Legislazione sull'alcol
1 Imposta sulle bevande spiritose
1.1 Prodotti che soggiacciono alla legge sull’alcol
Tutti i prodotti contenenti alcol etilico, indipendentemente dalla loro forma (liquida, in pasta, solida) o presentazione (bevande, alimenti, aromi, prodotti farmaceutici, cosmetici, medicinali, carburanti, alcol ad alto grado, ecc.) sono soggetti alla legge sull’alcol (LAlc; RS 680), ad eccezione dei prodotti elencati alla cifra 1.2.
1.2 Prodotti che non soggiacciono alla legge sull’alcol
I prodotti ottenuti esclusivamente mediante fermentazione (di seguito, prodotti fermentati) non soggiacciono alle disposizioni della LAlc. Come tali si intendono: Bevande alcoliche:
vino, sidro (secondo l'art. 91 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sulle bevande), sidro diluito, birra, vino di frutta (secondo l'art. 102 dell'ordinanza del DFI sulle bevande);
bevande fermentate ottenute da altre materie prime come il vino di riso, l'idromele ecc. (vedi anche note esplicative della tariffa doganale (Tares) relative alla voce di tariffa (VT) 2206, cifre 3- 10);
panaché, ovvero bevande miscelate costituite da birra e limonata (ex VT 2206.0090);
bevande miscelate costituite da vini spumanti o vini naturali della voce di tariffa 2204 (cosiddetti cocktail di vino, VT 2206.0090). A condizione che:
tali bevande alcoliche abbiano un tenore alcolico non superiore al 18 % vol. (vino naturale) o al 15 % vol. (altre bevande) e
a tali bevande alcoliche non siano state aggiunte bevande distillate. Altri prodotti alcolici:
altri prodotti alcolici destinati all'uso come bevande o generi voluttuari (p. es. derrate alimentari) se contengono esclusivamente alcol ottenuto mediante fermentazione;
prodotti fermentati a cui sono stati aggiunti aromi e/o essenze contenenti etanolo la cui percentuale rispetto al tenore alcolico complessivo non è superiore allo 0,5 % vol. In caso di dubbio, decide l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
1.3 Prodotti assoggettati all'imposta
Tutti i prodotti che soggiacciono alla LAlc sono assoggettati all'imposta sulle bevande spiritose (impbspi) ad eccezione dei prodotti elencati alla cifra 1.4.
1.4 Prodotti non assoggettati all'imposta
Non sono assoggettate all' impbspi :
i prodotti con un tenore alcolico inferiore all'1,2 % vol.;
i prodotti di cui all’articolo 31 LAlc impropri al consumo;
i medicamenti delle voci di tariffa 3003/3004; in caso di dubbi in merito alla riscossione dell’impbspi , la decisione spetta all'UDSC;
i prodotti sotto forma di prodotti semilavorati, per esempio i prodotti della panetteria precotti ai quali le bevande distillate sono state aggiunte solo come conservante e che necessitano di un'ulteriore trasformazione (p. es. cottura) prima di essere consumati. Dopo la preparazione, la quantità di alcol contenuta in questi prodotti è insignificante;
i prodotti che sono destinati ad essere utilizzati come carburante (bioetanolo). I prodotti che non soggiacciono alla LAlc sono esenti dall'impbspi.
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1.5 Aliquote d'imposta
1.5.1 Aliquota normale
Per i prodotti assoggettati all'impbspi si applica l'aliquota normale di CHF 29 per litro di alcol puro, sempre che non si tratti di prodotti ai quali si applica l'aliquota ridotta (vedi cifra 1.5.2) o un'imposta speciale (vedi cifra 1.5.3). Le derrate alimentari contenenti alcol (p. es. cioccolata o pasticceria) sono imposte in base all’aliquota applicabile alla bevanda spiritosa in esse contenuta.
1.5.2 Aliquota ridotta
L'aliquota ridotta di CHF 14.50 per litro di alcol puro si applica a:
vini naturali ottenuti da uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 % vol. fino a un massimo del 22 % vol. (ex VT 2204.2121/2149, 2204.2923/2944). Dato che la produzione di vino naturale con un tenore alcolico superiore al 18 % vol. può essere in ampia misura esclusa, Tares non contiene indicazioni relative all' impbspi. Ciò vale anche per il vino spumante della voce di tariffa 2204.1000 e il mosto d'uva della voce di tariffa 2204.3000;
vini ottenuti da frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 % vol. fino a un massimo del 22 % vol. (ex VT 2206);
specialità di vini, vini dolci e mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 % vol. (ex VT 2204.2150/2250/2960, per le definizioni cfr. Tares, note esplicative svizzere relative a queste VT, cifre 1-3);
vermut e altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 % vol. (ex VT 2205).
1.5.3 Aliquota speciale
Un'aliquota speciale di CHF 116.00 per litro di alcol puro sono assoggettati gli alcopops (ex VT 2206.0090 e 2208.9099), ovvero le bevande edulcorate contenenti alcol. Si tratta di un miscuglio di bevande distillate e limonata, succhi di frutta o altre bevande contenenti alcol o analcoliche. È considerata bevanda distillata, oltre alle acquaviti, anche l'alcol ottenuto per fermentazione (p. es. birra, vino e sidro) sottoposto ad un trattamento tecnico. Il tenore alcolico degli alcopop è compreso tra 1,2 % vol. e 15 % vol. Per ogni litro essi contengono almeno 50 grammi di zucchero, espresso in zucchero invertito, o altre sostanze edulcoranti nonché, di norma, altre aggiunte quali aromi o sostanze coloranti. Essi giungono sul mercato già mescolati e confezionati in bottiglie o altri recipienti pronti al consumo.
2 Indicazioni particolari da inserire nella dichiarazione doganale
2.1 Importazione
2.1.1 Importazione di bevande distillate con imposizione al confine
Nella dichiarazione d'importazione (DI) devono essere fornite anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari Tributi suppletivi; genere 280 Tributi supplettivi; chiave 001, 002 o 003 Tributi supplettivi; quantità Quantità di litri effettiva Tributi supplettivi; Vol.-% Percentuale del volume Tributi supplettivi; aliquota 29.00 / 14.50 / 116.00 / 0.00
2.1.2 Importazione di bevande distillate in sospensione d'imposta
L'UDSC può autorizzare gli importatori a immettere in depositi fiscali in sospensione d'imposta le bevande distillate e i prodotti contenenti bevande distillate delle voci di tariffa 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208, 3203.0000 e 3302.1000. Solo i detentori di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale iscritta nel registro dell’etanolo e delle bevande spiritose possono beneficiare dell’esenzione da imposta.
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La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere la sospensione d'imposta nella dichiarazione d'importazione, fornendo anche le seguenti indicazioni:
Rubrica Informazioni supplementari Numero dell'autorizzazione Numero di autorizzazione dell'UDSC Tributi suppletivi; genere 280 Tributi suppletivi; chiave 200 Tributi supplettivi; quantità Quantità di litri effettiva Tributi supplettivi; Vol.-% Percentuale del volume Tributi supplettivi; aliquota 0.00
2.1.3 Importazione di etanolo non denaturato e di altri prodotti alcolici con autorizzazione
d'impiego L’etanolo non denaturato soggiace all’imposta sulle bevande spiritose in tutte le sue forme e indipendentemente dal suo modo di fabbricazione. L'UDSC può autorizzare gli importatori a introdurre etanolo non denaturato in franchigia d’imposta nel territorio doganale svizzero se sono detentori di un’autorizzazione d’impiego iscritta nel registro dell’etanolo e delle bevande spiritose. L’esonerazione fiscale è possibile solo per l’etanolo non denaturato delle voci di tariffa 2207.1000 e 2208.9010 come pure i prodotti alcolici di un tenore superiore al 1,2 % vol. delle voci di tariffa 1302.1900, 1806.2089, 1901.9094, 2101.1100/2099, 2103.2000, 2103.3019/9000, 2106.1011/1019, 2106.9029/9030, 2106.9050/9099, 3203.0000 et 3302.1000. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere la sospensione d'imposta nella dichiarazione d'importazione, fornendo anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari Numero dell'autorizzazione Numero di autorizzazione d'impiego dell'UDSC Tributi suppletivi; genere 280 Tributi suppletivi; chiave 300 Tributi supplettivi; quantità Quantità di litri effettiva Tributi supplettivi; Vol.-% Percentuale del volume Tributi supplettivi; aliquota 0.00
2.1.4 Particolarità delle disposizioni relative alla tassa d’incentivazione sui composti organici
volatili (COV) e all’imposta sugli oli minerali L’etanolo delle VT 2207.1000, 2207.2000 e 2208.9010 non atto al consumo come bevanda o genere voluttuario è riportato nell’elenco dei prodotti dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). Di conseguenza, è soggetto alla tassa d’incentivazione sui COV se viene importato per scopi diversi dal consumo come bevanda o genere voluttuario. Fa eccezione l’etanolo utilizzato come carburante, in quanto soggiace all’imposta sugli oli minerali. Informazioni supplementari al riguardo sono disponibili nei regolamenti R-67-Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV) e R-09 Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂.
2.2 Esportazione
2.2.1 Esportazione di bevande distillate con domanda di restituzione dei tributi sull'alcol
Nella dichiarazione d'esportazione (DM-E), devono essere fornite anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari Designazione della merce Genere Tipo di compensazione «Con restituzione dei tributi sull'alcol» (Codice 2) Gruppo dati: «Informazioni Vol.-% (Codice A1101) supplementari Litri di alcol effettivi (Codice A1102)
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Documenti di scorta Numero della fattura / del bollettino di consegna
2.2.2 Esportazione di bevande distillate in sospensione d'imposta
L’UDSC può autorizzare gli esportatori a esportare bevande distillate delle VT 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208 e 3302.1000 in sospensione d’imposta a partire dal proprio deposito fiscale. Solo i detentori di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale iscritta nel registro dell’etanolo e delle bevande spiritose possono beneficiare dell’esenzione da imposta. Nella DM-E, devono essere fornite anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari Designazione della merce Genere Gruppo dati: Informazioni Vol.-% (Codice A1101) supplementari Litri di alcol effettivi (Codice A1102) Documenti di scorta Numero della fattura / del bollettino di consegna
3 Apparecchi per distillare e impianti di dealcolizzazione
Ai sensi dell’articolo 7 LAlc, gli impianti per la produzione di bevande distillate possono essere acquistate solo con l’autorizzazione dell’UDSC. Con «impianti per la produzione di bevande distillate» si intendono apparecchi per distillare, loro accessori, impianti di dealcolizzazione nonché loro parti. L’importazione di piccoli apparecchi per distillare di una capacità massima di 3 litri e di loro parti non è soggetta all’obbligo di autorizzazione. Questi apparecchi possono essere utilizzati soltanto per la produzione di oli essenziali o essenze di erbe aromatiche oppure come oggetti decorativi ma non per la fabbricazione o la distillazione di alcol. Autorizzazioni in tal senso devono essere richieste presso l’UDSC (alkohol@bazg.admin.ch) prima dell’importazione e vengono rilasciate in maniera restrittiva in conformità alla LAlc. L’UDSC è autorizzata a sequestrare gli apparecchi per distillare importati senza autorizzazione oppure a modificarli in modo da escluderne un’utilizzazione abusiva (art. 25 LAlc). L’importatore si rende inoltre punibile ed è possibile avviare un procedimento penale.
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