Interesse di mora e interesse rimunerativo Questa direttiva delinea le disposizioni e le condizioni relative agli interessi di mora e di remunerazione per i dazi doganali e le impo
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Supporto Finanze
Valido dal 1° dicembre 2025
Regolamento R-22 Interesse di mora e interesse rimunerativo
I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.
4.1 Definizione
Per «interesse di mora» (o «interesse moratorio») si intende l’interesse che il debitore doganale deve versare all’UDSC.
4.2 Presupposto per l’obbligo di pagare l’interesse di mora
Di regola un interesse di mora viene riscosso se il debito doganale non è stato pagato entro il termine stabilito.
L’interesse di mora non viene riscosso su emolumenti, multe e spese processuali.
4.3 Eccezioni all’obbligo di pagare l’interesse di mora; rinuncia
L’interesse di mora non è riscosso in caso di un’operazione errata effettuata dall’UDSC.
L’interesse di mora non è riscosso se l’importo calcolato sull’insieme dei tributi risulta inferiore a 100 franchi per decisione d’imposizione o per decisione di riscossione posticipata.
Esempi
- Interesse di mora sull’imposta sull’importazione pari a 38 franchi e sui tributi doganali pari a 5 franchi, totale 43 franchi: l’interesse di mora non viene riscosso.
- Interesse di mora sull’imposta sull’importazione pari a 86 franchi e sui tributi doganali pari a 19 franchi, totale 105 franchi: l’interesse di mora viene riscosso.
L’importo minimo non vale per l’imposta sugli autoveicoli fabbricati in Svizzera.
Inoltre non sussiste l’obbligo di pagare l’interesse di mora se i tributi sono garantiti mediante deposito in contanti (eLynx) o l’addebito sul conto PCD1. Per contro, se il deposito in contanti o l’addebito sul conto PCD è inferiore all’ammontare del credito dovuto, l’interesse di mora è dovuto sull’importo scoperto.
Le domande di rinuncia all’interesse di mora con un importo superiore a 1000 franchi devono essere presentate all’UDSC. La decisione compete al rispettivo servizio specialistico.
4.4 Inizio dell’obbligo di pagare l’interesse di mora
In linea di massima, l’obbligo di pagare l’interesse di mora sorge con l’inizio dell’obbligazione doganale (art. 69 LD) o conformemente alle disposizioni dell’articolo 186 OD.
Se il termine di pagamento scade il sabato, la domenica o in un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia soltanto il giorno feriale successivo.
Di seguito vengono spiegati nel dettaglio alcuni casi tipici.
4.4.1 Pagamento di imposte e tributi mediante la procedura accentrata di conteggio
(PCD)
In caso di pagamento delle imposte e dei tributi mediante la PCD, l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento eventualmente concordato. Al riguardo sono determinanti le disposizioni e gli accordi relativi alla PCD.
Nell’ambito dell’imposizione doganale ordinaria, l’interesse di mora viene riscosso dalle Finanze dell’UDSC. In caso di riscossioni posticipate, la riscossione dell’interesse di mora spetta alle regioni.
1 Motivazione: l’UDSC ha già ricevuto la prestazione in denaro.
4.4.2 Tributi doganali fissati condizionatamente; imposizione provvisoria
Per i tributi doganali fissati condizionatamente e garantiti dal deposito di titoli o da una fideiussione doganale, un interesse di mora è dovuto soltanto se il regime non è stato concluso regolarmente e se, in tal modo, i tributi doganali sono definitivamente dovuti2. Ciò si applica anche nell’imposizione provvisoria (art. 39 LD), a condizione che non sia stato effettuato un deposito in contanti o addebitato il conto PCD3.
In caso di deposito in contanti o addebito sul conto PCD, l’interesse di mora non viene riscosso (vedi anche cifra 4.5).
Nei seguenti regimi doganali i tributi doganali sono fissati condizionatamente4, 5:
regime di transito;
regime di ammissione temporanea;
perfezionamento attivo e passivo (regime di non riscossione).
L’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per l’imposizione con fissazione condizionata delle imposte e dei tributi o della dichiarazione doganale provvisoria6.
Esempio Se un regime di transito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo o passivo (regime di non riscossione) non è concluso regolarmente, l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia nel momento in cui è stato aperto il regime doganale (accettazione della dichiarazione doganale).
4.4.3 Sostituzione del regime doganale
Un regime doganale pendente viene sostituito da un altro regime doganale mediante una nuova dichiarazione doganale (art. 47 cpv. 3 LD). L’obbligo precedente di pagare l’interesse di mora decade e uno nuovo inizia al momento dell’accettazione della nuova dichiarazione doganale. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 4.4.1.
2 Motivazione: con la conclusione regolare (a posteriori) del regime doganale con imposte e tributi fissati condizionatamente, il debito fiscale subordinato a condizioni decade. Pertanto non è possibile riscuotere un interesse di mora. Un interesse di mora eventualmente riscosso in precedenza va rimborsato.
3 Dato che, in caso di imposizione provvisoria mediante e-dec, le imposte e i tributi non possono essere garantiti
attraverso un deposito di titoli o una fideiussione doganale, questo esempio concreto è raro nella pratica.
4 In occasione dell’immissione in un deposito doganale aperto si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali
all’importazione (art. 51 cpv. 2 lett. a LD). 5 Nella fattispecie i depositi delle merci di gran consumo non sono menzionati poiché, nella prassi, i tributi doganali all’importazione vengono riscossi diversamente da quanto previsto dalla LD (art. 51 cpv. 2 lett. b LD), dato che e-dec non prevede un obbligo di pagamento condizionato. 6 L’obbligo di pagare l’interesse di mora non inizia pertanto solo nel momento in cui è stabilito che un regime doganale con fissazione condizionata dei tributi doganali non è stato concluso regolarmente.
Esempio L’obbligo precedente di pagare l’interesse di mora sorto all’inizio dell’ammissione temporanea decade al momento della dichiarazione doganale all’atto dell’immissione in libera pratica e ne inizia uno nuovo.
4.4.4 Restituzione ottenuta indebitamente
In caso di riscossione posticipata di una restituzione dei tributi doganali ottenuta indebitamente, l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia alla data della restituzione. È determinante il momento in cui l’UDSC ha effettuato il versamento o il trasferimento dei tributi doganali. Se non è possibile definire tale momento, vale la data della constatazione della restituzione ottenuta indebitamente.
La riscossione posticipata avviene mediante decisione.
4.4.5 Rettifica della dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 34 LD
L’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale originaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 4.4.1.
4.4.6 Accordo ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LD
L’obbligo di pagare l’interesse di mora sussiste anche in caso di accordi per semplificare la procedura d’imposizione doganale ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LD, in particolare per gli accordi concernenti dichiarazioni doganali da inoltrare periodicamente che prevedono l’imposizione posticipata dei tributi doganali dovuti per un periodo di oltre due mesi.
Se gli accordi contengono disposizioni relative agli interessi di mora, queste prevalgono sul presente regolamento. In assenza di apposite disposizioni, l’interesse di mora deve essere fissato secondo la cifra 4.4.8.
4.4.7 Obbligo di pagare l’interesse di mora in caso di accettazione della predichiarazione
Ai sensi dell’articolo 69 lettera b LD, in caso di predichiarazione l’obbligazione doganale sorge nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale. In molti casi questo momento può essere stabilito sulla base dell’entrata in transito (NCTS). Se non è possibile definire il momento del passaggio del confine, si può fare riferimento al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale.
4.4.8 Obbligo di pagare l’interesse di mora in caso di termini di pagamento
Se per il pagamento dei tributi viene concesso un termine di pagamento, l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia soltanto dopo la scadenza di tale termine.
4.4.9 Obbligo di pagare l’interesse di mora in caso di riscossione posticipata di tributi doganali ai sensi dell’articolo 85 LD e delle tasse secondo l’articolo 12 DPA L’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale originaria o nel momento in cui si verifica l’infrazione doganale (dichiarazione doganale omessa o errata). Inoltre l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia, ad esempio:
- se la dichiarazione doganale è stata omessa: nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale oppure, se tale momento non può essere determinato, quando si accerta l’omissione (art. 69 lett. c LD);
- se la dichiarazione doganale è stata omessa all’atto dell’uscita da un deposito franco doganale, nel momento in cui le merci ne escono o, se tale momento non può essere determinato, quando si accerta l’omissione (art. 69 lett. d LD).
Nell’ambito del diritto di audizione, prima dell’emanazione di una decisione di riscossione posticipata occorre indicare, in termini generali, l’obbligo di pagare l’interesse di mora.
Esempio Ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 LD, a partire da [data] sino al momento del pagamento è riscosso un interesse di mora del 4 per cento sulla suddetta somma.
Se l’interesse di mora è fatturato o se il pagamento dell’interesse di mora è oggetto di una decisione (decisione di riscossione posticipata), l’interesse deve essere calcolato fino alla data dell’allestimento della fattura o della decisione di riscossione posticipata.
4.4.9.1 Calcolo dettagliato
Di regola, nella decisione di riscossione posticipata devono essere stabiliti in modo preciso l’importo dell’obbligazione doganale nonché l’inizio dell’obbligo di pagare l’interesse di mora. Ciò vale anche se, sulla base di diverse decisioni d’imposizione originarie o di più infrazioni doganali, vari crediti doganali di importi diversi vengono trattati in una decisione di riscossione posticipata comune.
Esempi
Sull’obbligazione doganale di 15 457 franchi è riscosso un interesse di mora del 4 per cento dal 15 febbraio al 19 marzo 2020 e dal 1° gennaio 2021 sino al momento del pagamento. Sull’obbligazione doganale di 12 667 franchi l’interesse di mora riscosso è del 4 per cento a partire dal 17 ottobre 2021 sino al momento del pagamento.
Questi dettagli relativi agli interessi, cioè l’indicazione del tasso di interesse per il periodo in questione, sono altresì desumibili direttamente dalla tabella per il calcolo dei tributi che possono riferirsi a più importazioni. Tali indicazioni possono essere allegate alla decisione di riscossione posticipata.
4.4.9.2 Calcolo forfettario
Un calcolo forfettario è ammesso se il momento delle singole importazioni o delle infrazioni doganali non è noto o se, per motivi di carattere economico-amministrativo (onere troppo elevato), nella decisione di riscossione posticipata è impossibile stabilire i vari crediti doganali e i rispettivi importi nonché i diversi momenti a partire dai quali decorre il calcolo dell’obbligo di pagare l’interesse di mora. Ciò vale in particolare se il calcolo dell’interesse avviene mediante il sistema informatico in materia penale («eLynx»).
In questi casi vale quanto segue:
- l’interesse di mora viene riscosso sul totale di tutti i crediti doganali posticipati;
- la data dell’ultima dichiarazione doganale originaria presentata o dell’ultima infrazione doganale è da considerarsi il momento in cui sorge l’obbligo di pagare l’interesse di mora.
Per il calcolo degli interessi si rimanda alla cifra 6.
4.4.10 Obbligo di pagare l’interesse di mora nella procedura di ricorso
L’obbligo di pagare l’interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso (art. 186 cpv. 2 OD) e durante una procedura di condono. Esso inizia nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale (cifre 4.4.1–4.4.8).
4.4.11 Obbligo di pagare l’interesse di mora in caso di pagamenti rateali
L’obbligo di pagare l’interesse di mora sussiste anche nel caso di pagamenti rateali (art. 186 cpv. 2 OD).
L’inizio dell’obbligo di pagare l’interesse di mora si fonda sulle considerazioni relative all’obbligo di pagare l’interesse di mora in caso di riscossioni posticipate (cifra 4.4.9).
L’interesse di mora deve essere versato al più tardi con l’ultima rata o fatturato dopo il pagamento di quest’ultima, oppure devono essere adottate le misure per recuperare l’importo dovuto. Si raccomanda tuttavia di calcolare e fatturare periodicamente (p. es. annualmente) l’interesse di mora accumulato.
Sugli interessi di mora non si riscuotono altri interessi (interessi composti).
L’accordo per il pagamento rateale e la rispettiva esecuzione (incluso il conteggio dell’interesse di mora dovuto) competono a Finanze.
In caso di accordo di pagamento rateale, occorre informare il debitore doganale in merito all’interesse di mora.
4.5 Fine dell’obbligo di pagare l’interesse di mora
L’obbligo di pagare l’interesse di mora si estingue con il pagamento dell’obbligazione doganale o con l’allibramento d’ufficio dopo la scadenza del termine per i crediti doganali fissati condizionatamente.
Se l’interesse di mora è fatturato o se il pagamento dell’interesse di mora è oggetto di una decisione (decisione di riscossione posticipata), l’interesse deve essere calcolato fino alla data dell’allestimento della fattura o della decisione di riscossione posticipata.
L’interesse di mora non viene riscosso per il periodo tra la data dell’allestimento della fattura o la decisione di riscossione posticipata e il versamento entro i termini. Per contro, l’obbligo di pagare l’interesse di mora sussiste se il pagamento non è effettuato entro i termini. Ciò vale anche quando l’interesse di mora è addebitato sul conto PCD.
4.6 Ammontare dell’interesse di mora
I tassi d’interesse sono desumibili dall’ordinanza del DFF sui tassi d’interesse.
Esempio
Una DDAT del 1° novembre 2019 scade il 31 ottobre 2020 senza conclusione regolare del regime di ammissione temporanea. L’interesse di mora è pari al 4 per cento fino al 19 marzo 2020, allo 0 per cento dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e al 4 per cento dal 1° gennaio 2021.
Link: D210-3 tabelle riscossioni posticipate
4.7 Restituzione dell’interesse di mora
In caso di restituzione dei tributi doganali dovuti non vengono rimborsati gli interessi di mora eventualmente riscossi7.
4.8 Interesse di mora sull’imposta sull’importazione secondo la
LIVA
4.8.1 Introduzione
In generale si applicano le disposizioni relative all’interesse di mora sui tributi doganali.
7 Motivazione: dato che il pagamento è avvenuto in ritardo, è stato eventualmente riscosso l’interesse di mora; in
tal caso, l’interesse di mora è stato debitamente riscosso (vedi le spiegazioni sulla cifra Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Tributi doganali fissati condizionatamente; imposizione provvisoria). Per contro, se i tributi doganali sono stati indebitamente riscossi, il conseguente svantaggio viene compensato con il rimborso dell’interesse di mora (vedi cifra 5.2 segg.).
In deroga alle disposizioni della cifra 4.4.2, non viene riscosso l’interesse di mora sull’imposta sull’importazione fissata in modo condizionato o provvisorio e garantita mediante deposito di titoli o fideiussione doganale:
se i beni immessi in libera pratica sono stati dapprima imposti provvisoriamente e l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale;
se i beni imposti condizionatamente (regime di transito, di ammissione temporanea o del perfezionamento attivo) sono stati importati da una persona registrata come contribuente sul territorio svizzero.
In deroga alla cifra 4.4.6, non sussiste inoltre alcun obbligo di pagare l’interesse di mora sull’imposta sull’importazione nel caso di dichiarazioni collettive presentate periodicamente o di beni imposti a posteriori in base a un regime d’imposizione semplificato se l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero nel momento dell’importazione.
4.8.2 Interesse di mora in caso di debito fiscale non subordinato a condizioni
4.8.2.1 Principio
Se il debito fiscale non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse di mora (art. 57 cpv. 1 LIVA), che decorre in linea di massima con la nascita del debito fiscale (art. 57 cpv. 2 lett. d LIVA).
4.8.2.2 Eccezioni all’obbligo di pagare l’interesse di mora
- L’interesse di mora non è riscosso se il suo importo calcolato sull’insieme dei tributi risulta inferiore a 100 franchi per decisione d’imposizione o decisione di riscossione posticipata (art. 108 lett. c LIVA in combinato disposto con l’art. 1a cpv. 2 dell’ordinanza concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio).
La rinuncia alla riscossione non vale in caso di interessi di mora per crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata. Simili interessi vengono riscossi dalle autorità cantonali che eseguono l’esecuzione forzata.
- In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse di mora se, all’atto dell’importazione, l’importatore era registrato come contribuente e se egli avesse potuto dedurre l’imposta dovuta a titolo di imposta precedente (art. 108 lett. b LIVA in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 5 dell’ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio).
- In caso di debito fiscale non subordinato a condizioni, nei casi seguenti non si riscuote alcun interesse di mora (art. 58 lett. e LIVA):
- in virtù di un accordo con l’UDSC, i beni devono essere dichiarati solo periodicamente per la procedura d’imposizione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) e, al momento dell’importazione dei beni, l’importatore dei beni è registrato come contribuente sul territorio svizzero;
- i beni sono imposti a posteriori in base a una procedura d’imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e, al momento dell’importazione dei beni, l’importatore è registrato come contribuente sul territorio svizzero.
4.8.2.3 Particolari momenti in cui sorge l’obbligo di pagare l’interesse di mora
- In caso di versamento dell’imposta sull’importazione mediante conto PCD, l’interesse di mora decorre dal momento in cui scade il termine di pagamento accordato (art. 57 cpv. 2 lett. a LIVA).
- In caso di imposizione dell’imposta sull’importazione sulla controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA (imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’uso di beni che erano stati sottoposti al regime doganale dell’ammissione temporanea) l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia al momento in cui scade il termine di pagamento accordato (art. 57 cpv. 2 lett. b LIVA).
- In caso di recupero dell’imposta sull’importazione la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente, l’interesse di mora decorre dalla data del versamento (art. 57 cpv. 2 lett. c LIVA).
- In caso di aumento successivo della controprestazione da parte del fornitore, a causa del quale occorre annunciare l’imposta sull’importazione di cui è stato calcolato un importo insufficiente (art. 56 cpv. 5 LIVA) e versare posticipatamente la differenza dell’imposta, vi è l’obbligo di pagare l’interesse di mora se l’annuncio viene effettuato in ritardo, ovvero se non viene rispettato il termine di 30 giorni di cui all’articolo 56 capoverso 5 LIVA. Tale obbligo inizia il trentunesimo giorno dall’allestimento del documento con il quale il fornitore ha fatturato all’acquirente l’aumento della controprestazione e si conclude il giorno dell’annuncio in ritardo all’UDSC (data della consegna dell’annuncio in ritardo alla Posta, alla ditta di spedizione, all’ufficio di servizio, regione ecc.). In caso di omesso annuncio, l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia il trentunesimo giorno dall’allestimento del documento da parte del fornitore e si conclude con la constatazione dell’omissione da parte dell’UDSC (p. es. da parte dell’Antifrode doganale). Questo particolare momento dell’inizio dell’obbligo di pagare l’interesse di mora in caso di annuncio in ritardo dell’aumento successivo della controprestazione non si desume direttamente dall’articolo 57 capoverso 2 lettera d LIVA. Esso si evince tuttavia dall’interpretazione di questa disposizione legale, secondo la quale se l’imposta sull’importazione non è pagata entro il termine, è dovuto un interesse di mora (art. 57 cpv. 1 LIVA). In questo contesto, «entro il termine» significa l’osservanza del termine di 30 giorni di cui all’articolo 56 capoverso 5 LIVA.
Se, nei casi precedentemente descritti, l’imposta sull’importazione non viene versata entro il termine concordato con l’UDSC, allo scadere di tale termine sorge l’obbligo di pagare l’interesse di mora.
L’obbligo di pagare l’interesse di mora è dato anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti rateali (art. 57 cpv. 3 LIVA).
4.8.3 Interesse di mora in caso di debito fiscale subordinato a condizioni; rinuncia
In caso di debito fiscale subordinato a condizioni, che deve essere definitivamente pagato, non viene mai riscosso un interesse di mora nei seguenti casi (art. 58 lett. a e b LIVA):
- il debito fiscale subordinato a condizioni è stato garantito mediante deposito in contanti (vale soltanto per l’importo fiscale garantito mediante il deposito in contanti);
- i beni immessi in libera pratica sono stati imposti provvisoriamente con un debito fiscale subordinato a condizioni e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale provvisoria, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero.
Anche nei seguenti casi l’interesse di mora non viene riscosso (art. 58 lett. c e cbis LIVA):
- un regime doganale con un debito fiscale subordinato a condizioni (p. es. regime di transito, regime di ammissione temporanea) viene concluso regolarmente o un simile regime può essere concluso a posteriori conformemente alla legislazione doganale.
- La conclusione regolare o posticipata del regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni comporta la cancellazione del debito fiscale. Di conseguenza non può neppure essere riscosso alcun interesse di mora.
- un bene imposto secondo un regime doganale con un debito fiscale subordinato a condizioni (p. es. regime di transito, regime di ammissione temporanea) viene dichiarato per un nuovo regime doganale (art. 47 cpv. 3 LD).
Esempio
Un bene si trova in un regime doganale con obbligo di pagamento condizionato. Questo regime viene concluso regolarmente dichiarando il bene in un nuovo regime doganale (p. es. conclusione del regime di ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica del bene). Questa procedura comporta un nuovo inizio dell’obbligazione doganale e quindi anche del debito fiscale. In simili casi, l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale del nuovo regime doganale. Per il periodo in cui il bene era imposto soltanto con l’obbligo di pagamento condizionato dei tributi all’importazione non occorre versare alcun interesse di mora, dato che il debito fiscale originario subordinato a condizioni era stato sospeso mediante la dichiarazione per un nuovo regime doganale.
- Un bene immagazzinato senza la garanzia dell’imposta sull’importazione (art. 51 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 3 LD) viene dichiarato per un nuovo regime doganale (art. 47 cpv. 3 LD).
Esempio
Un bene si trova in un deposito doganale aperto. Al momento dell’uscita dal deposito il bene viene dichiarato per un nuovo regime doganale (p. es. immissione in libera pratica). Questa procedura comporta un nuovo inizio dell’obbligazione doganale e quindi anche del
debito fiscale relativo all’imposta sull’importazione. In simili casi, l’eventuale obbligo di pagare l’interesse di mora sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale del nuovo regime doganale. Per il periodo di immagazzinamento del bene l’interesse di mora non va riscosso.
- Un regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni (p. es. regime di transito, regime di ammissione temporanea) non viene concluso regolarmente e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero.
Se un importatore è registrato come contribuente presso l’amministrazione delle contribuzioni competente, nell’ambito dell’imposta sull’importazione non viene fatta alcuna distinzione tra debito fiscale subordinato a condizioni sulla base di un’imposizione provvisoria e di un regime doganale conformemente agli articoli 49, 51 capoverso 2 lettera b, 58 o 59 LD.
Per contro, un interesse di mora è dovuto se al momento dell’apertura del regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni l’importatore non era registrato come contribuente in Svizzera. In simili casi, l’obbligo di pagare l’interesse inizia al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale con obbligo di pagamento condizionato (apertura del regime doganale con obbligo di pagamento condizionato) o della dichiarazione doganale provvisoria e non soltanto nel momento in cui viene constatato che il regime doganale con obbligo di pagamento condizionato non è stato concluso regolarmente.
4.9 Interesse di mora sull’imposta sulle bevande spiritose
Tutto le decisioni relative all’imposta sulle bevande spiritose devono indicare il termine di pagamento dell’onere fiscale, delle multe, delle spese e degli altri crediti. Il termine di pagamento è di 30 giorni.
Se il pagamento non avviene entro il termine indicato, occorre riscuotere un interesse di mora.
4.10 Ordinamento transitorio
4.10.1 Al 1° gennaio 2010
Secondo la legislazione sull’IVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, le disposizioni soppresse con la sua introduzione nonché le pertinenti prescrizioni emanate sono ancora applicabili per tutti i fatti avvenuti durante il rispettivo periodo di validità e per tutti i rapporti giuridici derivanti. Il calcolo dell’interesse rimunerativo sull’imposta sull’importazione si fonda quindi:
- sulle prescrizioni di cui all’articolo 19d e 19e dell’ordinanza del 29 marzo 20008 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto del 2 settembre 19999, se il debito fiscale è sorto entro il 31 dicembre 2009;
8 RU 2000 1347 9 RU 2000 1300
- sulle prescrizioni di cui agli articoli 57 e 58 LIVA, se il debito fiscale è sorto dopo il 31 dicembre 2009.
Le disposizioni relative all’interesse di mora sull’imposta sull’importazione, di cui alla cifra 4.8, sono pertanto applicabili unicamente se il debito fiscale è sorto il 1° gennaio 2010 o dopo questa data.
4.10.2 Al 1° gennaio 2017
A partire dal 1° gennaio 2017, in caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene più riscosso alcun interesse di mora se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se egli avesse potuto dedurre l’imposta dovuta all’UDSC a titolo di imposta precedente.
Se, a torto, l’imposta sull’importazione non è stata riscossa oppure è stato prelevato un importo troppo basso e il debito fiscale è sorto prima del 1° gennaio 2017, vige l’obbligo di pagare l’interesse di mora dal momento della nascita di tale debito fiscale fino al 31 dicembre 2016. Per il periodo tra il 1° gennaio 2017 e l’emissione della decisione di riscossione posticipata o della fattura oppure il versamento dell’imposta sull’importazione dovuta non si deve invece più pagare alcun interesse di mora.
Interesse rimunerativo
5.1 Definizione
Per «interesse rimunerativo» si intende l’interesse che l’UDSC deve versare al debitore doganale.
5.2 Presupposto per l’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo
Per importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti, l’UDSC versa d’ufficio un interesse a partire dal momento del pagamento. La riscossione di tributi o l’omessa restituzione è indebita quando non è conforme al diritto doganale (LD e OD) e dunque non è legittima. I presupposti sono altresì adempiuti o sussiste l’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo quando è possibile rimproverare all’UDSC un’azione sbagliata.
Se viene versato un deposito in contanti o addebitato il conto PCD a causa di un’imposizione provvisoria su ordine dell’UDSC e al momento della commutazione dell’imposizione provvisoria in una definitiva sorge un diritto alla restituzione, in via eccezionale si ha diritto a un interesse rimunerativo (anche se l’errore non è riconducibile all’UDSC).
Esempio Imposizione provvisoria ai fini della classificazione tariffale o del controllo dell’origine (mod. 19.75).
5.3 Eccezioni all’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo
Ai sensi dell’articolo 188 capoverso 3 OD, non è versato alcun interesse rimunerativo per:
- le merci estere di ritorno;
- le restituzioni al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo;
- la garanzia mediante fideiussione di crediti doganali fissati condizionatamente nel10:
o regime di transito;
o regime di ammissione temporanea;
- la restituzione di depositi in contanti, ad eccezione di quelli nell’ambito di imposizioni provvisorie allestite d’ufficio dall’UDSC11.
L’interesse rimunerativo non viene versato se l’importo, calcolato sull’insieme dei tributi, è inferiore a 100 franchi per restituzione.
Non è parimenti versato un interesse rimunerativo se, sulla scorta di una rettifica della dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 34 LD, i tributi doganali vengono restituiti o accreditati sul conto PCD.
5.4 Inizio dell’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo
In linea di massima, l’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo inizia con il pagamento dell’importo indebitamente riscosso o indebitamente non restituito. È determinante la data in cui il denaro perviene all’UDSC (incasso o accredito, giorno di valuta del pagamento). L’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo sussiste anche durante una procedura di ricorso. Se, per motivi di carattere economico-amministrativo (onere troppo elevato), non è possibile stabilire il momento in cui è sorto l’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo (ovvero la data dell’incasso o dell’accredito), vale quanto segue: l’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo inizia nella data della decisione d’imposizione doganale originaria (vedi anche cifra 4.4.9.2).
L’ufficio responsabile dell’imposizione, della decisione e dell’esecuzione stabilisce la data determinante.
10 Se le merci in regime di deposito doganale che si trovano in un deposito delle merci di gran consumo sono immesse in un regime doganale diverso da quello della libera pratica, per correttezza, oltre a restituire i tributi doganali riscossi, occorre versare anche gli interessi rimunerativi.
11 In caso di imposizione provvisoria richiesta dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, ad esempio per
via della mancanza delle prove dell’origine, non viene versato alcun interesse rimunerativo.
5.5 Fine dell’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo
L’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo termina all’atto della restituzione (versamento o trasferimento). Se, al momento del calcolo dell’interesse rimunerativo, la data della restituzione non è ancora nota, occorre aggiungervi dieci giorni.
5.6 Ammontare dell’interesse rimunerativo
I tassi d’interesse sono desumibili dall’ordinanza del DFF sui tassi d’interesse. Esempio di calcolo All’atto di un’imposizione doganale datata 1° novembre 2011 vengono fissati tributi doganali per un importo troppo elevato. Con decisione su ricorso, tale importo viene ridotto con effetto dal 1° febbraio 2012. La decisione passa in giudicato. Il 15 marzo 2012 vengono restituiti l’importo del dazio riscosso in eccesso e l’interesse rimunerativo. L’interesse rimunerativo ammonta al 4,5 per cento fino al 31 dicembre 2011 e al 4 per cento dal 1° gennaio 2012.
5.7 Restituzione dell’interesse rimunerativo
La restituzione di un interesse rimunerativo versato indebitamente può essere richiesta dall’ufficio responsabile dell’imposizione, della decisione e dell’esecuzione.
5.8 Interesse rimunerativo sull’imposta sull’importazione secondo
la LIVA
5.8.1 Diritto all’interesse rimunerativo e inizio dell’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo
L’interesse rimunerativo per l’imposta sull’importazione è versato nei seguenti casi:
- restituzione dell’imposta sull’importazione riscossa in eccedenza o non dovuta ai sensi dell’articolo 59 LIVA: a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta da parte dell’UDSC;
- restituzione dell’imposta sull’importazione per effetto della riesportazione ai sensi dell’articolo 60 LIVA (bene estero di ritorno): a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta da parte dell’UDSC;
- regime con obbligo di pagamento condizionato (regime di transito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo): a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolare del regime;
- restituzione di tributi riscossi in eccedenza a causa di imposizioni provvisorie: a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolare del regime (in applicazione per analogia del regime con obbligo di pagamento condizionato [art. 61 cpv. 1 lett. c LIVA]).
5.8.2 Inizio del termine senza interessi
Il termine di 60 giorni senza interessi decorre se:
- tutti i documenti necessari all’accertamento della fattispecie e alla valutazione della richiesta sono giunti all’UDSC;
- il ricorso contro la decisione d’imposizione soddisfa le esigenze dell’articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021);
- le basi per il calcolo dell’imposta sull’importazione sulla controprestazione per l’impiego di beni importati e imposti sulla base del regime di ammissione temporanea sono note all’UDSC.
Se una domanda o un ricorso non possono essere valutati a causa di documenti mancanti o se l’imposta sull’importazione non può essere stabilita, il termine di 60 giorni senza interessi non decorre. Per quanto concerne il termine per la richiesta di documenti, si applicano i principi e le garanzie della procedura amministrativa nonché quelli della giurisdizione amministrativa. Essi prevedono il divieto di rifiutare o di ritardare un atto di applicazione della legge.
5.8.3 Eccezioni all’obbligo di pagare l’interesse rimunerativo
Se per via del diritto alla deduzione integrale dell’imposta precedente nell’ambito dell’IVA (anche proporzionale in caso di restituzioni del dazio) non viene rimborsata l’imposta sull’importazione, non viene versato neanche l’interesse rimunerativo.
Calcolo dell’interesse
6.1 Principi
Il calcolo degli interessi di mora avviene automaticamente in SAP (incl. codice di deposito IOm 1)12, banca dati IOm (codici di deposito 2–5)13 nel portale «Finanze» e in SI TTPCP. Gli interessi di mora e quelli rimunerativi concernenti gli altri ambiti vanno calcolati mediante Excel o manualmente. Al riguardo vale quanto segue.
12 CD 1 Importazione per l’immissione in consumo con dichiarazione fiscale definitiva
13 CD 2 Importazione per l’immissione in consumo con dichiarazione fiscale provvisoria
CD 3 Importazione con bolletta di scorta in depositi autorizzati CD 4 Importazione con bolletta di scorta in depositi di scorte obbligatorie fuori da depositi autorizzati CD 5 Importazione con bolletta di scorta valida 3 mesi per consumatori privilegiati
- Inizio: il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale, del sorgere dell’obbligazione doganale (infrazione), dell’incasso o dell’accredito sono altresì da tenere in considerazione. Se è stato accordato un termine di pagamento, il calcolo del periodo a decorrere dal quale sussiste l’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia il giorno successivo alla fine del termine di pagamento.
- Fine: il giorno del pagamento o del versamento è altresì tenuto in considerazione.
- Per il calcolo degli interessi di mora in caso di decisione di riscossione posticipata si applica la cifra 4.4.8.
- Si applicano le regole di calcolo ammesse dalla pratica commerciale (mese degli interessi: 30 giorni; gli interessi vanno arrotondati a 5 centesimi per eccesso o difetto).
- Per la restituzione è a disposizione il modulo 25.70.
6.2 Calcolo dell’interesse mediante Excel
In Intranet è disponibile il modello Excel relativo al calcolo dell’interesse di mora e rimunerativo.
D-210-3 tabelle riscossioni posticipate
6.2.1 Esempio: calcolo dell’interesse di mora
Importo originario del credito fr. 70 000.00
Giorno successivo al termine di scadenza 15.11.2021
Data di entrata del pagamento 16.03.2022 Giorni di ritardo (calcolo commerciale) Tasso d’interesse 4%
Interessi fr. 941.10 Importo complessivo del credito fr. 70 941.10
6.2.2 Esempio: calcolo dell’interesse rimunerativo
Importo originario del credito fr. 70 000.00
Giorno successivo dell’entrata del pagamento/della decisione d’imposizione doganale 15.11.2021
Data dell’uscita del pagamento dall’UDSC 16.03.2022 Giorni di rimunerazione (calcolo commerciale) Tasso d’interesse 4%
Interessi fr. 941.10 Accredito degli interessi fr. 941.10