Requisiti dei progetti per impianti d’approdo della navigazione interna in concessione
1 Contesto giuridico
Secondo l’articolo 1 capoverso 4 LNI2, alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della Lferr3 concernenti l’espropriazione, la vigilanza, l’inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell’interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse, nonché le disposizioni penali e le misure amministrative. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LNI, per la costruzione, la modifica e l’esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d’approdo per battelli della Confederazione e di imprese pubbliche di navigazione occorre l’approvazione dei piani dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT). In base all’articolo 8 capoverso 2 LNI, la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una impresa pubblica di navigazione come pure la stessa procedura per costruzioni e impianti di terzi (impianti accessori) sono rette per analogia dalle disposizioni della Lferr e dell’OPAPIF 4. Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 18 cpv. 3 Lferr). Finora per i requisiti dei progetti relativi ai summenzionati impianti della navigazione interna in concessione, nell’ambito della procedura di approvazione dei piani, si è applicata per analogia la direttiva OPAPIF5. In seguito alla sua ultima rielaborazione, dovuta alla maggiore complessità dei contenuti specifici relativi alle ferrovie e alla conseguente difficoltà di un’applicazione per analogia a impianti d’approdo per la navigazione, non è sembrato più opportuno riferirsi ancora alla direttiva OPAPIF per i requisiti dei progetti di impianti per la navigazione. Di conseguenza è stata elaborata la presente direttiva destinata appositamente agli impianti d’approdo, che per analogia alla direttiva OPAPIF concretizza le DE-OCB6 ad articolo 16, foglio 1.
2 Requisiti fondamentali concernenti la documentazione del progetto
Le disposizioni tecniche della legislazione sulla navigazione stabiliscono che gli impianti devono essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica e sotto la direzione di specialisti, che le parti d’impianti devono essere costruite in modo idoneo a un esercizio sicuro e tale da permettere la manutenzione e i controlli e che per le parti d’importanza essenziale per la sicurezza occorre poter dimostrare che i materiali utilizzati presentano caratteristiche adatte alla funzione di tali parti (art. 5 OCB7). La domanda di approvazione dei piani deve quindi contenere i documenti e i dati che da una parte, mediante esami tecnico-operativi della sicurezza eseguiti a campione in funzione dei rischi, consentono all’UFT, in quanto autorità competente per l’approvazione dei piani, di verificare la conformità dei progetti alle pertinenti leggi, ordinanze, disposizioni d’esecuzione, norme e regole tecniche riconosciute, mentre dall’altra rendono possibile la valutazione dei progetti da parte delle autorità coinvolte nella procedura e dei terzi interessati.
Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI; RS 747.201) Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) L’ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1) Direttiva dell’UFT relativa all’articolo 3 OPAPIF Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCD; RS 747.201.71) Ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli (OCB; RS 747.201.7) 5 / 20
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3 Ampiezza della documentazione del progetto
A norma dell’articolo 18 capoverso 3 Lferr, con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. L’approvazione dei piani ha quindi valenza di licenza edilizia. Oltre ai documenti tecnico-operativi, la domanda di approvazione dei piani comprende dunque anche tutte le attestazioni e i documenti occorrenti secondo la legislazione federale in materia di pianificazione del territorio, protezione dell’ambiente e protezione della natura e del paesaggio (accertamenti in materia di protezione dell’ambiente, rapporto sull’impatto ambientale, domande di dissodamento, domande per interventi tecnici sulle acque, prelevamenti di acqua, indicazioni relative a zone protette, oggetti iscritti nell’inventario, gradi di sensibilità ecc.). Se il progetto tocca infrastrutture di terzi (strade, condotte, linee elettriche ecc.), per l’adattamento di tali impianti o per le necessarie misure di sicurezza devono essere osservate le disposizioni vigenti nel rispettivo settore tecnico (cfr. in merito anche il n. 39). Vanno inoltre considerate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela della salute.
4 Responsabilità del richiedente
La responsabilità di verificare che i documenti della domanda adempiano i requisiti relativi al contenuto, alla qualità e alla quantità spetta unicamente al richiedente. È tanto più sicuro di poter fare ciò quanto più si attiene ai principi e alle disposi-zioni della presente direttiva. Oltre a eseguire un controllo in base ai documenti elencati in questa direttiva, il richiedente e gli specialisti da esso incaricati, in riferimento ai singoli documenti della domanda e in considerazione dei diversi compiti e interessi, adottano il punto di vista delle autorità di valutazione o dei terzi interessati e si accertano che i documenti con i loro contenuti siano sufficienti come base per un esame tecnico-operativo o per una risposta alle questioni rilevanti.
5 Impianti e parti d’impianto non esplicitamente trattati nella direttiva
Per quanto riguarda la presentazione di documenti concernenti impianti e parti d’impianto non esplicitamente trattati nella presente direttiva, le disposizioni menzionate valgono per analogia.
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B. Requisiti materiali e formali generali nonché prescrizioni generali
6 Documenti da presentare
6.1 Indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni dell’impianto o delle parti d’impianto, in linea
di massima vanno sempre presentati i seguenti documenti: a. domanda di approvazione dei piani; b. scheda di progetto; c. rapporto tecnico; d. piano d’insieme; e. piano di situazione; f. piani di costruzione (piante, sezioni della riva, sezioni longitudinali/trasversali, facciate, rappresentazioni particolareggiate); g. convenzione di utilizzazione; h. base di progetto; i. calcoli statici; j. domande di autorizzazioni per deroghe previste alle prescrizioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 OCB; k. rapporto sull’impatto ambientale (per impianti portuali sottoposti all’obbligo di EIA 8 secondo il n. 13.1 dell’allegato all’ordinanza del OEIA9 o rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all’obbligo di EIA); l. dati relativi al fabbisogno di terreni e ad altri diritti e servitù reali nonché alla modalità prevista per acquisirli e allo stato delle trattative; m. piano di picchettamento, nella misura in cui vengono realizzati impianti d’approdo a riva/a terra; n. dati e documenti relativi a impianti di terzi.
6.2 Se necessario, l’UFT può esigere ulteriori documenti.
6.3 Qualora il richiedente ritenesse non rilevanti per il progetto concreto singoli documenti menzionati al numero 6.1, potrebbe rinunciare alla loro presentazione fornendo una breve motivazione. Ciò tuttavia non vincola l’UFT, che può richiedere successivamente la presentazione dei documenti non inoltrati.
6.4 Nel caso degli impianti interessati va inoltre presentata a titolo complementare la documentazione elencata nelle indicazioni relative all’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4, art. 37–39) in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute 10. Le questioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute vanno verificate tempestivamente nel quadro della progettazione di concerto con i servizi specializzati di sicurezza sul lavoro e di igiene. I pertinenti moduli della SECO sono da inoltrare con il progetto.
Esame dell’impatto sull’ambiente Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA; RS 814.011) Cfr. legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL; RS 822.11) 7 / 20
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7 Numero dei documenti da presentare
7.1 Il numero dei documenti da presentare dipende dal tipo di procedura (semplificata/ordinaria)
e dal numero di uffici da coinvolgere nella procedura stessa.
7.2 Per i progetti che possono essere trattati secondo la procedura semplificata e in cui non occorre il coinvolgimento di terzi ai sensi dell’articolo 18i capoverso 3 Lferr, i documenti della domanda sono da inoltrare all’UFT in duplice copia. Qualora sia coinvolto l’UFAM, all’UFT vanno fatti pervenire altri due dossier. In caso di coinvolgimento di terzi va presentato inoltre un dossier per ciascun partecipante alla procedura.
7.3 Per i progetti trattati secondo la procedura ordinaria occorre prevedere il seguente numero
minimo di dossier: UFT (2), ciascun Cantone interessato (3), ciascun Comune interessato (1), Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2), ciascun altro ufficio competente della Confederazione interessato (1).
7.4 I calcoli statici vanno di regola presentati in singola copia.
7.5 D’intesa con l’UFT può essere stabilito l’inoltro di incartamenti ridotti in funzione dei destinatari (ad es. riguardo a impianti considerati ostacoli alla navigazione aerea).
7.6 In caso di dubbio si raccomanda di concordare preventivamente con l’UFT il numero di incartamenti da presentare.
8 Ulteriori documenti
Qualora l’oggetto della domanda non dovesse essere valutabile in base ai soli documenti menzionati nella presente direttiva, vanno presentati ulteriori documenti confacenti (ad es. documenti planimetrici, calcoli, foto ecc.).
9 Forma dei documenti
Tutti i documenti vanno presentati in forma cartacea. Se possibile, i rapporti e i piani, esclusi i calcoli statici, vanno inoltrati anche in forma elettronica su un corrispondente supporto dati (preferibilmente chiavetta USB) in formato PDF o, per documenti scritti, anche come file Word. D’intesa con l’UFT è possibile rinunciare all’inoltro dei dati elettronici.
10 Lingua della documentazione
10.1 I documenti vanno redatti nella lingua ufficiale del luogo del previsto impianto. Se il progetto
riguarda regioni con due lingue ufficiali, i documenti vanno redatti, per quanto concernenti la corrispondente regione, nella lingua ufficiale determinante del luogo, mentre i documenti di rilevanza generale (ad es. relazione tecnica, rapporto sull’impatto ambientale o rapporto ambientale) sono da presentare nelle due lingue.
10.2 Per i progetti di mera rilevanza tecnica trattati secondo la procedura semplificata e per i quali
non occorre consultare terzi, d’intesa con l’UFT può essere scelta per i documenti una lingua ufficiale in deroga a quella del posto.
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11 Rapporti e calcoli
Tutti i rapporti e le verifiche analitiche da inoltrare vanno redatti in modo tale da essere comprensibili e verificabili da uno specialista con competenze tecniche medie. I risultati di monitoraggi, misurazioni e calcoli vanno sempre valutati, rispettivamente interpretati e commentati. Nei calcoli eseguiti elettronicamente, oltre al programma utilizzato e alla sua versione, alle ipotesi adottate, ai dati immessi e ai risultati rilevanti, vanno descritti anche i modelli di calcolo nella misura in cui si può presupporre che non siano noti.
12 Disegni tecnici e documenti fotografici
12.1 Tutti i disegni tecnici di un progetto vanno eseguiti secondo le regole del disegno tecnico e
coordinati tra loro sia in termini strutturali che di contenuto.
12.2 Qualora, a scopo di illustrazione, nei singoli documenti o in una documentazione siano inserite fotografie (cosa senz’altro auspicabile), queste ultime devono essere preferibilmente accompagnate da un commento o da una legenda.
13 Scale dei disegni
È possibile derogare alle scale per i disegni stabilite nella presente direttiva se ciò non ne pregiudica la leggibilità e la verificabilità. A una scala prescritta nella presente direttiva occorre derogare laddove nel singolo caso essa non consenta la valutazione o la consenta solo in misura insufficiente.
14 Rimandi
Laddove nei documenti da presentare si rimandi a basi quali prescrizioni, rapporti, norme ecc., occorre indicare le versioni da utilizzare e i riferimenti di tali basi se si può presupporre che non siano noti. Se si rimanda a basi non pubblicate, queste vanno annesse alla documentazione.
15 Definizioni particolareggiate
Il progetto deve contenere le informazioni determinanti per la valutazione dello stesso. Se talune definizioni particolareggiate possono essere effettuate solo nel quadro della successiva fase di progettazione o addirittura solo durante l’esecuzione, occorre specificare in base a quali criteri saranno effettuate queste definizioni di dettaglio e quali misure saranno adottate affinché tali criteri siano rispettati.
16 Formato
Tutte le domande di approvazione dei piani con i relativi piani, scritti e rapporti vanno presentate in formato DIN A4 o piegate in tal senso.
17 Orientamento
Su planimetrie, piani di situazione e piante va indicata la direzione nord–sud. Sulle planimetrie occorre indicare i nomi delle località più vicine.
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18 Indicazioni di quota
Tutte le quote devono essere indicate in metri sopra il livello del mare (m s.l.m.).
19 Intestazioni
19.1 Tutti gli atti dell’incartamento di approvazione dei piani vanno numerati progressivamente ed
elencati in un indice. Devono inoltre contenere almeno le seguenti indicazioni:
designazione dell’oggetto di costruzione e indicazione del committente;
data;
per rapporti: autore, eventuale indice delle modifiche;
per piani e schemi: scala, autore, numero del piano, eventuale indice delle modifiche.
19.2 Almeno un originale di ciascun atto deve recare le firme del progettista e del responsabile
del progetto con diritto di firma del richiedente. Con le loro firme il progettista e il richiedente confermano che il progetto è stato elaborato conformemente alle vigenti prescrizioni e norme.
20 Rappresentazione
20.1 Nelle rappresentazioni planimetriche vanno effettuate le seguenti distinzioni cromatiche:
esistente: nero nuovo: rosso da demolire: giallo
20.2 I progetti che non fanno parte dell’oggetto della domanda vanno indicati in colore blu.
20.3 Le fasi e opzioni di sviluppo successive vanno rappresentate in verde, blu o viola.
20.4 Tutte le dimensioni e distanze rilevanti vanno rappresentate in scala e quotate correttamente.
21 Legenda
Le designazioni, le abbreviazioni, i segni, i colori, i simboli e simili utilizzati nelle rappresentazioni planimetriche vanno elencati in una legenda con relative spiegazioni. È possibile allegare anche una legenda fisicamente indipendente dai piani per l’intero incartamento.
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22 Grado di approfondimento
22.1 Il grado di approfondimento dei documenti del progetto dipende dalle condizioni specifiche
tecniche e situative.
22.2 La documentazione tecnica della costruzione per la procedura di approvazione dei piani
deve corrispondere almeno al progetto definitivo ultimato (secondo la corrispondente descrizione nel Regolamento SIA 103).
23 Piani particolareggiati
Nella procedura di approvazione dei piani ordinaria, assieme al progetto il richiedente deve presentare all’autorità competente per l’approvazione, oltre ai documenti basilari da inoltrare in linea di massima sempre e obbligatoriamente (cfr. n. 6.1), anche i piani particolareggiati tecnici e specifici per l’impianto11, che consentano una valutazione del progetto adeguata alle competenze da parte dell’autorità responsabile dell’approvazione, delle autorità competenti per il giudizio (della Confederazione nonché dei Cantoni e dei Comuni interessati) e di altri terzi interessati (ad es. proprietari fondiari, organizzazioni ambientaliste ecc.). In particolare per i progetti di ampia portata, al termine della procedura principale, caso per caso d’intesa con l’UFT, possono essere eccezionalmente presentati per approvazione in una procedura semplificata (art. 18i cpv. 2 Lferr) i piani particolareggiati a carattere prevalentemente tecnico e specifici per l’impianto, di regola meno rilevanti per le autorità competenti per il giudizio e altri terzi.
24 Deroghe alla presente direttiva
In casi motivati è possibile, d’intesa con l’UFT, derogare ai requisiti stabiliti per i progetti dalla presente direttiva.
I piani particolareggiati di un impianto contengono prevalentemente le rappresentazioni e i dati di dettaglio rilevanti per la valutazione dei suoi aspetti tecnici e dell’esercizio. In linea di principio, tra i piani particolareggiati già presentati nel corso della procedura principale e quelli che possono essere inoltrati nel quadro di una procedura di approvazione semplificata non dovrebbero tuttavia sussistere differenze riguardo all’ampiezza e alla profondità di elaborazione. 11 / 20
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C. Requisiti concernenti i documenti da presentare (n. 6.1) Nel presente capitolo sono descritti i requisiti dei contenuti per i documenti che in linea di massima, in base al numero 6.1, vanno sempre presentati quando sono ritenuti rilevanti per il progetto concreto (cfr. n. 6.3).
25 Domanda di approvazione dei piani (n. 6.1 a)
La domanda di approvazione dei piani (istanza del richiedente) comprende in particolare:
oggetto dell’approvazione (breve descrizione);
Comuni(e) e Cantoni(e) interessati;
richiesta di procedura con motivazione (procedura semplificata o ordinaria);
dichiarazioni sullo stato delle trattative per l’acquisizione di terreni e diritti nonché sulla necessità di espropri;
dichiarazioni su accordi intervenuti con terzi (privati, organizzazioni, autorità);
motivazioni di deroghe alla presente direttiva (cfr. n. 25);
domande motivate di deroghe alle prescrizioni secondo l’articolo 8 OCB;
richieste motivate per eventuali approvazioni parziali;
indicazioni sui piani particolareggiati eventualmente previsti (cfr. n. 24);
indicazioni concernenti la presentazione successiva di documenti;
indicazioni sui termini (inizio dei lavori ecc.).
26 Scheda di progetto (n. 6.1 b)
A ogni domanda di approvazione dei piani va allegata una scheda di progetto contenente i principali dati relativi al progetto stesso:
richiedente con persona di riferimento inclusi i dati per il contatto, competenze/organizzazione del progetto;
breve descrizione;
richiesta di procedura;
obbligo di EIA sì/no;
autorizzazioni eccezionali necessarie (rimozione della vegetazione ripuale, dissodamento ecc.);
costi;
Comune politico, Cantone;
acquisizione di terreno;
particolarità come ad esempio deroghe alle prescrizioni.
27 Rapporto tecnico (n. 6.1 c)
27.1 In generale lo scopo del rapporto tecnico è di focalizzare l’attenzione del destinatario sugli
aspetti essenziali del progetto e di presentare quest’ultimo in modo logico e comprensibile. I contenuti indicati devono portare a una conclusione convincente. Le decisioni e le motivazioni vanno esposte in modo trasparente e verificabile.
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27.2 Il rapporto tecnico deve presentare lo scopo dell’impianto, la descrizione tecnica e operativa
del progetto nonché gli stati d’utilizzazione e le funzioni da considerare per l’intero impianto. A questo proposito vanno descritti anche i processi d’esercizio e i relativi provvedimenti (ad es. processo di entrata/uscita, sale d’aspetto, gestione dei passeggeri mediante barriere ecc.).
27.3 L’impianto deve essere descritto dal punto di vista costruttivo (tipo di impianto, sue singole
parti con relative dimensioni, materiali selezionati per l’utilizzo, misure di protezione contro la corrosione, tipo di connessione dei diversi elementi costruttivi, dispositivi antiurto [di norma pali], dispositivi di sollevamento e abbassamento, rampe, pendenze e caratteristiche delle superfici di traffico percorribili, dispositivi di stabilizzazione delle parti galleggianti ecc.). Di principio la struttura dell’impianto deve risultare unicamente da questa descrizione senza riferimenti ai piani di costruzione.
27.4 Va illustrato il flusso di forze derivante dalle manovre dei battelli fino al fondo.
27.5 Vanno fornite indicazioni riguardo alla sicurezza del luogo e alla stabilità delle parti galleggianti.
27.6 Va descritta l’attrezzatura (ad es. passerelle, installazione di impianti elettrici come quello di
illuminazione, tipologia e disposizione di recinzioni e barriere, pannelli, segnali ecc.).
27.7 Vanno specificati tipologia e posizionamento dei mezzi di salvataggio previsti.
27.8 Vanno fornite indicazioni e cifre riguardo all’esercizio attuale e futuro dell’impianto (ad es. orari di servizio, numero di passeggeri, sale d’aspetto previste, numero e tipo di battelli che attraccheranno ogni giorno, evoluzione attesa per il futuro ecc.).
27.9 Occorre descrivere le modalità con cui saranno prese in considerazione le esigenze di disabili e anziani, tenuto conto dei termini legali (DE-OCB ad art. 57, foglio 2, n. 2.9).
27.10 Nella motivazione del progetto occorre tra l’altro illustrare quali sarebbero le conseguenze, in
particolare dal punto di vista dell’esercizio, della tecnica edilizia e di sicurezza nonché sotto il profilo economico, se il progetto non potesse essere realizzato.
27.11 Il rapporto tecnico deve comprendere un preventivo che informa sulle spese previste per le
singole parti dell’impianto.
27.12 Va precisato se l’oggetto della domanda concerne un progetto complessivo o parziale. Nel
caso di progetti parziali occorre specificare le ulteriori fasi di costruzione nonché i costi risultanti. Va inoltre fornita la prova che il progetto parziale è compatibile con le fasi successive del progetto e che non vengono create situazioni di non conformità alle disposizioni di legge e normative.
27.13 Nel rapporto tecnico vanno menzionate eventuali deroghe tecniche e d’esercizio alle prescrizioni. Le corrispondenti richieste o domande di autorizzazione devono essere presentate assieme ai documenti e ai dati elencati al numero 34.
27.14 Va illustrato a grandi linee lo svolgimento dei lavori previsto.
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28 Piano d’insieme (n. 6.1 d)
Il piano d’insieme serve a indicare a titolo di primo orientamento in quale contesto geografico si situa l’oggetto della domanda. Solitamente è rappresentato in base a un estratto della carta nazionale 1:25 000.
29 Piano di situazione (n. 6.1 e)
29.1 La scala del piano di situazione va scelta in base all’estensione del progetto. Di regola il
piano va presentato in scala 1:500 o 1:1000 (preferibilmente piano catastale).
29.2 I dintorni immediati dell’oggetto della domanda vanno riportati nel piano di situazione con
un’ampiezza sufficiente alla rappresentazione di tutti i relativi impianti.
29.3 Nel piano di situazione vanno rappresentate tutte le parti dell’impianto d’approdo, come i debarcaderi fissi e galleggianti, le rampe, i dispositivi antiurto, gli edifici ecc., nonché le acque navigabili ed eventuali altre acque.
29.4 Nel piano di situazione vanno riportati e designati tutti i confini politici (comunali, cantonali e
nazionali).
29.5 Per ogni fondo utilizzato e ogni altro fondo confinante con l’impianto d’approdo vanno indicati
i confini di proprietà, il numero di catasto e il proprietario.
29.6 La proprietà fondiaria utilizzata per la fase di costruzione e d’esercizio va rappresentata in
base alle prescrizioni della legge federale sull’espropriazione (art. 18a Lferr).
29.7 Nel piano di situazione vanno indicate tutte le condizioni quadro rilevanti (ad es. direzione e
velocità di scorrimento di un corso d’acqua nelle vicinanze dell’impianto ecc.).
30 Piani di costruzione (n. 6.1 f)
(piante, sezioni della riva, sezioni longitudinali/trasversali, facciate, rappresentazioni particolareggiate)
30.1 Nei piani di costruzione va rappresentato l’impianto descritto in base al numero 27.3.
30.2 Di principio le scale dei piani di costruzione vanno scelte in modo che i servizi specializzati
solitamente coinvolti nella procedura di approvazione dei piani e i terzi interessati possano riconoscere e valutare le parti per loro essenziali. Come direttiva vale quanto segue: piante, sezioni e facciate 1:50 o 1:100, particolari da 1:10 a 1:20.
30.3 I piani di costruzione devono contenere le dimensioni, le designazioni e le indicazioni essenziali.
30.4 Per i pali occorre indicare materiale, diametro, fondazione e distanza dal debarcadero.
30.5 Nelle facciate e nelle sezioni occorre riportare e indicare il fondo del corso o dello specchio
d’acqua navigabile, il livello di piena e di magra come pure quello medio, nonché i livelli d’acqua (navigabili) determinanti per l’impianto e l’esercizio, inclusa la pendenza minima e massima delle rampe.
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30.6 Nei piani di costruzione occorre illustrare o designare in particolare
– tutti gli elementi costruttivi dell’impianto (ad es. parti fisse e/o galleggianti, rampe, dispositivi antiurto, dispositivi di ormeggio [ad es. bitte] ecc.), – le parti dell’attrezzatura (ad es. passerelle, recinzioni, barriere, illuminazione, segnaletica, segnali ecc.) nonché – la posizione dei mezzi di salvataggio (asta di salvataggio, salvagente anulare, scala ecc.) con l’indicazione delle dimensioni e delle distanze principali.
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31 Convenzione di utilizzazione (n. 6.1 g)
31.1 Per le strutture portanti tecnico-edilizie rilevanti interessate dall’oggetto della domanda va
inoltrata una convenzione di utilizzazione. La struttura, l’ampiezza e il contenuto di quest’ultima si basano sul numero 2.2 della SN 505 260:2013.
31.2 I battelli per cui è previsto attualmente o in futuro l’approdo all’impianto vanno descritti indicando almeno i seguenti dati: lunghezza, larghezza, dislocamento (a battello carico), immersione, bordo libero, superfici massime esposte al vento, tipo di propulsione (elica, ruota a pale, idrogetto ecc. con stima del deterioramento e/o dell’erosione del suolo conseguenti nell’area dell’impianto a causa delle manovre di approdo e partenza).
31.3 Vanno indicati i fattori ambientali da considerare (ad es. oscillazioni pluriennali del livello minimo e massimo del corso o dello specchio d’acqua navigabile, livelli d’acqua navigabili determinanti per l’impianto e l’esercizio, condizioni di vento particolari, correnti, formazione di ghiaccio ecc.).
31.4 Vanno riportati i dati rilevanti influenzati dall’esercizio, ad esempio la velocità dei battelli in
fase di attracco, in presenza di dispositivi antiurto la capacità lavorativa necessaria nonché l’altezza minima e massima dell’impatto con il battello (altezze di contatto palo-battello), in presenza di passerelle galleggianti il bordo libero da rispettare a massimo carico, la trazione delle gomene ecc.
31.5 Qualora non sia prevista la praticabilità dell’impianto di approdo da parte di veicoli pesanti, ciò deve essere specificato. Vanno inoltre indicate le misure pianificate per la concretizzazione di questo intento.
32 Base di progetto (n. 6.1 h)
32.1 Per le strutture portanti tecnico-edilizie rilevanti interessate dall’oggetto della domanda va
inoltrata una base di progetto. La struttura, l’ampiezza e il contenuto di quest’ultima si basano sul numero 2.5 della SN 505 260:2013.
32.2 Va descritto il piano delle strutture portanti.
32.3 Nella base di progetto vanno riportate tutte le prescrizioni e le norme prese in considerazione per il progetto.
32.4 Vanno descritte struttura e proprietà del fondo (modello geotecnico, classificazione USCS e
indicazione delle caratteristiche rilevanti). Si devono inoltre allegare i risultati delle indagini geotecniche (relazioni geotecniche).
32.5 Vanno elencate le misure di protezione contro la corrosione.
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32.6 Per i dispositivi antiurto si devono indicare le basi rilevanti quali i fattori d’influenza (ad es. carichi all’approdo, trazione delle gomene, vento, ghiaccio), l’esposizione al carico, il tipo di influenza (costante, improvvisa, variabile ecc.), le ipotesi motivate per il dimensionamento (ad es. massa del battello, capacità di lavoro, velocità di approdo) nonché la grandezza motivata dei fattori utilizzati a seconda del metodo di dimensionamento adottato e da documentare (preferibilmente in base a EAU 201212, cap. 13 «Duchi d’alba» [E 218]).
32.7 Per gli impianti galleggianti, oltre ai dati sugli elementi delle strutture portanti vanno fornite
anche le indicazioni essenziali concernenti le basi per le prove della stabilità di galleggiamento e di assetto (ad es. assetto con diversi livelli dell’acqua ecc).
33 Calcoli statici (n. 6.1 i)
33.1 Per le strutture portanti rilevanti e i dispositivi antiurto vanno presentati calcoli controllabili e
pienamente verificabili che soddisfino anche le prescrizioni di cui al numero 12.
33.2 Per gli impianti galleggianti va dimostrata una sufficiente stabilità di galleggiamento e di posizione.
33.3 Tutte le basi utilizzate per i calcoli devono essere indicate.
34 Domande di autorizzazione per deroghe previste alle prescrizioni di cui
all’articolo 8 capoverso 2 OCB (n. 6.1 j)
34.1 Le domande di deroghe alle prescrizioni (domande di autorizzazioni eccezionali) ai sensi
dell’articolo 8 capoverso 2 OCB vanno designate come tali e motivate. Esse devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
34.2 disposizioni tecniche oggetto della domanda di deroga;
34.3 durata dello stato d’eccezione;
34.4 indicazioni sul luogo;
34.5 motivazione della domanda, segnatamente in riferimento ai seguenti aspetti:
confronto con una soluzione senza autorizzazione eccezionale;
adempimento delle condizioni dell’articolo 8 capoverso 2 OCB (spiegazioni, prove, misure ecc.);
ripercussioni sull’esercizio (attuale e futuro);
eventuali incidenze sul rispetto di altre prescrizioni legali;
indicazione di eventuali costi supplementari risultanti dall’autorizzazione della deroga per misure aggiuntive concernenti l’organizzazione, la manutenzione, la sorveglianza ecc.
«Empfehlungen des Arbeitsausschusses «Ufereinfassungen» Häfen und Wasserstrassen EAU 2012» (Raccomandazioni del comitato di lavoro «Bordi delle rive» porti e idrovie EAU 2012), 11a edizione, a cura del comitato di lavoro «Ufereinfassungen» della Hafentechnische Gesellschaft e.V. e della Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V., Ernst & Sohn, Berlino, 2012; (in tedesco) 17 / 20
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34.6 conseguenze qualora non venisse accordata l’autorizzazione eccezionale, segnatamente:
ripercussioni sulla sicurezza in caso di inizio differito dei lavori;
stima dei costi per adattamenti ai fini del rispetto delle prescrizioni e norme determinanti;
difficoltà di rispetto dei termini, problemi di coordinamento con altri progetti.
34.7 piani e documenti occorrenti per la valutazione della situazione (in duplice copia).
35 Rapporto sull’impatto ambientale (per progetti sottoposti all’obbligo di
EIA) o rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all’obbligo di EIA) (n. 6.1 k)
35.1 Se in base all’allegato numero 13.1 OEIA i progetti sono sottoposti all’obbligo di EIA, occorre
procedere secondo tale ordinanza e secondo le condizioni del manuale EIA («Direttiva della Confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambiente [art. 10b cpv. 2 LPAmb13 e art. 10 cpv. 1 OEIA]», UFAM, 2009). L’EIA avviene nel quadro della procedura d’approvazione dei piani (procedura prioritaria).
35.2 Se i progetti non sono sottoposti all’obbligo di EIA, i requisiti in materia di resoconto concernente i temi ambientali (rapporto ambientale) nonché di documenti e indicazioni occorrenti nel singolo caso concreto per la valutazione del progetto nel quadro di una procedura d’approvazione dei piani si basano per analogia sui contenuti esposti ai numeri 4 e 5 della «Checklist ambiente per impianti ferroviari non soggetti all’EIA» (UFT/Ufficio federale dell’ambiente [UFAM] 2010).
36 Dati relativi al fabbisogno di terreni e ad altri diritti e servitù reali nonché alla modalità prevista per acquisirli e allo stato delle trattative (n. 6.1 l)
L’acquisizione (definitiva o temporanea) di terreni e diritti necessaria per un progetto può di principio essere assicurata tramite trattative private, espropriazione o lo strumento della ricomposizione particellare. Dal progetto devono quindi risultare il fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali, la modalità prevista per acquisirli e indicazioni sullo stato delle trattative per l’acquisizione dei fondi e dei diritti. Le previste procedure di ricomposizione particellare devono essere espressamente richieste. Anche laddove è necessario acquisire diritti per la sostituzione di impianti di terzi interessati dal progetto di impianto d’approdo è possibile ricorrere al diritto di espropriazione secondo la legge federale sulle ferrovie. La corrispondente acquisizione di diritti per impianti di terzi da adattare costituisce pertanto parte integrante del progetto.
36.1 Piano di acquisto terreni / piano di espropriazione
Piano di situazione 1:500 per ciascun Comune con i confini delle particelle, le indicazione dei proprietari e gli utilizzi riportati a colore, suddivisi in utilizzi temporanei e permanenti con dati tabellari in m2 (in caso di servitù di condotta in m’).
Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) 18 / 20
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36.2 Tabella dei fondi
Tabella dei fondi per ciascun Comune con le seguenti indicazioni: particelle pretese con numeri, proprietari, superficie totale delle particelle, superfici delle particelle utilizzate temporaneamente e/o in modo permanente per l’opera, superfici residue delle particelle; in caso di servitù di condotta o simili, in m’. Indicazione delle servitù con i relativi aventi diritto risultanti dal registro fondiario o altri registri pubblici.
37 Piano di picchettamento (n. 6.1 m)
37.1 Relazione tecnica con descrizione del piano di picchettamento (Cosa viene picchettato o
modinato? Cosa e per quali ragioni non può essere picchettato o modinato?).
37.2 Elenco dei picchettamenti/tabella dei picchettamenti con le seguenti indicazioni per punto di
picchettamento: numero di particella, numero del punto, coordinate, altezza sul livello del mare, tipo di picchetto o profilo.
37.3 Piano di situazione 1:500 o 1:1000 con punti di picchettamento numerati in base al piano di
acquisto terreni (il picchettamento va notificato ai proprietari dei fondi).
37.4 Profili trasversali 1:200 con punti di picchettamento/profili da posare/marchiature da applicare, pali ecc.
38 Dati e documenti relativi a impianti di terzi (n. 6.1 n)
38.1 Osservazioni generali
38.1.1 Se il progetto interessa impianti di terzi, vanno adottate per il loro adattamento le misure di
protezione del caso ecc. nonché osservate le prescrizioni determinanti nel settore interessato (legge, ordinanza, norme, regole della tecnica).
38.1.2 Va annotata nel piano di acquisto dei terreni l’acquisizione dei fondi e diritti occorrenti per gli
impianti di terzi rispettivamente per gli impianti sostitutivi. Per l’acquisizione dei diritti necessari si può ricorrere al diritto di espropriazione ai sensi dell’articolo 3 Lferr se sono falliti i tentativi d’acquisizione mediante trattative private.
38.1.3 Di principio, tutte le parti terze i cui impianti sono interessati dal progetto devono essere informate e prima dell’inoltro del progetto vanno cercate soluzioni consensuali. Nel progetto va esposto lo stato degli accordi.
38.1.4 Di principio, salvo esplicita richiesta, gli impianti interessati o da adattare, appartenenti a
terzi, non necessitano di una documentazione del progetto separata. Gli impianti vanno considerati nei documenti del progetto richiesti al numero 6.1 e sopra definiti.
38.1.5 I proprietari degli impianti interessati vanno informati tempestivamente sull’inizio dei lavori.
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38.2 Condotte
38.2.1 Ai sensi della LITC14 se un progetto di impianto d’approdo incrocia (art. 1 LITC) impianti di
trasporto in condotta esistenti o ne compromette la sicurezza d’esercizio (art. 28 lett. b LITC), nel quadro della procedura di approvazione dei piani va richiesta l’autorizzazione
38.2.2 L’IFO va consultato nel quadro della procedura di approvazione dei piani a norma dell’articolo 62a LOGA16. Eventuali differenze vanno appianate, se del caso da parte del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
38.2.3 Sono considerati progetti di costruzione ai sensi dell’articolo 28 LITC e dell’articolo 26
– lavori di scavo (ivi comprese le arature in profondità e la rimozione del terreno), riporti di terreno, scavi sotterranei nonché modifiche importanti della destinazione del suolo all’interno di una striscia di terreno larga 10 m misurata orizzontalmente da entrambi i lati della condotta o, all’interno della zona di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie; – lavori all’esplosivo come anche la sistemazione di impianti che producono vibrazioni o che sono fonte di influenze elettriche, chimiche o altre e che possono nuocere alla sicurezza o all’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.
38.2.4 Vanno osservate inoltre le prescrizioni dell’OSITC 18.
38.2.5 Si raccomanda di concordare con l’IFO prima della presentazione del progetto le misure di
protezione da adottare nei confronti di una condotta.
38.2.6 Documenti da inoltrare:
piano di situazione, almeno 1:1'000; profilo trasversale 1:100 della zona d’incrocio condotta/impianto d’approdo fino a una distanza di 20 m sui due lati dell’impianto d’approdo.
38.3 Impianti elettrici di terzi
38.3.1 Per gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole che vanno adattati nel seguito
del progetto di impianto d’approdo e che nella fase d’esercizio sono assoggettati alla sorveglianza dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), per la domanda di approvazione all’UFT occorre utilizzare i moduli19 dell’ESTI.
38.3.2 L’ESTI va consultato nel quadro della procedura di approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 62a LOGA. Eventuali differenze vanno appianate, se del caso da parte del DATEC.
Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (LITC; RS 746.1) Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO), http://www.svti.ch/it/ispettorato-federale-degli-oleo-e-gasdotti-ifo/domanda-di-costruzione-da-parte-di-terzi Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) Ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11) Ordinanza del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12) www.esti.admin.ch → Documentazione → Progetti 20 / 20