Accertamento dell'incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell'OASF: Allegato 3
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Divisione Infrastruttura
Allegato 3: Direttiva sull'accertamento dell’incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2) (Stato 1° novembre 2016)
Servizio sotto l’influsso di sostanze alteranti
Perizia in base al principio dei 3 pilastri
1 Contesto
In presenza di sospetta alterazione della capacità di prestare servizio a causa dell’influsso di sostanze diverse dall’alcol, si effettua una perizia in base al principio dei 3 pilastri (art. 23 cpv. 1 OASF) in particolare nei seguenti casi:
a. se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza che può compromettere la capacità a prestare servizio e per la quale non è definito un valore limite legale;
b. se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza di cui all’articolo 23 OASF assunta su prescrizione medica;
c. in singoli casi motivati, se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza di cui all’articolo 23 OASF la cui concentrazione è inferiore ai valori limite definiti all’articolo 23 della presente direttiva.
2 Svolgimento
Nell’effettuare la perizia summenzionata si deve tenere conto delle ultime conoscenze scientifiche riconosciute.
Il rapporto di perizia si basa sui seguenti elementi, laddove presenti (art. 23 cpv. 2 OASF):
a. accertamenti delle autorità di controllo (ad es. anomalie, limitazioni, dinamica dell’incidente, ecc.);
b. risultati dell’esame medico; e
c. risultati delle analisi tossicologiche forensi.
Nel rapporto di perizia vanno riportati eventuali dubbi in merito alla capacità di prestare servizio sorti durante la perizia.