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Accertamento dell'incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell'OASF: Allegato 3

BAV ou4QtLhonY-h · Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Del 1 nov 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bav-oft-uft/ou4qtlhony-h/it/accertamento-dell-incapacita-di-prestare-servizio-nel-settore-ferroviario-conformemente-alle-disposizioni-dell-oasf-allegato-3

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale dei trasporti (UFT)
Fonte

Accertamento dell'incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell'OASF: Allegato 3

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Divisione Infrastruttura

Allegato 3: Direttiva sull'accertamento dell’incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2) (Stato 1° novembre 2016)

Servizio sotto l’influsso di sostanze alteranti

Perizia in base al principio dei 3 pilastri

1 Contesto

In presenza di sospetta alterazione della capacità di prestare servizio a causa dell’influsso di sostanze diverse dall’alcol, si effettua una perizia in base al principio dei 3 pilastri (art. 23 cpv. 1 OASF) in particolare nei seguenti casi:

a. se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza che può compromettere la capacità a prestare servizio e per la quale non è definito un valore limite legale;

b. se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza di cui all’articolo 23 OASF assunta su prescrizione medica;

c. in singoli casi motivati, se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza di cui all’articolo 23 OASF la cui concentrazione è inferiore ai valori limite definiti all’articolo 23 della presente direttiva.

2 Svolgimento

Nell’effettuare la perizia summenzionata si deve tenere conto delle ultime conoscenze scientifiche riconosciute.

Il rapporto di perizia si basa sui seguenti elementi, laddove presenti (art. 23 cpv. 2 OASF):

a. accertamenti delle autorità di controllo (ad es. anomalie, limitazioni, dinamica dell’incidente, ecc.);

b. risultati dell’esame medico; e

c. risultati delle analisi tossicologiche forensi.

Nel rapporto di perizia vanno riportati eventuali dubbi in merito alla capacità di prestare servizio sorti durante la perizia.