R-14-01 Regime comune di transito (PTC)
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Circolazione delle merci
Procedura doganale A.13 28 febbraio 2025
Regolamento 14-01
Regime comune di transito
I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto. Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.
Con il presente adeguamento
• vengono cancellati tutti i riferimenti al regime di transito NCTS fase 4. Dal 2 dicembre 2024 (o 21 gennaio 2025: scadenza della fase transitoria tecnica) in tutte le parti contraenti si applica la fase 5 di NCTS. Da metà 2024 in Svizzera i regimi di transito NCTS (fase 5) si svolgono nel nuovo sistema per il traffico delle merci Passar dell’UDSC e mediante la dichiarazione delle merci transito;
• vengono apportati alcuni adeguamenti e precisazioni alla terminologia (p. es. dichiarazioni delle merci transito al posto di dichiarazioni di transito).
Acquisto di un sigillo approvato dalle autorità doganali di un altro Paese . 17 Acquisto di un sigillo «MCLZ350» o «MCLP 2K» presso l’ufficio di servizio Trattamento dell’avviso di ricerca da parte dell’ufficio di servizio di Trattamento dell’avviso di ricerca da parte dell’ufficio di servizio d’entrata 45
Elenco delle abbreviazioni e dei termini
Abbreviazione/ Significato termine
AAR Anticipated Arrival Record Trasmissione anticipata dei dati dall’ufficio di servizio di partenza all’ufficio di servizio di destinazione (annuncio di arrivo previsto IE001).
Agir Task Con un Agir Task, il sistema per il traffico delle merci Passar assegna all’UDSC un compito concreto da sbrigare (p. es. valutazione di una risposta nella procedura di ricerca). Di regola, gli Agir Task sono intuitivi.
ATR Anticipated Transit Record Trasmissione anticipata dei dati di transito dall’ufficio di servizio di partenza a quello di confine (messaggio di transito previsto, IE050).
CCMT Controllo del mezzo di trasporto e del carico
CCN/CSI Common Communication Network/Common System Interface (rete comune di comunicazione/sistemi comuni). Rete informatica dell’UE, attraverso la quale avviene la trasmissione codificata dei dati tra le diverse autorità doganali.
Codice d’accesso Combinazione numerica a quattro cifre che autorizza il titolare del regime a (access code) impiegare una garanzia in Passar Transito (paragonabile al codice PIN di una carta di credito). Finanze genera i codici d’accesso e informa il titolare del regime mediante lettera raccomandata.
Codice iniziale Codice unico che serve al titolare del regime solo come elemento di sicu (Initial-Code) rezza supplementare per le garanzie al fine della mutazione dei codici d’accesso. Il titolare del regime non necessita del codice iniziale per l’apertura del transito. Questo codice viene comunicato al titolare del regime insieme ai codici d’accesso.
Comitato con Comitato congiunto composto dai rappresentanti dei Paesi contraenti della giunto convenzione (art. 14 segg. convenzione relativa a un regime comune di transito)
DA Destinatario autorizzato
DAT Documento d’accompagnamento transito Documento stampato mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci. Può essere anche in formato elettronico (p. es. sul cellulare).
DDA Deposito doganale aperto
Destinazione delle Indica la destinazione doganale delle merci rispettivamente corrisponde al merci termine «regime doganale».
La destinazione delle merci deve essere indicata nella dichiarazione delle merci per il traffico transfrontaliero (ad es. importazione in libera pratica, esportazione, transito, perfezionamento attivo o passivo, ecc.).
Dichiarazione del Con la dichiarazione del trasporto, gli invii di un mezzo di trasporto sono coltrasporto legati (indicazione del riferimento) alla rispettiva dichiarazione delle merci. Quando il mezzo di trasporto passa un determinato punto di attivazione (p. es. presso l’ufficio di servizio di confine), le dichiarazioni delle merci vengono attivate (diventano giuridicamente vincolanti) e selezionate in Passar. Il vettore della merce riceve la comunicazione se la merce deve essere sottoposta a visita o se può continuare la corsa. Fino a nuovo avviso, la dichiarazione del trasporto è facoltativa per l’interlocutore. Se non è disponibile alcuna dichiarazione del trasporto, deve effettuarne una l’UDSC.
DM-T Dichiarazione delle merci transito in Passar (vedi anche «dichiarazione di transito»).
Dichiarazione di L’atto di vincolare una merce al regime di transito. transito Con Passar l’assegnazione delle merci al regime di transito avviene tramite la dichiarazione delle merci transito (messaggio tecnico NT015).
Elenco degli arti Allegato del documento d’accompagnamento transito (DAT) coli
Fideiussore Persona fisica o giuridica, che si impegna per scritto a pagare, nei limiti dell’importo garantito, l’importo dell’eventuale debito (tributi all’importazione e all’esportazione nonché altri tributi).
Finanze Finanze. Competente presso l’UDSC per cauzioni e garanzie (info-finanzen@bazg.admin.ch)
GRN Guarantee Reference Number Numero a 17 cifre della garanzia globale NCTS, strutturato alfanumericamente a livello internazionale come segue: Ultime due Identifica Numero d’ordine Carattere cifre tore del di condell’anno Paese in trollo codice ISO alfa
In Svizzera le posizioni 9 e 10 indicano il genere di garanzia:
Abbreviazione Garanzia GE Garanzia globale TC31 BS Esonero dalla garanzia TC33 EB Garanzia isolata tramite fideiussione EM Garanzia isolata da utilizzare più volte
ET Garanzia isolata sotto forma di certificati TC32 EC Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti 11.31/25.20 BV Esonero dalla garanzia (Nel traffico per via d’acqua e aereo)
Il GRN per i certificati di garanzia TC32 è completato da altri sette caratteri alfanumerici.
ITF Impresa di trasporto ferroviario Organizzazione pubblica o impresa privata che fornisce prestazioni nell’ambito del traffico ferroviario.
LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LLC Livello locale competente
Merci T2 Posizione (statuto) doganale delle merci che si trovano in libera pratica nell’UE (merci unionali ottenute o prodotte interamente nell’UE, immesse in libera pratica nell’UE oppure prodotti ottenuti da tali merci).
Merci T2F Merci unionali provenienti da territori che appartengono all’UE dal punto di vista doganale ma non da quello fiscale (p. es. Isole Canarie; F = fiscale).
Mezzo di trasporto Sono considerati un unico mezzo di trasporto:
un veicolo stradale con uno o più rimorchi o semirimorchi;
un treno con più vagoni;
le imbarcazioni che costituiscono un’unità; e
i contenitori caricati su un unico mezzo di trasporto.
MRN Master Reference Number Il numero di riferimento principale è il numero unico dell’operazione di transito. Viene creato dopo l'attivazione della dichiarazione di transito e appare sul documento d’accompagnamento transito in alto a destra sotto forma alfanumerica nonché di codice a barre. È un numero a 18 cifre strutturato come segue: Ultime due Identifica Identificatore del Carattere di cifre tore del movimento di transito controllo dell’anno Paese in (per anno e per Paese (check digit) codice ISO di partenza) alfa Con lettera identificativa J, K, L o M all’ultima posizione del MRN (prima della cifra di controllo) es: 09 es: CH es: 062PQ4KEDZ9LJ es: 7
NCTS Termine riconosciuto e utilizzato a livello internazionale per lo svolgimento del regime di transito standard (New Computerised Transit System).
OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC Ordinanza dell’UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
OTS Old transit system (vecchio regime di transito) Termine utilizzato a livello internazionale per le manipolazioni manuali nel sistema elettronico (p. es. annotazione relativa alla conclusione apposta dall’ufficio di servizio di partenza).
Paese Ogni Stato membro dell’UE e ogni altro Stato che ha sottoscritto la convenzione relativa ad un regime comune di transito.
Paese di transito Paese Parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di comune transito ma non membro dell’UE. (Stato 1° febbraio 2025: Norvegia, Islanda, Regno Unito, Svizzera, Principato del Liechtenstein, Turchia, Serbia, Macedonia del Nord, Ucraina e, dal 1° febbraio 2025, Georgia)
Paese terzo Ogni Stato che non è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito.
Passar Sistema per il traffico delle merci dell’UDSC per lo svolgimento digitale dei regimi doganali. Se non specificato altrimenti, il termine Passar comprende in senso lato anche i sistemi periferici come Transportcockpit, Risico, Inspecziun, Garanzia eccetera.
Procedura doga Competente presso l’UDSC per il regime di transito nale (ZOVE) (zollveranlagung@bazg.admin.ch)
Regime T1 Regime di transito per le merci non immesse in libera pratica nell’UE
RTC Regime di transito comune
RTC semplificato Regime di transito comune semplificato
Regime T2 Regime di transito per merci unionali (contrassegnate dalla sigla T2 o T2F)
SA Speditore autorizzato
SDA Speditori e destinatari autorizzati
T2L Documento che attesta la posizione doganale delle merci unionali.
T2LF Documento che attesta la posizione doganale delle merci unionali.
TIR Transports Internationaux Routiers (regime di transito speciale con libretto TIR)
Titolare del regime Persona fisica o giuridica che, eventualmente tramite un rappresentante autorizzato, vincola delle merci al regime comune di transito, assumendosi la
responsabilità, nei confronti dell’autorità competente, del disbrigo regolare del regime. Deve fornire una garanzia.
Traffico sostitutivo Merci del traffico aereo trasportate su strada anziché in aereo. del trasporto aereo
UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE Unione europea Stati membri dell’UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.)
Ufficio centrale Livelli locali che trattano procedure di ricerca delle regioni che non possono RTC essere trattati dai livelli locali di partenza o di destinazione.
Ufficio di servizio Ufficio doganale incaricato di gestire il regime di transito. Vedi anche elenco internazionale degli uffici doganali per il regime di transito comune Reference Data & Customs Offices List.
VT Voce di tariffa secondo il Sistema armonizzato
1 Basi legali
• Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04) con le appendici:
o I Regimi di transito comune;
o II Posizione doganale di merci unionali e disposizioni relative all’euro;
o III Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici
o IV Assistenza mutuale per la riscossione dei crediti
• Manuale internazionale del transito (spiegazioni riguardanti il regime comune di transito) (risp. https://taxation-customs.ec.europa.eu > Home > Customs > Customs Procedures for import and export > What is customs transit? > Customs offices) che comprende le seguenti parti:
o Parte I: Introduzione generale
o Parte II: Posizione delle merci
o Parte III: Garanzie
o Parte IV: Regime di transito normale
o Parte V: Procedura di continuità operativa (procedura d’emergenza)
o Parte VI: Semplificazioni
o Parte VII: Appuramento dell’operazione di transito, procedura di ricerca
o Parte VIII: Obbligazione doganale e recupero
o Parte IX: Regime TIR
• Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0)
• Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01)
• Ordinanza dell’UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC; RS 631.013)
Osservazione: le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito sono direttamente applicabili. Le disposizioni della legislazione nazionale si applicano in via sussidiaria.
2 In generale
Il regime comune di transito viene utilizzato in caso di trasporto di merci non imposte o merci che soggiacciono a vigilanza doganale, tra gli Stati membri dell’UE e del Paese di transito comune. Il regime comune di transito si applica alle seguenti direzioni di traffico:
transito (transito diretto) territorio doganale estero – territorio doganale estero (traffico che attraversa la Svizzera);
territorio doganale estero – territorio doganale svizzero;
territorio doganale svizzero – territorio doganale estero; e
territorio doganale svizzero – territorio doganale svizzero (attraverso il territorio doganale estero.
Il titolare del regime o il suo rappresentante autorizzato presenta una dichiarazione di transito per ogni spedizione o mezzo di trasporto. Nel regime comune di transito, l’identità della merce è garantita da un sigillo o da un’esatta descrizione delle posizioni della merce (vedi cifra 4). Il regime di transito comune è soggetto a un termine di transito (vedi cifra 5). Il titolare del regime deve prestare una garanzia per il regime comune di transito (vedi cifra 6). Il regime comune di transito consente allo stesso tempo di accertare e trasmettere la posizione unionale delle merci (vedi cifra 9). L’applicazione del regime comune di transito da parte di SDA è disciplinata nel rispettivo documento (vedi Documentazione SDA).
3 Panoramiche dei processi
(segue)
4 Identificazione
4.1 Principio
(art. 11 e art. 36–39, 81–83 e 98 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
Con il termine identificazione si intende la garanzia dell’identità delle merci. Nella dichiarazione delle merci transito (DM-T) la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve garantire l’identità delle merci trasportate nel regime di transito. Nel regime comune di transito, l’identità delle merci è generalmente garantita mediante sigillatura (vedi cifra 4.2). L’ufficio di servizio può rinunciare al sigillo in caso di una precisazione dettagliata della posizione delle merci o, eccezionalmente, in caso di scorta doganale (vedi cifra 4.3). Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non può garantire l’identità delle merci o se la scorta doganale non è possibile, l’ufficio di servizio rifiuta la dichiarazione di transito (vedi cifra 4.4).
4.2 Sigillo
4.2.1 In generale
Il sigillo deve essere conforme alle caratteristiche e alle specifiche tecniche di cui all’articolo 38 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito ed essere approvato dalle autorità doganali.
In caso di aperture del transito da parte di un ufficio di servizio svizzero di partenza, l’UDSC consente i seguenti sigilli:
MCLZ350 High Security Cable Seal e MCLP 2K Security Seal (norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici»), si tratta di un sigillo impiegato dall’UDSC; o
altri sigilli di SA approvati dall’UDSC.
I sigilli autorizzati sono indicati alla cifra 4.7.
I mezzi di trasporto possono essere posti sotto sigillo se il compartimento riservato al carico permette di garantire la sicurezza doganale (vedi allegato 2 della convenzione TIR «Regolamento sui requisiti tecnici dei veicoli stradali che possono essere ammessi al trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale» (vedi R-14-02 Regime di transito con libretto TIR).
L’ufficio di servizio effettua un controllo approfondito o a campione per verificare che i sigilli indicati nella dichiarazione di transito siano apposti correttamente sul mezzo di trasporto.
L’UDSC riconosce i sigilli apposti da autorità doganali estere, se questi sono apposti perfettamente e indicati in maniera corretta nella dichiarazione di transito (campo [19 10] Numero del sigillo doganale del DAT o indicazioni nella dichiarazione di transito elettronica). In caso di dubbio, l’UDSC può completare i sigilli esteri con quelli svizzeri.
Di regola l’ufficio di servizio d’uscita non appone alcun sigillo.
L’ufficio di servizio può rinunciare all’apposizione di sigilli per le merci trasportate unicamente nel traffico ferroviario, aereo o per via d’acqua.
4.2.2 L’ufficio di servizio di partenza appone un sigillo
Quando l’ufficio di servizio appone un sigillo, effettua innanzitutto un CCMT oppure una visita. Se l’ufficio di servizio constata che l’identificazione mediante la descrizione della merce non è sufficiente (vedi cifra 4.3), controlla l’idoneità alla sigillatura del mezzo di trasporto, appone il sigillo e lo registra nella dichiarazione delle merci transito (richiesta di aggiunta da parte del dichiarante secondo la cifra 7.3.4 o registrazione, da parte dell’ufficio di servizio, di un incidente con messaggio IE180 dopo l’attivazione della dichiarazione delle merci transito).
4.2.3 L’ufficio di servizio d’entrata appone un sigillo (vedi cifra 4.2.2)
Se l’ufficio di servizio constata che l’identificazione mediante la descrizione della merce non è sufficiente (vedi cifra 4.3), controlla l’idoneità alla sigillatura del mezzo di trasporto, appone il sigillo e lo registra come incidente.
4.2.4 L’ufficio di servizio rimuove o sostituisce il sigillo per un qualsiasi motivo durante il trasporto (p. es. durante una visita)
Se disponibile, l’ufficio di servizio appone sul DAT (campo relativo al visto dell’autorità competente) un’apposita annotazione e l’autentica apponendo il timbro a data e la firma. L’ufficio di servizio registra la rimozione o la sostituzione del sigillo come incidente (IE180).
4.2.5 Obbligo di apposizione di un sigillo da parte dell’ufficio di servizio d’entrata
Nel transito diretto, l’ufficio di servizio d’entrata pone imperativamente le merci sotto sigillo nei seguenti casi (elenco esaustivo):
merci assoggettate a tributi elevati o a rigidi contingenti (p. es. bevande spiritose, carne, frutta, verdura ecc.);
stupefacenti;
descrizione insufficiente o incomprensibile delle merci (per la descrizione della posizione delle merci vedi cifra 4.3). L’ufficio di servizio riscuote un emolumento per l’apposizione del sigillo1;
dubbi in merito ai sigilli esteri apposti (vedi cifra 4.2.1);
il sigillo doganale è necessario sulla scorta della valutazione dei rischi; o
la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione richiede espressamente un sigillo doganale. L’ufficio di servizio riscuote un emolumento per l’apposizione del sigillo2.
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice. Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice.
4.3 Garanzia dell’identità delle merci tramite la descrizione della posizione della
merce Se l’identità delle merci non viene garantita mediante sigillatura, la descrizione della posizione della merce deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
designazione tecnica o commerciale delle merci (nome usuale); la designazione della merce deve essere sufficientemente precisa affinché l’ufficio di servizio possa identificarla senza problemi.
informazioni sulle caratteristiche particolari (p. es. numero di serie);
numero e tipo di imballaggi;
peso;
contrassegno e numero; e
informazioni sui disposti federali di natura non doganale.
Se l’identità delle merci si basa inoltre su documenti di scorta, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare tali documenti nella dichiarazione delle merci nel campo 12 03 relativo ai documenti giustificativi («supporting document»), specificando tipo, numero e data.
4.4 Scorta doganale
L’ufficio di servizio autorizza una scorta doganale solo in casi eccezionali e a condizione che siano disponibili sufficienti risorse di personale. L’ufficio di servizio riscuote un emolumento3.
4.5 Constatazione da parte del vettore della merce di un sigillo danneggiato
Se durante il trasporto il vettore della merce constata un sigillo danneggiato, deve informare immediatamente l’ufficio di servizio più vicino o la polizia. Quest’ultima informa immediatamente l’UDSC.
Per quanto riguarda il sigillo danneggiato e l’eventuale nuovo sigillo apposto, il vettore della merce deve farlo autenticare dall’ufficio di servizio sul DAT, se disponibile (campo relativo al visto dell’autorità competente). L’ufficio di servizio registra un incidente in Passar (messaggio IE180) (vedi cifra 7.5).
4.6 Sigilli dello SA
4.6.1 Requisiti del sigillo
Conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici», i sigilli devono essere certificati come «High Security Seal» o «Security Seal».
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice.
Le incisioni devono corrispondere alla seguente sintassi e contenere le indicazioni seguenti:
ZV CH (tedesco)
EA CH (francese)
SA CH (italiano)
• indicazione del titolare dell’autorizzazione (vale a dire il numero di autorizzazione dello SA e/o una breve descrizione della ragione sociale);
• numerazione progressiva a 6 cifre.
L’incisione senza numerazione progressiva non deve superare le 14 lettere. L’abbreviazione «SA» è riportata nella rispettiva lingua ufficiale della sede della ditta.
Esempio: SA CH (n. di autorizzazione dello SA e/o breve descrizione della ragione sociale) 000001
Il fornitore garantisce l’unicità dei sigilli.
Lo SA tiene un elenco dei sigilli utilizzati.
4.6.2 Acquisto del sigillo
Acquisto di un sigillo approvato Lo SA può acquistare il sigillo approvato dall’UDSC attraverso il produttore o fornitore autorizzato (vedi cifra 4.7).
Lo SA elabora l’ordinazione.
Lo SA trasmette (in forma cartacea o via e-mail) l’ordinazione al LLC per il visto (timbro, firma o firma elettronica e indirizzo del LLC).
Lo SA invia l’ordinazione al fornitore.
Lo SA invia spontaneamente la conferma del recapito al LLC.
Lo SA tiene un elenco dei sigilli utilizzati.
Acquisto di un sigillo approvato dalle autorità doganali di un altro Paese Su richiesta dello SA, il LLC autorizza l’uso di sigilli approvati dalle autorità doganali di un altro Paese che utilizza il regime di transito, a condizione che non vi siano informazioni indicanti che i sigilli in questione non sono adatti ai fini doganali.
Lo SA trasmette (in forma cartacea o via e-mail) la domanda e l’ordinazione al LLC.
Alla domanda deve essere allegata la conferma di approvazione da parte delle autorità doganali del Paese in questione. Inoltre la domanda deve contenere informazioni dettagliate sul produttore e sul fornitore ufficiali dei sigilli nonché una descrizione dettagliata con immagini dei sigilli.
Il LLC esamina la domanda e autorizza il sigillo.
Dopo avere ricevuto l’approvazione, lo SA può ordinare i sigilli direttamente dal produttore o fornitore ufficiale.
Lo SA invia spontaneamente la conferma della fornitura al LLC.
Lo SA tiene un elenco dei sigilli utilizzati.
Acquisto di un nuovo sigillo non ancora approvato Su richiesta dello SA, il LLC autorizza l’uso di altri sigilli che soddisfano le condizioni e che non sono ancora stati approvati conformemente alla cifra 4.7.
Lo SA trasmette (in forma cartacea o via e-mail) la domanda/l’ordinazione al LLC.
Lo SA allega alla domanda una copia del certificato della norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» nonché un campione o una foto del sigillo in questione.
Il LLC esamina la domanda e autorizza il sigillo.
Il LLC notifica il sigillo (certificato e foto) nonché il produttore/fornitore alla Procedura doganale (zollveranlagung@bazg.admin.ch).
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, lo SA può inoltrare l’ordinazione al fornitore.
Lo SA invia spontaneamente la conferma della fornitura al LLC.
Lo SA tiene un elenco dei sigilli autorizzati.
Acquisto di un sigillo «MCLZ350» o «MCLP 2K» presso l’ufficio di servizio Agli SA che utilizzano i sigilli solo in casi eccezionali, l’ufficio di servizio può fornire gratuitamente sigilli (della sua serie), procedendo a un controllo dei sigilli forniti (la vendita degli stessi è vietata). Uno SA che utilizza regolarmente i sigilli deve acquistarne di propri.
4.7 Sigilli approvati dall’UDSC
Nome/modello Norma Produttore/fornitore Autorizzato nel
MCLZ350 high security Mercor AG, Universitätsstrasse 25, 2017
8006 Zürich
MCLP 2K security Mercor AG, Universitätsstrasse 25, 2019
8006 Zürich
Unisto Hi Genius high security Unisto AG, Seestrasse 7, 9326 Horn 2019
Cableseal - Alu high security LeghornGroup s.r.l., 36 Via Degli Ar 2019 minium body rotini, 57121 Livorno - Italia
Klicker 2K high security Mercor AG, Universitätsstrasse 25, 2019
8006 Zürich
Unisto Novus 1 high security Unisto AG, Seestrasse 7, 9326 Horn 2021
5 Termine di transito
(art. 34, 45 cpv. 2 e 112 cpv. 2 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
5.1 In generale
Il termine di transito corrisponde al tempo normalmente richiesto o pianificato per il trasporto fino all’ufficio di servizio di destinazione. Entro tale termine, il titolare del regime o il suo rappresentante deve presentare e dichiarare le merci all’ufficio di servizio di destinazione. In casi motivati, l’ufficio di servizio di partenza può accettare termini più lunghi. A tal fine, tiene conto della situazione relativa al trasporto (p. es. mezzo di trasporto, tragitto ecc.). Nella dichiarazione delle merci transito in Passar (messagio NT015) il termine deve essere indicato in giorni. Il termine di transito fissato dall’ufficio di servizio di partenza è vincolante e non può essere modificato né prolungato. Se l’ultimo giorno del termine di transito fissato cade di sabato, domenica o in un giorno festivo generale, il termine di transito termina il giorno lavorativo successivo, al momento della conclusione del regime di transito presso un ufficio di servizio svizzero di destinazione. Le merci nel regime di transito possono essere unicamente trasportate e non possono essere utilizzate per altri scopi (neanche temporaneamente).
5.2 Inosservanza del termine di transito
Se, in caso di inosservanza del termine di transito, sussistono motivi di impedimento non imputabili alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, l’ufficio di servizio considera il termine di transito rispettato. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve fornire all’ufficio di servizio i relativi documenti che giustificano l’impedimento. In caso di dubbio, l’ufficio di servizio chiede alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di presentare un attestato ufficiale. L’ufficio di servizio esamina con attenzione i motivi del ritardo. Le dichiarazioni generiche non vengono riconosciute. I casi di forza maggiore (p. es. incidenti, strade bloccate ecc.) sono considerati motivi d’impedimento non imputabili alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Tra questi motivi non rientrano problemi di carattere logistico e operativo riscontrati dal vettore della merce, dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o dal destinatario della merce. Se il vettore della merce constata che il termine di transito non può essere rispettato e che l’impedimento non è dovuto a uno dei summenzionati motivi, egli deve recarsi immediatamente presso un ufficio di servizio con la merce entro il termine di transito. Se il termine di transito è scaduto, tale errore procedurale non ha ulteriori conseguenze sulla procedura d’imposizione, a condizione che:
l’inosservanza del termine di transito non influisca notevolmente sullo svolgimento ordinario del regime di transito;
non sussista alcun tentativo d’inganno da parte della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione; e
la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione soddisfi tutte le formalità necessarie. L’ufficio di servizio di destinazione verifica se tali condizioni sono pienamente soddisfatte.
6 Garanzia
6.1 In generale
(art. 9–13, 18–23 e art. 74–80 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
Nel regime comune di transito, il titolare del regime deve fornire una delle seguenti garanzie per l’obbligazione che potrebbe sorgere per la merce (dazi doganali e altri tributi):
• una garanzia isolata per mezzo di fideiussione, anche da utilizzare più volte (vedi cifra 6.4.1);
• una garanzia isolata a mezzo di certificati dell’importo di 10 000 euro (vedi cifra 6.4.2);
• una garanzia globale per più operazioni di transito o un esonero dalla garanzia per titolari del regime affidabili e solvibili (vedi cifra 6.3); oppure
• un deposito in contanti Fino a nuovo avviso, nel quadro della dichiarazione delle merci transito il deposito in contanti non è possibile in Svizzera.
In linea di principio, il titolare del regime può fornire un solo tipo di garanzia per operazione di transito. Tuttavia, utilizzando una garanzia isolata a mezzo di certificati, il titolare del regime può indicare fino a sette certificati.
L’ufficio di garanzia gestisce elettronicamente tutte le garanzie in Passar (Garanzia). Tra i suoi compiti rientrano anche:
inserimento dei dati necessari relativi alla garanzia in Passar (Garanzia);
gestione degli indirizzi dei titolari del regime, dei fideiussori e dei domicili di recapito;
comunicazione dei GRN e dei codici d’accesso al titolare del regime dopo la registrazione della garanzia;
emissione del certificato di garanzia globale TC31 o TC33 (esonero) necessario per l’impiego nella procedura d’emergenza;
monitora/controlla l’importo di riferimento/della garanzia. In Svizzera, tutte le garanzie sono gestite in modo centralizzato da Finanze. L’ufficio di servizio dispone solo di un’autorizzazione di lettura nell’apposito modulo in Garanzia e, se necessario, può consultare nel sistema i dati concernenti la garanzia. I dati sono confidenziali nei confronti di terzi.
La garanzia non è necessaria:
• nel traffico aereo, per i trasporti effettuati nel quadro del regime di transito semplificato sulla base di un documento di trasporto elettronico (regime di transito ETD, vedi cifra 8.2.2). Ciò non vale nel caso del traffico sostitutivo del trasporto aereo (vedi cifra 8.2.3);
• per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane (vedi R-14-05);
• per i trasporti attraverso condutture.
6.2 Panoramica
Garanzia globale Garanzia isolata Tipo di garanzia Esonero dalla Certificato di Garanzia globale Dichiarazione d’impegno garanzia garanzia Codice della dichiarazione 1 0 2 9 4 delle merci transito Ufficio di garanzia Finanze Valida per Più operazioni nei limiti dell’importo di Operazione Più operariferimento Operazione unica unica zioni Prova della garanzia nel sistema doganale elet GRN, codice d’accesso tronico Prova della garanzia nella Atto di Certificato di Garanzia procedura d’emergenza Certificato di eso Atto di fideiussione garanzia globale isolata mod. nero mod. TC33 fideiussione con gestione del conto Limitazione relativa Conformeall’imposizione mente alla Diversa dalla Nessuna decisione del Diversa dalla procedura SA procedura SA comitato congiunto Possibilità di limitazione Sì sulle merci Particolarità Nessun ufficio Attualmente - emittente in - non utilizzata Svizzera
6.3 Garanzia globale ed esonero dalla garanzia
6.3.1 In generale
Su richiesta del titolare del regime, l’ufficio di garanzia può, in via di semplificazione, autorizzare l’uso di una garanzia globale per più operazioni.
Se il richiedente soddisfa determinati criteri di riduzione, è possibile ridurre l’importo della garanzia da prestare o autorizzare un esonero dalla garanzia.
Il titolare del regime presenta la domanda all’autorità competente del Paese in cui è domiciliato. Un titolare del regime con sede in Svizzera utilizza a tal fine il modulo per la richiesta di una garanzia globale. L’ufficio di garanzia per la Svizzera è Finanze.
L’ufficio di garanzia esamina la domanda e, se questa non dà adito a contestazioni, comunica al richiedente l’importo di riferimento e l’importo della garanzia da prestare, che può ammontare al 100, 50, 30 oppure allo 0 per cento (= esonero) dell’importo di riferimento (vedi cifra 6.3.2).
La garanzia deve essere fornita da un fideiussore sotto forma di una dichiarazione d’impegno (fideiussione). Quali fideiussori entrano in linea di conto esclusivamente banche o compagnie di assicurazione con sede in Svizzera, che soggiacciono alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Nella dichiarazione d’impegno, il fideiussore indica un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni per ogni Paese coperto dalla garanzia.
Se l’ufficio di garanzia riceve la dichiarazione d’impegno del fideiussore (atto di fideiussione), rilascia un’autorizzazione al titolare del regime. Nell’autorizzazione, l’ufficio di garanzia stabilisce le condizioni di applicazione e di controllo nonché l’importo della garanzia.
Con l’autorizzazione, l’ufficio di garanzia comunica al titolare del regime il numero di riferimento della garanzia e il numero desiderato di codici d’accesso. Inoltre rilascia il numero desiderato di certificati di garanzia globale (TC31 o TC33).
Se l’ufficio di garanzia concede al titolare del regime l’esonero dalla garanzia per la sua affidabilità e solvibilità, non è più necessario presentare una dichiarazione d’impegno del fideiussore (atto di fideiussione).
Finanze è responsabile per eventuali mutazioni (nuovi codici d’accesso, certificati supplementari ecc.) riguardanti il titolare del regime.
6.3.2 Importo di riferimento
In generale L’importo di riferimento corrisponde all’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere per il titolare del regime nel periodo compreso tra l’apertura del regime di transito e la successiva conclusione. L’ufficio di garanzia del rispettivo Paese effettua il calcolo sulla base dei propri accertamenti e dei dati forniti dal titolare del regime. Sono determinanti le aliquote massime (dazio, IVA e imposte sul consumo) applicate dal Paese in questione.
Monitoraggio dell’importo di riferimento L’utilizzo dell’importo di riferimento è monitorato anche dal sistema periferico di Passar Garanzia. A tale proposito, nella dichiarazione di transito o nella dichiarazione delle merci transito, il titolare del regime o il suo rappresentante autorizzato deve indicare l’importo di riferi
mento da addebitare. Per il regime di transito con ufficio di partenza in Svizzera l’importo calcolato corrisponde al 10 per cento del valore di tutte le merci del regime di transito. In casi eccezionali, se il valore della merce non è noto, è possibile indicare per ogni transito il valore medio di 10 000 euro, convertito in franchi sulla base del corso del giorno. Se il GRN viene utilizzato per aprire i regimi di transito all'estero, per il calcolo dell'importo di riferimento sono determinanti le disposizioni del rispettivo Paese. Quando l’importo di riferimento liberamente disponibile è esaurito, l'apertura del regime di transito sarà rifiutata fino a quando l'importo non sarà di nuovo sufficientemente alto. Il titolare del regime può interrogare l'importo di riferimento liberamente disponibile della sua garanzia totale direttamente nel sistema di garanzia in qualsiasi momento. Il titolare del regime deve inoltre verificare, mediante appropriati documenti o registrazioni, che l’importo dei tributi per il regime di transito ancora pendente non superi l’importo di riferimento. Il titolare del regime comunica immediatamente a FIN qualsiasi superamento dell’importo di riferimento. Registrazione dell’utilizzo o dello scarico del GRN Ogni utilizzo di un GRN è registrato dopo l’apertura riuscita di un regime di transito (vedi cifra 6.3.2.2) L’importo di riferimento è liberato dopo la ricezione dell’annuncio di arrivo IE006 (o IE209 in caso di utilizzo di un GRN per l’apertura di un regime di transito presso un ufficio di servizio di partenza all’estero). Non appena l’AAR presenta il codice di stato internazionale «Procedura liquidata», il debito fiscale condizionato è annullato (dopo la ricezione del risultato del controllo IE018 «conforme» o «divergenze» oppure il IE204 in caso di utilizzo del GRN per l’apertura di un regime di transito presso un ufficio di servizio di partenza all’estero).
Il certificato attesta l’esistenza di una garanzia globale valida (TC31) o di un esonero dalla garanzia (TC33).
All’apertura del regime di transito, su richiesta dell’ufficio di servizio il titolare del regime o il suo rappresentante autorizzato deve presentare il certificato, se Passar non funziona.
I certificati devono corrispondere ai modelli di cui all’appendice III, allegato C5 (TC31) o allegato C6 (TC33) della convenzione relativa a un regime comune di transito ed essere stampati in una delle lingue ufficiali di uno Stato membro dell’UE o del Paese di transito comune.
Sono validi solo i certificati di garanzia globale (TC31) con fondo arabescato di colore verde o i certificati di esonero (TC33) con fondo arabescato di colore blu (entrambi in formato A5). Sul retro, il titolare del regime deve indicare nome e cognome delle persone autorizzate ad aprire un regime di transito per suo conto. Il titolare del regime deve autenticare gli specimen delle firme.
La validità dei certificati è limitata a cinque anni. Su richiesta del titolare del regime, tale durata è prorogabile una tantum dall’ufficio di garanzia per un periodo non superiore a cinque anni.
6.3.4 Revoca del rapporto di garanzia
Il rapporto di garanzia può essere sciolto in qualsiasi momento dall’UDSC o dal fideiussore. Quest’ultimo continua a rispondere per eventuali obblighi sorti nell’ambito del regime di transito, se tale regime è iniziato prima della revoca. In caso di revoca, l’UDSC restituisce la di
chiarazione d’impegno solo quando tutti gli obblighi sorti sono stati adempiuti e i regimi liquidati. Eventuali revoche pervenute agli uffici di servizio vanno trasmesse immediatamente a Finanze.
6.4 Garanzia isolata
6.4.1 Dichiarazione d’impegno
La garanzia isolata è stabilita per un solo regime di transito mediante il modulo Impegno del fideiussore – Garanzia isolata (vedi appendice III, allegato C della convenzione relativa ad un regime comune di transito).
La garanzia isolata deve coprire l’importo dell’obbligazione che potrebbe diventare esigibile. Il calcolo si basa sulle aliquote più elevate (tributi doganali, IVA e imposte sul consumo) applicabili alla merce in questione nel Paese di partenza. Di regola, la garanzia ammonta al 10–15 per cento del valore della merce.
Il fideiussore trasmette la dichiarazione d’impegno (atto di fideiussione) a Finanze. Una volta superato il controllo, il richiedente riceve da Finanze il GRN e il codice d’accesso necessario per l’annuncio di transito.
Quali fideiussori entrano in linea di conto esclusivamente banche o compagnie di assicurazione con sede in Svizzera, che soggiacciono alla sorveglianza della FINMA. Nella dichiarazione d’impegno, il fideiussore indica un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni per ogni Paese coperto dalla garanzia.
Al termine del regime di transito (data della liberazione), Finanze restituisce al fideiussore la dichiarazione d’impegno.
6.4.2 Certificato di garanzia (TC32)
In base alla dichiarazione d’impegno, un titolare del regime può emettere certificati di garanzia per un valore di 10 000 euro ciascuno a favore delle persone che intendono fungere da titolari del regime. Il fideiussore risponde pertanto di ogni certificato. I certificati di garanzia emessi negli Stati membri dell’UE e nei Paesi di transito comune sono validi per tutte le parti contraenti, anche all’apertura di un regime di transito a partire dalla Svizzera.
Il certificato di garanzia isolata deve corrispondere al modello di cui all’appendice III, allegato C3 della convenzione relativa a un regime comune di transito. Tale certificato deve essere stampato in una delle lingue di uno Stato membro dell’UE o del Paese di transito comune ed essere emesso a nome del titolare del regime. Sono validi unicamente i certificati originali in formato A5 con fondo arabescato di colore rosso.
Il fideiussore emittente indica sul certificato di garanzia la durata di validità, che non può essere superiore a un anno a decorrere dalla data di emissione.
Il certificato di garanzia isolata deve coprire integralmente l’obbligazione che potrebbe diventare esigibile per il regime di transito da aprire. A tale proposito, nella DM-T il titolare del regime deve indicare un numero sufficiente di certificati di garanzia isolata del valore di 10 000 euro ciascuno (numero, importo, valuta). Il calcolo dei tributi (al di fuori del sistema) si basa sulle aliquote più elevate (dazi, IVA e imposte sul consumo) applicabili alla merce in questione nel Paese di partenza. Di regola, la garanzia ammonta al 10–15 per cento del valore della merce.
Esempio Per coprire un importo di 25 000 franchi è necessario un numero di certificati di garanzia in
funzione del tasso di cambio (p. es. se il tasso di cambio EUR/CHF è 1:1, sono necessari tre certificati di garanzia del valore di 10 000 euro ciascuno).
Nel regime di transito standard NCTS i certificati di garanzia sono verificati elettronicamente. In caso di procedura d’emergenza o se in Passar non arriva la risposta sull’impiego della garanzia (vedi cifra 6.6), il titolare del regime deve presentare i certificati originali di garanzia isolata all’ufficio di servizio di partenza al momento dell’apertura del regime. L’ufficio di partenza verifica l’importo annunciato e trattiene i certificati (vedi cifra 5-2 R-10-00). Dopo la conclusione del regime di transito, l’ufficio di servizio di partenza non restituisce i certificati al titolare del regime o al fideiussore.
L’elenco degli uffici emittenti dei certificati di garanzia figura nell’appendice I. Attualmente, in Svizzera non esiste un ufficio emittente di certificati di garanzia isolata (mod. TC32).
6.4.3 Deposito in contanti
I depositi in contanti non sono consentiti. Il cliente va invitato a rivolgersi a una ditta di spedizione o a un’agenzia doganale che dispone di una garanzia globale per il regime di transito.
6.5 Garanzie estere
Le garanzie prestate all’estero possono essere utilizzate per aprire regimi di transito in Svizzera solo nel quadro della procedura standard (questa regola non si applica alle procedure SA).
6.6 Verifica delle informazioni sulla garanzia in occasione dell’apertura del transito
in Passar Dopo l’attivazione della DM-T, Passar verifica automaticamente le informazioni sulla garanzia. In caso di esito negativo, viene generata una necessità di controllo. La liberazione per il trasporto dell’invio avviene solo quando le differenze sono eliminate. Se il sistema di garanzia non risponde entro cinque minuti, è necessario contattare il Service Desk del UFDF, se necessario, valutare l'apertura manuale del regime di transito (vedi anche punto 6.3.3).
7 Procedura standard nel regime comune di transito (NCTS)
7.1 In generale
La procedura standard nel regime comune di transito (fase 5 NCTS) si svolge in Svizzera nel sistema per il traffico delle merci Passar (DM-T). Il termine NCTS continua a essere utilizzato a livello internazionale quale designazione generale della procedura standard. Lo scambio di dati si basa su messaggi definiti a livello internazionale, scambiati tra la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’ufficio di servizio di partenza nonché tra gli ufficio di servizio di partenza, di passaggio e di destinazione (vedi cifra 11.2). I dati necessari per il regime di transito (obbligatori o opzionali) sono desumibili dall’allegato I alla cifra 11.6 (titolo II, colonna relativa alla dichiarazione/D1, a partire da pag. 10).
7.1.1 Parti contraenti interessate dall’operazione di transito
Le parti contraenti interessate dall’operazione di transito devono adempiere i compiti e gli obblighi seguenti. (art. 8 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
Parti contraenti Obblighi
Titolare del regime o il • Presentare le merci intatte e la documentazione risuo rappresentante chiesta, come il DAT e i documenti di scorta, all’ufficio di servizio di destinazione entro il termine prescritto e conformemente alle misure di identificazione adottate.
Rispettare le disposizioni relative al regime comune di transito.
Fornire eventualmente una garanzia per l’obbligazione doganale che può sorgere per le merci trasportate nel regime di transito.
Vettore della merce • Seguire le istruzioni del titolare del regime. • Presentare le merci intatte all’ufficio di servizio di destinazione entro il termine prescritto e conformemente alle misure di identificazione adottate.
Destinatario della • Presentare le merci intatte all’ufficio di servizio di demerce stinazione entro il termine prescritto e conformemente alle misure di identificazione adottate. • Controllare lo statuto doganale delle merci o assicurarsi che le merci siano state correttamente assegnate a uno dei seguenti regimi doganali o immagazzinate in un deposito doganale.
Gli uffici di servizio sono responsabili del corretto svolgimento del regime e si assumono i compiti seguenti: Ufficio di servizio Compiti
Ufficio di servizio di par • Aprire la procedura mediante l’accettazione (attitenza vazione) della dichiarazione delle merci transito trasmessa dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, dopo averla controllata.
Sorvegliare il disbrigo del regime di transito.
Avviare chiarimenti per i regimi di transito non sbrigati, avviare una procedura di ricerca e/o una procedura di riscossione dei tributi e sorvegliare la procedura fino al suo regolare disbrigo.
Ufficio di servizio di pas • Rilevare l’entrata in transito o l’uscita dal transito saggio mediante l’invio di una notifica elettronica all’ufficio di servizio di partenza da parte del sistema.
• Seguire, nel quadro di una procedura di ricerca in arrivo, i messaggi relativi ai regimi di transito non sbrigati e avviare, eventualmente, una procedura di riscossione dei tributi.
Ufficio di servizio di desti • Informare immediatamente l’ufficio di servizio di nazione partenza sull’arrivo della merce e sul risultato del controllo (conclusione del regime; vedi cifra 11.5);
Occuparsi delle notifiche relative al mancato disbrigo del regime di transito (procedura di ricerca).
Informare l’ufficio di servizio di partenza sullo stato della procedura di ricerca o di riscossione dei tributi.
Avviare la riscossione dei tributi per le merci fornite senza imposizione.
Ufficio di garanzia • Comunicare all’ufficio di servizio di partenza se la garanzia può essere impiegata per l’apertura di un transito. • In caso di decisione relativa ai tributi passata in giudicato e se il titolare del regime non è in grado di pagare l’obbligazione doganale, rivolgersi al fideiussore per il pagamento.
7.1.2 DAT Il DAT (vedi allegato II) accompagna l’invio. Esso può essere anche in formato elettronico. Spetta tuttavia all’ufficio di servizio decidere in quale forma deve essere presentato il DAT. Si raccomanda pertanto di avere il DAT in forma cartacea (stampa). L’ufficio di servizio è vincolato dalle indicazioni elettroniche in Passar e non da quelle contenute nel DAT. L’elenco degli uffici di servizio responsabili del regime di transito è disponibile al seguente
7.1.3 Itinerario di trasporto
Il trasporto della merce verso l’ufficio di servizio di destinazione deve avvenire attraverso un percorso adeguato dal punto di vista economico. Su ordine dell’ufficio di servizio o su richiesta del titolare del regime, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione definisce un itinerario di trasporto . Essa deve indicare almeno i Paesi attraverso i quali deve svolgersi il transito nella DM-T campo «Paese di transito della spedizione» (DAT campo 16 12). Se viene inoltre impostato il flag “itinerario vincolante” (itinerario di trasporto prescritto) (DAT campo 16 17), durante il trasporto non è possibile deviare dall’itinerario senza il consenso dell'ufficio doganale di partenza.
7.1.4 Procedura d’emergenza
In caso di guasto di Passar o dei sistemi doganali esteri per lo svolgimento dei regimi di transito, si applica le misure d’emergenza Passar (o procedura di continuità operativa; www.bazg.admin.ch > Servizi > Servizi per ditte > Importazione, esportazione e transito > Passar > Informazioni tecniche).
7.2 Ripresa dei dati; collegamento del regime d’esportazione
Per la dichiarazione delle merci transito possono essere ripresi elettronicamente i dati di una procedura elettronica precedente in e-dec Esportazione (solo per SA) o Passar Esportazione, collegando la DM-T con il numero della dichiarazione per l’esportazione (GDRN; campo di dati relativo al ”documento precedente”/«previous document Code» EXPO al livello consignment della DM-T). In tutti gli altri casi (p. es. dichiarazioni doganali cartacee DDAT, uscite da DDA, rispedizioni in transito) la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve effettuare una dichiarazione delle merci transito completa, compresi i dati relativi alle merci. Nella DM-T, nel campo di dati relativo al documento precedente (previous document) va indicato il motivo per l’intera dichiarazione, secondo l’elenco dei codici: SNOT e-dec senza ripresa dei dati / Procedura d’emergenza all’esportazione SWEB e-dec web SZVE Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea STRE Rispedizione in transito SAUZ Uscita da un deposito doganale STAB Tabacco SZVA Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea – Conclusione SZWA Traffico di merci in libera pratica attraverso tratti di territorio estero (vedi anche cifra 7.7.1) SGRE Apertura del transito al confine per merce estera
7.3 Procedura presso l’ufficio di servizio di partenza
7.3.1 In generale
(art. 24–41 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
La procedura standard nel regime comune di transito è articolata come segue (fasi principali):
trasmissione della dichiarazione delle merci transito (vedi cifra 7.3.2);
accettazione della dichiarazione delle merci transito (vedi cifra 7.3.3);
liberazione e sgombero della merce (vedi cifra 7.3.7);
appuramento del regime (vedi cifra 7.3.8).
Per lo schema relativo allo svolgimento della procedura vedi cifra 11.3 dell’allegato I.
7.3.2 Trasmissione della dichiarazione delle merci transito
(art. 7 cpv. 3 dell’appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione trasmette la DM-T a Passar (messaggio elettronico NT015).
La DM-T può riguardare un unico mezzo di trasporto (vedi elenco delle abbreviazioni e dei termini).
Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione raggruppa più merci e le trasporta come invio collettivo:
con un unico mezzo di trasporto;
a partire da un solo ufficio di servizio di partenza;
verso un solo ufficio di servizio di destinazione; e
per un solo destinatario (spedizioniere), deve utilizzare un’unica DM-T (DAT e elenco degli articoli).
Passar verifica la dichiarazione delle merci e, in caso di esame della plausibilità positivo, invia alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione una risposta con il MRN assegnato e mette a disposizione in Chartera il documento d’accompagnamento transito-draft (doctype PTADD o doctype PATDS dopo la DM-T e stato trasmesso) prima dell’attivazione. Fino a quando la DM-T non è accettata o attivata, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può correggerla/modificarla ogni volta che lo desidera. Dopo ogni modifica, Passar verifica nuovamente la DM-T e la sottopone all’esame di plausibilità.
Importante per il dichiarante doganale!
Punti che generano continuamente problemi e danno adito a contestazioni 🡺 Indicazione degli uffici di servizio di passaggio Nella DM-T il dichiarante doganale deve indicare tutti gli uffici di servizio di passaggio previsti. Occorre indicarne almeno uno e al massimo nove.
Se nel regime di transito le merci vengono trasportate attraverso più Paesi o attraverso più confini doganali, il dichiarante doganale deve indicare per ogni Paese un ufficio di servizio di passaggio (ufficio di servizio d’entrata) nella relativa rubrica. L’UE vale come un unico Paese. In assenza di ufficio di servizio di passaggio, il vettore della merce deve prevedere tempi di attesa supplementari presso i valichi di confine.
Esempi Ufficio di servizio di passaggio* Itinerario di trasporto (ufficio di servizio d’entrata) da indicare obbligatoriamente per i seguenti Paesi A. Svizzera–Polonia Germania (attraverso la Germania) B. Svizzera–Norvegia Germania, Norvegia (attraverso Germania–Danimarca) C. Svizzera–Grecia Italia, Serbia, Macedonia del Nord, (attraverso Italia–Slovenia–Croazia–Ser Grecia bia–Macedonia del Nord) D. Svizzera–Irlanda del Nord Francia, Regno Unito, Irlanda del (attraverso Francia–Regno Unito–Irlanda Nord del Nord)
*Un elenco degli uffici di servizio di passaggio NCTS è disponibile al link: Perform queries on Customs Offices (europa.eu) (responsabilità TRA).
🡺 Indicazione della targa di controllo del mezzo di trasporto Nella dichiarazione del trasporto il dichiarante deve indicare la targa di controllo del mezzo di trasporto. Se la motrice e il rimorchio hanno targhe di controllo diverse, il dichiarante deve indicare entrambe le targhe di controllo nonché la nazionalità della motrice. Nel caso del trasporto di merci su vie navigabili è sufficiente indicare il nome della nave. Se il dichiarante trasporta le merci mediante un container su veicoli stradali, all’atto dell’apertura del transito può omettere l’indicazione della targa di controllo del mezzo di trasporto a condizione che, per motivi logistici, il dichiarante non sia ancora a conoscenza della targa di controllo del mezzo di trasporto al momento della dichiarazione di transito. 🡺 Termine di transito Il dichiarante doganale indica correttamente il termine di transito secondo la cifra 5.
🡺 Invii destinati a porti oltreoceano I regimi di transito non conclusi nei porti oltreoceano comportano lunghe procedure di ricerca e spesso anche crediti doganali da parte degli Stati membri dell’UE, nonostante gli invii abbiano lasciato il territorio dell’UE.
Al fine di evitare, per quanto possibile, simili procedure di ricerca, l’UDSC raccomanda al dichiarante doganale di procedere come segue:
• chiarire con lo spedizioniere portuale le competenze e i processi al termine del regime di transito e intervenire immediatamente se il regime di transito non è stato concluso presso l’ufficio di servizio di destinazione; oppure
• presentare all'ufficio di servizio di destinazione una copia del DAT recante la dicitura «Prova alternativa – 99202» e chiedere all'ufficio di servizio di destinazione di convalidarlo, certificando che il regime è concluso, così da poterlo presentare all’ufficio di servizio di partenza nel quadro della procedura di ricerca (art. 45 par. 4 dell'allegato I della convenzione relativa ad un regime comune di transito) (vedi cifra 7.6.7).
Nel caso in cui viene comunque effettuata una procedura di ricerca, l’ufficio di servizio portuale può confermare l’uscita fisica delle merci dal territorio doganale. A tal fine, il dichiarante incarica lo spedizioniere portuale di ottenere dall’ufficio di servizio portuale un certificato d’uscita delle merci dal porto (vedi cifra 7.9.3.1.2).
🡺 Regime di transito T2 In occasione della dichiarazione delle merci nel regime di transito T2 devono essere riprese tutte le menzioni particolari del documento precedente T2, con il quale le merci sono state spedite in Svizzera. Ciò include in particolare anche l’annotazione fiscale dell’UE «EXPORT», che deve essere inserita nella dichiarazione delle merci transito nel campo relativo alle “informazioni supplementari” con il codice 20300. 🡺 Indicazione di documenti (fatture, bollettini di consegna ecc.) Si raccomanda di indicare, nel campo di dati riservato ai documenti (documenti giustificativi), tutti i documenti di scorta, come fatture o bollettini di consegna con il relativo codice del documento secondo l’elenco dei codici della dichiarazione delle merci transito nonché il numero del documento e la data di rilascio.
🡺 Domanda di ricerca da parte dell’ufficio di servizio di partenza (NT140) Se una procedura non viene conclusa (nessun annuncio di arrivo dell’ufficio di servizio di destinazione), la procedura di ricerca inizia allo scadere del termine di transito con l’invio di una domanda di ricerca elettronica al dichiarante (IE140). È importante che il dichiarante risponda a questa domanda (IE141). In caso contrario, viene avviata automaticamente la procedura di riscossione dei tributi e il dichiarante deve rivolgersi, per ulteriori chiarimenti, all’autorità doganale che svolge tale procedura. Si tratta generalmente di un’autorità doganale estera.
7.3.3 Accettazione della dichiarazione delle merci transito
Per l’accettazione (attivazione) della dichiarazione delle merci transito la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o il suo rappresentante presenta all’ufficio di servizio di partenza i seguenti documenti:
il DAT draft prelevato da Chartera e stampato o la dichiarazione del trasporto (NR315) stesa dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e
eventuali dichiarazioni doganali d’esportazione, con i documenti di scorta, per le quali i dati non vengono ripresi elettronicamente nella DM-T (p. es. DDAT, e-dec Esportazione) e
eventuali altre dichiarazioni doganali, con i documenti di scorta, per gli invii caricati sullo stesso mezzo di trasporto, ma che non sono oggetto della DM-T o non sono collegati elettronicamente con la DM-T (p. es. dichiarazioni doganali cartacee). La DM-T viene attivata (ovvero diventa giuridicamente vincolante) con
la registrazione da parte dell’ufficio di servizio della dichiarazione del trasporto, dopo aver concluso le procedure preliminari di esportazione al di fuori del sistema di traffico delle merci Passar;
l’attivazione automatica della dichiarazione del trasporto – effettuata per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione – al passaggio di un punto di attivazione presso un ufficio di servizio di confine;
la registrazione/l’invio della dichiarazione del trasporto da parte dell’interlocutore in casi particolari (p. es. traffico ferroviario); o
l’attivazione della DM-T da parte dello SA con il messaggio di attivazione.
7.3.4 Rettifica della dichiarazione delle merci transito
(art. 31 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
Se dopo l’attivazione occorre rettificare o completare la dichiarazione delle merci transito, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta una richiesta in tal senso. Tale richiesta deve essere trattata dall’ufficio di servizio.
Motivi per la rettifica: Una rettifica della DM-T è ammessa solo se:
la DM-T non si riferisce a merci diverse da quelle originariamente dichiarate;
l’ufficio di servizio di partenza non ha ordinato un controllo doganale;
l’ufficio di servizio di partenza non ha riscontrato indicazioni errate nella dichiarazione delle merci e
l’ufficio di servizio di partenza non ha già liberato le merci.
7.3.5 Visita / controllo
Al momento dell’attivazione della DM-T Passar indica all’ufficio di servizio di partenza un’eventuale necessità di controllo (cfr. cifra 1.7 R-10-10).
7.3.6 Apposizione di un sigillo
La procedura per l’apposizione di un sigillo si basa sulla cifra 4.
7.3.7 Liberazione e sgombero della merce
L’ufficio di servizio di partenza libera le merci per lo sgombero dopo l’accettazione della DM- T e dopo che è stato effettuato un eventuale controllo doganale. Dopo la liberazione dell’invio, il DAT è messo a disposizione della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o del suo rappresentante nel sistema Chartera, da dove può prelevarlo e, se necessario, stamparlo. Il trasportatore deve avere a bordo almeno una bozza di DAT-draft che viene messa a disposizione del dichiarante in Chartera dopo che la dichiarazione delle merci transito è stata trasmessa con successo (cfr. paragrafo 7.3.2).
7.3.8 Appuramento del regime (risultato del controllo dell’ufficio di servizio di destinazione)
Con il ricevimento di un risultato del controllo «non conforme» o «divergenze», l’ufficio di servizio di partenza riceve da Passar un Agir Task per il disbrigo (vedi anche cifra 7.6.3 o allegato 11.5).
7.3.9 Disposizioni relative alla procedura SA
Vedi cifra 5.2.3.1 della descrizione del processo per la procedura semplificata per DA e SA.
7.4 Procedura presso l’ufficio di servizio di passaggio
7.4.1 In generale
(art. 42 e 43 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare in dogana le merci presentate all’ufficio di servizio di passaggio e dichiararle (vedi cifra 1.3 R-10-00). La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare le merci in dogana e dichiararle come segue (ad eccezione del traffico ferroviario):
presentazione dell’app Activ con gli MRN registrati; ATTENZIONE! L’app Activ può essere utilizzata solo se tutti gli invii caricati sul mezzo di trasporto si trovano in un regime di transito già aperto e ancora valido. Se sono presenti ulteriori invii, occorre utilizzare la dichiarazione del trasporto. Ad esempio ciò accade quando gli invii devono essere sdoganati all’importazione in occasione dell’entrata in Svizzera o all’esportazione in occasione dell’uscita dalla Svizzera.
Presentazione della dichiarazione del trasporto; L’ufficio di servizio attiva la dichiarazione del trasporto.
Presentazione del DAT con gli MRN registrati; L’ufficio di servizio effettua e attiva la dichiarazione del trasporto e registra quindi automaticamente in Passar il passaggio del confine delle merci. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione assicura che il codice a barre MRN sul DAT sia leggibile elettronicamente. Se l’ufficio di servizio di passaggio non è in grado di leggere il codice a barre MRN, questo viene inserito manualmente in Passar. In caso di recidiva, l’ufficio di servizio di passaggio riscuote un emolumento4 e interviene successivamente presso l’ufficio di servizio di partenza.
L’ufficio di servizio di passaggio tratta con priorità i DAT muniti di codice a barre MRN leggibile elettronicamente.
L’ufficio di servizio di passaggio può verificare le merci in modo approfondito o a campione. In ogni caso,
Passar o l’app Activ segnala un’eventuale necessità di controllo (vedi anche cifra 7.4.3);
l’entrata o l’uscita in transito avviene automaticamente in Passar.
7.4.2 Nessun ATR disponibile nel sistema
Non appena viene registrato un MRN (p. es. in una dichiarazione del trasporto o nell’app Activ), Passar verifica la presenza dei dati. Se questi non sono presenti, Passar avvia automaticamente un’apposita richiesta all’ufficio di servizio di partenza. Se i dati non vengono forniti o la richiesta è respinta, viene inviato un messaggio a chi ha effettuato la dichiarazione del trasporto o all’utente dell’app Activ. La dichiarazione del trasporto è accettata solo quando tutti gli MRN indicati come riferimento sono validi. Eventualmente, in caso di mancata risposta
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice.
occorre esaminare la possibilità di avviare la procedura d’emergenza (cifra 1.4.4 delle misure d’emergenza Passar).
Attenzione: prove d’esportazione estere ≠ DAT Se la domanda è respinta con motivo del rifiuto «MRN sconosciuto», è possibile che il MRN in questione sia quello di un documento d’accompagnamento UE per altre procedure doganali (p. es. esportazione). Tali documenti non presentano la menzione «Documento d’accompagnamento transito» a sinistra. Dalla penultima posizione del MRN si capisce se si tratta di un MRN relativo a un regime di transito: deve contenere la lettera J, K, L o M (vedi anche l’elenco delle abbreviazioni e dei termini all’inizio del presente documento).
7.4.3 Verifiche automatiche in Passar
Se l’ufficio di servizio di passaggio rileva l’entrata o l’uscita in transito, viene indicata una necessità di controllo se:
è stata rileva un’entrata o un’uscita ripetuta in transito;
il passaggio del confine per il MRN presentato non è stato registrato;
l’invio è già stato dichiarato presso l’ufficio di servizio di destinazione o il regime di transito è stato concluso;
è prevista una deviazione ed è stato prescritto un itinerario di trasporto vincolante;
la garanzia fornita non è valida per la Svizzera;
il termine di transito è scaduto;
vi è un ordine di controllo per altri motivi.
7.4.4 Ufficio di servizio d’entrata
Attivazione della dichiarazione delle merci transito Nel quadro dell’attivazione della dichiarazione delle merci transito in occasione dell’entrata, viene automaticamente effettuata un’analisi dei rischi, a seguito della quale Passar segnala all’ufficio di servizio un’eventuale necessità di controllo.
Visita Per l’esecuzione della visita valgono, per analogia, le disposizioni di cui alla cifra 1.8 R-10-00.
Itinerario di trasporto vincolante In caso di itinerario vincolante definito dall’ufficio di servizio di partenza o dal titolare del regime (vedi cifra 7.1 C), l’ufficio di servizio può autorizzare una deviazione attraverso la Svizzera, a condizione che la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione giustifichi la deviazione in modo plausibile e che la garanzia fornita sia valida per la Svizzera.
Prima che l'ufficio di servizio di partenza invia i dati del transito e l'ufficio di servizio di entrata registra l'entrata in transito, l'ufficio di servizio di entrata deve registrare un evento relativo alla deviazione (messaggio IE180).
Apposizione di un sigillo La procedura si basa sulla cifra 4.
Ufficio di servizio d’entrata = ufficio di servizio di destinazione Se l’ufficio di servizio d’entrata è allo stesso tempo anche ufficio di servizio di destinazione (campo 17 05 del DAT), il transito deve terminare, di principio, presso l’ufficio di servizio di entrata e la merce deve essere imposta all’importazione. Il vettore della merce deve chiedere, motivandolo, un eventuale cambiamento dell’ufficio di servizio di destinazione. Se il regime di transito deve terminare presso un altro ufficio di servizio, l’ufficio di servizio inserisce un’apposita osservazione nel sistema.
7.4.5 Ufficio di servizio d’uscita
Attivazione della dichiarazione delle merci transito Nel quadro dell’attivazione della dichiarazione delle merci transito in occasione dell’uscita viene automaticamente effettuata un’analisi dei rischi, a seguito della quale Passar segnala all’ufficio di servizio un’eventuale necessità di controllo, aggiungendo una motivazione.
Visita Per l’esecuzione della visita valgono, per analogia, le disposizioni di cui alla cifra 1.7 R-10- 10.
Apposizione di un sigillo Di norma l’ufficio di servizio d’uscita non appone alcun sigillo (vedi cifra 4).
7.5 Incidenti particolari durante il trasporto
(art. 44 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
7.5.1 Notifica di incidenti particolari e presentazione della merce all’ufficio di servizio
In caso di incidenti particolari che avvengono durante il trasporto, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione informa immediatamente l’ufficio di servizio competente o l’ufficio di servizio più vicino, presentandogli la merce dopo l’incidente. Gli incidenti possono essere i seguenti (elenco non esaustivo):
• l’itinerario vincolante non può essere rispettato (deviazione; vedi cifra 7.4.4.5);
• i sigilli vengono danneggiati (vedi cifra 4.5);
• il termine di transito non può essere rispettato. Se noti, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare i motivi dell’impedimento (p. es. incidente o caso di forza maggiore; vedi cifra 5);
• un pericolo imminente costringe la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione a scaricare immediatamente una parte o tutta la merce dal mezzo di trasporto sotto sigillo;
• per un determinato motivo gli invii sono ripartiti (p. es. eccedenza di peso). La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare contemporaneamente l’invio ripartito o i vari veicoli all’ufficio di servizio più vicino;
• le merci vengono trasbordate da un mezzo sotto sigillo su un altro mezzo. Il sigillo deve essere rimosso. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può rimuovere il sigillo solo se è autorizzata dall’ufficio di servizio (eccezione: in caso di pericolo imminente).
L’ufficio di servizio decide se il regime di transito può proseguire. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può proseguire il regime di transito, l’ufficio di servizio appone, se del caso, nuovi sigilli (vedi cifra 4). Se l’autorità doganale delo Stato limitrofo rinuncia a un nuovo regime di transito, l’ufficio di servizio d’uscita non ne apre uno nuovo. L’ufficio di servizio registra un incidente in Passar (messaggio IE180).
7.5.2 Nessuna notifica di incidenti particolari e nessuna presentazione della merce
all’ufficio di servizio Nei seguenti casi la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non deve informare l’ufficio di servizio competente o l’ufficio di servizio più vicino, tanto meno presentargli la merce (elenco esaustivo):
• le merci vengono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato ad un altro mezzo;
• una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari, considerati un mezzo di trasporto unico (vedi elenco delle abbreviazioni e dei termini), a causa di problemi tecnici; oppure
• la motrice di un veicolo stradale, considerata un mezzo di trasporto unico (vedi elenco delle abbreviazioni e dei termini), viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.
7.6 Procedura presso l’ufficio di servizio di destinazione
7.6.1 In generale
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare le merci all’ufficio di servizio di destinazione e dichiararle (vedi cifra 1.3 R-10-00). La presentazione in dogana e la dichiarazione avvengono su presentazione del DAT o su presentazione di una dichiarazione del trasporto.
7.6.2 Nessun AAR disponibile
Non appena un MRN viene registrato e trasmesso alla dichiarazione del trasporto, Passar verifica la presenza dei dati. Se questi non sono presenti, Passar avvia automaticamente un’apposita richiesta all’ufficio di servizio di partenza. Se i dati non vengono forniti o la richiesta viene respinta, viene inviato un messaggio a chi ha effettuato la dichiarazione del trasporto. La dichiarazione è accettata solo quando tutti gli MRN indicati come riferimento sono validi.
7.6.3 Attivazione della dichiarazione delle merci transito
Nel quadro dell’attivazione della dichiarazione delle merci transito all’ufficio di servizio di destinazione – tramite la dichiarazione del trasporto – viene automaticamente effettuata un’analisi dei rischi, a seguito della quale Passar segnala all’ufficio di servizio un’eventuale necessità di controllo.
7.6.4 Conclusione della procedura
Dopo l’attivazione della dichiarazione delle merci transito e la conclusione di eventuali controlli, Passar invia automaticamente l’annuncio di arrivo (IE006) e il risultato del controllo (IE018) all’ufficio di servizio di partenza. Se l’ufficio di servizio di destinazione individua delle divergenze al momento della conclusione della procedura, informa l’ufficio di servizio di partenza, fornendo i seguenti risultati dei controlli (vedi cifra 11.5 dell’allegato I):
Divergenze Con questo messaggio vengono conclusi i chiarimenti relativi alle divergenze constatate tra l’ufficio di servizio di destinazione e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Per l’ufficio di servizio di destinazione il regime di transito è concluso. Compiti dell’ufficio di servizio di partenza L’ufficio di servizio di partenza avvia eventualmente ulteriori chiarimenti presso il dichiarante e adotta le misure necessarie (p. es. rettifica del regime doganale precedente). L’ufficio di servizio di partenza riceve un Agir Task per il disbrigo.
Non conforme L’ufficio di servizio di destinazione ha constatato divergenze che devono essere imperativamente chiarite dall’ufficio di servizio di partenza (p. es. merci mancanti o diverse da quelle dichiarate). Un risultato del controllo «non conforme» viene sempre inviato automaticamente all’ufficio di servizio di partenza con la richiesta «Chiarimento delle divergenze». A seconda della gravità/complessità dell’irregolarità, l’ufficio di servizio di destinazione decide se la merce rimane bloccata fin quando l’ufficio di servizio di partenza ha chiarito la divergenza.
Compiti dell’ufficio di servizio di partenza In caso di risultato «non conforme», all’ufficio di servizio di partenza viene assegnato un Agir Task per il disbrigo. Anche il dichiarante riceve un messaggio relativo al risultato «non conforme» (NT019). I controlli con il risultato «non conforme» devono essere chiariti dall’ufficio di servizio di partenza – eventualmente dopo chiarimenti presso il dichiarante – entro 14 giorni. Il risultato va comunicato all’ufficio di servizio di destinazione con l’aggiunta di un’eventuale motivazione. Sono possibili le seguenti risposte (IE049):
La divergenza è chiarita, con motivazione. → Esempio in caso di merci mancanti: «Merci non caricate. Fornite successivamente con MRN xxx».
La divergenza non è chiarita. → L’ufficio di servizio di partenza avvia una procedura di riscossione dei tributi.
I chiarimenti sono ancora in corso. → L’ufficio di servizio di partenza continua a effettuare i chiarimenti e comunica, il prima possibile, il risultato definitivo all’ufficio di servizio di destinazione. Quale onere per gli accertamenti, l’ufficio di servizio di partenza riscuote un emolumento presso il dichiarante a condizione che le contestazioni siano rilevanti e non vi siano dubbi che sia stato lui a provocarle5.
7.6.5 Conclusione a posteriori della dichiarazione delle merci transito
L’ufficio di servizio di destinazione accoglie una richiesta di conclusione a posteriori del regime di transito solo se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può dimostrare che le merci sono state consegnate, presentate e dichiarate all’ufficio di servizio di destinazione entro il termine di transito (vedi cifra 5). L’ufficio di servizio di destinazione riscuote un emolumento per la conclusione a posteriori del regime di transito6.
7.6.6 Ricevuta (TC11)
(art. 46 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
Nel quadro di una procedura di ricerca, con la ricevuta la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può dimostrare nei confronti dell’ufficio di servizio di partenza, che il DAT è stato consegnato all’ufficio di servizio di destinazione. L’ufficio di servizio di destinazione autentica la ricevuta solo su esplicita richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione apponendo il timbro a data e la firma.
La ricevuta non sostituisce la conclusione del regime di transito in Passar. L’ufficio di servizio di partenza non considera il regime di transito concluso sulla base della ricevuta.
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice. Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice.
Su richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, l’ufficio di servizio di destinazione autentica un duplicato della ricevuta. La ricevuta deve recare l’annotazione rossa «DU PLICATO». L’ufficio di servizio di destinazione riscuote un emolumento7.
7.6.7 Prova alternativa
(art. 51 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
La prova alternativa serve al titolare del regime quale prova per la conclusione della procedura. Come prova è altresì possibile utilizzare altri certificati rilasciati dalle autorità competenti, contenenti informazioni che consentono di identificare le merci in questione (p. es. decisione di imposizione all’importazione) (vedi anche cifra 7.9.3.1.2).
L’ufficio di servizio di destinazione autentica una copia del DAT con l’annotazione relativa alla conclusione («conforme» / «non conforme»), il timbro a data e la firma. La prova alternativa deve recare l’annotazione «Prova alternativa – 99202».
Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta la prova alternativa all’ufficio di servizio di destinazione al momento della conclusione della procedura, l’autenticazione è esente da emolumenti.
L’ufficio di servizio di destinazione autentica la prova alternativa solo in casi eccezionali. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione richiede sistematicamente la prova alternativa, l’ufficio di servizio di destinazione riscuote un emolumento per la relativa autenticazione8.
7.6.8 Errore di carico – rinvio all’estero
Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione scopre merci caricate all’estero per errore senza l’apertura del regime di transito e non destinate alla Svizzera, contatta immediatamente l’ufficio di servizio.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione regola con le autorità doganali estere o lo speditore originario le modalità per il corretto rinvio come merci comunitarie.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può riportare presso l’ufficio di servizio di confine, nella procedura con dichiarazione delle merci transito (T1) o, in casi eccezionali, con la dichiarazione delle merci transito nazionale (se l’ufficio di servizio di confine estero accetta tali invii senza regime di transito), le merci caricate per errore. Essa appone sul DAT o sulla DM-T, nel campo relativo alla designazione delle merci, la menzione «Merce erroneamente inviata in CH senza regime di transito».
7.6.9 Disposizioni relative alla procedura DA
Vedi cifra 5.1 segg. del processo per la procedura semplificata per DA e SA.
7 Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 10.112 dell’appendice. Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 10.112 dell’appendice.
7.7 Particolarità
7.7.1 Traffico di merci in libera pratica attraverso tratti di territorio estero
Il regime di transito può essere applicato anche alle merci in libera pratica, a condizione che:
la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione invii merci da un luogo in Svizzera a un altro luogo in Svizzera attraverso tratti di territorio doganale estero;
la tratta attraverso il territorio doganale estero sia più breve ed economica nonché adeguata;
la dichiarazione delle merci transito contenga esclusivamente merci in libera pratica;
la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione garantisca i tributi doganali conformemente alla prestazione di garanzia nel regime comune di transito. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare anche la menzione «Merce svizzera» nel campo relativo alla designazione delle merci della DM-T in aggiunta al codice corrispondente nel campo di dati relativo al documento precedente (previous document) (vedi anche cifra 7.2). L’ufficio di servizio di partenza stabilisce il termine di transito in funzione del tempo necessario (vedi cifra 5).
Trasporti misti: I trasporti misti (merci in libera pratica e merci non in libera pratica) sono in linea di principio consentiti alle seguenti condizioni:
le merci non immesse in libera pratica sono identificabili dalla loro descrizione (marchio, numero ecc.);
la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta le merci sotto sigillo nel loro insieme all’ufficio di servizio di destinazione;
anche per le merci in libera pratica sono possibili controlli del mezzo di trasporto, del materiale d’imballaggio e degli accessori di trasporto.
7.7.2 Domande di controllo a posteriori dei DAT
(art. 52 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
L’ufficio di servizio di partenza o di destinazione può far verificare dall’autorità doganale competente l’autenticità e l’esattezza delle indicazioni e dei timbri sul DAT o su altri documenti. L’ufficio di servizio tratta immediatamente le domande di controllo a posteriori.
7.8 Procedura d’emergenza
Le disposizioni relative alla procedura d’emergenza Passar sono disponibili nell’ apposito manuale d’emergenza Passar (risp. https://www.bazg.admin.ch/it > Servizi > Servizi per ditte > Importazione, esportazione e transito > Disponibilità del sistema).
7.9 Procedura di ricerca
(art. 49 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
7.9.1 In generale
La procedura di ricerca consente all’ufficio di servizio di partenza di individuare i regimi di transito non conclusi. In tal modo si accerta in quale Paese è eventualmente sorta un’obbligazione doganale e se occorre avviare una procedura di riscossione dei tributi. L’ufficio di servizio di partenza è responsabile del disbrigo completo e corretto di tutti i regimi di transito.
l titolare del regime o il suo rappresentante devono partecipare attivamente alle ricerche se il regime di transito non è stato concluso. L'ufficio di servizio di partenza lo informerà se il regime non è stato concluso (domanda di ricerca elettronica NT140).
Per un eventuale scambio di informazioni nella procedura di ricerca e di riscossione dei tributi, l’ufficio di servizio di partenza dispone della notifica IE144 (informazioni sulla partenza) mentre l’ufficio di servizio di destinazione della notifica IE145 (informazioni sulla destinazione).
7.9.2 Procedura di ricerca aperta dall’ufficio di servizio di partenza estero
Trattamento dell’avviso di ricerca da parte dell’ufficio di servizio di destinazione L’ufficio di servizio di destinazione tratta l’avviso di ricerca immediatamente e risponde entro 28 giorni dall’apertura della procedura di ricerca (IE143 [risposta procedura di ricerca] o, se del caso, IE006 [annuncio di arrivo]/IE018 [risultato del controllo]).
L’ufficio di servizio di destinazione verifica se le merci sono state presentate in dogana e imposte sulla base dei documenti disponibili (e-dec, Business Objects query, copia DAT ecc.).
Se l’ufficio di servizio di destinazione constata che le merci sono state imposte presso un altro ufficio di servizio, trasferisce la procedura di ricerca a tale ufficio.
Se l’ufficio di servizio di destinazione riceve una procedura di ricerca per un invio già oggetto di una tale procedura (p. es. duplice MRN conformemente alla lettera D), trasmette il dossier all’ufficio centrale RTC.
A seconda del risultato dei chiarimenti, l’ufficio di servizio di destinazione procede come illustrato di seguito.
A) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha imposto le merci all’importazione entro il termine di transito e ha presentato il DAT all’ufficio di servizio di destinazione (p. es. quale documento precedente nella dichiarazione doganale o nella distinta delle merci).
o L’ufficio di servizio di destinazione rileva l’arrivo e il risultato del controllo «conformità» in Passar e li invia all’ufficio di servizio di partenza. Se secondo le indicazioni di Passar è già in corso una procedura di ricerca presso un altro ufficio, quest’ultimo deve essere informato della cancellazione.
o Se, per motivi tecnici, l’ufficio di servizio di destinazione conclude il regime di transito per posta mediante il rinvio di una copia del DAT (procedura d’emergenza), invia quale risposta all’avviso di ricerca elettronico dell’ufficio di partenza la notifica IE143/codice 3 (cancellazione OTS).
B) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione:
o ha imposto le merci all’importazione entro il termine di transito (a); oppure
o ha immagazzinato le merci entro il termine di transito in un DDA (b)
e non ha presentato il DAT all’ufficio di servizio di destinazione.
L’ufficio di servizio di destinazione riconosce che esiste una chiara relazione tra il DAT e la dichiarazione doganale o l’immagazzinamento (p. es. riferimenti dei documenti di trasporto, termini, passaggio del confine, numero del veicolo). Al momento dell’imposizione all’importazione, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non ha presentato alcun DAT uguale o simile:
L’ufficio di servizio di destinazione:
(a) all’importazione
o verifica se le indicazioni nel DAT coincidono con quelle della dichiarazione doganale (ev. procede a ulteriori accertamenti);
o rileva in Passar l’arrivo e il risultato del controllo («conforme») e li invia all’ufficio di servizio di partenza;
o riscuote un emolumento9.
(b) all’immagazzinamento
o verifica se l’identità della merce è garantita (vedi cifra 4);
o controlla l’entrata delle merci senza preavviso nel sistema informatico del gestore del deposito doganale;
o rileva in Passar l’arrivo e il risultato del controllo («conforme») e li invia all’ufficio di servizio di partenza
o riscuote un emolumento10.
Se l’identità delle merci non è garantita, l’ufficio di servizio di destinazione informa immediatamente l’ufficio di servizio di partenza che procede all’apertura della procedura di riscossione dei tributi in Svizzera (messaggio IE143 – codice 4).
C) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha imposto le merci all’importazione al di fuori del termine di transito e non ha presentato il DAT all’ufficio di servizio di destinazione. Tuttavia, l’ufficio di servizio di destinazione riconosce che esiste una chiara relazione tra il DAT e la dichiarazione doganale (p. es. riferimenti dei documenti di trasporto, termini, passaggio del confine, numero del veicolo).
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice. Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice.
o Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione accetta la riscossione posticipata dei tributi alla tariffa normale, l’ufficio di servizio di destinazione provvede d’ufficio alla relativa riscossione. L’ufficio di servizio di destinazione rileva in Passar l’arrivo e il risultato del controllo «non conforme» con un’osservazione relativa ai tributi riscossi e li invia all’ufficio di servizio di partenza.
o Nel contempo, l’ufficio di servizio di destinazione informa l’ufficio centrale RTC su quanto effettuato. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non accetta la riscossione posticipata dei tributi alla tariffa normale, l’ufficio di servizio di destinazione provvede al trasferimento della procedura di ricerca all’ufficio centrale RTC per l’esecuzione della procedura di riscossione dei tributi.
D) L’ufficio di servizio di destinazione non trova alcuna indicazione chiara in merito alla conclusione del regime di transito.
o Se Passar rileva un’entrata in transito o se vi sono altre indicazioni che la merce è giunta in Svizzera (p. es. traffico noto, passaggio constatato del confine da parte di un veicolo, domanda ATR da parte di un ufficio di servizio al confine, dichiarazione del trasporto), l’ufficio di servizio di destinazione informa immediatamente l’ufficio di servizio di partenza di aver avviato la procedura di riscossione dei tributi in Svizzera (notifica E143/codice 4 [domanda PRT]). Su richiesta, l’ufficio di servizio di partenza deve trasmettere eventuali documenti all’ufficio di servizio di destinazione. L’ufficio di servizio di destinazione trasferisce la procedura di ricerca all’ufficio centrale RTC per l’esecuzione della procedura di riscossione dei tributi.
La riscossione dei tributi per le merci fornite senza imposizione nel regime di transito è disciplinata dalla cifra 1.11.3 R-10-00.
o Se, dopo la verifica secondo il precedente punto, l’ufficio di servizio di destinazione ritiene che l’invio non sia giunto in Svizzera, informa l’ufficio di servizio di partenza (IE143/codice 1, invio sconosciuto alla destinazione).
Se l’ufficio di servizio di destinazione risponde all’avviso di ricerca con la notifica IE143/codice 1, l’ufficio di servizio di destinazione rileva in Passar i chiarimenti effettuati.
o Se nella procedura di ricerca l’ufficio di servizio di destinazione constata che sono stati aperti erroneamente due regimi di transito per lo stesso invio, risponde alla procedura di ricerca in Passar con la notifica IE143/codice 2 e annota il duplice MRN presumibilmente correlato.
L’ufficio di servizio di partenza verifica la correttezza dell’ipotesi e annulla l’operazione di transito come anche eventuali dichiarazioni doganali precedenti ed emesse in doppio (p. es. esportazione). Se non si tratta di un duplice regime, l’ufficio di servizio di partenza invia un nuovo avviso di ricerca.
Nella procedura d’emergenza o se una domanda ATR al momento del passaggio del confine è rimasta senza risposta, l’ufficio di servizio di destinazione trasmette l’avviso di ricerca, in caso di risultato negativo, all’ufficio di servizio d’entrata previsto per l’accertamento dell’entrata. L’ufficio di servizio di destinazione rileva in Passar la trasmissione dell’avviso di ricerca all’ufficio di servizio d’entrata con un’apposita annotazione.
Se l’ufficio di servizio di partenza annulla una procedura di ricerca anche se l’entrata in transito in Svizzera è stata registrata in Passar, l’ufficio di servizio di destinazione ne chiarisce le
ragioni in funzione dei rischi (al di fuori del sistema informatico, di regola da parte dell’ufficio centrale RTC).
Trattamento dell’avviso di ricerca da parte dell’ufficio di servizio d’entrata L’ufficio di servizio d’entrata accerta, in base alla documentazione a disposizione, se per l’invio vi è un’entrata in transito (copia del DAT o avviso di passaggio mod. TC10, scheda di circolazione, dichiarazione del trasporto, richiesta BO negativa ecc.). A seconda dei risultati della ricerca già disponibili (p. es. nessuna entrata esistente nell’UE), l’ufficio di servizio d’entrata invia l’avviso di ricerca anche all’ufficio di servizio d’uscita per ulteriori accertamenti. L’ufficio di servizio d’entrata informa immediatamente l’ufficio di servizio di partenza del risultato degli accertamenti.
7.9.3 Procedura di ricerca aperta dall’ufficio di servizio di partenza svizzero
Svolgimento del processo La procedura di ricerca si svolge come segue (vedi illustrazione del processo ((Link)) (la descrizione del processo segue).
A) Se al massimo 7 giorni dopo la scadenza del termine di transito non sono disponibili né l’’annuncio di arrivo né il risultato del controllo dell’ufficio di servizio di destinazione.
Passar invia automaticamente una richiesta alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (messaggio NT140).
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve rispondere entro 28 giorni con il messaggio di risposta NT141. La risposta deve avvenire come segue, con l’invio di codici di risposta:
o Nessuna informazione disponibile / avviare la procedura di riscossione (codice 10) Al più tardi un mese dopo la scadenza del termine di risposta, Passar avvia automaticamente la procedura di riscossione dei tributi e assegna al Paese responsabile la competenza per avviare tale procedura (messaggio IE150). o Doppio rilevamento (codice 20) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha avviato per errore due regimi di transito per lo stesso invio e fornisce le indicazioni relative alla dichiarazione originaria (MRN ecc.).
L’ufficio di servizio chiarisce la fattispecie e annulla, se del caso, il secondo MRN come anche le altre dichiarazioni doganali precedenti emesse in doppio (p. es. esportazione). o Prova alternativa (codice 30) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta una prova alternativa valida che attesta la conclusione regolare del regime di transito o l’uscita delle merci dal territorio di applicazione della convenzione relativa a un regime comune di transito.
L’ufficio di servizio controlla la validità della prova alternativa (vedi cifre 7.6.7 e 7.9.3.3) e, in caso di risultato positivo, registra i risultati relativi all’arrivo e al controllo con un’apposita osservazione. o Presentazione in dogana presso un altro ufficio di servizio (codice 40) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione indica l’ufficio di servizio di destinazione effettivo e fornisce un’eventuale prova con l’aggiunta di adeguate informazioni (p. es. ricevuta TC11 secondo la cifra 7.6.6).
L’ufficio di servizio invia un avviso di ricerca all’ufficio di servizio di destinazione (messaggio IE142), che deve rispondere entro 40 giorni. Nei seguenti casi all’ufficio di servizio viene assegnato un Agir Task per il disbrigo:
ricezione di una risposta relativa al messaggio IE142; o
mancata risposta entro il termine e la procedura rimane in sospeso.
L’ufficio di servizio invia all’ufficio di servizio di destinazione un promemoria mediante un messaggio IE144 o lo contatta in altro modo. o Altri (codice 50) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione fornisce altre informazioni su dove si trova l’invio.
L’ufficio di servizio controlla le informazioni.
Se vi sono sufficienti dati per avviare una procedura di ricerca presso l’ufficio di servizio di destinazione, l’ufficio di servizio di partenza invia un avviso di ricerca. L’ufficio di servizio di destinazione invia eventuali documenti a posteriori tramite il modulo TC20 (anche via e-mail).
Se, invece, non vi sono sufficienti dati per scoprire qualcosa di concreto su dove si trova l’invio, al più tardi un mese dopo la scadenza del termine di risposta l’ufficio di servizio di partenza avvia la procedura di riscossione dei tributi e assegna al Paese responsabile la competenza per avviare tale procedura (messaggio IE150).
o Mancata risposta In caso di mancata risposta, al più tardi un mese dopo la scadenza del termine di risposta Passar o l’ufficio di servizio di partenza avvia la procedura di riscossione dei tributi e assegna al Paese responsabile la competenza per avviare tale procedura (messaggio IE150).
B) Al più tardi 7 giorni dopo la scadenza del termine di transito è disponibile soltanto l’annuncio di arrivo dell’ufficio di servizio di destinazione.
Passar invia automaticamente un avviso di ricerca all’ufficio di servizio di destinazione.
L’ufficio di servizio di destinazione deve rispondere entro 28 giorni.
Nei seguenti casi all’ufficio di servizio viene assegnato un Agir Task per il disbrigo ricezione di una risposta o nessuna risposta entro il termine e la procedura rimane in sospeso. L’ufficio di servizio invia all’ufficio di servizio di destinazione un promemoria mediante un messaggio IE144 o lo contatta in altro modo. L’ufficio di servizio di partenza: • registra nel campo relativo alle osservazioni in Passar tutte le misure adottate e le fattispecie;
• accetta solo le prove doganali (prove alternative) che il titolare del regime gli presenta in originale (vedi cifra 7.9.3.3);
• è responsabile del disbrigo completo e corretto di tutti i regimi di transito;
• può procedere diversamente dalla procedura descritta in precedenza e, in casi motivati, può avviare una procedura di ricerca direttamente dopo la scadenza del termine presso l’ufficio di servizio di destinazione.
Prova alternativa della conclusione del regime di transito (art. 51 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
Nel caso di un regime di transito non concluso, il titolare del regime o il suo rappresentante può presentare all’ufficio di servizio una prova alternativa di un’autorità doganale per la conclusione. La prova deve essere presentata in originale o in copia conforme all’originale. Il titolare del regime deve dimostrare che l’invio è stato assegnato a un regime doganale o è stato dichiarato alla dogana oppure che ha lasciato il territorio di un Paese contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con destinazione in un Paese terzo.
L’ufficio di servizio accetta prove doganali elettroniche: • che giungono all’ufficio di servizio per e-mail con firma digitale direttamente dall’autorità doganale di un Paese terzo; oppure
• che giungono sotto forma di file munito di firma digitale o di numero di riferimento della prova e che possono essere verificate in un sistema ufficiale. Le informazioni contenute nelle prove devono consentire di stabilire un chiaro collegamento con il regime di transito.
7.10 Procedura di riscossione dei tributi (PRT)
L’ufficio centrale RTC effettua la procedura di riscossione dei tributi se emerge che in Svizzera la merce è stata consegnata al destinatario senza trattamento doganale o se nel quadro di una procedura di ricerca è stato accertato il sorgere di un’obbligazione doganale in Svizzera quale Paese di transito (nessuna entrata in transito nell’UE o uscita dal transito dalla Svizzera e nessun messaggio di conclusione da parte dell’ufficio di servizio di destinazione dell’UE). Parallelamente alla procedura di riscossione dei tributi, rimane riservata un’eventuale procedura penale.
L’ufficio centrale RTC avvia la procedura di riscossione dei tributi sulla base delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).
I circondari doganali possono emanare istruzioni in base alle quali la procedura di riscossione dei tributi può essere effettuata, in determinati casi, dall’ufficio di servizio anziché dall’ufficio centrale RTC (p. es. in caso di avviso, da parte della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, di una fornitura non imposta).
8 Procedura semplificata nel regime comune di transito
8.1 Traffico ferroviario
Per il traffico ferroviario sono determinanti le disposizioni del R-16-01.
8.2 Traffico aereo
(art. 55 lett. e, art. 108https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19870087/index.html - a81–111b e 98 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
8.2.1 Regime di transito per mezzo di manifesto
L’ufficio di servizio del Paese di partenza autorizza una compagnia aerea a utilizzare il regime semplificato con manifesto. L’ufficio di servizio indica nell’autorizzazione11 la forma del manifesto nonché gli aeroporti di partenza e di destinazione previsti. La compagnia aerea trasmette alle autorità doganali di ogni aeroporto interessato una copia autenticata dell’autorizzazione.
La compagnia aerea presenta due esemplari del manifesto all’ufficio di servizio di partenza ed elenca le merci T1 e T2 su due esemplari distinti del manifesto. L’ufficio di servizio di partenza autentica i manifesti con timbro a data e firma. Un esemplare rimane presso l’ufficio di servizio di partenza e uno scorta l’invio. Al termine del regime di transito, la compagnia aerea restituisce l’esemplare che accompagna l’invio all’ufficio di servizio di destinazione. Quest’ultimo controlla il manifesto presentato, apponendovi il timbro a data e la firma.
La compagnia aerea consegna mensilmente all’ufficio di servizio di destinazione un elenco dei manifesti scaricati. L’ufficio di servizio di destinazione confronta tale elenco con i manifesti, ne attesta la conformità con timbro e firma e lo rispedisce all’ufficio di servizio di partenza come esemplare per il rinvio collettivo.
8.2.2 Regime di transito basato su un documento di trasporto elettronico (regime di
transito ETD) (art. 55–69, 111a e 111b dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito e cifra 3.9 parte VI del Manuale internazionale del transito)
In generale La compagnia aerea applica il regime di transito ETD unicamente per il trasporto di merci per via aerea.
Il documento di trasporto elettronico deve contenere i dati necessari conformemente all’allegato III appendice 1a della convenzione relativa ad un regime comune di transito (vedi anche cifra 11.6 appendice I).
Per il regime di transito ETD da un aeroporto svizzero, i sistemi relativi alle merci della compagnia aerea o i relativi handling agent devono segnalare, oltre al numero della lettera di vettura, almeno i dati secondo la cifra 11.6 appendice I contrassegnati con la lettera «A» nella colonna relativa alla dichiarazione/D3, a partire da pagina 10.
La compagnia aerea fornisce agli uffici di servizio aeroportuali l’accesso ai sistemi relativi alle merci.
Conformemente al punto 3.6.2.1 del Manuale del transito.
La compagnia aerea o il suo rappresentante registra, per ciascun articolo, il rispettivo statuto doganale della merce nel documento di trasporto elettronico (ETD). A tale proposito, la compagnia aerea utilizza i seguenti codici.
Codice Significato
T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.
T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune. (Per gli invii con luogo di partenza in Svizzera è necessario disporre di un apposito documento precedente T2F e inserirlo nell’ETD).
T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio a un Paese di transito comune. (Per gli invii con luogo di partenza in Svizzera è necessario disporre di un apposito documento precedente T2F e inserirlo nell’ETD).
C Merci unionali non vincolate ad un regime di transito. (Per gli invii con luogo di partenza in Svizzera è necessario disporre di un apposito documento precedente T2L e inserirlo nell’ETD).
TD Merci già vincolate a un regime di transito. (p. es. regime di transito standard NCTS. Il riferimento del regime di transito nonché il nome dell’ufficio di servizio di partenza e la data di rilascio devono figurare nell’ETD).
X Merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito. (Non applicabile agli invii con luogo di partenza in Svizzera).
Per gli invii collettivi costituiti in Svizzera, che in parte consistono in invii provenienti dalla Svizzera e da rispedizioni (consegnati da uno spedizioniere o da un’altra compagnia aerea), la compagnia aerea trasmette all’ETD lo stato della merce sulla base dei documenti precedenti oppure dei codici contenuti nei manifesti di consegna.
Il regime di transito ETD è considerato aperto quando le informazioni dell’ETD sono state messe a disposizione dell’ufficio di servizio di partenza dell’aeroporto secondo le modalità definite nell’autorizzazione (p. es. nel sistema relativo alle merci).
Il regime di transito ETD è considerato concluso non appena le merci sono presentate all’ufficio di servizio di destinazione dell’aeroporto e le informazioni dell’ETD sono state messe a disposizione dell’ufficio di servizio di destinazione secondo le modalità definite nell’autorizzazione (p. es. nel sistema relativo alle merci).
Il regime di transito ETD si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano constatato che il regime non si è concluso correttamente.
Procedura dell’ufficio di servizio di partenza L’ufficio di servizio di partenza effettua controlli in funzione dei rischi per verificare se il regime viene eseguito correttamente e informa l’ufficio di servizio emittente dell’autorizzazione in caso di irregolarità gravi o ripetute.
Per i controlli a posteriori delle indicazioni nell’ETD, l’ufficio di servizio di partenza utilizza il modulo TC21 o TC21A. L’ufficio di servizio di partenza invia la richiesta per e-mail all’ufficio di servizio che emette l’autorizzazione (conformemente alla cifra 11.7 dell’allegato I).
Requisiti per il documento di trasporto elettronico (ETD) L’ETD deve contenere i dati necessari conformemente agli allegati A1a e B6a dell’appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
Per il regime di transito ETD da un aeroporto svizzero, i sistemi relativi alle merci della compagnia aerea o i relativi handling agent devono segnalare, oltre al numero della lettera di vettura, almeno i dati secondo la cifra 11.6 appendice I contrassegnati con la lettera «A» nella colonna relativa alla dichiarazione/D3, a partire da pagina 10.
La compagnia aerea deve inoltre garantire agli ufficii di servizio aeroportuali l’accesso ai sistemi relativi alle merci.
Condizione per il rilascio di un’autorizzazione (art. 57 cpv. 5 dell’appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
L’ufficio di servizio autorizza una compagnia aerea a utilizzare un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito nel traffico aereo delle merci. L’autorizzazione è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
• sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
• dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime comune di transito;
• non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
• dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consente adeguati controlli doganali;
• dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;
• operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;
• dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio di servizio di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio di servizio di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono identiche presso l’ufficio di servizio di partenza e l’ufficio di servizio di destinazione.
Concessione dell’autorizzazione
8.2.2.5.1 Richiedente con sede in Svizzera
8.2.2.5.1.1 Richiesta
La compagnia aerea trasmette la richiesta scritta, munita di data e firma, all’ufficio che emette l’autorizzazione (Zoll Nordost - Zürich Flughafen, OPC 1, Eingang A, Postfach, 8058 Zürich).
La compagnia aerea deve fornire le seguenti informazioni nella richiesta:
se e in che modo sono adempiute le condizioni di autorizzazione conformemente alla cifra 8.2.2.4;
in quali aeroporti di partenza e di destinazione deve essere applicato il regime (con indicazione del rispettivo numero di riconoscimento dell’ufficio di servizio aeroportuale conformemente all’elenco degli uffici di servizio12);
come viene garantito l’accesso ai dati dell’ETD agli ufficii di servizio presso gli aeroporti di partenza e di destinazione;
il numero di voli tra gli aeroporti interessati;
il numero IDI della compagnia aerea;
il nome e i dati di contatto della persona responsabile delle questioni doganali e delle richieste nonché della persona responsabile della ditta o che esercita il controllo sulla direzione.
La compagnia aerea presenta altresì una richiesta qualora un nuovo aeroporto debba essere incluso nell’autorizzazione.
8.2.2.5.1.2 Procedura da parte dell’ufficio emittente dell’autorizzazione
L’ufficio emittente dell’autorizzazione verifica se la richiesta è completa e le condizioni sono adempiute. In seguito consulta elettronicamente le autorità doganali svizzere ed estere degli aeroporti di partenza e di destinazione mediante modulo TC26 (vedi cifra 12.1.3 allegato II) e una copia della richiesta. La procedura di consultazione in Svizzera si fonda sulle disposizioni di cui alla cifra 8.2.2.5.2.
Indirizzo delle competenti autorità doganali all’estero (vedi cifra 11.7 allegato I).
L’ufficio emittente rilascia l’autorizzazione per il regime se tutte le condizioni sono adempiute. L’autorizzazione è valida per tutti gli aeroporti per i quali l’ufficio emittente dell’autorità doganale consultata non ha presentato obiezioni concernenti il regime.
Se entro 45 giorni civili non perviene alcuna risposta da parte dell’autorità doganale consultata, l’ufficio emittente parte dal presupposto che le condizioni per il regime presso l’aeroporto in questione sono adempiute.
Se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono adempiute, l’ufficio emittente dell’autorizzazione rifiuta la richiesta indicando i motivi sotto forma di semplice scritto. Se il richiedente non è d’accordo con il rifiuto, l’ufficio emittente emana una decisione.
8.2.2.5.2 Richiedente con sede o sede legale nel territorio di un Paese contraente
della convenzione relativa a un regime comune di transito
8.2.2.5.2.1 Richiesta
La richiesta di una compagnia aerea con sede all’estero viene verificata dal competente ufficio estero emittente dell’autorizzazione. Quest’ultimo consulta le autorità doganali degli aeroporti di partenza e di destinazione e può utilizzare il modulo TC26.
L’ufficio estero emittente dell’autorizzazione invia la richiesta di consultazione nell’ambito dell’applicazione del regime di transito ETD negli aeroporti svizzeri all’indirizzo: Zoll Nordost - Zürich Flughafen, OPC 1, Eingang A, Postfach, 8058 Zürich (zoll.zuerich_flughafen_av@bazg.admin.ch). In seguito, l’ufficio di servizio avvia la procedura di consultazione conformemente alla cifra 8.2.2.5.2.2.
8.2.2.5.2.2 Svolgimento della procedura di consultazione in Svizzera
L’ufficio di servizio di Zurigo-Aeroporto incarica gli uffici di servizio aeroportuali interessati in Svizzera di verificare le condizioni per l’applicazione del regime.
A tale proposito, l’ufficio impartisce un termine di risposta di 45 giorni civili dal ricevimento della richiesta dell’ufficio estero emittente dell’autorizzazione. In caso di mancata risposta entro tale termine, il regime è considerato autorizzato.
L’ufficio di servizio consultato verifica che le condizioni per la corretta applicazione del regime di transito ETD siano adempiute. In particolare controlla:
• se la compagnia aerea o il suo rappresentante dispone di sufficienti conoscenze sul regime;
• se l’accesso ai dati necessari dell’ETD è garantito (vedi cifra 8.2.2.3);
• se la compagnia aerea o il suo rappresentante garantisce il regolare adempimento delle prescrizioni doganali;
• se l’organizzazione consente controlli doganali efficienti.
L’ufficio di servizio consultato risponde alla richiesta entro il termine specificato oppure chiede, con sufficiente anticipo, una proroga motivata del termine all’ufficio di servizio di Zurigo-Aeroporto.
L’ufficio di servizio consultato motiva e documenta, se del caso, le richieste che devono essere rifiutate.
8.2.3 Traffico sostitutivo del trasporto aereo
Il trasporto su strada di invii del traffico aereo tra due aeroporti va effettuato nella procedura standard del regime comune di transito (vedi cifra 7).
8.3 Traffico per via d’acqua
Il RTC standard può essere applicato al traffico per via navale sul Reno e sulle vie renane. In caso di trasporto sul Reno non è prevista alcuna garanzia. Quest’ultima è tuttavia necessaria per l’ulteriore trasporto su strada.
Le disposizioni del R-14-05 sono determinanti per la destinazione delle merci del transito con manifesto fondato sulla convenzione riveduta del 17 ottobre 1868 per la navigazione sul Reno (Atto di Mannheim).
8.4 Invii postali
In linea di massima, gli invii postali devono essere trasportati nel RTC standard. Tuttavia, per il trasporto di invii postali da parte del servizio postale nazionale nel quadro del servizio universale e conformemente alle disposizioni della convenzione postale universale è prevista un’eccezione con il modulo CN 37 (vedi R-14-03 Traffico postale: procedura di transito semplificata).
9 Accertamento e trasmissione della posizione unionale
9.1 In generale
(art. 9 e art. 2–20 dell’appendice II della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
L’ufficio di servizio può trasmettere la posizione unionale delle merci solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• in Svizzera le merci devono rimanere sotto controllo permanente dell’ufficio di servizio, vale a dire non immesse in libera pratica. La vigilanza doganale è garantita se le merci:
o sono state introdotte in un deposito franco e dichiarate come merci unionali all’atto dell’immagazzinamento;
o sono state immesse nel regime di deposito doganale (DDA) e dichiarate come merci unionali all’atto dell’immagazzinamento;
o sono state immesse nel regime di deposito di merci di gran consumo e dichiarate come merci unionali all’atto dell’immagazzinamento;
o sono state depositate presso un DA e dichiarate come merci unionali all’atto della dichiarazione sommaria; oppure
o sono state dichiarate per il regime di ammissione temporanea per esposizione a fiere o manifestazioni pubbliche analoghe nonché per musei pubblici o privati (sono escluse le gallerie) e non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.
Solo le merci destinate a essere esposte (beni da esporre) sono considerate merci da esposizione. Altre merci in relazione all’esposizione (stand, tecnica ecc.) sono escluse.
• la posizione unionale delle merci dev’essere comprovata mediante uno dei seguenti documenti precedenti:
o la dichiarazione di transito T2, accettata da un ufficio di servizio di uno Stato membro dell’UE o di un Paese di transito comune;
o il documento T2L (oppure la fattura o il documento di trasporto), autenticato da un ufficio di servizio di uno Stato membro dell’UE o di un Paese di transito comune;
o nel RTC semplificato, l’esemplare 3 della lettera di vettura CIM (o l’esemplare 1 nel caso della procedura DA), accettato, prima del 21 gennaio 2025, da un’impresa di trasporto ferroviario dell’UE senza l’aggiunta della menzione «T1» e campo 58 b) della lettera di vettura CIM-Fb compilata;
o l’esemplare 3 della lettera di vettura CIM accettato, prima del 21 gennaio 2025, da un’impresa di trasporto ferroviario di un Paese del RTC e recante la menzione «T2» autenticata da un ufficio di servizio e campo 58 b) della lettera di vettura CIM-Fb compilata;
o l’esemplare 1 della lettera di vettura CIM munita dell’indicazione «T2-Corridor» per invii nella dichiarazione delle merci del transito nazionale Corridor T2 (vedi R-16-01).
o libretto TIR con la menzione autenticata «T2L» (vedi R-14-02);
o manifesto fondato sulla convenzione riveduta del 17 ottobre 1868 per la navigazione sul Reno (vedi R-14-05); oppure
o il manifesto di trasporto aereo T2 nel RTC semplificato (vedi cifra 8.2.1).
• i nuovi documenti rilasciati attestanti la posizione unionale devono recare un riferimento ai relativi documenti precedenti in base ai quali le merci sono state introdotte in Svizzera. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve trasferire tutte le menzioni particolari (p. es. l’annotazione fiscale dell’UE «EXPORT») nei campi corrispondenti. L’ufficio di servizio verifica il trasferimento delle menzioni particolari, ma non lo autentica.
La persona soggetta all’obbligo dichiarazione indica sui documenti precedenti il tipo e, se del caso, il numero del nuovo documento allestito. L’ufficio di servizio conserva i documenti precedenti (vedi cifra 5.2 R-10-00), ad eccezione della lettera di vettura CIM che l’ufficio di servizio restituisce all’impresa di trasporto ferroviaria.
9.2 Documento T2L
Il documento T2L viene utilizzato nei seguenti casi:
• per la trasmissione della posizione unionale
o trasporto di merci in generi di traffico per i quali non è imperativamente prescritto l’impiego del RTC, ad esempio il traffico postale, aereo e per via d’acqua;
o trasporto di merci mediante libretto TIR: se nello stesso mezzo di trasporto sono presenti merci per Stati allacciati al transito comune e per altri non allacciati nonché merci che devono essere trasportate attraverso il territorio di uno Stato non allacciato al transito comune verso il territorio di uno Stato allacciato;
o trasporto di merci munite di documento di transito nazionale tra uffici di servizio svizzeri.
• per l’accertamento della posizione unionale
o immagazzinamento o presentazione in dogana di merci unionali in depositi franchi doganali o depositi doganali, in DDA, in depositi di merci di gran consumo o presso SA; se lo stato non è riconoscibile mediante un sistema EED di gestione del deposito;
o merci unionali dichiarate in regime di ammissione temporanea nel territorio doganale per esposizione a fiere o manifestazioni pubbliche analoghe.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione compila il documento T2L conformemente al modello. Per gli invii con più articoli, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione allega al documento T2L le distinte di carico o i fogli aggiuntivi.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può utilizzare una fattura o un documento di trasporto al posto del documento T2L. La fattura o il documento di trasporto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
• nomi e indirizzi dello spedizioniere, dell’esportatore o della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, se non si tratta della stessa ditta;
• quantità, genere, marchio e numeri dei colli;
• designazione delle merci;
• peso lordo;
• ev. numero del contenitore;
• menzione «T2L» ben visibile, munita della firma originale della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione;
• rinvio a documenti precedenti T2 o T2L nel caso di documenti allestiti in Paesi di transito comune (numero, data, ufficio di servizio).
L’ufficio di servizio effettua l’autenticazione nel campo «C» del documento T2L oppure sulla fattura o sul documento di trasporto.
L’autenticazione dell’ufficio di servizio comprende quanto segue:
• numero progressivo (annuale);
• timbro a data dell’ufficio di servizio;
• firma del collaboratore dell’UDSC.
Sono esonerati dall’obbligo dell’autenticazione da parte dell’ufficio di servizio:
• i documenti T2L allestiti da SA e muniti del timbro speciale (vedi cifra 5.2.3.3.2 Descrizione del processo SDA) se la procedura è autorizzata conformemente al rapporto d’accettazione SA;
• le fatture o i documenti di trasporto allestiti nell’UE per merci di un valore massimo di 15 000 euro (con nome e indirizzo dell’ufficio di servizio competente dell’UE).
Per l’autenticazione del documento T2L, l’ufficio di servizio non riscuote alcun emolumento.
9.2.1 Autenticazione a posteriori
L’ufficio di servizio autentica il documento T2L a posteriori, purché:
• le condizioni di cui alla cifra 9.1 siano adempiute; e
• l’ufficio di servizio non abbia già autenticato un documento attestante la posizione unionale della merce.
Tali documenti T2L devono recare la menzione in rosso «rilasciato a posteriori».
L’ufficio di servizio riscuote un emolumento per l’autenticazione a posteriori13.
9.2.2 Ripartizione
L’ufficio di servizio approva la richiesta di ripartizione dei documenti T2L (sostituzione di un documento mediante singoli documenti) se le merci si trovano sotto la custodia dell’UDSC e sono state dichiarate come merci con posizione unionale.
L’ufficio di servizio ritira il documento T2L oggetto della ripartizione, lo conserva (vedi cifra 5.2 R-10-00) e riscuote un emolumento per la ripartizione14.
Gli scarichi parziali di singole rispedizioni non valgono come ripartizioni.
9.2.3 Duplicati
Gli uffici di servizio possono autenticare duplicati sulla base di una dichiarazione scritta del richiedente secondo cui il documento T2L originale è andato perso.
Tali duplicati devono recare la menzione «DUPLICATA» ben visibile in rosso.
L’ufficio di servizio riscuote un emolumento per l’autenticazione di duplicati15.
9.2.4 Prova T2L elettronica
A metà 2024 l’UE ha sostituito la prova T2L con una prova elettronica (sistema PoUS). Nel traffico con i Paesi di transito comune il documento cartaceo è ancora valido. Qualora in Svizzera venga presentata una prova elettronica, occorre informare la Procedura doganale (ZOVE).
9.3 Immagazzinamento
9.3.1 In generale
Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione intende rispedire, in un secondo tempo, le merci unionali nell’ambito della procedura T2, deve adottare provvedimenti volti a tutelare la posizione unionale, vale a dire l’identificazione e l’integrità delle merci e dell’imballaggio interno ed esterno. L’ufficio di servizio sorveglia le manipolazioni finalizzate alla conservazione delle merci.
Le disposizioni e le procedure per l’immagazzinamento di merci unionali sono definite in modo più dettagliato nei seguenti regolamenti:
• R-10-30 Regime di deposito doganale per depositi doganali aperti;
• R-10-40 Depositi per merci di gran consumo;
• R-10-50 Depositi franchi doganali.
9.3.2 Manipolazioni autorizzate
Durante l’immagazzinamento, le merci possono essere sottoposte unicamente a manipolazioni necessarie alla loro conservazione nello stato originario o consistenti nel frazionamento
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 10.111 dell’appendice. Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 10.113 dell’appendice. Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 10.112 dell’appendice.
dell’invio. Le manipolazioni che servono a conservare le merci devono essere sorvegliate dall’ufficio di servizio. Se ciò ha luogo nel quadro della sorveglianza generale, non dev’essere riscosso alcun emolumento. In caso contrario, invece, l’ufficio di servizio riscuote un emolumento16.
Nel caso delle seguenti manipolazioni, il carattere unionale delle merci è preservato.
• Manipolazioni per la conservazione delle merci:
o controllo della qualità;
o prelievo di campioni;
o analisi;
o etichettatura sull’imballaggio esterno, se non vi è l’intenzione d’inganno (p. es. dichiarazione d’origine).
• Ripartizione dell’invio:
o rimozione dell’imballaggio di trasporto costituito da più colli;
o le unità d’imballaggio non vanno per principio modificate e devono essere conformi alle indicazioni sul documento d’accompagnamento e/o sui documenti di scorta;
o la precedente rimozione, anche parziale, dell’imballaggio è tollerata purché sia garantita l’identità con le indicazioni sul documento T2 o sul documento di scorta;
o applicazione o rimozione di pellicole di protezione (p. es. teli) o di pellicole in plastica retrattili (invio di palette).
Nel caso delle seguenti manipolazioni, si perde il carattere unionale delle merci:
• miscelatura;
• composizione di merci;
• riempimento;
• sostituzione dell’imballaggio diretto o dell’imballaggio di trasporto, ad esempio mediante il reimballaggio delle merci in altri o nuovi imballaggi;
• composizione di merci da diversi imballaggi o invii (p. es. commissionare);
• depositi collettivi mediante la contabilità collettiva (la merce non può più essere ricondotta in modo chiaro a un determinato DAT).
Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’UDSC (RS 631.035); cifra 1.1 dell’appendice.
9.3.3 Durata del deposito
La durata del deposito è limitata:
• per le merci figuranti nei capitoli 1–24 della tariffa doganale: al massimo sei mesi;
• per le altre merci: al massimo 5 anni.
9.4 Libretto TIR
Le disposizioni del R-14-02 sono determinanti per l’utilizzo del libretto TIR.
9.5 Manifesto basato sulla convenzione riveduta del 17 ottobre 1868 per la navigazione sul Reno
Contenuto segue.
10 Assistenza amministrativa
(art.13, art. 13a, art. 21 dell’appendice II e appendice IV della convenzione relativa ad un regime comune di transito)
Le autorità doganali competenti dei Paesi interessati si inviano reciprocamente le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
I Paesi si informano reciprocamente o condividono informazioni concernenti (elenco non esaustivo):
• merci;
• constatazioni;
• irregolarità;
• infrazioni;
relative ai trasporti effettuati nella dichiarazione delle merci transito (T1/T2).
11 Allegato I
11.1 Certificato di garanzia TC32: elenco degli uffici emittenti
Paese Indirizzo del fideiussore
Belgio (BE)
Bulgaria (BG)
Danimarca (DK) Danske Speditører BØRSEN DK – 1217 København K
Germania (DE)
Grecia (GR) Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών Πατησίων 351 111 41 Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ
Greek Federation of International Road Transport Carriers (O.F.A.E) Patision 351 111 41 Athens GREECE
Spagna (ES) ASTIC – Asociación del Transporte Internacional por Carretera C/ López de Hoyos, 322 – 2ª planta
28043 Madrid
Francia (FR)
Italia (IT)
Paesi Bassi (NL)
Austria (AT)
Portogallo (PT)
Finlandia (FI)
Svezia (SE)
Gran Bretagna (GB)
Repubblica Ceca (CZ) PST Ostrava, a.s. Nádražní 112/969 CZ-702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ungheria (HU) ROYAL SPED Szállítmányozói Rt. H-1151 Budapest Bogáncs u. 1-3
EUROSPED Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Részvénytársaság H-1138 Budapest Szekszárdi u. 14
IBUSZ Utazási Irodák Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. H-1053 Budapest Ferenciek tere 10
L&G Sped Szolgáltató Bt. H-4551 Nyíregyháza Napkorong u. 6
Croazia (HR)
Islanda (IS)
Norvegia (NO)
Polonia (PL) Bre Bank S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa Poland
Slovacchia (SK)
Svizzera (CH)
Cipro (CY)
Estonia (EE)
Lettonia (LV)
Lituania (LT) Lithuanian National Road Carriers’ Association LINAVA J. Basanavičiaus g. 45 LT-03506 Vilnius
Malta (MT)
Slovenia (SI)
Romania (RO)
Turchia (TR)
11.2 Transito: elenco delle notifiche elettroniche (NCTS)
11.2.1 Scambio di dati con la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
(Link)
11.2.2 Scambio di dati tra le amministrazioni doganali
(Link)
11.3 Procedura presso l’ufficio di servizio di partenza – schema
(segue)
11.4 Procedura in caso di guasti o interruzioni del sistema – Svolgimento generale
Vedi Misure d’emergenza Passar risp. Disponibilità del sistema e misure d'emergenza
11.5 NCTS: panoramica dei risultati dei controlli nel caso del regime di transito tramite la presentazione in dogana delle merci
Risultato del controllo Casi d’applicazione Procedura dell’ufficio di (codice) (elenco non esaustivo) servizio
Conforme (A1) La persona soggetta all’ob Il regime di transito è conbligo di dichiarazione di cluso e viene appurato chiara l’invio all’ufficio di ser dall’ufficio di servizio di parvizio di destinazione entro il tenza. termine di transito, incluso il controllo delle merci da parte dell’ufficio di servizio.
Considerato come con La persona soggetta all’ob Il regime di transito è conforme (A2) bligo di dichiarazione di cluso e viene appurato (solo regime comune di chiara l’invio all’ufficio di ser dall’ufficio di servizio di partransito, non utilizzato vizio di destinazione entro il tenza. dalla Svizzera) termine di transito, escluso il controllo delle merci da parte dell’ufficio di servizio.
Differenza (A5) Presentazione in dogana I chiarimenti tra la persona dopo la scadenza del ter soggetta all’obbligo di dimine: nessuna regolamenta chiarazione e l’ufficio di serzione relativa ai fine setti vizio di destinazione sono mana e ai giorni festivi o stati completati. L’ufficio di nessun impedimento (vedi servizio di destinazione concifra 5). sidera il regime di transito concluso. Sigillo mancante, danneggiato o diverso rispetto a L’ufficio di servizio di parquanto indicato nel AAR tenza: risp. DM-T.
sbriga un Agir Task in Passar; Identificazione errata del veicolo/contenitore, in parti • se necessario, procede colare per invii posti sotto si a dei chiarimenti presso gillo. l’ufficio di servizio di destinazione o presso il di Merce in eccedenza che chiarante; può essere assegnata a un
provvede a un’eventuale MRN (vedi anche cifra correzione del regime 7.6.8 Errore di carico). doganale precedente; Peso inesatto dell’intero in • se necessario, adotta vio (numero, quantità). misure nei confronti del dichiarante.
Non conforme (B1) Merce parzialmente o I chiarimenti tra la persona completamente mancante. soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’ufficio di ser Le merci non corrispondono vizio di destinazione sono alla descrizione riportata stati completati. L’ufficio di nella dichiarazione di tran servizio di destinazione ha sito. comunicato i risultati all’ufficio di servizio di partenza. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione im In caso di gravi divergenze, pone la merce. l’invio può essere bloccato presso l’ufficio di servizio di L’ufficio di servizio di pardestinazione fino al chiari tenza: mento di tali divergenze da
sbriga un Agir Task in parte dell’ufficio di servizio di Passar e risponde all’ufdestinazione. ficio di servizio di destinazione entro 14 giorni (vedi anche cifra 7.6.4);
se necessario, procede a dei chiarimenti presso l’ufficio di servizio di destinazione o presso il dichiarante;
provvede a un’eventuale correzione del regime doganale precedente;
se necessario avvia una procedura di ricerca;
se necessario, adotta misure nei confronti del dichiarante.
11.6 Dichiarazioni di transito: requisiti internazionali relativi ai dati
(Link)
11.7 Regime ETD nel traffico aereo: elenco degli indirizzi delle competenti autorità doganali all’estero
Paese Indirizzo e-mail
Austria
Belgio da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be
Bulgaria
Cipro helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy Cc: mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia mailto:lupakeskus@tulli.fi
Francia
Germania mailto:konsultationsstelle-luftverkehr.HZA-FFM@zoll.bund.de
Grecia
Irlanda mailto:customsreliefs@revenue.ie
Islanda
Italia mailto:dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Olanda
Polonia mailto:beata.gajda@mf.gov.pl mailto:krzysztof.wic@mf.gov.pl
Portogallo mailto:dsra@at.gov.pt
Regno Unito
Repubblica Ceca mailto:ccc@cs.mfcr.cz
Repubblica di Macedonia
Romania
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna mailto:istz6632@correo.aeat.es o mailto:helpdeskspain@correo.aeat.es
Svezia mailto:eh.fartyg.kct@tullverket.se
Svizzera zoll.zuerich_flughafen_av@bazg.admin.ch
Turchia
Ungheria
Gli indirizzi e-mail non specificati non sono ancora disponibili. L’ufficio di servizio si mette in contatto con il coordinatore nazionale del transito del Paese interessato. Union and Common Transit (europa.eu)
12 Allegato II
12.1 Modelli di documenti
12.1.1 DAT NCTS ed elenco degli articoli
UNIONE EUROPEA T I P O D I D I C H I A R A Z I ON E MRN
Spedit ore (13 02) ID Tipo (1101) Tipo suppl. (1102)
Formulari SCI (1104)
Ref erent e (13 02 074) 001
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO Dest inat ario (13 03) ID Tot ale art icoli Tot ale dei colli Tot ale massa lorda (kg) Sicurezza (1107)
Tit olare del regime di t ransit o (13 07) ID LRN (12 09) UCR (12 08) TIR (12 06)
BCP : Ese m p l a r e d i r i n v i o d a i n v i a r e a l l ' u f f i c i o :
Ref erent e (13 07 074)
Rappresent ant e (13 06) ID
Ref erent e (13 06 074)
Trasport at ore (13 12) ID Luogo di carico (16 13) Ubicazione delle merci (16 15)
Ref erent e (13 12 074)
ID At t ore supplement are della cat ena di approvvigionament o (13 14)
Luogo di scarico (16 14)
Mezzo di t rasport o at t ivo alla part enza (19 05) Ref erent e (16 15 074)
Mezzo di t rasport o at t ivo alla f ront iera (19 08) Modo di t rasport o f ino alla f ront iera (19 03):
Numero di rif eriment o del t rasport o (19 02) Modo di t rasport o int erno (19 04):
Mat eriale di t rasport o (19 07) Cont ainer (19 01): Sigillo (19 10)
Document o precedent e (12 01) Document o di t rasport o (12 05)
Document o giust if icat ivo (12 03) Rif eriment o complement are (12 04)
Inf ormazioni supplement ari (12 02) Spese di t rasport o (14 02)
Garanzia (99 02 - 99 03 - 99 04) Aut orizzazione (12 12) Insieme dat i ridot t o (1108)
Garanzia non valida in I N C I D EN T I UFFICIO DOGANALE DI REGISTRAZIONE DELL'INCIDENTE Codice incident e UFFICIO DOGANALE DI REGISTRAZIONE DELL'INCIDENTE Codice incident e D U R A N TE I L Ident it à e nazionalit à del nuovo mezzo di t rasport o Ident it à e nazionalit à del nuovo mezzo di t rasport o T R A S P OR T O ( BCP ) Numero di ident if icazione del cont ainer (19 07) Numero di ident if icazione del cont ainer (19 07)
Alt ri incident i durant e il t rasport o / Rapport o dei f at t i e delle misure adot t at e (t est o) Alt ri incident i durant e il t rasport o / Rapport o dei f at t i e delle misure adot t at e (t est o)
CERTIFICAZION Nuovi sigilli: Numero: ID Nuovi sigilli: Numero: ID E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI Firma: Timbro: Firma: Timbro:
Dat i già regist rat i nel sist ema Dat i già regist rat i nel sist ema
Paese di t ragit t o della spedizione (16 12) It inerario prescrit t o (16 17):
UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO (17 04) UFFICIO DOGANALE DI USCITA PER IL TRANSITO (17 06)
UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA (17 03) UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE (17 05)
Paese di spedizione (16 06) Paese di dest inazione (16 03)
CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D) CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE
Risult at o: ident it à: Esemplare per il rinvio inviat o il
Sigilli appost i: Numero: Cont rollo dei suggelli:
Ident if icazione: dopo iscrizione con numero di ident if icazione
Termine ult imo (15 11): Osservazioni:
Firma: Timbro:
12.1.2 Regime ETD nel traffico aereo: modulo relativo alla procedura di consultazione
MODULO DI CONSULTAZIONE REGIME DI TRANSITO UNIONALE/REGIME COMUNE DI TRANSITO
1 Autorità richiedente 2. Autorità interpellata
Nome: Nome: Indirizzo: Indirizzo: Telefono: Telefono: e-mail: e-mail:
oppure oppure
Codice dell’ufficio doganale (EUD) □ □ □ □ □ Codice dell’ufficio doganale (EUD) □ □ □ □ □ □
3 Richiedente/Titolare dell’autorizzazione*
Nome: Indirizzo: Telefono: e-mail:
N. AEO (se disponibile)
4 Numero della richiesta/dell’autorizzazione*
………………………………………………………………………………………………………………….
5 Per l’autorità richiedente 6. Per l’autorità interpellata
Luogo: Luogo: Data: Data:
Firma: Firma: Timbro: Timbro:
I. CONSULTAZIONE DURANTE LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE**
Elenco degli aeroporti/dei porti e dei codici degli uffici doganale (EUD) (Da compilare a cura dell’autorità richiedente o riferimento all’allegato)
1 Come aeroporto/porto di partenza 2. Come aeroporto/porto di destinazione
(a)…………………………………………………… (a)…………………………………………………… EUD □□□□□□ EUD □□□□□□ (b)…………………………………………………... (b)…………………………………………………... EUD □□□□□□ EUD □□□□□□ (c) ………………………………………………... (c) ………………………………………………... EUD □□□□□□ EUD □□□□□□ (d)…………………………………………………. (d)…………………………………………………. EUD □□□□□□ EUD □□□□□□
3 In caso di mancato rispetto delle condizioni, si prega di indicare i motivi nonché l’aeroporto/il porto
in questione (da compilare a cura dell’autorità interpellata) o Il titolare dell’autorizzazione non può garantire che i dati del documento di trasferimento elettronico siano a disposizione delle autorità doganali; aeroporto/porto–aeroporti/porti: o Il titolare dell’autorizzazione non opera un numero significativo di voli/viaggi tra aeroporti/porti dell’Unione/di Paesi di transito comune; aeroporto/porto–aeroporti/porti: o Il titolare dell’autorizzazione ha commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e ha trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica svolta; aeroporto/porto–aeroporti/porti: o Il titolare dell’autorizzazione non dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; aeroporto/porto–aeroporti/porti: o Il titolare dell’autorizzazione non dimostra il possesso di standard pratici di competenza né di qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta; aeroporto/porto–aeroporti/porti: Osservazioni……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
II. CONSULTAZIONE DURANTE LA SORVEGLIANZA E LA RIVALUTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE***
1 Si prega di osservare quanto segue (da compilare a cura dell’autorità interpellata)
(a) L’operatore economico si assicura che i dati del documento di trasporto elettronico siano ancora a disposizione delle autorità doganali? □ SÌ □ NO Osservazioni ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………... (b) L’operatore economico effettua un numero significativo di voli o viaggi tra aeroporti/porti dell’Unione o Paesi di transito comune? □ SÌ □ NO Osservazioni ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………… (c) L’operatore economico ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e reati gravi in relazione all’attività economica svolta? □ SÌ □ NO Osservazioni ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………
(d) L’operatore economico dimostra un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali? □ SÌ □ NO Osservazioni……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… (e) L’operatore economico dimostra di rispettare gli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività? □ SÌ □ NO Osservazioni……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………
Altre osservazioni………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………………..……
* cancellare l’opzione non corretta
** allegare al presente modulo una copia della domanda presentata dall’operatore per l’utilizzo del documento di trasferimento elettronico come dichiarazione di transito
*** allegare al presente modulo una copia dell’autorizzazione accordata per l’utilizzo del documento di trasporto elettronico quale dichiarazione di transito