo di
convenzione «articolo» «nome dell'impresa» notifica all’UFT il numero di carri ferroviari carichi ricevuti e spediti sull’impianto secondo lo schema riportato di seguito.
Intervallo temporale Termine di notifica 16–31 dicembre 20 gennaio Gennaio 20 febbraio Febbraio 20 marzo Marzo 20 aprile Aprile 20 maggio Maggio 20 giugno Giugno 20 luglio Luglio 20 agosto Agosto 20 settembre Settembre 20 ottobre Ottobre 20 novembre Novembre 15 dicembre Dicembre 31 dicembre
2 La notifica avviene attraverso l’inventario degli impianti. 3 «Articolo» «nome dell'impresa» notifica solo i carri ferroviari che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge o di oneri nelle licenze di costruzione e nelle autorizzazioni d’esercizio. In caso di quote vincolanti per il trasporto ferroviario, è responsabilità «di + articolo» «nome dell'impresa» calcolare il numero di carri ferroviari che è consentito notificare e fornire l’adeguata documentazione in merito. 4I carri ferroviari sono notificati separatamente a seconda che abbiano un solo carrello o più carrelli. È responsabilità «di + articolo» «nome dell'impresa» effettuare, ed eventualmente documentare, tale separazione.
5 Se necessario: «Articolo» «nome dell'impresa» oltre al trasporto di merci interno mette a
disposizione di terzi, a pagamento, la propria infrastruttura privata per il trasbordo di contenitori del TC. Al numero di carri ferroviari spediti e ricevuti mediante tali trasporti non si applica il valore massimo sancito all’articolo 14 capoverso 2 OTM. Nel notificare i carri ferroviari spediti e ricevuti, «articolo» «nome dell'impresa» separa il trasporto di merci interno dai trasporti del TC, effettuati da terzi. «Articolo» «nome dell'impresa» ha l’obbligo di trasferire i contributi di trasbordo e di carico agli utenti terzi dell’impianto.
6 Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LTM, i gestori di impianti di trasbordo e di carico hanno
l’obbligo di trasferire gli importi ricevuti agli speditori e ai destinatari. «Articolo» «nome dell'impresa» applica meccanismi trasparenti di trasferimento di tali importi agli speditori e ai destinatari. Per impianti di trasbordo TC è possibile un trasferimento degli importi mediante prezzi di trasbordo scontati. L’onere della prova correlato al trasferimento dei contributi di trasbordo e di carico spetta al gestore dell’impianto («articolo» «nome dell'impresa»).
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7 Se necessario: la base di calcolo per i contributi di trasbordo e di carico è costituita dal
numero di carri ferroviari carichi spediti e ricevuti su un impianto. Il trasbordo di contenitori dalla rotaia alla rotaia (rotaia – rotaia) non dà tuttavia diritto ai contributi di trasbordo e di carico. Dalla somma dei carri ferroviari ricevuti e spediti si sottrae pertanto la quota di trasbordi rotaia – rotaia sul totale dei trasbordi avvenuti. La sottrazione è effettuata automaticamente sulla scorta di una quota media. Per il periodo «anno»–«anno» sono concordate le quote riportate di seguito.
Ricezione / Spedizione Quota Carri ferroviari ricevuti XX % Carri ferroviari spediti XX %
Su richiesta, dopo due anni l’UFT valuta un adeguamento delle quote per la durata residua della convenzione. Art. 20 Versamento
1 Il versamento dei contributi di trasbordo e di carico avviene secondo lo schema di
conteggio sottostante.
Intervallo temporale Termine di notifica Versamento 16–31 dicembre 20 gennaio Fine gennaio Gennaio 20 febbraio Fine febbraio Febbraio 20 marzo Fine marzo Marzo 20 aprile Fine aprile Aprile 20 maggio Fine maggio Maggio 20 giugno Fine giugno Giugno 20 luglio Fine luglio Luglio 20 agosto Fine agosto Agosto 20 settembre Fine settembre Settembre 20 ottobre Fine ottobre Ottobre 20 novembre Fine novembre Novembre 15 dicembre Fine dicembre 1–15 dicembre 31 dicembre Inizio gennaio
2 «Articolo» «nome dell'impresa» si impegna a conservare per cinque anni e a presentare
all’UFT, su richiesta, tutti i documenti e i giustificativi essenziali per l’erogazione dei contributi di trasbordo e di carico. In caso di incongruenze, l’UFT può chiedere la restituzione dei contributi di trasbordo e di carico versati. 3 Il versamento dei contributi è sottoposto a riserva riguardante le richieste e i decreti di stanziamento annuali dei competenti organi della Confederazione circa il preventivo e il piano finanziario.
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4 I contributi di trasbordo e di carico sono versati esclusivamente «a + articolo» «nome
dell'impresa».
Sezione 6: Allegati, entrata in vigore e durata di validità
Art. 21 Durata di validità
La presente convenzione entra in vigore con la firma di entrambe le parti. Essa disciplina i contributi d'investimento previsti dalla Confederazione nonché l’erogazione di contributi di trasbordo e di carico per il periodo «anno»–«anno». Tutti gli obblighi e gli oneri stabiliti nella convenzione restano validi fino al loro completo adempimento, anche oltre detto periodo. Ciò non si applica ai progetti d’investimento i cui lavori non sono iniziati durante il periodo di convenzione. Tali progetti possono essere inoltrati nuovamente nel periodo di convenzione successivo.
Art. 22 Domanda di contributi d’investimento per un nuovo periodo di convenzione
Le domande per il successivo periodo di convenzione possono essere inoltrate dal 1o gennaio dell’ultimo anno del periodo di convenzione in corso fino al 31 agosto. Art. 23 Modifiche Le modifiche e le integrazioni alla convenzione e la sua risoluzione necessitano della forma scritta. Ciò vale anche per l’abrogazione della presente riserva relativa alla forma scritta.
Art. 24 Domanda di contributi d'investimento e allegati
La domanda di contributi d'investimento accolta dall’UFT nell’inventario degli impianti in data «data accoglimento» è parte integrante della presente convenzione.
Art. 25 Disdetta
La presente convenzione può essere disdetta, per motivi importanti, da ciascuna delle parti con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Per motivi importanti si intendono in particolare: a. la dismissione dell’impianto; b. un cambio di gestore; c. la violazione di prescrizioni legali; d. modifiche delle basi legali rilevanti; e. tagli al preventivo da parte del Parlamento. Una disdetta può generare la richiesta di restituzioni secondo l’articolo 12 OTM. È inoltre riservato il diritto di recesso dalla convenzione di cui all’articolo 31 LSu.
Art. 26 Clausola di nullità parziale L’eventuale inefficacia di una disposizione della presente convenzione non intacca l’efficacia delle altre disposizioni. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace con una efficace il più possibile assimilabile alla prima.
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Sezione 7: Rimedi giuridici
Art. 27 Procedura in caso di controversie In caso di controversie derivanti dalla presente convenzione, l’UFT e «articolo» «nome dell'impresa» si adoperano per trovare una soluzione consensuale. Se non si giunge a una soluzione consensuale, è possibile intentare un’azione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 35 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
Art. 28 Copie La presente convenzione è redatta e firmata in duplice copia originale, una per ciascuna delle parti. Ricevono una copia le altre parti direttamente coinvolte nel processo (p. es. Cantoni, Comuni, terzi).
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......................................................... ....................................................... «Nome» «Cognome» «Nome» «Cognome» «Divisione» «Divisione»
«Data», 3003 Berna
«Nome dell'impresa»
......................................................... .......................................................
Nome Cognome: ……………………. Nome Cognome: ………………….. Funzione: ……… Funzione: ………………..
Data, luogo ...............................
Se necessario: Copia a:
Se necessario: Copia interna tramite link a:
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