Fonte

Direttiva 2: Autorizzazione d'esercizio

1 Precedente direttiva [2]

La direttiva [2] pubblicata a marzo 2017 è stata rivista a seguito del programma di stabilizzazione 2017‒2019 adottato dalla Confederazione e del nuovo regolamento UE sugli impianti a fune.

2 Basi giuridiche

Le attuali basi giuridiche sono elencate nella direttiva [1] «Approvazione dei piani e concessione» (cap. 1 B., n. 7‒13).

Va inoltre considerata la decisione dell'UFT circa il rilascio della concessione e dell'approvazione dei piani (inclusi gli oneri concernenti il diritto edilizio e il diritto ambientale, nonché di natura tecnica), nonché eventuali ulteriori decisioni dell'UFT (ad es. in relazione a modifiche del progetto).

3 Oggetto e contenuto dell'autorizzazione d'esercizio

L’esercizio di un impianto a fune soggetto a concessione federale necessita dell’autorizzazione d’esercizio (art. 17 capoverso 1 LIFT). L'autorizzazione d'esercizio autorizza l'impresa richiedente (di norma l'impresa titolare della concessione, oppure un'altra impresa da essa incaricata mediante un contratto d’esercizio) a svolgere l'esercizio del suddetto impianto a fune.

Di norma, l'autorizzazione d'esercizio è rilasciata a tempo indeterminato, fino alla scadenza della concessione rilasciata con la decisione di approvazione dei piani (l'art. 3 cpv. 5 LIFT è stato abrogato, l'art. 17 cpv. 4 LIFT è stato adeguato). L'autorizzazione d'esercizio si estingue automaticamente alla scadenza della concessione.

Nell'autorizzazione d'esercizio vengono, da un lato, definiti i dati tecnici rilevanti dell'impianto, ossia, a seconda del tipo di impianto, la capacità di trasporto massima (stato iniziale e stato finale), le dimensioni delle unità di trasporto, il tipo di morse nel caso delle seggiovie (accoppiabili o fisse), la velocità massima, ecc. Dall'altro lato, nell'autorizzazione d'esercizio vengono autorizzate condizioni di esercizio particolari, quali l'esercizio notturno (corse notturne), l'esercizio in funzione convoglio, il servizio misto, le corse a valle, il servizio con diversi gradi di equipaggiamento, il trasporto di attrezzature, ecc., qualora sussistano i presupposti necessari. Nell'autorizzazione d'esercizio vengono stabiliti eventuali oneri e, all'occorrenza, ulteriori restrizioni tecniche (per es. restrizioni operative volte a ridurre le immissioni foniche).

4 Requisiti della documentazione / dell’attestato di sicurezza

Con riferimento all'articolo 17 LIFT e 26 OIFT, la presente direttiva definisce concretamente l'ampiezza e il contenuto della domanda di autorizzazione d'esercizio per un progetto di impianto a fune.

La documentazione da allegare alla domanda e l'attestato di sicurezza presentato (art. 17 capoverso 3 LIFT, art. 26 segg. e alleg. 3 OIFT) devono consentire all'UFT, in qualità di autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, di valutare se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio (art. 3 e 17 LIFT). A questo proposito, l'attestato di sicurezza rappresenta l'elemento cruciale per valutare se l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni.

Al momento dell'inoltro della domanda (cfr. n. 5) alcuni documenti che compongono l'attestato di sicurezza naturalmente non sono ancora disponibili (ad es. verbale di messa in esercizio, rapporto attestante il superamento della prova d'esercizio). In questo caso occorre inserire un'apposita annotazione, segnalando che la documentazione mancante sarà fornita successivamente e specificando quando sarà fornita. Valgono ugualmente le indicazioni relative alla documentazione da allegare alla domanda contenute nella direttiva [1] «Approvazione dei piani e concessione» (cfr. cap. C., n. 21‒ 25, 27, 29, 30, 31, 32 e 35 della suddetta direttiva).

5 Responsabilità del richiedente

Il richiedente è responsabile della conformità dei documenti necessari ai requisiti stabiliti sul piano del contenuto, della qualità e della quantità. Il richiedente ha una maggiore certezza di adempiere i requisiti attenendosi ai principi e alle disposizioni della presente direttiva.

Il richiedente funge da interlocutore nei confronti dell’UFT. Pertanto, tutti i documenti per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio vanno presentati dal richiedente (o dal suo mandatario). Qualora la documentazione sia inoltrata da un suo rappresentante autorizzato, il richiedente deve fare in modo di esserne messo a conoscenza. È compito del richiedente essere sempre al corrente dello stato della procedura, in riferimento alla documentazione inoltrata.

6 Termine di inoltro della domanda / dell'attestato di sicurezza

Nell'OIFT non è indicato alcun termine per la presentazione della domanda e dell'attestato di sicurezza. L'UFT deve tuttavia disporre del tempo sufficiente per effettuare l'esame (di regola 5 settimane). Pertanto, è necessario che la documentazione prevista dall'articolo 17 LIFT e l'attestato di sicurezza (a eccezione di alcuni documenti, cfr. più avanti e n. 8) siano presentati almeno 5 settimane prima della data di entrata in esercizio prevista. L’attestato di sicurezza può essere fornito all’UFT anche suddiviso in parti, in funzione dell’avanzamento del progetto. L’onere di lavoro necessario per l’esame dei piani, dei calcoli e dei rapporti di perizia è maggiore, per cui questi documenti devono pervenire in ogni caso 6 settimane prima della data di entrata in esercizio prevista. Entro il medesimo termine vanno inoltrate anche la prova dell’idoneità all’esercizio e le dichiarazioni di conformità per l’infrastruttura, nonché tutti i documenti di base aggiornati e completati del progetto di costruzione (rapporto di sicurezza, programmi, perizie, convenzione d’utilizzazione e base del progetto). Solo così si possono rispettare tempi tanto ristretti. I suddetti termini di norma vengono inseriti sotto forma di oneri nella decisione di approvazione dei piani. In ogni caso, la presentazione scaglionata – ovvero successiva perché naturalmente non ancora disponibili – dei documenti che compongono l'attestato di sicurezza deve avvenire entro i seguenti termini: al più tardi 2 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esame dell’impianto da parte dell’UFT:

  • conferma della disponibilità all'accettazione dell'impianto (n. 5.5 della norma SN EN 1709:2015)2;

  • rapporto sul superamento della prova dell'impianto (verbale di messa in esercizio del fabbricante), eventualmente senza rapporto sulla prova d'esercizio (cfr. più avanti);

al più tardi 2 giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in esercizio dell'impianto:

  • prova dell’avvenuta istruzione del personale,

  • eventuale rapporto sulla prova d’esercizio,

  • la conferma dell'adempimento delle condizioni riportate nell’elenco delle condizioni dei diversi settori di specializzazione (prove sull'impianto) da adempiere prima dell'entrata in esercizio,

  • prova che il tempo massimo di recupero dei passeggeri è rispettato,

  • prima della prima entrata in esercizio dell'impianto, nonché dopo modifiche rilevanti per la sicurezza sul lavoro: prova che l'impianto è stato sottoposto a un esame volto ad accertare il rispetto delle condizioni per la sicurezza sul lavoro da parte di una persona competente (ad es. SUVA).

Si veda l'apposito modulo «Conferma della disponibilità all’accettazione dell'impianto», scaricabile all'indirizzo https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/moduli/impianti-a-fune.html

Per l’esecuzione dei controlli dell’impianto e il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio da parte dell’UFT consigliamo di considerare nel programma di costruzione almeno 12 giorni lavorativi preliminarmente alla data di entrata in esercizio prevista.

7 Esame della domanda da parte dell'UFT / comunicazione intermedia

L’UFT esamina tutti i documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio in funzione dei rischi, sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione (art. 17 cpv. 2 LIFT e art. 33 OIFT).

Dopo aver ricevuto la documentazione per la domanda e l'attestato di sicurezza, l'UFT ne verifica la completezza e la plausibilità e provvede ad avvisare il richiedente (di norma entro 14 giorni) circa la necessità di presentare documenti complementari o adeguare documenti già inoltrati. Una volta ricevuti i documenti complementari, ovvero tutti i documenti che compongono l'attestato di sicurezza, l'UFT eseguirà l'esame conclusivo e le prove sull'impianto, le quali rappresentano il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. L'UFT può rispettare l’eventuale termine auspicato per l'entrata in esercizio dell'impianto solo se la conferma della disponibilità all'accettazione dell'impianto viene presentata a tempo debito e se risultano soddisfatte le altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio previste dall'articolo 17 capoverso 3 LIFT.

8 Prove sull'impianto

Il sopralluogo (prove sull'impianto) può essere eseguito solo se l'impianto è pronto per il collaudo, ovvero disponibile all'accettazione. Secondo il numero 5.5 della norma SN EN 1709:2015, l'impianto è considerato disponibile all'accettazione quando sono stati presentati i piani e gli attestati di cui ai numeri 5.1 e 5.2 della norma, sono state portate a termine le prove di cui al numero 5.3 della norma e la documentazione è pervenuta all’UFT (n. 5.4 5.4 della norma). Inoltre, prima dell'inizio dell'esame dell'impianto devono essere disponibili la bozza delle prescrizioni d'esercizio (n. 5.1, SN EN 12937:2017), il programma d’esercizio e il programma per il recupero dei passeggeri aggiornati, nonché il rapporto concernente la sicurezza sul lavoro3. I termini per la presentazione dei documenti sono indicati al numero 6 della presente direttiva. La sussistenza delle condizioni per l'esecuzione delle prove sull'impianto, ossia per la disponibilità all’accettazione dell'impianto e la relativa comunicazione all'UFT (conferma della disponibilità all’accettazione; cfr. nota a piè di pagina n. 2), viene assicurata inserendo un corrispondente onere nella decisione di approvazione dei piani. Se, una volta sul posto, l'UFT dovesse constatare che le prove non possono essere eseguite perché, diversamente da quanto comunicato dall'impresa, l'impianto non è disponibile per l'accettazione, le prove saranno interrotte, oppure non saranno eseguite, e occorrerà fissare nuove date per la loro esecuzione.

9 Trasformazione di impianti esistenti: nuovo rilascio dell'autorizzazione d'esercizio

Le precedenti indicazioni si applicano di norma anche all'inoltro della documentazione per il nuovo rilascio dell'autorizzazione d'esercizio dopo la trasformazione di un impianto a fune esistente (art. 36 OIFT, direttiva [4] dell'UFT).

Il n. 5.3.3 della norma SN EN 1709 recita: «Prima della prima messa in esercizio e dopo modifiche essenziali concernenti la sicurezza dei lavoratori, lo stato dell'impianto ai fini della sicurezza dei lavoratori deve essere sottoposto a esame da parte di una persona competente e indipendente.» Un rapporto concernente tale esame deve essere allegato all'attestato di sicurezza (trad.).

I documenti dell'attestato di sicurezza da inoltrare sono costituiti dai documenti menzionati nell'allegato 3 OIFT per gli elementi interessati dalla trasformazione (incl. interfacce). Le informazioni necessarie riguardo all'oggetto, l'ampiezza e il grado di approfondimento dei controlli, così come le prescrizioni applicabili, sono definite nella direttiva [4] dell'UFT.

B. Requisiti formali applicabili alla documentazione da inoltrare

Testi in corsivo = commento / avvertenze

10 Numero dei documenti da inoltrare

10.1 I documenti elencati al numero II devono essere presentati in forma cartacea in triplice

copia.

I documenti elencati al numero II, punto B./6. (piani d’esecuzione e prove della solidità e della sicurezza alla fatica nonché dell’idoneità all’impiego dei componenti dell’infrastruttura rilevanti per la sicurezza) possono essere inoltrati in un'unica copia cartacea.

10.2 I documenti possono altresì essere presentati nei modi seguenti: un'unica copia in

forma cartacea e una copia in forma elettronica su un supporto adeguato (CD) in formato PDF. I documenti planimetrici di formato superiore all'A3 vanno sempre presentati in forma cartacea (in triplice copia). Le indicazioni per la denominazione dei documenti in forma elettronica da allegare alla domanda sono fornite nell'allegato 1.

11 Documentazione da inoltrare successivamente nel corso della procedura

Se nel corso della procedura dovessero rendersi necessari documenti complementari o la revisione di documenti già inoltrati, l'UFT comunicherà di volta in volta la modalità di inoltro (forma cartacea o elettronica [CD oppure e-mail]) e il numero di copie. I documenti da inoltrare successivamente devono essere provvisti di un indice delle modifiche/numero di versione e della data di redazione/esame/approvazione; va inoltre aggiornato l'indice dell'intera documentazione.

La documentazione per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio va inoltrata all’UFT, Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna; l'eventuale documentazione da inoltrare nel corso della procedura va inviata in forma elettronica al collaboratore responsabile della predetta sezione.

I documenti principali vanno redatti, ovvero firmati, dal richiedente e/o dal progettista/perito (domanda di autorizzazione d'esercizio, base del progetto e convenzione d'utilizzazione, programma d’esercizio e programma per il recupero dei passeggeri, piano di recupero, documentazione relativa all'attuazione delle misure previste dal rapporto di sicurezza, rapporto di prova, rapporti di perizia, prova della conformità alle prescrizioni, prova di una sufficiente copertura assicurativa contro la responsabilità civile).

Firmatario dei documenti Richiedente Ingegnere Costruttore Perito progettista Domanda di autorizzazione X d’esercizio Convenzione d'utilizzazione X X X

Firmatario dei documenti Richiedente Ingegnere Costruttore Perito progettista Base del progetto X X Programma d'esercizio X Programma per il recupero dei X passeggeri Documentazione relativa all'at- X X X tuazione delle misure previste dal rapporto di sicurezza Documentazione dell'attuazione X X degli oneri stabiliti nella decisione di approvazione dei piani Rapporto di prova X X Rapporti di perizia X Prova della conformità alle pre- X X X scrizioni Prova della copertura assicurati- X va contro la responsabilità civile Conferma della disponibilità X X all'accettazione dell'impianto Conferma dell’avvenuta istruzio- X ne del personale

II. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e requisiti materiali della documentazione da allegare alla domanda

Testi in corsivo = commento

A. Condizioni L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se risultano adempiute le seguenti condizioni (art. 17 cpv. 3 LIFT):

è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; Cfr. articolo 26 segg. e allegato 3 OIFT.

l’impianto, come realizzato, soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; Cfr. articoli 5 LIFT, 5 OIFT, 3 capoverso 3 LIFT e articolo 9 capoverso 3 lettera a LIFT (ad es. requisiti della LDis, in materia di protezione contro gli incendi o di sicurezza sul lavoro).

sono adempiuti entro le scadenze fissate gli oneri rilevanti per la messa in esercizio formulati nell’approvazione dei piani e nella concessione;

Sono determinanti tutti gli oneri di natura tecnica, nonché gli oneri sul piano del diritto ambientale da adempiere entro una determinata scadenza che sono stati stabiliti nella decisione di approvazione dei piani, nonché eventuali oneri da

adempiere entro una determinata scadenza che sono stati stabiliti nella concessione.

è fornito un attestato d’assicurazione;

Cfr. articolo 21 LIFT.

è stata predisposta l’organizzazione dell’esercizio, della manutenzione e del recupero dei passeggeri e vi è personale formato a tal fine.

Cfr. articolo 3 capoverso 4 LIFT, articoli 41, 44, 45‒47a e 52a OIFT.

B. Attestato di sicurezza (art. 26 segg. e all. 3 OIFT)

Vanno presentati i seguenti documenti, riuniti in un dossier, opportunamente numerati ovvero suddivisi in capitoli (cosiddetto attestato di sicurezza, art. 26 OIFT):

1 Domanda di autorizzazione d’esercizio

Nella domanda va indicato quanto segue:

  • nome, sede, indirizzo del richiedente; numero di telefono e indirizzo e-mail per eventuali domande;

  • se l'impresa richiedente è diversa dall'impresa titolare della concessione: contratto d'esercizio stipulato tra l'impresa richiedente e l'impresa titolare della concessione (art. 23a OIFT),

  • impianto a fune interessato;

  • data di messa in esercizio prevista;

  • termini previsti per i controlli sull’impianto da parte dell'UFT;

  • (event. piano per una presentazione scaglionata della domanda).

2 Base del progetto aggiornata e convenzione d’utilizzazione

3. Programma d'esercizio e programma per il recupero dei passeggeri nonché piano di recupero aggiornati con la prova che il tempo massimo di recupero è rispettato

Nel programma d'esercizio vanno integrati anche i requisiti e/o le restrizioni risultanti dalle diverse perizie sui fattori ambientali (ad es. monitoraggio dell'altezza della neve accumulata sui tetti e/o contro i sostegni, nessuna messa in esercizio/sospensione dell’esercizio in caso di pericolo di valanghe, ecc.). La prova dell'attuabilità del programma per il recupero dei passeggeri e che il tempo massimo di recupero è rispettato deve contenere le seguenti informazioni:

  • il programma per il recupero dei passeggeri e il piano di recupero presentati sono attuabili sull'impianto in oggetto;

  • l'impianto è equipaggiato in modo da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di recupero;

  • sono state valutate e stabilite misure per affrontare eventuali difficoltà che potrebbero insorgere durante le operazioni di recupero;

  • il tempo di recupero previsto nel piano di recupero è rispettato.

4 Documentazione relativa all’attuazione delle misure previste nel rapporto

di sicurezza

In caso di modifiche del progetto o dell'utilizzazione vanno presentate anche le pertinenti perizie sui fattori ambientali aggiornate.

5 Documentazione relativa all’adempimento degli oneri stabiliti nella decisione di approvazione dei piani

La documentazione va presentata in forma di elenco (n. onere, testo, stato di adempimento, rimando alla conferma dell'UFT per gli oneri già adempiuti), compilando due elenchi: un primo elenco relativo all'adempimento di tutti gli oneri di natura tecnica stabiliti nella decisione di approvazione dei piani; un secondo elenco relativo all'adempimento di tutti gli oneri in materia di diritto edilizio e ambientale da attuare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Se con l'inoltro dell'attestato di sicurezza viene confermato l'adempimento di oneri, nell'elenco occorre indicare in quale punto della domanda sono reperibili i pertinenti documenti.

6. Piani d’esecuzione e prove della solidità e della sicurezza alla fatica nonché dell’idoneità all’impiego dei componenti dell’infrastruttura rilevanti per la sicurezza

I piani e le prove si riferiscono alle strutture portanti il cui cedimento può comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica.

7 Confronto delle condizioni e dei requisiti specifici dell’impianto così come

concretamente realizzato con i parametri tecnici dei sottosistemi e componenti di sicurezza (all. 3 n. 7 OIFT) Vanno confrontati tutti i parametri del settore d'utilizzo di tutti i sottosistemi, nonché i valori risultanti dagli attestati di conformità con quelli effettivamente presentati dall'impianto concreto.

8. Documenti che consentano di verificare le interfacce tra i sottosistemi, nonché tra sottosistemi e infrastruttura

9 Rapporto di prova

10 Designazione del capotecnico e di un sostituto, nonché prova che una

persona competente ha impartito loro un’istruzione adeguata

11 Istruzioni d'esercizio esaustive e concretamente applicabili (art. 52a cpv. 2

lett. d OIFT) in tutti i settori tecnici e modello per la documentazione dei lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente In un primo momento le istruzioni d'esercizio possono essere trasmesse in una versione provvisoria (indicando il termine di presentazione della versione definitiva), nonché in forma elettronica.

12 Attestati di conformità (art. 28 OIFT)

13 Rapporti di perizia (art. 29 OIFT)

I periti verificano, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, in particolare la convenzione d’utilizzazione dell’impianto e la base del progetto, come pure i componenti dell’infrastruttura prima della loro costruzione. I risultati di questi esami vanno riassunti in rapporti finali 4 dei periti.

14 Prova della conformità alle prescrizioni (art. 30 cpv. 1 lett. a OIFT)

Si tratta di un documento emesso dal gestore/richiedente con cui viene confermato, sulla base degli attestati di conformità rilasciati dai fornitori, che l'intero impianto è stato realizzato in conformità con le prescrizioni applicabili. Il documento deve confermare anche la corrispondenza dell’impianto con la documentazione presentata (dichiarazione di conformità) nonché l’idoneità all’esercizio (art. 30 cpv. 1 lett. b OIFT), ossia l'effettuazione del controllo e della prova d’esercizio dei singoli componenti, della loro funzione, dell’interazione tra loro e con il contesto locale.

Altri documenti

15. Conferma dell'adempimento degli oneri (prove sull'impianto) da adempiere prima dell'entrata in esercizio, presentando anche gli elenchi degli oneri vistati (se opportuno con documenti di prova)

16 Attestato di una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze

della responsabilità civile (art. 21 LIFT).

17 Documentazione relativa all'adempimento degli oneri in materia di diritto

edilizio e ambientale stabiliti nella decisione di approvazione dei piani e degli oneri stabiliti nella concessione:

ad es. comunicazioni sul completamento degli impianti di approvvigionamento di energia elettrica per l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI); per gli impianti a fune che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea: documentazione fotografica delle misure di segnalazione adottate per l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); per gli impianti assoggettati all'obbligo di conformità alle esigenze dei disabili: prova dettagliata della realizzazione conforme alle esigenze dei disabili; prova dell'attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro per l'Ispettorato federale del lavoro (SECO); altri oneri in materia di diritto edilizio o ambientale da adempiere prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

A questo proposito si veda la «Direttiva sui periti di impianti di trasporto a fune» del 1° febbraio 2002, consultabile sul sito www.bav.admin.ch > Diritto > Direttive > Impianti a fune > Periti di impianti di trasporto a fune. La direttiva si applica per analogia anche ai periti addetti al controllo del calcolo delle funi. La direttiva attualmente è in fase di revisione e sarà pubblicata con un nuovo titolo (Direttiva concernente gli organismi di controllo indipendenti degli impianti a fune).

Allegato 1: regole di denominazione dei documenti in forma elettronica

Nel presente allegato vengono fornite, con l'ausilio di un esempio, le indicazioni da seguire nella denominazione dei documenti in forma elettronica da allegare alla domanda (cfr. I./10.2).

La numerazione e i capitoli della documentazione devono corrispondere a quelli della direttiva [2].

Nella struttura non vanno inseriti ulteriori sottocapitoli. Il nome del file va generato nel modo seguente:

  • numero d'impianto UFT

  • numero del capitolo secondo la direttiva 2

  • nome del documento, corrispondente al titolo indicato nel capitolo II/B., numeri 1‒18

  • documentazione delle modifiche (ad es. rev. A, vers. b, data).

La scelta del segno di congiunzione tra gli elementi è libera (per es. _, -, spazio vuoto). In caso di adeguamento del documento occorre mantenere il nome della versione precedente (eccetto versione e data).

I capitoli possono essere lasciati vuoti se il contenuto non è pertinente per il progetto (occorre però segnalarlo espressamente).

Esempio (non esaustivo):

73.000_01_Domanda di autorizzazione d'esercizio 20150701 73.000_02_Convenzione d'utilizzazione rev 3.0 73.000_02_Base del progetto 20150612 73.000_03_Programma per il recupero dei passeggeri rev 1.3 73.000_03_Piano di recupero rev 2.5 73.000_03_Programma d'esercizio rev 2.0 73.000_04_Attuazione delle misure previste nel rapporto di sicurezza 20150410 @