Allegato 6: Container-cisterna di cantiere secondo il capitolo 6.14 appendice 1 SDR
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Divisione Sicurezza
Data: 30 giugno 2017 Versione: 2.0_i
N. registrazione/dossier: BAV-510.45-00003/00002/00023/00006
Direttiva
Attuazione dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont; RS 930.111.4)
Allegato 6
Container-cisterna di cantiere secondo l’appendice 1 capitolo 6.14 SDR
N. registrazione/dossier: BAV-510.45-00003/00002/00023/00006
1 Introduzione
I container-cisterna di cantiere (BT) utilizzati a fini di trasporto sottostanno alle ordinanze SDR/RSD. A seconda dell'utilizzo, del funzionamento e della collocazione dei container-cisterna di cantiere, possono trovare applicazione altre leggi/istruzioni/direttive, del cui rispetto è responsabile il costruttore o l'operatore.
2 Requisiti strutturali
Per l'utilizzo ai fini del trasporto si applicano le prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti e all'approvazione del prototipo di container-cisterna di cantiere (BT) dell'appendice 1 capitolo 6.14 SDR, ovvero dell'allegato 2.1 numero 6 RSD.
2.1 Progettazione
Applicando i seguenti codici tecnici per le cisterne prismatiche dell'ASIT si considerano soddisfatti i requisiti della sezione 6.14.2.4 secondo paragrafo SDR: – T2 per le cisterne con volume utile > 2000 litri; – T4 per le cisterne con volume utile ≤ 2000 litri; e – T6 per i recipienti di raccolta chiusi. In alternativa ai suddetti codici tecnici, per la costruzione di BT si possono utilizzare anche altri metodi di costruzione di cisterne prismatiche, purché garantiscano almeno il medesimo livello di sicurezza e siano considerati conformi allo stato della tecnica.
2.2 Materiali
Per gli acciai devono essere rispettati i requisiti disposti dal RID/ADR in relazione ai valori di solidità, alla tenacità e alla saldabilità, in particolare i valori minimi per l'allungamento alla rottura secondo 6.8.1.2.12.
2.3 Costruzione
La capacità del costruttore di fabbricare BT ed eseguire i correlati lavori di saldatura deve essere riconosciuta da un OrgVC Xa (6.8.2.1.23 RID/ADR). Le imprese di manutenzione riconosciute per gli ambiti di competenza H e S secondo l'allegato 4 della presente direttiva soddisfano questo requisito.
2.4 Dispositivi di protezione
Il collare di protezione non deve proteggere necessariamente tutti i lati del chiusino. Un collare di protezione con forma a U, ad esempio, soddisfa i predetti requisiti minimi. L'altezza del collare di protezione deve superare di almeno 25 mm il punto più alto dell'elemento da proteggere (copertura, dispositivo di aerazione, bocchettone di riempimento, ecc.). Per l'applicazione di un dispositivo di protezione mancante su BT esistenti si può richiedere a un OrgVC Xa un'autorizzazione globale per tutti i prodotti. Autorizzazioni globali esistenti Le autorizzazioni globali rilasciate secondo il sistema previgente conservano la propria validità.
2.5 Volume utile / capacità
Sulla targa di alcuni container-cisterna di cantiere viene indicato il contenuto/volume utile, anziché la capacità.
Data 30 giugno 2017 Versione: 2.0_i COO.2125.100.2.9583221
N. registrazione/dossier: BAV-510.45-00003/00002/00023/00006
Per distinguere l'indicazione del «contenuto/volume utile» dall'indicazione della «capacità», in occasione del successivo controllo periodico del BT l'apposito campo della targa della cisterna deve essere integrato con le seguenti lettere: – se il valore indicato si riferisce alla capacità: valore seguito dalla lettera «F» (esempio: 2100 F) – se il valore indicato si riferisce al contenuto/volume utile: valore seguito dalla lettera «N» (esempio: 2000 N). L'indicazione deve figurare chiaramente nel certificato rilasciato dall'OrgVC a seguito del controllo.
3 Controlli periodici
I BT privi di numero di approvazione del prototipo o di un numero rilasciato da un'autorità competente secondo il sistema previgente e non sottoposti a un controllo prima dell'iniziale immissione in commercio e/o privi di marcatura sulla targa (data del controllo con marchio ufficiale) non possono essere ammessi a un controllo periodico.
Data 30 giugno 2017 Versione: 2.0_i COO.2125.100.2.9583221