R-10-10 procedura di dichiarazione doganale di esportazione direttiva
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Circolazione delle merci
Procedura doganale A.01 1° gennaio 2026
Regolamento 10-10
Procedura d’imposizione doganale all’esportazione
I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori disposizioni legali.
0 Informazioni di base sull’introduzione di Passar
Con Passar, l’imposizione nel traffico delle merci commerciali viene modernizzata e l’attuale sistema informatico e-dec viene sostituito. In Passar vengono già utilizzati alcuni termini della nuova legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC (LUDSC), non ancora in vigore.
Dato che la Legge sulle dogane (LD) del 18 marzo 2005 è ancora in vigore, nel presente regolamento vengono utilizzati i termini in essa contenuti. Vale quanto segue:
Termine utilizzato Significato Dichiarazione doganale Tutte le dichiarazioni doganali conformemente alla cifra 1.3.2, incluse:
le dichiarazioni doganali in e-dec web
le dichiarazioni delle merci in Passar Accettazione della dichiarazione • Accettazione della dichiarazione doganale doganale
Attivazione della dichiarazione delle merci nel sistema informatico Passar Regimi doganali • Regimi doganali conformemente al diritto vigente
Destinazioni delle merci conformemente al diritto futuro Sistema informatico • Passar Ufficio di servizio • L’ufficio doganale menzionato nel diritto vigente
Parte dell’unità organizzativa denominata «livello locale» secondo l’attuale organizzazione dell’UDSC Controllo • Controllo formale
Visita (controllo materiale)
Altri controlli doganali
Finché si applica il diritto vigente, le attuali procedure rimangono invariate.
Il presente regolamento descrive il processo relativo alla procedura d’imposizione doganale all’esportazione. Le descrizioni tecniche riguardanti il sistema sono riportate nei manuali e nelle istruzioni relative alle singole applicazioni (vedi Internet UDSC sotto durchfuhr/e-dec/e-dec-export.htmlPassar).
Per i nuovi termini consultare il Glossario dei nuovi termini tecnici nei processi relativi alle merci e al trasporto.
1 Fasi nella procedura d’imposizione doganale
La procedura d’imposizione doganale comprende le operazioni dell’autorità d’imposizione e della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione necessarie alla sorveglianza del traffico delle merci e alla loro imposizione.
Schema della procedura d’imposizione doganale
1.1 Presentazione della merce
(Art. 21–22 LD; art. 75–76 OD)
Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio di servizio, quindi esportarle intatte dopo l’espletamento dell’imposizione.
Persone soggette all’obbligo di presentazione (vedi cifra 7.6 R-10-00).
Il traffico delle merci attraverso il confine doganale deve avvenire per mezzo di strade doganali designate dall’UDSC, punti d’approdo doganali e aerodromi doganali. Sono inoltre considerate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale, le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico, le linee elettriche, le condotte o altre vie di trasporto e comunicazione.
1.2 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria
(Art. 24 LD; art. 77–78 OD)
Vedi disposizioni della cifra 1.3.1 R-10-00.
1.3 Dichiarazione
1.3.1 In generale
(Art. 25–29 LD; art. 79–83 OD)
Entro il termine (vedi cifra 3) la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l’imposizione la merce presentata all’ufficio di servizio, presentata in dogana e dichiarata sommariamente nonché presentare i documenti di scorta.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può registrare nel sistema informatico e trasmettere la dichiarazione doganale entro i 30 o 120 giorni precedenti l’introduzione della merce nel territorio doganale estero. Non si tratta tuttavia di una predichiarazione, poiché la dichiarazione doganale trasmessa non viene automaticamente accettata (in modo giuridicamente vincolante).
1.3.2 Forma della DE
(Art. 28 LD)
La dichiarazione doganale è una dichiarazione di volontà d’imposizione con domanda d’imposizione doganale. In linea di massima viene effettuata elettronicamente e va allestita in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Per le merci commerciali sono ammesse le seguenti forme di dichiarazione d’esportazione:
• dichiarazione doganale elettronica
• dichiarazione doganale in forma cartacea
Per determinate merci, l’UDSC non offre la possibilità di effettuare la dichiarazione doganale elettronica. In questi casi è ammessa la dichiarazione doganale in forma cartacea (vedi art. 21 OD-UDSC) e occorre utilizzare appositi moduli speciali (p. es. mod. 11.44 relativo ai tabacchi manufatti che beneficiano della restituzione).
1.3.3 Dichiarazione d’esportazione semplificata
Vale come dichiarazione d’esportazione semplificata:
• una dichiarazione d’esportazione elettronica con indicazioni ridotte; oppure
• un altro giustificativo (fattura, bollettino di consegna, copia della lettera di vettura ecc.). Tale giustificativo e una sua eventuale copia per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione devono contenere i seguenti dati:
o nome e indirizzo dello speditore;
o quantità, segni e numeri dei colli;
o massa lorda dell’invio; e
o valore dell’invio.
Sul documento, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione appone e compila la seguente stampa:
Dichiarazione doganale per il regime d’esportazione
Designazione della merce:
………………………………………………(esente da permesso) Luogo e data Ditta e firma
Le merci indicate di seguito possono essere dichiarate per mezzo della dichiarazione d’esportazione semplificata:
• Merci commerciabili con un valore statistico inferiore a 1000 franchi (giustificativo e stampa) o 5000 franchi (Passar Esportazione) per invio; e
o massa netta inferiore a 100 kg (giustificativo e stampa) o 5000 kg (Passar Esportazione); e/o
o quantità capitolo 91: inferiore ai 10 pezzi; o
o altre quantità e unità di misura (p. es. litro): inferiore a 100.
Se si tratta di un invio contenente merci diverse (invio misto), nella dichiarazione doganale semplificata deve essere inserita una posizione separata per ciascuna merce. La regolamentazione relativa agli invii misti conformemente alla cifra 2.1.8.2 R-25 (osservazione «senza ripartizione») non può essere applicata nel caso di una dichiarazione doganale semplificata.
• Merci non commerciabili secondo l’elenco delle esclusioni di cui alla cifra 2.2.2.1 R- 25.
Nella valutazione non si considerano né le dimensioni né il valore delle merci non commerciabili.
Sono escluse dalla dichiarazione d’esportazione semplificata le merci:
• che sottostanno a un obbligo del permesso;
• che sottostanno al controllo dell’imposizione;
• per le quali vanno applicati i DNND;
• il cui Paese di destinazione si trova al di fuori della zona di sicurezza europea (Paesi UE e Norvegia);
• per le quali viene fatta valere una domanda di restituzione dell’imposta sulle bevande spiritose, dell’imposta sulla birra o dell’imposta sul tabacco per merci estere, una domanda di restituzione o di esenzione dalla tassa d’incentivazione sui COV oppure una domanda di riduzione del dazio o di franchigia doganale nel traffico di perfezionamento.
1.3.4 Esportazione verso un deposito
Per le merci che dopo l’imposizione all’esportazione (senza essere asportate dal territorio doganale) devono essere portate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale vale quanto segue:
• l’acquirente delle merci deve avere la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale. Questa regola vale anche quando le merci imposte all’esportazione sono assegnate a un regime di transito prima dell’immissione in deposito (esportazione – transito – immissione in deposito).
Per le merci che servono per imballare merci immagazzinate, il regime d’esportazione è consentito anche quando l’acquirente è domiciliato all’interno del Paese. La dichiarazione d’esportazione deve contenere l’indicazione del Paese di destinazione verso il quale, molto probabilmente, è esportata la maggior quantità di merci. Lo stesso Paese deve essere comunicato all’acquirente. L’esatto scopo d’impiego deve essere indicato;
• Nella dichiarazione doganale occorre indicare l’acquirente della merce da esportare e il depositante (art. 79 cpv 1 lett d OD).
1.3.5 Indicazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate
(Art. 61 cpv. 2 lett. c LD; art. 79 cpv. 1 lett. b OD; diversi disposti legislativi, vedi R-60)
Per le merci di determinate voci di tariffa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale l’obbligo del permesso e di assoggettamento ai DNND.
Sono determinanti i relativi atti normativi. Indicazioni relative al possibile obbligo di regolamentazione sono disponibili nella tariffa doganale elettronica Tares, nelle osservazioni della tariffa doganale Tares nonché nel R-60-0.2 Indicazione della regolamentazione nelle dichiarazioni effettuate nel sistema per il traffico delle merci Passar.
1.3.6 Domanda di restituzione
(Art. 61 cpv. 2 lett. b e art. 11 LD; art. 79 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OD)
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve chiedere le restituzioni nella dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci.
1.3.7 Prove dell’origine
Indicandone i numeri nella dichiarazione doganale tra i documenti di scorta, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve riportare eventuali CCM EUR. 1/EUR-MED che vengono presentati all’ufficio di servizio per l’autenticazione.
Se per gli invii è necessaria l’autenticazione delle prove dell’origine (CCM) da parte dell’UDSC, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare fisicamente tali prove all’ufficio di servizio prima dello sgombero delle merci oppure caricarle per l’autenticazione digitale. L’ufficio di servizio può chiedere ulteriori documenti di scorta.
1.3.8 Altri documenti di scorta
(Art. 25 cpv. 1 LD; art. 80 OD)
Con la dichiarazione doganale occorre presentare, in linea di massima, i documenti di scorta rilevanti ai fini dell’imposizione. Sono considerati tali in particolare i permessi, i documenti di trasporto, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove dell’origine, le istruzioni d’imposizione, i certificati di analisi, gli attestati, le conferme ufficiali.
Nella dichiarazione d’esportazione devono essere indicati almeno i seguenti documenti di scorta:
• permessi;
• certificati CITES e bollettini di scorta; e
• altri certificati (p. es. misure particolari nell’ambito dei DNND).
1.4 Esame sommario
(Art. 32 LD; art. 84 OD)
L’esame sommario serve per accertare la completezza e la correttezza formali della dichiarazione doganale.
• Dichiarazioni d’esportazione elettroniche verificabili in maniera automatizzata (Passar Esportazione)
Al momento della trasmissione della dichiarazione doganale, il sistema informatico verifica se il messaggio è completo o se contiene errori. Se non vi sono errori, il sistema informatico accetta la dichiarazione doganale trasmessa.
Se durante il controllo della plausibilità il sistema informatico rileva degli errori, respinge automaticamente la dichiarazione doganale. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione riceve un messaggio indicante il respingimento e il tipo di errore.
• Dichiarazioni doganali non verificabili in maniera automatizzata (forma cartacea, e-dec web Esportazione)
Per le dichiarazioni doganali che non possono essere verificate in maniera automatizzata l’esame sommario viene eseguito dall’ufficio di servizio. Questo esamina la dichiarazione doganale dal punto di vista della completezza, della correttezza formale e della conformità ai documenti di scorta. Se in occasione dell’esame sommario l’ufficio di servizio constata contraddizioni oppure indicazioni mancanti o errate, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve correggere la dichiarazione doganale. Dato che in quel momento la dichiarazione non è ancora giuridicamente vincolante, non vi è alcuna infrazione.
Se l’UDSC non ha accertato una lacuna esistente e non ha respinto la dichiarazione doganale ai fini della rettifica, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto (vedi art. 32 cpv. 3 LD).
Finché non viene accettata, la dichiarazione doganale non è giuridicamente vincolante e può essere modificata ogni volta che lo si desidera.
Se la dichiarazione doganale non diventa giuridicamente vincolante entro il termine di 120 giorni, viene automaticamente cancellata dal sistema.
1.5 Accettazione della dichiarazione d’esportazione
(Art. 33 e 69 lett. a e b LD)
• Dichiarazione d’esportazione elettronica
Una volta concluso l’esame sommario, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha a disposizione 120 giorni per rendere giuridicamente vincolante la dichiarazione d’esportazione presso un ufficio di servizio attraverso l’accettazione della dichiarazione doganale e per esportare fisicamente la merce. La dichiarazione doganale accettata è vincolante per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione anche nel caso di eventuali contraddizioni o ambiguità con i documenti di scorta.
Una copia stampata della dichiarazione d’esportazione ha esclusivamente il valore di un mezzo di lavoro ausiliario per il controllo formale e il proseguimento della procedura d’imposizione.
• Dichiarazione doganale in forma cartacea
Dopo l’esame sommario e la rettifica di eventuali contraddizioni, l’UDSC accetta la dichiarazione doganale firmandola e apponendo il timbro a data. La dichiarazione è considerata accettata ed è giuridicamente vincolante per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
Fatti salvi il controllo formale e il risultato della visita, la dichiarazione doganale accettata costituisce la base per l’imposizione e per un’eventuale procedura penale.
1.6 Selezione all’esportazione
Dopo l’accettazione, la dichiarazione doganale è sottoposta al processo di selezione, che comprende vari controlli, tra cui un’analisi dei rischi.
L’esito di tali controlli determina il risultato della selezione, che stabilisce l’ulteriore modo di procedere nella procedura d’imposizione, vale a dire se la merce:
a) rimane sotto la custodia dell’UDSC per un controllo; oppure
b) viene liberata e può essere sgomberata (eccezione: invii con prova dell’origine che deve essere autenticata dall’UDSC, vedi cifra 1.3.7).
1.7 Controllo formale della DE accettata
1.7.1 In generale
(art. 32 cpv. 3 LD, art. 35 LD e art. 41 LD; art. 94–99 OD)
Durante la procedura di imposizione l’UDSC può esaminare in qualsiasi momento, in modo approfondito o a campione, le dichiarazioni doganali accettate e i documenti di scorta.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare all’ufficio di servizio competente le seguenti dichiarazioni doganali compresi i documenti di scorta (per il termine vedi cifra 3):
• DE soggetta a un controllo a seguito del risultato della selezione;
• DE per la quale l’UDSC richiede la presentazione dei documenti di scorta.
Nel caso di dichiarazioni doganali elettroniche, i documenti di scorta possono essere trasmessi in forma elettronica conformemente alle istruzioni dell’ufficio di servizio competente.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve contrassegnare i documenti di scorta in modo tale che possano essere inequivocabilmente attribuiti alla rispettiva dichiarazione doganale.
Su domanda, l’UDSC può prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione doganale / dei documenti di scorta se le condizioni di esercizio dell’ufficio di servizio lo consentono. La proroga del termine è soggetta a emolumento.1.
L’UDSC verifica la correttezza formale della dichiarazione d’esportazione sulla base dei documenti di scorta presentati. Se necessario, può richiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ulteriori documenti.
Al termine del controllo formale, l’UDSC riconsegna alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione i documenti di scorta presentati fisicamente, affinché li conservi ai sensi dell’articolo 96 OD. In linea di massima l’UDSC non appone il timbro sui documenti di scorta2 presentati nel quadro del controllo formale.
1.7.2 Divergenze durante il controllo formale della DE
(art. 35 LD)
Se durante il controllo formale l’UDSC constata divergenze nella DE, esso chiarisce la fattispecie, se necessario con la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve completare la dichiarazione doganale contestata dall’UDSC e presentarla nuovamente, unitamente ai documenti di scorta, entro il
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS 631.035); cifra 5.12 dell’appendice. Nel caso di documenti che sulla base di atti normativi speciali o per motivi di garanzia dell’identità necessitano generalmente di un timbro doganale (p. es. certificato CITES) l’ufficio di servizio continua a timbrare il documento presentato. L’ufficio di servizio rifiuta le domande di timbratura dei documenti di scorta presentate dalle persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
decimo giorno lavorativo successivo al respingimento (anche per via elettronica). Su domanda debitamente motivata, l’UDSC può prorogare il termine.3
Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta entro il termine previsto la dichiarazione doganale completata né i documenti di scorta necessari, l’UDSC procede d’ufficio all’imposizione delle merci in base alla fattispecie determinante.
La rettifica a posteriori di simili imposizioni d’ufficio nel quadro dell’articolo 34 LD non è possibile. Le relative domande vanno considerate quali ricorsi e, per ragioni di competenza, devono essere trasmesse al livello regionale competente. In questi casi non si tiene conto dei documenti di scorta né dei mezzi di prova presentati. Il ricorso viene valutato sulla base dei documenti disponibili e respinto di conseguenza.
1.8 Visita
(Art. 36–37 LD; art. 90–91 OD)
La decisione d’imposizione all’esportazione è il giustificativo d’imposizione più importante. Serve da giustificativo per le restituzioni, l’esenzione dall’IVA, i rendiconti nel traffico di perfezionamento eccetera. I controlli doganali in generale e la visita in particolare rappresentano pertanto un valido strumento per evitare che la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione entri in possesso di decisioni d’imposizione all’esportazione per merci non asportate fisicamente dal territorio doganale.
Il controllo doganale presso l’ufficio di servizio di confine è la sola possibilità per garantire che le merci vengano effettivamente asportate dal territorio doganale.
Per l’esecuzione della visita valgono le disposizioni di cui alla cifra 1.9 R-10-00.
1.9 Emissione e notifica della decisione d’imposizione
1.9.1 In generale
(Art. 38 e 69 LD; art. 92 OD)
La decisione d’imposizione funge da prova per la corretta imposizione delle merci che vi figurano.
1.9.1.1 Emissione della decisione d’imposizione in caso di dichiarazioni
d’esportazione elettroniche In caso di dichiarazione doganale elettronica, l’UDSC mette a disposizione della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la decisione d’imposizione all’esportazione in formato elettronico sotto forma di file con firma digitale. Tale decisione è considerata notificata nel momento in cui è resa disponibile nel sistema informatico.
Nel caso della decisione d’imposizione elettronica all’esportazione, la data di emissione è determinante per il calcolo dei termini di ricorso e di prescrizione.
Per la decisione d’imposizione elettronica all’esportazione vale il principio secondo il quale le persone autorizzate devono scaricare autonomamente le decisioni d’imposizione dal sistema. Esse possono decidere quando. Il momento è irrilevante.
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS 631.035); cifra 5.12 dell’appendice.
1.9.1.2 Emissione della decisione d’imposizione in caso di dichiarazioni
d’esportazione in forma cartacea Una volta completato il controllo e prima della liberazione e dello sgombero della merce, l’ufficio di servizio stampa la decisione d’imposizione all’esportazione e vi appone il timbro doganale originale e la firma, conferendole in tal modo validità giuridica.
1.9.2 Stesura di duplicati della decisione d’imposizione
1.9.2.1 In caso di decisioni d’imposizione elettroniche all’esportazione
Poiché la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione riceve la decisione d’imposizione all’esportazione in formato elettronico, non vengono rilasciati duplicati delle IMe.
1.9.2.2 In caso di decisione d’imposizione all’esportazione in formato cartaceo
L’UDSC consegna duplicati di decisioni d’imposizione all’esportazione esclusivamente alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Altre persone devono presentare una delega firmata dall’avente diritto.
L’ufficio di servizio competente appone sul duplicato della decisione d’imposizione all’esportazione la nota «DUPLICATO» e lo autentica con timbro e firma.
La stesura di duplicati è soggetta a emolumento.4
1.10 Liberazione e sgombero delle merci
(art. 40 LD, art. 78 OD)
La custodia dell’UDSC termina con la liberazione della merce da parte dell’ufficio di servizio, vale a dire nel momento in cui la procedura d’imposizione doganale è completamente conclusa. Questo avviene generalmente con l’emissione della decisione d’imposizione.
Se la decisione d’imposizione viene emessa in un secondo momento, la merce viene liberata come indicato qui appresso:
• gli invii con risultato della selezione «liberato» sono considerati immediatamente liberati con il messaggio di liberazione da parte del sistema informatico. Il DTS e il bollettino di consegna non timbrato autorizzano lo sgombero della merce;
• gli invii che, in base al risultato della selezione, rimangono sotto la custodia dell’UDSC per un controllo sono considerati liberati con il messaggio di liberazione da parte del sistema informatico al termine del controllo o con l’apposizione del timbro a data sul bollettino di consegna. Il DTS e il bollettino di consegna timbrato autorizzano lo sgombero della merce.
A partire da questo momento la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può disporre liberamente della merce. Termine per lo sgombero: vedi cifra 3.
L’ufficio di servizio controlla lo sgombero della merce in funzione dei rischi. Il controllo dello sgombero è l’ultima misura procedurale volta a garantire che tutte le merci indicate nella decisione d’imposizione siano state effettivamente introdotte nel territorio doganale estero o
4 Ordinanza sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 9.15 dell’appendice.
in un deposito franco doganale oppure siano state assegnate al regime di deposito doganale.
Se l’imposizione all’esportazione avviene presso un ufficio doganale all’interno, le merci nel regime di transito vengono trasportate fino al confine.
Fine della custodia presso lo speditore autorizzato: cifra 10.5 R-10-21.
2 Particolarità
2.1 Dichiarazione doganale a posteriori per merci d’esportazione non dichiarate
Conformemente all’articolo 18 capoverso 3 e all’articolo 19 capoverso 2 lettera b LD, secondo cui l’UDSC può imporre la merce non dichiarata all’aliquota più elevata applicabile al suo genere, l’ufficio di servizio è tuttavia autorizzato ad approvare domande di dichiarazioni doganali o di dichiarazioni delle merci a posteriori alle seguenti condizioni:
• si applica l’imposizione normale;
• dalla presunta esportazione sono trascorsi al massimo 60 giorni5;
• la fattispecie è chiara; ed
• è possibile comprovare in modo attendibile l’esportazione delle merci. Come prove dell’esportazione delle merci valgono, tra l’altro, decisioni d’imposizione doganale estere e attestazioni autorità doganale estere.
Indipendentemente dalle prove presentate, in caso di sospetto contrabbando all’importazione nel Paese di destinazione l’ufficio di servizio può esigere dal richiedente una prova della regolare dichiarazione nel Paese d’importazione. Se non è possibile presentare tale prova, sono fatte salve le disposizioni dell’assistenza amministrativa in materia doganale.
Gli uffici di servizio sottopongono i casi dubbi al livello regionale competente.
L’ufficio di servizio riscuote un emolumento6.
L’omessa dichiarazione di merci esportate può essere punita come inosservanza alle prescrizioni d’ordine, a condizione che non sia stata commessa alcuna infrazione grave.
Eccezione Se una decisione d’imposizione all’esportazione è stata revocata per via di un regime doganale o una destinazione delle merci non concluso regolarmente (vedi cifra 2.2), una dichiarazione doganale a posteriori ai sensi di tali disposizioni decade in ogni caso.
Fondandosi sulle basi legali menzionate in precedenza, il livello regionale rifiuta le domande d’imposizione a posteriori quali merci estere di ritorno o simili.
Questo termine di perenzione non è e non era disciplinato dalla legislazione doganale. Anche secondo il vigente diritto doganale esso si basa sulle disposizioni di protezione giuridica (termine di ricorso ai sensi dell’art. 116 cpv. 3 LD). La prassi amministrativa applicata dall’UDSC dal 1° luglio 2003 si fonda sulla DTF 2C 421/2007. Ordinanza sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1 dell’appendice.
2.2 Revoca di decisioni d’imposizione all’esportazione o emissione di una nuova
decisione (Art. 49 cpv. 3 e art. 61 LD; art. 174 OD)
Il regime d’esportazione è annullato se:
• non viene concluso regolarmente7;
• il successivo regime di transito non è concluso regolarmente; oppure
• le merci imposte all’esportazione si trovano ancora nel deposito franco doganale o nel deposito doganale aperto dopo la scadenza del termine di esportazione.
In questi casi non vi è alcun diritto a una decisione d’imposizione all’esportazione.
La revoca avviene mediante l’annullamento della dichiarazione d’esportazione nel sistema informatico e la revoca formale della decisione d’imposizione. Se l’annullamento avviene in seguito a una richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, la revoca formale decade.
3 Orari e termini
Termine per Momento R-10-00 R-10-10 Cifra Cifra
la dichiarazione doganale il giorno lavorativo successivo alla 3.2.1 presentazione in dogana
l’acquisizione del carattere al più tardi dopo 120 giorni 1.5 giuridicamente vincolante di dall’accettazione della dichiarazione una dichiarazione doganale doganale nel sistema informatico
la presentazione della merce con risultato della selezione 3.3 1.7.1 dichiarazione doganale «controllo»: compresi i documenti di scorta entro 2 ore dalla comunicazione del risultato della selezione
la nuova presentazione di una entro 10 giorni dal respingimento 1.8.3 1.7.2 dichiarazione doganale per la verifica o il completamento contestata
lo sgombero delle merci il giorno successivo alla liberazione 3.4
Il regime d’esportazione è considerato concluso quando le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure assegnate al regime di transito.
4 Obblighi e diritti della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
Vedi disposizioni della cifra 4 R-10-00.
5 Conservazione di dati e documenti
(Art. 41 LD; art. 94 segg. e 99 OD)
Vedi disposizioni della cifra 5 R-10-00.
6 Basi legali
Le basi legali determinanti per le disposizioni del presente regolamento sono indicate, all’inizio di ogni cifra.