R-10-21 Speditori e destinatari autorizzati
Elenco dei termini e delle abbreviazioni
Termine / Spiegazione abbreviazione
CCM Certificato di circolazione delle merci
Chartera Input Applicazione per Passar per la trasmissione elettronica all’UDSC dei documenti di scorta relativi alle dichiarazioni delle merci e della documentazione relativa alle richieste.
DA Destinatario autorizzato
DDA Deposito doganale aperto
DE Dichiarazione d’esportazione
DI Dichiarazione d’importazione
Dichiarazione delle La dichiarazione delle merci (DM per l’importazione, DM per l’espormerci (DM) tazione e DM per il transito) è il nuovo termine per la dichiarazione doganale. Il termine «dichiarazione delle merci» viene utilizzato in relazione al sistema informatico Passar e al futuro diritto doganale (LE-UDSC). Nel sistema informatico e-dec, per la dichiarazione continua a essere utilizzato il termine «dichiarazione doganale».
DNND Disposti federali di natura non doganale
E-Begleitdokument Applicazione per e-dec per la trasmissione elettronica all’UDSC dei (documenti di documenti di scorta relativi alle dichiarazioni doganali e della docuscorta elettronici) mentazione relativa alle richieste.
E-Com Modulo nel sistema informatico e-dec per la comunicazione elettronica tra il dichiarante doganale e l’UDSC (p. es. contestazioni o richieste del dichiarante doganale).
LA Luogo autorizzato
LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LLC Livello locale competente
OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC Ordinanza dell’UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
Passar Sistema per il traffico delle merci dell’UDSC per la gestione digitale dei regimi doganali e delle destinazioni delle merci. Se non specificato altrimenti, il termine Passar comprende in senso lato anche i sistemi periferici come Transportcockpit, Risico, Inspecziun, Garanzia ecc.
PCD Procedura accentrata di conteggio dell’UDSC
PTC Regime comune di transito secondo la Convenzione relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)
SA Speditore autorizzato
SDA Speditore e destinatario autorizzato
UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
1 Procedura semplificata per speditori e destinatari autorizzati (SDA)
1.1 Procedura d’imposizione doganale per speditori autorizzati (SA)
Uno speditore autorizzato (SA) è una persona autorizzata dall’UDSC a inviare merce senza che questa debba essere presentata all’ufficio di servizio di partenza. La procedura semplificata per SA permette agli spedizionieri e agli esportatori di svolgere la procedura d’imposizione all’esportazione e l’apertura del transito presso il proprio luogo autorizzato (di regola la sede della ditta).
La procedura SA si applica sia alla merce in libera pratica per la quale lo SA è soggetto all’obbligo di dichiarazione sia alla merce sotto vigilanza doganale.
Lo SA effettua la dichiarazione doganale nel sistema informatico e-dec Esportazione o la dichiarazione delle merci nel sistema informatico Passar e indica «domicilio» nel campo relativo al luogo d’imposizione (e-dec) o attiva la dichiarazione delle merci presso il relativo luogo autorizzato. Se la dichiarazione doganale viene effettuata dall’esportatore in e-dec Esportazione, il luogo d’imposizione è «ufficio doganale».
Per la merce che non è dichiarata elettronicamente si applicano disposizioni particolari.
La procedura d’imposizione doganale si svolge in due fasi:
• dichiarazione d’esportazione o dichiarazione delle merci per l’esportazione;
• assegnazione a un regime di transito o immissione in un DDA.
Nel caso di merce trasportata ulteriormente per via aerea a partire da un ufficio di servizio aeroportuale, la seconda fase viene a cadere.
Lo SA può dichiarare gli invii in precedenza o dopo l’arrivo della merce. Egli ha a disposizione diverse procedure. Il livello locale competente cui è assegnato decide, entro i termini stabiliti, in merito all’esecuzione di eventuali controlli. In linea di massima, la visita viene effettuata presso il luogo autorizzato.
1.2 Procedura d’imposizione doganale per destinatari autorizzati (DA)
Un destinatario autorizzato (DA) è una persona autorizzata dall’UDSC a ricevere merce direttamente in un luogo autorizzato, senza che questa debba essere presentata all’ufficio di servizio di destinazione. La procedura semplificata DA permette agli spedizionieri e agli importatori di svolgere la procedura d’imposizione doganale all’importazione presso il proprio luogo autorizzato.
La procedura DA si applica alla merce dichiarata elettronicamente per l’assegnazione a un regime doganale e per la quale l’obbligazione doganale è pagata mediante fideiussione generale.
Il DA effettua la dichiarazione doganale nel sistema informatico e-dec Importazione o la dichiarazione delle merci nel sistema informatico Passar e indica «domicilio» nel campo relativo al luogo d’imposizione (e-dec) o attiva la dichiarazione delle merci presso il relativo luogo autorizzato.
Per la merce che non è dichiarata elettronicamente o per la quale l’obbligazione doganale è pagata in contanti si applicano disposizioni particolari.
Determinati piccoli invii possono essere dichiarati mediante dichiarazione doganale ridotta e-dec easy oppure dichiarazione doganale / dichiarazione delle merci semplificata a fase unica. Nel rapporto d’accettazione è indicato se il DA applica questa procedura.
La procedura d’imposizione doganale si svolge in due fasi:
regime di transito verso il luogo autorizzato del DA;
regime doganale successivo (p. es. immissione in libera pratica).
Il DA può dichiarare gli invii in precedenza (solo con il sistema informatico e-dec) o dopo l’arrivo della merce. Il livello locale competenze cui è assegnato decide, entro i termini stabiliti, in merito all’esecuzione di eventuali controlli. In linea di massima, la visita viene effettuata presso il luogo autorizzato.
Il DA può trasferire a terzi diverse attività della procedura d’imposizione doganale.
1.3 Controlli e provvedimenti da parte dell’UDSC
Mediante diversi controlli il livello locale competente verifica se lo SDA osserva le disposizioni procedurali e ottempera ai propri obblighi.
Il livello locale competente chiarisce le irregolarità direttamente con lo SDA.
Se lo SDA non osserva ripetutamente le disposizioni procedurali, il livello locale competente adotta, con il sostegno del livello regionale, misure amministrative. Se la situazione non migliora, l’UDSC può revocare l’autorizzazione.
2 Autorizzazione per la procedura SDA
2.1 In generale
Le persone interessate alla procedura SDA si rivolgono, per un primo colloquio, al livello regionale competente.
L’UDSC rilascia l’autorizzazione per la procedura SDA soltanto se lo SDA soddisfa le condizioni quadro (vedi cifra 3) e supera il controllo costitutivo del processo (vedi cifra 2.2.1). Prima del rilascio dell’autorizzazione non sono consentite attività operative nell’ambito della procedura SDA.
La documentazione è costituita dai seguenti elementi (vedi pubblicazioni per destinatari e speditori autorizzati):
autorizzazione combinata SDA (statuto DA e/o SA);
documentazione relativa alla procedura semplificata per speditori e destinatari (documentazione SDA);
descrizione del processo SDA (disposizioni procedurali generali);
rapporto d’accettazione SDA (caratteristiche specifiche alla ditta).
2.2 Controllo del processo
Attraverso il controllo costitutivo e quello periodico del processo, l’UDSC si assicura che lo SDA soddisfi tutti le condizioni procedurali.
L’UDSC registra un apposito rapporto per ogni controllo del processo.
2.2.1 Controllo costitutivo del processo
Il controllo costitutivo del processo avviene da parte del livello locale competente prima dell’inizio dell’attività dello SDA (prima del rilascio dell’autorizzazione) e si basa sui processi descritti e documentati dallo SDA nonché sullo svolgimento dettagliato della procedura nel rapporto d’accettazione.
Mediante tale controllo il livello locale competente verifica tutti i processi SDA sulla base della documentazione presentata e dei relativi esami effettuati in loco presso le persone coinvolte, ad esempio sulla base di un ambiente di test. Il livello locale competente verifica in maniera completa se lo SDA può applicare correttamente la procedura SDA.
2.2.2 Controllo periodico del processo
Il controllo periodico del processo avviene da parte del livello locale competente entro sei mesi dall’inizio dell’attività dello SDA e successivamente a cadenza periodica (in linea di massima ogni cinque anni) prima del rinnovo dell’autorizzazione da parte del livello regionale e sulla base della valutazione dei rischi del livello locale competente.
Il livello locale competente verifica mediante il controllo periodico del processo tutti i processi SDA e le condizioni quadro in relazione all’applicazione dei processi, ad esempio in loco presso il luogo autorizzato. Il livello locale competente controlla in maniera completa se lo SDA applica correttamente la procedura SDA.
2.3 Titolari di autorizzazione con un livello locale competente (1 LLC) per più ubicazioni nel territorio doganale
I titolari che attualmente dispongono di autorizzazioni DA e/o SA per più ubicazioni (luoghi autorizzati) in diverse regioni possono chiedere al livello regionale nel quale hanno la loro sede principale o nel quale svolgono la loro attività principale di essere assegnati, con tutte le ubicazioni nel territorio doganale, a un unico livello locale competente (1 LLC).
Se le future ubicazioni si trovano in diverse regioni SDA e le condizioni quadro sono soddisfatte, anche i titolari di un’autorizzazione DA o SA nonché i futuri titolari di un’autorizzazione DA e/o SA possono chiedere al livello regionale competente l’assegnazione a un unico livello locale competente (1 LLC).
Per i titolari di autorizzazioni con un unico livello locale competente (1 LLC) vi sono differenze per quanto riguarda i luoghi autorizzati e gli operatori nonché condizioni supplementari (vedi cifra 11 della documentazione SDA).
3 Condizioni quadro per la procedura SDA
3.1 Condizioni
Lo SDA
• adempie gli obblighi relativi al volume di traffico;
Deve ricevere o inviare regolarmente merce.
Il volume complessivo deve essere proporzionato rispetto all’impegno del livello locale competente (indicativamente 20 linee tariffali al giorno).
In caso di più luoghi autorizzati, il volume totale di dichiarazioni doganali e linee tariffali di uno SDA è considerato separatamente per ogni regione.
• ha la sede e il luogo autorizzato in territorio svizzero;
• dispone di una fideiussione generale presso l’ambito direzionale Supporto, servizio specializzato Finanze;
• ha accesso ai sistemi informatici necessari per l’imposizione doganale;
• dispone di un sistema di controllo interno (SCI) negli ambiti rilevanti ai fini doganali nonché di un relativo piano scritto;
• affinché l’autorizzazione venga concessa, deve aver osservato le prescrizioni doganali e fiscali nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. Se la ditta richiedente esiste da meno di tre anni, l’UDSC valuta l’osservanza delle prescrizioni in base ai dati e alle informazioni disponibili;
• non ha commesso reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
• lo SA dispone di una fideiussione per l’apertura del transito nel regime comune di transito.
3.2 Condizioni quadro supplementari per titolari di autorizzazione con un livello locale competente (1 LLC)
• Il titolare dell’autorizzazione designa una persona di contatto responsabile per l’intera procedura.
Questa persona è responsabile nei confronti dell’UDSC del corretto svolgimento dei processi presso tutte le ubicazioni e, su richiesta del livello locale competente, deve essere presente ai controlli dei processi presso il luogo autorizzato.
• Il titolare dell’autorizzazione designa una persona responsabile per ogni luogo autorizzato.
Questa persona collabora nei controlli doganali presso il luogo autorizzato e garantisce una comunicazione corretta e adeguata tra l’ufficio di servizio competente per il controllo e il titolare dell’autorizzazione (p. es. se durante la visita / il controllo si constatano irregolarità).
• La procedura di dichiarazione doganale da parte di terzi della procedura DA standard (cifra 2.4.2 della descrizione del processo) non è applicabile ai titolari di autorizzazione con un livello locale competente.
Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione con un livello locale competente può delegare, in generale, a un fornitore di servizi la presentazione della dichiarazione doganale.
• Se non può conservarli elettronicamente, il titolare dell’autorizzazione conserva i documenti di scorta (art. 94 segg. OD) in modo centralizzato nel territorio doganale.
• In caso di visita / controllo, il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere al livello locale competente i documenti di scorta per via elettronica (e-mail, E-Begleitdokument o Chartera Input).
• Per motivi legati alla sicurezza nella pianificazione, lo SDA deve impegnarsi nei confronti dell’UDSC a utilizzare, per principio per cinque anni, la procedura per titolari di autorizzazione con un livello locale competente.
L’UDSC tiene tuttavia conto del fatto che il titolare dell’autorizzazione non può influire su determinate circostanze (p. es. diminuzione del traffico).
• Al momento della richiesta, contro il titolare dell’autorizzazione non devono essere stati ordinati provvedimenti amministrativi e all’UDSC non devono essere noti casi gravi riguardanti il richiedente.
3.3 Condizioni procedurali
Lo SDA:
• verifica la merce in arrivo e procede all’inventario. Comunica spontaneamente al livello locale competente le quantità mancanti e quelle supplementari, gli errori di carico, gli scambi di merce, le perdite o altre irregolarità;
• organizza l’amministrazione e l’esercizio in modo tale che il corso di un invio (dall’arrivo fino allo sgombero della merce) possa essere verificato in ogni momento e senza lacune;
• tiene un dossier per ogni invio interessato dalla procedura d’imposizione doganale;
• illustra e documenta in dettaglio tutti i processi correlati all’imposizione doganale. Egli designa le persone responsabili di ogni singolo processo;
• istruisce e responsabilizza il personale coinvolto nella procedura d’imposizione doganale;
• garantisce l’osservanza del divieto di modificare la merce DA non sdoganata o la merce SA imposta all’esportazione nonché i rispettivi imballaggi;
• è responsabile dell’osservanza degli obblighi relativi ai DNND (p. es. controllo dei metalli preziosi, controllo veterinario di confine, controllo da parte del servizio fitosanitario), presentando la merce alla competente autorità di controllo. Deve custodire la documentazione necessaria da presentare a tale autorità;
• mette gratuitamente a disposizione del personale dell’UDSC l’infrastruttura necessaria presso il luogo autorizzato.
Il DA:
• presenta la merce nel regime di transito. In linea di massima, egli è responsabile della conclusione del transito;
• garantisce che il corso dell’invio possa essere verificato in ogni momento nei sistemi informatici sulla base di un numero di riferimento. Tale numero corrisponde al numero di dichiarazione del DA, il quale permette di tracciare l’invio durante l’intera procedura d’imposizione.
Lo SA:
• sgombera la merce nel regime di transito;
• informa il livello locale competente in merito alle dichiarazioni d’esportazione o alle dichiarazioni delle merci per l’esportazione già accettate, e deve in seguito annullarle se la merce non viene esportata.
3.4 Diritti dell’UDSC
L’UDSC ha tra l’altro il diritto:
• di effettuare controlli doganali al confine o presso il luogo autorizzato;
• di accedere ai locali del SDA senza limitazioni;
• in casi motivati, di modificare gli obblighi relativi alla procedura semplificata per DA e SA e/o le condizioni quadro.
4 Autorizzazione per la procedura SDA
Il livello regionale rilascia l’autorizzazione per la procedura SDA se il richiedente:
• soddisfa le condizioni quadro della procedura SDA (vedi cifra 3); e
• supera il controllo costitutivo del processo da parte del livello locale competente (vedi cifra 2.2.1).
Lo SDA può applicare la procedura SDA a livello operativo solo dopo il rilascio dell’autorizzazione.
Per il rilascio, la modifica e il completamento di autorizzazioni o rapporti d’accettazione, il livello locale competente riscuote presso il titolare dell’autorizzazione i seguenti emolumenti:1
Primo rilascio di un’autorizzazione o di un Da 800 a 1000 franchi, secondo le circorapporto d’accettazione stanze, l’importanza e il dispendio di tempo Adeguamento tecnico–procedurale di un’au- Da 200 a 800 franchi, secondo il dispendio torizzazione o di un rapporto d’accettazione di tempo (p. es. luogo autorizzato supplementare) Adeguamento formale di un’autorizzazione o Da 100 a 200 franchi, secondo il dispendio di un rapporto d’accettazione (p. es. cambia- di tempo mento d’indirizzo del titolare dell’autorizzazione) Adeguamento o completamento di un’autoriz- Nessun emolumento zazione o di un rapporto d’accettazione esistenti in base alle disposizioni dell’UDSC Rinnovo dell’autorizzazione Da 500 a 800 franchi, secondo il dispendio di tempo
1 Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
(RS 631.035); cifra 5.11 dell’appendice.
5 Descrizione delle procedure e rapporto d’accettazione
La descrizione del processo SDA pubblicata dall’ambito direzionale Basi contiene le prescrizioni generali per la procedura semplificata per DA e SA. La cifra «Modifiche» comprende una panoramica dei cambiamenti apportati. In caso di modifiche di ampia portata, l’ambito direzionale Basi informa direttamente i livelli regionali anche su eventuali misure da adottare.
Nel rapporto d’accettazione SDA, il livello locale competente indica le caratteristiche specifiche della ditta. I nuovi rapporti d’accettazione vanno redatti sulla base dell’apposito modello.
In caso di modifiche rilevanti ai processi specifici dell'azienda, il rapporto d’accettazione esistente viene adeguato e opportunamente versionato.
6 Trasferimento di attività nella procedura SDA
6.1 In generale
Lo SDA può trasferire a terzi diverse attività della procedura SDA. Egli rimane il responsabile principale dell’intera procedura SDA anche in caso di attività delegate. È inoltre responsabile che i terzi adempiano i propri obblighi.
Le attività che lo SDA non può trasferire a terzi, e che perciò egli deve effettuare personalmente o far effettuare dai propri impiegati, sono evidenziate in viola nel seguente schema.
6.1.1 Speditore autorizzato
6.1.2 Destinatario autorizzato
6.2 Dichiarazione doganale nel sistema informatico e-dec Importazione effettuata da
terzi (solo procedura DA standard) La dichiarazione d’importazione è effettuata da un terzo. Il nome di questa persona deve essere indicato quale spedizioniere nella dichiarazione d’importazione.
Nel campo «Destinatario autorizzato» il terzo indica l’IDI (numero d’identificazione delle imprese) del DA, mentre nel campo «Codice LA» indica il codice del luogo autorizzato del DA presso il quale viene portata la merce. Nel campo «Documento precedente» indica il numero di dichiarazione del DA della serie numerica del DA.
I titolari di autorizzazione con un livello locale competente (1 LLC) non possono applicare il processo relativo alla dichiarazione doganale da parte di terzi. Possono tuttavia, in generale, affidare la presentazione della dichiarazione doganale a un fornitore di servizi.
Per le disposizioni procedurali vedi cifra 2.4.2 della descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione.
6.3 Dichiarazione doganale nel sistema informatico e-dec Esportazione o dichiarazione delle merci nel sistema informatico Passar effettuata da terzi
Il dichiarante (importatore / esportatore) può effettuare, nell’apposito sistema, la dichiarazione d’esportazione o la dichiarazione delle merci per l’importazione e per l’esportazione fino a 30 giorni prima dell’effettivo trasporto della merce.
La dichiarazione d’esportazione e la dichiarazione delle merci per l’importazione o per l’esportazione diventano giuridicamente vincolanti rispettivamente con la selezione e con l’attivazione da parte dello SDA.
6.4 Gestione della merce da parte di terzi (impresa di logistica)
Lo SDA può trasferire a un’impresa di logistica la gestione della merce presso il luogo autorizzato. L’impresa può svolgere, ad esempio, i seguenti compiti:
• DA: sorveglianza dell’arrivo della merce, ricezione della merce, controllo all’entrata, controllo della merce, inventariazione, immagazzinamento, preparazione della merce, carico.
• SA: sorveglianza dell’uscita della merce, spedizione della merce, controllo all’uscita, controllo della merce, uscita dal deposito, preparazione della merce, carico.
6.5 Gestore dell’infrastruttura
Un’impresa di logistica è considerata gestore dell’infrastruttura se gestisce una piattaforma che funge da luogo autorizzato per diversi SDA e se essa stessa non è uno SDA presso questo luogo autorizzato. L’UDSC conclude un accordo con il gestore dell’infrastruttura, nel quale sono definiti i compiti, gli obblighi e i diritti.
Ciò non dispensa tuttavia lo SDA dal descrivere e documentare i processi svolti dal gestore dell’infrastruttura.
Se la procedura tra il gestore dell’infrastruttura e lo SDA non si svolge regolarmente, il livello locale competente si rivolge allo SDA, il quale è il responsabile principale, nei confronti dell’UDSC, della procedura SDA.
Per questo motivo, l’accordo con il gestore dell’infrastruttura non contiene alcun obbligo relativo alla procedura. Le interfacce e lo svolgimento dei processi sono disciplinati tra il gestore dell’infrastruttura e lo SDA, e in caso di controversia sono oggetto di un procedimento di diritto privato tra gli interessati.
7 Disposizioni procedurali per la procedura SA (procedure d’imposizione doganale
applicabili) Vedi cifra 5.2 segg. della descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione.
8 Disposizioni procedurali per la procedura DA (procedure d’imposizione doganale
applicabili) Vedi cifra 5.1 segg. della descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione.
9 Ulteriori disposizioni relative alla procedura SDA
9.1 Richiesta straordinaria di liberazione della merce al di fuori dell’orario d’apertura
del livello locale competente Il titolare di autorizzazione che normalmente dichiara la merce per l’imposizione doganale solo durante l’orario d’apertura del livello locale competente (p. es. ore 07.00–17.00) può presentare al livello locale competente una richiesta straordinaria di liberazione della merce durante l’orario d’esercizio dell’ufficio (p. es. ore 05.00–22.00).
Lo SDA deve presentare la domanda al livello locale competente durante l’orario d’apertura.
Il livello locale competente fornisce allo SDA istruzioni sul momento della dichiarazione, sulla visita, sulla liberazione della merce eccetera.
9.2 Procedura in caso di guasto dei sistemi informatici Passar ed e-dec
9.2.1 Sistema informatico Passar
Vedi misura d’emergenza Passar
9.2.2 Sistema informatico e-dec
La procedura è pubblicata nella documentazione destinata agli utenti esterni sul sito Internet dell’UDSC: www.udsc.admin.ch / Servizi / Servizi per ditte / Importazione, esportazione e transito / E-dec /
• e-dec Importazione / Documentazione / Procedura in caso di guasto e-dec Importazione
• e-dec Esportazione / Documentazione / Procedura di emergenza e-dec Export
Attenzione: per la merce contingentata gestita mediante «e-quota» vi è una procedura particolare (vedi punto 3.1 della documentazione e-dec Importazione).
9.2.3 Sistema informatico E-Begleitdokument/Chartera Input
In caso di brevi guasti fino a otto ore, lo SDA attende fino a quando il sistema non è di nuovo disponibile per il caricamento. In caso di guasti più lunghi o in relazione a controlli doganali / visite previsti, lo SDA contatta l’UDSC.
10 Particolarità nella procedura SDA
10.1 Dichiarazione doganale semplificata per piccoli invii
Per le disposizioni procedurali vedi allegato IV della descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione.
10.2 Merce soggetta all’obbligo del permesso d’esportazione
La merce soggetta all’obbligo del permesso d’esportazione può essere dichiarata a condizione che si disponga del permesso d’esportazione dell’autorità competente e che la merce sia stata liberata dall’organo di controllo. Al momento della presentazione in dogana, occorre presentare al livello locale competente, su richiesta, il permesso e l’attestazione della liberazione (eccezione: permesso generale d’esportazione).
10.3 Disposti di natura non doganale (DNND)
Se la merce soggiace a DNND (p. es. controllo dei metalli preziosi, protezione dei vegetali, controllo veterinario di confine, regalia del sale), lo SDA deve adottare spontaneamente le misure necessarie, ovvero portare la merce presso l’autorità di controllo competente.
In linea di massima, la liberazione della merce secondo il diritto doganale è possibile solo dopo che anche l’eventuale autorità di controllo competente ha liberato la merce.
La procedura d’imposizione varia a seconda del DNND interessato. Il livello locale competente indica nel rapporto d’accettazione la procedura applicabile presso lo SDA.
Esempio:
• procedura DNND adeguata in base alla procedura DA:
Controllo dei metalli preziosi Il DA trasmette la DI e i documenti di scorta al Controllo dei metalli preziosi competente, il quale decide in merito all’eventuale presentazione e alla liberazione della merce.
La DI può essere presentata solo dopo che il controllo dei metalli preziosi ha controllato e liberato la merce.
• procedura DNND che anche nella procedura DA si svolge secondo la normale procedura d’imposizione:
CITES Flora – conservazione delle specie vegetali Il livello locale competente invia la DI al posto di controllo CITES di Wädenswil.
• procedura DNND trasferita dall’UDSC al DA:
Regalia del sale Il DA detrae autonomamente dall’autorizzazione originale la quantità importata di merce che sottostà alla regalia del sale.
La DI può essere presentata solo dopo che la merce che sottostà alla regalia del sale è stata detratta dall’autorizzazione originale.
Su richiesta dello SA, il livello locale competente o l’ufficio di servizio di uscita in transito autentica i certificati d’esportazione CITES.
10.4 Pagamento in contanti DA (solo e-dec Importazione)
In linea di massima, per la merce DA l’obbligazione doganale deve essere pagata mediante fattura, e non in contanti, nell’ambito della PCD.
Se un terzo che intende pagare i tributi in contanti presso il livello locale competente incarica il DA di effettuare una DI, la procedura d’imposizione si svolge come illustrato di seguito:
• il DA è autorizzato a ricevere la merce;
• il DA trasmette la dichiarazione doganale indicando quale luogo d’imposizione l’ufficio di servizio anziché il domicilio;
• la persona che paga in contanti versa i tributi presso il livello locale competente e alla fine della procedura d’imposizione riceve un bollettino di consegna timbrato, con il quale può ritirare la merce presso il DA;
• il DA archivia il bollettino di consegna timbrato nel dossier;
• l’eventuale visita, non soggetta a emolumento, viene effettuata al luogo autorizzato.
10.5 Fine della custodia presso l’UDSC
La custodia dell’UDSC termina con la liberazione, da parte del livello locale competente, della merce presentata in dogana, ovvero nel momento in cui la procedura d’imposizione doganale è definitivamente conclusa (ciò significa che un controllo dello sgombero della merce non è più possibile). La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può disporre liberamente della merce.
La custodia dell’UDSC termina:
• dichiarazione doganale e-dec al momento dell’arrivo della merce (dichiarazione delle merci per il transito in Passar già conclusa)
o risultato della selezione libero: con la decisione di liberazione da parte del sistema della dogana;
o risultato della selezione bloccato: allo scadere del termine d’intervento; se il livello locale competente interviene, la custodia termina con la decisione di liberazione individuale da parte di quest’ultimo.
• dichiarazione doganale e-dec anticipata (predichiarazione: vedi cifra 3.2.2 R-10-00)
o con il ricevimento del messaggio di richiesta di inventariazione (NT043) nel sistema informatico Passar;
o nel caso del traffico regolare a orari fissi, con l’arrivo della merce, a condizione che il livello locale competente non effettui controlli.
Di conseguenza, la custodia dura per un breve attimo di tempo, non definibile.
• dichiarazione delle merci in Passar: nel momento del ricevimento del messaggio relativo al via libera per la dichiarazione delle merci per l’importazione (NI029) nel sistema informatico Passar. In sede d’inventario, il DA constata merce supplementare non contenuta in un documento di transito (cosiddette merci senza proprietario).
Quando il DA comunica (annuncio di arrivo) al livello locale competente che ha constatato merce supplementare, la merce è posta direttamente sotto la custodia dell’UDSC. A dipendenza della situazione, in seguito viene effettuata una dichiarazione doganale o una dichiarazione delle merci ordinaria. La custodia termina pertanto solo dopo la conclusione del relativo regime doganale con la decisione di liberazione da parte del livello locale competente.
10.6 Autenticazione del certificato di circolazione delle merci SA
Cosa? Presentare il CCM per l’autenticazione. Quando? Dopo la trasmissione della DE o dopo l’attivazione della dichiarazione delle merci per l’esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla trasmissione o all’attivazione. Se viene presentato successivamente, è trattato come se fosse stato allestito a posteriori, secondo le prescrizioni generali. Come? • Presentare la copia della DE o della dichiarazione delle merci per l’esportazione. • Completare la copia del CCM con il numero del dossier, il numero della DE o della dichiarazione delle merci per l’esportazione. Se la merce non viene asportata dal territorio doganale, lo SA deve far annullare un CCM già autenticato. L’autenticazione dei CCM può essere effettuata sia dal livello locale competente sia dall’ufficio di servizio di uscita nel quadro dell’imposizione in transito.
10.7 Competenze in casi speciali per il processo 1 LLC
Casi speciali Livello locale competente Ufficio di servizio competente
Prelievo di campioni per la Destinatario del risultato della Invio del campione al livello classificazione tariffale visita locale competente (in caso di campione giornaliero, al livello regionale del livello locale competente)
Prelievo di campioni RDA Destinatario dei feedback Invio del campione al livello locale competente; compilazione del rapporto di prelievo RDA (accompagna il campione)
Controllo dell’origine Compilazione del mo- Preparazione delle informadulo 19.75, destinatario dei zioni necessarie per il livello feedback del livello regionale locale competente o del servizio specializzato Accordi di libero scambio e accordi doganali
Proprietà intellettuale
• piccoli invii Compilazione della lista di spedizione modulo 19.61; Consegna della merce, Consegna dei dati
• altre Stesura della notifica, sorve- Eventuale accompagnaglianza dei termini, compiti di mento in caso di ispezione coordinamento
Indicazioni della prove- Stesura della notifica -- nienza
Procedura penale Avvio del procedimento pe- -- nale
11 Orari e termini
Le operazioni nell’ambito della procedura d’imposizione doganale possono essere eseguite nei seguenti orari:
• Dichiarazione sommaria (annuncio di arrivo) lun – dom, ore 00.00 – 24.00
• Dichiarazione doganale elettronica (e-dec) lun – dom, ore 00.00 – 24.00
In linea di massima, la merce con risultato della selezione «libero» è considerata liberata dopo il ricevimento del messaggio di richiesta di inventariazione (NT043) (solo DA) e può:
o procedura DA: essere sgomberata immediatamente;
o procedura SA: essere assegnata a un regime di transito o passata a una dichiarazione delle merci per il transito.
Eccezioni:
o la liberazione della merce avviene solo durante gli orari d’apertura o d’esercizio del livello locale competente:
▪ per la merce per la quale decorrono termini d’intervento
▪ in caso di applicazione della soluzione in caso di guasto (problemi informatici del DA o dell’UDSC)
o per la merce dichiarata come traffico regolare a orari fissi, la liberazione avviene entro il termine stabilito.
• Dichiarazione delle merci elettronica (Passar) lun – dom, ore 00.00 – 24.00
Dopo il ricevimento della liberazione la merce è considerata liberata e può:
o nel processo SA, in caso di dichiarazione delle merci per il transito: essere sottoposta a trattamento ulteriore,
o nel processo SA, in caso di dichiarazione delle merci per l’importazione: essere sgomberata immediatamente,
o nel processo SA, in caso di dichiarazione delle merci per l’esportazione: essere assegnata a un regime di transito o passata a una dichiarazione delle merci per il transito;
o nel processo SA, in caso di dichiarazione delle merci per il transito: essere sgomberata immediatamente.
Se si applica la soluzione in caso di guasto (problemi informatici del DA o dell’UDSC), la liberazione delle merci avviene solo durante gli orari d’esercizio o d’apertura del livello locale competente.
• Controllo doganale / visita / controllo lun – ven, orari d’apertura del livello locale competente Di regola, durante gli orari d’apertura del livello locale competente
• Altra dichiarazione doganale Orari d’esercizio del livello locale competente Di regola, durante gli orari d’esercizio del livello locale competente
Si applicano i seguenti termini:
Genere Momento Osservazione Documentazione del risultato dell’in- immediatamente Il risultato dell’inventariazione leventariazione gata al mezzo di trasporto viene documentata in modo adeguato (su un documento cartaceo o elettronicamente) Termine per il risultato dell’inventaria- 4 giorni Il termine decorre indipendentezione mente dal risultato dell’inventariazione (conforme o non conforme) Termine per la dichiarazione doganale 30 giorni Proroga non possibile / dichiarazione dele merci Termine d’intervento per DI e-dec Im- 30 minuti portazione o per dichiarazione all’importazione non elettronica presentata I termini d’intervento decorrono via e-mail unicamente durante l’orario Termine d’intervento per DE e-dec 15 minuti d’esercizio del livello locale Esportazione o per dichiarazione competente all’esportazione non elettronica presentata via e-mail SA: termine per l’assegnazione a un 4 giorni regime di transito o per il passaggio a una dichiarazione delle merci per il transito della merce dichiarata all’esportazione Termine di transito per il transito inter- il tempo necessanazionale e nazionale rio DA: termine per la consegna al livello il giorno lavora- Tutti i documenti di transito delocale competente dei documenti di tivo successivo vono essere consegnati al livello transito non elettronici conclusi (di- locale competente versi da quelli per il transito in Passar) SA: termine per la consegna al livello 4 giorni Tutti i documenti di transito delocale competente dei documenti di vono essere consegnati al livello transito non elettronici aperti (diversi locale competente da quelli per il transito in Passar) Termine per la consegna della dichia- ogni giorno, al più razione doganale / dichiarazione delle tardi il giorno lamerci e dei documenti di scorta o per vorativo succesil loro caricamento in E-Begleitdoku- sivo ment o Chartera Input
Termine per la nuova presentazione 10 giorni lavoradi una dichiarazione doganale / di- tivi chiarazione delle merci rifiutata
12 Obblighi dello SDA
12.1 In generale
Lo SDA:
• è responsabile della procedura d’imposizione doganale e la documenta, anche se alcune attività sono trasferite a terzi;
• è in grado di fornire in ogni momento e senza lacune informazioni sul corso dell’invio (tracciabilità) e sullo stato doganale;
• comunica i nomi dei collaboratori responsabili dello svolgimento della procedura e si occupa della loro formazione;
• collabora ai controlli nel modo richiesto;
• chiarisce a chi appartiene la merce in eccedenza nonché quella senza proprietario e la dichiara, eventualmente, per l’imposizione;
• verifica che la merce non sdoganata non venga modificata.
12.2 Responsabilità per la procedura d’imposizione doganale e relativa documentazione
Lo SDA è responsabile dell’intera procedura d’imposizione doganale. Deve fare in modo che eventuali altri operatori doganali (p. es. dichiarante doganale, trasportatore, magazzinieri) svolgano i propri compiti in modo corretto e conforme alle disposizioni della legislazione doganale.
Lo SDA descrive tutti i processi legati all’imposizione doganale. Deve comunicare al livello locale competente le modifiche a questi processi prima della loro attuazione.
Se il livello locale competente constata che lo SDA non osserva determinati processi oppure li ha modificati senza comunicarlo, adotta le necessarie misure, ad esempio:
• lo SDA deve adeguare la documentazione, a condizione che anche con i nuovi processi la sicurezza doganale sia garantita e le disposizioni relative agli SDA siano rispettate;
• il livello locale competente rileva le infrazioni dello SDA (dapprima oralmente, poi per scritto) e adotta, eventualmente, misure amministrative;
• il livello locale competente verifica se le condizioni quadro per il rilascio dell’autorizzazione per SDA sono ancora adempiute.
12.3 Verificabilità del corso dell’invio
Lo SDA deve organizzare l’amministrazione e l’esercizio in modo tale che il corso fisico di un invio (dall’arrivo fino allo sgombero della merce), lo stato doganale della merce e il corso dell’invio nei sistemi informatici utilizzati possano essere verificati in ogni momento e senza lacune.
Nella descrizione del processo viene definito il corso fisico dell’invio nonché chi fa cosa e quando.
Numero di dichiarazione del DA
Il numero di dichiarazione del DA rappresenta il numero d’identificazione di una procedura DA e permette di seguire il corso dell’invio nei sistemi informatici utilizzati. La struttura del numero è definita dal livello locale competente e dal DA e indicata nel rapporto d’accettazione. Il livello locale competente decide se è necessario un numero d’identificazione diverso per ogni luogo autorizzato.
Il DA (o un eventuale terzo) deve indicare il numero d’identificazione corretto in ogni documento doganale.
Il DA indica il numero di dichiarazione del DA nell’annuncio di arrivo nel campo relativo al numero di riferimento DA e in e-dec Importazione nel campo «Documento precedente».
Se ripetutamente il DA non è in grado di fornire informazioni sullo stato doganale di un invio o sulla sua ubicazione, il livello locale competente lo invita a ottimizzare i suoi processi e valuta l’eventuale adozione di misure amministrative.
12.4 Obbligo di collaborare
Obbligo di collaborare durante i controlli
In occasione dei controlli, lo SDA è tenuto a collaborare nel modo richiesto dall’UDSC e a fornire, su richiesta, al livello locale competente (p. es. via e-mail, E-Begleitdokument, Chartera Input o allo sportello) i documenti di scorta necessari alla preparazione del controllo doganale.
Per i DA che beneficiano della possibilità di liberazione della merce al di fuori dell’orario d’apertura, ciò vale anche per gli eventuali controlli che il livello locale competente svolge al di fuori di tale orario.
Obbligo di collaborare nell’ambito della verifica formale della dichiarazione doganale / dichiarazione delle merci
(Art. 35 LD e art. 20 OD-UDSC)
Durante la procedura d’imposizione, il livello locale competente può verificare in qualsiasi momento la dichiarazione doganale accettata o la dichiarazione delle merci attivata e i documenti di scorta nonché richiedere documenti supplementari.
La persona incaricata della rettifica o del completamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione delle merci deve disporre delle capacità e dei mezzi tecnici necessari per svolgere tali compiti.
Modo di procedere in caso di violazione degli obblighi in questo campo: vedi disposizioni relative alla presentazione dei documenti.
Operatività dello SDA
Lo SDA deve garantire l’operatività della sua ditta negli orari convenuti, durante i quali vengono effettuate operazioni nell’ambito della procedura SDA. Ciò significa che durante l’orario d’esercizio lo SDA deve:
• sostenere il livello locale competente in caso di eventuali controlli doganali;
• correggere le dichiarazioni doganali o le dichiarazioni delle merci contestate o rifiutate.
Se ripetutamente lo SDA non collabora nel modo richiesto (p. es. per l’assenza di personale istruito o autorizzato), il livello locale competente verifica se l’orario d’esercizio deve essere limitato.
13 Presentazione e rinvio dei documenti
13.1 Dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci e documenti di scorta
• Nell’ambito della verifica formale della dichiarazione doganale
(Art. 35 LD e art. 20 OD-UDSC)
In caso di merce con risultato della selezione «libero/con» (solo DA) o «bloccato» per la quale non vi è stato alcun controllo doganale, al più tardi il giorno lavorativo successivo lo SDA consegna al livello locale competente la stampa della DI e i documenti di scorta o trasmette i documenti di scorta mediante E-Begleitdokument.
Il livello locale competente disciplina nel rapporto d’accettazione se lo SDA deve trasmettere la documentazione giornalmente tramite corriere o per posta A oppure mediante E-Begleitdokument.
Al fine di risolvere i casi in sospeso, lo SDA si reca, se necessario, allo sportello.
Rifiuto della dichiarazione doganale o della dichiarazione delle merci e nuova presentazione di una dichiarazione doganale o una dichiarazione delle merci rifiutata
Il livello locale competente consegna allo SDA la dichiarazione doganale rifiutata tramite corriere o per posta o la contesta in e-dec mediante E-Com oppure contesta la dichiarazione delle merci in Passar.
Lo SDA deve garantire che entro dieci giorni lavorativi la dichiarazione venga rettificata, completata o che sia inviata una risponda mediante E-Com. Se non è in grado di rispettare tale termine, deve informare il livello locale competente.
• In occasione dei controlli doganali
Vedi le disposizioni sull’obbligo di collaborare durante i controlli.
13.2 Documenti di transito
Il giorno lavorativo successivo, il DA deve presentare i documenti di transito non elettronici (compresa procedura d’emergenza) all’UDSC ai fini della conclusione.
Lo SA consegna all’UDSC i documenti di transito non elettronici (compresa procedura d’emergenza) e le lettere di vettura CIM il giorno lavorativo successivo
13.3 Rinvio dei documenti
Il livello locale competente rinvia i documenti allo SDA :
• mediante le buste di risposta affrancate e munite di indirizzo che lo SDA ha messo a disposizione;
• mediante casella postale; o
• tramite corriere.
Il livello locale competente disciplina nel rapporto d’accettazione la modalità e la frequenza del rinvio.
14 Archiviazione di dati e documenti
Lo SDA deve conservare i dati e i documenti di cui agli articoli 94 e seguenti OD durante il periodo definito all’articolo 96 OD e presentarli, su richiesta e in tempo utile, all’UDSC.
Il livello locale competente disciplina nel rapporto d’accettazione il luogo e il sistema informatico in cui lo SDA deve conservare la documentazione.
Lo SDA può digitalizzare i documenti da conservare. Se egli ricorre a questa possibilità, le relative prescrizioni sono indicate nel rapporto d’accettazione.
Il livello locale competente può correggere una decisione d’imposizione e riscuotere i tributi doganali se il DA non è in grado di presentare, come richiesto, i dati e documenti necessari che comprovano una riduzione di dazio, una franchigia doganale o un’agevolazione doganale (vedi cifra 5.1 R-10-00).
15 Basi legali
Art. 42 LD Semplificazione della procedura d’imposizione doganale cpv. 1 lett. a • Liberazione dall’obbligo di presentazione in dogana e di dichiarazione sommaria
cpv. 1 lett. d • Delega di compiti dell’UDSC a persone che partecipano alla procedura d’imposizione doganale
Art. 100 OD Definizione dello SA
Art. 101 OD Definizione del DA
Art. 39 OD-UDSC Obbligo di ricorrere alla PCD
Art. 102 OD Definizione di luogo autorizzato
Art. 103 OD Autorizzazione
Art. 104 OD Revoca dell’autorizzazione
Art. 105 OD Forma della dichiarazione doganale
Art. 38 OD-UDSC Termine per la dichiarazione doganale
Art. 40 OD-UDSC Termine per la presentazione della dichiarazione doganale e dei necessari documenti di scorta
Art. 106 OD Carico o scarico in un luogo autorizzato
Art. 107 OD Campo d’applicazione della procedura SA
Art. 108 OD Intervento in caso di merci dichiarate
Art. 109 OD Campo d’applicazione della procedura DA
Art. 110 OD Intervento in caso di merci dichiarate sommariamente
Art. 111 OD Inventariazione
Art. 112 OD Intervento in caso di merci dichiarate
Art. 41 OD-UDSC Documento di riferimento
16 Definizioni
16.1 Numero di dichiarazione del DA
Numero d’identificazione per verificare il corso dell’invio (vedi cifra 16.9 «Tracciabilità»). La struttura del numero è definita nel rapporto d’accettazione.
16.2 Orario d’esercizio del livello locale competente
Fascia oraria, che va eventualmente oltre l’orario d’apertura del livello locale competente, durante la quale il termine d’intervento decorre, i controlli doganali vengono ordinati e la merce viene liberata.
16.3 Presentazione in dogana (e-dec Importazione)
Momento della dichiarazione «presentazione in dogana»: la merce viene dichiarata dopo che è arrivata nel luogo autorizzato.
16.4 Sistema di controllo interno (SCI)
Il sistema di controllo interno garantisce la sicurezza e la sorveglianza dei processi rilevanti ai fini doganali all’interno di una ditta e consente di individuare o evitare errori e irregolarità. Esempi di controlli interni: direttive o misure interne alla ditta, quali istruzioni di lavoro, formazione del personale, direttive di controllo per l’individuazione di errori, esami elettronici della plausibilità (vedi R-62-03).
16.5 Piccoli invii
Il DA può dichiarare per mezzo di una dichiarazione doganale / dichiarazione delle merci semplificata, gli invii non soggetti a obbligo del permesso né a DNND, con valore IVA fino a 1’000 franchi e massa lorda fino a 1’000 kg.
Lo speditore autorizzato può dichiarare le spedizioni esenti da autorizzazione che non sono soggette a DNND per l'immissione in libera pratica con una dichiarazione doganale semplificata/dichiarazione delle merci all'esportazione; cfr. R-10-10 Procedura di tassazione doganale all'esportazione, punti 1.3.3.1 e 1.3.3.2:
• con e-dec esportazione fino a Fr. 1’000.- di valore statistico e 100 kg di massa netta o
• con Passar esportazione fino a Fr. 5’000.- di valore statistico e 5’000 kg di massa lorda
Vedi anche la cifra 10.1.
16.6 Sistema di immagazzinamento
Il DA immagazzina la merce non sdoganata presso il luogo autorizzato. Egli deve essere in grado di fornire in ogni momento informazioni sull’ubicazione e sullo stato doganale della merce.
Lo SA è autorizzato a presentare e immagazzinare nei luoghi autorizzati la merce imposta all’esportazione, anche se non è stato ordinato un controllo doganale. Qui la merce può essere immagazzinata insieme alla merce in transito e a quella svizzera, senza separazione fisica.
Non è consentito modificare la merce imposta all’esportazione né quella che si trova in un regime di transito.
Lo SA deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento informazioni sull’ubicazione e lo stato doganale della merce da asportare dal territorio doganale.
16.7 Divieto di manipolazione
Non è consentito modificare la merce non sdoganata.
Il livello locale competente può autorizzare determinati tipi di manipolazione.
16.8 Orario d’apertura del livello locale competente
Fascia oraria durante la quale lo SDA può recarsi presso il livello locale competente, vi è costantemente personale doganale in servizio, il termine d’intervento decorre e i controlli doganali vengono ordinati ed effettuati.
16.9 Tracciabilità
Lo SDA deve organizzare l’amministrazione e l’esercizio in modo tale che il corso di un invio e lo stato doganale della merce possano essere verificati in ogni momento e senza lacune (vedi anche cifra 16.1 «Numero di dichiarazione del DA»).
Il DA crea un legame tra la dichiarazione sommaria (annuncio di arrivo) e il regime doganale successivo (corso dell’invio dall’entrata fino alla liberazione) indicando il numero di dichiarazione del DA in e-dec Importazione nel campo «Documento precedente» e nell’annuncio di arrivo nel campo «numero di dichiarazione del DA».
16.10 Predichiarazione (e-dec Import)
Momento della dichiarazione «predichiarazione»: la merce viene dichiarata prima del suo arrivo nel luogo autorizzato (vedi cifra 3.2.2 R-10-00):
• merce contingentata: il giorno della presentazione in dogana;
• altra merce: al massimo un giorno lavorativo prima dell’introduzione nel territorio doganale.
16.11 Destinatario autorizzato (DA)
Persona autorizzata dall’UDSC a ricevere la merce direttamente in un luogo autorizzato, senza che la merce debba essere portata all’ufficio di servizio di destinazione.
I DA con autorizzazione per diverse ubicazioni possono chiedere di essere assegnati a un unico livello locale competente.
16.12 Luogo autorizzato (LA)
Luogo definito nell’autorizzazione o nel rapporto d’accettazione presso il quale lo SDA può svolgere la propria attività.
Il DA immagazzina la merce non sdoganata presso il luogo autorizzato.
Il DA può trasferire da un luogo autorizzato a un altro, senza formalità, la merce che egli stesso ha dichiarato sommariamente, se presso tale luogo si occupa egli stesso del regime doganale successivo. Egli deve essere in grado di indicare in qualsiasi momento presso quale luogo autorizzato si trova la merce.
Luogo definito nell’autorizzazione o nel rapporto d’accettazione presso il quale lo SA deve presentare la merce in caso di controllo doganale.
16.13 Speditore autorizzato (SA)
Persona autorizzata dall’UDSC a spedire merci direttamente dal proprio domicilio o da un luogo autorizzato, senza che la merce debba essere presentata all’ufficio di servizio di partenza.
Gli SA con autorizzazione per diverse ubicazioni possono chiedere di essere assegnati a un unico livello locale competente.
16.14 Ufficio di servizio competente
Si tratta dell’ufficio di servizio assegnato a un luogo autorizzato.
Si occupa della prima ammissione del luogo autorizzato e, in seguito, vi effettua i controlli doganali e dei processi. Sia il livello locale competente sia altri livelli locali possono fungere da «ufficio di servizio competente».
16.15 Livello locale competente (LLC)
Il livello locale designato nell’autorizzazione per lo svolgimento della procedura.