Rapporto annuale sulla sicurezza delle ferrovie (in francese)
1 Campo d’applicazione
Tutte le imprese ferroviarie titolari di un certificato di sicurezza (imprese di trasporto ferroviario, ITF) o di un’autorizzazione di sicurezza (gestori dell’infrastruttura, GI) sono tenute a presentare all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) un rapporto annuale sulla sicurezza delle ferrovie (RAS Ferr), con il quale trasmettere periodicamente all’autorità di vigilanza in materia di sicurezza le informazioni riguardanti la sicurezza e l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS). I GI concludono con l’UFT convenzioni sulle prestazioni (CP) della durata di quattro anni, nelle quali vengono concordati anche obiettivi a garanzia della sicurezza.
La presente direttiva indica alle ITF e ai GI quali informazioni trasmettere all’UFT nel loro rapporto annuale sulla sicurezza. La trasmissione avviene mediante un’applicazione web messa a disposizione dall’UFT.
Le imprese attive principalmente all’estero possono inoltrare all’UFT, per e-mail, una copia del rapporto sulla sicurezza che hanno presentato alle autorità di vigilanza sulla sicurezza estere.
2 Scopo del rapporto annuale sulla sicurezza delle ferrovie
Il RAS Ferr serve all’UFT:
come fonte di informazione per la gestione e l’adempimento della sorveglianza nella fase d’esercizio;
per il coordinamento di tale sorveglianza con il monitoraggio interno alle imprese da parte dei GI e delle ITF;
quale base per il rinnovo dei certificati di sicurezza (CSic) e delle autorizzazioni di sicurezza (ASic), insieme alle conoscenze derivanti dall’attività di sorveglianza sulla sicurezza e ai documenti necessari per la presentazione della domanda;
per verificare come i GI considerano, nella propria gestione del rischio, eventuali divergenze di obiettivi rispetto a quelli concordati nella CP. Gli indicatori concernenti gli obiettivi CP sono comunicati mediante l’interfaccia web per i dati dell’infrastruttura (WDI) e la banca dati degli eventi. Su tale base l’UFT conduce una valutazione del raggiungimento degli obiettivi, rifacendosi altresì a eventuali dati del capitolo 4.1 «Obiettivi di sicurezza e risultati dei piani di sicurezza»;
quale base per il rapporto dell’UFT destinato all’Agenzia ferroviaria europea (ERA);
• quale base per il rapporto annuale sulla sicurezza dell’UFT.
3 Basi legali
L’articolo 5g Oferr prevede che tutte le ITF soggette alla legge federale sulle ferrovie (Lferr 2) presentino annualmente all’UFT, entro il 31 maggio, un rapporto sulla sicurezza relativo all’anno civile precedente con le indicazioni di cui all’articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/7983.
Ulteriori requisiti e spiegazioni a questo riguardo sono contenuti:
nell’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 e
nell’allegato I, capitolo 4.5.1.2. del regolamento delegato (UE) 2018/762 (CSM SMS).
2 RS 742.101 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, L 138 dell’26 maggio 2016
In base all’articolo 51 Lferr, ogni quattro anni i GI concludono convenzioni sulle prestazioni con l’UFT, il cui contenuto è disciplinato all’articolo 28 dell’ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF)4.
4 Contenuto del rapporto annuale
In base all’articolo 9 paragrafo 6 della direttiva UE 2016/798, il rapporto annuale deve contenere: a) i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni all’impresa e i risultati dei piani di sicurezza; b) una relazione sull’elaborazione degli indicatori di sicurezza comuni nazionali; c) i risultati degli audit di sicurezza interni («attività di sorveglianza» ai sensi del presente rapporto); d) i dati relativi a carenze e malfunzionamenti dell’esercizio ferroviario e della gestione dell’infrastruttura; e) osservazioni concernenti l’applicazione dei pertinenti CSM.
L’UFT rinuncia a rilevare informazioni che, ai sensi della direttiva europea sulla sicurezza delle ferrovie dovrebbero far parte del RAS Ferr, ma che gli vengono già trasmesse attraverso altri canali. Qui di seguito sono precisate le informazioni da fornire all’UFT.
4.1 Obiettivi di sicurezza e risultati dei piani di sicurezza
Direttiva UE 2016/798, articolo 9, paragrafo 6, lettera a Per conseguire un CSic o un’ASic, le imprese devono documentare mediante il proprio SGS le modalità con cui garantiscono il monitoraggio di tutti i rischi per la sicurezza connessi con l’esercizio. Un aspetto importante del SGS è l’elaborazione di eventuali misure volte a gestire i rischi per la sicurezza individuati, alla quale si affiancano la definizione di obiettivi di sicurezza qualitativi e/o quantitativi nonché la verifica della portata dell’effetto che si auspica le misure avranno su un determinato rischio per la sicurezza. Mediante l’applicazione web relativa al RAS Ferr le imprese forniscono pertanto i seguenti dati:
indicazione dei cinque maggiori rischi per la sicurezza, ai quali l’impresa ha lavorato attivamente nell’anno di riferimento;
indicazione delle misure stabilite nell’anno di riferimento volte a ridurre la probabilità d'insorgenza e/o l’entità dei danni di uno o più dei citati rischi per la sicurezza;
indicazione degli obiettivi di sicurezza qualitativi e/o quantitativi definiti nell’anno di riferimento ed eventualmente per quello successivo per ognuna di queste misure nonché dati attestanti il grado di raggiungimento di tali obiettivi di sicurezza nell’anno di riferimento;
dati sul contributo che le misure attuate hanno fornito alla riduzione di un determinato rischio per la sicurezza e sul modo in cui ne hanno influenzato la probabilità d'insorgenza e/o l’entità dei danni.
4.2 Risultati delle attività di sorveglianza
Direttiva UE 2016/798, articolo 9, paragrafo 6, lettera c Nell’ambito del SGS vanno pianificate e condotte attività di sorveglianza, che comprendono monitoraggi interni sistematici condotti nelle imprese e presso contraenti, fornitori e partner e volti a valutare i processi descritti nel SGS in merito all’adempimento dei requisiti sanciti da norme e prescrizioni.
Mediante l’applicazione web devono essere fornite le seguenti informazioni:
indicazione del numero di attività di sorveglianza pianificate e svolte;
descrizione delle principali attività di sorveglianza;
descrizione dei risultati preminenti ottenuti da tali attività di sorveglianza nonché
indicazione delle principali conclusioni rilevanti per la sicurezza scaturite dalla relazione annuale dell’addetto alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose secondo il RID sulle attività dell’impresa nell’ambito del trasporto di merci pericolose 5, sempreché quest’ultima sia assoggettata all’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS6).
4.3 Carenze e malfunzionamenti dell’esercizio rilevanti per la sicurezza
Direttiva UE 2016/798, articolo 9, paragrafo 6, lettera d Nel RAS Ferr le ITF informano in merito a carenze e malfunzionamenti dell’esercizio ferroviario e della gestione dell’infrastruttura che possano rivestire un interesse non solo per l’impresa stessa, ma anche per l’intero settore. I rischi individuati durante le indagini interne in caso di incidenti, carenze o malfunzionamenti possono essere di natura tecnica, operativa o umana (ad es. non conformità nella costruzione, difetti di attrezzature tecniche, processi organizzati in modo inappropriato).
Se nell’anno di riferimento un’impresa ferroviaria ha identificato un rischio per la sicurezza che non è stato notificato all’UFT durante l’anno, deve comunicare le seguenti informazioni mediante l’applicazione web:
descrizione del rischio per la sicurezza identificato;
descrizione delle misure correttive adottate;
se e come il settore è stato informato sul rischio per la sicurezza identificato.
4.4 Applicazione dei pertinenti CSM
Direttiva UE 2016/798, articolo 9, paragrafo 6, lettera e
I CSM descrivono come raggiungere i livelli e gli obiettivi di sicurezza nonché come rispettare altri requisiti in materia di sicurezza. A seconda della loro portata vengono utilizzati da determinati attori del sistema ferroviario (ad es. ITF, GI, servizi o autorità competenti per la manutenzione).
Per le ITF e i GI, a livello europeo sono stati elaborati i seguenti metodi:
metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi (CSM RA)7;
metodo comune di sicurezza relativo al monitoraggio (CSM MON) 8;
• metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza (CSM SMS) 9.
In caso di necessità l’UFT propone miglioramenti nel quadro delle revisioni CSM, tenendo conto dei dati delle ITF. Questi ultimi non sono richiesti sistematicamente nel rapporto annuale sulla sicurezza, bensì specificamente in vista di revisioni o se vi è una nuova versione, la cui applicazione non è ancora stata commentata.
Numero 2.1 e 2.2 dell’appendice all’allegato I della direttiva (UE) 2016/798 6 SR 741.622 Regolamento d’esecuzione (UE) 402/2013 Ordinamento (UE) 1078/2012 Regolamento delegato (UE) 2018/762 6/7
In relazione al CSM RA in ogni rapporto annuale devono essere fornite le seguenti informazioni10:
indicazione delle principali modifiche di sistema, a livello tecnico o d’esercizio, rilevanti per la sicurezza avvenute nell’anno di riferimento, inclusi dati che indicano quali di queste modifiche sono state ritenute significative;
dati che indicano quali rischi per la sicurezza finora esistenti sono stati influenzati con questa modifica di sistema, ovvero quali nuovi rischi sono stati generati.
5 Inoltro del rapporto annuale
In base all’articolo 5g Oferr, le suddette informazioni devono pervenire all’UFT entro il 31 maggio dell’anno seguente a quello di riferimento ed essere trasmesse mediante la seguente applicazione web: https://webkennzahlen.bav.admin.ch
Il primo rapporto deve fare riferimento al primo anno civile completo successivo al rilascio di un CSic o di un'ASic. Le imprese devono presentare un rapporto annuale per ciascun SGS su cui si basa un CSic o un'ASic.
6 Contatto
In caso di domande in merito al presente documento, all’applicazione web o all’inoltro del rapporto sulla sicurezza di imprese attive principalmente all’estero inviare un’e-mail a grundlagen@bav.admin.ch.
Articolo 18 paragrafo 1 del regolamento d’esecuzione (UE) 402/2013 e allegato I; requisito 4.5.1.2. per i CSM SMS