Direttiva UFT (Guidance) Riserve latenti
1 Scopo, campo d'applicazione e destinatari
La presente direttiva (Guidance) dell'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) ha l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito ai tipi di riserve latenti e al loro trattamento. Deve essere applicata da tutte le Imprese di Trasporto (IT) e a tutti i Gestori dell’infrastruttura (GI) attivi nei settori del traffico regionale viaggiatori (TRV), dell'infrastruttura ferroviaria o di altre offerte di trasporto ordinate e che non applicano uno standard di diritto contabile riconosciuto conformemente alla direttiva UFT (Guidance) «Norme contabili». Il suo campo d'applicazione comprende l’intera persona giuridica che riceve indennità sulla base della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) e/o della legge sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e, quindi, anche le attività accessorie.
2 Basi legali e altre disposizioni
Secondo l'articolo 59 capoverso 1 dell’ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16), il conto annuale delle imprese deve fornire un quadro corrispondente all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa. Le presenti linee guida confermano questa disposizione.
Le imprese che hanno ricevuto indennità per un totale annuo superiore a un milione di franchi, devono far condurre ogni anno una verifica speciale (art. 38 cpv. 3 LTV), per la quale l'UFT ha disciplinato i dettagli nella direttiva «Verifica speciale sui sussidi», che comprende anche procedure relative alle riserve latenti.
3 Definizioni
Per riserve latenti1 s'intende la differenza esistente tra i valori contabili e i valori massimi ammessi dal diritto contabile (attivi) o gli importi necessari (impegni). Nella pratica si è consolidata la seguente distinzione tra riserve obbligatorie e arbitrarie.
Riserve obbligatorie Si definiscono come la differenza tra i valori effettivi (venali) e i valori massimi legali (limiti massimi di valutazione secondo il diritto contabile). Esse si costituiscono senza l'intervento dell’impresa mediante un aumento reale o nominale del valore di un attivo iscritto a bilancio. Riserve arbitrarie Costituiscono la differenza tra i valori massimi legali e i valori contabili più bassi degli attivi ovvero quelli più alti degli impegni. Tali riserve vengono pertanto costituite intenzionalmente o risultano ad esempio da rettificazioni di valore o accantonamenti effettuati in precedenza che non sono più necessari né vengono sciolti e acquisiscono dunque carattere di riserva.
4 Riserve arbitrarie non ammesse
Le riserve arbitrarie non sono compatibili con la suddetta disposizione dell'OITRV, né con un analogo standard di diritto contabile riconosciuto, secondo la quale il conto annuale deve fornire il quadro effettivo della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa. Di conseguenza, non sono consentite.
1 Cfr. Handbuch der Wirtschaftsprüfung (Manuale svizzero della revisione contabile), volume «Buchführung und Rechnungslegung», capitolo
IV.2.31.
N. registrazione/dossier: BAV-313.00-17/6/6
Le esistenti riserve latenti arbitrarie ai sensi della definizione dell'UFT dovevano essere sciolte, di principio, in conformità ai rispettivi settori entro il 31 dicembre 2020. In singoli casi per tali scadenze sono state concluse convenzioni separate, valide ancora oggi.
5 Operazioni
Al fine di precisare la disposizione di cui all'articolo 59 capoverso 1 OITRV, nella tabella seguente sono riportate le operazioni principali. N. Operazione Riserve latenti2
1 Scorte di merci, rettificazione di valore eccessiva3 Sì
2 Accantonamento Sì
che non si fonda su un passato evento giuridico o fattuale vincolante;
senza obbligazione probabile;
il cui valore non può essere stimato. Esempi
accantonamenti a garanzia della prosperità a lungo termine dell'impresa (ad es. per futuri contenziosi giuridici o possibili eventi);
accontamenti per la cassa pensioni, senza un piano di risanamento approvato e vincolante.
3 Accantonamenti nel TRV riconosciuti dall'UFT e dai committenti cantonali No
o altri impegni finanziari connessi a revisioni periodiche del materiale rotabile per il livellamento del fabbisogno di indennità (cosiddetto modello di livellamento grande manutenzione materiale rotabile). Tali accantonamenti costituiscono un’eccezione e devono essere approvati dai committenti.
4 Ammortamenti e rettificazioni di valore su immobilizzazioni materiali e Sì
immateriali a garanzia della prosperità a lungo termine dell'impresa (ammortamento eccessivo).
5 Terreni: ammortamenti su terreni, se non sussiste una perdita durevole Si
di valore del terreno.
6 Cassa pensioni Pagamento alla riserva ordinaria dei contributi del Sì
datore di lavoro Ad esempio pagamenti di acconti alla cassa pensioni per usarli successivamente, sgravando le spese per la previdenza
7 Cassa pensioni Pagamento alle riserve dei contributi del datore di No
lavoro con rinuncia all'utilizzazione Versamento con rinuncia all'utilizzazione per riassorbire un importo scoperto della cassa pensioni. Stabilito per regolamento, tale versamento non può superare l'importo dello scoperto4.
8 Crediti, rettificazione di valore eccessiva5 Sì
9 Immobilizzazioni in corso, rettificazione di valore eccessiva, oltre ai Sì
contributi a fondo perduto (investimenti non attivabili)6
2 Art. 59 cpv. 1 OITRV
3 Devono essere rispettati i principi di valutazione stabiliti dall'impresa. Si applica il principio della valutazione senza perdite. È possibile una
rettificazione di valore forfettaria se basata su valori empirici e motivata sul piano economico-aziendale.
5 I principi di valutazione stabiliti dall'impresa sono rispettati. È possibile una rettificazione di valore forfettaria se basata su valori empirici e
motivata sul piano economico-aziendale.
6 Analogamente ad operazione 1 Scorte di merci. Lo storno degli «investimenti non attivabili» dalle immobilizzazioni in corso può avvenire in
maniera forfettaria sulla base di valori empirici.
N. registrazione/dossier: BAV-313.00-17/6/6
L'elenco delle operazioni non è esaustivo. I principi di cui all'articolo 4 capoverso 1 OCIC si applicano anche ad altre operazioni (ad es. valutazione di partecipazioni, titoli).
6 Entrata in vigore
La versione 2.0 entra in vigore il 13 febbraio 2025.
Christa Hostettler Martin von Känel Direttrice Vicedirettore
N. registrazione/dossier: BAV-313.00-17/6/6
7 Elenco delle abbreviazioni
Abbreviazione Denominazione CO Codice delle obbligazioni IT Imprese di trasporto GI Gestore dell’infrastruttura TRV Traffico regionale viaggiatori UFT Ufficio federale dei trasporti DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni