R-18-02 Esenzioni doganali e diritto internazionale
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Basi
Misure economiche e franchigie doganali 1° giugno 2026
Regolamento 18-02
Esenzioni da dazio in base al diritto internazionale e secondo l’uso internazionale
I regolamenti sono disposizioni di esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.
Per ragioni di migliore leggibilità, si evita l'uso contemporaneo di forme linguistiche maschili e femminili. Tutte le denominazioni personali si applicano comunque a entrambi i sessi.
0 Introduzione, principi generali
«In franchigia di dazio» significa che le merci possono essere importate in Svizzera solo in esenzione da dazio. «In franchigia di tributi» significa che per le merci non vengono riscossi tributi all’importazione (dazio, IVA, altre imposte indirette, ecc.).
1 Esenzione da dazio in base al diritto internazionale
1.1 Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale
Accordo del 22 novembre 1950 per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale (RS 0.631.145.141), cosiddetto «Accordo di Firenze» (concluso nel quadro de l’UNESCO) Art. 8 cpv. 1 lett. a LD
Gli oggetti coperti dall’accordo di Firenze sono in franchigia di dazio ma soggiacciono all’IVA. Tali merci figurano negli allegati A a E. A causa dell’abolizione dei dazi industriali a partire dal 1° gennaio 2024, nella prassi tale esenzione da dazio non ha più rilevanza.
L’importazione avviene mediante dichiarazione doganale elettronica e-dec e può essere effettuata presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
1.2 Materiale didattico e di studio nonché mobilio scolastico destinato alle scuole
italiane in Svizzera Accordo del 15 dicembre 1961 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’esenzione doganale sull’importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera (RS 0.631.145.149.454) Art. 8 cpv. 1 lett. a LD, art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA
1.2.1 Beneficiari
Hanno diritto a questa franchigia di tributi i giardini d’infanzia, le scuole elementari, le scuole e gli istituti secondari di primo e secondo grado che di regola si basano sul programma d’insegnamento statale italiano e che possono essere frequentati anche da cittadini non italiani.
Hanno parimenti diritto alla franchigia di tributi i corsi di addestramento o i corsi di cultura generale postscolastici per cittadini italiani in Svizzera organizzati in modo regolare, autorizzati dalla rappresentanza diplomatica, sentita la competente autorità locale, e ufficialmente riconosciuti dal Governo svizzero.
Sia le scuole che i corsi di cultura postscolastici non devono avere scopo di lucro e il materiale non può essere ceduto a terzi in Svizzera.
1.2.2 Oggetto della franchigia di tributi
Sono in franchigia di tributi:
• il materiale didattico;
• il materiale di studio, compreso il materiale d’uso di qualsiasi tipo;
• il mobilio scolastico.
Eccezione | I corsi di addestramento o di cultura postscolastici non hanno diritto all’importazione di mezzi tecnici ausiliari, macchine ecc. e di materiale tecnico d’uso.
1.2.3 Procedura di autorizzazione e imposizione
Procedura di autorizzazione | L’autorizzazione per l’importazione in franchigia di tributi deve essere richiesta, mediante apposita domanda, alla competente direzione di circondario (vedi appendice I).
Imposizione e competenza | Dopo la concessione dell’autorizzazione, l’imposizione avviene sulla base di una dichiarazione doganale elettronica e‑dec presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali. Nella dichiarazione doganale il destinatario deve impegnarsi a non cedere a terzi il materiale ammesso in esenzione da tributi.
La dichiarazione doganale va completata con la seguente dichiarazione: «Il destinatario si impegna a non cedere a terzi la merce importata.».
1.3 Sostanze terapeutiche di origine umana, reagenti per la determinazione dei
gruppi sanguigni, reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari Accordo europeo del 15 dicembre 1958 concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d’origine umana (RS 0.812.161) Accordo europeo del 14 maggio 1962 concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (RS 0.812.31) Accordo europeo del 17 settembre 1974 sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (RS 0.812.32) Protocollo addizionale del 24 giugno 1976 dell’Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (RS 0.812.321) Art. 8 cpv. 1 lett. a LD, art. 53 cpv. 1 lett h LIVA
Se tutte le condizioni dell’accordo interessato sono soddisfatte, le merci possono essere ammesse in franchigia di tributi. L’importazione avviene mediante dichiarazione doganale elettronica e-dec e può essere effettuata presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
1.4 Merci dell’Agenzia spaziale europea (ESA)
Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09) Art. 8 cpv. 1 lett. a LD, art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA
Secondo l’articolo VI dell’allegato I della suddetta Convenzione, i prodotti importati o esportati dal territorio doganale dall’Agenzia o per suo conto, e strettamente necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali, sono esenti da qualsiasi tributo (franchigia di tributi) nonché da ogni divieto e restrizione.
L’imposizione in franchigia di tributi avviene per:
a) merci di ogni genere, ad esempio materiale d’uso, attrezzature o strumenti che l’ESA invia alle sue imprese a contratto per l’esecuzione dei loro compiti in Svizzera.
La condizione per tale franchigia è un’attestazione da parte dell’ESA, che deve essere presentata all’ufficio doganale d’importazione.
Su richiesta, gli invii dell’ESA senza la necessaria attestazione possono essere imposti provvisoriamente (vedi R-10-90).
L’attestazione dell’ESA non vale come dichiarazione doganale;
b) documenti ufficiali e pubblicazioni dell’ESA che hanno palesemente carattere ufficiale (documenti di scorta ecc.).
La competenza per accordare la franchigia di tributi spetta agli uffici doganali. L’imposizione avviene sulla base di una dichiarazione doganale elettronica e‑dec che può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
1.4.1 Modello della conferma dell’ESA
Modello dell’attestazione nell’appendice II.
1.5 Merci dell’Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (SR 0.741.826.81) Art. 8 cpv.1 lett. a LD , art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA
Secondo l'articolo 3 dell'allegato II del suddetto Accordo, le merci trasportate dall'agenzia all'interno o all'esterno del territorio doganale sono esenti da qualsiasi dazio all'importazione e all'esportazione (esenzione doganale), nonché da tutti i divieti e le restrizioni.
La condizione è che le merci siano utilizzate dall'agenzia per il proprio uso di servizio.
La competenza per accordare la franchigia tributi spetta agli uffici doganali. L’imposizione avviene tramite una dichiarazione doganale elettronica e-dec e può essere effettuata presso tutti gli uffici doganali aperti al traffico delle merci commerciali.
1.6 Merci dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)
Accordo del 1° luglio 1959 sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (RS 0.192.110.127.32) Art. 8 cpv.1 lett. a LD , art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA
Secondo l’articolo III, sezione 8 del suddetto Accordo, i beni importati o esportati dal territorio doganale dall’AIEA sono esenti da qualsiasi tributo (franchigia di tributi) nonché da qualsiasi divieto e limitazione all’importazione o all’esportazione.
Il presupposto è che le merci siano utilizzate dall'AIEA per scopi di servizio.
La competenza per accordare la franchigia tributi spetta agli uffici doganali. L’imposizione avviene tramite una dichiarazione doganale elettronica e-dec e può essere effettuata presso tutti gli uffici doganali aperti al traffico delle merci commerciali.
Le disposizioni previste da altre leggi federali (disposti di natura non doganale), in particolare le misure relative alla sanità pubblica, alle epizoozie, al trasferimento dei beni culturali, alla protezione delle specie e alla protezione dei vegetali rimangono riservate.
1.7 Merci dell'ITER Organization e dell’impresa comune per ITER “Fusion for
Energy” Accordo del 28 novembre 2007 in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sull’applicazione al territorio della Confederazione svizzera dell’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per l’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio allargato nel campo della ricerca sull’energia da fusione (RS 0.424.111) Accordo del 28 novembre 2007 in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell’energia atomica relativo all’adesione della Svizzera all’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (RS 0.424.112) Ordinanza del 20 gennaio 2021 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OMPRI; RS 420.126) Art. 8 cpv. 1 lett. a LD, art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA
Le merci importate o esportate dall'ITER Organization e dall’impresa comune per ITER “Fusion for Energy” o per loro conto, e strettamente necessarie all’esercizio delle sue attività ufficiali, sono esenti da qualsiasi tributo all’importazione o all'esportazione (compresa l’IVA), nonché da ogni divieto e restrizione.
L’imposizione in franchigia di tributi avviene per:
a) merci di ogni genere, ad esempio materiale d’uso, attrezzature o strumenti che ITER Organization e Fusion for Energy invia alle sue imprese a contratto per l’esecuzione dei loro compiti in Svizzera.
La condizione per tale franchigia è un’attestazione dell’ITER Organization o Fusion for Energy, che deve essere presentata all’ufficio doganale d’importazione (modelli delle attestazioni vedi allegato IV).
Gli invii dell’ITER Organization o Fusion for Energy senza relativa attestazione possono essere imposti provvisoriamente su richiesta.
L’attestazione dell’ITER Organization o Fusion for Energy non vale come dichiarazione doganale.
b) documenti ufficiali e pubblicazioni dell’ITER Organization o Fusion for Energy che hanno palesemente carattere ufficiale (documenti di scorta ecc.).
La competenza per accordare la franchigia di tributi spetta agli uffici doganali. L’imposizione avviene sulla base di una dichiarazione doganale elettronica e-dec che può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
2 Esenzione da dazio secondo l’uso internazionale
2.1 Bare, urne cinerarie e accessori funebri
Art. 8 cpv. 2 lett a LD, art. 7 OD , art. 53 cpv. 2 LIVA, art. 113 lett b OIVA
Sono in franchigia di tributi:
• le bare con le salme e le urne con le ceneri delle salme cremate;
• gli accessori funebri;
• le corone funebri, portate da persone che partecipano a un funerale nel territorio doganale.
Le bare con salme devono essere accompagnate da una carta di passo per cadaveri ufficiale.
L’imposizione avviene tramite una dichiarazione doganale semplificata secondo la cifra 1.4.3 R-10-00 presso tutti gli uffici doganali aperti al traffico commerciale.
Nota / limitazione | Gli accessori e le corone funebri che vengono ordinati da una persona domiciliata in Svizzera o su suo incarico per un funerale in Svizzera soggiacciono a tributi (cfr. anche cifra 20.3 R-69-02).
2.2 Premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore
Protocollo del 26 giugno 1999 di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (RS 0.631.21), appendice III allegato specifico B n. 3.7 lett. g Art. 8 cpv. 2 lett a LD, art. 8 OD, art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA
2.2.1 Definizioni
Premi d’onore Oggetti con carattere simbolico, come coppe, medaglie, piatti e simili, con i quali vengono premiate all’estero persone domiciliate in Svizzera in riconoscimento delle loro eccellenti prestazioni, ad esempio, in ambito sportivo, artistico, scientifico, culturale ecc.
Oggetti ricordo Oggetti con carattere simbolico, come medaglie, monete commemorative, piccole targhe, spille, magliette stampate, coppe / bicchieri incisi e altri oggetti simili, offerti in regalo a persone domiciliate in Svizzera per la loro partecipazione a una manifestazione (ad es. sportiva) all’estero.
Doni d’onore Oggetti, come premi d’onore, che autorità, organizzazioni o persone con domicilio / sede fuori dal territorio doganale svizzero donano in favore di manifestazioni pubbliche svizzere.
Premi in natura Oggetti senza carattere simbolico, come orologi, automobili, animali, derrate alimentari, fiori o altri oggetti simili, ricevuti in regalo da persone residenti in Svizzera per le loro straordinarie prestazioni a una manifestazione (ad. es. sportiva) all’estero. Tali oggetti possono essere recare un’incisione.
2.2.2 Oggetto della franchigia di tributi
Genere di merce Osservazioni
In franchigia di tributi Premi d’onore e oggetti ricordo L’ufficio doganale può richiedere una conferma (lettera di scorta, introdotti nel territorio doganale dal certificato ecc.) dell’organizzatore destinatario stesso o a lui inviati. alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
Doni d’onore -- consegnati in occasione di feste svizzere da persone che hanno la loro sede o il loro domicilio fuori dal territorio doganale.
Soggetti a tributi Premi in natura Costituiscono un’eccezione i premi in natura importati nel traffico turistico nel quadro delle quantità ammesse in franchigia e/o del limite di franchigia secondo il valore.
Esempi
1) Una grande impresa con sede in Svizzera riceve un premio internazionale costituito da una scultura in vetro con un’incisione.
Tale premio d’onore è ammesso in franchigia di tributi.
2) Un tennista domiciliato in Svizzera vince il torneo di Halle (Germania). Per la vittoria riceve un piatto e un orologio (del valore di CHF 20'000.00) dello sponsor principale del torneo.
Il premio d’onore (piatto) è ammesso in franchigia di tributi. Mentre il premio in natura (orologio) è soggetto a tributi.
3) Un corridore amatoriale domiciliato nel territorio doganale partecipa alla maratona di Berlino. Al traguardo riceve come riconoscimento una maglietta stampata e una medaglia. Inoltre uno sponsor della maratona gli offre un cartone di vino (10 bottiglie da 0,75 l) del valore complessivo di CHF 200.00.
Gli oggetti ricordo (maglietta e medaglia) sono ammessi in franchigia di tributi, mentre il premio in natura (vino) è soggetto a tributi nel quadro delle quantità ammesse in franchigia e del limite di franchigia secondo il valore validi nel traffico turistico.
4) Un tiratore sportivo domiciliato nel territorio doganale partecipa a un concorso di tiro all’estero. Nella sua categoria ottiene il terzo posto e riceve una coppa. La società di tiro organizzatrice del concorso gli offre inoltre una bicicletta (del valore di CHF 500.00).
Il premio d’onore (coppa) può essere ammesso in franchigia di tributi, mentre il premio in natura (bicicletta) è soggetto a tributi.
2.2.3 Procedura di autorizzazione e d’imposizione
Procedura di autorizzazione | L’importazione di doni d’onore è soggetta all’obbligo di autorizzazione. L’autorizzazione per l’importazione in franchigia di tributi deve essere richiesta, mediante apposita domanda alla direzione di circondario competente (vedi appendice I).
Imposizione e competenza | L’imposizione avviene tramite una dichiarazione doganale semplificata secondo la cifra 1.4.3 R-10-00 presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali (dopo l’ottenimento di un’eventuale autorizzazione per doni d’onore).
2.3 Trasferimento dell’esercizio di imprese estere
Art. 8 cpv.2 lett a LD , art. 9 OD
I beni d’investimento e gli oggetti d’equipaggiamento di imprese estere che trasferiscono la loro sede (e quindi la loro attività) dall’estero in Svizzera sono in franchigia di dazio (ma non di IVA), poiché tali imprese sono considerate equiparate a una persona fisica che si trasferisce in Svizzera.
Con il termine «imprese» si intendono aziende industriali, commerciali o agricole. Per analogia, la franchigia di dazio vale anche per altre persone giuridiche senza scopo di lucro (ad. es. una società) nonché per persone fisiche che svolgono un’attività in qualità di liberi professionisti.
Le merci in questione sono costituite da oggetti usati (ad es. macchine, impianti ecc.) che si trovano in possesso dell’impresa. In caso di aziende agricole, la franchigia di dazio si applica anche per le scorte vive (ad es. bestiame).
Le condizioni per la franchigia dazio sono l’utilizzo dei beni e degli gli oggetti per almeno sei mesi nel territorio doganale estero, al momento del trasferimento dell’esercizio tutti i beni e gli oggetti vengano portati nel territorio doganale e che siano destinati all’uso proprio nel territorio doganale.
Il proseguimento dell’esercizio nel territorio doganale svizzero deve corrispondere, allo scopo e all’entità, alla precedente attività. Ciò significa che presso la nuova ubicazione deve essere svolta un’attività analoga.
Il momento del trasferimento dell’esercizio deve coincidere con la data della cessazione dell’esercizio e dell’attività nel Paese di provenienza.
Non sono in franchigia di dazio:
• gli oggetti d’equipaggiamento per imprese estere oggetto di una fusione con un’impresa nel territorio doganale o ripresi da una simile impresa;
• gli oggetti d’equipaggiamento per filiali di imprese estere (sede della casa madre all’estero);
• le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
• gli alimenti per esseri umani o animali.
L’importazione avviene mediante dichiarazione doganale elettronica e-dec e può essere effettuata presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.