R-18-03 Altre esenzioni
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Basi
Misure economiche e franchigie doganali 1° giugno 2026
Regolamento 18-03
Altre esenzioni da dazio
I regolamenti sono disposizioni di esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.
Per ragioni di migliore leggibilità, si evita l'uso contemporaneo di forme linguistiche maschili e femminili. Tutte le denominazioni personali si applicano comunque a entrambi i sessi.
0 Introduzione, principi di base
«In franchigia di dazio» significa che le merci possono essere importate in Svizzera solo in esenzione da dazi. «In franchigia di tributi» significa che le merci non sono soggette a tributi d'importazione (dazi doganali, IVA, altre imposte indirette, ecc.).
1 Beni in piccole quantità, di valore insignificante o con un importo trascurabile di
dazi doganali
1.1 Invii regalo
Art. 8 cpv. 1 lett. b LD, art. 1 OD-DFF, art. 53 cpv. 1 lett. a LIVA, Art. 1 lett. a dell’Ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (RS 641.204)
I regali inviati da privati domiciliati nel territorio doganale estero a privati domiciliati nel territorio doganale svizzero sono in franchigia da tributi fino a un valore di CHF 100.00 per invio.
Eccezioni | I manufatti del tabacco e le bevande alcoliche sono esclusi da questo limite di franchigia secondo il valore.
Nella determinazione del valore dell'invio di regali, i costi di imballaggio, assicurazione, trasporto o altri costi accessori non devono essere aggiunti al valore dell'invio. È determinante il valore di mercato del regalo.
I regali di natura abituale sono beni che si può presumere siano destinati all'uso personale e privato del destinatario. Si presume che si tratti di una quantità abituale, a condizione che non appaia come una vera e propria scorta di merci o che sia destinata alla distribuzione tra terzi.
L’imposizione viene effettuata con una dichiarazione doganale semplificata in conformità al R-10-00 cifra 1.4.3 presso qualsiasi ufficio aperto al traffico di merci commerciali.
1.2 Effetti personali
Convenzione di Istanbul, Allegato B.6 (RS 0.631.24), Art. 8 cpv. 1 lett. b LD, art. 16 cpv. 1 LD, art. 63 cpv. 1 e 2 e Allegato 1 OD, art. 53 cpv. 1 lett. a LIVA, Art. 1 lett. b dell’Ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (RS 641.204)
Gli effetti personali usati (come da Allegato 1 OD) sono esenti da tributi se il viaggiatore li ha portati con sé quando ha lasciato la Svizzera. L'esenzione dai dazi è concessa anche se gli oggetti sono stati acquistati di recente e utilizzati all'estero a causa di circostanze impreviste (ad es., incidente, furto, cambiamento del tempo).
Gli effetti personali nuovi inviati per conto di una persona che soggiorna temporaneamente nel territorio doganale nazionale sono esenti da dazio se non si può presumere che gli articoli rimarranno nel territorio nazionale. Lo stesso vale per gli effetti personali inviati in anticipo.
Anche l'importazione di diapositive, filmati amatoriali e altri supporti audio e video è esente da dazi, a condizione che siano di natura familiare e vengano scambiati tra conoscenti.
Eccezione | Non è prevista alcuna esenzione dai tributi se gli articoli (ad es., capi di abbigliamento) sono stati acquistati all'estero e sono già stati indossati. Questi sono ancora considerati nuovi quando vengono importati in Svizzera e sono quindi soggetti a tributi.
I beni di consumo di alto valore devono essere immessi in libera pratica o dichiarati nell'ambito del regime di ammissione temporanea.
L’imposizione viene effettuata con una dichiarazione doganale semplificata in conformità al R-10-00 cifra 1.4.3 presso qualsiasi ufficio aperto al traffico di merci commerciali.
1.3 Rinuncia alla riscossione dei tributi doganali a causa dell'importo del dazio trascurabile
Art. 8 cpv. 1 lett. b LD, art. 71 LD, art. 58 OD-UDSC, art. 53 cpv. 1 lett. a LIVA, Art. 1 lett. d dell’Ordinanza del DFF del 2 aprile 2014 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (RS 641.204)
Non vengono riscossi dazi doganali per un massimo di CHF 5.00 per decisione d’imposizione (per l'IVA si veda R-69-02 cifra 2.4).
Eccezioni | Le merci del traffico turistico sono escluse da questa regola. L'applicazione di questo regola è inoltre esclusa se c'è o si deve presumere che vi sia un abuso.
2 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli
Art. 8 cpv. 2 lett. b LD, art. 13 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
Le seguenti merci sono esenti da dazi all'importazione, a condizione che non abbiano un valore collezionistico:
a) mezzi legali di pagamento e titoli (azioni, obbligazioni, assegni)1;
b) manoscritti e documenti;
c) francobolli e altri valori di bollo ufficiali validi in Svizzera, al massimo al valore facciale;
d) biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
Il termine «documenti» si riferisce a documenti originali, come corrispondenza privata e commerciale, fatture, contratti e documenti simili non destinati al commercio (vedi R-69-02 cifra 5.4.1).
Sono considerati documenti scritti anche:
• le copie scambiate al posto di documenti originali (tracciati, fotocopie, supporti di dati, riproduzioni, microfilm e simili);
• le liste di firme per banche e simili;
• i supporti di dati il cui contenuto è di carattere privato o commerciale;
• i nastri registrati, le cassette, i compact disc (CD), i dischi digitali versatili (DVD) e simili con registrazioni di carattere privato o commerciale.
1 devono essere rispettate le disposizioni dell'Ordinanza dell'11 febbraio 2009 concernente il controllo
dei movimenti transfrontalieri di liquidità (RS 631.052)
Eccezione | Le riproduzioni (copie) realizzate all'estero da originali inviati all'estero per la riproduzione sono soggette a tributi.
L’imposizione viene effettuata con una dichiarazione doganale semplificata in conformità al R-10-00 cifra 1.4.3 presso qualsiasi ufficio aperto al traffico di merci commerciali.
3 Masserizie di trasloco, matrimonio, eredità
3.1 Masserizie di trasloco
Art. 8 cpv. 2 lett. c LD, art. 14 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
Le masserizie di trasloco usate e gli animali, importati da immigranti, sono esenti da tributi, a condizione che siano stati utilizzati per almeno 6 mesi nel territorio doganale estero e siano destinati a un ulteriore uso personale.
3.1.1 Oggetto della franchigia dei tributi
Le merci di cui alle tabelle seguenti sono ammesse in franchigia di tributi, all'importazione:
da parte di persone fisiche che si spostano dall'estero al territorio doganale svizzero; e
in occasione del rientro definitivo, da parte di persone fisiche che hanno risieduto all'estero senza trasferire la propria residenza per almeno un anno ininterrotto:
Genere di merce Applicazione della franchigia di tributi
1 Merci dell’immigrante (sotto riserva in franchigia di tributi
delle cifre 4-6)
2 Animali (animali da compagnia e ani- in franchigia di tributi2
mali da reddito)
3 Mezzi di trasporto in franchigia di tributi
4 Provviste domestiche per consumo in franchigia di tributi3
personale, del genere e nella quantità usuali
5 Bevande alcoliche • tenore alcolico fino a 25 % vol.: 200 litri e
• tenore alcolico superiore a 25 % Vol.: 12 litri La franchigia è concessa per famiglia; Le quantità in eccesso sono soggette a tributi
6 Manufatti di tabacco • Sigarette: 1’000 sigarette (massimo 2’000 sigarette per famiglia) o
Sigari: 200 pezzi o
Tabacco da fumo: 1 kg La franchigia è concessa per famiglia; Le quantità in eccesso sono soggette a tributi Tabella 1
2 Soggetto a norme epidemiologiche (ad es. microchip, vaccinazione antirabbica, passaporto per animali domestici o certificato veterinario); vedi anche www.blv.admin.ch Animali Viaggiare con animali da compagnia
3 È vietata l'importazione di alimenti palesemente pericolosi per la salute (non conformi ai requisiti
della legislazione alimentare).
3. per l’arredamento di una casa secondaria per persone fisiche residenti all'estero (vedi anche la cifra 3.1.5):
Genere di merce Applicazione della franchigia di tributi
1 Suppellettili domestiche e oggetti per- in franchigia di tributi
sonali d'uso
2 Animali (animali da compagnia e ani- soggetti a tributi4
mali da reddito)
3 Mezzi di trasporto soggetti a tributi
(uso ininterrotto per un massimo di 1 anno con dichiarazione doganale verbale tollerata5)
4 Provviste domestiche per consuma- sono concesse solo le franchigie per il traffico turizione propria, de, bevande alcoliche e stico
prodotti del tabacco (si applica anche nei casi in cui la dichiarazione doganale viene effettuata da terzi in assenza della persona beneficiaria)6 Tabella 2
3.1.2 Imposizione
L'importazione in franchigia di masserizie di trasloco deve essere richiesta utilizzando il modulo 18.44 al momento dell'attraversamento della frontiera presso un ufficio aperto al traffico di merci commerciali. Il modulo 18.44 deve essere firmato in originale dalla persona che si trasferisce e, se del caso, la firma del trasportatore o quella del dichiarante doganale.
Oltre al modulo 18.44 debitamente compilato, è necessario presentare un elenco degli oggetti (nel caso di veicoli, una copia aggiuntiva dei documenti del veicolo straniero) e una prova adeguata del trasferimento di residenza (ad es. permesso di soggiorno, contratto di affitto, contratto di lavoro). L'ufficio doganale competente può richiedere ulteriori documenti di supporto.
In mancanza dei documenti necessari ad autorizzare l’importazione in franchigia di tributi, è possibile un’imposizione provvisoria (vedi R-10-90).
3.1.3 Condizioni
3.1.3.1 Domicilio
Art. 23 segg. CC
L’immigrante deve trasferire il suo domicilio dall’estero in Svizzera. Il nuovo domicilio può essere stabilito solo se è disponibile un appartamento o una casa. Il semplice acquisto di un terreno edificabile in Svizzera non significa ancora che una persona trasferisca il proprio domicilio.
4 Soggetto a norme epidemiologiche (ad es. microchip, vaccinazione antirabbica, passaporto per animali domestici o certificato veterinario); vedi anche http://www.blv.admin.ch Animali Viaggiare con animali da compagnia 5 art. 25 cpv. 1 let. e OD-UDSC
6 È vietata l'importazione di alimenti palesemente pericolosi per la salute (non conformi ai requisiti
della legislazione alimentare).
La definizione del termine «domicilio» per le persone fisiche in Svizzera è stabilita dall'art. 23 segg. CC. Di conseguenza, Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. A differenza di altri Paesi in cui sono riconosciute residenze secondarie, la Svizzera considera che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC). Una volta stabilito il domicilio, questo rimane in vigore fino all'acquisizione di un nuovo domicilio. Se il domicilio non può essere provato (né in Svizzera né all'estero), si considera il luogo dove la persona soggiorna.
Si applicano i seguenti principi (elenco non esaustivo):
Centro degli interessi vitali di una persona | È il luogo in cui si trovano gli interessi personali di una persona ed è quindi la sua casa. È qui che risiedono i legami più forti.
Quando si valuta il centro degli interessi vitali di una persona, l'obiettivo è determinare il luogo in cui la persona intrattiene le relazioni familiari, sociali e professionali più intense, tenendo conto delle circostanze generali della sua vita.
Il centro degli interessi vitali è di norma il luogo in cui la persona rientra regolarmente a casa la sera e trascorre la notte, in cui intrattiene le relazioni familiari e trascorre il tempo libero. Le persone sposate che durante la settimana pernottano sul posto di lavoro e trascorrono i fine settimana con la famiglia hanno il loro domicilio nel luogo di vita familiare.
Il centro degli interessi vitali viene determinato separatamente per ciascun coniuge, anche se di norma l'abitazione comune costituisce il domicilio di entrambi.
Se una persona vive alternativamente in due o più luoghi, il luogo con cui esiste il legame più forte o più saldo è considerato il luogo di domicilio.
Soggiorno a scopo specifico | L'assunzione di un'occupazione, la dimora a scopo di formazione, il collocamento in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituiscono di per sé domicilio. – Nel caso dell'assunzione di un'occupazione, occorre menzionare in particolare i cosiddetti lavoratori stagionali che lavorano in Svizzera per una parte dell'anno ma la cui famiglia vive all'estero. Di norma, i lavoratori stagionali stabiliscono solo la residenza e non il domicilio in Svizzera.
Una persona che si trasferisce in un altro luogo per un periodo di tempo limitato per uno scopo specifico (lavoro, studi, formazione professionale, cure mediche, ecc.) in genere mantiene il luogo di domicilio precedente. Tuttavia, è anche possibile stabilire un luogo di domicilio in un luogo di studio - vale a dire se il rapporto con il precedente luogo di domicilio si è allentato e i legami con il luogo di studio si sono rafforzati a tal punto che questo diventa il centro degli interessi vitali (ad es., lavoro, relazione permanente, matrimonio o il viaggio di ritorno non è certo).
Minorenni e persone sotto tutela | Il domicilio dei minori sotto l’autorità parentale è Il domicilio dei genitori o – se i genitori non hanno un domicilio comune – quello del genitore che ne ha la custodia. Negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
I minorenni sotto tutela hanno il loro domicilio presso la sede dell'autorità di protezione dei minori.
Le persone maggiorenni sotto curatela generale hanno il loro domicilio presso la sede dell'autorità di protezione degli adulti.
3.1.3.2 Utilizzo prima dell'importazione
I beni devono essere stati utilizzati personalmente all'estero, vale a dire
a) dall'immigrante o dal cittadino svizzero che rientra in Svizzera: almeno 6 mesi prima della data di trasferimento del domicilio o del rientro, la durata del trasporto è considerata come utilizzo all'estero;
b) dalla persona domiciliata all'estero che arreda una residenza secondaria in Svizzera: almeno 6 mesi prima della data di acquisto o di locazione della casa o dell'appartamento o del giorno della sua messa a disposizione.
Il concetto di proprietà non è determinante per la concessione della franchigia. L’utilizzo e il diritto di disporre di un bene, ad esempio in affitto o in prestito, sono gli unici criteri che permettono di concedere l'ammissione in franchigia di tributi ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 lett. a OD.
3.1.3.3 Uso dopo l'importazione
Le merci importate nel territorio doganale in franchigia di tributi devono essere destinate a un ulteriore utilizzo da parte della persona che si trasferisce.
3.1.3.4 Termine per l’importazione
L'importazione di masserizie di trasloco deve avvenire in relazione temporale con il trasferimento di domicilio o alla stipula del contratto di acquisto o di locazione di una seconda casa. È tollerato un periodo massimo di 2 anni entro il quale le masserizie di trasloco devono essere dichiarate e importati in Svizzera.
Le masserizie di trasloco importate nel territorio doganale dopo la scadenza del periodo di 2 anni dal trasferimento del domicilio sono generalmente soggette a tributi. In caso di ostacolo, occorre osservare le disposizioni della cifra 3.1.3.6.
3.1.3.5 Invii successivi
Invii successivi devono di principio essere annunciati al momento della prima importazione. Gli invii successivi ad un primo invio parziale devono essere importati in Svizzera entro il termine di importazione di 2 anni.
3.1.3.6 Ostacolo
Gli ostacoli sono eventi o circostanze imprevedibili che rendono impossibile l'importazione delle merci entro il termine stabilito. Si tratta di eventi o circostanze su cui la persona interessata non ha avuto alcuna influenza o ha potuto influire solo in misura limitata. Gli ostacoli non vanno confusi con i pretesti. La possibilità di invocare un ostacolo mira a eliminare uno svantaggio subito senza colpa e serve a evitare casi di rigore personale.
Anche se viene invocato un ostacolo, il criterio decisivo per la franchigia di tributi rimane il collegamento con l’evento generante la franchigia (trasferimento, matrimonio, eredità). Di conseguenza, anche dopo la rimozione dell'ostacolo, occorre verificare se l'importazione dei beni in questione avviene ancora in relazione a questo evento.
Le carenze organizzative o l'ignoranza delle disposizioni di legge non sono ostacoli ai sensi degli art. 14-16 OD.
Se esiste un ostacolo all'importazione delle merci, franchigia di tributi può essere concessa una volta rimosso l'ostacolo. A tal fine, è necessario presentare una domanda scritta all'U- DSC entro 30 giorni dalla rimozione dell'ostacolo. La domanda deve essere motivata e accompagnata da documenti pertinenti (modulo 18.44 e giustificativi).
Esempi di ostacoli | Disordini o conflitti nel paese d'origine, controversie in caso di divorzio (ad es. sentenze pendenti), ritardi nella costruzione di un'abitazione (difficoltà di consegna, problemi con il tessuto edilizio, ecc.), lavori di ristrutturazione nel nuovo luogo di residenza (che rendono inabitabile l'appartamento o la casa), gravi malattie (che comportano un'incapacità temporanea di agire) o, in caso di importazione di beni ereditari ai sensi del paragrafo 3.3 e segg., controversie ereditarie o divisioni ereditarie di lunga durata.
Momento in cui si verifica un ostacolo | Un ostacolo può essersi verificato durante l'intera durata del periodo di importazione e impedire l'importazione tempestiva. Un ostacolo può quindi essere invocato anche se un evento imprevisto si verifica alla fine del periodo di importazione.
Momento del deposito della domanda | La domanda che fa valere un ostacolo e richiede una proroga del periodo di importazione non deve necessariamente essere presentata durante il periodo di importazione regolare o durante la durata dell'ostacolo. A seconda delle circostanze, la persona soggetta all'obbligo di notifica può essere in grado di presentare una domanda solo dopo che l'ostacolo è cessato (ad es., in caso di incapacità di agire a causa di una grave malattia). In alcuni casi, la necessità di presentare una domanda può sorgere solo in un momento successivo, che a sua volta può ritardare la presentazione. Tuttavia, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. L'ostacolo si considera rimosso non appena la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è di nuovo (oggettivamente e soggettivamente) in grado di effettuare l'importazione. Il termine di 30 giorni è volto a garantire, nell'interesse della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e della sicurezza del diritto, che la franchigia di tributi sia rivendicata il prima possibile non appena l'ostacolo è stato rimosso.
La merce deve essere importata entro 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione dell’UDSC.
3.1.4 Condizioni non adempiute, scadenza del termine
Se le condizioni per l'importazione in franchigia non sono adempiute, la merce importata è soggetta a tributi.
Le masserizie di trasloco usate inviate in anticipo sono soggette a tributi perché le condizioni per il trasferimento di domicilio oppure l'ulteriore utilizzazione personale non sono adempiute.
Scadenza del termine | Le masserizie di trasloco e gli articoli per l'arredamento di una casa secondaria importati dopo la scadenza del periodo di 2 anni dal trasferimento del domicilio oppure dalla stipula del contratto di acquisto oppure di locazione sono soggetti a tributi.
3.1.5 Arredamento di una residenza secondaria da parte di una persona domiciliata
all'estero Art. 14 cpv. 4 OD
Una casa secondaria è un luogo (casa o appartamento) in cui si trascorre principalmente il tempo libero o le vacanze.
Il domicilio dell'affittuario o del proprietario di una residenza secondaria deve essere imperativamente all'estero, la nazionalità non è tuttavia rilevante. La franchigia di tributi si applica quindi anche ai cittadini svizzeri residenti all'estero.
Il genere e l’ampiezza delle masserizie di trasloco devono essere proporzionali alla seconda residenza affittata o acquistata. La franchigia di tributi non si applica agli arredi delle residenze secondarie affittate o subaffittate a terzi.
Una residenza secondaria non può essere utilizzata per stabilire un secondo domicilio. Tuttavia, esiste una costellazione in cui una persona il cui centro degli interessi vitali è all'estero soggiorna in Svizzera per svolgere un'attività lavorativa e importa suppellettili domestiche a tale scopo. Tali invii possono essere imposti come masserizie di trasloco in base all'art. 14 cpv. 4 OD.
Gli animali e i mezzi di trasporto non sono ammessi in franchigia a questo titolo. I mezzi di trasporto possono essere utilizzati nel regime di ammissione temporanea per un massimo di un anno senza interruzione con una dichiarazione doganale verbale (art. 25 cpv. 1 lett. e OD-UDSC). Se necessario, gli animali possono essere imposti con una DDAT o un certificato di annotazione.
Le condizioni elencate nella cifra 3.1.3 si applicano anche alla concessione della franchigia di tributi.
3.1.6 Abbandono di un appartamento o di una casa all'estero da parte di persone domiciliate in Svizzera
Art. 14 cpv. 5 OD
Il soggiorno nel territorio doganale estero menzionato all’art.14 cpv 5 OD, deve essere durato almeno un anno ininterrotto affinché gli effetti personali possano essere importati in franchigia doganale. Si applicano inoltre le condizioni menzionate nei punti precedenti.
Se le condizioni non sono adempiute, gli oggetti sono passibili di dazio doganale in occasione della loro importazione in Svizzera e devono quindi essere imposti secondo le disposizioni generali.
Le merci di comprovata origine svizzera, ad eccezione delle scorte di merci, possono essere imposte in esenzione doganale come merci svizzere di ritorno (vedi R-18-04 cifra 1).
3.1.7 Suppellettili e oggetti personali d’uso di scolari e studenti
Le suppellettili e gli oggetti personali d’uso (anche provenienti dall’economia domestica dei genitori) di scolari e studenti devono essere imposti all’importazione come segue:
Genere di merce Applicazione della franchigia di tributi 1 oggetti personali d’uso, nuovi e usati, in franchigia di tributi ai sensi dell'art. 63 cpv. 1, lett. b e allegato 1 OD, nonché il materiale scolastico.
2 Mezzi di trasporto Autorizzazione modulo 15.30
(termine di validità 2 anni dalla data della prima entrata nel territorio doganale)
3 Altre merci:
usate in franchigia di tributi
nuove soggette a tributi (ev. imposizione nel regime dell’ammissione temporanea) Tabella 3
3.1.8 Esportazione
Suppellettili | L’imposizione può essere effettuata al momento dell'esportazione presso un ufficio doganale tramite un elenco di inventario e indicando gli indirizzi in Svizzera e all'estero.
La dichiarazione deve essere effettuata durante l'orario di apertura di un ufficio aperto al traffico di merci commerciali.
Mezzi di trasporto | devono in linea di massima essere dichiarati per l'esportazione in conformità alle disposizioni generali.
Se il mezzo di trasporto non è ancora stato immatricolato in Svizzera, il modulo 13.20A deve essere restituito all'ufficio doganale al momento dell’uscita dal territorio doganale svizzero.
3.2 Corredi nuziali
Art. 8 cpv. 2 lett. c LD, art. 15 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
La franchigia dai tributi si applica ai corredi nuziali appartenenti ad una persona che sposa un'altra persona domiciliata nel territorio doganale e trasferisce il proprio domicilio in Svizzera.
Equivalenti al matrimonio sono:
le unioni domestiche registrate7; e
le unioni analoghe stipulate all'estero.
Eccezioni | Tutte le altre forme di unione registrata, come il concubinato, il PACS (patto civile di solidarietà) ecc. sono esenti da questa esenzione fiscale.
7 in conformità con la Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie
omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LUD; RS 211.231)
3.2.1 Oggetto della franchigia di tributi
Le merci importate in Svizzera dalla persona che vi si trasferisce sono in franchigia di tributi secondo la seguente tabella. Il tipo e la quantità delle merci devono corrispondere alle condizioni della casa comune.
Genere di merce Applicazione della franchigia di tributi
1 Suppellettili domestiche usate o nuove in franchigia di tributi
2 Oggetti personali in franchigia di tributi
3 Mezzi di trasporto in franchigia di tributi
4 Regali di matrimonio in franchigia di tributi
5 Animali (animali da compagnia e ani- in franchigia di tributi8
mali da reddito)
6 Provviste domestiche per consumo in franchigia di tributi9
personale, del genere e nella quantità usuali
7 Bevande alcoliche • tenore alcolico fino a 25 % vol.: 100 litri e
• tenore alcolico superiore a 25 % Vol.: 12 litri Le quantità in eccesso sono soggette a tributi
8 Manufatti di tabacco • sigarette: 1'000 pezzi o
sigari: 200 pezzi o
tabacco da fumo: 1 kg le quantità in eccesso sono soggette a tributi Tabella 4
3.2.2 Imposizione
L'importazione in franchigia di tributi di corredi nuziali deve essere richiesta utilizzando il modulo 18.45 al momento dell'attraversamento del confine presso un ufficio aperto al traffico di merci commerciali. Il modulo 18.45 deve essere firmato in originale dalla persona che si trasferisce e, se del caso, deve contenere la firma del trasportatore o quella del dichiarante doganale.
Giustificativi da presentare, vedi cifra 3.2.4.
In mancanza dei documenti necessari ad autorizzare l’importazione in franchigia di tributi, è possibile un’imposizione provvisoria (vedi R-10-90).
8 Soggetto a norme epidemiologiche (ad es. microchip, vaccinazione antirabbica, passaporto per animali domestici o certificato veterinario); vedi anche www.blv.admin.ch Animali Viaggiare con animali da compagnia
9 È vietata l'importazione di alimenti palesemente pericolosi per la salute (non conformi ai requisiti
della legislazione alimentare).
3.2.3 Condizioni
Condizioni per l’ammissione in franchigia di tributi
Coniuge immigrante il coniuge che trasloca deve, a seguito del matrimonio, lasciare il suo domicilio all'estero ed eleggerne uno in Svizzera; a.
Altro coniuge al momento del matrimonio l'altro coniuge deve essere domiciliato in Svizzera o dimorarvi permanentemente
Corredi nuziali I corredi nuziali devono essere in libera pratica nel Paese nel quale il coniuge immigrante aveva il domicilio.
3.2.3.1 Termine d’importazione
I corredi nuziali devono essere importati nel territorio doganale entro 6 mesi dal matrimonio o dalla registrazione dell'unione e devono essere destinati all'uso domestico della coppia, rispettivamente, ad essere utilizzati personalmente dalla coppia.
I corredi nuziali importati nel territorio doganale dopo la scadenza del termine di 6 mesi sono generalmente soggetti a tributi. In caso di ostacolo, è necessario osservare le disposizioni della cifra 3.2.3.3.
3.2.3.2 Invii successivi
Invii successivi devono di principio essere annunciati al momento della prima importazione. Gli invii successivi ad un primo invio parziale devono essere importati in Svizzera entro il termine di importazione di 6 mesi.
3.2.3.3 Ostacolo
Si applicano le disposizioni della cifra 3.1.3.6.
3.2.4 Prova del matrimonio e del trasferimento di domicilio
Oltre alla domanda tramite modulo 18.45, devono essere presentati i seguenti documenti:
• elenco degli oggetti da importare;
• atto di matrimonio o un documento ufficiale equivalente;
• permesso di soggiorno di entrambi i coniugi /partner.
L'ufficio doganale può richiedere ulteriori giustificativi. In mancanza dei documenti necessari ad autorizzare l’importazione in franchigia di tributi, è possibile un’imposizione provvisoria su richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (vedi R-10-90).
3.2.5 Suppellettili domestiche di coniugi che traslocano, il cui matrimonio, rispettivamente la cui unione domestica registrata, è stata contratta meno di sei mesi prima del trasferimento del domicilio Tali beni, nuovi o usati, sono ammessi in franchigia di tributi a titolo di corredi nuziali, a condizione che l'importazione avvenga entro tre mesi dal trasferimento di domicilio.
3.2.6 Condizioni non adempiute
Se le condizioni per l'importazione in franchigia non sono adempiute, la merce importata è soggetta a tributi.
3.3 Oggetti ereditati
Art. 8 cpv. 2 lett. c LD, art. 16 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
3.3.1 Oggetto della franchigia
Sono considerati come oggetti ereditati, a condizione che siano stati posseduti e utilizzati dal testatore:
Genere di merci Applicazione della franchigia
1 Suppellettili domestiche senza scorte in franchigia di tributi
di merci
2 Oggetti personali in franchigia di tributi
3 Oggetti per l’esercizio professionale e in franchigia di tributi
commerciale personale
4 Mezzi di trasporto in franchigia di tributi
5 Animali in franchigia di tributi10
Tabella 5
3.3.2 Imposizione
L'importazione in franchigia di oggetti ereditati deve essere richiesta, al momento dell'attraversamento della frontiera presso un ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali, utilizzando il modulo 18.46 (per invii con un valore eccedente CHF 100'000.00 va inoltre presentata un'autorizzazione ai sensi della cifra 3.3.8) Il modulo 18.46 deve essere firmato in originale dall'avente diritto all'eredità e, se del caso, la firma del trasportatore o quella del dichiarante doganale.
Giustificativi da presentare, vedi cifra 3.3.7.
In mancanza dei documenti necessari ad autorizzare l’importazione in franchigia di tributi, è possibile un’imposizione provvisoria (vedi R-10-90).
3.3.3 Condizioni e definizioni
Condizioni per l’ammissione in franchigia di tributi
Gli oggetti ereditati devono essere devoluti agli eredi legali o istituiti oppure a legatari domiciliati in Svizzera.
Il testatore deve avere avuto l'ultimo domicilio all'estero e aver utilizzato personalmente i beni. Il luogo di decesso e la durata dell'utilizzo sono irrilevanti.
L’erede o il legatario deve essere domiciliato in Svizzera al momento della morte del testatore e dell'importazione dei beni ereditari.
10 Soggetto a norme epidemiologiche (ad es. microchip, vaccinazione antirabbica, passaporto per animali domestici o certificato veterinario); vedi anche www.blv.admin.ch Animali Viaggiare con animali da compagnia
Termini:
Legatario | Questo termine è ripreso all'art. 16 cpv. 1 lett. b OD, e si riferisce unicamente alle persone fisiche domiciliate nel territorio doganale.
Successione | Questo termine designa il momento in cui il diritto di disporre dei beni è trasferito all’erede. La «successione» può quindi essere equiparata alla data in cui si chiude la divisione ereditaria, in particolare nel caso di più eredi. La data rilevante per determinare la data di successione e quindi il calcolo del periodo di un anno può essere, ad esempio, la data del contratto successorio, del contratto di divisione ereditaria o di una decisione giudiziaria o notarile.
3.3.3.1 Termine d’importazione
Gli oggetti ereditati devono essere importati nel territorio doganale entro 1 anno dalla successione. Il periodo di importazione inizia al momento della successione.
Gli oggetti ereditati importati nel territorio doganale dopo la scadenza del termine di 1 anno dalla data della successione sono di principio soggetti a tributi. In caso di ostacolo, occorre osservare le disposizioni della cifra 3.3.3.3.
3.3.3.2 Invii successivi
Invii successivi devono di principio essere annunciati al momento della prima importazione. Gli invii successivi ad un primo invio parziale devono essere importati in Svizzera entro il termine di importazione di 1 anno.
3.3.3.3 Ostacolo
Si applicano le disposizioni della cifra 3.1.3.6.
3.3.4 Diritto successorio determinante
Lo status di diritto successorio del beneficiario di beni provenienti da un'eredità è determinato dal diritto dell'ultimo Paese di domicilio del testatore. Tale diritto può rendere determinante quello del Paese originario del defunto.
3.3.5 Istituzione d’erede / legato
L'istituzione d’erede ed il legato (art. 483 - 484 CC) si differenziano per il fatto che nel caso dell'eredità viene devoluta al beneficiario la totalità o una frazione dell'eredità (in percentuale), mentre nel caso del legato vengono devoluti determinati beni o valori.
Un legato può essere ammesso in franchigia di tributi unicamente se esso è maturato a seguito di un decesso (testamento / contratto di successione). Un legato non può essere oggetto di una quota ereditaria ricevuta in anticipo.
3.3.6 Oggetti ereditati ricevuti in anticipo
Gli oggetti di cui la cifra 3.3.1 sopraccitata che il testatore ha utilizzato personalmente all'estero per almeno 6 mesi e che trasferisce a un erede durante la sua vita, tenendo conto della sua imputazione sulla quota ereditaria, sono trattati come beni ereditari.
Questi oggetti possono essere ammessi in franchigia di tributi dietro presentazione di una conferma del testatore e della documentazione adeguata (vedi cifra 3.3.7).
Eredi istituti | devono presentare un atto notarile.
3.3.7 Prova del diritto alla franchigia di tributi
Oltre alla domanda nel modulo 18.46, devono essere presentati i seguenti documenti:
• l'elenco delle merci da importare, accompagnato da un’attestazione ufficiale o notarile (oppure, qualora non vi siano dubbi, un elenco firmato dagli altri eredi) che certifichi che gli oggetti provenienti dalla successione del testatore sono destinati agli eredi legittimi o istituiti, o ai legatari;
• l’atto di morte del testatore o un certificato equivalente;
• un’attestazione ufficiale relativa all’ultimo domicilio del testatore, qualora non sia menzionato nell’atto di morte;
• i documenti di identità del testatore e dell'erede;
• il permesso di soggiorno o di domicilio dell'erede o del legatario;
• per i mezzi di trasporto: certificato di circolazione ufficiale estero;
• per gli oggetti che il testatore dona a un erede durante la sua vita, tenendo conto dell’imputazione sulla quota ereditaria: una dichiarazione corrispondente del testatore o, se previsto, un atto notarile.
L'ufficio doganale può richiedere ulteriori giustificativi. In mancanza dei documenti necessari ad autorizzare l’importazione in franchigia di tributi, è possibile un’imposizione provvisoria su richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (vedi R-10-90).
3.3.8 Procedura d’autorizzazione
Per invii con un valore fino a CHF 100'000.00, la franchigia di tributi può essere direttamente concessa dall'ufficio doganale competente direttamente all'importazione su presentazione del modulo 18.46.
Negli altri casi, una domanda di franchigia di tributi deve essere presentata, prima dell'importazione dei beni ereditati, alla direzione di circondario competente nella regione in cui il richiedente è domiciliato (si veda l'appendice III).
I giustificativi di cui la cifra 3.3.7 devono essere allegati alla domanda, rispettivamente al modulo 18.46.
L’imposizione avviene secondo le disposizioni di cui la cifra 3.3.2.
3.3.9 Uso dopo l'importazione
Gli eredi non sono tenuti a utilizzare personalmente in Svizzera gli oggetti ereditati; essi possono disporne liberamente subito dopo l’importazione.
3.3.10 Condizioni non adempiute
Se le condizioni per l'importazione in franchigia non sono adempiute, le merci importate sono soggette a tributi.
4 Merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali
o persone nel bisogno Art. 8 cpv. 2 lett. d LD, art. 17 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
4.1 Beneficiari
4.1.1 Organizzazioni di utilità pubblica o opere assistenziali
Sono considerate organizzazioni di utilità pubblica e opere assistenziali ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OD le istituzioni ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti:
a) Si tratta di una persona giuridica domiciliata in Svizzera che rinuncia alla distribuzione dell'utile netto ai propri membri, soci oppure organi che la compongono; se questa persona giuridica è una società a scopo di lucro, la rinuncia deve figurare esplicitamente negli statuti;
b) i mezzi finanziari sono irrevocabilmente destinati a scopi di utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa è subordinato allo scopo di utilità pubblica e non è esercitata alcuna attività dirigenziale;
c) esercita un'attività di interesse generale;
d) esercita questa attività in maniera disinteressata.
Le organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali che rispondono a questi criteri sono generalmente organizzazioni riconosciute11. Esse beneficiano della franchigia di tributi all'importazione per le merci ricevute, destinate alla consegna gratuita a persone bisognose.
4.1.2 Persone nel bisogno
È persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento (art. 2 cpv. 1 LAS).
4.2 Oggetto della franchigia di tributi
Affinché i beni possano beneficiare della franchigia di tributi, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) Le merci sono donate;
b) le merci devono avere lo scopo di lenire il bisogno o il danno;
c) i doni devono essere consegnati alle persone bisognose, alle vittime o alle organizzazioni di utilità pubblica direttamente o per il tramite di enti assistenziali (ad es., Croce Rossa, Caritas, l’Aiuto protestante svizzero HEKS / EPER, Villaggio Pestalozzi per bambini, ecc.).
11 Molte organizzazioni sono anche certificate (ad es., controllate da ZEWO).
Non vi è alcuna limitazione relativa al genere e alla quantità dei doni. Le merci donate e destinate a essere vendute in Svizzera (in questo caso solo il ricavo della vendita è devoluto alle persone bisognose) sono soggette a tributi.
4.3 Procedura d’autorizzazione e procedura d’imposizione
Procedura d’autorizzazione | L'autorizzazione all'importazione in franchigia di tributi deve essere richiesta in anticipo all’importazione presentando una domanda alla direzione di circondario competente nella quale il richiedente è domiciliato (vedi appendice I).
Imposizione | Una volta concessa l'autorizzazione, l’imposizione viene effettuata tramite una dichiarazione doganale elettronica (e-dec) presso un ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
5 Veicoli per invalidi
Art. 8 cpv. 2 lett. e LD, art. 18 OD, art. 7 und art. 12 cpv. 1 lett. a LIAut, art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2 OIAut
La franchigia include i dazi doganali e l‘imposta sugli autoveicoli. Non è concessa la franchigia per l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L'esenzione è concessa su richiesta, a titolo di rimborso.
5.1 Condizioni perle persone invalide
Una persona disabile ha diritto alla franchigia se beneficia da parte dell'assicurazione per l'invalidità o militare (LAI) o dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS):
• di contributi per la manutenzione del veicolo; oppure
• di contributi per la modifica del veicolo in funzione della disabilità; oppure
• di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 42bis LAI (si applica solo ai minori); oppure
• di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 43bis della LAVS.
Il veicolo deve essere immatricolato a nome della persona disabile, del suo tutore o della persona a cui è affidata l’autorità parentale. È possibile anche l'immatricolazione a nome del coniuge o del partner. Tuttavia, un veicolo intestato alla propria azienda non può beneficiare della franchigia.
La franchigia o il rimborso sono concessi a una persona fisica solo una volta nell'arco di sei anni. La data di presentazione della domanda è determinante per il calcolo del termine.
5.2 Condizioni per le organizzazioni di utilità pubblica
Le organizzazioni di utilità pubblica (associazioni, istituzioni, fondazioni) hanno diritto alla franchigia rispettivamente al rimborso alle seguenti condizioni:
a) l'organizzazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 56 lett. g LIFD (vedi cifra 4.1.1 in precedenza);
b) l'organizzazione gestisce un servizio di trasporto esclusivamente per le persone disabili;
c) il servizio di trasporto non persegue uno scopo lucrativo (ovvero il prezzo delle corse deve essere determinato in modo da coprire, insieme ai contributi e ai doni, l'insieme delle spese);
d) il numero di veicoli immatricolati in franchigia di dazio e dell’imposta sugli autoveicoli deve rimanere nei limiti delle esigenze dell'organizzazione.
5.3 Oggetto della franchigia
Il rimborso dei dazi doganali e dell’imposta sugli autoveicoli riscossi è concesso per i veicoli nuovi e usati, a condizione che possa essere presentata la decisione d‘imposizione all'importazione del veicolo. L'importatore indicato deve dichiarare per iscritto la cessione dei propri diritti a favore dell'avente diritto al rimborso mediante una dichiarazione di cessione.
Il momento dell'acquisto è irrilevante. Al momento della presentazione della domanda di restituzione del dazio doganale e dell'imposta sugli autoveicoli, l'invalido può, ad esempio, possedere il veicolo già da tre anni.
5.4 Procedura e documenti
Il rimborso avverrà a titolo di rimborso. La richiesta scritta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
a) Una copia completa della decisione dell’assicurazione d’invalidità oppure dell’assicurazione di militare per: o contributi alla modifica del veicolo legata alla disabilità; oppure o sussidi di ammortamento e le spese di riparazione (contributi di manutenzione) del veicolo; oppure o un assegno di per grandi invalidi per minori;
b) una copia del libretto di circolazione;
c) una copia del contratto di acquisto o della fattura del veicolo acquistato;
d) Dichiarazione di cessione: la dichiarazione deve indicare il beneficiario, il veicolo (numero di telaio) e il numero completo della decisione d’imposizione;
e) una dichiarazione scritta della persona disabile che questa è la prima richiesta di franchigia di tributi o che non ha ricevuto nessun altro indennizzo per un veicolo per disabili negli ultimi 6 anni (la data dell'ultima richiesta è decisiva);
f) deve essere indicato il numero IBAN del conto corrente postale o bancario per il versamento del rimborso oppure deve essere allegato alla domanda bollettino di versamento precompilato.
5.5 Competenza
La direzione di circondario nella regione in cui risiede la persona avente diritto al rimborso o ha sede l'organizzazione è responsabile della franchigia o del rimborso (vedi appendice III).
6 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca
6.1 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca in istituti d’insegnamento
Art. 8 cpv. 2 lett. f LD, art. 19 cpv. 1 OD
Questi oggetti sono in franchigia di dazio ma soggetti a IVA. A causa dell'abolizione dei dazi su prodotti industriali il 1° gennaio 2024, questa franchigia doganale non è più rilevante nella pratica.
6.1.1 Oggetto e termini
Sono considerati pubblici ai sensi dell'art. 19 OD gli istituti d’insegnamento gestiti da una corporazione di diritto pubblico (Confederazione, Cantone o Comune).
Sono considerati di utilità pubblica ai sensi dell'art. 19 OD gli istituti d’insegnamento gestiti da corporazioni o istituzioni di diritto privato a condizione che perseguano scopi di pubblica utilità (ad es. le università popolari e simili).
Vi è utilità pubblica quando le prestazioni sono fornite nell’interesse della comunità e senza scopo di lucro. È irrilevante il fatto che le prestazioni interessino una cerchia ristretta di persone (vedi anche le spiegazioni sulle organizzazioni di utilità pubblica alla cifra 4.1.1).
In particolare, i seguenti beni sono considerati oggetti per l’insegnamento e la ricerca ai sensi dell'art. 19 OD (elenco non esaustivo):
Modelli, strumenti, apparecchi, macchine, quali:
a) apparecchi per la registrazione o la riproduzione di suoni o immagini;
b) supporti di suoni e immagini;
c) materiale bibliografico e audiovisivo;
d) biblioteche ambulanti
e) laboratori linguistici
f) materiale per l'interpretazione simultanea;
g) macchine meccaniche o elettriche per l’insegnamento programmato;
h) pannelli murali, modellini, grafici, carte, piani, fotografie e disegni;
i) strumenti, apparecchi, modelli per la dimostrazione;
j) Collezioni di oggetti con commento didattico visivo o sonoro di natura pedagogica per meglio dispensare la materia d’insegnamento (assortimento di materiale didattico);
k) strumenti, apparecchi, utensili, macchine utensili per l'apprendimento di una professione o di un mestiere.
Eccezioni | Materiali di consumo, ausiliari e di formazione, nonché beni che non servono ai summenzionati scopi s, ad esempio:
• oggetti d’arredamento usuali (mobilio, attrezzature da laboratorio);
• materie prime quali legno, metalli, tessuti;
• strumenti, apparecchi, utensili e macchine utensili non destinate all’apprendimento di una professione o di un mestiere.
6.1.2 Condizioni per la franchigia di dazio
Gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca sono in franchigia di dazio unicamente se:
a) sono utilizzati in istituti o istituzioni educative pubbliche o riconosciute senza scopo di lucro che forniscono regolarmente istruzione; e
b) sono importati dagli stessi istituti o istituzioni scolastiche o direttamente per loro conto; e
c) prima dell'importazione è stata approvata la domanda di franchigia di dazio (modulo 11.32) presentata alla direzione di circondario nella regione di competenza in cui si il richiedente è domiciliato (vedi appendice III).
6.2 Oggetti a per trattamenti medici o di ricerca
Art. 8 cpv. 2 lett. f LD, art. 19 cpv. 2 OD
Questi articoli sono esenti in franchigia di dazio ma soggetti a IVA. A causa dell'abolizione dei dazi su prodotti industriali il 1° gennaio 2024, questa franchigia doganale non è più rilevante nella pratica.
6.2.1 Condizioni per l'esenzione dai dazi
Gli oggetti a scopo medico o di ricerca sono in franchigia di dazio a condizione che soddisfino cumulative le seguenti condizioni:
a) i materiali sono di origine umana, animale o vegetale;
b) sono importati da istituzioni mediche o ospedaliere riconosciute o direttamente per loro conto;
c) sono utilizzati per scopi medici o di ricerca.
6.2.2 Procedura d’autorizzazione e procedura d’imposizione
6.2.2.1 Domanda di esenzione doganale
La domanda di franchigia di dazio deve essere presentata tramite modulo 11.32 prima dell'importazione alla direzione di circondario nella regione di competenza in cui il richiedente è domiciliato (vedi appendice III).
6.2.2.2 Immissione in libera pratica
L'imposizione viene effettuata presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali. A tal fine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare al momento dell'importazione il modulo 11.32 convalidato dall'ufficio che rilascia l’autorizzazione.
Se non viene presentata l'autorizzazione modulo 11.32, l’invio è soggetto a dazio e deve essere imposto secondo le disposizioni generali. L’invio può essere imposto provvisoriamente su richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. (vedi R-10-90).
7 Oggetti d’arte e d’esposizione per i musei
Art. 8 cpv. 2 lett. g LD, art. 20 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
7.1 Oggetto e termini
L'obiettivo di questa franchigia di tributi è quello di semplificare il traffico internazionale di oggetti di natura educativa, scientifica o culturale destinati ad essere conservati per il pubblico e resi accessibili al pubblico.
Lo scopo della può quindi essere paragonato a quello di un museo. È quindi di fondamentale importanza che gli oggetti importati in franchigia siano conservati in modo professionale e permanente dal beneficiario e resi accessibili al pubblico.
7.1.1 Oggetti d’arte e d’esposizione
Tutti gli oggetti esposti in modo accessibile al pubblico possono essere considerati oggetti d'arte e da esposizione. La possibilità di franchigia deve essere valutata singolarmente caso per caso. Il tipo e la natura degli oggetti sono di secondaria importanza. Il fattore decisivo è piuttosto che gli oggetti finiscano nella collezione di un museo accessibile al pubblico. Così come sono diversi i musei in Svizzera (museo d'arte, museo militare, museo di storia naturale, ecc.), anche gli oggetti da importare possono essere altrettanto diversi.
Eccezione | Se un bene viene utilizzato in base al suo scopo effettivo, esso non è considerato oggetto d’arte o da esposizione, ad es. gli oggetti utilizzati per la decorazione di interni, per la produzione di musica o per l'insegnamento (ad es. organi, altari, tappeti per chiese, pareti divisorie mobili per i musei, ecc.),
Sono ugualmente esclusi dalla franchigia anche i beni di consumo (ad es. per la caffetteria) o i beni in vendita, ad esempio per la boutique di un museo, come libri, mappe o cancelleria, e le attrezzature operative (ad es. mobili, macchinari, parco veicoli, utensili).
7.1.2 Museo
Un museo è un'istituzione permanente, accessibile al pubblico e al servizio della società, si consacra alla ricerca, la raccolta, la conservazione, l’interpretazione e l’esposizione e di patrimonio materiale e immateriale.
I musei ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. g LD devono soddisfare cumulativamente diversi requisiti:
a) I locali devono essere accessibili al pubblico. Ciò significa che la visita è garantita a tutti i visitatori interessati (con o senza orari di apertura fissi). – Il numero minimo di visitatori richiesto e gli orari di apertura o di accesso deve essere realistico e realizzabile, in modo che l'accesso possa essere considerato aperto al pubblico.
Nota | Questa condizione non è soddisfatta quando le visite sono autorizzate solo a un singolo gruppo di visitatori (ad es. ai membri dell'associazione o ai donatori).
b) Devono essere svolti da un lato i compiti fondamentali di un museo, come l'esposizione e la comunicazione della conoscenza e dall'altro la raccolta, la conservazione, la ricerca e la documentazione delle opere.
7.2 Condizioni per la franchigia di tributi
Gli oggetti d'arte e d’esposizione per i musei aperti al pubblico sono ammessi in franchigia di tributi se vengono importati dai musei stessi o direttamente per loro conto e non vengono ceduti all'interno del territorio doganale svizzero.
Gli oggetti non devono necessariamente essere di proprietà dei musei o degli espositori. Possono anche essere prestiti a lungo termine da parte di collezionisti.
Tali oggetti sono inoltre esenti da dazi se vengono esposti pubblicamente nei seguenti luoghi:
• nei parchi pubblici, nelle piazze e nelle strade pubbliche;
• in edifici e s impianti di istituzioni di diritto pubblico (Confederazione, Amministrazione pubblica, Cantone, Comune, comunità ecclesiastica ecc.);
• in edifici e impianti privati (gallerie, fondazioni ecc.), sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali.
7.3 Procedura d’autorizzazione e procedura d’imposizione
7.3.1 Richiesta di ammissione in franchigia
La domanda di ammissione in franchigia di dazio o rispettivamente di tributi deve essere presentata su modulo 11.32 prima dell'importazione alla direzione di circondario doganale competente nella regione in cui ha il richiedente è domiciliato (vedi appendice III).
Gli articoli elencati nel modulo 11.32 devono essere identificabili sulla base della descrizione contenuta nel modulo 11.32 e della documentazione fornita. Spesso ciò può essere garantito dai consueti documenti di accompagnamento (fattura, documenti di consegna, documenti di vendita, ecc.), da una descrizione dettagliata (nel caso di animali, ad es. indicando il nome latino o la specie o il genere e la denominazione) o da illustrazioni (ad es. nel caso di opere d'arte).
7.3.2 Immissione in libera pratica con modulo 11.32
L’imposizione va effettuata presso qualsiasi ufficio aperto al traffico di merci commerciali. A tal fine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare, al momento dell'importazione, il modulo 11.32 vidimato dall'ufficio che rilascia l’autorizzazione.
L'oggetto in questione può essere controllato presso l'impresa del rappresentante prima della consegna all’avente diritto, a condizione che la fornitura avvenga abbastanza presto, in modo che quest'ultimo possa presentare all'ufficio l'avviso di ricevimento (cedola D) entro 30 giorni dall'accettazione della dichiarazione. Se ciò non è possibile, l'invio viene imposto provvisoriamente.
Se, in occasione dell’importazione, non viene presentata l'autorizzazione (modulo 11.32), l’invio è soggetto a tributi e deve essere imposto secondo le disposizioni generali. L’invio può essere imposto provvisoriamente su richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (vedi R-10-90).
7.4 Eccezione alla concessione dalla franchigia di tributi all'importazione
Se le merci sono importate per la vendita incerta, è obbligatoria un’imposizione nell'ambito del regime di ammissione temporanea.
Durante il regime di ammissione temporanea, la persona avente diritto può ispezionare la merce e testarla in misura limitata (ad es., test di funzionamento, appendere un quadro). Non è consentito lasciare i beni per un periodo più lungo o trasferire il potere di disporne a una persona residente in Svizzera. Tale procedura comporterebbe l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione doganale ai sensi dell'art. 162 OD (vedi R-10-60 cifra 5). Quest’obbligo è ugualmente previsto quando i beni vengono venduti o trasferiti in altro modo (ad es., donati o regalati) durante la sorveglianza del regime doganale, dell’ammissione temporanea.
Non appena la persona avente diritto decide di prendere definitivamente possesso della merce (e non è prevista una riesportazione), l'immissione in libera pratica deve essere richiesta con il modulo 11.32 all'ufficio che rilascia l’autorizzazione (vedi cifra 7.3.2).
È necessario osservare in particolare le disposizioni dell'art. 162 OD e dell'art. 55 OD-UDSC (cambio dello scopo d’impiego, dell’utilizzatore o del proprietario della merce).
7.5 Trasferimento di merci introdotte nel territorio doganale in franchigia doganale /
cambio dello scopo d’impiego Nel quadro di un’imposizione in franchigia di dazio, rispettivamente di tributi con modulo 11.32, il beneficiario si impegna a prendere in consegna e a utilizzare la merce importata unicamente per lo scopo dichiarato.
In caso di modifica dello scopo d’impiego, sussiste l'obbligo di notifica e sorge una nuova obbligazione doganale ai sensi dell'art. 20 cpv. 4 OD.
7.5.1 Obbligo di notifica e riscossione dei tributi
I cambi dello scopo d’impiego devono essere preventivamente notificati dalla persona avente diritto all’ufficio che rilascia l’autorizzazione competente (vedi cifra 7.3.1 e appendice III). Il cambio dello scopo d’impiego comprende anche la vendita, il prestito o la messa disposizione di oggetti d'arte e d’esposizione.
Il cambio dello scopo d’impiego dà luogo a una nuova obbligazione doganale, per cui in linea di principio devono essere riscossi i tributi all'importazione.
7.5.2 Obbligo di notifica: eccezioni
Una notifica all’ufficio che rilascia l’autorizzazione, non è richiesta nei seguenti casi:
• Distruzione dell’oggetto;
• perdita dell‘oggetto a seguito di incendio (caso di sinistro);
• furto dell'oggetto;
• riesportazione dell’oggetto.
In caso di dubbi o incertezze, è responsabilità della persona avente diritto contattare l'ufficio che rilascia l’autorizzazione competente.
7.5.3 Trasferimento a un'altra persona avente diritto
In caso di trasferimento (ad es. vendita, prestito a lungo termine) a un'altra persona avente diritto, è obbligatoria una notifica all'ufficio che rilascia l’autorizzazione. A questo scopo è necessario allestire un nuovo modulo 11.32, intestato alla persona avente diritto che prende in consegna l’oggetto, in sostituzione del precedente modulo 11.32.
7.5.4 Prova dell’ubicazione
La persona avente diritto è tenuta a documentare i casi in conformità con le cifre 7.5.1 a
7.5.3 In caso di controllo da parte dell'UDSC, la persona avente diritto deve essere in grado
di dimostrare il luogo in cui si trova l'articolo in questione e fornire una documentazione senza lacune.
Le persone aventi diritto devono tenere un inventario delle merci importate in franchigia di tributi e della loro ubicazione.
Qualora, durante un controllo, l’UDSC constati che la persona avente diritto non abbia documentato o non abbia potuto documentare l’utilizzo degli oggetti in maniera pertinente, procede di principio alla riscossione posticipata dei tributi d’importazione.
8 Strumenti e gli apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o
case di cura Art. 8 cpv. 2 lett. h LD, art. 21 OD
Questi articoli oggetti sono esenti in franchigia di dazio ma soggetti a IVA. A causa dell'abolizione delle tariffe i dazi su prodotti industriali il 1° gennaio 2024, questa esenzione franchigia doganale non è più rilevante nella pratica.
L’imposizione viene effettuata con una dichiarazione doganale elettronica (e-dec) presso un ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
9 Studi e opere di artisti domiciliati nel territorio doganale svizzero
Art. 8 cpv. 2 lett. i LD, art. 22 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
Studi e opere (opere originali) | che un artista domiciliato nel territorio doganale svizzero ha creato durante un soggiorno temporaneo di studio all'estero sono ammessi in franchigia di tributi, a condizione che siano di proprietà dell'artista al momento dell'importazione.
Per soggiorno di studio all’estero si intende, in particolare, la formazione e il perfezionamento:
a) presso una scuola;
b) sostenuti da istituzioni pubbliche o private di promozione culturale; oppure
c) sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni per apprendere o approfondire tecniche e competenze artistiche.
Ai fini della concessione della franchigia di tributi, è irrilevante che l'artista importi personalmente le opere nel territorio doganale o che le faccia spedire prima o dopo il suo rientro in Svizzera e che cosa ne sia di esse dopo l'importazione.
Capolavori | creati da una persona residente nel territorio doganale durante un periodo temporaneo di studio presso una scuola all’estero sono trattati alla stregua di studi e opere, a condizione che la scuola confermi questo fatto.
Eccezione | Non si ha diritto alla franchigia di tributi per i lavori acquistati da terzi e importati nel territorio doganale.
La domanda di ammissione in franchigia di tributi deve essere presentata, prima dell'importazione alla direzione di circondario doganale competente nella regione in cui ha il richiedente è domiciliato (vedi appendice I).
Per le opere importate dall'artista stesso, la franchigia di tributi può essere concessa dagli uffici doganali in occasione dell'importazione.
L’imposizione viene effettuata con una dichiarazione doganale semplificata in conformità al R-10-00 cifra 1.4.3 presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali .
Queste merci non vanno confuse con gli invii sull’ Accordo di Firenze (vedi R-18-02 cifra 1.1).
10 Campioni di merci, saggi di merci e campionari
Art. 8 cpv. 2 lett. k LD, art. 27 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
Il trattamento doganale di campioni di merci, saggi di merci e campionari è indicato nelle osservazioni preliminari alle note esplicative della tariffa doganale12. Le disposizioni relative all'IVA, sono consultabili nel R-69-02 cifra 10 «Esenzione d’imposta».
11 Imballaggi indigeni
Art. 8 cpv. 2 lett. l LD, art. 28 OD, art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA
Gli imballaggi indigeni e i contenitori di merci (provenienti dalla libera circolazione interna, ovvero, sdoganati ed imposti in Svizzera) che vengono rinviati vuoti al mittente (proprietario) nel territorio doganale sono esenti da tributi.
L’imposizione viene effettuata con una dichiarazione doganale semplificata in conformità al R-10-00 cifra 1.4.3 presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali.
12 Materiale bellico della Confederazione
Art. 8 cpv. 2 lett. m LD, art. 29 OD, art. 1 OD-UDSC
12.1 Oggetto dell'esenzione dai dazi
L'importazione di materiale bellico della Confederazione è ammessa in franchigia di dazio.
Eccezioni | Le merci utilizzate esclusivamente per scopi amministrativi o importate per essere vendute nel territorio doganale non sono in franchigia di dazio
12.2 Imposizione
L'importazione di materiale bellico della Confederazione è ammessa in franchigia su presentazione del modulo 11.36. La domanda deve essere firmata da armasuisse. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve firmare la dichiarazione doganale di importazione.
12 www.tares.ch Note esplicative Osservazioni preliminari III. Disposizioni particolari
13 Materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni
Art. 8 cpv. 2 lett. m LD, art. 29 OD, art. 1 OD-UDSC
13.1 Oggetto della franchigia di dazio
L'importazione di materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni è ammessa in franchigia di dazio.
Eccezioni | Le merci utilizzate esclusivamente per scopi amministrativi o importate per essere vendute nel territorio doganale non sono in franchigia di dazio.
13.2 Procedura d’autorizzazione
L’ufficio degli affari militari e della protezione della popolazione del cantone di Zurigo coordina l’acquisto transfrontaliero del materiale di protezione della popolazione per tutti i Cantoni. è l’unica autorità abilitata a presentare preventivamente all’UDSC (Dogana Zurigo) una richiesta per l’imposizione in franchigia di dazio.
Se il materiale di protezione civile viene importato per la Confederazione, la richiesta per l’imposizione in franchigia di dazio deve essere presentata preventivamente dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) all'UDSC (Dogana Zurigo).
13.3 Imposizione e competenze
L’imposizione del materiale di protezione civile viene effettuata in franchigia di dazio (ma soggetta a IVA) presso qualsiasi ufficio doganale aperto al traffico di merci commerciali su presentazione dell'autorizzazione rilasciata nel modulo di richiesta.
Se, in occasione dell’importazione, non viene presentata alcuna autorizzazione, l’invio può essere imposto provvisoriamente su richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
14 Equipaggiamento militare utilizzato come parte di esercitazioni congiunte nell'ambito dello Statuto delle truppe PPP
Ordinanza del 13 novembre 2024 sulla cooperazione militare internazionale (OCMI; RS 510.81)
14.1 Truppe straniere in entrata in Svizzera
Armasuisse13 è l’unico interlocutore dell’UDSC per quanto concerne l’adempimento delle formalità per il materiale militare.
Su richiesta delle autorità militari del Paese interessato (tramite la sua ambasciata), il Protocollo militare dell'Esercito svizzero14 autorizza l'entrata in Svizzera di truppe n uniforme, con veicoli, armi, munizioni e il loro equipaggiamento personale.
14.1.1 Oggetto della franchigia dei tributi
Il materiale importato dalle truppe straniere nell'ambito di esercitazioni congiunte (Partenariato per la pace, statuto delle truppe PPP) può essere dichiarato sotto il regime dell’amissione temporanea per mezzo di una procedura semplificata senza garanzia dei tributi.
13 https://www.ar.admin.ch/it (armasuisse; Ufficio federale dell’armamento) 14 https://www.vtg.admin.ch/fr Actualité Thèmes Relations internationales Protocole militaire
Aperçu (sito disponibile solo in francese e tedesco)
Le truppe del PPP, i loro membri e i civili che li accompagnano hanno diritto alla franchigia di tributi.
Sono esenti dal dazio doganale, dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sugli autoveicoli e dall’imposta sugli oli minerali:
a) l'equipaggiamento delle truppe del PPP (ad es. mezzi di trasporto, armi, munizioni);
b) beni di sussistenza, rifornimenti e altre merci;
c) carburanti, gas naturale, oli e lubrificanti15 per i mezzi di trasporto ad uso ufficiale (veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni).
14.1.2 Procedura generale
L’importazione o esportazione temporanea di materiale militare utilizzato nell’ambito di esercitazioni comuni di truppe terrestri (statuto di truppa PPP) viene effettuata utilizzando il modulo 302 e / o un elenco dettagliato (manifesto).
Il modulo 302 e l'elenco dettagliato (manifesto) sono documenti doganali internazionali utilizzati per l’imposizione nel contesto dell'importazione temporanea. Vengono utilizzati per l’imposizione di tutto il materiale (compresa la sussistenza delle truppe).
L'ingresso delle truppe e l'importazione del loro equipaggiamento militare personale avvengono senza formalità doganali. Tuttavia, il materiale trasportato deve essere dichiarato utilizzando il modulo 302 e / o un elenco dettagliato (manifesto).
La riesportazione di equipaggiamento militare viene dichiarata direttamente all'ufficio doganale utilizzando un nuovo modulo 302 e / o l'elenco dettagliato (manifesto) presentato all'atto dell'importazione temporanea.
14.2 Viaggi militari delle truppe svizzere all'estero
In caso di partecipazione di truppe svizzere a esercitazioni militari congiunte all'estero, armasuisse allestisce un modulo 302 e / o un elenco dettagliato (manifesto) per l'esportazione temporanea di materiale militare, che viene utilizzato per dichiarare la merce al momento del passaggio del confine.
Al momento della reimportazione, armasuisse rilascia un nuovo modulo 302 e / o un nuovo elenco dettagliato (manifesto), che viene utilizzato per dichiarare la merce al momento del passaggio del confine.
14.3 Equipaggiamento militare in transito
Vedi R-14-04 «Regime di transito con il modulo NATO 302».
14.4 Altri impieghi (dimostrazione, riparazione, prestito, ecc.)
Per il materiale militare importato o esportato con uno scopo diverso dalla partecipazione a un'esercitazione comune organizzata nell’ambito del Partenariato per la pace della NATO, l’imposizione viene effettuata da armasuisse sulla base delle disposizioni generali applicabili alla procedura doganale.
15 Questo elenco è solo a scopo illustrativo; le merci sono autorizzate ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 e 2
della Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61)