Fonte

Traffico transfrontaliero di alcol

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Ambito Alcol 1° febbraio 2026

Regolamento R-120-2

Traffico transfrontaliero di alcol

I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni

Termine / Significato abbreviazione ALKO Ambito Alcol dell’UDSC DE Dichiarazione d’esportazione (e-dec) DFI Dipartimento federale dell’interno DI Dichiarazione d’importazione DM-E Dichiarazione d’esportazione (Passar) DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) IMD Decisione d’imposizione per il dazio impbspi Imposta sulle bevande spiritose LAlc Legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680) LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0) LIVA Legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (RS 641.20) LL Livello locale LR Livello regionale OAlc Ordinanza del 15 settembre 2017 sull’alcol (RS 680.11) PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini % vol. Percentuale del volume

1 In generale

Lo scopo principale della legislazione sull’alcol1 è la tutela della salute pubblica (art. 105 della Costituzione federale2). A tal fine l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) riscuote un’imposta di consumo sulle bevande distillate: l’imposta sulle bevande spiritose (impbspi). All’importazione l’imposta è riscossa direttamente al confine (vedi cifra 5.1.1) o successivamente se le bevande distillate sono destinate a un deposito fiscale autorizzato (vedi cifra 5.1.2) o se l’importatore dispone di un’autorizzazione d’impiego valida (vedi cifra 5.1.3). Dato che per la fabbricazione di bevande distillate è necessaria una concessione, l’importazione di apparecchi ed accessori della distillazione soggiace a controlli particolari (vedi cifra 5.1.4). Poiché l’imposta sulle bevande spiritose è un’imposta di consumo, all’esportazione è possibile richiederne la restituzione (vedi cifra 5.2).

2 Organizzazione

L’attuazione della legislazione sull’alcol e l’emanazione delle relative prescrizioni competono a: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Ambito Alcol Route de la Mandchourie 25

2800 Delémont

Tel. 058 462 65 00 E-Mail alkohol@bazg.admin.ch

3 Campo di applicazione

Rimangono riservate la legislazione doganale e quella sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso, purché la legge sull’alcool non contenga disposizioni contrarie.

1 Legge sull’alcool (LAlc; RS 680); ordinanza sull’alcol (OAlc; RS 680.11)

2 RS 101

3.1 Nozioni

È considerata bevanda distillata ai sensi della legge sull’alcol l’alcol etilico3 in tutte le sue forme, qualunque ne sia il modo di fabbricazione. I prodotti che oltre ad altre sostanze contengono bevande distillate sono considerati bevande distillate indipendentemente dal tenore alcolico. Dal punto di vista terminologico la legislazione sull’alcol classifica le bevande distillate in due categorie:

  • Bevande spiritose Bevanda destinata al consumo umano contenente alcol etilico ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; è considerato come bevanda spiritosa anche l’etanolo puro o diluito destinato al consumo umano.

  • Etanolo Alcol etilico in tutte le forme che non corrispondono a quelle della definizione di bevande spiritose; è considerato come etanolo qualsiasi altro tipo di alcol destinato all’uso come bevanda o genere di consumo e utilizzabile come surrogato dell’alcol etilico.

3.2 Territorialità

Il campo di applicazione della legge sull’alcol si estende anche al di fuori del territorio doganale svizzero. Nel traffico transfrontaliero, l’importazione, l’esportazione e il transito di bevande distillate soggiacciono alle prescrizioni della legge sull’alcol. La regione di Samnaun e Sampuoir è esclusa dal territorio doganale ed è pertanto considerata territorio doganale estero (art. 3 cpv. 3 LD in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 OD). Pertanto, se delle bevande distillate vengono introdotte nel territorio doganale da tali regioni (enclavi doganali svizzere), si tratta di un’importazione che comporta la riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose (cfr. art. 28 e 29 LAlc). Allo stesso modo, se delle bevande distillate vengono portate nelle summenzionate regioni dal territorio doganale, si tratta di un’esportazione (cfr. art. 36 LAlc). In queste regioni l’UDSC può sorvegliare il traffico delle merci relativo alle bevande distillate, eseguire le disposizioni di natura non fiscale della LAlc e perseguire le relative infrazioni (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 OD). Il Comune italiano di Campione d’Italia è un’enclave circondata da territorio svizzero e non è parte del territorio doganale svizzero. Le bevande distillate provenienti dal territorio italiano o da altri Paesi e destinate a Campione d’Italia devono essere trasportate attraverso la Svizzera nel regime di transito. Le bevande distillate provenienti dalla Svizzera devono essere dichiarate per l’esportazione in Svizzera e per l’importazione a Campione (e viceversa in caso di bevande provenienti da Campione). Per contro, esistono trattati internazionali con il Principato del Liechtenstein, sulla sua unione al territorio doganale svizzero, nonché con la

3 L’alcol etilico è un alcol primario con formula chimica C H O. 2 6

Repubblica federale di Germania, sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Sulla base di tali trattati, le disposizioni materiali della LD e della LAlc si applicano anche nel Liechtenstein e a Büsingen.

4 Imposizione

Il prodotto è soggetto alla LAlc??

No (cfr. 4.2) , le disposizioni del Sì (cfr. 4.1)) presente capitolo non sono applicabili

Il prodotto è soggetto all'imposta?

No (cfr. 4.4), tuttavia, sono applicabili le Sì (chi. 4.3) disposizioni non fiscali della LAlc

Qual'è l'aliquota d'imposta?

Aliquota normale (4.5.1)

Aliquota ridotta (4.5.2)

Imposta speciale (4.5.3)

4.1 Prodotti che soggiacciono alla legge sull'alcol

Tutti i prodotti contenenti alcol etilico, indipendentemente dalla loro forma (liquida, in pasta, solida) o presentazione (bevande, alimenti, aromi, prodotti farmaceutici, cosmetici, medicinali, carburanti, alcool ad alto grado, ecc.) sono soggetti al LAlc, ad eccezione dei prodotti elencati alla cifra 4.2.

4.2 Prodotti che non soggiacciono alla legge sull'alcol

I prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione (di seguito «prodotti della fermentazione») non soggiacciono alle disposizioni della legge sull’alcol. Come tali si intendono: Bevande alcoliche:

  • vino, sidro (secondo l’art. 91 dell’ordinanza del DFI sulle bevande), sidro diluito, birra, vino di frutta (secondo l’art. 102 dell’ordinanza del DFI sulle bevande);

  • bevande fermentate ottenute da altre materie prime come il vino di riso, l’idromele ecc. (vedi anche note esplicative della tariffa doganale [Tares] relative alla VT 2206, cifre 3– 10);

  • panaché, ovvero bevande miscelate costituite da birra e limonata (ex VT 2206.0090);

  • bevande miscelate costituite da vini spumanti o vini naturali della voce di tariffa 2204 (cosiddetti cocktail di vino, VT 2206.0090), a condizione che:

  • tali bevande alcoliche abbiano un tenore alcolico non superiore al 18 per cento del volume (vino naturale) o al 15 per cento del volume (altre bevande) e

  • a tali bevande alcoliche non siano state aggiunte bevande distillate. Altri prodotti alcolici:

  • altri prodotti alcolici destinati all’uso come bevande o generi voluttuari (p. es. derrate alimentari) se contengono esclusivamente alcol ottenuto mediante fermentazione;

  • prodotti fermentati a cui sono stati aggiunti aromi e/o essenze contenenti etanolo la cui percentuale rispetto al tenore alcolico complessivo non è superiore allo 0,5 per cento del volume. In caso di dubbi, la decisione spetta all’UDSC.

4.3 Prodotti assoggettati all’imposta

I prodotti che soggiacciono alla LAlc (vedi cifra 4.1) sono, di principio, assoggettati all’imposta ad eccezione dei prodotti elencati alla cifra 4.2.

4.4 Prodotti non assoggettati all’imposta

Non sono assoggettate all’imposta:

  • i prodotti con un tenore alcolico inferiore all’1,2 per cento del volume;

  • i prodotti di cui all’articolo 31 LAlc impropri al consumo come bevande o generi voluttuari;

  • i medicamenti riconosciuti delle voci di tariffa 3003/3004; in caso di dubbi in merito alla riscossione dell’imposta, la decisione spetta all’UDSC (cfr. Tares, Osservazioni, Imposta sulle bevande spiritose, 1. c);

  • i prodotti sotto forma di prodotti semilavorati, per esempio i prodotti della panetteria precotti ai quali le bevande distillate sono state aggiunte solo come conservante e che

necessitano di un’ulteriore trasformazione (p. es. cottura) prima di essere consumati. Dopo la preparazione, la quantità di alcol contenuta in questi prodotti è insignificante; • i prodotti destinati ad essere utilizzati come carburante (bioetanolo).

I prodotti che non soggiacciono alla LAlc sono esenti dall’imposta (vedi cifra 4.2).

4.5 Aliquote d’imposta

4.5.1 Aliquota normale

Per i prodotti assoggettati all’imposta si applica l’aliquota normale di 29 franchi per litro di alcol puro, sempre che non si tratti di prodotti ai quali si applica l’aliquota ridotta (vedi cifra 4.5.2) o un’imposta speciale (vedi cifra 4.5.3).

4.5.2 Aliquota ridotta

L’aliquota ridotta di 14.50 franchi per litro di alcol puro si applica a:

  • vini naturali (vedi cifra 4.2) di uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume fino a un massimo del 22 per cento del volume (ex VT 2204.2121/2149, 2204.2923/2944). Dato che la produzione di vino naturale con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume può essere in ampia misura esclusa, Tares non contiene indicazioni relative all’imposta sulle bevande spiritose. Ciò vale anche per il vino spumante della voce di tariffa 2204.1000 e il mosto d’uva della voce di tariffa 2204.3000;

  • vini ottenuti da frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume fino a un massimo del 22 per cento (ex VT 2206);

  • specialità di vini, vini dolci e mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume (ex VT 2204.2150/2250/2960, per le definizioni cfr. Tares, note esplicative svizzere relative a queste VT, cifre 1-3);

  • vermut e altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume (ex VT 2205).

4.5.3 Imposta speciale

A un’imposta speciale di 116 franchi per litro di alcol puro sono assoggettati gli alcopop (ex VT 2206.0090 e 2208.9099, cfr. Tares, Osservazioni, Imposta sulle bevande spiritose, cifra 3).

4.5.4 Schema di valutazione

Per determinare l'aliquota d’imposta si può utilizzare il seguente schema:

1 Prodotti alcolici: tutti i prodotti che contengono alcol etilico in qualsiasi forma. Per maggiori informazioni

sulla definizione dei termini, consultare il capitolo 3 del regolamento R-120-2 «Traffico transfrontaliero di alcol».

2 Alcol ottenuto esclusivamente mediante fermentazione: prodotti alcolici a cui non sono state addizionate

bevande distillate o aromi contenenti alcol che aumentano il tenore alcolico complessivo dello 0,5 % vol.

3 Alcopop: cfr. https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/alcohol.html → Domanda di classificazione

per bevande spiritose e prodotti contenenti alcol. 4. Vino liquoroso: cfr. art. 84 dell’ordinanza del DFI sulle bevande. 5. Vino aromatizzato: cfr. art. 89 dell’ordinanza del DFI sulle bevande. 6. Sidro a cui è stato aggiunto zucchero: cfr. art. 92 dell’ordinanza del DFI sulle bevande. 7. Vino naturale: cfr. art. 69 cpv. 1 dell’ordinanza del DFI sulle bevande.

8 Vino ottenuto da frutta, bacche o altre materie prime: cfr. art. 102 e segg. dell’ordinanza del DFI sulle

bevande.

4.6 Calcolo dell’imposta

4.6.1 Base di calcolo

La base di calcolo è costituita dalla quantità di litri di alcol al 100 per cento del volume (= litri di alcol puro). La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve, di principio, dichiarare la quantità di litri di alcol puro contenuta nel prodotto.

4.6.2 Percentuale del volume, cifre dopo la virgola

La gradazione alcolica deve essere indicata con una cifra dopo la virgola. Le altre cifre dopo la virgola sono arrotondate secondo le norme commerciali (ovvero: da 1 a 4 si arrotonda per difetto, da 5 a 9 per eccesso). Esempi

4.6.2.1 Quantità di litri

Per quanto riguarda il calcolo della quantità di litri, sia nel risultato intermedio (litri effettivi) sia in quello finale (litri di alcol al 100 %) sono previste due cifre dopo la virgola. Anche in questo caso l’arrotondamento avviene secondo le norme commerciali (ovvero: da 1 a 4 si arrotonda per difetto, da 5 a 9 per eccesso).

  • Calcolo litri effettivi: quantità bottiglie x contenuto nominale

  • Calcolo litri di alcol al 100 %: quantità l effettivi x % vol. / 100

  • Calcolo impbspi: quantità l di alcol puro x aliquota impbspi Esempio 1

145 bottiglie di Porto, capacità nominale 3,75 dl, 17,7 % vol.:

145 x 0,375 l = 54,375 l, arrotondati a 54,38 l da 17,7 % vol. = 9,625 l, arrotondati a 9,63 l di alcol al 100 %

Calcolo impbspi: 9,63 l all’aliquota di fr. 14.50/l = fr. 139.65

Esempio 2 435 bottiglie di gin, capacità nominale 7,5 dl, 41,5 % vol.:

435 x 0,75 l = 326,25 l da 41,5 % vol. = 135,394 l, arrotondati a 135,39 l di alcol al 100 %

Calcolo impbspi: 135,39 l all’aliquota di fr. 29/l = fr. 3926.30

5 Disposizioni d’esecuzione particolari

Nel traffico transfrontaliero di bevande distillate si applicano le disposizioni della legislazione doganale, purché la legge sull’alcool non contenga disposizioni contrarie.

5.1 Importazione

5.1.1 Importazione di bevande distillate con imposizione al confine

Nella dichiarazione d’importazione (DI) devono essere fornite anche le seguenti indicazioni:

Rubrica Informazioni supplementari

«Tributi suppletivi; genere» 280

«Tributi supplettivi; chiave» 001, 002 o 003

«Tributi supplettivi; quantità» Quantità di litri effettiva

«Tributi supplettivi; Vol.-%» Percentuale del volume

«Tributi supplettivi; aliquota» 29.00 / 14.50 / 116.00 / 0.00

Se all’importazione manca l’indicazione del tenore alcolico, l’invio deve essere imposto provvisoriamente (cfr. R-10-90 cifra 4.4).

5.1.2 Importazione di bevande distillate in sospensione d’imposta

L’UDSC può autorizzare gli importatori a immettere in depositi fiscali in sospensione d’imposta le bevande distillate e i prodotti contenenti bevande distillate delle VT 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208, 3203.0000 e 3302.1000. L’obbligo fiscale sorge solo nel momento in cui queste bevande sono immesse in libero consumo a partire dal deposito fiscale4. Per gli altri tributi (dazio, IVA ecc.) dovuti con l’imposizione la procedura si basa sulla legislazione doganale. La sospensione d’imposta si applica esclusivamente all’imposta sulle bevande spiritose. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve chiedere la sospensione d’imposta nella dichiarazione d’importazione, fornendo anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari

«Numero dell’autorizzazione» Numero di autorizzazione dell’UDSC

«Tributi suppletivi; genere» 280

«Tributi suppletivi; chiave» 200

«Tributi supplettivi; quantità» Quantità di litri effettiva

«Tributi supplettivi; Vol-%» Percentuale del volume

«Tributi supplettivi; aliquota» 0.00

4 Art. 30 cpv. 1 OAlc.

I documenti doganali ammessi ai fini dell’importazione valgono come prova del trasporto delle bevande distillate in sospensione d’imposta tra il confine e il deposito fiscale5. I dati della IMD servono da base per la stesura della notifica per l’imposizione per depositi fiscali. Se l’importatore constata che la quantità di litri di alcol al 100 per cento indicata nella decisione d’imposizione non corrisponde con quella immessa nel deposito fiscale (litri di alcol puro), deve richiedere una rettifica all’ufficio che ha rilasciato la decisione d’imposizione entro il termine previsto dall'art. 34 o 116 della LD.

5.1.3 Importazione di etanolo non denaturato e di altri prodotti alcolici con

autorizzazione d'impiego L’etanolo non denaturato soggiace all’imposta sulle bevande spiritose in tutte le sue forme e indipendentemente dal suo modo di fabbricazione. L'UDSC può autorizzare gli importatori a introdurre etanolo non denaturato in franchigia d’imposta nel territorio doganale svizzero se sono detentori di un’autorizzazione d’impiego iscritta nel registro dell’etanolo e delle bevande spiritose. L’esonerazione fiscale è possibile solo per l’etanolo non denaturato delle voci di tariffa 2207.1000 e 2208.9010 come pure i prodotti alcolici di un tenore superiore al 1,2 % vol. delle voci di tariffa 1302.1900, 1806.2089, 1901.9094, 2101.1100/2099, 2103.2000, 2103.3019/9000, 2106.1011/1019, 2106.9029/9030, 2106.9050/9099, 3203.0000 et 3302.1000. Per gli altri tributi (dazio, IVA ecc.) dovuti con l’imposizione la procedura si basa sulla legislazione doganale. L’esenzione da imposta si applica esclusivamente all’imposta sulle bevande spiritose. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere la sospensione d'imposta nella dichiarazione d'importazione, fornendo anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari

«Numero dell’autorizzazione» Numero di autorizzazione d’impiego dell’UDSC

«Tributi suppletivi; genere» 280

«Tributi suppletivi; chiave» 300

«Tributi supplettivi; quantità» Quantità di litri effettiva

«Tributi supplettivi; Vol.-%» Percentuale del volume

«Tributi supplettivi; aliquota» 0.00

5 Art. 45 cpv. 5 OAlc.

I documenti doganali ammessi ai fini dell’importazione valgono come prova del trasporto delle bevande distillate con autorizzazione d’impiego tra il confine e l’azienda 6.

5.1.4 Indicazione concernente la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

(COV) e l’imposta sugli oli minerali L’etanolo delle voci di tariffa 2207.1000, 2207.2000 e 2208.9010 non atto al consumo come bevanda o genere voluttuario è riportato nell’elenco dei prodotti dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). Di conseguenza, è soggetto alla tassa d’incentivazione sui COV se viene importato per scopi diversi dal consumo come bevanda o genere voluttuario. Fa eccezione l’etanolo utilizzato come carburante, in quanto soggiace all’imposta sugli oli minerali. In questi casi fanno stato le prescrizioni relative alla tassa d’incentivazione sui COV nonché all’imposta sugli oli minerali (cfr. R-67 e R-09).

5.1.5 Importazione di apparecchi per distillare e di impianti di dealcolizzazione

Gli apparecchi per distillare, loro accessori, gli impianti di dealcolizzazione nonché loro parti (anche pezzi d’antiquariato) possono essere acquistati, montati, trasportati da un luogo all’altro, potenziati, sostituiti o trasformati soltanto previa autorizzazione dell’UDSC. L’importazione di piccoli apparecchi per distillare di una capacità massima di 3 l non è soggetta all’obbligo di autorizzazione. Questi apparecchi possono essere utilizzati soltanto per la produzione di oli essenziali o essenze di erbe aromatiche oppure come oggetti decorativi ma non per la fabbricazione o la distillazione di alcol.

5.2 Esportazione

5.2.1 Esportazione di bevande distillate con domanda di restituzione dei tributi

sull’alcol Nella DM-E, devono essere fornite anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari

«Designazione della merce»7 Genere

«Tipo di compensazione» «Con restituzione dei tributi sull’alcol» (Codice 2)

Gruppo dati «Informazioni supplementari» Vol.-% (Codice A1101) Litri di alcol effettivi (Codice A1102)

«Documenti di scorta» Numero della fattura / del bollettino di consegna

6 Art. 45 cpv. 5 OAlc.

7 Le indicazioni supplementari nel campo «Designazione della merce» non sono necessarie per le derrate

alimentari.

5.2.2 Esportazione di bevande distillate in sospensione d’imposta

L’onere fiscale non viene rimborsato per le bevande distillate delle voci di tariffa 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208, 3203.0000, 3302.1000 che sono esportati direttamente da un deposito fiscale, dato che essi sono esenti da imposta fino al momento dell’esportazione. Solo i detentori di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale iscritta nel registro dell’etanolo e delle bevande spiritose possono beneficiare dell’esenzione da imposta. I documenti doganali ammessi ai fini dell’esportazione valgono come prova del trasporto delle bevande distillate in sospensione d’imposta tra il deposito fiscale e il confine8.

5.2.2.1 E-dec

Nella DM-E, devono essere fornite anche le seguenti indicazioni: Rubrica Informazioni supplementari

«Designazione della merce»9 Genere

Gruppo dati «Informazioni supplementari» Vol.-% (Codice A1101)

Litri di alcol effettivi (Codice A1102)

«Documenti di scorta Numero della fattura / del bollettino di consegna

I documenti doganali ammessi ai fini dell’esportazione valgono come prova del trasporto delle bevande distillate in sospensione d’imposta tra il deposito fiscale e il confine 10.

5.3 Transito

Il transito di alcol e prodotti contenenti alcol è esentato da qualsiasi onere fiscale previsto dalla legge sull’alcol. Per quanto concerne la garanzia dei tributi previsti da tale legge, si applicano le disposizioni della legislazione doganale.

5.4 Regime di deposito doganale

All’atto dell’uscita di bevande distillate da depositi doganali aperti e depositi franchi doganali, per il calcolo dell’imposta sulle bevande spiritose è determinante il tenore alcolico accertato al momento dell’uscita.

8 Art. 45 cpv. 5 OAlc.

9 Le indicazioni supplementari nel campo «Designazione della merce» non sono necessarie per le derrate

alimentari.

10 Art. 45, cpv. 5, OAlc

5.5 Altri regimi doganali

Non vi sono disposizioni particolari.

5.6 Rettifiche e ricorsi

5.6.1 Principi

Nel traffico transfrontaliero di bevande distillate, per le domande di rettifica delle dichiarazioni doganali e i ricorsi contro le decisioni d’imposizione si applicano le disposizioni della legislazione doganale (procedura d’imposizione doganale all’importazione: R-10-00; procedura d’imposizione doganale all’esportazione: R-10-10). Le altre decisioni emanate dai livelli locali o dai livelli regionali in virtù della legge sull’alcol possono essere impugnate entro 30 giorni presentando ricorso alla Direzione generale delle dogane.11

5.6.2 Particolarità in caso di domande successive di sospensione d’imposta o

esenzione da imposta La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve chiedere l’imposizione in sospensione d’imposta o l’esenzione da imposta nella dichiarazione d’importazione. Se per errore la persona non la richiede, può presentare la domanda successivamente, sempre che le condizioni per una rettifica secondo l’articolo 34 LD o un ricorso secondo l’articolo 116 LD siano soddisfatte. E ciò indipendentemente dal fatto che la sospensione d’imposta o l’esenzione da imposta sia stata richiesta o meno nella dichiarazione d’importazione originaria. L’unica condizione è che l’importatore disponga di un’autorizzazione per gestire un deposito fiscale oppure di un’autorizzazione d’impiego (cfr. Registro dell’etanolo e delle bevande spiritose).

6 Particolarità

6.1 Distruzione e notifica di perdita di bevande distillate

6.1.1 Prima dell’emissione della decisione d’imposizione

Si applicano le disposizioni della cifra 2.1 R-10-00.

6.1.2 Dopo l’emissione della decisione d’imposizione

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare ad ALKO il modulo Richiesta di distruzione o notifica di perdita di bevande spiritose ed etanolo destinato all’uso come bevanda, munito dei mezzi di prova necessari.

11 Art. 51 LAlc.

7 Infrazioni

7.1 Generi di infrazioni

L’articolo 53 LAlc sancisce che è punibile chiunque mette in pericolo le prerogative della Confederazione secondo detta legge. Secondo l’articolo 54 LAlc è inoltre punibile chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae o mette in pericolo un’imposta prevista dalla legislazione sull’alcol. La pena comminata in caso di sottrazione è la multa fino al quintuplo della tassa interessata, mentre in caso di messa in pericolo è la multa fino al triplo dell’imposta (cpv. 1 e 4). Se l’infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno (art. 54 cpv. 2). Secondo l’articolo 56 LAlc è punibile anche la ricettazione di bevande distillate importate illecitamente. L’articolo 57 LAlc sancisce la punibilità dell’inosservanza delle prescrizioni concernenti il commercio e la pubblicità.

7.2 Applicabilità della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)

L’articolo 59 capoverso 1 LAlc prevede che le infrazioni siano perseguite e giudicate secondo le disposizioni della DPA, sempre che gli articoli 59a–63 LAlc non vi deroghino.

7.3 Competenza

7.3.1 Emanazione di decreti penali

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni all’articolo 57 capoverso 3 lettera a LAlc (contravvenzione alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità) spettano a Mercato dell’alcol di ALKO nell’ambito delle sue competenze. Altre infrazioni sono perseguite e giudicate dagli organi dell’UDSC competenti (cfr. cifra 2.4 infrazioni alla legge federale sull’alcol. Pdf (admin.ch) del D-128) nell’ambito delle loro competenze.

7.3.1.1 Trattamento di opposizioni e richieste di giudizio da parte di un tribunale

Le opposizioni contro i decreti penali dell’UDSC sono trattati da Perseguimento penale.