Fonte

Direttiva UFT (Guidance) Norme contabili

1 Scopo, campo di applicazione e destinatari

La presente direttiva precisa le norme che devono applicare per la presentazione dei conti le imprese che ricevono indennità o aiuti finanziari in virtù della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV) o della legge federale sulle ferrovie (Lferr). Essa si rivolge in primo luogo alle imprese di trasporto (IT), alle IT con infrastruttura, ai gestori dell’infrastruttura (GI) in senso stretto e ai Cantoni che partecipano all'ordinazione del traffico regionale viaggiatori, ma anche agli uffici di revisione previsti dalla legge, ai mandatari delle verifiche speciali sui sussidi nonché agli organi di vigilanza finanziaria di Confederazione e Cantoni.

2 Basi legali

Legge sui sussidi (LSu; RS 616.1)

Legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1)

Legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16)

Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS 742.120)

Codice delle obbligazioni (CO; RS 220)

Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432)

3 Norme contabili

3.1 Situazione iniziale

Secondo l’articolo 35 LTV le imprese che ricevono aiuti finanziari o indennità secondo tale legge o la Lferr devono applicare norme considerate norme contabili riconosciute in materia di presentazione dei conti. Il capoverso 4 dello stesso articolo sancisce che è l'UFT a stabilire in una direttiva le norme da applicare per la presentazione dei conti come pure le eccezioni.

3.2 Norme contabili riconosciute

In linea di principio, IT e GI devono attuare le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP RPC).

In alternativa a esse, tuttavia, i seguenti regolamenti sono designati nell’ONCR come norme contabili riconosciute e anche accettati dall’UFT:

a) gli «International Financial Reporting Standards (IFRS)» dell’International Accounting Standards Board (IASB);

b) l’«International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)» dello IASB;

c) gli «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» del Financial Accounting Standards Board;

d) gli «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) dell’International Public Sector Accounting Standards Board.

La norma contabile riportata di seguito non è riconosciuta ai sensi dell’ONCR ma, d’intesa con l’UFT, può essere accettata come alternativa:

e) il «Modello contabile armonizzato 2» (MCA2) della Commissione svizzera per la presentazione della contabilità pubblica (SRS-CSPCP).

3.3 Eccezioni

Sono esonerati dall’obbligo di applicare le norme riconosciute sulla presentazione dei conti di cui al numero 3.2 le IT e i GI che ricevono meno di 1 milione di franchi d’indennità1 all'anno e di conseguenza non sottostanno alla verifica speciale sui sussidi. L’UFT consiglia un’applicazione su base volontaria delle Swiss GAAP RPC.

Da IT e GI che hanno sede all’estero ci si aspetta l’applicazione di una norma comparabile conformemente ai requisiti nazionali.

3.4 Articolazione del capitale proprio secondo le Swiss GAAP RPC

Tra le riserve da utili, le riserve speciali di cui agli articoli 36 LTV e 67 Lferr e alle direttive cantonali devono essere documentate separatamente. Secondo le Swiss GAAP RPC è possibile indicarle, a scelta, nel bilancio, nella documentazione del capitale proprio o nell’allegato. L’UFT raccomanda di inserire le riserve di cui agli articoli 36 LTV e 67 Lferr separatamente nel bilancio.

3.5 Riserve di rivalutazione alla prima applicazione delle Swiss GAAP RPC

Se alla prima applicazione delle Swiss GAAP RPC i valori contabili superano quelli netti fino ad allora indicati, le valorizzazioni che ne risultano devono essere registrate senza incidenza sul risultato nel capitale proprio e pubblicate nell’allegato. L’IT deve assicurarsi costantemente dell’assenza di finanziamenti doppi nell'ottica del diritto dei sussidi e dimostrarla ai committenti. In particolare, nelle offerte non possono essere fatti valere ammortamenti più elevati sulla base di eventuali valorizzazioni.

Alla prima applicazione delle Swiss GAAP RPC, le rivalutazioni nel settore Infrastruttura devono essere comunicate previamente all’UFT con la dimostrazione di assenza di finanziamenti doppi nell'ottica del diritto dei sussidi (p. es. maggiori ammortamenti dell’infrastruttura non rientrano nell’indennità per ammortamenti annua). Le riserve di rivalutazione dei GI devono essere documentate separatamente nel bilancio.

3.6 Gestione dei modelli di livellamento nell’applicazione delle Swiss GAAP RPC

I modelli di livellamento mirano a contenere la volatilità dei singoli costi e dunque a evitare che l'importo delle indennità subisca forti variazioni. Durante la durata dei modelli di livellamento gli oneri fatti valere devono corrispondere ai costi effettivi. Il livellamento dei costi per la manutenzione dei veicoli è disciplinato all’articolo 35a capoverso 4 LTV. I modelli di livellamento danno diritto a indennità solo se esplicitamente approvati dai committenti. Occorre iscrivere a bilancio la differenza tra costi contabilizzati ed effettivi. I modelli approvati devono essere documentati. I presupposti per la computabilità dei costi di modelli già esistenti nelle offerte sono spiegati nel dettaglio nella Direttiva UFT (Guidance) - Computabilità dei costi.

Nei conti annuali stilati secondo le Swiss GAAP RPC il trattamento dei modelli di livellamento è stato finora difforme. I modelli di livellamento non soddisfano le basi di una presentazione dei conti secondo il principio «True and Fair View» e non adempiono i requisiti di costituzione di accantonamenti, considerata la mancanza del carattere vincolante. A condizione che la ripartizione dei costi sia manifestamente possibile, è applicabile la RPC 28 «Contributi pubblici», ovvero i ricavi da sussidi sono ridotti, delimitati al passivo e sciolti sull’intera durata di vita.

1 Totalità degli aiuti finanziari e delle indennità che l'impresa riceve dall'ente pubblico in virtù della LTV e della Lferr, eccetto quelli per gli

ampliamenti infrastrutturali oggetto di convenzioni di attuazione e di fideiussioni

3.7 Deroghe nell’applicazione di una norma contabile riconosciuta

Se l’applicazione di una norma contabile accettata di cui al numero 3.2 deroga alle disposizioni delle Swiss GAAP RPC, l’IT o il GI interessato deve indicarlo in maniera trasparente all’UFT.

3.8 Revisione

L’articolo 38 capoverso 1 LTV sancisce che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, l’IT designa un ufficio di revisione secondo gli articoli 727–731a CO. L’IT non può rinunciare alla revisione. Le IT che ricevono dall'ente pubblico aiuti finanziari o indennità secondo la LTV o la Lferr devono effettuare la revisione ordinaria di cui all'articolo 727 CO se il loro totale annuo supera i 10 milioni di franchi. Nel caso di tale revisione ordinaria, il rispetto delle norme contabili riconosciute deve essere verificato da un perito revisore abilitato. In tutti gli altri casi, nel quadro della revisione limitata2 è possibile procedere anche a una negative assurance (review) riguardo alla conformità del conto con la norma scelta. L’albero decisionale qui di seguito aiuta a comprendere meglio l’assegnazione della norma contabile e della revisione da condurre.

Indennità > 1 milione di franchi Totalità degli aiuti finanziari e delle indennità ricevuti dall'ente pubblico in virtù della LTV e della Lferr, eccetto quelli per gli ampliamenti infrastrutturali oggetto di convenzioni di attuazione e di fideiussioni

RPC facoltative Eccezioni secondo il numero 3.3. L’UFT consiglia un’applicazione su base volontaria delle Swiss GAAP RPC.

Somma di bilancio > 10 milioni di franchi, cifra d’affari > 20 milioni di franchi, posti a tempo pieno > 50 Criteri dimensionali che determinano quando un’IT può applicare le RPC fondamentali e quando invece sono necessarie tutte le direttive. Per le IT che non superano i valori di due di questi tre criteri per due anni consecutivi è sufficiente l’applicazione del concetto quadro e delle RPC fondamentali.

Indennità > 10 milioni di franchi Valgono le stesse disposizioni applicabili in caso di indennità > 1 milioni di franchi.

2 È possibile condurre facoltativamente una revisione ordinaria.

Somma di bilancio > 20 milioni di franchi, cifra d’affari > 40 milioni di franchi, posti a tempo pieno > 250 Criteri dimensionali che determinano quando un’IT deve condurre una revisione ordinaria e quando una limitata. Per le IT che non superano i valori di due di questi tre criteri per due anni consecutivi è sufficiente la revisione limitata → Eccezione: ricezione di oltre 10 milioni di franchi di indennità

4 Entrata in vigore

La versione 1.0 entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è applicabile a partire dai conti annuali con termine 31 dicembre 2028 o successivo.

Christa Hostettler Martin von Känel Direttrice Direttore supplente

5 Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione Denominazione GI Gestore dell’infrastruttura IASB International Accounting Standards Board IFRS International Financial Reporting Standards IPSAS International Public Sector Accounting Standards IT Impresa di trasporto MCA Modello contabile armonizzato SMEs Small and Medium-sizes Entities SRS-CSPCP Commissione svizzera per la presentazione della contabilità pubblica Swiss GAAP FER Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti UFT Ufficio federale dei trasporti US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles