R 15-01 Contrassegno stradale
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Ambito direzionale Basi
Tasse sulla circolazione 1° marzo 2025
Regolamento 15-01
Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale)
I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.
Dato che il regolamento non è ancora pubblicato, eventualmente alcuni rimandi non sono ancora attivi.
1 Basi legali:
Costituzione federale (Cost.; RS 101, art. 86 cpv. 2)
Legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71)
Ordinanza del 16 giugno 2023 sul contrassegno stradale (OUSN; RS 741.711)
Decreto del 14 settembre 2016 sulla rete stradale (FF 2017 6695)
Legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (LMD; RS 314.1)
Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 314.11)
2 In generale
Dal 1985 per l’utilizzo delle autostrade e semiautostrade svizzere (strade nazionali 1a e 2a classe) deve essere versata una tassa, riscossa sotto forma di contrassegno stradale. Il contrassegno è valido dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo.
Gli utenti possono scegliere tra due tipi di riscossione:
• il contrassegno elettronico, acquistabile nel negozio online dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), registrando la targa di controllo del veicolo oppure
• il convenzionale contrassegno adesivo, valido come prova di pagamento se applicato direttamente e correttamente al veicolo.
Prima di utilizzare una strada assoggettata alla tassa, il veicolo deve essere munito di un contrassegno adesivo valido, apposto in modo conforme, oppure di un contrassegno elettronico, acquistabile registrando la targa di controllo del veicolo nel sistema d’informazione dell’UDSC tramite negozio online.
L’assoggettamento alla tassa si applica sia ai veicoli svizzeri sia a quelli esteri.
Il prezzo di vendita del contrassegno annuale per entrambi i tipi di riscossione è di CHF 40.-.
3 Obbligo di pagamento
3.1 Strade assoggettate
La tassa è riscossa per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali soggette alla tassa) contrassegnate da segnali di indicazione verdi per autostrade e semiautostrade.
Mappa delle strade nazionali a pagamento
Presso gli uffici doganali autostradali di Basel-St. Louis, Rheinfelden e Kreuzlingen il tratto di strada tra il valico di confine e la prima uscita in direzione della Svizzera (o in direzione inversa) può essere percorso anche senza contrassegno.
Punti di vendita del contrassegno adesivo vedi cifra 5.2
3.2 Persone assoggettate
Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.
3.3 Veicoli assoggettati
3.3.1 Principi e disposizioni generali
In generale tutti i veicoli a motore e i rimorchi fino a un peso totale di 3,5 tonnellate (veicoli leggeri) immatricolati in Svizzera o all’estero sono assoggettati alla tassa. Rientrano in questa categoria in particolare le autovetture, i motocicli, gli autofurgoni, gli autoveicoli abitabili ed i rimorchi.
I veicoli a motore e i rimorchi con un peso superiore alle 3,5 tonnellate (veicoli pesanti) devono essere muniti di un contrassegno stradale se non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante. Vi rientrano soprattutto i veicoli di lavoro pesanti (p. es. autogru). >> Link alla panoramica LTTP/LUSN
Determinante è il peso complessivo indicato nella licenza di circolazione. Se tale informazione manca, è determinante il peso effettivo comprensivo di conducente, passeggeri e carico.
3.3.2 Veicoli con targhe di controllo trasferibili
con contrassegno elettronico Con una targa di controllo trasferibile registrata per il contrassegno elettronico possono circolare sulle strade nazionali assoggettate alla tassa tutti i veicoli immatricolati correttamente con tale targa. In tal modo la tassa viene versata una sola volta.
con contrassegno adesivo Il contrassegno adesivo è associato al veicolo. Ciò significa che ogni singolo veicolo che circola sulla rete stradale assoggettata alla tassa, deve essere munito di contrassegno adesivo.
3.3.3 Trattori a sella, semirimorchi e autoarticolati
I trattori a sella fino a un peso totale autorizzato di 3,5 tonnellate, che possono agganciare solo semirimorchi con un peso totale autorizzato di fino a 3,5 tonnellate, devono essere muniti di contrassegno valido. Anche sul semirimorchio agganciato va apposto il contrassegno. Nel caso di trattori a sella immatricolati in Svizzera, si tratta di veicoli esentati dalla tassa sul traffico pesante e che quindi non devono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione TTPCP.
I trattori a sella fino a un peso totale autorizzato di 3,5 tonnellate che possono agganciare semirimorchi con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate non devono essere muniti di contrassegno. Ciò vale anche per il semirimorchio agganciato. Nel caso di trattori a sella immatricolati in Svizzera, si tratta di veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante e che quindi devono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione TTPCP.
Gli autoarticolati fino a un peso totale autorizzato di 3,5 tonnellate, immatricolati come unità, devono essere muniti di un solo contrassegno. Invece quelli con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati come unità, sono assoggettati alla TTPCP.
3.3.4 Veicoli a motore trainati
I veicoli a motore rimorchiati e quelli trainati come un rimorchio sono assoggettati alla tassa.
3.3.5 Veicoli d’epoca
I veicoli d’epoca sono assoggettati alla tassa.
3.3.6 Veicoli di persone disabili
I veicoli di persone disabili sono assoggettati alla tassa.
3.4 Veicoli non assoggettati alla tassa
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sul contrassegno stradale i seguenti veicoli non sono assoggettati alla tassa:
i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall’esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+; Spiegazione: Sono esenti anche i veicoli militari stranieri, a condizione che circolino con targhe militari. I veicoli militari di proprietà privata (ad es. veicoli da collezione) sono soggetti alla tassa;
i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile; Spiegazione: Sono esenti della tassa anche i veicoli stranieri corrispondenti. I veicoli di questo tipo detenuti a titolo privato sono soggetti alla tassa;
i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti; Spiegazione: sono esonerate dalla tassa soltanto le corse effettuate «direttamente» nell’ambito di operazioni di soccorso o di esercitazioni comuni di formazioni di soccorso svizzere ed estere nella zona di confine. L’esenzione non vale per le escursioni aziendali.
i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
gli assi di trasporto;
i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
i rimorchi fissi, i rimorchi di motoveicoli e i carrozzini laterali; Spiegazione: i rimorchi fissi (in genere rimorchi a una ruota) sono collegati al veicolo trattore in almeno due punti fissi. Servono esclusivamente per il trasporto di cose (art. 20 Esempio:
i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante (vedi cifra 3.3.3);
gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali. Spiegazione: sono assoggettate alla tassa le corse effettuate la domenica e nei seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale.
L’UDSC può, in casi motivati e tenuto conto degli accordi internazionali o per ragioni umanitarie, autorizzare altre eccezioni all’assoggettamento alla tassa. Inoltre può sospendere temporaneamente l’assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie. Le autorità comunali o cantonali competenti presentano le relative domande all’UDSC (per l’indirizzo vedi cifra 12).
4 Validità del contrassegno stradale
Il contrassegno è disponibile a partire dal 1° dicembre dell’anno precedente. Dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo.
Non sono disponibili contrassegni speciali e più economici per periodi più brevi. È quindi necessario acquistare un contrassegno anche se utilizzato una sola volta.
Il contrassegno adesivo perde la sua validità se:
a) non è stato apposto direttamente al veicolo; b) non è stato apposto nel punto prescritto (vedi cifra 6); c) è stato alterato o se è stato alterato lo strato adesivo originale; d) non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.
5 Acquisto del contrassegno
5.1 Registrazione e acquisto del contrassegno elettronico
Il contrassegno elettronico è acquistabile nel negozio online dell’UDSC, indipendentemente da luogo e orario. Non esistono altri punti di vendita ufficiali per il contrassegno elettronico. Al momento della registrazione è possibile attivare facoltativamente una funzione che verifica se una targa di controllo dispone già di un contrassegno elettronico valido.
Per contro, è consentito offrire gratuitamente o chiedere in cambio una tassa per la prestazione del servizio, ovvero per la registrazione del contrassegno elettronico. A causa del rischio di frode in Internet, si consiglia di utilizzare solo offerenti affidabili oppure il negozio online ufficiale dell’UDSC.
5.2 Punti vendita del contrassegno adesivo
5.2.1 Punti vendita in Svizzera
In Svizzera i Cantoni, segnatamente l’Associazione dei servizi della circolazione (asa) da essi incaricata, sono responsabili della vendita dei contrassegni. I contrassegni possono essere acquistati presso gli uffici postali, la maggior parte delle stazioni di servizio, le autofficine, le sedi del TCS e gli uffici della circolazione.
5.2.2 Punti vendita all’estero
All’estero i contrassegni possono essere acquistati nei punti vendita designati da organizzazioni con le quali l’UDSC ha concluso un pertinente accordo, ovvero presso la maggior parte degli Automobile Club, presso le aree di servizio autostradali situate in prossimità del confine svizzero nonché nelle edicole o nelle tabaccherie (Austria).
Panoramica dei punti vendita dei contrassegni all’estero
Il prezzo di vendita dei contrassegni adesivi venduti all’estero è fissato in valuta estera. L’UDSC aggiorna il prezzo periodicamente e lo comunica ai partner di distribuzione.
Panoramica dei prezzi di vendita all’estero
Maggiorazioni, costi di gestione eccetera sui prezzi di vendita ufficiali, di regola non sono ammessi e non vanno accettati nel quadro della vendita dei contrassegni adesivi. Sono tuttavia esigue le possibilità dell’UDSC di evitarlo. Pertanto, i reclami vanno rivolti direttamente all’ufficio di vendita. L’UDSC non restituisce maggiorazioni di questo tipo.
5.2.3 Punti vendita al confine
Al confine svizzero i contrassegni adesivi possono essere acquistati presso i valichi di confine autostradali e presso altri uffici di servizio designati dall’UDSC.
Al confine svizzero gli uffici doganali accettano anche EUR, GBP, USD (solo banconote). Il corso di cambio viene adeguato regolarmente. Di solito è più svantaggioso rispetto a quello della banca. Il resto viene restituito completamente o in parte in franchi svizzeri. Il contrassegno può essere pagato anche con le consuete carte di addebito/credito.
Il contrassegno adesivo vale come prova del pagamento del contrassegno stesso. Il supporto del contrassegno (mod. 15.90) vale come giustificativo per la tassa pagata.
5.2.4 Vendita in Internet
Il contrassegno adesivo è acquistabile anche online presso diversi distributori ufficiali.
Non è vietato rivendere, o acquistare, in Internet contrassegni non utilizzati. Si consiglia tuttavia di fare molta attenzione agli acquisti presso distributori non ufficiali o mediante piattaforme di asta. Spesso infatti vi vengono rivenduti contrassegni usati e quindi non validi. L’utilizzo di un contrassegno di questo tipo è punibile.
6 Apposizione del contrassegno adesivo al veicolo
Prima di utilizzare una strada nazionale assoggettata alla tassa il contrassegno deve essere apposto al veicolo secondo le modalità qui di seguito.
Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo. Il fissaggio con nastro adesivo, pellicole o altri mezzi ausiliari non è consentito ed è punito. Vale lo stesso per i contrassegni trasportati, ma non incollati (vedi cifra 11).
Nel caso dei veicoli a motore il contrassegno va fissato sul lato interno del parabrezza, in un punto ben visibile dall’esterno.
Nel caso di veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli su una parte accessibile e non facilmente intercambiabile.
Se il contrassegno, per motivi tecnici, non può essere incollato sul lato interno del parabrezza (per esempio parabrezza in vetro blindato o veicoli più vecchi, in cui sul lato interno del parabrezza è apposta una pellicola di protezione [Securiflex] ecc.), allora va fissato in un altro punto accessibile e non facilmente intercambiabile (p. es. vetro laterale).
Se sui rimorchi e i motoveicoli il contrassegno non può essere fissato in un punto accessibile e non facilmente intercambiabile, si tollera, affinché non possa essere rubato, che sia incollato e trasportato su una copia della licenza di circolazione.
Il contrassegno è valido solo per il veicolo su cui è stato incollato. Può essere ceduto soltanto con il veicolo. Non è consentito rimuovere e trasferire il contrassegno su altri veicoli. Ciò vale anche in caso di sostituzione del parabrezza. I contrassegni staccati non sono validi.
7 Rimborso, trasferimento, ritiro e sostituzione
7.1 Rimborso di contrassegni elettronici
In genere, un rimborso è possibile solo se può essere dimostrato un doppio acquisto. Dietro presentazione di entrambe le ricevute di acquisto è possibile richiedere il rimborso mediante il modulo di contatto del UDSC.
7.2 Trasferimento del contrassegno elettronico
Se la targa originale viene sostituita dall’autorità competente per l’ammissione alla circolazione, il detentore può trasferire un contrassegno elettronico valido sulla nuova targa. Con il Ticket-ID del processo di registrazione originale il trasferimento può essere effettuato autonomamente nel negozio online. Per i veicoli svizzeri la verifica dell’identico detentore del veicolo e dello stesso tipo di veicolo viene effettuata tramite i dati nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (IAC). In caso di veicoli esteri, a questo scopo è necessario allegare alla richiesta nel negozio online anche il vecchio e il nuovo libretto di circolazione.
7.3 Contrassegni adesivi distrutti o non utilizzati
In caso di uso improprio, danneggiamento o perdita del contrassegno non sussiste alcun diritto al rimborso o alla sostituzione. Vale lo stesso per contrassegni acquistati in eccedenza e non utilizzati. Solo in casi eccezionali e motivati i contrassegni vengono ripresi su domanda (per l’indirizzo vedi cifra 12).
L’UDSC sostituiscono gratuitamente i contrassegni in caso di errore di stampa evidente.
7.4 Rottura del parabrezza
Se il parabrezza è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno adesivo o acquistare un contrassegno elettronico. Nel caso di veicoli esteri gli uffici doganali sostituiscono gratuitamente il contrassegno adesivo non più utilizzabile con uno dello stesso anno. A tale fine vanno presentati all’ufficio doganale il vecchio contrassegno (almeno la parte con il numero di serie) e la fattura dell’officina. Presentando gli stessi giustificativi, l’UDSC provvede a un rimborso se viene fornita la ricevuta del nuovo contrassegno elettronico (per l’indirizzo vedi cifra 12).
Nel caso di veicoli svizzeri i costi per il nuovo contrassegno sono assunti dalle assicurazioni (casco). Ogni anno nel primo trimestre le assicurazioni effettuano i conteggi dei costi con l’UDSC in base alle convenzioni stipulate con l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA).
Se nel caso di un veicolo svizzero i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d’assicurazione, l’UDSC sostituisce il contrassegno su domanda (per l’indirizzo vedi cifra 12). A tal fine è necessario presentare il vecchio contrassegno (almeno la parte contenente il numero di serie), la fattura dell’officina nonché la dichiarazione da parte dell’assicurazione che non sussiste copertura.
7.5 Contrassegni acquistati erroneamente per veicoli non assoggettati alla tassa
I contrassegni (anche quelli già incollati) acquistati erroneamente per veicoli non assoggettati all’obbligo del contrassegno (p. es. autoveicoli abitabili con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate) vengono ripresi senza emolumento dagli uffici doganali e dall’UDSC e il prezzo d’acquisto rimborsato.
8 Ritiri tardivi di contrassegni adesivi da parte dei punti vendita
Entro il termine di restituzione stabilito i punti vendita ufficiali in Svizzera e all’estero inviano i contrassegni non venduti alle loro organizzazioni di vendita.
I contrassegni perduti o rubati nei punti vendita sono considerati venduti e vengono conteggiati. Si rinuncia al conteggio se si comprova inequivocabilmente che i contrassegni non sono stati messi in circolazione. L’onere della prova spetta al punto vendita
9 Ricorsi
Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo all’UDSC (per l’indirizzo vedi cifra 12). Le sue decisioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il termine di ricorso è di 30 giorni e si basa sulla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021).
10 Controlli
Ai fini dell’applicazione della tassa, l’UDSC e la polizia eseguono dei controlli. Gli organi di controllo possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno.
In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l’identità.
Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l’assoggettamento alla tassa non pagano immediatamente la tassa e, se del caso, la multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un’altra garanzia appropriata.
11 Disposizioni penali
11.1 Contravvenzioni
Chiunque utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di CHF 200.-.
Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificare il conducente, la multa è notificata al detentore del veicolo.
È punibile in particolare la circolazione di un veicolo:
a) senza contrassegno o con contrassegno scaduto; b) con contrassegno non incollato; c) con contrassegno adesivo non apposto nel punto prescritto, per esempio
contrassegni per i rimorchi apposti a un veicolo trattore;
contrassegni apposti su targhe trasferibili;
contrassegni apposti sul lunotto posteriore o su un vetro laterale anziché sul parabrezza;
• contrassegni per veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli apposti su una parte facilmente intercambiabile.
Oltre alla multa il conducente deve subito registrare la targa per il contrassegno elettronico oppure acquistare un contrassegno adesivo, se ancora non ne possiede uno, e lo deve incollare al suo veicolo secondo le prescrizioni.
Se si tratta di una combinazione di veicoli (p. es. un’autovettura con rimorchio abitabile), in cui né il veicolo trattore né il rimorchio sono muniti di contrassegno valido, la multa viene riscossa due volte.
11.2 Falsificazione di contrassegni e riutilizzo
Il contrassegno autostradale è un valore di bollo ufficiale. La falsificazione, l’imitazione o la contraffazione di un contrassegno rientra tra i reati punibili ai sensi del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) e comporta una denuncia presso il ministero pubblico. Oltre a una multa viene effettuata anche un’iscrizione nel casellario giudiziale.
Anche l’utilizzo o il solo trasporto di tali contrassegni (anche su strade non assoggettate alla tassa) e il riutilizzo di contrassegni già annullati sono denunciati e puniti.
12 Informazioni
Le risposte alle domande frequenti sono disponibili alle FAQ.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla centrale d’informazione dell’UDSC (zollauskunft@bazg.admin.ch / tel. +41 58 467 15 15)
Per domande di altra natura rivolgersi a:
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Tasse sulla circolazione