Fonte

R-68 Imposta sugli autoveicoli

Elenco dei termini e delle abbreviazioni

DDA

Deposito doganale aperto

DDAT

Dichiarazione doganale per l’ammissione temporanea

DPA

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)

IVA

Imposta sul valore aggiunto

LCStr

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione (RS 741.01).

LD

Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)

LIAut

Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli (RS 641.51)

MLA

Imposta sugli oli minerali, tasse d’incentivazione, imposta sugli autoveicoli

Mod.

Modulo

OD

Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)

OETV

Ordinanza del 19 giugno 1974 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

OIAut

Ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli autoveicoli (RS 641.511)

OTTP

Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (RS 641.811)

PA

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

PCD

Procedura accentrata di conteggio dell’UDSC

Tares

Tariffa doganale elettronica: www.tares.ch (allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]).

UDSC

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

1 In generale

1.1 Definizione del termine «autoveicolo»

(art. 2 LIAut)

Per autoveicoli a tenore della LIAut s’intendono: a gli autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, conducente compreso, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 e 8702.9030); b le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate nella lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000–9060). Vi rientrano anche go-kart, ambulanze, autovetture funebri, camper, «snowmobile», slitta a motore, quad eccetera; c gli autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8704.2110, 8704.2120, 8704.3110, 8704.3120, 8704.4110, 8704.4120, 8704.5110, 8704.5120, 8704.6010, 8704.6020, 8704.9010 e 8704.9020). La definizione di autoveicolo nella LIAut corrisponde ai testi legali della tariffa doganale. Relativamente all’imposta sugli autoveicoli, per la classificazione tariffale valgono pertanto anche le seguenti disposizioni:

  • regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato;

  • note, testi tariffali e note esplicative della tariffa doganale;

  • decisioni relative alla classificazione di merci.

1.2 Campo d’applicazione dell’imposta sugli autoveicoli

(art. 1, 2 e 22 LIAut)

Tutti gli autoveicoli menzionati alla cifra 1.1 di norma sono soggette all’imposta sugli autoveicoli, a condizione che non sussista un motivo per l’esenzione dall’imposta (cfr. le cifre 3.7, 4.7 e 5.12). L’assoggettamento all’imposta sussiste indipendentemente dal fatto che un autoveicolo sia destinato a circolare o meno sulle strade pubbliche.

Non sono soggette all’imposta:

  • le parti e gli accessori;

  • gli autoveicoli diversi da quelli menzionati alla cifra Definizione del termine «autoveicolo», lettere a–c;

  • i lavori di riparazione, di trasformazione e simili, con o senza impiego di materiale nuovo, sempre che non si tratti di una fabbricazione (vedi anche cifra 5.1.1);

  • i telai di autoveicoli con cabina per conducente delle voci 8702–8704. Per contro, la carrozzatura di simili telai è considerata come fabbricazione in Svizzera, in applicazione delle rispettive disposizioni.

Il campo d’applicazione territoriale della legislazione sull’imposta sugli autoveicoli si estende a tutto il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali estere. L’imposta viene quindi riscossa anche nell’enclave doganale svizzera (vallate di Samnaun e Sampuoir), nel Principato del Liechtenstein e nel Comune di Büsingen. Nelle disposizioni qui appresso, detti territori sono designati «territorio svizzero».

1.3 Autorità fiscale

(art. 3 LIAut)

L’autorità fiscale è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Esso esegue tutti i provvedimenti previsti dalla legge e impartisce tutte le istruzioni la cui emanazione non è espressamente riservata a un’altra autorità.

L’ambito Imposta sugli oli minerali, tasse d’incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA) è responsabile dell’applicazione della legge sull’imposizione degli autoveicoli all’interno dell’UDSC.

All’importazione l’imposta è riscossa dagli uffici di servizio competenti per l’imposizione di autoveicoli. La competenza per la riscossione dell’imposta sugli autoveicoli fabbricati in territorio svizzero è riservata solo agli uffici di servizio designati dall’UDSC (Allegato 4).

1.4 Aliquota d’imposta

(art. 13 LIAut)

L’aliquota d’imposta è del 4 per cento.

1.5 Diritto applicabile

(art. 7 LIAut)

La riscossione dell’imposta è disciplinata dalla legislazione doganale, a condizione che la LIAut non disponga altrimenti.

La LIAut non contiene alcuna disposizione in materia di procedura d’imposizione all’atto dell’importazione. Pertanto, le prescrizioni della legislazione doganale concernenti l’obbligo di presentazione, la presentazione in dogana e la dichiarazione fanno stato anche per la riscossione dell’imposta all’importazione.

Anche per l’importazione nell’enclave doganale svizzera nonché per la riscossione dell’imposta in Svizzera sono determinanti, salvo altre disposizioni, le prescrizioni doganali (p. es. determinazione degli autoveicoli soggetti all’imposta sulla base della classificazione tariffale).

2 Calcolo dell’imposta

(art. 24 e 30 LIAut)

2.1 In generale

L’imposta sugli autoveicoli è un’imposta a fase unica. Pertanto, l’effetto di recupero come nel caso dell’IVA non esiste. Si attribuisce quindi grande importanza alla determinazione del valore imponibile.

Sia per l’importazione sia per la fabbricazione in Svizzera vale il principio dell’autodichiarazione. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o all’imposta deve prendere tutti i provvedimenti necessari alla determinazione dell’imposta.

2.2 Base di calcolo

La base di calcolo corrisponde in vasta misura a quella applicata per il calcolo dell’IVA, ovvero in genere: • alla controprestazione in caso di contatto di vendita o di commissione;

• al valore normale (valore di mercato) negli altri casi.

Nella base di calcolo vanno inclusi:

  • l’eventuale importo di dazio riscosso sugli autoveicoli della voce di tariffa 8703;

  • le spese accessorie (spese di trasporto, ecc.) sino al primo luogo di destinazione in Svizzera.

Non vanno incluse nella base di calcolo l’IVA estera e quella svizzera.

In caso di dubbi o se mancano indicazioni sul valore, l’autorità fiscale può stimare la base di calcolo secondo il proprio apprezzamento. Le pertinenti disposizioni del R-69 sono applicabili per analogia.

Le particolarità della base di calcolo sono disciplinate alle cifre 3.5, 4.5 e Allegato 2.

3 Riscossione dell’imposta ed esenzione dall’imposta all’importazione

(art. 9, 22 - 24 LIAut)

3.1 Oggetto dell’imposta

L’importazione di autoveicoli sul territorio svizzero è assoggettata all’imposta.

3.2 Persone soggette all’imposta

Le persone appartenenti alla cerchia dei debitori doganali (art. 70 LD) sono soggette al pagamento dell’imposta all’importazione di autoveicoli. È irrilevante quale ruolo la persona abbia al momento dell’importazione (p. es. fornitore, acquirente, proprietario, commerciante, consumatore).

3.3 Indicazioni nella dichiarazione doganale

Nella dichiarazione doganale per ogni linea tariffale va indicato il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS 660), il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS 001 [soggetto all’imposta] o 002 [esente dall’imposta]) nonché la quantità relativa ai tributi suppletivi (base di calcolo per l’imposta sugli autoveicoli).

Nel caso di dichiarazioni doganali comprendenti autoveicoli soggetti all’imposta e di autoveicoli che ne sono esenti, le spese accessorie devono essere per principio ripartite proporzionalmente sulle singole linee tariffali. Se vi si rinuncia, l’importo totale delle spese accessorie è aggiunto alla quantità relativa ai tributi suppletivi delle linee tariffali soggette all’imposta.

Il valore dell’autoveicolo dichiarato deve essere comprovato all’importazione con mezzi adeguati (p. es. fattura d’acquisto).

3.4 Determinazione dell’importatore ai sensi della LIAut

In linea di massima l’imposta viene riscossa sulla controprestazione che l’importatore ha pagato o deve pagare. L’importatore è colui che per proprio conto importa o fa importare l’autoveicolo nel territorio doganale svizzero.

L’importatore determinante ai fini della fissazione dell’imposta sugli autoveicoli non deve necessariamente corrispondere all’importatore indicato nella dichiarazione d’importazione. Quest’ultimo va definito secondo le spiegazioni del R-69.

La dichiarazione d’adesione secondo la legislazione sull’IVA non ha, di conseguenza, alcuna influenza sulla riscossione dell’imposta sugli autoveicoli.

3.5 Particolarità relative alla base di calcolo

Oltre alle disposizioni della cifra 2, al momento dell’importazione valgono le seguenti particolarità per la base di calcolo.

3.5.1 Autoveicoli non finiti o non in ordine di marcia/parti mancanti

(art. 24 cpv. 5 LIAut)

3.5.1.1 Definizione di ordine di marcia

Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, o non in ordine di marcia, l’autorità fiscale può aumentare l’importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti nonché aumentare le spese di montaggio o di manodopera.

Sia nelle prescrizioni sulla circolazione stradale svizzere sia in quelle europee per «autoveicolo in ordine di marcia» si intende un autoveicolo che soddisfa le disposizioni per l’ammissione alla circolazione. Ciò significa che tutto l’equipaggiamento necessario per l’ammissione deve essere disponibile e in perfetto stato di funzionamento. Fanno eccezione eventuali equipaggiamenti supplementari, che non devono essere necessariamente montati.

Le disposizioni sulla sicurezza di funzionamento si basano sulla parte terza dell’OETV, in cui sono descritte le esigenze tecniche che i veicoli devono soddisfare, ad esempio quelle concernenti il dispositivo di propulsione, la trasmissione, gli assi, la sospensione, gli pneumatici, il dispositivo di guida, i freni o l’illuminazione.

Ai fini della sicurezza d’esercizio e pertanto dell’ordine di marcia non sono importanti tutte le caratteristiche di un autoveicolo non rilevanti per la sicurezza stradale o per l’ammissione alla circolazione (p. es. verniciatura sbiadita, interni usurati ecc.).

3.5.1.2 Procedura da seguire all’imposizione
3.5.1.2.1 Autoveicoli di oltre 30 anni

Nel caso di autoveicoli immatricolati per la prima volta oltre 30 anni fa o per i quali è comprovato che sono stati fabbricati più di 30 anni fa, si rinuncia a un aumento del valore imponibile. L’autoveicolo deve essere imposto direttamente all’importazione se è disponibile una fattura d’acquisto definitiva, tenendo conto di eventuali pagamenti anticipati.

3.5.1.2.2 Autoveicoli, per i quali è esclusa un’immatricolazione

Si rinuncia a un aumento del valore imponibile nel caso di autoveicoli per i quali è manifestamente esclusa un’immatricolazione (in particolare auto da corsa, autoveicoli incidentati da demolire). L’autoveicolo deve essere imposto direttamente all’importazione se è disponibile una fattura d’acquisto definitiva, tenendo conto di eventuali pagamenti anticipati.

3.5.1.2.3 Altri autoveicoli

L’ordine di marcia di un autoveicolo ai sensi della descrizione precedente va valutato in ogni caso individualmente. Nel caso di un autoveicolo non in ordine di marcia, nel quadro dell’autodichiarazione spetta alla persona soggetta all’imposta fornire le indicazioni necessarie. Ai fini dell’aumento del valore imponibile, vale la seguente procedura:

• I costi previsti affinché un autoveicolo sia considerato in ordine di marcia ammontano a 5000 franchi al massimo (piccoli danni p. es. fari difettosi, dispositivo di scappamento arrugginito o pneumatici consumati):

→ il valore imponibile deve essere aumentato dell’importo stimato nel quadro dell’autodichiarazione e il veicolo imposto direttamente all’importazione.

  • I costi previsti affinché un autoveicolo sia considerato in ordine di marcia superano i 5000 franchi (p. es. autoveicoli incidentati con un notevole danno al motore o al sistema di cambio o con telaio completamente arrugginito) ed è disponibile una stima dei costi affidabile di un garage specializzato svizzero o estero: → il valore imponibile deve essere aumentato dell’importo della stima e l’autoveicolo imposto direttamente all’importazione.

  • I costi previsti affinché un autoveicolo sia considerato in ordine di marcia sono superiori a 5000 franchi e non è disponibile una stima dei costi: → l’imposizione deve essere effettuata in modo provvisorio (entro un termine di tre anni). Nell’imposizione provvisoria, il valore determinante ai fini dell’imposta sugli autoveicoli deve essere adeguatamente aumentato. Al momento dell’imposizione provvisoria va presentata una stima dei costi affidabile, allestita da un garage specializzato, oppure la fattura definitiva a conclusione della rimessa in stato.

Le ruote di scorta, le ruote d’emergenza e gli attrezzi fanno parte della controprestazione imponibile se sono importati o forniti con gli autoveicoli. Se mancano al momento dell’importazione o quando sorge l’obbligo di pagare l’imposta in Svizzera, si rinuncia ad aumentare il valore dell’autoveicolo. Gli attrezzi possono essere trattati separatamente, se figurano a parte sul giustificativo del valore.

Quanto precede non vale per l’importazione di autoveicoli da Paesi terzi (p. es. importazioni dirette dagli Stati Uniti contenenti parti funzionanti ammesse nel Paese di provenienza ma non in Svizzera (p. es. dispositivo di scappamento che non adempie alle normative svizzere sulle emissioni di gas di scarico). In tal caso i costi per la sostituzione delle parti estere non conformi non sono da prendere in considerazione per la fissazione del valore determinante ai fini dell’imposta sugli autoveicoli.

Le disposizioni precedenti per la determinazione del valore imponibile si applicano, per analogia, anche agli autoveicoli importati per la vendita incerta.

3.5.2 Importazione di telai di autoveicolo con carrozzeria; dichiarazioni doganali separate/diversi importatori

All’importazione i telai degli autoveicoli e le carrozzerie possono essere imposti separatamente per motivi legati all’IVA (ripartizione su varie persone giuridiche o fisiche). Non può essere invece ripartita l’imposta sugli autoveicoli. Di regola spetta all’acquirente del telaio dell’autoveicolo pagare l’imposta sugli autoveicoli (sulla controprestazione dell’intero autoveicolo).

3.5.3 Imposizione definitiva dopo l’importazione per vendita incerta

Al momento dell’imposizione definitiva all’importazione dopo DDAT (mod. 11.73 o 11.74) per la vendita incerta, la controprestazione che l’importatore deve pagare va presa in considerazione come base di calcolo per la riscossione dell’imposta. L’importatore è colui che importa o fa importare per proprio conto l’autoveicolo nel territorio doganale. La fornitura dell’autoveicolo da parte del titolare della DDAT all’acquirente generalmente avviene per conto dell’acquirente, che quindi è l’importatore dell’autoveicolo. Il calcolo dell’imposta si basa sulla controprestazione stabilita nel contratto d’acquisto.

Lo stesso vale al momento della contabilizzazione di una DDAT non annullata dopo la scadenza del termine di riesportazione.

3.5.4 Imposizione all’importazione all’uscita da un DDA

All’atto dell’imposizione all’importazione di autoveicoli all’uscita da un DDA, la controprestazione calcolata dal fornitore all’estero all’acquirente in Svizzera (in genere l’importatore generale di una marca) deve essere presa in considerazione come base di calcolo per la riscossione dell’imposta. Il margine risultante dalla vendita e dalla fornitura dell’autoveicolo in uscita da un DDA in Svizzera non è soggetto all’imposta.

3.6 Riscossione dell’imposta

Gli importi d’imposta fissati secondo la base di calcolo sono arrotondati alla stregua degli importi del dazio. Il credito fiscale sorge contemporaneamente con l’obbligazione doganale. Pertanto la riscossione dell’imposta avviene in base alle stesse disposizioni valide per la pretesa relativa all’obbligazione doganale.

L’imposta sugli autoveicoli pagata figura nella decisione d’imposizione dazio.

L’assoggettamento all’imposta termina con la riscossione della stessa. Se dopo l’imposizione dell’autoveicolo vengono fornite prestazioni di servizio supplementari (p. es. trasformazione di un autoveicolo imposto), i costi generati non sono soggetti all’imposta sugli autoveicoli.

3.7 Esenzioni

(art. 12 LIAut, art. 1 OIAut)

3.7.1 Panoramica sulle esenzioni

All’importazione gli autoveicoli seguenti beneficiano dell’esenzione dall’imposta: a gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come masserizie di trasloco, corredi nuziali o oggetti ereditati (art. 14–16 OD); b gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari (art. 6 OD); c gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come veicoli per invalidi (art. 18 OD); d gli autoveicoli importati in franchigia di dazio come materiale bellico della Confederazione (art. 29 OD); e gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come merci svizzere di ritorno (art. 10 LD); f i carri con motore; g gli autoveicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante; h gli autoveicoli reimportati dopo l’esportazione temporanea; i gli autoveicoli importati temporaneamente.

3.7.2 Spiegazioni relative alle esenzioni

3.7.2.1 Autoveicoli secondo la cifra 3.7.1 lettere a–d

Per quanto concerne la procedura e le competenze in caso di esenzione da imposta giusta le lettere a–d fanno stato per analogia le disposizioni del D-18. Per l’esenzione dall’imposta in base alla lettera c, va sottolineato che è concessa solo mediante la restituzione dell’imposta (vedi cifra 7.4). In tale lettera rientrano anche le sedie a rotelle per persone con disabilità (carrozzelle per disabili della voce di tariffa 8703.1000)1.

Fino al 31 dicembre 2023 le sedie a rotelle per persone con disabilità (carrozzelle elettriche) erano considerate autoveicoli elettrici ed erano pertanto esentate dall’imposta.

3.7.2.2 Reimportazione come merci svizzere di ritorno

Per gli autoveicoli in libera pratica interna esportati e poi reimportati, il trattamento relativo all’imposta sugli autoveicoli dipende esclusivamente dal fatto che possano o meno essere imposti in franchigia di dazio secondo l’articolo 10 LD2. Pertanto, si applicano le seguenti condizioni:

  • l’autoveicolo deve essere reimportato intatto senza modifiche;

  • se l’autoveicolo ritorna alla persona che lo ha esportato, non sussiste alcun termine per la reimportazione;

  • se l’autoveicolo non ritorna alla persona che lo ha esportato, la reimportazione deve avvenire entro cinque anni dall’esportazione.

L’utilizzo di un autoveicolo nonché gli ordinari lavori di manutenzione non rappresentano alcuna modifica. Gli autoveicoli sui quali sono stati eseguiti dei lavori che vanno oltre quelli ordinari di manutenzione (p. es. modifiche utili a migliorare o cambiare la prestazione o le caratteristiche di guida o il design ottico e acustico [tuning]), non sono più considerati come autoveicoli senza modifiche. Riassumendo, vale quanto segue: Importazione in franchigia di dazio come merci di ritorno conformemente all’articolo 10 LD?

  • Sì: → esenzione dall’imposta sugli autoveicoli

  • No: → assoggettamento all’imposta

Il fatto che un autoveicolo, in un momento qualsiasi, sia stato immatricolato in Svizzera non fa scattare l’esenzione dall’imposta sugli autoveicoli.

L’osservanza delle condizioni sopra menzionate deve essere adeguatamente comprovata. L’obbligo di fornire la prova spetta al contribuente.

3.7.2.3 Carri con motore

Sono esonerati dall’imposta i carri con motore di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera g OETV. Si tratta di autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, che non sono costruiti per il trasporto di persone (anche per il traino di rimorchi)3.

3.7.2.4 Autoveicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante

Vi rientrano in particolare i camper pesanti, le ambulanze pesanti e le berline blindate a nove posti a sedere o meno. Il peso totale è il peso massimo determinante per l’immatricolazione (art. 7 cpv. 4 OETV). Il detentore dell’autoveicolo può modificarne il peso totale massimo ammesso (art. 9 cpv. 3bis LCStr). Se al momento dell’imposizione non è chiaro se un autoveicolo è ammesso con un peso massimo superiore a 3500 kg, l’imposizione va effettuata in maniera provvisoria (con garanzia dell’imposta sugli autoveicoli).

L’unico criterio per l’esenzione dalla tassa di veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante è l’oggetto della tassa conformemente all’articolo 1 OTTP. Tutti i veicoli che rientrano nell’oggetto della tassa sul traffico pesante sono esentati dall’imposta sugli autoveicoli. Il fatto che un tale veicolo sia esentato dalla tassa sul traffico pesante

2 L’articolo 1 capoverso 1 lettera f OIAut non è applicabile (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5148/2014 del

22 giugno 2015). Nota: non tutti i «carri con motore» ai sensi dell’OETV sono degli autoveicoli della voce di tariffa 8704. Per la classificazione di tali autoveicoli possono entrare in considerazione anche le voci 8701 e 8709.

conformemente all’articolo 2 OTTP non ha alcuna rilevanza. Pertanto, è irrilevante se per un veicolo di questo tipo la tassa sul traffico pesante viene effettivamente versata o meno.

L’esempio più comune per tale fattispecie sono le ambulanze con un peso totale autorizzato superiore a 3500 kg, le quali sulla base dell’articolo 12 capoverso 1 lettera e LIAut sono esenti dall’imposta sugli autoveicoli (di norma sono assoggettate alla tassa sul traffico pesante). In base all’articolo 2 capoverso 1 lettera c OTTP sono esentate anche dalla tassa sul traffico pesante. Di conseguenza, un’ambulanza con un peso totale superiore ai 3500 kg non è assoggettata né all’imposta sugli autoveicoli né alla tassa sul traffico pesante.

Per i camper e altre autovetture con al massimo 9 posti a sedere nonché per gli autoveicoli non finiti, in parte con carrozzeria, che finiti potrebbero essere soggetti alla tassa sul traffico pesante, vanno osservate le disposizioni particolari nell’Allegato 1.

3.7.2.5 Reimportazione dopo esportazione temporanea

Gli autoveicoli provenienti dalla libera pratica interna, esportati temporaneamente con o senza certificato doganale, possono essere reimportati in esenzione da imposta. Il motivo dell’esportazione temporanea (p.es. impiego, riparazione, perfezionamento) è irrilevante. Occorre però osservare quanto segue:

La trasformazione all’estero di un autoveicolo non soggetto all’imposta (p.es. di un telaio con cabina per conducente o di un autofurgone del peso unitario superiore a 1600 kg) in un autoveicolo soggetto all’imposta (p.es. un camper) è considerata fabbricazione. Alla reimportazione tali autoveicoli sono soggetti come un tutto all’imposta.

3.7.2.6 Importazione temporanea

Se un autoveicolo imposto per l’ammissione temporanea o il perfezionamento attivo, con o senza certificato doganale, viene riesportato osservando le condizioni della legislazione doganale, l’obbligo di pagare l’imposta all’importazione decade. L’imposizione si fonda sulle prescrizioni del D-13.

3.8 Rettifica dell’imposizione all’importazione

Ai sensi dell’articolo 34 LD in combinato disposto con l’articolo 7 LIAut, entro 30 giorni dal momento in cui l’autoveicolo non è più sotto la custodia dell’UDSC la persona soggetta all’imposta può presentare all’ufficio di servizio competente una domanda di modifica dell’imposizione. L’ufficio di servizio accoglie la domanda se la persona soggetta all’imposta prova che le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempiute al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e l’autoveicolo, nel frattempo, non è stato modificato.

4 Riscossione dell’imposta ed esenzione dell’imposta al momento dell’importazione

nell’enclave doganale svizzera (art. 9, 22–24 LIAut; art. 5 OIAut)

4.1 In generale

Dal punto di vista del diritto fiscale l’enclave doganale svizzera fa parte del territorio nazionale svizzero. L’importazione diretta di autoveicoli in detta enclave è pertanto soggetta all’imposta (ma non al pagamento del dazio d’importazione e dell’IVA).

4.2 Oggetto dell’imposta

L’importazione di autoveicoli nell’enclave doganale svizzera è soggetta all’imposta.

4.3 Persone soggette all’imposta

All’importazione di autoveicoli nell’enclave doganale svizzera è soggetto all’imposta chi vi trasporta o vi fa trasportare autoveicoli non imposti.

4.4 Dichiarazione fiscale

Gli autoveicoli non imposti destinati all’importazione nell’enclave doganale svizzera devono essere portati nel regime di transito presso la Dogana Est, ufficio di servizio Martina. Al più tardi il primo giorno feriale che segue quello dell’importazione nell’enclave doganale svizzera, la persona soggetta all’imposta deve consegnare all’ufficio di servizio una dichiarazione d’imposta sugli autoveicoli mod. 54.00.

La dichiarazione d’imposta sugli autoveicoli deve essere inoltrata indipendentemente dal fatto che un autoveicolo sia assoggettato o meno all’imposta.

All’importazione nell’enclave doganale svizzera il valore dell’autoveicolo dichiarato deve essere comprovato con mezzi adeguati (p. es. fattura di vendita).

4.5 Particolarità della base di calcolo dell’imposta

Al momento dell’importazione nell’enclave doganale svizzera, le disposizioni di cui alle cifre 3.4 e Particolarità relative alla base di calcolo sono applicabili per analogia.

4.6 Riscossione dell’imposta

Dopo l’accettazione della dichiarazione fiscale, l’ufficio di servizio invia alla persona soggetta all’imposta una decisione d’imposizione mod. 54.05 corredata di fattura o bollettino di versamento. Il termine di pagamento è di 30 giorni. Il credito fiscale può essere saldato anche mediante il conto PCD4 oppure mediante i mezzi di pagamento autorizzati dall'UDSC.

L’assoggettamento all’imposta termina con la riscossione della stessa. Se dopo l’imposizione dell’autoveicolo vengono fornite prestazioni di servizio supplementari (p. es. trasformazione di un autoveicolo imposto), i costi generati non sono soggetti all’imposta sugli autoveicoli.

4.7 Esenzione dall’imposta

(art. 12 LIAut; art. 1 OIAut)

Per l’esenzione dall’imposta al momento dell’importazione nell’enclave doganale svizzera, le disposizioni di cui alle cifre 3.7.1 e 3.7.2 sono applicabili per analogia.

4 La documentazione può essere scaricata da PCD.

5 Riscossione dell’imposta ed esenzione dall’imposta in caso di fabbricazione in

Svizzera (art. 9, 14–18 LIAut; art. 3, 4 OIAut)

5.1 Definizioni per la fabbricazione in territorio svizzero

5.1.1 Fabbricazione

Per fabbricazione si intende:

  • l’assemblaggio di autoveicoli a partire da parti o insiemi di parti, vale a dire la fabbricazione propriamente detta di automobili;

  • la carrozzatura di telai, p. es. il montaggio di un cassone su un telaio con cabina;

  • la trasformazione di autoveicoli non soggetti all’imposta in autoveicoli soggetti all’imposta, p. es. quella di un autofurgone del peso unitario di oltre 1600 chilogrammi della voce di tariffa 8704 in un camper della voce di tariffa 8703.

Non sono considerati fabbricazione il semplice montaggio di parti mancanti necessarie all’ordine di marcia (p. es il montaggio del motore, di ruote o di una batteria), la riparazione e i lavori di verniciatura.

Per equiparare l’importazione e la fabbricazione in territorio svizzero, l’imposta è per principio riscossa su ogni genere di fabbricazione, anche quella non professionale.

5.1.2 Fornitura

La fornitura comprende tutti i processi di cessione a terzi di un autoveicolo da parte di un fabbricante. Vi rientrano in particolare:

  • la fornitura di un autoveicolo nell’ambito di un contratto di vendita o di commissione;

  • la consegna di un autoveicolo in virtù di un contratto che ne prevede il noleggio durante un determinato periodo o la vendita rateale con la clausola che la proprietà è acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata (contratti di compravendita e di commissione);

  • la cessione di un autoveicolo per l’uso o l’usufrutto (contratto di noleggio);

  • l’alienazione a titolo gratuito, vale a dire soprattutto la cessione in regalo di un autoveicolo.

Ciò interessa tuttavia solo la prima cessione di un autoveicolo. Il commercio delle occasioni ad opera dei fabbricanti non soggiace all’imposta.

Non è considerata una fornitura la consegna di un autoveicolo fabbricato per conto di terzi al committente, che in questo caso è considerato fabbricante (cfr. anche cifra 5.7).

5.1.3 Uso proprio

L’uso proprio quale fatto costitutivo dell’imposta impedisce che i fabbricanti godano di vantaggi fiscali rispetto ad altre persone se non avviene alcuna fornitura. Ciò concerne in particolare gli autoveicoli che non sono venduti. Il genere d’impiego concreto è irrilevante. Si tratta in particolare:

  • dell’impiego per scopi aziendali. Vi rientrano gli autoveicoli di prova e di dimostrazione. Sono inoltre soggette all’imposta anche le auto da corsa impiegate a tale scopo dal fabbricante;

  • dell’impiego per uso privato del fabbricante o del suo personale.

5.1.4 Controprestazione

Nel quadro di un contratto di alienazione o di commissione la controprestazione costituisce la base di calcolo per l’imposta. Solo quando l’importo della controprestazione è stato stabilito è possibile determinare l’importo dell’imposta. Fa parte della controprestazione la totalità delle prestazioni che il destinatario della fornitura o un terzo in sua vece deve fornire al contraente per l’autoveicolo finito (escl. l’IVA eventualmente fatturata e l’imposta sugli autoveicoli).

5.1.5 Valore normale (di mercato)

Se la fornitura non si basa su un contratto di vendita o di commissione, ovvero non vi è una fornitura dietro controprestazione per l’autoveicolo finito, l’imposta è calcolata sul valore normale. In questo caso è determinante il prezzo di mercato dell’autoveicolo finito che sarebbe fatturato a un terzo indipendente (escl. IVA e imposta sugli autoveicoli).

5.2 Oggetto dell’imposta

Sono soggetti all’imposta la fornitura e l’uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero.

5.3 Persone soggette all’imposta

Per gli autoveicoli fabbricati in svizzera sono soggetti all’imposta i fabbricanti. È considerata fabbricante la persona per conto e rischio della quale viene fabbricato un autoveicolo. È quindi soggetta all’imposta: a la persona che esegue personalmente i lavori considerati di fabbricazione, se l’autoveicolo al momento della fabbricazione si trova in suo possesso; b la persona che commissiona i lavori considerati di fabbricazione, se l’autoveicolo al momento della fabbricazione si trova in suo possesso.

5.4 Registrazione quale fabbricante

I fabbricanti professionisti devono annunciarsi spontaneamente e per scritto all’ambito MLA dell’UDSC ai fini della registrazione. In Internet, a tale scopo, è a disposizione il modulo

54.15 L’UDSC assegna un numero al fabbricante registrato e lo attribuisce a un ufficio di

servizio.

Per i fabbricanti non professionisti ai sensi della cifra 5.3 l’obbligo di annuncio decade. Essi devono inoltrare la dichiarazione d’imposta sugli autoveicoli (mod. 54.00) direttamente a un ufficio di servizio competente per la riscossione dell’imposta conformemente all’Allegato 4.

Sono considerati fabbricanti non professionisti, ad esempio, coloro che fabbricano autoveicoli assoggettati all’imposta a livello amatoriale oppure un privato che incarica una carrozzeria di trasformare il proprio autoveicolo non assoggettato all’imposta in un autoveicolo assoggettato all’imposta.

5.5 Panoramica sull’obbligo di annuncio e sull’assoggettamento all’imposta

Importazione di autoveicoli non assoggettati all’imposta con successiva trasformazione, in Svizzera, in autoveicoli assoggettati all’imposta. A Proprietario dell’autoveicolo: carrozzeria, trasformazione eseguita dalla carrozzeria stessa e rivendita al cliente;

B Proprietario dell’autoveicolo: commerciante, trasformazione eseguita da una carrozzeria e rivendita al cliente;

C Proprietario dell’autoveicolo: privato, trasformazione eseguita da una carrozzeria o dal privato stesso;

Soggetto all’obbligo di registrazione Non soggetto all’obbligo di registrazione Soggetto all’imposta Non soggetto all’imposta

In caso di altre combinazioni qui non elencate, l’obbligo di registrazione e l’assoggettamento all’imposta sono da decidere per analogia.

5.6 Obbligo di registrazione

Le persone soggette all’imposta hanno l’obbligo di registrare tutte le operazioni importanti e di conservare per almeno dieci anni la documentazione relativa a:

  • produzione;

  • movimenti (entrate, uscite forniture, uso proprio);

  • scorte;

  • prezzi e valori.

Le persone soggette all’imposta registrate devono presentare all’ufficio di servizio competente, ogni tre mesi ed entro il giorno 15 del mese successivo, un rapporto utilizzando il mod. 54.10.

5.7 Base di calcolo

L’imposta è riscossa: a sulla controprestazione conformemente alla cifra 5.1.4, per la fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione; b sul valore normale (valore di mercato) conformemente alla cifra 5.1.5, in tutti gli altri casi.

Se il fabbricante fa eseguire a terzi (p. es. subappaltatori) parte dei lavori considerati di fabbricazione, deve includere nella base di calcolo i rispettivi costi.

Se una persona fabbrica un autoveicolo a livello amatoriale, i costi di lavoro sono da fissare a 10 franchi all’ora. Il valore dei materiali impiegati per la fabbricazione va comprovato su richiesta dell’ufficio di servizio.

Gli esempi per la determinazione della base di calcolo in caso di fabbricazione sono a disposizione nell’Allegato 2.

5.8 Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge:

  • in caso di fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione, al momento della sua esecuzione, per esempio quando il fabbricante consegna l’autoveicolo al cliente;

  • in caso di uso proprio, al momento in cui esso ha inizio, per esempio quando il fabbricante fa immatricolare l’autoveicolo a proprio nome.

Il credito fiscale non sorge finché il fabbricante custodisce in deposito e senza farne uso un autoveicolo finito soggetto all’imposta.

Il credito fiscale non sorge nonché nei casi in cui la persona che ha eseguito i lavori considerati di fabbricazione per conto di terzi, consegna l’autoveicolo fabbricato interamente o in parte al committente. Dato che in tal caso il committente è considerato fabbricante, il credito fiscale sorge generalmente al momento dell’immatricolazione dell’autoveicolo a suo nome (uso proprio). A titolo di aiuto per il cliente, la persona che ha eseguito i lavori, al momento della consegna dell’autoveicolo deve far presente al committente l’assoggettamento all’imposta per il lavoro a cottimo mediante la seguente indicazione sulla fattura:

I lavori fatturati sono considerati lavori di fabbricazione ai sensi della legge del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli (RS 641.51) e sono assoggettati all’imposta sugli autoveicoli. L’autoveicolo deve essere dichiarato per l’imposizione presso un ufficio di servizio competente (vedi regolamento 68 sul sito Internet Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini).

In tal caso il credito fiscale sorge nel momento in cui il committente immatricola l’autoveicolo a suo nome (uso proprio) o lo rivende e consegna a terzi.

5.9 Dichiarazione fiscale

Al più tardi il primo giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale la persona soggetta all’imposta deve consegnare all’ufficio di servizio competente (Allegato 4) una dichiarazione d’imposta sugli autoveicoli mod. 54.00 (per posta o allo sportello)

La dichiarazione d’imposta sugli autoveicoli deve essere inoltrata indipendentemente dal fatto che un autoveicolo sia assoggettato o meno all’imposta.

La dichiarazione fiscale è vincolante per chi l’ha compilata; essa serve per fissare l’importo dell’imposta. Resta salvo il risultato del controllo ufficiale.

Unitamente alla dichiarazione fiscale bisogna presentare all’ufficio di servizio una prova del valore.

5.10 Riscossione dell’imposta

Per la procedura di riscossione dell’imposta si applicano per analogia le disposizioni di cui alla cifra 4.6.

L’assoggettamento all’imposta termina con la riscossione della stessa. Se dopo l’imposizione dell’autoveicolo vengono fornite prestazioni di servizio supplementari, i costi generati non sono soggetti all’imposta sugli autoveicoli.

5.11 Interessi di mora

(art. 17 cpv. 3 LIAut; Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse [RS 631.014])

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione o nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il tasso vigente si basa sull’allegato mentre quello degli anni passati sull’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del DFF sui tassi d’interesse. Le opposizioni e i ricorsi contro le decisioni concernenti la determinazione dell’imposta non sospendono l’inizio dell’assoggettamento all’interesse. Contrariamente all’importazione, l’interesse di mora in caso di fabbricazione in Svizzera è riscosso già a partire da un interesse di 0.05 franchi.

5.12 Esenzione dall’imposta

(art. 12 LIAut; art. 1 OIAut)

In caso di fabbricazione in Svizzera, per gli autoveicoli qui di seguito sono previste esenzioni dall’imposta.

5.12.1 Fornitura o uso proprio di autoveicoli esenti da imposta all’importazione

Se in Svizzera vengono fabbricati autoveicoli che all’importazione sarebbero esenti dall’imposta, questi autoveicoli non sono soggetti all’imposta (cfr. cifra Panoramica sulle esenzioni lettere b–d, f–g nonché le relative spiegazioni).

5.12.2 Fornitura di autoveicoli esportati direttamente all’estero

Si tratta di un’esportazione diretta quando l’autoveicolo viene esportato immediatamente dopo la fabbricazione in Svizzera. Ai sensi di questa disposizione per «immediatamente» s’intende che tra il momento della fabbricazione in Svizzera e l’esportazione l’autoveicolo non è stato utilizzato. L’immediatezza è garantita anche se prima dell’esportazione l’autoveicolo subisce delle lavorazioni da parte di mandatari dell’acquirente estero. Se a tal fine l’autoveicolo deve essere portato in Svizzera, non si tratta di una fornitura secondo l’articolo 26 LIAut, che fa sorgere un credito fiscale secondo l’articolo 28 LIAut. Non è considerata utilizzo la messa in circolazione ai fini dell’esportazione dell’autoveicolo sulle proprie ruote, sempre che la stessa avvenga entro 48 ore dal rilascio della licenza di circolazione. Negli altri casi la fornitura in territorio svizzero di autoveicoli non imposti è esclusa. La persona soggetta all’imposta deve fornire la prova dell’avvenuta esportazione dell’autoveicolo mediante un’attestazione da parte dell’ufficio di servizio d’esportazione. Sono riconosciuti come documenti giustificativi:

  • decisione d’imposizione all’esportazione (e-dec o Passar);

  • dichiarazione doganale per l’ammissione temporanea all’estero, scaduta, non scaricata (mod. 11.73).

Importante: la fornitura dal territorio doganale a destinazione dell’enclave doganale svizzera costituisce un’esportazione sia dal punto di vista doganale sia da quello dell’imposta sul valore aggiunto. Per quanto concerne l’imposta sugli autoveicoli, si tratta invece di una fornitura su territorio svizzero che non dà diritto all’esenzione dall’imposta.

5.13 Autoveicoli con cabina per conducente

I telai di autoveicoli con cabina per conducente delle voci 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.9030, 8704.2110, 8704.2120, 8704.3110, 8704.3120, 8704.4110, 8704.4120, 8704.5110, 8704.5120, 8704.9010 e 8704.9020 possono essere importati in esenzione da imposta. La carrozzatura di tali telai è considerata come fabbricazione in territorio svizzero. Nella misura in cui l’autoveicolo finito costituisce un autoveicolo soggetto all’imposta (p. es. un autofurgone con peso unitario di al massimo 1600 kg), in caso di fornitura o uso proprio è soggetto all’imposta secondo le disposizioni relative alla fabbricazione in Svizzera.

5.14 Rapporto di perizia mod. 13.20 A in caso di fabbricazione in Svizzera

Per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera con un peso totale non eccedente i 3500 kg, l’ufficio di servizio competente per la riscossione dell’imposta conformemente all’allegato 5 rilascia, su richiesta, un rapporto di perizia (mod. 13.20 A; analogamente alla rubrica «dati supplementari» in Tares).

Per i telai con cabina carrozzati in Svizzera non viene rilasciato un nuovo modulo 13.20 A, dato che ne è già stato emesso uno al momento dell’importazione.

6 Riscossione posticipata dell’imposta

Se un importo d’imposta dovuto non è stato fissato o è stato fissato troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l’autorità fiscale riscuote a posteriori la somma mancante.

Non costituiscono riscossioni posticipate le rettifiche di errori manifesti (p. es. errore di rilevamento dei dati della dichiarazione doganale o calcolo sbagliato dei tributi a causa di un errore nel sistema) effettuate dall’ufficio di servizio d’intesa con la persona soggetta all’imposta.

6.1 Riscossione posticipata a seguito di un’infrazione

(DPA)

Se l’autorità fiscale constata che per effetto di un’infrazione un’imposta a torto non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, la riscuote a posteriori sulla base dell’articolo 12 DPA. Il credito fiscale si prescrive dopo 10 o15 anni.

Ciò è il caso, per esempio, quando alla base vi è l’imposizione di una dichiarazione errata. Da un punto di vista oggettivo ciò rappresenta un’infrazione alla DPA.

6.2 Riscossione posticipata a seguito di un errore dell’autorità fiscale

(art. 19 cpv. 1 LIAut)

Si è in presenza di un errore quando l’UDSC, all’atto della determinazione dell’imposta o dell’importo della restituzione, ha commesso un errore, nonostante disponesse di tutti i documenti necessari per l’esatta determinazione o restituzione dell’imposta. L’errore deve quindi riferirsi a un fatto determinante per la fissazione dell’imposta. Esso può però consistere anche in una valutazione giuridica inesatta. Non basta però che l’autorità fiscale cambi semplicemente opinione nella valutazione di disposizioni giuridiche.

In caso di riscossione posticipata dell’imposta sugli autoveicoli sulla base dell’articolo 19 capoverso 1 LIAut, l’UDSC deve notificare la decisione di riscossione posticipata entro un anno dalla notificazione della decisione d’imposizione (la semplice comunicazione, entro un anno, dell’intenzione di effettuare una riscossione posticipata non è sufficiente).

Il termine di un anno è un termine di perenzione che, contrariamente a un termine di prescrizione, non può essere interrotto.

6.3 Riscossione posticipata a seguito dell’aumento della controprestazione

(art. 2 OIAut)

L’imposta sugli autoveicoli viene riscossa a posteriori se la controprestazione utilizzata come base di calcolo viene aumentata entro un anno. Determinante per l’interpretazione del termine «entro un anno» è il periodo tra la data della decisione d’imposizione e la data del giustificativo di riscossione posticipata. Anziché la data della decisione d’imposizione, per il calcolo del termine di un anno il richiedente può utilizzare anche la data di accettazione della dichiarazione d’importazione.

Le disposizioni dettagliate sono contenute nell’Allegato 3.

7 Restituzione e condono dell’imposta

7.1 Restituzione d’ufficio

(art. 19 cpv. 2 LIAut)

Se, entro il termine di un anno, un controllo a posteriori dell’imposizione rivela che l’imposta è stata riscossa a torto, in tutto o in parte, l’importo pagato in eccedenza viene restituito d’ufficio.

7.2 Restituzione a seguito della riduzione della controprestazione

(art. 2 OIAut)

La restituzione dell’imposta sugli autoveicoli è possibile solo se la controprestazione utilizzata come base di calcolo viene modificata entro un anno. Determinante per l’interpretazione del termine «entro un anno» è il periodo tra la data della decisione d’imposizione e la data del giustificativo di accredito. Anziché la data della decisione d’imposizione, per il calcolo del termine di un anno il richiedente può utilizzare anche la data di accettazione della dichiarazione d’importazione. Le disposizioni dettagliate sono contenute nell’Allegato 3.

7.3 Restituzione in caso di riesportazione (merci estere di ritorno)

La LIAut non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dell’imposta riscossa all’importazione. Il diritto alla restituzione sorge pertanto solo se sono adempiute le condizioni della legislazione doganale sulle merci di ritorno (art. 11 LD). Le relative prescrizioni sono applicabili per analogia anche alla restituzione dell’imposta sugli autoveicoli.

7.4 Restituzione in caso di autoveicoli per invalidi

(art. 12 cpv. 1 lett. a OIAut)

Il diritto alla restituzione può essere rivendicato solo se sono adempiute le condizioni della legislazione doganale disciplinanti il trattamento degli autoveicoli per invalidi (art. 8 cpv. 2 lett. e LD, art. 18 OD).

7.5 Altre restituzioni

Altre restituzioni sono possibili mediante ricorso (cfr. cifra 8).

7.6 Condono dell’imposta

(art. 21 LIAut)

L’imposta può essere condonata integralmente o parzialmente entro un anno dalla data della fissazione dell’imposta se una riscossione posticipata costituisce un onere eccessivo per la persona soggetta all’imposta o se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dell’imposta, la riscossione costituisce un rigore particolare.

7.7 Competenze per le restituzioni e i condoni

Vedi Allegato 4

8 Ricorsi

(art. 33 LIAut)

La procedura di ricorso corrisponde in grandi linee a quella disciplinante i ricorsi in materia doganale5:

  • le decisioni degli uffici di servizio possono essere impugnate mediante ricorso da presentare al livello regionale competente entro 60 giorni;

  • le decisioni di prima istanza dei livelli regionali possono essere impugnate mediante ricorso da presentare all’UDSC, Direzione, 3003 Berna entro 30 giorni.

Le decisioni su ricorso dei livelli regionali e dell’UDSC a Berna possono essere impugnate mediante ricorso da presentare al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni.

9 Disposizioni penali

(art. 36–40 LIAut)

La LIAut contiene disposizioni penali proprie. Secondo queste ultime chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottragga o comprometta l’imposta è punito con una multa sino al quintuplo dell’imposta in questione. In caso di circostanze aggravanti (il reclutamento di più persone per commettere un’infrazione oppure le infrazioni commesse per mestiere o abitualmente) il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La ricettazione fiscale è punita secondo la pena applicabile all’autore dell’infrazione (art. 37 LIAut).

10 Informazioni

La centrale d’informazione della dogana rilascia informazioni in merito all’imposta sugli autoveicoli (tel. 058 467 15 15; modulo di contatto).

5 Se un ricorso viene accolto, occorre prestare attenzione al fatto che per l’imposta sugli autoveicoli non viene versato alcun

interesse rimuneratorio, contrariamente a quanto avviene per i dazi all’importazione.

Allegato 1 Disposizioni particolari per camper e altre autovetture con al massimo 9 posti a sedere I camper e le altre autovetture per il trasporto di 9 persone al massimo (compreso il conducente) sono classificati come autovetture alle voci di tariffa 8703.1000 – 8703.9030, indipendentemente dal loro peso, e soggiacciono pertanto alla LIAut. Se il peso totale supera i 3500 kg, i camper sono soggetti alla tassa sul traffico pesante e quindi esenti dall’imposta. Si è così voluto evitare una doppia imposizione dello stesso autoveicolo. Il peso totale massimo autorizzato è un concetto del diritto sulla circolazione ed è definito nell’articolo 7 OETV. Nella fattispecie si tratta del peso determinante per l’ammissione e non deve essere confuso con il «peso garantito», ovvero il peso massimo ammesso tecnicamente. Lo stesso vale per l’espressione di diritto doganale «peso unitario» e per il peso lordo (= peso soggetto a dazio) determinante per il calcolo del dazio. Di conseguenza, per poter stabilire se un autoveicolo è soggetto all’imposta sugli autoveicoli o meno, deve essere chiaro con quale peso totale l’autoveicolo viene immatricolato. Informazione di cui normalmente si viene a conoscenza solo al momento della messa in circolazione dell’autoveicolo. Per questa ragione, in caso di dubbio, è necessaria un’imposizione provvisoria. La licenza di circolazione rilasciata all’immatricolazione costituisce una valida prova. Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3bis LCStr, il peso totale massimo ammesso di un autoveicolo a motore può essere modificato al massimo una volta all’anno oppure in occasione di un cambio di detentore (aumento o riduzione del peso). Ai fini di un trattamento alla pari di tutte le persone soggette all’imposta, per l’imposizione dei camper e delle altre autovetture con al massimo 9 posti a sedere valgono le disposizioni che seguono.

  • L’autoveicolo viene dichiarato con imposta sugli autoveicoli (numero convenzionale di statistica 911): l’imposta sugli autoveicoli deve essere determinata in via definitiva come da richiesta.

  • Il peso unitario supera i 3250 kg e viene richiesta l’esenzione dall’imposta (numero convenzionale di statistica 921, peso totale superiore a 3500 kg):

l’autoveicolo può essere definitivamente imposto in esenzione. Il peso unitario deve invece essere determinato correttamente (cfr. nota svizzera 1 del capitolo 87 della tariffa doganale e le relative note esplicative svizzere). • Il peso unitario è di 3250 kg o meno e viene richiesta l’esenzione dall’imposta (numero convenzionale di statistica 921, peso totale superiore a 3500 kg): l’autoveicolo deve essere imposto provvisoriamente e l’imposta sugli autoveicoli garantita. Motivo: manca la prova per l’esenzione dall’imposta sugli autoveicoli. Il termine è di tre anni. Conclusione dell’imposizione provvisoria (senza emolumento) e restituzione dell’imposta sugli autoveicoli garantita dietro presentazione della licenza di circolazione (peso massimo superiore a 3500 kg).

Restituzione dell’imposta La restituzione dell’imposta fissata definitivamente va richiesta mediante procedura di rettifica o di ricorso (cfr. cifra 3.8 o 8), in particolare anche quando un camper viene imposto erroneamente come autoveicolo abitabile leggero, ma è stato immatricolato come autoveicolo abitabile con un peso massimo superiore a 3500 kg. Riscossione posticipata dell’imposta Per la riscossione posticipata dell’imposta si applica in genere la cifra 6. L’imposta viene riscossa a posteriori in particolare anche nel caso in cui il peso totale dell’autoveicolo, entro un anno dall’imposizione in esenzione o dopo la restituzione dell’imposta, viene abbassato a un massimo di 3500 kg.

Disposizioni particolari per autoveicoli non finiti, parzialmente carrozzati, i quali finiti potrebbero essere soggetti alla tassa sul traffico pesante Le spiegazioni seguenti concernono gli autoveicoli parzialmente carrozzati della voce di tariffa 8704, eventualmente anche quelli della voce di tariffa 8702. Esse disciplinano il trattamento dal punto di vista dell’imposta sugli autoveicoli di questo genere di autoveicoli, per i quali al momento dell’imposizione all’importazione non è chiaro se una volta ultimati il loro peso unitario supera i 1600 kg e quindi sono esentati dall’imposta. Esempio concreto Autoveicolo non carrozzato nella parte posteriore (veicolo con pianale di carico aperto) della voce di tariffa 8704, costituito essenzialmente da un telaio con quattro ruote, da una cabina chiusa per conducente e passeggero (con porte e sedili, ma senza parete posteriore al momento dell’importazione) a fabbricazione ultimata, da una superficie dietro alla cabina (pianale della carrozzeria ancora mancante) e da copriruote per le ruote posteriori; autoveicolo diesel. Salvo la parete posteriore mancante della cabina, l’autoveicolo è dotato di tutti gli elementi necessari per garantire l’ordine di marcia. Non si tratta di un telaio di autoveicolo con cabina per conducente secondo la nota 3 del capitolo 87 della tariffa doganale, bensì di un autoveicolo parzialmente carrozzato e incompleto. Per quanto concerne l’imposta sugli autoveicoli, al momento dell’imposizione all’importazione per gli autoveicoli di questo genere valgono le disposizioni qui di seguito (ove necessario effettuando i relativi chiarimenti presso le persone soggette all’obbligo di dichiarazione).

  • L’autoveicolo incompleto, parzialmente carrozzato, presenta un peso unitario superiore ai 1600 kg: imposizione definitiva senza imposta sugli autoveicoli.

  • L’autoveicolo incompleto, parzialmente carrozzato presenta un peso unitario di 1600 kg al massimo. Una volta ultimato, l’autoveicolo avrà senza dubbio un peso superiore a 1600 kg: imposizione definitiva senza imposta sugli autoveicoli.

  • L’autoveicolo incompleto, parzialmente carrozzato, presenta un peso unitario di 1600 kg al massimo. Non è noto se l’autoveicolo a completamento avrà un peso unitario superiore a 1600 kg:

l’autoveicolo va imposto provvisoriamente e l’imposta sugli autoveicoli deve essere garantita. Motivo: manca la prova per l’esenzione dall’imposta sugli autoveicoli. Il termine è di tre anni. Conclusione dell’imposizione provvisoria e restituzione dell’imposta sugli autoveicoli garantita se è comprovato il peso unitario dopo l’ultimazione.

Allegato 2 Esempi per la determinazione della base di calcolo in caso di fabbricazione in Svizzera

Per la valutazione finale dell’assoggettamento fiscale è in ogni caso determinante la fattispecie concreta.

A Fabbricazione di un autoveicolo completo (fabbricazione propriamente detta di un autoveicolo) Esempi

  • Assemblaggio di parti o di kit per ottenere un autoveicolo finito

  • Sviluppo e fabbricazione completi di un autoveicolo Base di calcolo: è determinante il valore di mercato dell’autoveicolo fabbricato. a) Il fabbricante vende l’autoveicolo fabbricato per conto proprio a un committente o a un’azienda esterna. Il valore di mercato corrisponde alla controprestazione (prezzo di vendita), che il fabbricante riceve dal cliente (escl. IVA e imposta sugli autoveicoli). b) Il fabbricante utilizza l’autoveicolo per uso proprio; non vi è vendita (in questa lettera rientrano in particolare gli autoveicoli trasformati o fabbricati da terzi su incarico, quando però il proprietario/committente è considerato fabbricante). Il valore di mercato corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente nel momento in cui sorge il credito fiscale.

B Trasformazione di un autoveicolo esente da imposta ad un autoveicolo soggetto a imposta Esempi

  • Trasformazione di un telaio con cabina in un autofurgone con un peso unitario inferiore a 1600 kg (p. es. montaggio di un cassone).

  • Trasformazione di un autofurgone con un peso unitario superiore a 1600 kg in un’ambulanza.

  • Trasformazione di un autofurgone con un peso unitario superiore a 1600 kg in un camper con peso totale autorizzato di 3500 kg o inferiore. Base di calcolo: è determinante il valore di mercato dell’autoveicolo trasformato. a. Il fabbricante vende l’autoveicolo completamente trasformato per conto proprio a un committente o a un terzo. Il valore di mercato corrisponde alla controprestazione che il fabbricante riceve dal suo cliente (prezzo dell’autoveicolo prima della trasformazione e controprestazione per la fabbricazione dell’autoveicolo trasformato più eventuale margine; escl. IVA e imposta sugli autoveicoli). b. Il fabbricante utilizza l’autoveicolo per uso proprio; non vi è vendita (in questa lettera rientrano in particolare gli autoveicoli trasformati o fabbricati da terzi su incarico, quando il proprietario/committente è considerato fabbricante). Il valore di mercato corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente, nel momento in cui sorge il credito fiscale. In tal caso si tratta almeno del valore dell’autoveicolo prima della trasformazione e della controprestazione per la fabbricazione dell’autoveicolo trasformato.

Allegato 3 Modifica della controprestazione

1 In generale

Ai sensi dell’articolo 2 OIAut, gli importi d’imposta fissati troppo bassi sono riscossi posticipatamente mentre quelli fissati troppo alti sono restituiti se la controprestazione presa in considerazione per il calcolo dell’imposta subisce una modifica entro un anno.

La disposizione dell’ordinanza non contiene alcun termine di presentazione delle relative domande. Secondo la prassi vigente l’autorità fiscale, in applicazione dell’articolo 20 LIAut, accetta domande di restituzione entro 10 anni dalla fine dell’anno civile in cui il credito fiscale è sorto.

2 Riduzioni della controprestazione esenti da imposta

Le riduzioni della controprestazione possono essere fatte valere per tutti gli autoveicoli imposti. Tra l’autoveicolo imposto e la riduzione della controprestazione (accredito) deve sussistere obbligatoriamente una correlazione diretta. Sono esclusi dalla restituzione i motivi di riduzione non legati all’autoveicolo.

3 Aumenti della controprestazione soggetti all’imposta

Gli aumenti della controprestazione vanno imposti a posteriori per tutti gli autoveicoli soggetti all’imposta, a condizione che tra l’autoveicolo imposto e l’aumento della controprestazione vi sia una correlazione diretta.

4 Corso di cambio determinante

Gli accrediti o le pretese in valuta estera vanno generalmente calcolati in base al corso medio risultante dai corsi medi mensili dei mesi interessati dalla restituzione o dalla riscossione a posteriori. I corsi medi mensili sono pubblicati dall'UDSC (corsi medi mensili). Anziché il corso medio può essere applicato il corso giornaliero corrispondente alla data indicata sul giustificativo (corsi dei cambi) corsi di cambio applicati devono essere indicati nella documentazione per la richiesta.

5 Giustificativi/documentazione da presentare

Insieme alla domanda scritta (mod. 54.40) devono essere presentati tutti i giustificativi comprovanti e giustificanti la modifica della controprestazione. Vi rientrano:

  • le distinte, ovvero i calcoli dettagliati della differenza d’imposta risultante dalla modifica della controprestazione;

  • gli elenchi degli autoveicoli (con indicazione del tipo e dei numeri di telaio) per i quali la modifica della controprestazione viene fatta valere;

  • le decisioni d’imposizione all’importazione o l’indicazione nell’elenco degli autoveicoli di numero e data delle decisioni d’imposizione all’importazione;

  • i giustificativi relativi a tipo e importo dei bonifici o delle riscossioni posticipate;

  • i giustificativi bancari o gli estratti della liquidità (cash pooling), relativi a bonifici o riscossioni posticipate effettuati;

  • le fatture stornate e nuovamente emesse;

  • gli accordi sui prezzi di trasferimento;

  • i corsi di cambio applicati;

  • altre documentazioni riferite a dossier.

6 Accordo sui prezzi di trasferimento

Spesso le forniture di società di gruppo straniere a società di gruppo nazionali avvengono nell’ambito di un accordo sui prezzi di trasferimento. Si tratta di un prezzo che serve alla valutazione di forniture e prestazioni transfrontaliere tra società di gruppo. La particolarità dei prezzi di trasferimento è che non si formano dalla dinamica di offerta e domanda sul mercato.

I sistemi relativi ai prezzi di trasferimento possono comportare una modifica a posteriori della controprestazione (p. es. bonifici). Come già menzionato alle cifre 2 e 3, tra l’imposta riscossa (base di calcolo e imposta effettivamente versata) e la modifica della controprestazione fatta valere, deve sussistere una correlazione diretta. Pertanto, quali riduzioni di controprestazione ai sensi dell’articolo 2 OIAut, non possono essere riconosciuti in particolare bonifici forfetari che riguardano autoveicoli o pezzi e accessori non considerati dall’imposta. Nel caso di domande di restituzione presentate sulla base di un accordo sui prezzi di trasferimento occorre quindi assicurarsi che non venga tenuto conto di motivi di riduzione non ammessi (cfr. cifra 2).

Nel caso di domande di restituzione presentate sulla base di un accordo sui prezzi di trasferimento, il richiedente deve fornire indicazioni precise sull’accordo applicato. Deve trattarsi in ogni caso di un accordo sui prezzi di trasferimento riconosciuto secondo le direttive dell’OCSE (cfr. Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, Luglio 2010). L’applicazione di un accordo per quanto riguarda l’imposta sugli autoveicoli non deve comportare una restituzione dell’imposta per motivi di riduzione legati all’autoveicolo diversi da quelli menzionati.

Il richiedente deve pertanto fornire la prova che il metodo alla base dell’accordo sui prezzi di trasferimento scelto corrisponda alle circostanze all’interno del gruppo nell’anno di conteggio. Inoltre deve comprovare che nel calcolo della modifica della controprestazione non sono stati presi in considerazione motivi di riduzione non ammessi. Se il richiedente non può fornire prova inequivocabile di quanto menzionato sopra, la restituzione dell’imposta nell’ambito dell’accordo sui prezzi di trasferimento non è concessa.

7 Competenza

Vedi Allegato 4

Allegato 4 Competenze

a Per riscossioni dell’imposta sugli autoveicoli fabbricati in Svizzera Dogana Nord:

  • Ufficio di servizio Brugg Dogana Nord-Est:

  • Ufficio di servizio Embrach Dogana Est:

  • Ufficio di servizio St. Gallen Dogana Ovest:

  • Zoll Oberwallis Dogana Centro:

  • Ufficio di servizio Bern Dogana Sud:

  • Ufficio di servizio Sopraceneri

b Per esenzioni fiscali o restituzioni d’imposta in caso di fabbricazione in Svizzera Carri con motore, autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante ed esportazione diretta di autoveicoli: • Uffici di servizio conformemente alla lettera a

c Per esenzioni fiscali di autoveicoli di diplomatici

  • Dogana Ovest, ufficio di servizio Genève-Aéroport

  • Dogana Centro, ufficio di servizio Bern

d Per restituzioni d’imposta di autoveicoli per invalidi (persone con disabilità) • Livello regionale nel cui territorio risiede la persona avente diritto alla restituzione

e Per restituzioni d’imposta e riscossioni posticipate a seguito di modifiche della controprestazione • Livello regionale Dogana Nord

f Per altre esenzioni o restituzioni d’imposta nell’ambito dell’importazione o dell’esportazione • Ufficio di servizio d’entrata secondo la decisione d’imposizione dazio o il livello regionale competente per l’ufficio di servizio d’entrata

g Per condoni dell’imposta • UDSC, Direzione, 3003 Berna

h Per importazioni nell’enclave doganale svizzera • Dogana Est, ufficio di servizio Martina