R-60-4.6 Radioprotezione
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Basi
Disposti di natura non doganale A.60 1° giugno 2023
Regolamento R-60-4.6
Radioprotezione (materiale radioattivo, sostanze radioattive)
I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.
Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.
1 Basi legali
• Legge federale sulla radioprotezione, (LRaP; RS 814.50)
• Ordinanza sulla radioprotezione, (ORaP; RS 814.501)
• Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop; RS 520.12)
2 Scopo e campo d’applicazione
(Art. 1 e 2 LRaP)
Il diritto in materia di radioprotezione protegge la popolazione, i pazienti e le persone esposte sul posto di lavoro, dalle radiazioni ionizzanti e l'ambiente dalla radioattività.
Le disposizioni legali sono applicabili a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:
• alla manipolazione di materiale radioattivo nonché
• agli impianti, apparecchi e oggetti che contengono materiale radioattivo o che possono emanare radiazioni ionizzanti.
Ogni attività, ossia la produzione, la fabbricazione, l’utilizzazione, la lavorazione, il deposito, il trasporto, il ritiro e la consegna, l’eliminazione nonché l’importazione e l’esportazione di materiale radioattivo è soggetta all’obbligo di autorizzazione.
3 Trasposizione ed esecuzione
L’esecuzione dei compiti amministrativi relativi alla radioprotezione che rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza sulla radioprotezione compete all’ufficio indicato di seguito
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Divisione Radioprotezione
3003 Berna
tel. +41 58 462 96 14 e 58 462 93 82 str@bag.admin.ch
4 Collaborazione con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)
(Art. 11 e 17 ORaP)
All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle autorizzazioni per:
• le attività svolte negli impianti nucleari non soggette a obbligo di autorizzazione o a decisione di disattivazione in virtù della LENu1;
• gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche;
• l’importazione e l’esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
• il trasporto di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
• l’immissione nell’ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari.
5 Definizioni e categorie di merci
5.1 Radioattività
Per radioattività s’intende la proprietà di certi nuclei atomici (elementi radioattivi) di trasformarsi spontaneamente in altri nuclei atomici emettendo radiazioni (raggi alfa, beta, gamma, raramente raggi di neutroni e/o radiazione gamma). Benché non sia facilmente percettibile, anche in piccole dosi la radioattività o la radiazione ionizzante può essere misurata con degli strumenti appositi. La radioattività può avere effetti nocivi sull’organismo umano.
L’unità di misura per la radioattività è il becquerel (Bq).
5.2 Materiale radioattivo
Il materiale radioattivo è impiegato in diversi settori (medicina, industria, ricerca, ecc.). Ogni manipolazione di materiale radioattivo la cui attività supera il limite di autorizzazione è soggetta all'obbligo di autorizzazione .
Il materiale radioattivo appartiene alla classe 7 di merci pericolose e è generalmente identificabile grazie ai pittogrammi seguenti:
1 Legge federale sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1)
5.3 Merci e oggetti che possono contenere materiale radioattivo
Le merci e gli oggetti seguenti possono racchiudere fonti di radiazioni radioattive o essere stati contaminati:
• oggetti d’uso permessi o autorizzati;
• apparecchi di misura e di regolazione, in generale;
• sonde per determinare la densità e l’umidità del suolo;
• apparecchi per la misurazione dello spessore e del livello;
• quadranti d’orologi con sorgenti luminose al trizio (Tritium);
• rilevatori di fumo;
• siti contaminati, materiali radioattivi e sorgenti orfane;
• siti contaminati da metalli e rifiuti radioattivi;
• acciaio contaminato (prodotti greggi o prodotti finiti);
• merci contaminate a causa d’incidenti nucleari (Tschernobyl, Fukushima);
• reticelle delle lampade a gas o a benzina (lampade per camping).
5.4 Rifiuti radioattivi
Le sostanze radioattive non più utilizzate sono definite scorie radioattive.
Scorie radioattive vengono prodotte in diversi settori. Oltre alle centrali nucleari (settore sottoposto alla sorveglianza dell'IFSN), si tratta in particolare dei settori della medicina, dell'industria e della ricerca.
Ogni anno, l'UFSP e l'Istituto Paul Scherrer organizzano un'azione di raccolta di scorie radioattive provenienti dai settori della medicina, dell'industria e della ricerca. Le scorie vengono trasportate all'Istituto Paul Scherrer dove sono convertite in forma adatta al deposito finale, e in seguito immagazzinate nel deposito intermedio federale.
6 Obbligo di autorizzazione
6.1 Importazione, esportazione, transito
(Art. 11 segg. ORaP)
L’UFSP è l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo di autorizzazione .
Le autorizzazioni relative al diritto sulla radioprotezione per l’importazione, l’esportazione, il transito, l’immissione in deposito, l’uscita dal deposito e il trasporto di materiale radioattivo e di rifiuti radioattivi vengono rilasciati in principio dall’UFSP.
Con l’UFSP e l’IFSN, due autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sono in parte interessate contemporaneamente da una procedura di rilascio dell’autorizzazione. Perciò, nel caso di incertezze sulla competenza è stata auspicata da entrambe la possibilità di riunire le procedure. È considerata autorità direttiva quella a cui, in funzione dei documenti presentati, la domanda si riferisce in misura preponderante.
6.2 Trasporto
Per il trasporto di materiale radioattivo è necessaria un'autorizzazione dell'UFSP. Per il trasporto a regola d'arte di materiale radioattivo esistono aziende di trasporto specializzate, equipaggiate in modo appropriato.
Piccole quantità di sostanze radioattive nonché strumenti o prodotti contenenti esigue quantità di sostanze radioattive possono essere trasportati in cosiddetti «colli esonerati» secondo l'ADR (numeri UNO 2908, 2909, 2910 e 2911) e non necessitano di un’autorizzazione di trasporto.
Se i documenti di trasporto presentano una classificazione superiore al «numero UN 2911» (p. es. osservazione: «colli secondo il numero UNO 3333»), è assolutamente necessaria un’autorizzazione di trasporto per il rispettivo invio.
7 Dichiarazione doganale
7.1 Dichiarazione doganale
(Art. 103 ORaP)
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che importa, esporta o fa transitare materiale radioattivo deve indicare nella dichiarazione doganale l’obbligo di autorizzazione2 e aggiungere il numero dell’autorizzazione rilasciata dall’UFSP / IFSN.
Inoltre, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare la designazione esatta della merce, i radionuclidi e l’attività totale per radionuclide in becquerel.
7.2 Regime di deposito doganale (DDA) e depositi franchi doganali
(Art. 103 cpv. 3 ORaP)
Per l’immagazzinamento e l’uscita dal deposito si applicano, per analogia, le disposizioni valide all’importazione e all’esportazione (cifra 7.1).
8 Infrazioni
La LRaP contiene all’articolo 43 e all’articolo 44 disposizioni penali proprie. Mentre i delitti sono sottoposti alla giurisdizione penale federale, le contravvenzioni sono perseguite e punite dall’autorità di controllo o dall’ufficio emittente conformemente al diritto penale amministrativo.
2 e-dec/NCTS: assoggettamento all’obbligo dell’autorizzazione sì. Passar: Restriction sì – 601 UFSP – radioprotezione.