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R-10-80 Perfezionamento passivo

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Circolazione delle merci

Misure economiche e franchigia doganale A.57 1° gennaio 2025

Regolamento 10-80

Perfezionamento passivo

I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

1 Basi legali

• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), articoli 13 e 60

• Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), articoli 45–49, 171–173 e 245

• Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 concernente il traffico di perfezionamento (RS 631.016)

• Ordinanza dell’UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC; RS 631.013), articoli 56–57 e allegato

2 Definizione e significato

Per «traffico di perfezionamento passivo» s’intende l’asportazione temporanea dal territorio doganale di merci per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione.

Il traffico di perfezionamento passivo offre all’economia svizzera la possibilità di far eseguire determinati processi lavorativi all’estero e di poter poi reintrodurre nel territorio doganale i prodotti perfezionati in franchigia di dazio o a un’aliquota di dazio ridotta. Pertanto, si tratta di un regime doganale d’importanza economica, il cui svolgimento presuppone l’osservanza di diversi obblighi. Nell’ambito degli articoli 13 e 60 LD, il regime del perfezionamento passivo è quindi soggetto ad autorizzazione.

Per i prodotti che possono essere reimportati in franchigia di dazio in base alla tariffa doganale o a un certificato d’origine, il regime di perfezionamento passivo è superfluo. In questo caso, le merci destinate al perfezionamento passivo possono essere dichiarate all’esportazione in base alle prescrizioni generali (indicando lo scopo dell’esportazione nella dichiarazione doganale rispettivamente nella dichiarazione delle merci). Per questi casi è determinante il modulo 47.89 Se al momento dell’importazione non è possibile richiedere un’imposizione all’aliquota preferenziale a causa dell’assenza di una prova dell’origine valida e i tributi doganali sono dunque dovuti, non si può far valere a posteriori la franchigia doganale nel regime del perfezionamento passivo.

All’atto della reimportazione, i costi per il perfezionamento, compresi il trasporto e l’imposizione doganale, soggiacciono invece all’IVA.

3 Definizioni

• Traffico di perfezionamento passivo Perfezionamento di merci svizzere fuori dal territorio doganale e reintroduzione del prodotto perfezionato nel territorio doganale.

• Traffico di perfezionamento proprio La merce asportata dal territorio doganale per il perfezionamento è di proprietà di una persona domiciliata fuori dal territorio doganale.

• Traffico di perfezionamento a cottimo La merce asportata dal territorio doganale per il perfezionamento è di proprietà di una persona domiciliata nel territorio doganale.

Dalle summenzionate definizioni risultano le seguenti combinazioni: traffico di perfezionamento passivo proprio e traffico di perfezionamento passivo a cottimo. Nella pratica il traffico di perfezionamento passivo proprio è molto raro.

• Lavorazione Trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie. Ciò

include anche il riempimento, l’imballaggio, il montaggio, l’assemblaggio o l’incasso.

• Trasformazione Trattamento che modifica le caratteristiche essenziali di una merce (p. es. trasformare il latte in polvere in cioccolata).

• Riparazione Trattamento che rende nuovamente servibili in maniera illimitata merci usate, danneggiate o sporche.

• Prodotto perfezionato Prodotto che scaturisce dal perfezionamento di una merce.

• Termine d’importazione Termine entro il quale una merce asportata dal territorio doganale a scopo di perfezionamento oppure una merce estera di sostituzione nel regime d’equivalenza deve essere introdotta nel territorio doganale come prodotto perfezionato.

• Regime d’equivalenza Le merci asportate dal territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci estere. Le merci estere devono avere la stessa quantità e la stessa qualità e natura delle merci asportate dal territorio doganale.

• Regime d’identità Le merci asportate dal territorio doganale per esservi perfezionate devono essere reintrodotte nel territorio doganale fisicamente come prodotti perfezionati.

• Organo di sorveglianza UDSC Basi oppure livello locale che sorveglia un traffico di perfezionamento attivo

4 Principi generali

• La materia prima è stata asportata temporaneamente dal territorio doganale per il perfezionamento (lavorazione, trasformazione o riparazione), il prodotto perfezionato è destinato al territorio doganale.

• L’UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per i prodotti perfezionati se all’atto dell’imposizione viene richiesto il regime del perfezionamento passivo.

• Il regime è soggetto ad autorizzazione.

• L’autorizzazione può essere rilasciata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

5 Autorizzazione

5.1 In generale

Le autorizzazioni sono rilasciate a persone la cui sede o domicilio si trova nel territorio doganale.

Le disposizioni particolari d’esportazione ed importazione (p. es. le prescrizioni veterinarie oppure i permessi rilasciati da Uffici federali) non sono abrogate con il rilascio di un’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo.

5.2 Competenza dei livelli locali

A condizione che l’imposizione avvenga nel regime di non riscossione semplificato, i livelli locali (ex gli uffici doganali) rilasciano le autorizzazioni per le merci e i generi di perfezionamento seguenti:

Merce Perfezionamento Esempi Merci private di ogni Perfezionamenti di ogni gegenere (traffico nere turistico) * Merci commerciali di Riparazione* Rendere nuovamente utilizzabile un ogni genere motore difettoso Merci commerciali di Restauro* Riportare un armadio antico al suo ogni genere stato originale Merci commerciali di Lavorazioni semplici come • Stampa di magliette ogni genere stampa, laccatura, leviga-

  • Colorazione di tessuti tura, fustellatura o simili

  • Levigatura di parti di macchine

  • Fustellatura di lamiere d’acciaio

  • Etichettatura di bottiglie

  • Cromatura di articoli sanitari

  • Rivestimenti con polvere di parti di motore

  • Saldatura di parti di tubazioni Macchine e apparec- Modifica, aggiornamento * Equipaggiare una macchina utensile chi di ogni genere con nuovi strumenti Mezzi di trasporto di Lavori di carrozzeria, traogni genere (com- sformazione, montaggio di presi gli accessori) parti di accessori o simili.

  • vale sempre come merce non commerciale secondo l’elenco delle esclusioni (cifra 2.2.2.1 R-25)

Nel caso di combinazioni di diversi tipi di perfezionamento (p. es. colorare, ricamare e ritagliare o confezionare tessuti per ottenere biancheria da letto) nonché per il riempimento o l’imballaggio di merci è necessaria un’autorizzazione da parte di WIZO.

In caso di dubbio circa la competenza per rilascio dell’autorizzazione, il livello locale può autorizzare l’invio nel regime di non riscossione semplificato. L’ufficio di servizio d’esportazione informa WIZO mediante una copia della dichiarazione rispettivamente della dichiarazione delle merci.

La dichiarazione doganale rispettivamente della dichiarazione delle merci. per il regime di non riscossione semplificato vale come domanda di autorizzazione. Con l’accettazione della dichiarazione, livello locale rilascia l’autorizzazione senza alcuna formalità e in esenzione da emolumenti.

5.3 Competenza di WIZO

5.3.1 Domande

Le domande per l’ottenimento di un’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo vanno presentate mediante modulo 47.85 a WIZO. I richiedenti possono formulare le domande anche per mezzo di un modello personale, a condizione che contenga tutti i dati del modulo ufficiale.

Le domande sono accolte se nessun interesse pubblico preponderante vi si oppone.

5.3.2 Spiegazioni relative all’autorizzazione

• Forma WIZO rilascia le autorizzazioni su dei moduli. Esse costituiscono una decisone impugnabile presso il Tribunale amministrativo federale.

• Quantità Le autorizzazioni rilasciate per una determinata quantità devono essere presentate in originale all’ufficio di servizio d’esportazione. Quest’ultimo scarica ogni esportazione mediante indicazione del numero della decisione d’imposizione. Le autorizzazioni senza limitazioni non devono essere scaricate e possono essere presentate al livello locale anche sotto forma di copie.

• Termine d’esportazione Indica la data entro la quale le merci possono essere asportate dal territorio doganale per essere perfezionate. Tale data non è determinante per il calcolo del termine d’importazione.

• Termine d’importazione Indica il termine, di solito indicata in mesi, entro il quale i prodotti perfezionati devono essere introdotti nel territorio doganale. Tale termine inizia a decorrere dal giorno dell’esportazione (la data della decisione d’imposizione non è determinante).

• Obblighi Gli obblighi per il titolare dell’autorizzazione sono stabiliti individualmente, in funzione del genere di merce e del tipo di perfezionamento.

• Direttive per i livelli locali (ex gli uffici doganali) Le direttive per i livelli locali sono stabilite individualmente, in funzione del genere di merce e del tipo di perfezionamento.

6 Regime del perfezionamento passivo

Per il perfezionamento passivo sono applicabili due tipi di regime.

• Il regime di non riscossione

• Il regime di non riscossione semplificato

7 Regime di non riscossione

7.1 Principi

Il regime di non riscossione è concluso mediante un conteggio a posteriori presso un organo di sorveglianza. Di regola esso viene applicato nei seguenti casi:

• in presenza di traffico regolare;

• se per il disbrigo del regime sono necessari rapporti di fabbricazione, ricette o simili;

• se per il prodotto perfezionato occorre riscuotere dazi ridotti conformemente all’articolo 49 capoversi 2 e 3 OD.

WIZO prescrive nell’autorizzazione, tra le altre cose, quali documenti sono necessari per la conclusione del regime e come imporre il valore aggiunto dovuto al perfezionamento.

7.2 Asportazione delle materie prima dal territorio doganale per il perfezionamento

La dichiarazione doganale rispettivamente della dichiarazione delle merci.è effettuata mediante e-dec Esportazione/e-dec web Esportazione o Passar Esportazione. Nella DE/DM-E, oltre alle consuete indicazioni, occorre annotare le indicazioni supplementari secondo il foglio informativo modulo 47.86.

Nel regime di non riscossione è sempre necessaria un’autorizzazione da parte di WIZO. Tuttavia, se viene richiesta l’imposizione in questo regime senza la suddetta autorizzazione, occorre procedere come segue:

e-dec Export / e-dec web Esporta- Tipo di imposizione «normale» zione Passar Esportazione Destinazione delle merci «esportazione dalla libera circolazione»

Annotare che, se l’autorizzazione di WIZO viene presentata entro 60 giorni, è possibile effettuare l’imposizione a posteriori con il tipo di imposizione «traffico di perfezionamento» (e-dec) risp. con la destinazione delle merci “esportazione per il perfezionamento passivo”.

7.3 Introduzione dei prodotti perfezionati nel territorio doganale

La dichiarazione doganale è effettuata mediante e-dec Importazione o e-dec web Importazione. Nella DI, oltre alle consuete indicazioni occorre annotare le indicazioni supplementari secondo il foglio informativo modulo 47.86.

Esempio di imposizione mediante e-dec: documento sull’imposizione di casi speciali (cifra 1.1.3, fase 1; non disponibile in italiano).

L’ufficio di servizio presso il quale i prodotti perfezionati vengono introdotti nel territorio doganale effettua l’imposizione in base alle disposizioni generali, senza tuttavia riscuotere i tributi. Della riscossione si occupa l’organo di sorveglianza nell’ambito del conteggio.

7.4 Conteggio

7.4.1 In generale

Il regime di non riscossione deve essere concluso con un conteggio presso l’organo di sorveglianza entro il termine fissato nell’autorizzazione. Il titolare dell’autorizzazione deve comprovare:

• quali quantità di merci asportate dal territorio doganale nel regime di non riscossione oppure di merci estere impiegate nel regime d’equivalenza sono state introdotte nel territorio doganale come prodotti perfezionati;

• che i prodotti perfezionati sono stati introdotti nel territorio doganale entro il termine fissato nella decisione d’imposizione all’esportazione.

I dati forniti nei conteggi devono essere comprovati mediante le decisioni d’imposizione all’esportazione e all’importazione (e-dec Esportazione e Passar con copia della DE/DM-E o lista dei codici a barre) nonché ricette, rapporti di fabbricazione e simili.

Per i conteggi sono accettate esclusivamente le decisioni d’imposizione rilasciate nel regime del perfezionamento passivo. Per le imposizioni con e-dec fa stato la combinazione corretta del tipo d’imposizione e del regime, mentre con Passar la corretta destinazione delle merci e del regime di perfezionamento.

In caso di decisioni d’imposizione errate presentate nel conteggio è possibile ricorrere alle rettifiche ai sensi degli articoli 34 o 116 LD, a condizione che il termine di ricorso di 30 o 60 giorni non sia scaduto. In questo caso, la domanda di conteggio vale come domanda di rettifica della decisione d’imposizione.

7.4.2 Imposizione del valore aggiunto del perfezionamento

Il valore aggiunto ottenuto dal perfezionamento all’estero è da imporre. I metodi di calcolo sono descritti nell’articolo 49 OD. WIZO prescrive l’imposizione nell’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo.

In occasione del conteggio, il titolare dell’autorizzazione deve effettuare una dichiarazione doganale e-dec ai fini della riscossione dei tributi all’importazione.

Esempio di imposizione: documento sull’imposizione di casi speciali (cifra 1.1.3, fase 2; non disponibile in italiano).

7.4.3 Conteggio d’ufficio dopo la scadenza del termine

Se il titolare dell’autorizzazione non presenta il conteggio entro il termine stabilito, l’organo di sorveglianza impone i prodotti perfezionati imposti all’importazione (fase 1)

secondo le disposizioni generali. L’importo doganale è calcolato in base a natura, quantità e stato dei prodotti perfezionati importati nonché secondo le aliquote valide al momento dell’importazione (fase 1).

7.5 Proroga del termine d’importazione

Sulla base di una domanda motivata e presentata entro il termine, l’organo di sorveglianza può prorogare il termine d’esportazione, ogni volta per 12 mesi.

Prima di procedere alla proroga del termine, l’organo di sorveglianza verifica se le condizioni per un perfezionamento passivo sono ancora adempiute, in particolare:

• la domanda è stata presentata tempestivamente, ossia entro il termine d’importazione?

• la motivazione del richiedente è plausibile?

• la merce esportata nel traffico di perfezionamento deve ancora essere reimportata come prodotto perfezionato oppure è destinata a restare nel territorio doganale estero?

• vi sono indizi in merito a un cambiamento dell’impiego della merce (perfezionamento e successiva importazione)?

Se la domanda può essere accettata, l’organo di sorveglianza conferma per scritto la proroga del termine.

Per la proroga del termine l’ufficio di sorveglianza riscuote un emolumento conformemente all’ordinanza sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035).

Se la merce esportata non viene reimportata, il regime è concluso dopo la scadenza del termine d’importazione.

8 Regime di non riscossione semplificato

8.1 Applicazione

Il regime di non riscossione semplificato è applicato nei casi in cui i livelli locali sono competenti per il rilascio di un’autorizzazione oppure quando è prescritto da WIZO in un’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo.

Per l’imposizione di mezzi di trasporto da riparare, carrozzare o trasformare oppure su cui montare accessori o scopi simili esiste una regolamentazione particolare.

8.2 Asportazione dal territorio doganale per il perfezionamento

8.2.1 Dichiarazione doganale rispettivamente della dichiarazione delle merci. Per la dichiarazione doganale rispettivamente della dichiarazione delle merci, si applicano le disposizioni del foglio informativo modulo 47.87.

8.2.2 Autorizzazione

Per le merci e i generi di perfezionamento secondo la cifra 5.2, il livello locale rilascia l’autorizzazione con l’accettazione della dichiarazione doganale rispettivamente della dichiarazione delle merci.

Per altre merci e generi di perfezionamento è necessaria l’autorizzazione di WIZO. Se in un caso simile manca l’autorizzazione e viene richiesta l’imposizione nel regime di non riscossione semplificato, occorre procedere analogamente alla cifra 7.2.

8.2.3 Termine d’importazione

Di solito il termine d’importazione è di 12 mesi e inizia a decorrere dal giorno dell’esportazione della merce nel regime di non riscossione semplificato. La data esatta deve essere indicata nella dichiarazione doganale rispettivamente della dichiarazione delle merci.

Sulla base di una domanda motivata e presentata entro il termine, il livello locale attraverso il quale viene effettuata l'esportazione può prorogare il termine d’importazione, ogni volta per 12 mesi.

Le altre disposizioni della cifra 7.5 si applicano per analogia.

8.3 Introduzione nel territorio doganale dei prodotti perfezionati

8.3.1 Dichiarazione doganale

Per la DI, si applicano le disposizioni del foglio informativo modulo 47.87.

Esempio di imposizione mediante e-dec: documento sull’imposizione di casi speciali (non disponibile in italiano).

Unitamente alla DI, occorre presentare al livello locale attraverso il quale viene effettuata l'importazione, una copia della decisione d’imposizione all’esportazione per il regime di non riscossione semplificato nonché una copia di un’eventuale autorizzazione di WIZO.

Se la dichiarazione doganale rispettivamente della dichiarazione delle merci non è stata effettuata nella procedura semplificata del perfezionamento passivo o non è stato rispettato il termine d’importazione, decade il diritto a un’importazione agevolata dei prodotti perfezionati nel quadro dell’articolo 13 LD.

8.3.2 Imposizione del valore aggiunto del perfezionamento

Nel regime di non riscossione semplificato occorre sempre imporre l’eccedenza di peso dovuta al perfezionamento (valore aggiunto del perfezionamento ai sensi dell’art. 49 OD). I tributi sono calcolati in base alla classificazione tariffale del prodotto perfezionato. Se il perfezionamento non comporta un incremento del peso, il prodotto perfezionato è importato in franchigia di dazio (eccezione: se per l’imposizione nel traffico di perfezionamento passivo è necessaria un’autorizzazione di WIZO, sono determinanti le condizioni dell’autorizzazione).

I pezzi sostituiti nell’ambito della riparazione di una merce sono intesi anch’essi come eccedenza di peso (materiale nuovo).

L’eccedenza di peso deve essere indicata nella dichiarazione doganale in una posizione tariffale distinta.

Esempio di imposizione: documento sull’imposizione di casi speciali (non disponibile in italiano).

8.3.2.1 Conclusione del regime di non riscossione semplificato

Il regime di non riscossione semplificato si conclude con l’imposizione dell’eccedenza di peso e dei costi di perfezionamento. È altresì possibile procedere a importazioni parziali.

9 Mezzi di trasporto da riparare, trasformare o scopi simili

Per «mezzi di trasporto» ai sensi della presente cifra s’intendono veicoli stradali, ferroviari e aerei nonché imbarcazioni, privati e commerciali (compresi veicoli speciali e contenitori). Per l’imposizione nel traffico di perfezionamento passivo fanno stato le seguenti disposizioni speciali.

9.1 Aeromobili immatricolati

Gli aeromobili immatricolati devono essere imposti nel regime semplificato di non riscossione.

Gli uffici di servizio aeroportuali possono autorizzare, al posto del regime semplificato, l’impiego di mezzi di controllo, come certificati d’annotazione, tabelle Excel o altro.

9.2 Altri mezzi di trasporto immatricolati

Gli altri mezzi di trasporto immatricolati possono essere asportati dal territorio doganale senza formalità.

Su richiesta, i livelli locali possono imporre gli altri mezzi di trasporto immatricolati nel regime di non riscossione semplificato anziché imporli senza formalità.

9.3 Mezzi di trasporto non immatricolati

I mezzi di trasporto non immatricolati devono essere imposti nel regime di non riscossione semplificato.

Per i mezzi di trasporto che possono essere reimportati in franchigia di dazio in base alla tariffa doganale o a un certificato d’origine, vedi cifra 9.5.

9.4 Mezzi di trasporto portati all’estero in modo non conforme e scadenza del

termine del regime di non riscossione semplificato all’estero Se aeromobili immatricolati o altri mezzi di trasporto diversi da quelli descritti alle cifre 9.1–9.3, sono stati asportati dal territorio doganale per il perfezionamento passivo o se il termine del regime di non riscossione semplificato all’estero è scaduto, all’atto della reimportazione del mezzo di trasporto perfezionato si applica quanto segue:

− In presenza di una prova che il mezzo di trasporto provenga dalla libera pratica (p. es. prova dell’imposizione, targa di controllo svizzera o regime di non riscossione semplificato all’estero scaduto): ammettere il mezzo di trasporto in franchigia di dazio; imporre il materiale nuovo e il lavoro conformemente alle prescrizioni generali.

• Tale deroga non si applica se il mezzo di trasporto non è rimasto sostanzialmente invariato e, ad esempio, se viene reimportato smontato. IVA: vedi cifra 2.1.7.3 R-69-11.

• In assenza di una prova che il mezzo di trasporto provenga dalla libera pratica: immettere il mezzo di trasporto in libera pratica conformemente alle prescrizioni generali.

9.5 Materiale nuovo

All’atto dell’introduzione del mezzo di trasporto perfezionato nel territorio doganale occorre imporre il materiale nuovo. Questo materiale può essere ammesso in franchigia di dazio se viene presentata una prova dell’origine valida per l’intero mezzo di trasporto.

Per i veicoli privati, l’imposizione del materiale nuovo avviene conformemente alla D- 102, mentre per gli altri veicoli secondo la tariffa doganale Tares.