R-18-01 Merci diplomatiche
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Basi
Misure economiche e franchigie doganali 31 luglio 2025
Regolamento 18-01
Privilegi doganali per missioni diplomatiche, posti consolari e organizzazioni internazionali
I regolamenti sono disposizioni di esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.
Per ragioni di migliore leggibilità, si evita l'uso contemporaneo di forme linguistiche maschili e femminili. Tutte le denominazioni personali si applicano comunque a entrambi i sessi.
0 Introduzione, informazioni di base
«In franchigia di dazio» significa che le merci possono essere importate in Svizzera solo in esenzione da dazi. «In franchigia di tributi» significa che le merci non sono soggetta a tributi d'importazione (dazi doganali, IVA, altre imposte indirette, ecc.).
1 Basi legali
• Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01)
• Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02)
• Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12)
• Art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a della Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; RS 631.0)
• Art. 5 e 6 dell’Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD; RS 631.01)
• Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0)
• Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0)
2 Oggetto della franchigia di tributi e beneficiari
Oggetto della franchigia di tributi | In linea di principio, le merci destinate ai beneficiari elencati di seguito possono essere importate in Svizzera in franchigia di tributi (esenzione dai dazi d'importazione e da altri tributi d'importazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c, d ed e LSO).
La distinzione avviene nel modo seguente (l'elenco non è esaustivo):
Beni per uso ufficiale («privilegi ufficiali») di
• missioni diplomatiche a Berna;
• posti consolari in Svizzera;
• organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera1;
• missioni e delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali.
1 Vedi allegato A. dell’Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0)
Beni per uso personale («privilegi personali») di
• membri del corpo diplomatico a Berna;
• membri del corpo consolare in Svizzera (esclusi i consoli onorari);
• membri dell’alta direzione e funzionari superiori di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera;
• agenti diplomatici di delegazioni e missioni permanenti presso organizzazioni internazionali;
• membri della famiglia, appartenenti all’economia domestica, delle summenzionate persone;
• capi di Stato esteri in visita ufficiale in Svizzera;
• membri di missioni speciali e delegati presso le conferenze internazionali;
• gli oggetti per il primo arredamento del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari, delle organizzazioni, delle missioni e delle delegazioni i summenzionati.
Eccezione | Le persone di nazionalità svizzera (cittadini svizzeri) non godono di alcun privilegio.
Beneficiari | Secondo l’art. 2 LSO beneficiano di tale franchigia di tributi:
a) organizzazioni intergovernative;
b) istituzioni internazionali;
c) organizzazioni internazionali quasi intergovernative2;
d) missioni diplomatiche;
e) posti consolari;
f) missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;
g) missioni speciali;
h) conferenze internazionali;
i) segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
j) commissioni indipendenti;
k) tribunali internazionali;
l) tribunali arbitrali;
m) altri organismi internazionali;
n) persone chiamate in veste ufficiale (a titolo permanente o no) presso uno dei beneficiari istituzionali di cui alle lettere a fino m;
o) personalità che esercitano un mandato internazionale;
p) persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere n ed o, compreso il personale domestico privato.
2 ad esempio l’«International Air Transport Association» (IATA) oppure l’«International Union for Conservation of Nature» (IUCN)
2.1 Tabella riassuntiva dei privilegi doganali per le persone beneficiarie
Suppellettili domestiche: Autovetture Carburanti Materiali di Olio per ri Altre (reciprocità (reciprocità Primo costruzione scaldamento merci ammessa) ammessa) arredamento
Uso ufficiale da parte della missione / del consolato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Capi missione e familiari appartenenti alla stessa economia domestica con tessera di ✓ 🗶 ✓ ✓ ✓ ✓ legittimazione B
Membri del personale diplomatico con tessera di legittimazione C ✓ 🗶 ✓ ✓ ✓ ✓ Familiari appartenenti a alla stessa economia domestica di membri del personale diplomatico con tessera di le ✓ 🗶 🗶 🗶 ✓ ✓ gittimazione C
Funzionari consolari stranieri e loro familiari appartenenti alla stessa economia domestica con tessera di legittima ✓ 🗶 ✓ ✓ ✓ ✓ zione K (con banda rosa)
Altri impiegati consolari di carriera esteri, titolari di una tessera di legittimazione K ✓ 🗶 ✓ 🗶 ✓ ✓ (con banda blu)
Personale amministrativo e tecnico con tessera di legittimazione D ✓ 🗶 ✓3 🗶 🗶 🗶 Altro personale (tessera di legittimazione E, F) 🗶 🗶 ✓4 🗶 🗶 🗶 Persone di cittadinanza CH 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶 🗶
3 Diritto limitato all'acquisto nel territorio doganale o all'importazione di un'autovettura e di un motoscafo in franchigia entro un anno dal primo insediamento (art. 25 dell’Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera; RS 631.144.0) 4 Diritto limitato all'acquisto nel territorio doganale o all'importazione di un'autovettura e di un motoscafo in franchigia entro cinque anni dal primo insediamento (art. 23 dell’Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri; RS 631.145.0).
3 Beni destinati alle missioni diplomatiche a Berna, alle rappresentanze consolari in
Svizzera, alle organizzazioni internazionali e i loro membri
3.1 Imposizione
➊ Traffico turistico Esenzione dei tributi in base al tipo della tessera di legittimazione del DFAE.
➋ Invii postali e di corriere Indirizzati personalmente a persone Importazione in franchigia di beneficiarie: tributi con dichiarazione sem
valore dell’invio fino a 1'000 fran plificata secondo R-10-00 cifra chi; 1.4.3
non contenenti bevande alcoli (nessun modulo 14.60) che, sigarette oppure merci soggette a restrizioni oppure divieti;
cognome e nome (secondo tessera di legittimazione), statuto diplomatico e nome della missione diplomatica, della rappresentanza consolare oppure organizzazione internazionale annotati sui documenti accompagnamento
identificati come merce diplomatica (ad es. «diplomatic goods», «diplomatic parcel»). Altri invii: Trattamento secondo ➌
non indirizzati personalmente a (altri tipi di traffico oppure di persone beneficiarie; oppure merci)
valore dell’invio superiore a 1'000 franchi;; oppure
contenenti bevande alcoliche, sigarette oppure merci soggette a d autorizzazioni o permessi.
➌ Altri tipi di traffico oppure di Le merci possono: Transito verso un ufficio che merci • essere imposte presso un ufficio rilascia le autorizzazioni sedoganale che è allo stesso tempo condo cifra 3.2 uno degli uffici che rilasciano le oppure autorizzazioni; oppure Imposizione presso un ufficio • essere imposte presso un altro doganale con il modulo 14.60, ufficio doganale aperto al traffico quale è stato autorizzato in di merci commerciali i su presen precedenza da uno degli uffici tazione di un modulo 14.60 au che rilasciano le autorizzatorizzato in precedenza da uno zioni degli uffici che rilasciano le au oppure torizzazioni. Imposizione provvisoria secondo R-10-90 ai fini della successiva presentazione del modulo 14.60 autorizzato in precedenza da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni
Se il modulo 14.60 è necessario per la concessione della franchigia di tributi, deve essere timbrato dall'organizzazione responsabile (missione diplomatica, rappresentanza consolare o organizzazione internazionale) prima di essere presentato all'ufficio che rilascia le autorizzazioni competente secondo cifra 3.2.
Una volta che il modulo 14.60 è stato vidimato dall'ufficio 'ufficio che rilascia le autorizzazioni competente, le cedole A e B vengono restituite alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o inviati per posta. L'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione non è responsabile dell'inoltro all'ufficio doganale di importazione. Su presentazione delle cedole A e B, l’imposizione in franchigia di tributi può essere concessa entro i termini previsti (rubrica 13 del modulo 14.60) presso tutti gli uffici doganali aperti al traffico commerciale di merci. L’imposizione può essere effettuata anche presso un DA.
Impiego delle cedole del modulo 14.60
Cedola A Ufficio doganale d’importazione
Cedola B Restituzione alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
Cedola C Ufficio che rilascia l’autorizzazione
Nel caso in cui l’invio è stato imposto definitivamente all’importazione, un’imposizione in franchigia dei tributi a posteriori con modulo 14.605 è esclusa.
La procedura di rettifica e di ricorso è disciplinata dalle disposizioni previste agli art. 34 LD rispettivamente 116 LD.
Se in occasione dell'importazione non è presente un modulo 14.60 vidimato da uno degli uffici che rilasciano le autorizzazioni (vedi cifra 3.2), l'importazione in franchigia non può essere concessa. L’invio può essere imposto provvisoriamente oppure spedito in transito ad un ufficio che rilascia le autorizzazioni.
5 Art. 33a dell’Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0) ed art. 34 dell’Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0)
3.2 Uffici che rilasciano le autorizzazioni
Per gli invii alle missioni diplomatiche alle rappresentanze consolari (con sede in tutta la Svizzera), alle organizzazioni internazionali con sede a Berna (UPU, OTIF, delegazione permanente dell'UE) e Zurigo (BAD / ADB), nonché ai loro funzionari e membri. Dogana Mittelland Bogenschützenstrasse 9b
3001 Berna
Tel. +41 58 462 68 69 E-mail: diplomaten@bazg.admin.ch Orari di apertura: 09.00 – 10.30 h (lunedì a venerdì)
Per gli invii alle organizzazioni internazionali con sede a Ginevra, alle missioni permanenti presso tali organizzazioni e alle delegazioni e ai loro membri Per le installazioni iniziali (trasferimento per l'in Altre merci sediamento in Svizzera), le sigarette e le be (a seconda del tipo di trasporto) vande alcoliche con volume alcolico eccedente 25%. Dogana Ovest Uffici doganali6 Centre de compétence diplomates Dogana Ginevra Rive Droite Bâtiment GVA Center Dogana Ginevra Rive Gauche Route de l'Aéroport 31 Dogana Ginevra Aeroporto
1215 Genève 15 (Imposizione con modulo 14.60 senza vidima
Tel. +41 58 469 72 81 zione del «Centre de compétence diplomates») E-mail: infoge.diplomates@bazg.admin.ch Orari di apertura: su appuntamento; 08.00 – 11.30 h (lunedì, martedì, giovedì)
Per gli invii alla BRI di Basilea e ai suoi funzionari Importazione presso gli uffici della Dogana Nord Importazione presso gli uffici di altre regioni Uffici doganali della Dogana Nord 6 Dogana Nord (Imposizione con modulo 14.60 senza vidima Elisabethenstrasse 31 zione della Dogana Nord) Casella postale 149
4010 Basilea
Tel. +41 58 469 11 11 E-mail: zoll.nord_av@bazg.admin.ch Orari di apertura: lunedì a venerdì su appuntamento
6 Elenco degli uffici doganali su: https://dst.bazg.admin.ch
3.3 Oggetti per il primo insediamento
Le persone beneficiarie che trasferiscono il proprio domicilio in Svizzera, hanno diritto, in occasione del loro primo insediamento, all’importazione in franchigia dei tributi delle masserizie di trasloco, nuove o usate. Questa agevolazione può essere rivendicata una sola volta e deve avvenire nei seguenti termini:
Persone beneficiarie Termine di importazione
I membri del personale diplomatico delle missioni e i 1 anno a contare dalla loro entrata in membri delle loro famiglie appartenenti alla sua economia funzione domestica (compresi gli invii successivi; questi devono essere dichiarati, al momento dell'importazione del Art. 6 cpv. 2 e art. 7 cpv. 5 dell’ordinanza del 23 agosto 1989 primo invio, in un elenco separato) concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0)
Funzionari consolari di carriera di nazionalità straniera e i 1 anno a contare dalla loro entrata in membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia funzione domestica (compresi gli invii successivi; questi devono essere dichiarati, al momento dell'importazione Art. 17 cpv. 1 e art. 18 cpv. 5 dell’ordinanza del 23 agosto della prima spedizione, in un elenco separato) 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0)
I funzionari membri dell’alta direzione e i membri delle 5 anni a contare dalla loro entrata in loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica funzione Gli invii successivi devono essere dichiarati, al Art. 6 cpv. 2 e art. 7 cpv. 5 dell’ordinanza del 13 novembre momento dell'importazione e del primo invio o 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni in entro i due mesi successivi in un elenco sepaternazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizza rato. Gli invii successivi devono essere importati zioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0) entro un anno dal momento in cui la il primo invio è stato posto sotto regime doganale.
Gli altri funzionari 5 anni a contare dalla loro entrata in Art. 9 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 dell’ordinanza del 13 nofunzione vembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizza Gli invii successivi devono essere dichiarati, al zioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga momento dell'importazione e del primo invio o nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri entro i due mesi successivi in un elenco sepa (RS 631.145.0) rato. Gli invii successivi devono essere importati entro un anno dal momento in cui la il primo invio è stato posto sotto regime doganale.
Procedura d’imposizione:
• L'importazione di beni per le installazioni iniziali deve essere effettuata tramite modulo 14.60.
• Gli oggetti usati – aventi almeno de 6 mesi di utilizzazione – possono essere imposti tramite modulo 18.44 come masserizie di trasloco presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali, fintanto che le corrispondenti condizioni siano adempiute (vedi R-18-03 cifra 3.1 segg.).
3.4 Veicoli
L'importazione in franchigia dei tributi di autovetture7 (veicoli di servizio e veicoli personali) è possibile sulla base di un impegno circa l’uso. L’imposizione viene effettuata con il modulo 15.52 e si basa sulle disposizioni particolari delle ordinanze sui privilegi doganali per le persone privilegiate.
Eccezioni | Sono esclusi da una imposizione con modulo 15.52: i motocicli, le motoleggere, ed i ciclomotori. Tali veicoli possono essere imposti in franchigia di tributi utilizzando il modulo 14.60.
Sono competenti per l’imposizione la Dogana Mittelland, la Dogana Ovest e la Dogana Nord (per dettagli vedi cifra 3.2).
Se sono adempite le condizioni per le masserizie di trasloco (vedi R-18-03 cifra 3.1), l’imposizione viene effettuata utilizzando il modulo 18.44 presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
3.5 Stampati
Gli stampati, i libri e le pubblicazioni ufficiali destinati all’uso ufficiale di:
• missioni diplomatiche a Berna;
• posti consolari in Svizzera;
• organizzazioni internazionali; oppure
• missioni diplomatiche oppure alle delegazioni permanenti a Ginevra
possono essere imposti in franchigia dei tributi, senza formalità. La competenza spetta agli uffici d’importazione (non è necessario il modulo 14.60).
3.6 Visita delle merci
In casi giustificati può essere ordinata una visita delle merci.
I dettagli vengono disciplinati dagli uffici che rilasciano l’autorizzazione rispettivamente gli uffici d’importazione.
3.7 Comunicazione diplomatica
Le missioni diplomatiche e i consolati utilizzano la comunicazione diplomatica per tutti gli scambi ufficiali con il proprio Governo e le altre rappresentanze del proprio Paese. La comunicazione diplomatica viene utilizzata anche tra le organizzazioni internazionali in Svizzera e quelle negli altri Paesi nonché tra le missioni permanenti presso queste organizzazioni e il loro Governo.
7 Le autovetture sono veicoli che non superano un peso totale di 3’500 kg e sono progettati per il trasporto di un massimo di 9 persone (compreso il conducente). Sono esclusi in particolare i furgoni per le consegne, le automobili, gli autocarri e i veicoli da lavoro.
3.7.1 Imposizione
L’imposizione può essere ammessa senza formalità.
Gli invii misti composti da una valigia diplomatica accompagnata da un’attestazione corrispondente e di altre merci diplomatiche con modulo 14.60 (senza visto dell'ufficio che rilascia le autorizzazioni) devono essere inviati in transito alla Dogana Mittelland oppure alla Dogana Genève Rive Droite – Port Franc.
3.7.2 Inviolabilità della valigia diplomatica
La valigia diplomatica non può in alcun caso essere aperta o trattenuta. Bisogna fare attenzione a non danneggiare le chiusure o i sigilli durante le operazioni relative all’imposizione.