R-10-TP Processo di trasporto
Elenco dei termini e delle abbreviazioni
Termine/abbreviazione Significato
Activ Activ è un’app per smartphone per l’attivazione automatizzata delle dichiarazioni delle merci nel traffico stradale.
Attivazione L’attivazione è un processo tecnico attraverso il quale una dichiarazione delle merci precedentemente trasmessa assume carattere vincolante. Con l’attivazione la dichiarazione delle merci diventa giuridicamente vincolante.
AVECO Automated vehicle control Futura soluzione dell’UDSC per la gestione del traffico mediante il riconoscimento con telecamera delle targhe dei veicoli presso i valichi di confine.
Chartera Output L’applicazione web Chartera Output consente di accedere a tutti i documenti dell’UDSC generati nell’ePortal, come le decisioni d’imposizione o i giustificativi di restituzione.
Declar Nome della nuova soluzione web dell’UDSC, che sostituirà e-dec web.
Dichiarazione del Nella dichiarazione del trasporto sono registrati i dati relativi al trasporto (DT) mezzo di trasporto e deve esservi indicato il riferimento alle dichiarazioni delle merci interessate.
Dichiarazione delle La dichiarazione delle merci serve per dichiarare le merci merci (DM) all’UDSC. Essa contiene i dati necessari relativi alla merce.
La dichiarazione delle merci (per l’importazione, per l’esportazione e per il transito) è il nuovo termine per la dichiarazione doganale. Il termine «dichiarazione delle merci» viene utilizzato in relazione al sistema informatico Passar e al futuro diritto doganale (legge sui compiti dell’UDSC, LUDSC).
DTS Digital transport slip Versione digitalizzata della distinta delle merci e del foglio di circolazione attuali.
DT-UDSC Dichiarazione del trasporto effettuata manualmente dai collaboratori dell’UDSC.
ePortal Piattaforma elettronica dell’Amministrazione federale in cui sono messe a disposizione applicazioni come Chartera Output e Garanzia.
GDRN Goods declaration reference number Numero di riferimento della dichiarazione delle merci per l’importazione, l’esportazione o il transito nazionale.
Indicazione del Con l’indicazione del riferimento la dichiarazione del trasporto è riferimento collegata agli invii di un mezzo di trasporto o alle relative dichiarazioni delle merci.
JRN Journey reference number Numero di riferimento della dichiarazione del trasporto.
MRN Master reference number Numero di riferimento della dichiarazione delle merci per il transito internazionale.
Passar Sistema per il traffico delle merci dell’UDSC per la gestione digitale delle procedure doganali e delle destinazioni delle merci.
Persona soggetta Le persone soggette all’obbligo di presentare la merce in dogana all’obbligo di e le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale ai dichiarazione sensi dell’articolo 26 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0).
UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Unità di trasporto L’unità di trasporto è definita in modo diverso a seconda del genere di traffico (v. genere di traffico corrispondente).
1 Scopo del processo di trasporto
Il processo digitalizzato nel traffico transfrontaliero delle merci consiste nel processo relativo alle merci e in quello relativo al trasporto. Affinché le dichiarazioni delle merci effettuate nel nuovo sistema di sdoganamento Passar siano attivate in modo automatizzato al momento del passaggio del confine, diventando così giuridicamente vincolanti, è necessaria una dichiarazione del trasporto. La dichiarazione del trasporto permette di effettuare le operazioni di indicazione del riferimento e di attivazione (art. 18 e 19 LUDSC), che competono alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. La dichiarazione del trasporto è quindi parte integrante della dichiarazione delle merci. Il processo delle merci e quello di trasporto riuniscono le informazioni contenute nelle due dichiarazioni.
Nel processo di trasporto digitale, la dichiarazione del trasporto è collegata (indicazione del riferimento) alle merci dell’unità di trasporto e alle corrispondenti dichiarazioni delle merci. L’indicazione del riferimento avviene inserendo l’ID della dichiarazione delle merci (MRN o GDRN) nella dichiarazione del trasporto.
Quando l’unità di trasporto supera un punto di attivazione definito nell’area in prossimità del confine, un dispositivo di segnalazione genera un segnale d’attivazione e per la dichiarazione del trasporto viene registrato l’arrivo al confine. Le dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto vengono così attivate e diventano giuridicamente vincolanti. Dopo l’attivazione, la dichiarazione del trasporto e le dichiarazioni delle merci interessate sono sottoposte a una valutazione dei rischi. Alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione viene comunicato se l’unità di trasporto è sottoposta a controllo oppure direttamente liberata.
La digitalizzazione del processo delle merci e di quello di trasporto avviene gradualmente. L’obiettivo è accelerare lo sdoganamento presso determinati valichi di confine grazie alla completa digitalizzazione di entrambi i processi. L’attivazione della dichiarazione delle merci viene generalmente innescata in modo automatizzato al momento del trasporto oltre confine delle merci. In questo modo non è più necessario recarsi allo sportello. Si intende inoltre sostituire i documenti cartacei, quali il foglio di circolazione o le distinte delle merci, con documenti elettronici, con l’obiettivo sovraordinato di realizzare un processo di sdoganamento completamente privo del supporto cartaceo al momento del passaggio del confine (v. anche cifra 2.5.1).
In breve: il processo di trasporto e la dichiarazione del trasporto sono necessari affinché le dichiarazioni delle merci allestite in Passar vengano attivate automaticamente al passaggio del confine. Solo tramite l’attivazione la dichiarazione delle merci diventa giuridicamente vincolante.
1.1 Utilizzo della dichiarazione del trasporto
La dichiarazione del trasporto è necessaria per il passaggio automatizzato del confine e per l’attivazione di una dichiarazione delle merci effettuata in Passar.
La dichiarazione del trasporto deve essere utilizzata nei seguenti generi di traffico:
traffico stradale > cifra 2
traffico ferroviario > cifra 3
traffico per via d’acqua > cifra 4
traffico aereo > cifra 5
1.2 Dichiarazioni delle merci o dichiarazioni doganali che devono essere indicate
nella dichiarazione del trasporto Se un’unità di trasporto comprende dichiarazioni delle merci in Passar e dichiarazioni doganali con e-dec o moduli cartacei (p. es. libretto ATA, DDAT), la procedura è la seguente:
Situazione a seconda dell’unità di trasporto Dichiarazione del trasporto necessaria
Si tratta esclusivamente di transiti (MRN) e dichiarazioni Sì delle merci (GDRN) in Passar
Si tratta di transiti (MRN) o dichiarazioni delle merci Sì1) (GDRN) in Passar e di almeno un’altra dichiarazione doganale (e-dec, modulo cartaceo)
Non si tratta né di transiti (MRN) né di dichiarazioni delle Facoltativa2) merci (GDRN) in Passar
1) Traffico stradale: affinché anche le dichiarazioni doganali cartacee e quelle con e-dec siano visibili sul DTS, possono essere indicate nella dichiarazione del trasporto, v. cifra 2.5.1. 2) Se non viene allestita alcuna dichiarazione del trasporto, si applica l’attuale procedura di dichiarazione
sommaria (foglio di circolazione, distinta delle merci).
1.3 Dichiarazione del trasporto a seconda dell’unità di trasporto
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta una dichiarazione del trasporto per ogni unità di trasporto e per ciascun passaggio del confine. L’unità di trasporto è definita in modo diverso a seconda del genere di traffico (v. genere di traffico corrispondente).
Se al momento del passaggio del confine non è disponibile alcuna dichiarazione del trasporto, l’unità di trasporto non può essere identificata. Di conseguenza, l’arrivo al confine non viene registrato e le dichiarazioni delle merci non vengono attivate in modo automatizzato. In questi casi il trasporto deve imperativamente fermarsi al confine, dove deve essere effettuata una dichiarazione del transito. Ciò può generare tempi di attesa, pertanto l’UDSC chiede di effettuare in anticipo la dichiarazione del trasporto.
1.4 Processo di trasporto generale per tutti i generi di traffico
# Fase del processo Descrizione
1 Allestimento e La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione effettua una
presentazione della dichiarazione del trasporto per l’unità di trasporto e vi indica il dichiarazione del riferimento alle dichiarazioni delle merci in Passar interessate. trasporto L’UDSC verifica i dati trasmessi e, se non riscontra alcuna irregolarità, accetta la dichiarazione del trasporto. L’UDSC motiva un eventuale rifiuto.
Attenzione
Le dichiarazioni delle merci in Passar il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto devono avere lo stato «accettata». In caso contrario, l’indicazione del riferimento non è possibile (messaggio di errore).
L’UDSC accetta la dichiarazione del trasporto presentata se Passar non rileva irregolarità (plausibilità, completezza, stato corretto delle dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto).
Se entro 30 giorni dall’accettazione della dichiarazione del trasporto il mezzo di trasporto non arriva al confine, Passar cancella automaticamente la dichiarazione del trasporto.
1.1 Correzione o ritiro Prima dell’arrivo al confine la persona soggetta all’obbligo di
della dichiarazione dichiarazione può correggere o ritirare (cancellare) in qualsiasi del trasporto momento la dichiarazione del trasporto trasmessa e accettata. Finché una dichiarazione del trasporto ha lo stato «accettata», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può trasmettere nuove versioni della stessa dichiarazione. L’UDSC verifica ogni nuova versione. Se una versione contiene errori e viene rifiutata dall’UDSC, rimane valida la versione precedente.
2 Registrazione Grazie a un segnale generato da un dispositivo di segnalazione (p. es. dell’arrivo al confine nel traffico stradale mediante l’app Activ) l’UDSC riconosce quando un’unità di trasporto raggiunge la zona di confine o il luogo di attivazione definito. Sulla base del segnale, Passar registra l’arrivo al confine per la dichiarazione del trasporto relativa all’unità di trasporto.
Tramite il sistema informatico Passar l’UDSC informa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione in merito all’arrivo e alla registrazione dell’unità di trasporto. Passar attiva le dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto.
3 Selezione L’UDSC sottopone a una selezione e a un’analisi dei rischi la
dichiarazione del trasporto identificata e le dichiarazioni delle merci ad essa collegate mediante indicazione del riferimento.
4 Intervento L’UDSC decide in merito a un eventuale intervento (controllo) e
comunica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione se è previsto un controllo oppure se la merce viene liberata senza controllo:
• Decisione di controllo «controllo sì»: le merci dichiarate rimangono sotto la custodia dell’UDSC. Possono essere sgomberate solo al termine del controllo.
• Decisione di controllo «nessun controllo» o liberazione della merce: le merci dichiarate possono essere sgomberate immediatamente. Non sono previsti controlli. Per l’esecuzione del controllo si applicano, per analogia, le disposizioni della cifra 1.8.3 R-10-00.
5 Liberazione della Se non è previsto alcun controllo o se il controllo annunciato è
merce terminato, l’UDSC informa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione in merito alla liberazione della merce. Dopo la liberazione della merce, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può disporre della merce e trasportarla ulteriormente.
2 Traffico stradale
Nel traffico stradale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (p. es. spedizioniere, disponente, conducente) trasmette nel sistema informatico Passar una dichiarazione del trasporto per ogni unità di trasporto e per ciascun passaggio del confine.
2.1 Definizione di «unità di trasporto» nel trasporto stradale
Nel traffico stradale l’unità di trasporto corrisponde sempre all’intera corsa. La corsa comprende il mezzo di trasporto completo, ad esempio il veicolo trattore compreso il rimorchio o il semirimorchio.
2.2 Indicazione della targa di controllo del mezzo di trasporto
Nella dichiarazione del trasporto, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare la targa di controllo del mezzo di trasporto (veicolo trattore ed eventuale rimorchio). Nell’app Activ occorre registrare la targa di controllo e il Paese di immatricolazione del veicolo trattore. Un eventuale rimorchio deve essere registrato nello stesso campo del veicolo trattore.
2.3 Corse a vuoto
Fino a nuovo avviso, nel traffico stradale non è necessaria alcuna dichiarazione del trasporto per le corse a vuoto.
2.4 Trasporto collettivo
In caso di trasporto collettivo, diversi attori (spedizionieri) sono coinvolti nel processo di trasporto. Quest’ultimo non si discosta dal processo standard. Per ogni unità di trasporto (ovvero per ogni corsi completa) è necessaria una dichiarazione del trasporto separata. È irrilevante chi degli attori coinvolti si occupi dell’allestimento. Come avviene finora, gli attori coinvolti devono accordarsi tra loro.
2.5 Allestimento e trasmissione della dichiarazione del trasporto
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può effettuare la dichiarazione del trasporto e trasmetterla all’UDSC tramite i seguenti canali:
App Activ: le dichiarazioni del trasporto possono essere effettuate e trasmesse nell’app Activ scansionando direttamente l’ID della dichiarazione delle merci. Per maggiori informazioni consultare la pagina Internet Activ.
Al momento, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può registrare direttamente nell’app Activ i trasporti (corse) che comprendono esclusivamente invii con dichiarazioni delle merci per il transito (MRN), per le quali deve essere registrata l’entrata o l’uscita in
transito. Per i restanti casi, occorre allestire una dichiarazione del trasporto mediante il sistema del partner commerciale B2B o l’applicazione Declar.
Sistema del partner commerciale (B2B): la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può trasmettere le dichiarazioni del trasporto mediante il sistema B2B. Per generare e mettere a disposizione un «digital transport slip» (DTS, v. cifra 2.5.1), nella dichiarazione del trasporto la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare la direzione di traffico («entry» / «exit»).
Per il passaggio del confine, la dichiarazione del trasporto o il relativo JRN della dichiarazione del trasporto possono essere
caricati nell’app Activ mediante remote loading (cifra 2.6.1.1); oppure
caricati nell’app Activ mediante scansione del DTS (cifra 2.6.2.2).
Declar (applicazione web): Il soggetto obbligato alla dichiarazione può compilare la dichiarazione del trasporto tramite l'applicazione web «Declar».
Per il passaggio del confine, la dichiarazione del trasporto può essere
• caricati nell’app Activ mediante remote loading (cifra 2.6.1.1); oppure
• caricati nell’app Activ mediante scansione del DTS (cifra 2.6.2.2).
Per ulteriori informazioni sulla compilazione della dichiarazione del trasporto tramite Declar, consultare applicazione web Declar.
2.5.1 Digital transport slip (DTS)
Il DTS sostituisce la distinta delle merci / il bollettino di consegna o il foglio di circolazione attualmente necessari per la dichiarazione sommaria. Il DTS è una soluzione di transizione tra la Svizzera e gli Stati limitrofi fino all’introduzione a livello europeo del BorderTicket (progetto dell’UE). Con il BorderTicket i processi presso gli uffici a controlli nazionali abbinati della Svizzera e dei suoi Stati limitrofi vengono completamente digitalizzati e automatizzati, al fine di consentire ai veicoli che non devono essere sottoposti ad alcun controllo di passare il confine senza fermarsi.
Il DTS è una «sintesi digitale» della dichiarazione del trasporto e comprende informazioni sul mezzo di trasporto e sulle dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto, compresi eventuali regimi doganali precedenti o successivi nello Stato limitrofo. Può essere utilizzato sia in formato digitale che cartaceo. Sul DTS sono stampate tutte le dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto. Vale a dire che vi sono indicati sia gli ID delle dichiarazioni delle merci svizzere sia, se disponibili, quelli delle dichiarazioni doganali estere precedenti o successive. Il DTS funge quindi da documento comune per gli uffici doganali svizzeri ed esteri e, laddove richiesto, sostituisce il foglio di circolazione cartaceo utilizzato finora.
Affinché le autorità doganali estere riconoscano il DTS quale alternativa al foglio di circolazione cartaceo utilizzato finora e definito negli accordi, occorre il loro consenso. Esportazione L’obiettivo è consentire l’utilizzo dell’attivazione automatizzata con l’app Activ all’esportazione, compreso il riconoscimento del DTS da parte degli Stati limitrofi presso determinati valichi di confine.
Importazione L’obiettivo è consentire l’ utilizzo dell’attivazione automatizzata con l’app Activ all’importazione, compreso il riconoscimento del DTS da parte degli Stati limitrofi, nel corso del 2027 presso determinati valichi di confine.
Nota: per le dichiarazioni del trasporto allestite dall’UDSC non viene rilasciato alcun DTS.
Esempio di DTS: vedi cifra7.
2.6 Dispositivo di segnalazione per l’attivazione automatizzata
In linea di principio, tutte le dichiarazioni delle merci devono essere attivate automaticamente in Passar. Per poter determinare il momento effettivo dell’arrivo del mezzo di trasporto al confine, è necessario un dispositivo di segnalazione che localizzi il veicolo e inneschi il processo di attivazione. In questo modo l’attivazione può avvenire in modo automatizzato e le dichiarazioni doganali relative alle merci trasportate nel veicolo diventano giuridicamente vincolanti.
2.6.1 App Activ con geofencing
Activ è un’app per smartphone gratuita dell’UDSC che consente l’attivazione automatizzata delle dichiarazioni delle merci nel traffico stradale. A tal fine, è necessario caricare nell’app Activ la dichiarazione del trasporto o il relativo JRN.
L’UDSC informa in merito ai valichi di confine presso i quali è possibile l’attivazione automatizzata tramite app Activ: Esportazione con Activ
2.6.1.1 Caricamento digitale mediante remote loading
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può caricare nell’app Activ, mediante remote loading, una dichiarazione del trasporto presentata tramite il proprio software professionale o il relativo JRN. Il software professionale offre questa possibilità tramite un deep link.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione:
• effettua la dichiarazione del trasporto e la trasmette a Passar;
• fornisce al conducente il link per il caricamento dei dati.
Se necessario per i processi operativi presso gli uffici doganali:
• preleva il DTS da Chartera Output (applicazione web nell’ePortal) e lo stampa;
• consegna il DTS stampato al conducente.
Il conducente:
• carica nell’app Activ la dichiarazione del trasporto o il relativo JRN utilizzando il deep link (remote loading);
• avvia l’app Activ prima del passaggio del confine;
• se necessario per lo Stato limitrofo, porta con sé il DTS stampato.
In Svizzera il passaggio del confine avviene in modo automatizzato mediante l’app Activ. Se necessario per lo Stato limitrofo, il conducente tiene pronto il DTS.
Requisiti per il caricamento di una dichiarazione del trasporto nell’app Activ:
• il software professionale utilizzato deve disporre della funzione remote loading;
• la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha effettuato la dichiarazione del trasporto tramite il proprio software professionale e l’ha trasmessa a Passar;
• Passar ha assegnato un JRN alla dichiarazione del trasporto e l’ha comunicato alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione con lo stato «accettata»;
• il conducente ha installato l’app Activ sul proprio smartphone e dispone di una connessione Internet.
Se i requisiti sono soddisfatti, il conducente può caricare la dichiarazione del trasporto o il JRN nell’app Activ utilizzando il deep link.
Per maggiori informazioni sulla procedura e sull’utilizzo dell’app Activ consultare la pagina Internet Activ.
2.6.1.2 Caricamento manuale mediante scansione del DTS
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione:
• effettua la dichiarazione del trasporto e la trasmette a Passar, indicando i regimi doganali precedenti (importazione) o successivi (esportazione) nello Stato limitrofo;
• preleva il DTS da Chartera Output (applicazione web nell’ePortal) e lo stampa;
• consegna il DTS stampato al conducente.
Il conducente:
• carica la dichiarazione del trasporto nell’app Activ mediante scansione del DTS (lettura del codice a barre sul DTS tramite la fotocamera dello smartphone);
• avvia l’app Activ prima del passaggio del confine;
• se necessario per lo Stato limitrofo, porta con sé il DTS stampato.
In Svizzera il passaggio del confine avviene in modo automatizzato mediante l’app Activ. Se necessario per lo Stato limitrofo, il conducente tiene pronto il DTS.
2.6.2 Riconoscimento con telecamera delle targhe dei veicoli (AVECO)
Il riconoscimento con telecamera delle targhe dei veicoli (AVECO) sarà implementato nei prossimi anni solo in modo mirato e graduale, come complemento dell’app Activ presso alcuni grandi valichi di confine selezionati.
2.7 Registrazione dell’arrivo al confine
2.7.1 Prima dell’arrivo al confine è stata effettuata una dichiarazione del trasporto
(vedi cifra 2.5) Se prima dell’arrivo al confine la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha trasmesso una dichiarazione del trasporto tramite uno dei canali disponibili e se al momento del passaggio del confine è presente un dispositivo di segnalazione (p. es. app Activ), il mezzo di trasporto viene riconosciuto e registrato quando giunge al confine (arrivo al confine). In questo modo vengono attivate le dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto.
Se l’arrivo del mezzo di trasporto al confine non viene rilevato a causa dell’assenza o del malfunzionamento del dispositivo di segnalazione, il veicolo deve fermarsi al valico di confine e il conducente recarsi allo sportello dell’UDSC.
2.7.2 Prima dell’arrivo al confine non è stata effettuata alcuna dichiarazione del
trasporto Se prima dell’arrivo al confine la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non ha effettuato la dichiarazione del trasporto, il veicolo deve fermarsi in ogni caso al valico di confine.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve provvedere all’allestimento di una dichiarazione del trasporto, stampare il DTS e presentarlo all’ufficio di servizio dell’UDSC. Sulla base del DTS (scansione del codice a barre), l’ufficio effettua manualmente la registrazione dell’arrivo al confine nonché l’attivazione delle dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto.
Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non è in grado di effettuare la dichiarazione del trasporto e di stampare il DTS in loco, l’ufficio di servizio dell’UDSC registra la dichiarazione del trasporto (DT-UDSC) sulla base delle dichiarazioni delle merci presentate. Ciò può comportare tempi di attesa ed è possibile solo presso i valichi di confine occupati. Con l’accettazione della DT-UDSC avvengono la registrazione dell’arrivo al confine e l’attivazione delle dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto. In questo caso non viene generato alcun DTS e il conducente del veicolo deve eventualmente compilare anche un foglio di circolazione cartaceo per le autorità del Paese limitrofo.
2.8 Panoramica dei casi e delle possibili soluzioni
2.9 Procedura d’emergenza nel traffico stradale
Cfr. Misure d'emergenza Passar
3 Traffico ferroviario
Nel traffico ferroviario, l’impresa di trasporto ferroviario (ITF) deve trasmettere all’UDSC i dati doganali relativi alle merci insieme alla dichiarazione del trasporto. A tal fine, l’ITF trasmette nel sistema informatico Passar una dichiarazione del trasporto per ogni unità di trasporto.
3.1 Definizione di «unità di trasporto» nel traffico ferroviario
a) Se la merce si trova in un’unità di carico (p. es. container), l’unità di trasporto corrisponde all’unità di carico.
b) Se la merce si trova direttamente in un vagone ferroviario o se si tratta di un vagone ferroviario vuoto, l’unità di trasporto corrisponde al vagone ferroviario.
3.2 Svolgimento del processo
Per il processo nel traffico ferroviario vedi regolamento 16-01 Traffico ferroviario.
3.3 Preselezione
Dopo l’accettazione di una dichiarazione del trasporto presentata, l’impresa di trasporto ferroviario interessata riceve una decisione di controllo non vincolante (preselezione). Nel caso di un controllo ordinato, ciò consente all’ITF di disporre per tempo di fermare il treno e di rimuovere il vagone.
3.4 Registrazione dell’arrivo al confine
Quando il vagone raggiunge la zona di confine definita, il sistema di FFS Infrastruttura attiva un segnale di arrivo al confine. Sulla base di questo segnale, in Passar per la dichiarazione del trasporto viene registrato l’arrivo al confine e le dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto vengono attivate dopo l’esecuzione di una nuova selezione e di un’analisi dei rischi.
4 Traffico per via d’acqua
Nel traffico per via d’acqua, il gestore del terminal trasmette nel sistema informatico Passar una dichiarazione del trasporto per ogni unità di trasporto tramite il sistema d’informazione RPIS.1
4.1 Definizione di «unità di trasporto» nel traffico per via d’acqua
a) Se la merce si trova in un’unità di carico (p. es. container), l’unità di trasporto corrisponde all’unità di carico.
b) Se la merce si trova direttamente sull’imbarcazione (p. es. ghiaia), l’unità di trasporto corrisponde all’intera imbarcazione.
c) Se nessuna merce si trova nell’unità di carico (p. es. container), la dichiarazione del trasporto corrisponde all’unità di carico (v. cifra 4.2).
4.2 Unità di trasporto vuota
Anche per le unità di trasporto vuote il gestore del terminal deve trasmettere una dichiarazione del trasporto da RPIS al sistema informatico Passar.
1 RiverPorts planning and information system.
4.3 Registrazione dell’arrivo al confine
Importazione Quando l’imbarcazione raggiunge la zona di confine definita («Dreiländereck»), RPIS attiva un segnale di arrivo al confine.
Esportazione Quando l’unità di trasporto in questione si trova nel terminal del gestore, il sistema RPIS attiva un segnale di arrivo al confine. Nel momento in cui è attivato il segnale, l’unità di trasporto può già essere stata caricata sull’imbarcazione attraccata al terminal.
Sulla base di questo segnale, in Passar per la dichiarazione del trasporto viene registrato l’arrivo al confine e le dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto vengono attivate. Il sistema RPIS informa il gestore del terminal sulla liberazione e su un eventuale controllo dell’unità di carico.
5 Traffico aereo
Nel traffico aereo, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (spedizioniere aereo) trasmette nel sistema informatico Passar una dichiarazione del trasporto per ogni unità di trasporto.
5.1 Definizione di «unità di trasporto» nel traffico aereo
Nel traffico aereo un’unità di trasporto corrisponde
• a una lettera di trasporto aereo (AWB) per volo nella direzione di entrata («entry»); e
• a una lettera di trasporto aereo (AWB) nella direzione di uscita («exit»).
5.2 Registrazione del passaggio del confine
Quando la merce nel traffico aereo raggiunge la zona di confine definita, l’handling agent competente attiva un segnale di arrivo al confine. Sulla base di questo segnale, in Passar per la dichiarazione del trasporto viene registrato l’arrivo al confine e le dichiarazioni delle merci il cui riferimento è indicato nella dichiarazione del trasporto vengono attivate.