R-69-02 Esenzioni d'imposta
Dipartimento federale delle finanze DFF Sicurezza dei confini
Disposti di natura non doganale Edizione 12/26 – 1° maggio 2026
Regolamento 69-02
Esenzioni dall’imposta Imposta sul valore aggiunto sull’importazione (imposta sull’importazione)
Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d’esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell’ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l’applicazione delle disposizioni sull’IVA sull’importazione.
Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.
Pe agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce a persone di entrambi i sessi.
1 Panoramica delle esenzioni dall’imposta
Ai sensi dell’articolo 53 LIVA, i seguenti beni sono esenti dall’imposta sull’importazione:
beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (cifra 2);
organi umani e sangue umano intero (cifra 3);
opere d’arte create personalmente dall’artista e importate sul territorio svizzero dallo stesso o su suo ordine (cifra 4);
mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori postali, valori di bollo e biglietti (cifra 5);
masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati (cifra 6);
beni per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose (cifra 7);
oggetti d’arte e d’esposizione per musei; studi e opere di artisti domiciliati nel territorio svizzero, creati durante un soggiorno temporaneo all’estero a scopo di studio (cifra 8);
beni del traffico nella zona di confine e animali delle acque confinarie (cifra 9);
modelli e campioni di merci, presentazioni modello; imballaggi indigeni (cifra 10);
beni per imprese di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA (cifra 11);
beni svizzeri di ritorno (cifra 12);
energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e tele-riscaldamento (cifra 13);
beni esenti da imposta secondo trattati internazionali (cifra 14);
beni importati nel regime doganale di ammissione temporanea o del perfezionamento atti-vo con diritto alla restituzione (cifra 15);
beni importati nel regime doganale del perfezionamento attivo ai fini del perfezionamento a cottimo, da parte di contribuenti sul territorio svizzero – determinazione dell’imposta sull’importazione secondo il regime di non riscossione (cifra 16);
reimportazione di beni dopo il perfezionamento a cottimo (contratto d’appalto) all’estero – conclusione del regime doganale del perfezionamento passivo (cifra 17);
reimportazione di beni con conclusione del regime doganale di ammissione temporanea (cifra 18);
reimportazione di beni dopo esportazione nel regime doganale d’esportazione per perfe-zionamento a cottimo (contratto d’appalto) all’estero (cifra 19);
beni che il Consiglio federale ha esentato dall’imposta sull’importazione (effetti diplomatici, beni per consolati, premi d’onore, scorte per carrozze ristoranti ecc.) (cifra 20);
monete d’oro e oro fino (cifra 21);
riparazione e sostituzione in garanzia (cifra 22);
riparazione e sostituzione di beni a titolo di cortesia e senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva (cifra 23);
composizioni e combinazioni di beni imponibili e di beni esenti da imposta (cifra 24).
2 Beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante
2.1 Base legale
I beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione secondo le disposizioni dettagliate del DFF (art. 53 cpv. 1 lett. a LIVA).
Conformemente all’articolo 53 capoverso 1 lettera a LIVA, il DFF, con l’ordinanza del 2 aprile 2014 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (RS 641.204), ha esentato dall’imposta sull’importazione i seguenti beni:
regali spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati sul territorio svizzero fino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche (ci-fra 2.2)
oggetti d’uso personale e provviste di viaggio che secondo gli articoli 63 e 64 OD sono esenti da dazio (cifra 2.3)
merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LD fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore; cifra 2.3)
beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi (cifra 2.4)
2.2 Regali da privati all’estero a privati sul territorio svizzero
Sono esenti dall’imposta sull’importazione i regali fino ad un valore di 100 franchi per invio, spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati in Svizzera. Manufatti di tabacco e bevande alcoliche non sono esenti dall’imposta. In questo contesto, per «valore» s’intende il valore al luogo di spedizione, ovvero il valore del regalo senza le spese d’imballaggio, d’assicurazione, di trasporto o altre spese accessorie fino al luogo di destinazione.
2.3 Oggetti d’uso personale, provviste di viaggio e limite di franchigia secondo il valore nel traffico turistico
Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
gli oggetti d’uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 OD;
le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LD fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); gli oggetti d’uso personale e le provviste di viaggio esenti dall’imposta sull’importazione non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo.
2.4 Ammontare d’imposta per ogni decisione d’imposizione non superiore a 5 franchi
Sono esenti dall’imposta sull’importazione i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.
Per determinare se questa esenzione dall’imposta è applicabile occorre, in un primo momento calcolare l’imposta dovuta nel singolo caso concreto. Solo quando l’importo dovuto è noto, è possibile, in un secondo tempo, valutare se tale importo corrisponde a 5 franchi o meno e dunque non deve essere riscosso. Per questo calcolo è necessario sapere a quanto corrispondono la base di calcolo dell’imposta e l’aliquota applicabile. Per quanto riguarda la base di calcolo dell’imposta ci si fonda sull’articolo 54 LIVA mentre per l’aliquota d’imposta sull’articolo 55 LIVA.
Conformemente all’articolo 54 capoverso 3 lettera b LIVA, le spese d’imposizione fanno sempre parte della base di calcolo dell’imposta. Tuttavia nella prassi amministrativa, in determinati casi (descritti di seguito), le spese d’imposizione non vengono prese in considerazione per valutare se il limite di esenzione fiscale è applicabile o no. Per valutare il limite di esenzione fiscale si applicano dunque diverse basi di calcolo dell’imposta, a seconda del regime in cui il bene viene dichiarato per l’imposizione all’importazione.
• Piccoli invii che destinatari autorizzati dichiarano per l’imposizione mediante dichiarazio-ne doganale ridotta o semplificata A determinate condizioni, i destinatari autorizzati possono dichiarare in modo semplificato i piccoli invii per l’imposizione all’importazione (cfr. cifra 10.1 R-10-21 Speditori e destinatari autorizzati). Se il bene è dichiarato mediante questa procedura semplificata, nella controprestazione calcolata per il bene importato o nel suo valore di mercato occorre integrare i tributi e i costi riportati di seguito (se non sono già compresi): o le imposte, i dazi e altri tributi dovuti fuori dal territorio svizzero, eccetto l’IVA estera e simili imposte estere sulla cifra d’affari (p. es. sales tax negli Stati Uniti), non riscos-se all’invio all’estero; e o le spese di spedizione e assicurazione fino al destinatario del bene.
L’imposta sull’importazione va calcolata sulla scorta della base di calcolo così determina-ta. Se essa ammonta a 5 franchi o meno e il destinatario autorizzato, la Posta Svizzera o il detentore della concessione non fattura al mittente, all’importatore e al destinatario dei beni le spese d’imposizione, allora l’importazione è esente dall’imposta.
Nella prassi amministrativa le spese d’imposizione non sono quindi parte integrante della base di calcolo dell’imposta se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: o l’invio è dichiarato con dichiarazione doganale semplificata; o l’invio è esente dall’imposta sulla base del limite di esenzione fiscale di 5 franchi. o nel caso di tali invii esenti dall’imposta, il destinatario autorizzato, la Posta Svizzera o il detentore della concessione non fattura al mittente, all’importatore e al destinatario le spese d’imposizione.
Anche nel caso della procedura di dichiarazione semplificata le spese d’imposizione so-no sempre parte integrante della base di calcolo dell’imposta quando l’invio è soggetto a tributi. Inoltre, tali spese devono essere prese in considerazione nella verifica del diritto ad applicare o meno il limite di franchigia fiscale quando al mittente, all’importatore o al destinatario vengono fatturate spese d’imposizione anche per invii in franchigia di tributi.
Le spese d’imposizione sono altresì sempre parte integrante della base di calcolo dell’imposta quando l’invio viene dichiarato per l’imposizione all’importazione nella proce-dura normale (nessuna dichiarazione ridotta o semplificata). Ciò vale dunque anche all’atto della verifica del diritto ad applicare il limite di franchigia fiscale.
Vedi anche le spiegazioni seguenti.
• Beni dichiarati per l’imposizione con una procedura diversa da quelle sopraelencate (p. es. e-dec standard) Anche in questo caso, nel verificare se sulla base del limite di franchigia fiscale si ha dirit-to o meno all’importazione in esenzione dall’imposta, occorre determinare, in un primo momento, la base di calcolo dell’imposta e calcolare l’imposta sull’importazione.
Conformemente all’articolo 54 capoverso 3 LIVA, alla controprestazione o al valore di mercato devono essere aggiunti i seguenti costi, se non sono già compresi: o le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, tuttavia senza l’imposta sull’importazione da riscuotere né l’IVA estera e simili imposte estere sulla cifra d’affari (p. es. sales tax negli Stati Uniti) non riscosse all’invio all’estero; e; o le spese per il trasporto o la spedizione e tutte le prestazioni connesse (prestazioni d’imposizione della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, prestazioni d’assicurazione ecc.) fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero in cui il bene deve essere trasportato al momento della nascita del debito fiscale.
In queste procedure, all’atto della verifica del diritto ad applicare o meno il limite di fran-chigia fiscale, nella base di calcolo dell’imposta determinante rientrano quindi anche le spese d’imposizione della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Esse devono es-sere aggiunte alla controprestazione o al valore di mercato del bene, se non vi sono già comprese.
3 Organi umani e sangue umano intero
3.1 Base legale
Ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera b LIVA, gli organi umani importati da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali (cifra 3.2) nonché il sangue umano intero importato da parte di titolari dell’apposita licenza sono esenti dall’imposta sull’importazione (cifra 3.3).
3.2 Organi umani
Gli organi umani sono esenti dall’imposta sull’importazione se importati da istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali.
Sono considerati organi umani gli organi interi come fegato, reni, cuore, polmoni e pancreas. Sono equiparate agli organi le parti di organi con funzione equivalente (p. es. lobi epatici) e le parti del corpo composte di tessuti diversi, che svolgono una funzione specifica (p. es. mani, piedi).
Non vi rientrano i tessuti (p. es. tessuto cutaneo, ossa, cartilagine, cornea), le cellule (p. es. cellule staminali del sangue, midollo osseo e liquidi umani come lo sperma) né le parti di organi (ad eccezione delle parti summenzionate che in termini di funzione sono equivalenti a un organo intero) e i pezzi di organi. Tali beni non sono esenti dall’imposta sull’importazione. All’importazione di tessuti e cellule umani a scopo di trapianto vengono im-poste solo le spese di riscossione (p. es. spese di trattamento, di deposito, d’imballaggio, di trasporto, d’imposizione). Per i beni prelevati dall’essere umano non esiste un valore di mercato. Il commercio in Svizzera è vietato (art. 7 della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti).
Gli organi di origine animale destinati al trapianto in esseri umani non sono esenti dall’imposta sull’importazione.
3.3 Sangue umano intero
Il sangue umano intero non sottoposto a trattamenti e importato da parte di titolari dell’apposita autorizzazione è esente dall’imposta sull’importazione. Il sangue umano intero importato per situazioni d’emergenza o per autotrasfusioni è esente dall’imposta sull’importazione anche se non è importato da titolari dell’apposita autorizzazione.
Per contro, i derivati e i componenti del sangue soggiacciono all’imposta sull’importazione. Vi rientrano tutti i prodotti ematici che sono stati ottenuti da sangue intero umano o animale per
mezzo di trattamenti fisici, chimici o biologici. Tali prodotti sono considerati medicamenti a condizione che siano destinati a essere utilizzati direttamente su persone o animali.
4 Opere d’arte create personalmente dall’artista e importate sul territorio svizzero
dallo stesso o su suo ordine Ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA sono esenti dall’imposta sull’importazione i beni:
che sono considerati opere d’arte ai sensi del diritto fiscale;
che sono stati creati personalmente da un artista con i mezzi di un pittore o di uno scultore; e
che sono importati sul territorio svizzero dall’artista stesso o su suo ordine.
Per l’esenzione dall’imposta tutte e tre le condizioni devono essere adempiute cumulativamente. La controprestazione per i lavori eseguiti all’estero da terzi sulle opere d’arte dell’artista su suo ordine non è esente dall’imposta (art. 54 cpv. 1 lett. c LIVA).
Quale documento di scorta (art. 25 LD) alla dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve poter presentare all’UDSC una lista con le seguenti indica-zioni:
il nome dell’artista
il genere dell’opera d’arte
il soggetto e il formato dell’opera (dimensioni in cm);
il prezzo di vendita per ogni opera (in caso di contratto di vendita o di commissione) o il valore di mercato per ogni opera (negli altri casi)
il luogo e la data della stesura del documento
la firma del pittore o dello scultore che ha realizzato l’opera
L’elenco non dev’essere presentato nella versione originale, vengono accettate anche copie e liste inviate per via elettronica.
Se l’artista non è presente al momento dell’imposizione all’importazione, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve inoltre essere in grado di fornire la prova che l’artista fa trasportare le sue opere sul territorio svizzero. Tale prova può essere costituita da fatture, mandati di trasporto, accordi scritti conclusi con il destinatario, documenti di trasporto eccetera.
Informazioni concernenti l’importazione di opere d’arte, che vanno oltre l’esenzione dall’imposta, sono desumibili dalla pubblicazione dell’UDSC «52.22 Imposta sull’importazione di opere d’arte» .
4.1 Definizione di «opere d’arte»
Ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA un’esenzione dall’imposta sull’importazione è prevista solo per le opere d’arte. Sono considerate tali le opere che l’artista ha realizzato come atto creativo fine a se stesso e destinate a essere guardate.
Un’opera d’arte deve essere stata creata in modo originale dal punto di vista artistico, ossia deve presentare le caratteristiche di un’opera originale. Un prodotto realizzato in serie oppure un lavoro su mandato realizzato sulla base di fotografie o facendo uso di mezzi tecnici non rientra quindi in tale categoria. Parimenti, un materiale importato o fatto importare sul territorio svizzero da un’artista per creare un’opera d’arte non costituisce un’opera d’arte ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA.
L’opera d’arte non deve avere fini specifici, ossia deve essere destinata o atta esclusivamente ad essere guardata (p. es. quadri, dipinti, sculture, plastici, statue).
I prodotti che hanno la forma di oggetti d’uso (p. es. vasi, ciotole, piatti, vassoi, candelieri, statuine, figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappezzerie) non sono opere d’arte ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA. Essi sono oggetti d’arte manuale o artigianale. Ciò vale anche quando si tratta di esemplari unici d’ispirazione artistica firmati. È irrilevante se tali prodotti sono utilizzati per lo scopo previsto e per quale prezzo essi sono venduti. Non sono inoltre considerati opere d’arte tutti gli oggetti a scopo pubblicitario come manifesti, decorazioni e simili.
È considerato un’opera d’arte di un pittore ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA anche un quadro creato da un pittore dilettante con i mezzi di un pittore (vedi cifra 4.2). L’UDSC non decide quando un bene ha raggiunto il livello generalmente riconosciuto per es-sere definito un’opera d’arte.
4.2 Opere d’arte create con i mezzi di un pittore o di uno scultore
Le opere d’arte esenti dall’imposta sull’importazione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA devono essere state create con i mezzi di un pittore o di uno scultore.
• Mezzi di un pittore
Il pittore lavora con pennelli e colori, disegna o applica del colore su un supporto serven-dosi di uno strumento qualsiasi (spatola, penna, matita colorata, bomboletta spray ecc.) o con le mani.
• Mezzi di uno scultore
Lo scultore realizza un’opera d’arte modellando qualsiasi materiale con martello, scalpel-lo, mezzi meccanici o altri mezzi per creare sculture e figure (p. es. scolpire una scultura nella pietra, intagliare figure nel legno oppure combinare, mediante saldatura, brasatura o avvitamento, diversi materiali per creare sculture). Egli può anche creare l’opera con le proprie mani (p. es. modellare figure di argilla o gesso).
L’opera creata con i mezzi di un pittore o di uno scultore appartiene quindi all’arte bidimensionale o tridimensionale.
Per la valutazione è irrilevante se l’artista stesso si considera pittore, scultore, fotografo o artista dei media. Si tratta parimenti di un’opera creata con i mezzi di un pittore se l’artista che l’ha dipinta o disegnata è attivo principalmente come fotografo.
L’artista non deve necessariamente aver realizzato l’opera d’arte unicamente con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Egli può aver utilizzato diverse tecniche. L’opera nella sua totalità deve però contenere ancora gli elementi di una delle due discipline artistiche. Una fotografia è pertanto considerata come un’opera d’arte esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA solo se l’artista l’ha dipinta individualmente e personalmente e ogni singolo foglio rappresenta un’opera unica (originale).
Per valutare se si tratta di un’opera d’arte realizzata con i mezzi di un pittore o di uno scultore oppure di un altro bene, sono determinanti il genere e la natura del bene al momento della dichiarazione doganale.
4.3 Opera d’arte creata personalmente
Le opere d’arte esenti dall’imposta sull’importazione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA devono essere state create personalmente dall’artista. Sono reputate create perso-
nalmente non solo le opere d’arte realizzate dall’artista esclusivamente con le proprie mani, ma anche quelle che egli fa realizzare da terzi in base alle sue idee. È tuttavia indispensabile che l’artista abbia pianificato l’opera d’arte, scelto o determinato il materiale e ritirato il lavoro terminato. Inoltre, il diritto d’autore sull’opera d’arte deve appartenere all’artista.
All’atto dell’importazione, la controprestazione per i lavori eseguiti all’estero da terzi sulle opere d’arte dell’artista su suo ordine non è esente dall’imposta (art. 54 cpv. 1 lett. c LIVA).
4.4 Opere d’arte importate sul territorio svizzero dall’artista stesso o su suo ordine
4.4.1 In generale
Le opere d’arte esenti dall’imposta sull’importazione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA devono essere state importate sul territorio svizzero dall’artista stesso o da un terzo su suo ordine.
Pertanto, si tratta di un’importazione in esenziona dall’imposta sull’importazione come da cifra 4.2 se l’artista stesso immette l’opera creata da lui personalmente e proveniente dall’estero sul mercato svizzero oppure lo importa per se stesso.
A tal riguardo, occorre operare la seguente distinzione:
al momento dell’importazione l’opera d’arte è già stata venduta (cifra 4.4.2);
al momento dell’importazione l’opera d’arte non è ancora stata venduta ed è dunque di proprietà dell’artista (cifra 4.4.3).
L’opera d’arte è considerata venduta se al momento dell’importazione esiste un contratto d’acquisto (nota bene: un contratto di commissione non è un contratto d’acquisto.
4.4.2 L’artista ha venduto l’opera d’arte
L’artista ha venduto l’opera d’arte, pertanto al momento dell’importazione esiste un contratto d’acquisto. Nei seguenti casi l’opera d’arte è importata sul territorio svizzero dall’artista stesso o su suo ordine:
l’artista trasporta lui stesso l’opera presso l’acquirente sul territorio svizzero (fornitura di beni trasportati); o
l’artista incarica uno spedizioniere o un trasportatore di trasportare l’opera presso l’acquirente sul territorio svizzero (fornitura di beni spediti).
Spetta alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione chiarire per conto di chi l’opera d’arte è importata sul territorio svizzero. Se nei documenti di trasporto l’artista figura come mittente, l’opera viene importata sul territorio svizzero su suo ordine. Negli altri casi, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dimostrare, con il mandato di spedizione e di trasporto o altri documenti, che l’artista è il mandante. È irrilevante chi deve pagare le spese di trasporto.
Nei seguenti casi l’opera d’arte non è importata sul territorio svizzero dall’artista stesso o su suo ordine:
L’acquirente ritira l’opera presso l’artista e la importa personalmente sul territorio svizze-ro.
L’acquirente incarica un terzo (p. es. uno spedizioniere) di ritirare l’opera presso l’artista e di importarla sul territorio svizzero.
Su ordine dell’acquirente l’artista trasporta l’opera presso un terzo sul territorio svizzero. In questo caso, l’iniziativa dell’importazione non è dell’artista, ma dell’acquirente.
Su ordine dell’acquirente l’artista fa recapitare l’opera presso un terzo sul territorio svizzero. In questo caso, dal punto di vista dell’IVA la facoltà di disporre economicamente dell’opera è trasferita all’acquirente prima dell’importazione; l’artista trasporta l’opera sul territorio svizzero non per se stesso, ma su ordine dell’acquirente.
L’opera d’arte non è importata sul territorio svizzero dall’artista o su suo ordine, ma da una persona giuridica (p. es. Sagl, SA, Ltd) o su suo ordine.
4.4.3 L’opera d’arte non è stata venduta ed è di proprietà dell’artista
Al momento dell’importazione l’opera d’arte è di proprietà dell’artista e non esiste un contratto d’acquisto. Nei seguenti casi l’opera d’arte è importata sul territorio svizzero dall’artista stesso o su suo ordine:
• L’artista consegna in commissione l’opera d’arte a un commissionario sul territorio svizzero (galleria, commerciante d’arte ecc.), il quale tenta di venderla.
• L’artista consegna l’opera a un commerciante d’arte o a un privato sul territorio svizzero per visione in vista di un eventuale acquisto.
• L’artista incarica un’agenzia d’arte, un commerciante d’arte, una galleria eccetera sul territorio svizzero di vendere l’opera a suo nome e per suo conto (rappresentanza diretta , mediazione).
• L’artista consegna l’opera a un museo, un’associazione culturale o altri espositori sul territorio svizzero per l’esposizione, senza che l’opera sia offerta per la vendita.
• L’artista importa personalmente l’opera d’arte o la fa importare sul territorio svizzero da un terzo su suo ordine in vista dell’immagazzinamento, della vendita, dell’esposizione, dell’impiego proprio o della consegna gratuita. Se il terzo incaricato dall’artista di importa-re l’opera in Svizzera ha sede o domicilio all’estero, non può partecipare finanziariamente a un eventuale ricavato della vendita.
• L’artista incarica una galleria con sede all’estero di spedire a una galleria sul territorio svizzero l’opera d’arte che non ha venduto. La galleria estera agisce quindi su ordine dell’artista e finanziariamente non partecipa in alcun modo al successo della vendita in Svizzera.
• L’opera d’arte in libera pratica che è stata esportata non ha potuto essere venduta all’estero dal commissionario, dal commerciante d’arte, dal rappresentante o dall’espositore, pertanto ritorna all’artista sul territorio svizzero.
È irrilevante se, a suo tempo, l’opera era stata dichiarata o meno secondo il regime d’esportazione. Inoltre, non conta chi ha assegnato il mandato di trasporto e dove la mer-ce viene portata (dal domicilio o atelier dell’artista al luogo d’esposizione, di deposito dell’artista o qualsiasi altro luogo sul territorio svizzero).
Nei casi summenzionati non è importante chi ha assegnato il mandato di spedizione o di trasporto, chi figura come mittente sui documenti di trasporto né la nazionalità dell’artista. L’opera d’arte è sempre considerata importata sul territorio svizzero su ordine dell’artista poi-ché solo lui, in quanto proprietario dell’opera, può decidere dove essa verrà esposta, offerta per la vendita o trasportata.
Nei seguenti casi l’opera d’arte non è importata sul territorio svizzero dall’artista stesso o su suo ordine:
L’opera d’arte è importata sul territorio svizzero da una persona giuridica (p. es. Sagl, SA, Ltd) o da un terzo su suo ordine.
Un commissionario con sede all’estero trasporta lui stesso l’opera d’arte o incarica un terzo di trasportarla sul territorio svizzero, allo scopo di esporla e venderla (p. es. a una fiera d’arte). In linea di massima, occorre sempre partire dal presupposto che si tratta di un’importazione effettuata dal commissionario quando l’invio dell’opera viene effettuato a partire dal domicilio commerciale o dai locali di deposito del commissionario oppure quando il commissionario ritira l’opera presso l’artista o incarica un terzo di farlo. In tal caso un’esenzione dall’imposta è esclusa anche se l’artista attesta per scritto che l’opera è importata sul territorio svizzero su suo ordine. Un’importazione è invece considerata effettuata dall’artista se egli importa personalmen-te, all’attenzione del commissionario estero, l’opera nel luogo d’esposizione sul territorio svizzero a partire dal suo atelier o deposito oppure incarica un terzo (spedizioniere, co-noscente) di ritirare l’opera nel suo atelier o deposito e di inviarla sul territorio svizzero.
Un commissionario con sede all’estero consegna l’opera in commissione a una galleria o a un commerciante d’arte sul territorio svizzero per la vendita. Ciò vale anche quando l’artista è socio del commissionario estero.
Un commerciante con sede all’estero consegna l’opera a una galleria o a un commerciante d’arte sul territorio svizzero per la vendita incerta. Ciò vale anche quando l’artista è socio dell’impresa commerciale estera.
Una galleria con sede all’estero invia l’opera sul territorio svizzero e partecipa al ricavato della vendita, ad esempio nell’ambito di un contratto di commissione, di galleria, d’esposizione o esclusivo tra l’artista e la galleria estera.
4.5 Controprestazione per i lavori eseguiti all’estero sulle opere d’arte dell’artista su
suo ordine Anche se tutte le condizioni dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA per un’importazione esente dall’imposta dell’opera d’arte sono adempiute, la controprestazione per i lavori eseguiti all’estero da terzi sull’opera d’arte su ordine dell’artista soggiace all’imposta sull’importazione (art. 54 cpv. 1 lett. c LIVA). Ad esempio: la gettata di sculture, la lavorazione di blocchi di marmo, l’incorniciatura di quadri e le incisioni nel legno da parte di terzi.
La controprestazione comprende tutto ciò che l’artista o un terzo in sua vece deve pagare per i lavori effettuati all’estero, oltre alle spese per il trasporto o l’invio dell’opera d’arte e tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero .
4.6 Panoramica delle opere d’arte esenti dall’imposta
I beni qui appresso sono considerati opere d’arte esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA se:
sono stati creati personalmente dall’artista; e
importati sul territorio svizzero da lui stesso o su suo incarico. La controprestazione per i lavori eseguiti all’estero da terzi sull’opera d’arte su ordine dell’artista soggiace tuttavia all’imposta sull’importazione (art. 54 cpv. 1 lett. c LIVA).
Dipinti, disegni e altri quadri, creati con i mezzi di un pittore
Creazioni dell’arte scultorea (p. es. sculture)
Incisioni, stampe e litografie originali
Le incisioni originali possono essere su rame, a mezzatinta, a bulino, ad acquatinta, a punta secca o ad acquaforte. Le stampe originali sono incisioni nel legno e nel linoleum. A seconda dello strumento impiegato per applicare l’inchiostro grasso sulle pietre, le lito-grafie originali possono essere a matita, penna, gesso o pennello. Le incisioni, stampe e litografie originali sono reputate opere d’arte ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA , sempre che presentino le caratteristiche di un’opera origina-le dal punto di vista artistico realizzata a titolo individuale. Occorre partire da tale presup-posto se esse sono numerate e firmate dall’artista e se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente: o sono state realizzate in un numero limitato di pezzi; o sono state realizzate con una o più piastre eseguite interamente a mano dall’artista; o sono state realizzate in bianco e nero o a colori su qualsiasi materiale e con un procedimento qualsiasi, ma tuttavia non meccanico o fotomeccanico. Alle incisioni, stampe e litografie originali sono assimilate le serigrafie, per le quali l’artista ha utilizzato dei modelli ritagliati oppure ha disegnato l’immagine sulla matrice con l’inchiostro di china, il gesso litografico o l’inchiostro tipografico diluito. Esse sono parimenti reputate opere d’arte ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA a condizione che il numero delle copie realizzate sia limitato e che tali copie siano numerate e firmate dall’artista.
Riproduzioni di capolavori Le riproduzioni di quadri sono reputate opere d’arte ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA se: o sono state dipinte interamente a mano e senza mezzi ausiliari, come ad esempio modelli e modelli di stampa; o nessun diritto d’autore deve essere pagato; o non si tratta di un lavoro su mandato; e o le riproduzioni non sono realizzate in serie (diverse riproduzioni della stessa opera).
Collage realizzati combinando diversi materiali quali carta (anche stampata), tappezzeria, stoffa e garza e creati in modo originale dal punto di vista artistico
Gettate Le gettate sono considerate opere d’arte ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA, sempre che: o il modello per la forma sia stato interamente creato dall’artista; e o la gettata sia stata effettuata sotto la sorveglianza dell’artista e realizzata in un
nume-ro limitato di pezzi. • Opere d’arte smontate per motivi di trasporto È irrilevante che l’opera d’arte venga importata in un unico pezzo o smontata per motivi di trasporto. L’importazione di un’opera d’arte creata personalmente da un artista è esente dall’imposta sull’importazione, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti da terzi all’estero, se le condizioni dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA sono adem-piute. Si tratta di un’opera d’arte smontata per motivi di trasporto se dopo il suo montaggio sul territorio svizzero essa diventa un’opera d’arte completa, se almeno una parte è stata realizzata all’estero con i mezzi di un pittore o di uno scultore e se in Svizzera l’opera de-ve essere soltanto assemblata, avvitata, collocata o fissata in qualsiasi modo (avvitata, cementata ecc.).
Se l’artista importa un bene che non è stato realizzato all’estero con i mezzi di un pittore o di uno scultore, e pertanto crea l’opera d’arte soltanto in Svizzera, si tratta di importazione di un materiale imponibile per la realizzazione di un’opera d’arte. • Opere d’arte non finite Dal punto di vista fiscale un’opera d’arte non finita va trattata come un’opera d’arte finita. Si tratta di un’opera d’arte non finita se il bene è stato realizzato all’estero con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Esempio: blocco di granito lavorato all’estero da uno scultore e importato da quest’ultimo in Svizzera per ultimare la scultura. Non sono opere d’arte i beni che un’artista ha importato per la creazione di un’opera d’arte ma che non ha ancora lavorato con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Tali beni soggiacciono all’imposta sull’importazione. Esempi: blocco di marmo grezzo, blocco di ferro gettato, lastra d’acciaio laminata, specchio, lampada, schermo, colori.
4.7 Panoramica delle opere d’arte imponibili
Le importazioni qui appresso soggiacciono all’imposta sull’importazione:
Tutti gli oggetti d’arte che non adempiono una o più condizioni dell’articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA;
Materiale per la creazione di opere d’arte; Un artista acquista all’estero un materiale, ossia un bene non lavorato con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Tale materiale viene portato in Svizzera direttamente dall’artista o su suo ordine e l’opera d’arte viene eseguita sul territorio svizzero dall’artista o, sotto la sua supervisione, da un terzo. L’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione pagata dall’artista per il materiale importato più le spese per il trasporto o la spedizione e tutte le prestazioni con-nesse fino al luogo di destinazione del materiale sul territorio svizzero. La contropresta-zione per l’idea artistica e i lavori eseguiti personalmente dall’artista in Svizzera non sog-giacciono all’imposta sull’importazione. Se per contro il materiale viene importato sul territorio svizzero dal committente svizzero o da un terzo su suo ordine e/o l’opera d’arte viene realizzata dal committente svizzero o da un terzo su suo ordine in base ai piani dell’artista, l’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione che il committente svizzero deve pagare all’artista sulla base del contratto di vendita. Non è imponibile la controprestazione per il concetto artistico se questo è stato fornito in virtù di un atto giuridico autonomo.
Beni dell’artigianato artistico e delle arti applicate, come ad esempio i lavori di orafi, fabbri e falegnami artistici, tagliatori di pietre tombali, tornitori, vasai, soffiatori del vetro, tessitori e intrecciatori di tappeti, incisori, calligrafi, araldisti o restauratori;
Beni che hanno la forma di oggetti d’uso, come vasi, ciotole, piatti, vassoi, candelieri, statuine e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappez-zerie eccetera, anche quando si tratta di esemplari unici d’ispirazione artistica e firmati dall’artista;
Collage e immagini realizzati in serie, come ad esempio le riproduzioni di capolavori dipin-te su mandato;
Gettate realizzate in un numero non limitato di esemplari;
Opere grafiche multiple realizzate in un numero non limitato di esemplari;
• Opere grafiche multiple realizzate con l’ausilio di un modello lavorato mediante procedimento fotomeccanico (eliotipia, fototipia);
Serigrafie stampate con un modello realizzato mediante procedimento fotomeccanico e/o a macchina;
Opere d’arte che l’artista ha realizzato mediante una tecnica «intaglio-type», ossia l’immagine è stata riportata su una piastra ricoperta di un materiale fotosensibile mediante l’esposizione alla luce UV;
Opere grafiche stampate automaticamente, semi-automaticamente o industrialmente (p. es. stampa offset);
Collage fotografici e quadri simili a collage, anche se si tratta di opere artistiche uniche;
Manifesti di esposizioni anche se firmati e numerati dall’artista;
Opere che non sono state realizzate con i mezzi di un pittore o di uno scultore (opere di fotografi, cineasti, architetti, professionisti del video, artisti tessili); Esempi: opere prodotte con procedure fotografiche (esposizione, sovraesposizione multipla, ritocco) o con il computer, opere filmiche e audiovisive, lavori artistici tessili e a patchwork, tappezzerie, ecc.
Manoscritti, libri d’arte, cartelle artistiche contenenti fogli di testo e/o fogli grafici;
Oggetti a carattere pubblicitario, come manifesti, biglietti e decorazioni;
Disegni tecnici, piani di costruzione e altri piani e disegni;
5 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori postali, valori di
bollo e biglietti I beni che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera b LD, ha dichiarato in franchigia di dazio sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA). All’articolo 13 OD il Consiglio federale ha dichiarato in franchigia di dazio i mezzi di pagamento, le carte valori, i manoscritti, i documenti, i valori postali, i valori di bollo e i biglietti citati nell’articolo 8 capoverso 2 lettera b LD. Conformemente a tale base legale i seguenti beni sono esenti dall’imposta sull’importazione:
mezzi di pagamento legali privi di valore collezionistico (cifra 5.1)
carte valori prive di valore collezionistico (cifra 5.2)
manoscritti privi di valore collezionistico (cifra 5.3)
documenti , biglietti d’ingresso, biglietti della lotteria e brevetti privi di valore collezionistico (cifra 5.4)
valori postali validi sul territorio svizzero al massimo al valore facciale (francobolli) (cifra 5.5)
valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale (cifra 5.6)
biglietti di imprese di trasporti pubblici (cifra 5.7)
5.1 Mezzi di pagamento legali privi di valore collezionistico (monete e banconote)
I mezzi di pagamento legali (monete e banconote svizzere ed estere) sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che siano utilizzati come tali. Non sono dunque esenti dall’imposta i mezzi di pagamento destinati al collezionismo. Sono escluse le monete d’oro coniate dagli Stati delle voci di tariffa 7118.9000, 9705.3100 e
9705.3900, che sono esenti dall’imposta anche quando non vengono più utilizzate quali mezzi di pagamento legali. I beni qui appresso soggiacciono all’imposta sull’importazione:
Monete d’argento o di metalli comuni e banconote che non hanno più valore di corso le-gale
Mezzi di pagamento legali che una collettività pubblica ha fatto fabbricare all’estero Al momento dell’importazione di tali mezzi di pagamento non è ancora possibile far valere alcuna pretesa giuridica sul controvalore del valore stampato. Tale diritto sorge solo dopo che la collettività pubblica ha immesso il mezzo di pagamento nel traffico dei pagamenti. Al momento dell’importazione non esiste alcun mezzo di pagamento ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera d LIVA. Questi beni soggiacciono all’imposta sull’importazione che si calcola sulla controprestazione che la collettività pubblica deve versare per la fabbricazione dei mezzi di pagamento e, se non sono già incluse nella controprestazione, sulle spese per il trasporto o la spedizione e tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero.
Monete d’argento o di metalli comuni e banconote aventi corso legale che hanno interes-se numismatico o vengono utilizzate come pezzi da collezione o a scopo d’investimento e dunque non come mezzo legale di pagamento. Vi rientrano: o monete d’argento o di metalli comuni e banconote vendute a un prezzo superiore al valore nominale; o monete d’argento o di metalli comuni e banconote destinate a essere vendute sul ter-ritorio svizzero a un prezzo superiore al valore nominale; o monete d’argento o di metalli comuni e banconote importate da collezionisti o per la vendita a collezionisti; o monete d’argento o di metalli comuni e banconote importate sul territorio svizzero in seguito a uno scambio o in vista di uno scambio, in quantità usuali a scopo di colle-zione (eccezione: monete e banconote comprovatamene utilizzate quale mezzo di pagamento).
Monete di platino, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate o meno come mezzo legale di pagamento
5.2 Carte valori prive di valore collezionistico
Le carte valori sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che siano utilizzate come tali. Non sono dunque esenti dall’imposta le carte valori destinate al collezionismo. Le carte valori sono documenti che rappresentano un diritto patrimoniale privato in modo che senza il documento esso non può essere né fatto valere né trasmesso ad altri (p. es. obbligazioni giuridicamente valide, azioni, assegni, cambiali). All’importazione vengono trattati come carte valori: i buoni nonché le carte telefoniche e altre carte di pagamento (carte prepagate, carte ricaricabili con codice segreto stampato, carte con chip o banda magnetica ecc.) pronte all’uso e valide al momento dell’importazione. Tali beni rappresentano dei mezzi di pagamento ma non sono un mezzo di pagamento legale. I beni seguenti soggiacciono all’imposta sull’importazione:
carte valori storiche (cosiddetti non-valeurs);
carte valori (anche carte telefoniche e altre carte di pagamento usate o non usate) utiliz-zate come oggetti da collezione;
moduli per assegni;
assegni in bianco;
carte valori incomplete o non ancora valide a norma di legge;
carte valori (anche carte telefoniche e carte di pagamento) che una persona aveva fatto fabbricare all’estero.
Al momento dell’importazione di tali carte valori la pretesa giuridica è già decaduta o non è ancora sorta, ossia tale pretesa può essere fatta valere solo dopo che la carta valore ha acquisito validità giuridica in Svizzera. Al momento dell’importazione non si tratta quindi di carte valori ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera d LIVA. Questi beni soggiacciono all’imposta sull’importazione che si calcola sulla controprestazione che l’importatore o un terzo in sua vece deve versare per i beni importati e, se non sono già incluse nella contropre-stazione, sulle spese per il trasporto o la spedizione e tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero.
5.3 Manoscritti privi di valore collezionistico
I manoscritti privi di valore collezionistico sono esenti dall’imposta sull’importazione.
Per manoscritti si intendono gli originali scritti a mano o a macchina e i documenti di autori quali scrittori, giornalisti, cineasti, cantautori, fumettisti e illustratori di libri o riviste. Caratteristica dei manoscritti è quella di non essere destinati a un vasto pubblico bensì a una limitata cerchia di lettori (p. es. lettori selezionati da una casa editrice).
Se i manoscritti non vengono importati per il loro contenuto ma come oggetti da collezione, essi soggiacciono all’imposta sull’importazione.
5.4 Documenti, biglietti d’ingresso, biglietti della lotteria e brevetti privi di valore collezionistico
5.4.1 Documenti privi di valore collezionistico
I documenti privi di valore collezionistico sono esenti dall’imposta sull’importazione, sia che siano originali che copie.
I documenti sono scritti destinati o atti a comprovare un fatto d’importanza giuridica. Rientrano in tale definizione la corrispondenza privata e commerciale, i giustificativi contabili, i contratti, i certificati, le attestazioni, le perizie, i biglietti di imprese di trasporti pubblici (vedi cifra 5.7), gli estratti del registro di commercio eccetera.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si tratta di uno scritto se esso può essere letto immediatamente. I dati memorizzati su supporti non leggibili visivamente (supporti di dati elettronici ecc.) non sono pertanto documenti scritti. Ciò nonostante, all’importazione questi supporti sono trattati come scritti.
I documenti sono parimenti esenti dall’imposta sull’importazione se la persona che ha allestito il documento conteggia una controprestazione per l’attestazione o l’autenticazione.
Le importazioni seguenti soggiacciono all’imposta sull’importazione:
documenti aventi valore collezionistico; Sono considerati tali i documenti che non vengono ceduti per il loro contenuto, ma che sono destinati ad essere commerciati come oggetti da collezione.
fatture o altri documenti d’affari che un’impresa estera ha allestito per conto di un’impresa svizzera;
• scritti o documenti che vengono forniti sulla base di un contratto tra una persona in Sviz-zera e una all’estero e che non hanno per oggetto alcuna fattispecie legale tra le parti contraenti. Ciò vale per esempio quando una persona domiciliata in Svizzera incarica un fiduciario domiciliato all’estero di controllare se un’impresa è iscritta nel registro di commercio este-ro. Nell’ambito di tale mandato, il fiduciario fa pervenire alla persona domiciliata in Svizze-ra un estratto del registro di commercio autenticato dall’ufficio del registro di commercio competente. Egli conteggia alla persona sia i costi di tale estratto sia i suoi oneri per l’adempimento del mandato.
5.4.2 Biglietti d’ingresso e della lotteria privi di valore collezionistico
Sono considerati documenti i biglietti d’ingresso per concerti, rappresentazioni teatrali, musei, esposizioni, manifestazioni sportive o altre manifestazioni e istallazioni. Essi sono quindi esenti dall’imposta sull’importazione.
All’importazione i biglietti della lotteria validi sono equiparati ai documenti e pertanto sono esenti dall’imposta. Il tipo di rapporto contrattuale che conduce all’importazione è irrilevante.
Se i biglietti d’ingresso o della lotteria vengono stampati all’estero per conto dell’importatore, al momento della loro importazione non è possibile far valere alcuna pretesa giuridica nei confronti dell’organizzatore o della società di lotteria. Tale diritto sorge solo con la vendita dei biglietti da parte dell’organizzatore o della società di lotteria. Pertanto non esiste alcun documento al momento dell’importazione. I biglietti d’ingresso e della lotteria soggiacciono all’imposta sull’importazione. La base di calcolo dell’imposta è costituita dalla contropresta-zione dovuta per i costi di fabbricazione e, se non sono già incluse nella controprestazione, dalle spese per il trasporto o la spedizione e tutte le prestazioni connesse fino al luogo di de-stinazione sul territorio svizzero. La controprestazione per la prestazione che viene acquista-ta con il biglietto d’ingresso non è parte della base di calcolo dell’imposta.
5.4.3 Brevetti privi di valore collezionistico
All’importazione i brevetti in forma scritta o stampata (comprese le schede per cartoteche), registrati su microfilm, microfiche o supporti di dati, vanno trattati come segue:
Brevetti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale nel quadro degli scambi internazionali di brevetti. Essi sono considerati documenti e sono pertanto esenti dall’imposta sull’importazione, indipendentemente dal fatto che il mittente sia un’organizzazione dei brevetti nazionale o europea.
Brevetti spediti dall’Organizzazione europea dei brevetti con sede a Monaco; o i brevetti spediti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein dall’Organizzazione dei brevetti nel quadro delle sue attività ufficiali (registrazione di brevetti) o su suo mandato da parte di terzi (tipografia, ufficio EED, impresa di servizi ecc.) sono esenti dall’imposta sull’importazione (vedi Protocollo del 5 ottobre 1973 sui privilegi e sulle immunità; RS 0.192.110.923.2); o i brevetti conteggiati e spediti dall’Organizzazione dei brevetti ai suoi clienti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein soggiacciono all’imposta sull’importazione.
Brevetti spediti dalle organizzazioni nazionali dei brevetti; I brevetti spediti dalle organizzazioni nazionali dei brevetti (p. es. ufficio dei brevetti tede-sco) soggiacciono all’imposta sull’importazione, salvo quelli indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Brevetti spediti da imprese specializzate nel diritto in materia di brevetti;
I brevetti conteggiati (abbonamento/accordo) e spediti da imprese specializzate nel diritto in materia di brevetti a clienti in Svizzera soggiacciono all’imposta sull’importazione, an-che se si tratta di copie di pubblicazioni dell’Organizzazione europea dei brevetti.
5.5 Valori postali (francobolli) validi sul territorio svizzero al massimo al valore facciale
I valori postali (francobolli) validi sul territorio svizzero sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che essi siano venduti al massimo al loro valore facciale.
Sono considerati valori postali validi sul territorio svizzero, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati per l’affrancatura o per la collezione:
i francobolli e gli interi postali (buste, cartoline, fascette ecc. con valore postale stampato o impresso) svizzeri e del Principato del Liechtenstein validi per l’affrancatura, venduti sul territorio svizzero al massimo al loro valore facciale. Per valore facciale s’intende il valore dell’affrancatura in cui è incluso, per le emissioni speciali, il supplemento stampato sul francobollo stesso;
i francobolli tedeschi validi per l’affrancatura, inviati all’ufficio postale di Büsingen e venduti al massimo al loro valore facciale; Sono inoltre esenti dall’imposta sull’importazione i francobolli dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) non obliterati, spediti a tale ente. Questa esenzione si fonda su un accordo stipulato con l’ONU a Ginevra. Soggiacciono all’imposta sull’importazione tutti i francobolli, gli interi postali e le specialità filateliche non menzionate qui sopra, tra cui:
blocchetti, strisce, fogli, ecc. di francobolli svizzeri, tedeschi, italiani e del Principato del Liechtenstein, dei quali è obliterata solo una parte;
francobolli di servizio del Principato del Liechtenstein obliterati e non obliterati;
francobolli svizzeri e del Principato del Liechtenstein fatti stampare dalla Posta svizzera all’estero e ad essa recapitati; Al momento dell’importazione di tali francobolli non è possibile far valere alcuna pretesa giuridica nei confronti della Posta svizzera per una prestazione di trasporto del controva-lore del valore stampato. Tale diritto sorge solo con la vendita dei francobolli da parte del-la Posta svizzera. Al momento dell’importazione non esiste quindi alcun francobollo vali-do per l’affrancatura ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera d LIVA. I francobolli sog-giacciono all’imposta sull’importazione che si calcola sulla controprestazione che la Posta deve versare per la fabbricazione dei francobolli e, se non sono già incluse nella controprestazione, sulle spese per il trasporto o la spedizione e tutte le prestazioni con-nesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero.
buste primo giorno d’emissione, primo volo e volo aerostatico nonché buste numismatiche (incluse le rispettive monete e banconote, anche quelle aventi corso legale);
collezioni annue del Principato del Liechtenstein;
collezioni contenenti francobolli obliterati e non obliterati;
francobolli dell’ONU, non spediti a tale ente, anche se recano la sovrastampa «Helvetia»;
francobolli di servizio delle seguenti organizzazioni, anche se recano la sovrastampa «Helvetia»: o Bureau international du Travail (BIT), o Bureau international de l’Education (BIE),
o Organisation mondiale de la Santé (OMS), o Organisation météorologique mondiale (OMM), o Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), o Union postale universelle (UPU), o Union internationale des Télécommunications (UIT). • cartoline maximum (ovvero quelle in cui l’illustrazione, il soggetto del francobollo e il tim-bro postale sono in stretta relazione tra di loro, p. es. cartolina e francobollo raffiguranti il Cervino e timbro apposto dall’ufficio postale di Zermatt).
5.6 Valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale
5.6.1 Valori di bollo validi sul territorio svizzero
I valori di bollo ufficiali (p. es. timbri fiscali e contrassegni autostradali) sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che essi siano validi sul territorio svizzero e che siano venduti al massimo al loro valore facciale.
Non sono esenti dall’imposta i valori di bollo fatti stampare da una collettività pubblica all’estero e ad essa recapitati. Al momento dell’importazione di tali valori di bollo il fabbricante estero non può far valere alcuna pretesa giuridica nei confronti della collettività pubblica. Tale diritto sorge solo con la vendita del valore di bollo da parte della collettività pubblica. Al mo-mento dell’importazione non esiste alcun valore di bollo ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera d LIVA. Questi beni soggiacciono all’imposta sull’impostazione che si calcola sulla controprestazione che la collettività pubblica deve versare per la fabbricazione dei valori di bollo e, se non sono già incluse nella controprestazione, sulle spese per il trasporto e la spe-dizione e tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero.
5.6.2 Valori di bollo validi all’estero
I contrassegni e le carte prepagate per le autostrade estere possono essere utilizzati solo all’estero. Essi sono dunque esenti dall’imposta sull’importazione. Lo stesso vale per le fascette fiscali estere per sigarette.
Tale ordinamento tiene conto del fatto che i contrassegni autostradali esteri e le fascette fiscali per sigarette estere non vengono utilizzati a scopo di collezione e che di regola sono trasportate nuovamente all’estero.
5.7 Biglietti di imprese di trasporti pubblici
5.7.1 Biglietti di imprese estere di trasporti pubblici
I biglietti di imprese estere di trasporti pubblici sono esenti dall’imposta sull’importazione.
5.7.2 Biglietti di imprese svizzere di trasporti pubblici
I biglietti validi di imprese svizzere di trasporti pubblici sono considerati documenti (vedi ci-fra 5.4). Pertanto, essi sono esenti dall’imposta sull’importazione. Ciò vale anche se l’importatore ha acquistato i biglietti o effettua un conteggio sulla loro vendita.
Se i biglietti vengono stampati all’estero per conto dell’importatore o non sono ancora validi al momento dell’importazione (p. es. non compilati in modo completo), essi soggiacciono all’imposta all’importazione. Al momento dell’importazione di tali biglietti non è possibile far valere alcuna pretesa giuridica nei confronti dell’impresa di trasporti per una prestazione di trasporto del controvalore del valore stampato. Tale diritto sorge solo con la vendita del bi-glietto da parte dell’impresa di trasporti. Al momento dell’importazione non esiste quindi alcun biglietto ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera d LIVA. L’imposta sull’importazione si cal-cola sulla controprestazione che deve essere versata per la fabbricazione dei biglietti e, se non sono
già incluse nella controprestazione, sulle spese per il trasporto e la spedizione e tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero.
6 Masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati
6.1 Base legale
I beni che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera c LD, ha dichiarato in franchigia di dazio sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA).
Agli articoli 14–16 OD, il Consiglio federale ha dichiarato in franchigia di dazio le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati citati nell’articolo 8 capoverso 2 lettera c LD.
Conformemente a tale base legale, i seguenti beni sono esenti dall’imposta sull’importazione:
masserizie di trasloco
corredi nuziali
oggetti ereditati
6.2 Condizioni
I beni indicati alla cifra 6.1 sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che le condizioni per un’importazione in franchigia di dazio secondo gli articoli 14–16 OD siano adempiute.
7 Beni per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose
7.1 Base legale
I beni che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera d LD, ha dichiarato in franchigia di dazio sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA).
All’articolo 17 OD il Consiglio federale ha dichiarato in franchigia di dazio i beni per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose citati all’articolo 8 capover-so 2 lettera d LD.
Conformemente a tale base legale sono esenti dall’imposta sull’importazione:
i beni donati a organizzazioni di utilità pubblica e opere assistenziali riconosciute o a perso-ne bisognose ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 1977 sull’assistenza (RS 851.1).
La donazione deve essere adeguata allo scopo, ovvero alleviare il bisogno o il problema.
7.2 Condizioni
I beni indicati alla cifra 7.1 sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che le condizioni per un’importazione in franchigia di dazio secondo l’articolo 17 OD siano adempiute.
8 Oggetti d’arte e d’esposizione per musei; studi e opere di artisti domiciliati nel territorio svizzero, creati durante un soggiorno temporaneo all’estero a scopo di studio
8.1 Base legale
I beni che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettere g e i LD, ha dichiarato in franchigia di dazio sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA).
Agli articoli 20 e 22 OD il Consiglio federale ha dichiarato in franchigia di dazio gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei così come gli studi e le opere di artisti svizzeri che hanno soggiornato temporaneamente all’estero a scopo di studio citati all’articolo 8 capoverso 2 let-tere g e i LD.
Conformemente a tale base legale i seguenti beni sono esenti dall’imposta sull’importazione:
oggetti d’arte e d’esposizione per i musei accessibili al pubblico (cifra 8.2)
studi e opere di artisti domiciliati nel territorio svizzero, creati durante un soggiorno temporaneo all’estero a scopo di studio (cifra 8.3)
8.2 Oggetti d’arte e d’esposizione per musei
Gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che le condizioni per un’importazione in franchigia di dazio secondo l’articolo 20 OD siano adempiute.
Agli oggetti per musei accessibili al pubblico sono equiparati quelli esposti:
in parchi, piazze e strade pubblici;
in edifici e strutture di istituzioni di diritto pubblico; o
in edifici e impianti privati, sempre che siano accessibili al pubblico e non servano a scopi commerciali.
Gli oggetti d’arte o d’esposizione devono essere importati dai musei o dagli espositori stessi o direttamente per loro e non possono essere ceduti sul territorio svizzero. I beni non devono essere di proprietà del museo o dell’espositore. Essi possono anche essere prestati da collezionisti.
Sono esclusi dall’esenzione dall’imposta i beni che non sono destinati unicamente all’esposizione e all’osservazione, bensì sono utilizzati per attività musicali, per un atto reli-gioso, per l’arredamento interno o per l’insegnamento (p. es. organi, altari, tappeti per chiese, pareti divisorie mobili per musei nonché libri per biblioteche e musei che sono dati in prestito per la lettura o impiegati per lavori scientifici).
Se un oggetto d’arte o d’esposizione esente dall’imposta sull’importazione viene, in un secondo tempo, utilizzato per altri scopi, il museo o l’espositore deve previamente richiedere un’autorizzazione alla direzione del circondario che ha acconsentito all’importazione esente dall’imposta. Questa decide in merito al versamento a posteriori dell’imposta sull’importazione. Il credito fiscale sorge nel momento del cambiamento dello scopo d’utilizzazione. A tale riguardo occorre operare la seguente distinzione:
• l’oggetto d’arte o d’esposizione viene riesportato:
L’imposta sull’importazione non viene riscossa se l’oggetto d’arte o d’esposizione dopo il cambiamento dello scopo d’utilizzazione viene riesportato senza essere stato
utilizzato né modificato. Tale condizione è considerata adempiuta se il bene viene comprovatame-ne riesportato entro 30 giorni dal cambiamento dello scopo d’utilizzazione.
Se l’oggetto d’arte o d’esposizione non viene riesportato entro tale termine, il museo o l’espositore deve comprovare che l’oggetto, dopo il cambiamento dello scopo d’utilizzazione, è stato esportato senza essere stato utilizzato.
• l’oggetto d’arte o d’esposizione rimane in Svizzera:
L’imposta sull’importazione si calcola all’aliquota valida al momento del cambiamento del-lo scopo d’utilizzazione. Per l’imposta sull’importazione da versare a posteriori è quindi irrilevante quale aliquota valeva al momento dell’importazione dell’oggetto d’arte o d’esposizione.
Se il proprietario (museo, espositore o chi ha dato in prestito) vende l’oggetto d’arte o d’esposizione, l’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione, dedotta l’IVA, che l’acquirente deve versare. L’importatore nella dichiarazione doganale è l’acquirente del bene.
Se il bene non viene venduto, l’imposta sull’importazione si calcola sul valore di mercato dell’oggetto d’arte o d’esposizione al momento del cambiamento dello scopo d’utilizzazione. L’importatore nella dichiarazione doganale è il proprietario del bene.
8.3 Studi e opere di artisti domiciliati nel territorio svizzero, creati durante un soggiorno temporaneo all’estero a scopo di studio
Le opere originali che un artista domiciliato nel territorio doganale svizzero ha creato durante un soggiorno di studio temporaneo all’estero sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che le condizioni per un’importazione in franchigia di dazio secondo l’articolo 22 dell’ordinanza sulle dogane siano adempiute.
Sono considerati soggiorno a scopo di studio:
formazione e perfezionamento presso una scuola;
formazione e perfezionamento sostenuti da istituzioni artistiche di diritto privato; oppure
formazione e perfezionamento sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni, per l’apprendimento o l’approfondimento di tecniche o competenze artistiche.
Al momento dell’importazione gli studi e le opere devono essere di proprietà dell’artista. Per contro è irrilevante se l’artista importa personalmente i beni o se li fa spedire prima o dopo il suo ritorno. È inoltre irrilevante lo scopo per il quale gli studi o le opere vengono utilizzati dopo l’importazione.
Agli studi e alle opere sono equiparati i capolavori che una persona residente nel territorio doganale svizzero ha creato durante un soggiorno temporaneo presso una scuola estera sempre che la scuola attesti tale fattispecie.
Non vi è alcun diritto all’esenzione dall’imposta per lavori che terzi hanno acquistato e introdotto nel territorio doganale.
9 Beni del traffico nella zona di confine e animali delle acque confinarie
9.1 Base legale
I beni che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera j LD, ha dichiarato in franchigia di dazio sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA).
Agli articoli 23–26 OD il Consiglio federale ha dichiarato in franchigia di dazio i beni del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie citati all’articolo 8 capoverso 2 lettera j LD.
Conformemente a tale base legale i seguenti beni sono esenti dall’imposta sull’importazione:
beni del traffico nella zona di confine;
uva e vino di fondi della zona di confine;
beni del traffico di mercato;
pesci delle acque confinarie.
9.2 Condizioni
L’importazione dei beni indicati alla cifra 9.1 è esente dall’imposta sull’importazione, sempre che le condizioni per un’importazione in franchigia di dazio secondo gli articoli 23–26 OD siano adempiute.
L’esenzione dall’imposta sull’importazione vale anche per le quantità eccedenti di uva e vino nuovo per le quali l’articolo 24 capoverso 2 OD prevede un’aliquota di dazio ridotta.
10 Modelli e campioni di merci, presentazioni modello; imballaggi indigeni
10.1 Base legale
I beni che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettere k e l LD, ha dichiarato in franchigia di dazio sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA).
Agli articoli 27 e 28 OD il Consiglio federale ha dichiarato in franchigia di dazio i modelli e i campioni di merci nonché gli imballaggi indigeni citati all’articolo 8 capoverso 2 lettere k e l della legge sulle dogane.
Conformemente a tale base legale i seguenti beni sono esenti dall’imposta sull’importazione:
• modelli e campioni di merci (cifra 10.2);
• imballaggi indigeni (cifra 10.3).
10.2 Modelli e campioni di merci
I modelli e i campioni di merci sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che le condizioni per un’importazione in franchigia di dazio secondo l’articolo 27 OD siano adempiute. Una rappresentazione schematica nonché spiegazioni su modelli e campioni di merci nonché presentazioni modello sono disponibili al sito www.tares.admin.ch (→ Note esplicative → Osservazioni preliminari / III. Disposizioni particolari).
Se le condizioni per l’importazione in franchigia di dazio non sono adempiute, l’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione o sul valore di mercato dei beni impor-tati.
Anche i seguenti beni sono esenti dall’imposta sull’importazione:
Nuovi titoli di libri, opere musicali o rappresentazioni teatrali destinati alla discussione (esemplari delle recensioni);
Prove di stampa che un editore o una tipografia manda all’autore o a terzi per la lettura di bozze;
• Nuovi titoli di supporti per il suono e per le immagini (p. es. riprese video, DVD) che gli editori o le redazioni inviano per la discussione, al massimo un esemplare per titolo e non più di cinque nuovi titoli per invio. Per quanto concerne il trattamento fiscale di programmi per computer inviati a giornalisti specializzati o alle rispettive redazioni per test e valutazioni, si rimanda alla pubblicazione dell’UDSC «52.21 Software».
Soggiacciono per esempio all’imposta sull’importazione i seguenti beni per i quali l’articolo 27 OD non prevede la franchigia di dazio:
modelli e campioni di merci così come presentazioni modello importati su ordinazione e quali merci commerciabili;
invii di campioni pubblicitari destinati ad essere consegnati, anche gratuitamente, a una possibile cerchia di acquirenti;
modelli di merci consumabili del valore di oltre 100 franchi per campione;
modelli di merci non consumabili del valore di oltre 100 franchi per genere e qualità;
modelli di merci non consumabili in invii costituiti da più di un campione per tipo e qualità;
prospetti e manifesti pubblicitari con modelli di merci apposti o inseriti in essi;
esemplari di stampati e supporti di dati che un autore o un artista riceve gratuitamente da un editore o fabbricante, indipendentemente dal numero;
campioni di merci che non sono esclusivamente oggetto d’esame circa qualità, composi-zione, caratteristiche eccetera (p. es. campioni per l’esame circa l’idoneità del materiale per la fabbricazione di determinati beni).
10.3 Imballaggi indigeni
Gli imballaggi indigeni sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che le condizioni per un’importazione in franchigia di dazio secondo l’articolo 28 OD siano adempiute.
11 Beni per imprese di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8
LIVA Ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera e LIVA, sono esenti dall’imposta sull’importazione i beni seguenti: tutti i beni citati all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA che
le imprese di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 importano nell’ambito di una fornitura, oppure che
simili imprese introducono nel territorio svizzero, purché esse abbiano acquistato i beni nell’ambito di una fornitura prima dell’importazione e li utilizzino dopo l’importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 28 LIVA).
In base a questa disposizione legale l’importazione esente dall’imposta è pertanto concessa se le seguenti condizioni sono adempiute contemporaneamente:
Il bene è destinato a un’impresa di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA (imprese di trasporto aereo con diritto all’esenzione dall’imposta; vedi ci-fra 11.1).
Il bene è un aeromobile;
oppure un bene da montare su un aeromobile dell’impresa di trasporto aereo; oppure un bene per l’esercizio o il rifornimento di aeromobili dell’impresa di trasporto aereo (beni con diritto all’esenzione; vedi cifra 11.2). • Il bene viene fornito all’impresa di trasporto aereo (vedi cifra 11.3); oppure introdotto nel territorio svizzero dall’impresa di trasporto aereo purché la stessa abbia acquistato il bene nell’ambito di una fornitura già prima dell’importazione e lo utilizzi dopo l’importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (nessuna esenzione dall’imposta per gli aeromobili che non sono forniti bensì, ad esempio, consegnati a un’impresa di trasporto aereo unicamente sulla base di un contratto di Aircraft Management [vedi sotto]).
Nei casi qui appresso l’importazione esente dall’imposta è esclusa:
Il bene non viene fornito all’impresa di trasporto aereo bensì consegnato esclusivamente per l’adempimento di un mandato (lavori all’aeromobile, pianificazione ed esecuzione di voli per il proprietario, Aircraft Management; vedi cifra 11.4). Esempio Se un aeromobile (senza il personale addetto) viene dato in affitto o consegnato in leasing all’impresa di trasporto aereo, ossia ai sensi del diritto sull’IVA messo a disposizione per l’uso o il godimento dietro pagamento di una controprestazione, ciò costituisce una fornitura all’impresa di trasporto aereo (art. 3 lett. d LIVA). Va distinta la consegna di un aeromobile all’impresa di trasporto aereo con l’ordine di impiegare il mezzo per il proprie-tario, ossia di pianificare ed eseguire voli per il proprietario o persone ad egli connesse con l’aeromobile consegnato. L’impresa di trasporto aereo viene indennizzata per l’adempimento secondo gli ordini di siffatte prestazioni (management fee). Anche nel ca-so in cui la consegna di un aeromobile all’impresa di trasporto aereo si fonda su un con-tratto denominato «aircraft leasing», per valutare se ha luogo una fornitura all’impresa di trasporto aereo ai sensi del diritto sull’IVA ed è pertanto possibile un’importazione esente dall’imposta, è determinante unicamente la vera e concorde volontà delle parti contraenti. Un contratto denominato «leasing» non significa automaticamente che l’aeromobile ven-ga messo a disposizione dell’impresa di trasporto aereo per l’uso o il godimento dietro controprestazione ai sensi del diritto sull’IVA (vedi cifre 11.3 e 11.4).
Il fornitore estero introduce nel territorio svizzero un bene per fornirlo solo in Svizzera all’impresa di trasporto aereo (p. es. fornitura in virtù di un contratto d’appalto) Eccezione in caso di fornitura da un deposito in territorio svizzero: vedi regolamento 69-01 (cifra 3.2.2)
L’impresa di trasporto aereo reimporta un bene citato all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA dopo la manutenzione o la riparazione all’estero, ma non può disporre economicamente di tale bene in nome proprio e il bene non è stato messo a sua disposizione per l’uso o il godimento dietro controprestazione (vedi cifre 11.3 e 11.4).
L’impresa di trasporto aereo compra, noleggia o prende in leasing solo parti di un aeromobile.
11.1 Imprese di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA
Nel caso delle imprese di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA è necessario effettuare una distinzione tra quelle con sede in Svizzera e quelle con sede all’estero.
11.1.1 Imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera
Un’impresa di trasporto aereo con sede in Svizzera è considerata un’impresa di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA se:
esercita il trasporto aereo a titolo commerciale e
le sue attività di trasporto nei voli internazionali superano quelle nel traffico aereo interno.
L’AFC ha pubblicato un elenco con tutte le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera che adempiono tali condizioni. Il documento è disponibile sul sito dell’AFC
(www.estv.admin.ch → Imposta sul valore aggiunto →Informazioni specifiche →Traffico aereo).
11.1.2 Imprese di trasporto aereo con sede all’estero
Un’impresa di trasporto aereo con sede all’estero è considerata un’impresa di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA se
è comprovato che esercita il trasporto aereo a titolo commerciale e
prevalgono le sue attività nei voli internazionali.
11.2 Beni ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA
Sono considerati beni ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA:
gli aeromobili;
i beni destinati ad essere montati su un aeromobile;
Vi rientrano i beni installati durevolmente nell’aeromobile (p. es. turbine, strumenti di bor-do) o classificati come accessori (p. es. salvagenti, maschere d’ossigeno).
i beni per il funzionamento dell’aeromobile (p. es. carburante, lubrificante);
i beni per il rifornimento dell’aeromobile (p. es. ristorazione di bordo, giornali da distribuire ai passeggeri).
11.3 Forniture destinate all’impresa di trasporto aereo e introduzione nel territorio
svizzero di un bene acquistato nell’ambito di una fornitura da parte dell’impresa di trasporto aereo
11.3.1 Base legale
L’articolo 53 capoverso 1 lettera e LIVA prevede l’esenzione dall’imposta sull’importazione per i beni che:
sono citati all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA e
sono destinati, nell’ambito di una fornitura, a imprese di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA.
L’esenzione dall’imposta in occasione dell’importazione è accordata anche quando tali imprese di trasporto aereo hanno acquistato, nell’ambito di una fornitura, un bene citato all’articolo
23 capoverso 2 numero 8 LIVA già prima dell’importazione e dopo l’importazione lo utilizzano per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell’imposta pre-cedente.
Per gli aeromobili consegnati a un’impresa di trasporto aereo esclusivamente sulla base di un contratto di Aircraft Management un’esenzione dall’imposta è esclusa (vedi cifra 11.4).
La fornitura di un bene e l’introduzione nel territorio svizzero di un bene acquistato già prima dell’importazione nell’ambito di una fornitura vengono descritte nel dettaglio sotto:
Fornitura di beni nel territorio svizzero (cifra 11.3.2)
Introduzione di beni nel territorio svizzero da parte di imprese di trasporto aereo (11.3.3)
11.3.2 Fornitura di beni nel territorio svizzero
L’esenzione dall’imposta è accordata quando al momento dell’importazione il bene citato all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA viene fornito
direttamente e
nella sua totalità all’impresa di trasporto aereo con diritto all’esenzione dall’imposta. Occorre tenere conto di disposizioni particolari nel caso in cui il bene sia consegnato all’impresa di trasporto aereo dopo manutenzione o riparazione all’estero (vedi terzo punto qui di seguito).
Nell’ambito del diritto sull’IVA il concetto di «fornitura» ha un significato diverso rispetto a quello dell’accezione comune. Non si intende il trasporto del bene a un’impresa di trasporto aereo, bensì la sua fornitura ai sensi dell’articolo 3 lettera d LIVA. Sono pertanto considerate forniture:
il trasferimento a titolo oneroso del potere di disporre economicamente di un bene in no-me proprio (p. es. vendita di un aeromobile all’impresa di trasporto aereo);
la messa a disposizione a titolo oneroso di un bene per l’uso o il godimento (p. es. noleg-gio o leasing di un aeromobile senza il personale addetto all’impresa di trasporto aereo);
la consegna a titolo oneroso di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori all’estero (p. es. all’impresa di trasporto aereo viene consegnato un aeromobile da essa acquistato o noleggiato, dopo la manutenzione all’estero).
Sono inoltre considerate forniture le forniture gratuite di beni, siano esse in sostituzione, posticipate o in garanzia.
Il bene deve essere fornito direttamente e nella sua totalità all’impresa di trasporto aereo al momento dell’importazione. Al momento dell’importazione l’impresa di trasporto aereo deve pertanto essere l’acquirente del bene fornito (importatore nella dichiarazione doganale).
Una fornitura presuppone onerosità, ossia essa può esistere solamente se l’impresa di trasporto aereo paga effettivamente al fornitore una controprestazione per il bene ricevuto. La controprestazione può essere versata in un’unica volta, periodicamente o secondo il numero delle ore di volo eccetera. Nel caso di forniture gratuite in sostituzione, posticipate o in garanzia, la controprestazione è già stata pagata al momento della fornitura originaria.
Spiegazioni dettagliate delle singole fattispecie di fornitura:
Trasferimento a titolo oneroso del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio All’impresa di trasporto aereo viene dato il potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio. A tal fine l’impresa di trasporto aereo o un terzo in sua vece versa una controprestazione al fornitore. «Potere di disporre economicamente» significa che l’impresa di trasporto aereo può de-cidere liberamente del bene importato e dell’impiego dello stesso. Essa può impiegarlo, usarlo o venderlo ulteriormente in nome proprio. Una tale fornitura esiste, ad esempio, se il fornitore vende il bene all’impresa di trasporto aereo. Una vendita e pertanto una fornitura esiste altresì se viene iscritta una riserva del-la proprietà (art. 2 cpv. 1 OIVA).
Messa a disposizione a titolo oneroso di un bene per l’uso o il godimento Un bene viene messo a disposizione dell’impresa di trasporto aereo per l’uso o il godimento. A tal fine l’impresa di trasporto aereo o un terzo in sua vece versa una contropre-stazione al fornitore. «Messa a disposizione del bene per l’uso o il godimento» significa che l’impresa di trasporto aereo riceve il diritto di possesso del bene sulla base di un contratto e gode della tutela di tale diritto. Si è in presenza di una messa a disposizione a titolo oneroso per l’uso o il godimento, ad esempio, se il fornitore noleggia o dà in leasing il bene all’impresa di trasporto aereo. Il lo-catario o l’assuntore del leasing deve poter disporre economicamente dell’aeromobile senza restrizioni, vale a dire, avere il diritto esclusivo di decidere sul suo impiego (ven-gono tollerate restrizioni quali divieti di sorvolo per determinati Paesi). Questa fornitura può essere eseguita sia da imprese di trasporto aereo sia da altri proprietari di aeromobili, in particolare da società di leasing.
Non si tratta invece di una messa a disposizione a titolo oneroso per l’uso o il godimento, e quindi nemmeno di una fornitura bensì di una prestazione di servizio (prestazione di trasporto), se: o l’aeromobile è messo a disposizione con il personale addetto (p. es. ACMI [Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance], wet lease); e o con l’aeromobile è effettuato un trasporto di beni o persone (art. 6 OIVA).
Fanno parte del personale addetto le persone in possesso delle autorizzazioni legali per la conduzione dell’aeromobile e che hanno un rapporto di lavoro con il fornitore dell’aeromobile oppure svolgono un mandato per quest’ultimo. Affinché il trasporto sia considerato trasporto di persone, colui che mette a disposizione l’aeromobile deve esse-re in grado, dal punto di vista del diritto in materia di traffico aereo, di istruire adeguata-mente il personale ed effettuare voli per una cerchia (in)determinata di persone. In caso contrario si tratta di noleggio o leasing.
Si è quindi in presenza di una fornitura solo se il mezzo di trasporto viene messo a disposizione senza il personale addetto ai sensi delle summenzionate spiegazioni.
Inoltre non vi è messa a disposizione a titolo oneroso per l’uso o il godimento (nessuna fornitura) se il bene importato è consegnato all’impresa di trasporto aereo unicamente per l’esercizio per il proprietario (vedi cifra 11.4).
• Consegna a titolo oneroso di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori all’estero
All’impresa di trasporto aereo viene fornito un bene sul quale sono stati effettuati lavori all’estero. A tal fine l’impresa di trasporto aereo o un terzo in sua vece versa una controprestazione al fornitore. Nell’ambito di questi lavori il bene non deve essere necessariamente modificato, ma può anche essere stato soltanto esaminato, calibrato, regolato, controllato nella sua funziona-lità o trattato in un altro modo. All’importazione occorre prestare attenzione al fatto che il bene consegnato all’impresa di trasporto aereo dopo l’esecuzione di lavori all’estero, deve essere, al momento dell’importazione, un bene esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lette-ra e LIVA. Ciò significa che l’impresa di trasporto aereo con diritto all’esenzione dall’imposta deve avere acquistato il bene sottoposto a manutenzione o riparazione all’estero prima dell’importazione e nell’ambito di un acquisto, un leasing o un noleggio oppure che una vendita, un noleggio o un leasing all’impresa di trasporto aereo del bene sottoposto a manutenzione o riparazione deve condurre all’importazione. Gli aeromobili che, ad esempio, sono stati consegnati all’impresa di trasporto aereo nell’ambito di un contratto di Aircraft Management esclusivamente per l’esercizio per il proprietario, non possono essere importati in esenzione d’imposta dall’impresa di trasporto aereo neppure dopo manutenzione o riparazione all’estero, in quanto per l’aeromobile stesso non sussi-ste alcun diritto all’esenzione dall’imposta. L’impresa di trasporto aereo non lo ha acqui-stato né noleggiato né preso in leasing, bensì unicamente preso in consegna sulla base di un contratto di Aircraft Management.
Se un bene citato all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA viene venduto o messo a disposizione per l’uso o il godimento (noleggio, leasing) a titolo oneroso a un’impresa di trasporto aereo con diritto all’esenzione dall’imposta, all’importazione tale impresa di trasporto aereo deve essere l’importatore (acquirente) del bene.
L’impresa di trasporto aereo è importatore se si tratta di una delle seguenti fattispecie:
il fornitore trasporta il bene della fornitura con mezzi o personale propri da un luogo all’estero fino all’impresa di trasporto aereo in territorio svizzero. Il trasporto del bene all’impresa di trasporto aereo può anche condurre a più forniture (vedi regolamento 69- 01 cifra 2.3.2 [operazioni a catena]);
il fornitore incarica un terzo del trasporto del bene da un luogo all’estero fino all’impresa di trasporto aereo in territorio svizzero (invio del bene). Il trasporto del bene all’impresa di trasporto aereo può anche condurre a più forniture (vedi regolamento 69-01 cifra 2.3.2 [operazioni a catena]);
l’impresa di trasporto aereo ritira il bene della fornitura presso il fornitore in un luogo all’estero e lo trasporta in territorio svizzero, oppure incarica un terzo del ritiro del bene all’estero e del suo trasporto in Svizzera. Il ritiro del bene da parte dell’impresa di traspor-to aereo o di un terzo incaricato può condurre a più forniture (vedi regolamento 69-01 cifra 2.3.2 [operazioni a catena]).
Occorre notare che in caso di operazioni a catena l’impresa di trasporto aereo non è importatore del bene se ad esempio un intermediario o una società di leasing importa il bene in nome proprio sulla base di una dichiarazione d’adesione estero e di conseguenza nella dichiarazione doganale l’impresa di trasporto aereo figura solo come destinatario.
Al momento dell’importazione non vi è ancora fornitura a un’impresa di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA se un fornitore con sede all’estero introduce nel territorio svizzero il bene per lavorazione o montaggio e consegna il bene lavorato o mon-tato all’impresa di trasporto aereo in territorio svizzero (fornitura in virtù di un contratto d’appalto all’impresa di trasporto aereo). Tali importazioni soggiacciono all’imposta sull’importazione.
In caso di fornitura di un aeromobile è ipotizzabile che solo parti dell’aeromobile siano vendute, noleggiate o date in leasing all’impresa di trasporto aereo. Se l’aeromobile non viene fornito nella sua totalità all’impresa di trasporto aereo, l’importazione esente dall’imposta non è possibile (p. es. importazione da parte di comunità di detentori, della quale l’impresa di trasporto aereo rappresenta solo una parte).
Non tutte le consegne di beni ad un’impresa di trasporto aereo sono forniture (vedi cifra 11.4).
11.3.3 Introduzione di beni nel territorio svizzero da parte di imprese di trasporto aereo
L’esenzione dall’imposta è altresì accordata se l’impresa di trasporto aereo con diritto all’esenzione dall’imposta:
ha acquistato il bene citato all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA già prima dell’importazione nell’ambito di una fornitura (acquisto, noleggio, leasing); e
continua ad utilizzarlo dopo l’importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Pertanto al momento dell’importazione il bene si trova in possesso dell’impresa di trasporto aereo. Quest’ultima ha acquistato il bene o esso è stato messo a sua disposizione per l’uso o il godimento dietro versamento di una controprestazione (presa a noleggio, assunzione del leasing).
Se l’impresa di trasporto aereo non ha acquistato il bene citato all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA prima dell’importazione e se esso non è stato neppure messo a sua disposizione per l’uso o il godimento a titolo oneroso (p. es. nessun noleggio, nessun leasing), l’importazione esente dall’imposta non è possibile. Ciò è il caso ad esempio degli aeromobili
consegnati all’impresa di trasporto aereo sulla base di un contratto di Aircraft Management (vedi cifra 11.4).
11.4 Condizioni mancanti per l’importazione in esenzione da imposta di beni ai sensi
dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA
11.4.1 Differenza tra mandato per l’esercizio per il proprietario e messa a disposizione
per l’uso o il godimento La messa a disposizione a titolo oneroso di un bene a un’impresa di trasporto aereo per l’uso o il godimento è considerata una fornitura ai sensi dell’articolo 3 lettera d LIVA.
Non è considerata una fornitura la messa a disposizione dell’aeromobile insieme al personale addetto in possesso delle autorizzazioni legali per la sua conduzione (art. 6 OIVA).
Dalla messa a disposizione per l’uso o il godimento occorre distinguere anche la consegna dell’aeromobile a un’impresa di trasporto aereo con il mandato di impiegarlo 24 ore su 24 per voli con il proprietario o terzi ad egli strettamente vincolati (p. es. società di gruppo, azionisti). In un simile rapporto contrattuale l’impresa di trasporto aereo tiene l’aeromobile costantemente a disposizione dei proprietari o dei loro azionisti in base alle istruzioni da essi ricevute. L’impresa di trasporto aereo riceve un’indennità, una cosiddetta «management fee», per le sue prestazioni (esercizio dell’aeromobile, pianificazione ed esecuzione del volo).
Da parte sua, per adempiere agli obblighi di contratto con il mandante (proprietario o detentore), ai fini della gestione e dell’esercizio dell’aeromobile l’impresa di trasporto aereo acquista prestazioni da terzi oppure le fornisce essa stessa. Le prestazioni acquistate da terzi comprendono sia forniture (p. es. acquisto di carburante, catering, manutenzioni e riparazioni) sia prestazioni di servizi (p. es. diritto di sorvolo e di atterraggio, pianificazione del volo, informazioni meteorologiche). I costi di manutenzione e d’esercizio dell’aeromobile non sono a carico dell’impresa di trasporto aereo, bensì quest’ultima li fattura al proprietario o al detentore. Ciò avviene sia per le prestazioni fornite da tale impresa (inclusa management fee) sia per quelle acquistate da terzi.
Se l’impresa di trasporto aereo riprende un aeromobile per l’adempimento di un mandato di Aircraft Management, l’importazione in esenzione da imposta non è possibile. Non si tratta di una messa a disposizione a titolo oneroso per l’uso o il godimento per la quale l’impresa di trasporto aereo può decidere liberamente riguardo all’aeromobile e al suo utilizzo e per la quale paga al proprietario esclusivamente una controprestazione per la messa a disposizione dell’aeromobile. L’impresa di trasporto aereo non può offrire e impiegare senza restrizioni l’aeromobile sul mercato per voli con clienti terzi.
Anche se alla base della cessione di un aeromobile a un’impresa di trasporto aereo con diritto all’esenzione dall’imposta vi è un contratto denominato «Aircraft Leasing» o simile, per valutare se un’importazione in esenzione d’imposta è possibile è determinante unicamente la volontà concorde delle parti contraenti.
11.4.2 Contratti che combinano elementi di Aircraft Management ed elementi di una
messa a disposizione a titolo oneroso Se il contratto presentato contiene sia elementi di una messa a disposizione a titolo oneroso sia disposizioni che regolamentano l’impiego dell’aeromobile per il proprietario e persone ad egli vincolate, un’importazione in esenzione da imposta è possibile solo se l’aeromobile viene impiegato prevalentemente per clienti terzi. Tale condizione viene considerata soddisfatta quando il contratto alla base dell’importazione dell’aeromobile: • prevede espressamente un uso predominante per voli con clienti terzi; oppure
• non contiene elementi contrari a un uso predominante per voli con clienti terzi (p. es. privilegi per il proprietario e persone ad egli vincolate).
11.4.3 Reimportazione dopo manutenzione o riparazione all’estero
Se un’impresa di trasporto aereo con diritto all’esenzione dall’imposta fa sottoporre a manutenzione o riparazione all’estero un bene citato all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA e successivamente lo reimporta, vi è fornitura di un bene citato all’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA a un’impresa di trasporto aereo (consegna di un bene dopo lavorazione). All’importazione l’esenzione dall’imposta viene tuttavia accordata solo se:
l’impresa di trasporto aereo può disporre economicamente del bene in nome proprio, os-sia essa lo acquista o lo ha acquistato; oppure
il bene viene messo o è stato messo a disposizione dell’impresa di trasporto aereo per l’uso o il godimento a titolo oneroso, ossia essa lo noleggia o lo prende in leasing.
Per la manutenzione o la riparazione non viene concessa alcuna esenzione dall’imposta se l’impresa di trasporto aereo ha, ad esempio, solo preso in consegna il bene sulla base di un contratto di Aircraft Management.
11.5 Documenti da presentare all’importazione
All’importazione di aeromobili, oltre ai documenti di scorta da presentare normalmente in caso di importazione, bisogna poter presentare all’UDSC:
• tutti i contratti conclusi in relazione con l’aeromobile da importare, inclusi i rispettivi allega-ti. I contratti scritti devono essere firmati in modo giuridicamente vincolante;
• il «52.41 Questionario sul valore dell’aeromobile» (disponibile in formato elettronico sul sito dell’UDSC [www.bazg.admin.ch → Informazioni per ditte → Importazione in Svizzera → Imposte e tributi → Imposta sul valore aggiunto → Imposta sull'importazione: IVA sui beni importati]);
• se applicabile, il modulo «52.42 Importazione di un aeromobile con il personale addetto» compilato e firmato disponibile in formato elettronico sul sito dell’UDSC [www.bazg.admin.ch→ Informazioni per ditte → Importazione in Svizzera → Imposte e tributi → Imposta sul valore aggiunto → Imposta sull'importazione: IVA sui beni importa-ti]);. Fanno parte del personale addetto le persone in possesso delle autorizzazioni legali per la conduzione dell’aeromobile e che hanno un rapporto di lavoro con il fornitore dell’aeromobile oppure svolgono un mandato per quest’ultimo.
12 Beni svizzeri di ritorno
La reimportazione di beni esportati dalla libera pratica nel regime doganale d’esportazione e rispediti intatti al mittente in territorio svizzero è esente dall’imposta sull’importazione, purché tali beni non siano stati esentati dall’imposta (imposta sull’importazione e imposta sul-le prestazioni eseguite sul territorio svizzero) per effetto dell’esportazione. Se l’imposta sull’importazione è notevole, l’esenzione da tale imposta non avviene al momento della reim-portazione, bensì posticipatamente per mezzo della restituzione. Le disposizioni dell’articolo 59 LIVA si applicano per analogia (art. 53 cpv. 1 lett. f LIVA).
Ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 LIVA, l’imposta sull’importazione non viene restituita dall’UDSC se l’importatore è registrato come contribuente presso l’AFC o l’AC FL e se egli, nel rendiconto periodico destinato all’Amministrazione delle contribuzioni competente, può far valere come imposta precedente l’imposta sull’importazione conformemente agli articoli 28 e seguenti LIVA.
12.1 Imposizione esente dall’imposta all’atto della reimportazione di beni svizzeri di
ritorno
12.1.1 Esenzione per effetto dell’importo irrilevante dell’imposta sull’importazione
Se l’importo dell’imposta sull’importazione è irrilevante, l’esenzione dall’imposta è concessa già al momento della reimportazione dei beni svizzeri di ritorno. L’importo è considerato irrilevante se l’imposta sull’importazione sui beni reimportati è inferiore a 100 franchi. L’imposizione esente dall’imposta per beni svizzeri di ritorno va richiesta nella dichiarazione doganale.
L’esenzione dall’imposta viene concessa solo se i beni, a suo tempo in libera pratica ed esportati nel regime doganale d’esportazione, ritornano
intatti
al mittente originario sul territorio svizzero.
Tali condizioni devono essere comprovate mediante documenti appropriati (p. es. decisione di esportazione).
Se vi sono dubbi circa l’adempimento delle condizioni per l’esenzione dall’imposta sull’importazione, l’imposta viene riscossa all’atto della reimportazione. In questi casi l’esenzione può essere fatta valere mediante restituzione presentando le necessarie prove.
12.1.2 Esenzione per motivi economico-amministrativi
Anche se l’importo dell’imposta è pari o superiore a 100 franchi (nessuna esenzione per effetto dell’importo irrilevante dell’imposta sull’importazione), nei casi riportati di seguito l’esenzione dall’imposta sull’importazione è concessa, su richiesta, all’atto della reimportazio-ne per motivi economico-amministrativi: • Beni non consegnati all’estero e ammontare dell’imposta sull’importazione inferiore a 1000 franchi. Affinché sia concessa l’esenzione dall’imposta, le seguenti condizioni devono essere adempiute contemporaneamente: o l’imposta sull’importazione sui beni che a suo tempo erano stati imposti all’esportazione nel regime d’esportazione e ora sono reimportati è inferiore a 1000 franchi; o il trasportatore (Posta, ditta di corriere ecc.) non ha consegnato il bene al destinatario all’estero e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può comprovarlo mediante documenti appropriati; o conformemente all’articolo 60 LIVA, l’UDSC non ha restituito l’imposta sull’importazione all’atto dell’esportazione dei beni; o i beni ritornano intatti al mittente originario in territorio svizzero; o il mittente originario è registrato come contribuente in Svizzera presso l’AFC o l’AC FL.
Se vi sono dubbi circa l’adempimento delle condizioni per l’esenzione dall’imposta sull’importazione, l’imposta viene riscossa all’atto della reimportazione. In questi casi l’esenzione può essere fatta valere mediante restituzione presentando le necessarie prove.
• Reimportazione di attrezzi per il montaggio usati L’imposta sull’importazione non è riscossa all’atto della reimportazione di utensili, stru-menti e apparecchi usati (attrezzi per il montaggio) che una persona domiciliata in territo-rio svizzero ha portato o fatto portare temporaneamente all’estero per l’esecuzione di la-vori di montaggio e ha imposto o fatto imporre nel regime d’esportazione.
Se vi sono dubbi circa l’adempimento delle condizioni per l’esenzione dall’imposta sull’importazione, l’imposta viene riscossa all’atto della reimportazione. In questi casi l’esenzione può essere fatta valere mediante restituzione presentando le necessarie prove.
• Reimportazione di masserizie di trasloco usate L’imposta sull’importazione non viene riscossa all’atto della reimportazione di masserizie di trasloco usate che una persona ha a suo tempo esportato nel regime d’esportazione per uso personale all’estero e che la medesima persona reimporta dopo averle usate all’estero. Se vi sono dubbi circa l’adempimento delle condizioni per l’esenzione dall’imposta sull’importazione, l’imposta viene riscossa all’atto della reimportazione. In questi casi l’esenzione può essere fatta valere mediante restituzione presentando le necessarie prove.
• Reimportazione di veicoli stradali privati (ad eccezione dei veicoli d’epoca) e piccoli natanti esportati senza documenti Sono considerati veicoli stradali privati le autovetture, i motocicli, le motoleggere, gli auto-veicoli da campeggio come pure i rimorchi trainati da questi veicoli, utilizzati a scopo pri-vato. Sono considerati piccoli natanti le barche a vela, i motoscafi, i gommoni, le barche a remi, i canotti pneumatici, le imbarcazioni a pagaia, i kajak e i pedalò. All’atto della reimportazione i veicoli stradali privati e i piccoli natanti sono ammessi in esenzione d’imposta, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativa-mente: o prima dell’esportazione il veicolo stradale privato o il piccolo natante era in libera pra-tica; o prima dell’esportazione il veicolo stradale privato o il piccolo natante è stato impiega-to da una persona fisica (e non una persona giuridica) in territorio svizzero; o l’esportazione del veicolo stradale privato o del piccolo natante è avvenuta senza di-chiarazione doganale, pertanto all’esportatore non è stato consegnato alcun docu-mento d’esportazione; o il veicolo stradale privato o il piccolo natante non ha subito modifiche all’estero; o il veicolo stradale privato o il piccolo natante torna al mittente originario in territorio svizzero.
Se vi sono dubbi circa l’adempimento delle condizioni per l’esenzione dall’imposta sull’importazione, l’imposta viene riscossa all’atto della reimportazione. In questi casi l’esenzione può essere fatta valere mediante restituzione presentando le necessarie prove.
12.2 Esenzione dall’imposta di beni svizzeri di ritorno mediante restituzione
Se al momento della reimportazione dei beni svizzeri di ritorno non può essere concessa né un’esenzione per effetto dell’importo irrilevante dell’imposta sull’importazione né un’esenzione per motivi economico-amministrativi (vedi cifra 12.1) oppure se, in presenza di una di queste fattispecie, manca la richiesta di esenzione dall’imposta, l’imposta sull’importazione viene riscossa e l’esenzione avviene mediante restituzione, sempre che siano adempiute le relative condizioni. La restituzione va richiesta entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato allestito il documento d’importazione. Competente per il trattamento della richiesta è la direzione del circondario in cui ha avuto luogo la reimportazione. Per informazioni relative alla procedura e alle condizioni di restituzione vedi regolamento 69-07.
13 Energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale
e teleriscaldamento L’energia elettrica, il gas e il calore sono beni ai sensi dell’imposta sull’importazione (art. 52 in combinato disposto con l’art. 3 lett. b LIVA). Alla loro importazione l’oggetto dell’imposta è dato.
In virtù dell’articolo 53 capoverso 1 lettera g LIVA, l’energia elettrica, il gas e il teleriscaldamento sono esenti dall’imposta sull’importazione se il trasporto dall’estero in territorio svizzero avviene
in condotte per l’energia elettrica;
mediante la rete di distribuzione del gas naturale per il gas; e
mediante il teleriscaldamento per il calore
Questi beni soggiacciono all’IVA in territorio svizzero dato che il luogo della fornitura è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per il quale viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il luogo in cui utilizza effettivamente l’energia elettrica, il gas o il teleriscaldamento (art. 7 cpv. 2 LIVA). L’imposizione di simili forniture rientra pertanto nell’ambito di competenza dell’AFC o dell’AC FL.
I beni citati soggiacciono all’imposta sull’importazione se non sono importati attraverso condotte o la relativa rete di distribuzione (gas in serbatoi di gas, camion cisterna ecc.).
14 Beni esenti da imposta secondo trattati internazionali
14.1 Base legale
I beni sono esenti dall’imposta sull’importazione se l’esenzione è stabilita in trattati internazionali (art. 53 cpv. 1 lett. h LIVA).
Ciò a condizione che tale trattato sia stato ratificato dalla Svizzera e che preveda un’esenzione dall’imposta sull’importazione.
Gli accordi, i trattati e le convenzioni dichiarano determinati beni esenti dall’imposta sull’importazione. La portata dell’esenzione dall’imposta sull’importazione e i relativi obblighi da rispettare risultano dal testo dei singoli accordi, trattati e convenzioni.
Alcuni esempi di accordi, trattati e convenzioni internazionali che prevedono, a determinate condizioni, l’esenzione dall’imposta sull’importazione o altre semplificazioni relative all’VA:
beni per l’ammissione temporanea che ai sensi della convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea (convenzione di Istanbul; RS 0.631.24) sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che la Svizzera nella ratifica non abbia riservato la riscossione dei tributi doganali e dell’imposta sull’importazione;
materiale didattico per scuole italiane in Svizzera che ai sensi dell’accordo del 15 dicembre 1961 tra Svizzera e Italia relativo all’esenzione doganale nell’importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera (RS 0.631.145.149.454) è ammesso in franchigia di tributi;
campioni commerciali e materiale pubblicitario che ai sensi della convenzione internazionale del 7 novembre 1952 per facilitare l’importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario (RS 0.631.244.52) sono ammessi in franchigia di tribut (vedi cifra 14.2);
carburante diesel utilizzato nel trasporto sul Reno che ai sensi dell’accordo del 16 maggio 1952 sul trattamento doganale e fiscale del gasolio adoperato come provvisione di bordo nella navigazione sul Reno (RS 0.631.253.224.1) è ammesso in franchigia di tributi;
beni destinati alle truppe degli Stati partecipanti al Partenariato per la pace (truppe del PPP) che ai sensi dell’ordinanza del 26 marzo 2003 concernente l’esenzione delle truppe dai dazi e dalle imposte nell’ambito dello Statuto delle truppe del PPP (RS 510.81) sono esenti dall’IVA;
beni che ai sensi dell’allegato 9 (Normes et Pratiques Recommandées Internationales – Facilitation) alla convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (RS 0.748.0), sono ammessi in franchigia di tributi;
beni che ai sensi della Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (ESA; RS 0.425.09) sono esenti dall’imposta;
beni che ai sensi dell’accordo del 28 novembre 2007 in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell’energia atomica relativo all’adesione della Svizzera all’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (RS 0.424.112) sono ammessi in franchigia di tributi;
beni che ai sensi della convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito (RS 0.631.256.913.61), della convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di confine (RS 0.631.256.916.31), della convenzione del 31 gennaio1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe (RS 0.631.256.934.99) o della convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera e il pascolo (RS 0.631.256.945.41) sono ammessi in franchigia di tributi;
accordo europeo del 14 maggio 1962 concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (RS 0.812.31), accordo europeo del 17 settembre 1974 sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (RS 0.812.32) e accordo europeo del 15 dicembre 1958 concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d’origine umana (RS 0.812.161);
I reagenti per la determinazione del gruppo sanguigno e dei gruppi tissulari sono esenti dall’imposta sull’importazione se sono adempiute le condizioni fissate:
o nell’accordo europeo concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (RS 0.812.31) o o nell’accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (RS 0.812.32).
Lo stesso vale per le sostanze terapeutiche se le condizioni dell’accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d’origine umana (RS 0.812.161) sono adempiute.
Ai sensi degli accordi sono considerati reagenti/reattivi: o i reagenti d’origine umana, animale, vegetale e altra, utilizzati per la determinazione dei gruppi sanguigni e delle incompatibilità sanguigne; o i reattivi d’origine umana, animale, vegetale e altra, utilizzati per la determinazione dei gruppi tissulari.
Il sangue umano e i suoi derivati sono considerati sostanze terapeutiche ai sensi degli accordi.
I reagenti/reattivi e le sostanze terapeutiche devono essere scortati da un’attestazione secondo la quale essi sono stati prodotti secondo i protocolli agli accordi. Possono essere utilizzati esclusivamente a fini medici e dunque non a scopi commerciali. Il loro utilizzo non può essere legato ad alcun profitto.
L’importazione di altri reagenti/reattivi o derivati epatici soggiace all’imposta sull’importazione.
apparecchi e strumenti per la stazione di ricerca alpina Jungfraujoch (decreto del Consiglio federale del 20 luglio 1931, non pubblicato).
14.2 Stampati
14.2.1 Materiale di propaganda turistica conformemente all’allegato B.7. della Convenzione di Istanbul
Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
prospetti (pieghevoli), opuscoli, riviste, guide, cartelloni (anche incorniciati), fotografie (anche incorniciate), carte geografiche, vetrofanie, calendari di ogni genere destinati ad essere distribuiti gratuitamente purché lo scopo sia quello di invogliare il pubblico a visitare Paesi stranieri (in particolare per partecipare a incontri o eventi culturali, turistici, sportivi o professionali). Il contenuto in pubblicità privata non deve superare il 25 per cento;
elenchi e annuari di alberghi stranieri pubblicati dagli enti del turismo ufficiali o su mandato degli stessi e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita. Il contenuto in pubblicità privata non deve superare il 25 per cento;
stampati per uso personale di rappresentanti accreditati o corrispondenti designati dagli enti ufficiali del turismo nazionali (cosiddetto materiale tecnico), ossia gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe. Tali documenti non devono essere destinati alla distribuzione.
14.2.2 Stampati pubblicitari per esposizioni o fiere conformemente all’allegato B.1. della Convenzione di Istanbul Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
• stampati pubblicitari come cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti, calendari (anche illustrati) e fotografie prive di cornice, destinati ad essere utilizzati per esposizioni, fiere o manifestazioni analoghe. La pubblicità per le merci estere esposte deve essere manifesta. Inoltre, gli stampati devono essere forniti gratuitamente dall’estero e distribuiti gratuitamente al pubblico solo nel luogo della manifestazione. Il loro valore globale e la loro quantità deve essere in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’entità della partecipazione dell’espositore;
• fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali.
14.2.3 Altri stampati pubblicitari commerciali conformemente alla Convenzione per facilitare l’importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, annunci commerciali, calendari a fogli staccabili, agende tascabili e da scrivania concernenti:
merci offerte per la vendita o la locazione da persone fisiche o giuridiche domiciliate all’estero, oppure
prestazioni di servizi offerte in materia di trasporti o di assicurazione commerciale da persone fisiche o giuridiche domiciliate all’estero.
Tutti gli stampati devono contenere in modo ben visibile il nome dell’offerente domiciliato all’estero. L’ulteriore menzione di rappresentanti o commercianti svizzeri è tollerata. Tuttavia, per quanto riguarda gli stampati importati non è consentita alcuna fatturazione a una persona domiciliata in Svizzera. Per quanto riguarda i calendari e le agende, il carattere pubblicitario delle merci o delle prestazioni indicate deve essere evidente.
Se vengono importati più stampati il cui peso complessivo lordo supera 1 kg lordo, si applica quanto segue: per l’esenzione dall’imposta, i singoli stampati o le raccolte di stampati contenuti nell’invio devono essere destinati a destinatari diversi (ciascun destinatario può ricevere un unico stampato o un’unica raccolta di stampati). Questo requisito è soddisfatto se gli stampati o le raccolte sono indirizzati a diversi destinatari già all’atto dell’importazione. Al momento dell’importazione le raccolte e gli stampati privi di indirizzo devono essere destinati ai vari destinatari per la consegna diretta (p. es. tramite le organizzazioni di distribuzione).
14.2.4 Documenti per le compagnie di navigazione aerea conformemente alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale
Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
lettere di trasporto aereo, biglietti aerei, buste per biglietti aerei, biglietti per il bagaglio in sovrappeso, buoni per alberghi, bus, taxi, pasti eccetera, rapporti su danni e irregolarità, bollette di accompagnamento aeree, etichette per contrassegnare il bagaglio e le merci nonché orari ufficiali che:
sono di proprietà di una società con sede all’estero;
vengono importati dalla società stessa;
recano la designazione della società;
non sono destinati alla vendita in Svizzera.
15 Beni importati nel regime doganale di ammissione temporanea o del perfezionamento attivo con diritto alla restituzione
15.1 Base legale
I beni importati nel regime doganale di ammissione temporanea, ai sensi degli articoli 9 e 58 LD, o nel regime del perfezionamento attivo con diritto alla restituzione, ai sensi degli artico-li 12 e 59 LD, sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. i LIVA).
La controprestazione per l’uso dei beni in territorio svizzero è esclusa dall’esenzione dall’imposta (art. 54 cpv. 1 lett. d LIVA).
Occorre operare la seguente distinzione:
beni importati temporaneamente nel regime doganale di ammissione temporanea (cifra 15.2);
beni importati temporaneamente nel regime doganale del perfezionamento attivo e per i quali l’imposta sull’importazione è determinata con diritto alla restituzione (cifra 15.3).
15.2 Regime doganale di ammissione temporanea
I beni che sono importati nel territorio doganale nel regime di ammissione temporanea sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che il regime venga concluso regolarmente.
La controprestazione per l’uso dei beni in territorio svizzero è esclusa dall’esenzione dall’imposta (art. 54 cpv. 1 lett. d LIVA). L’imposta sull’importazione dovuta per l’uso viene determinata dopo la conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea.
Se il regime doganale di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, l’imposta sull’importazione determinata condizionatamente (ovvero garantita) in occasione dell’importazione viene riscossa definitivamente.
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’imposta sull’importazione nel regime doganale di ammissione temporanea, vedi regolamento 69-10.
15.3 Regime doganale del perfezionamento attivo – determinazione dell’imposta
sull’importazione con diritto alla restituzione I beni che sono importati nel territorio doganale nel regime del perfezionamento attivo e per i quali si ha diritto alla restituzione dell’imposta sull’importazione sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che il regime venga concluso regolarmente.
In caso di conclusione regolare del regime doganale del perfezionamento attivo l’imposta sull’importazione riscossa viene restituita. L’imposta sull’importazione non viene restituita dall’UDSC se l’importatore è registrato come contribuente presso l’AFC o l’AC FL e può far valere integralmente come imposta precedente, nel rendiconto periodico destinato all’Amministrazione delle contribuzioni competente, l’imposta sull’importazione riscossa.
L’imposta sull’importazione riscossa non viene parimenti restituita se il regime doganale del perfezionamento attivo non è concluso regolarmente.
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’imposta sull’importazione nel regime doganale del perfezionamento attivo, vedi regolamento 69-11.
16 Beni importati nel regime doganale del perfezionamento attivo, ai fini del perfezionamento a cottimo, da parte di contribuenti sul territorio svizzero – determinazione dell’imposta sull’importazione secondo il regime di non riscossione
16.1 Base legale
I beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata come contribuente in Svizzera per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e imposti nel regime doganale del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD) sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 1 lett. j LIVA).
16.2 Condizioni
L’esenzione dall’imposta è concessa se i beni sono importati
per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto;
da una persona registrata come contribuente presso l’AFC o l’AC FL;
nel regime doganale del perfezionamento attivo con applicazione del regime di non riscossione e il regime doganale del perfezionamento attivo viene concluso regolarmente.
Ai fini dell’imposta sull’importazione, nel regime del perfezionamento attivo l’importazione di beni per la riparazione in garanzia (riparazione in virtù di un obbligo di garanzia del fornitore) viene trattata come l’importazione di beni per il perfezionamento a cottimo nel quadro di un contratto d’appalto.
Se il regime doganale del perfezionamento attivo non è concluso regolarmente, l’imposta sull’importazione determinata condizionatamente in occasione dell’importazione viene riscossa definitivamente.
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’imposta sull’importazione nel regime doganale del perfezionamento attivo, vedi regolamento 69-13.
17 Reimportazione di beni dopo il perfezionamento a cottimo (contratto d’appalto)
all’estero – conclusione del regime doganale del perfezionamento passivo
17.1 Base legale
Sono esenti dall’imposta sull’importazione i beni che sono stati esportati dal territorio svizzero per il perfezionamento passivo a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto, ai sensi degli articoli 13 e 60 LD, e rispediti al mittente in territorio svizzero (art. 53 cpv. 1 lett. k LIVA). La controprestazione non è esente dall’imposta, conformemente all’articolo 54 capoverso 1 lettera e LIVA.
17.2 Condizioni e controprestazione imponibile
I beni
Esportati nel regime doganale del perfezionamento passivo secondo gli articoli 13 e 60 LD;
per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto; e
rispediti al mittente in territorio svizzero;
sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che tale regime doganale venga concluso regolarmente alla reimportazione dei beni.
Il diritto doganale consente, a determinate condizioni, l’applicazione del regime d’equivalenza nel regime del perfezionamento passivo. Ciò significa che i beni esportati per essere lavorati o trasformati possono essere sostituiti da beni esteri. Questi ultimi devono essere nella stessa quantità e della medesima qualità e natura dei beni esportati. Se l’applicazione del regime d’equivalenza viene autorizzata, esso si applica anche alla determinazione dell’imposta sull’importazione, dato che il regime doganale del perfezionamento passivo prevede l’obbligo del conteggio e nel regime d’equivalenza occorre comprovare che i beni esteri impiegati sono nella stessa quantità e hanno la medesima qualità e natura di quelli esportati. La base di calcolo dell’imposta di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera e LIVA (vedi sotto) è dunque applicabile anche quando, dopo il perfezionamento a cottimo, non vengono reimportati i beni che erano stati esportati, bensì i beni sostituiti nel regime d’equivalenza. L’applicazione del regime d’equivalenza non viene autorizzata nel traffico di riparazione; vedi cifra 17.3).
Se il regime doganale del perfezionamento passivo non viene concluso regolarmente e i beni vengono reintrodotti in territorio svizzero, a determinate condizioni questi beni possono essere considerati beni esenti dall’imposta per effetto della reimportazione dopo un’esportazione nel regime doganale d’esportazione per perfezionamento a cottimo all’estero (art. 53 cpv. 1 lett. l LIVA (vedi regolamento 69-14).
La controprestazione per i lavori eseguiti sui beni all’estero è esclusa dall’esenzione dall’imposta, anche se non è stato aggiunto del materiale nuovo (art. 54 cpv. 1 lett. e LIVA). Tale controprestazione comprende parimenti, se non sono già incluse, le spese di trasporto o di spedizione dei beni e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul ter-ritorio svizzero.
Per la determinazione dell’imposta sull’importazione conformemente a questa disposizione legale non è sufficiente che i beni siano stati esportati per il perfezionamento. Essi devono
essere stati esportati per il perfezionamento a cottimo e venire rispediti al mittente in territorio svizzero. Ai fini dell’imposta sull’importazione, si tratta di perfezionamento a cottimo se l’impresa che si occupa del perfezionamento perfeziona i beni esportati su incarico e per con-to della persona che ha messo a disposizione tali beni.
Non è possibile l’imposizione sulla base dell’articolo 53 capoverso 1 lettera k in combinato disposto con l’articolo 54 capoverso 1 lettera e LIVA se i beni sono stati venduti all’impresa che si occupa del perfezionamento o a un terzo oppure se all’atto della reimportazione essi non tornano al mittente in territorio svizzero. In questi casi, viene imposta l’intera controprestazione che deve essere versata per il bene perfezionato (costi per i beni non perfezionati più perfezionamento) o il suo valore di mercato .
Nei seguenti casi si applicano disposizioni particolari:
importazione di beni sostitutivi al posto di beni riparati (cifra 17.3);
reimportazione di beni dopo la riparazione in garanzia (cifra 17.4);
reimportazione di beni dopo la riparazione gratuita effettuata a titolo di cortesia (cifra 17.5).
17.3 Importazione di beni sostitutivi al posto di beni riparati
Se nel traffico di riparazione al posto dei beni riparati vengono importati beni sostitutivi, il regime doganale del perfezionamento passivo non può essere concluso regolarmente. Per quanto riguarda l’imposta sull’importazione, in occasione dell’immissione in libera pratica dei beni sostitutivi occorre operare le distinzioni seguenti:
• Importazione di beni sostitutivi dopo l’esportazione di beni per la riparazione nell’ambito di un contratto d’appalto
Se dei beni vengono riparati, dietro controprestazione, per un committente, si tratta di perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto. Se al committente vengo-no consegnati beni sostitutivi al posto di quelli riparati, l’articolo 53 capoverso 1 lettera k LIVA (cifra 17.1) non è più applicabile (il regime di equivalenza non si applica nel traffico di riparazione). In occasione dell’importazione dei beni sostitutivi occorre eventualmente tenere conto, per quanto riguarda la base di calcolo dell’imposta, delle disposizioni relati-ve alla riparazione con scambio di beni .
• Importazione di beni sostitutivi dopo l’esportazione di beni per la riparazione – consegna dei beni sostitutivi nell’ambito dell’obbligo di garanzia del fornitore senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva
Se l’acquirente ha esportato o fatto esportare i beni per farli riparare nell’ambito dell’obbligo di garanzia del fornitore e se, al posto dei beni riparati, riceve dei beni sostitu-tivi (sostituzione in garanzia) per i quali non deve versare alcuna controprestazione aggiuntiva, l’articolo 53 capoverso 1 lettera k LIVA (cifra 17.1) non è applicabile. L’importazione in esenzione da imposta dei beni sostitutivi è tuttavia possibile a determi-nate condizioni (vedi cifra 23).
• Importazione di beni sostitutivi dopo l’esportazione di beni per la riparazione – consegna dei beni sostitutivi a titolo di cortesia del fornitore senza conteggio di una contropresta-zione aggiuntiva
Dalla sostituzione in garanzia vanno distinti i casi in cui il fornitore fa recapitare all’acquirente beni sostitutivi a titolo di cortesia e senza il conteggio di una controprestazione aggiuntiva (p. es. dopo la scadenza del periodo di garanzia). In questi casi, i beni erano stati esportati temporaneamente per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di
un contratto d’appalto. Tuttavia, al posto dei beni riparati l’acquirente riceve dei beni sostitu-tivi per i quali, a titolo di cortesia del fornitore, non deve versare alcuna controprestazione aggiuntiva. In questi casi, l’articolo 53 capoverso 1 lettera k LIVA (cifra 17.1) non è appli-cabile (il regime di equivalenza non si applica nel traffico di riparazione). L’importazione in esenzione da imposta dei beni sostitutivi è tuttavia possibile a determinate condizioni (vedi cifra 23).
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’imposta sull’importazione nel regime doganale del perfezionamento passivo, vedi regolamento 69-14.
17.4 Reimportazione di beni dopo la riparazione in garanzia
La base legale di cui alla cifra 17.1 non è applicabile in caso di reimportazione di beni dopo la riparazione in garanzia.
Le prestazioni di riparazione eseguite dal fornitore nel quadro del suo obbligo di garanzia nei confronti dell’acquirente sono parte integrante di un contratto già esistente (p. es. contratto d’acquisto) e non di un contratto d’appalto separato (nessun mandato separato di perfezionamento a cottimo). Per questo motivo, i beni esportati per la riparazione in garanzia non sono considerati beni esportati per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto. Le condizioni per un’importazione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera k LI-VA (cifra 17.1) non sono adempiute. La reimportazione in esenzione da imposta di beni che il fornitore ha riparato nell’ambito dell’obbligo di garanzia e senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva è tuttavia possibile a determinate condizioni (vedi cifra 22).
17.5 Reimportazione di beni dopo la riparazione gratuita effettuata a titolo di cortesia
Dalla riparazione in garanzia vanno distinti i casi in cui il fornitore esegue la riparazione a titolo di cortesia (p. es. dopo la scadenza del periodo di garanzia) senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva. In questi casi, i beni erano stati esportati temporaneamente per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto, l’articolo 53 capoverso 1 lettera k LIVA (cifra 17.1) è pertanto applicabile. Dato che nei casi in cui il fornitore agisce a titolo di cortesia non viene conteggiata alcuna controprestazione aggiuntiva, la reimportazione in esenzione da imposta è possibile a determinate condizioni (vedi cifra 23).
18 Reimportazione di beni con conclusione del regime doganale di ammissione temporanea
18.1 Base legale
Sono esenti dall’imposta sull’importazione i beni che sono stati esportati dal territorio svizzero per l’ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero (art. 53 cpv. 1 lett. k LIVA). La controprestazione di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera e LIVA non è esente dall’imposta.
18.2 Condizioni e controprestazione imponibile
I beni
esportati nel regime doganale di ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD; e
rispediti al mittente in territorio svizzero;
sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che tale regime doganale venga concluso regolarmente alla reimportazione dei beni.
Se il regime doganale non viene concluso regolarmente e i beni vengono reintrodotti nel territorio svizzero, a determinate condizioni questi beni possono essere importati come beni svizzeri di ritorno (art. 53 cpv. 1 lett. f LIVA; vedi cifra 12).
Dall’esenzione dall’imposta è esclusa la controprestazione per i lavori eseguiti sui beni all’estero, anche se non è stato aggiunto del materiale nuovo (art. 54 cpv. 1 lett. e LIVA). I beni esportati nel regime doganale di ammissione temporanea possono, ad esempio, essere danneggiati durante l’uso all’estero e pertanto devono essere riparati all’estero, con fattura-zione a carico del mittente dei beni in territorio svizzero. Devono essere imposte solo le con-troprestazioni che l’importatore dei beni reimportati ( = mittente originario dei beni) deve o ha dovuto versare. Se alla reimportazione va imposta una controprestazione di questo genere, devono essere integrate anche le spese di trasporto o di spedizione dei beni e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero, purché non siano già incluse nella controprestazione.
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’imposta sull’importazione nel regime doganale dell’ammissione temporanea, vedi regolamento 69-12.
19 Reimportazione di beni dopo esportazione nel regime doganale d’esportazione
per perfezionamento a cottimo (contratto d’appalto) all’estero
19.1 Base legale
I beni vengono esportati temporaneamente per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto. All’esportazione essi vengono imposti nel regime doganale d’esportazione e all’atto della reimportazione in quello dell’immissione in libera pratica.
Ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera l LIVA, alla reimportazione tali beni sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che venga comprovato che essi:
sono stati esportati temporaneamente nel regime doganale d’esportazione per perfezio-namento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto; e
rispediti al mittente sul territorio svizzero.
Contrariamente al regime doganale del perfezionamento passivo, in questo regime non è ammesso il regime di equivalenza (vedi anche chifra 19.3). Dopo il perfezionamento a cottimo all’estero, i beni che erano stati precedentemente esportati devono essere reimportati.
La controprestazione per i lavori eseguiti sui beni all’estero è esclusa dall’esenzione dall’imposta (art. 54 cpv. 1 lett. f LIVA).
19.2 Condizioni e controprestazione da imporre
La reimportazione di beni che sono stati portati temporaneamente nel territorio doganale estero nel regime doganale d’esportazione, e non in quello del perfezionamento passivo, è esente dall’imposta sull’importazione se le seguenti condizioni sono adempiute contemporaneamente:
i beni esportati nel regime doganale d’esportazione sono stati esportati per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto;
in occasione dell’esportazione dei beni non è stata restituita l’imposta sull’importazione conformemente all’articolo 60 LIVA; e
i beni ritornano al mittente originario in territorio svizzero.
Dall’esenzione è esclusa la controprestazione per i lavori eseguiti sui beni all’estero (art. 3 lett. d n. 2 LIVA), anche se non è stato aggiunto del materiale nuovo (art. 54 cpv. 1 lett. f LI- VA). Tale controprestazione comprende parimenti, se non sono già incluse, le spese di tra-
sporto o di spedizione dei beni e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero.
Nei seguenti casi si applicano disposizioni particolari:
reimportazione di beni dopo la riparazione in garanzia (cifra 19.3);
reimportazione di beni dopo la riparazione gratuita effettuata a titolo di cortesia (cifra 19.4);
importazione di beni sostitutivi al posto di beni riparati (cifra 19.5).
19.3 Reimportazione di beni dopo la riparazione in garanzia
La base legale di cui alla cifra 19.1 non è applicabile in caso di reimportazione di beni dopo la riparazione in garanzia.
Le prestazioni di riparazione eseguite dal fornitore nel quadro del suo obbligo di garanzia nei confronti dell’acquirente sono parte integrante di un contratto già esistente (p. es. contratto d’acquisto) e non di un contratto d’appalto separato (nessun mandato separato di perfezionamento a cottimo). Per questo motivo, i beni esportati per la riparazione in garanzia non sono considerati beni esportati per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto. Le condizioni per un’importazione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera l LIVA (cifra 19.1) non sono adempiute. La reimportazione in esenzione da imposta di beni che il fornitore ha riparato nell’ambito dell’obbligo di garanzia e senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva è tuttavia possibile a determinate condizioni (vedi cifra 22).
19.4 Reimportazione di beni dopo la riparazione gratuita effettuata a titolo di cortesia
Dalla riparazione in garanzia vanno distinti i casi in cui il fornitore esegue la riparazione a titolo di cortesia (p. es. dopo la scadenza del periodo di garanzia) senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva. In questi casi, i beni erano stati esportati temporaneamente per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto, l’articolo 53 capoverso 1 lettera l LIVA (cifra 19.1) è pertanto applicabile. Dato che nei casi in cui il fornitore agisce a titolo di cortesia non viene conteggiata alcuna controprestazione aggiuntiva per la riparazione, la reimportazione in esenzione da imposta è possibile a determinate condizioni (vedi cifra 23).
19.5 Importazione di beni sostitutivi al posto di beni riparati
Se nel traffico di riparazione al posto dei beni riparati vengono importati beni sostitutivi, le condizioni per un’importazione conformemente all’articolo 53 capoverso 1 lettera l LIVA (cifra 19.1) non sono più adempiute, dato che non vengono importati i beni che erano stati precedentemente esportati. Per quanto riguarda l’imposta sull’importazione, in occasione dell’immissione in libera pratica dei beni sostitutivi occorre operare le distinzioni seguenti:
• Importazione di beni sostitutivi dopo l’esportazione di beni per la riparazione nell’ambito di un contratto d’appalto:
Se dei beni vengono riparati, dietro controprestazione, per un committente, si tratta di perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto. Se al committente vengo-no consegnati beni sostitutivi al posto di quelli riparati, l’articolo 53 capoverso 1 lettera l LIVA (cifra 19.1) non è più applicabile. In occasione dell’importazione di beni sostitutivi occorre eventualmente tenere conto, per quanto riguarda la base di calcolo dell’imposta, delle disposizioni relative alla riparazione con scambio di beni .
• Importazione di beni sostitutivi dopo l’esportazione di beni per la riparazione – consegna dei beni sostitutivi nell’ambito dell’obbligo di garanzia del fornitore senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva:
Se l’acquirente ha esportato o fatto esportare i beni per farli riparare nell’ambito dell’obbligo di garanzia del fornitore e se, al posto dei beni riparati, riceve dei beni sostitu-tivi per i quali non deve versare alcuna controprestazione aggiuntiva, l’articolo 53 capoverso 1 lettera l LIVA (cifra 19.1) non è applicabile. L’importazione in esenzione da impo-sta dei beni sostitutivi è tuttavia possibile a determinate condizioni (vedi cifra 22).
• Importazione di beni sostitutivi dopo l’esportazione di beni per la riparazione – consegna dei beni sostitutivi a titolo di cortesia del fornitore senza conteggio di una contropresta-zione aggiuntiva:
Dalla sostituzione in garanzia vanno distinti i casi in cui il fornitore fa recapitare all’acquirente beni sostitutivi a titolo di cortesia e senza il conteggio di una controprestazione aggiuntiva (p. es. dopo la scadenza del periodo di garanzia). In questi casi, i beni erano stati esportati temporaneamente per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto. Tuttavia, al posto dei beni riparati l’acquirente riceve dei beni sostitu-tivi per i quali, a titolo di cortesia del fornitore, non deve versare alcuna controprestazione aggiuntiva. In questi casi, l’articolo 53 capoverso 1 lettera l LIVA (cifra 19.1) non è appli-cabile. L’importazione in esenzione da imposta dei beni sostitutivi è tuttavia possibile a determinate condizioni (vedi cifra 23).
Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’imposta sull’importazione nel regime doganale dell’ammissione temporanea, vedi regolamento 69-14.
20 Beni che il Consiglio federale ha esentato dall’imposta sull’importazione (effetti
diplomatici, beni per consolati, premi di onore, scorte per carrozze ristorante ecc.)
20.1 Base legale
I beni che il Consiglio federale ha dichiarato esenti da dazio conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera a LD sono esenti dall’imposta sull’importazione (art. 53 cpv. 2 LIVA).
All’articolo 113 OIVA, in base all’articolo 53 capoverso 2 LIVA, il Consiglio federale ha esentato dall’imposta sull’importazione i seguenti beni:
beni destinati a capi di Stato nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri esenti da dazio secondo l’articolo 6 OD (cifra20.2);
bare, urne e accessori funebri esenti da dazio secondo l’articolo 7 OD (cifra 20.3);
premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore esenti da dazio secondo l’articolo 8 OD (ci-fra 20.4);
scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l’articolo 10 OD (cifra 20.5);
scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli esenti da dazio secon-do l’articolo 11 OD (cifra 20.6);
scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l’articolo 12 OD (cifra 20.7).
20.2 Beni destinati a capi di Stato nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri
Sono esenti dall’imposta sull’importazione i beni destinati a capi di Stato nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri che secondo l’articolo 6 OD sono esenti da dazio.
La cifra 20.8 contiene un elenco di organizzazioni internazionali con le quali vi sono contratti, accordi o decisioni che esonerano determinati beni dall’imposta sull’importazione. La portata dell’esenzione e le relative condizioni sono desumibili dai singoli accordi o decisioni.
20.3 Bare con salme, urne contenenti ceneri di salme cremate, accessori funebri e corone mortuarie
Sono esenti dall’imposta sull’importazione le bare con salme, le urne contenenti ceneri di salme cremate, gli accessori funebri e le corone mortuarie che secondo l’articolo 7 OD sono esenti da dazio.
La controprestazione per il trasporto di salme o ceneri in territorio svizzero e la sepoltura non soggiace all’imposta sull’importazione, anche se essa è pagata da una persona domiciliata in Svizzera.
Non sono esenti dall’imposta sull’importazione:
accessori funebri e corone mortuarie che una persona domiciliata in Svizzera acquista per un funerale sul territorio svizzero;
accessori funebri e corone mortuarie che un giardiniere o fiorista fornisce su richiesta di una persona domiciliata in Svizzera o all’estero sul luogo del funerale o in un altro luogo in Svizzera;
bare e urne vuote.
20.4 Premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore
Sono esenti dall’imposta sull’importazione i premi di onore, gli oggetti ricordo o i doni d’onore che secondo l’articolo 8 OD sono esenti da dazio.
Secondo tale disposizione sono esenti dall’imposta sull’importazione:
premi di onore e oggetti ricordo importati dal destinatario del premio o inviati a quest’ultimo;
doni d’onore di persone con sede o domicilio fuori del territorio doganale svizzero e desti-nati a feste in Svizzera.
20.5 Scorte per carrozze ristorante
Sono esenti dall’imposta sull’importazione le scorte che secondo l’articolo 10 OD sono esenti da dazio.
Secondo tale disposizione le scorte per carrozze ristorante nei treni internazionali sono esenti dall’imposta sull’importazione, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente:
le scorte per carrozze ristorante sono in libera pratica in un Paese attraversato dal treno;
la quantità delle scorte per carrozze ristorante corrisponde a quella necessaria per la normale ristorazione del viaggio di andata e di ritorno sull’intera tratta; e
le scorte per carrozze ristorante vengono consumate sul treno.
20.6 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli
Sono esenti dall’imposta sull’importazione le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento su battelli che secondo l’articolo 11 OD sono esenti da dazio.
Secondo tale disposizione le scorte su battelli cargo e battelli di linea sono esenti dall’imposta sull’importazione se le seguenti condizioni sono adempiute contemporaneamente:
le scorte sono destinate all’utilizzo a bordo;
le scorte non vengono portate a terra; e
• il battello rimane solo temporaneamente nel territorio doganale.
Le scorte su altri battelli sono esenti dall’imposta sull’importazione se il battello non approda al porto, staziona presso moli o boe in Svizzera.
Con scorte per battelli si intendono carburanti e lubrificanti così come merci che sono destinate all’utilizzo o alla vendita a bordo di un battello. Non sono considerate scorte per battelli i pezzi di ricambio e il materiale navale.
20.7 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento a bordo di aeromobili
Sono esenti dall’imposta sull’importazione le scorte a bordo di aeromobili che secondo l’articolo 12 OD sono esenti da dazio. Tale disposizione comprende le scorte per la ristora-zione dei passeggeri o la vendita a bordo di un aeromobile, se esse rimangono a bordo dell’aeromobile durante la sosta in Svizzera.
I pezzi di ricambio o gli oggetti dell’equipaggiamento per aeromobili sono esenti dall’imposta sull’importazione sempre che siano esenti da dazio secondo l’articolo 12 OD. Ciò concerne i pezzi di ricambio o gli oggetti dell’equipaggiamento se essi rimangono a bordo di un aeromobile estero.
20.8 Contratti, accordi e decisioni con organizzazioni internazionali
Aggiunta alla cifra 20.2
Con le seguenti organizzazioni internazionali sono stati conclusi accordi, contratti, trattati e convenzioni secondo i quali, a determinate condizioni, i beni sono esenti dall’imposta sull’importazione (p. es. beni per uso personale e/o per uso ufficiale).
Organizzazioni internazionali con sede in Svizzera
ACICI / AITIC Agence de coopération et d’information pour le commerce international / Agentur für Internationale Handelsinformation und -kooperation / Agenzia di cooperazione e d’informazione per il commercio internazionale, Genève (RS 0.192.122.632.13) ACP Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique AELE / EFTA / Association européenne de libre-échange / Europäische Freihandels- AELS assoziation / Associazione europea di libero scambio, Genève (RS 0.192.122.632.3); Cour de justice AELE AMA Agence mondiale antidopage / Anti-Doping-Weltagentur / Agenzia mondiale antidoping, Lausanne (RS 0.192.120.240) APEF Association des pays exportateurs de minerai de fer / Vereinigung Eisenerz exportierender Staaten / Associazione dei Paesi esportatori di minerali di ferro, Genève (RS 0.192.122.931) BAD Banque asiatique de développement / Asiatische Entwicklungsbank / Banca asiatica per lo sviluppo, Zürich (RS 0.192.122.975) BM Bureau de la Banque Mondiale BRI / BIZ / BIS Banque des Règlements Internationaux / Bank für Internationalen Zahlungsausgleich / Banca dei regolamenti internazionali, Basel (RS 0.192.122.971.3) CCI Centre du Commerce International CNUCED / OMC CDI Commission du droit international (organe de l’ONU)
CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire / Europäische Organisation für Kernphysikalische Forschung / Organizzazione europea per le ricerche nucleari, Genève (RS 0.192.122.42) CICR / IKRK Comité international de la Croix-Rouge / Internationales Komitee vom Roten Kreuz / Comitato internazionale della Croce Rossa, Genève (RS 0.192.122.50) CNUCED/ UNCTAD Conférence des Nations Unies sur le commerce de développement Cour OSCE Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de l’OSCE / Vergleichs- und Schiedsgerichtshof innerhalb der OSZE / Corte di conciliazione e d’arbitrato nel quadro dell’OCSE, Genève (RS 0.192.120.193.1) CS Centre Sud, Genève (RS 0.192.122.972.11)
FISCR Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge / Internationale Föderation der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften / Fondazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Genève (RS 0.192.122.51); Fonds Masambo G 15 Groupe des 15 (Groupe à haut niveau des pays en développement) GFATM Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme / Globaler Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria / Fondo mondiale per la lotta contro l’aids, la tubercolosi e la malaria (RS 0.192.122.818.11) HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugies LEA Délegation permanente de la Ligues des Etats Arabes MACAO Office économique et commercial de Macao auprès de l’OMC OAT Délégation permanente de l’Organisation arabe du travail OCI Délégation permanente de l’Organisation de la Conférence islamique OIF Délégation permanente de l’Organisation internationale de la francophonie OIM / IOM Organisations internationale pour les migrations / Internationale Organisation für Migration / Organizzazione internazionale per le migrazioni, Genève (RS 0.192.122.935) OIPC / ICDO Organisation internationale de protection civile / Organisation für Zivilschutz / Organizzazione internazionale della protezione civile, Genève (RS 0.192.122.52) OIT / IAO / OIL / ILO Organisation international du travail / Internationale Arbeitsorganisation / Organizzazione internazionale del lavoro, Genève (RS 0.192.120.282) OMC / WTO Organisation mondiale du Commerce / Welthandelsorganisation / Organizzazione mondiale del commercio, Genève (RS 0.192.122.632); Centre consultatif sur la législation de l’OMC OMM / WMO Organisation météorologique mondiale / Meteorologische Weltorganisation / Organizzazione meteorologica mondiale, Genève (RS 0.192.120.242) OMPI / WIPO Organisation mondiale de la propriété intellectuelle / Weltorganisation für geistiges Eigentum / Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, Genève (RS 0.192.122.23)
OMS / WHO Organisation mondiale de la santé / Weltgesundheitsorganisation / Organizzazione mondiale della sanità, Genève (RS 0.192.120.281) ONU / UNO Organisation des Nations Unies / Organisation der Vereinten Nationen Organizzazione delle Nazioni Unite, Genève (RS 0.192.120.1) OTIF Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires / Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr / Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia, Bern (RS 0.192.122.742) PNUD Programme des Nations Unies pour le développement PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement SIECA Délégation en Europe du Traité général d’intégration Economique Centralaméricaine UA Délégation permanente de l’Union africaine UE Délégation permanente de la Commission des CE; Bureau liaison du Secrétariat général du Conseil de l’UE UI / IPU Union interparlementaire / Interparlamentarischen Union / Unione interparlamentare, Genève (RS 0.192.121.71) UICN / IUCN Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources / Internationale Union zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Lebensräume / Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse, Gland (RS 0.192.122.451) UIT Union internationale des télécommunications UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour la femme UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UPEACE Université pour la Paix UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales / Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen / Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, Genève (RS 0.192.122.25) UPU Union postale universelle / Weltpostverein / Unione postale universale, Bern (RS 0.192.120.278.3) (Iles Pacif.) Délégation permanente du Forum des Iles du Pacifique auprès de l’OMC (Malte) Délégation de l’Ordre souverain et militaire de Malte auprès de l’ONU
Organizzazioni internazionali con sede all’estero
AIEA Agence internationale de l’énérgie atomique, Wien CE Conseil de l’Europe / Europarat / Consiglio d’Europa, Strasbourg (RS 0.192.110.36) CEPM Centre européen pour les prévisions météorologique à moyen terme / Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage / Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, Gran Bretagna (RS 0.192.110.942.9) CPI Cour pénale internationale / Internationaler Strafgerichtshof (IStGH) / Corte penale internazionale, Den Haag (RS 0.192.110.931.2)
ESA Agence spatiale européenne / Europäische Weltraumorganisation / Agenzia spaziale europea, Paris (RS 0.425.09) ESO Organisation européenne pour les recherches astronomiques dans l’hémisphère austral / Europäische Organisation für Astronomische Forschung in der Südlichen Hemisphäre / Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe, München, osservatorio: Cile (RS 0.192.110.942.7) EUMETSAT Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques / Europäische Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten / Organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici, Darmstadt (RS 0.192.110.942.6) EUTELSAT Organisation européenne de télécommunications par satellites / Europäische Fernmeldesatellitenorganisation / Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (RS 0.192.110.978.41) FAO Organisation internationale pour l’alimentation et l’agriculture / Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen / Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma (RS 0.910.5) FIDA Fonds international de développement agricole / Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung / Fondo internazionale di sviluppo agricolo, Roma (RS 0.192.122.972.0) IATA Association internationale du transport aérien / Internationaler Luftverkersverband / Associazione del trasporto aereo internazionale, Montréal (RS 0.192.122.748) INTELSAT Organisation internationale des télécommunications par satellites / Internationale Fernemeldesatellitenorganisation / Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite, Washington (RS 0.192.110.978.4) OACI Organisation de l’aviation civile internationale, Montréal (RS 0.748.0) OCDE Organisation de coopération et de développement économique, Paris OEB Organisation européenne des brevets / Europäische Patentorganisation / Organizzazione europea dei brevetti, München (RS 0.192.110.923.2; vedi anche cifra 5.4) OMT Organisation mondiale du tourisme, Madrid ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Wien
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture / Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur / Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, Paris (RS 0.192.120.241); Bureau international de l’éducation (BIE)
21 Monete d’oro e oro fino
21.1 Base legale
Ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera m LIVA in combinato disposto con l’articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA, i seguenti beni sono esenti dall’IVA all’importazione:
monete d’oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa 7118.9000, 9705.3100 e 9705.3900 (cifra 21.2);
oro a scopi d’investimento (cifra 21.3);
oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero (cifra 21.4);
oro in forma di cascami e rottami (cifra 21.5).
21.2 Monete d’oro coniate dagli Stati
Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettera a LIVA, sono esenti dall’IVA le monete d’oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa 7118.9000, 9705.3100 e 9705.3900.
L’esenzione si estende anche a monete fatte coniare da enti territoriali non più esistenti in virtù del loro privilegio di battere moneta.
Non sono esenti dall’imposta le medaglie d’oro simili a monete nonché le monete di platino.
21.3 Oro a scopi d’investimento
Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettere b e c LIVA, sono esenti dall’IVA: • oro a scopi di investimento con il titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di: o lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatorefonditore riconosciuto, oppure o lamelle ritagliate (placchette stampate), con menzione del titolo e del marchio prove-niente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d’artefice regi-strato in Svizzera.
Sono pertanto esenti dall’imposta i lingotti fusi e le lamelle ritagliate d’oro con il titolo mini-mo di 995 millesimi. Essi devono recare almeno una menzione del titolo e il marchio pro-veniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto. Per le lamelle ritagliate, al posto del summenzionato marchio è sufficiente un marchio d’artefice registrato in Svizzera.
La forma dei lingotti e delle lamelle (rettangolare, rotonda, ovale, triangolare ecc.) nonché ulteriori decorazioni, loghi, rappresentazioni grafiche eccetera, in rilievo o incisi, sono irri-levanti.
Soggiacciono tuttavia all’imposta sull’importazione i gioielli quali lingotti e lamelle incasto-nati che dispongono di un occhiello per far passare una collana o di un occhiello di ag-gancio.
• oro in forma di granuli con il titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un saggia-tore-fonditore riconosciuto.
I granuli sono simili a sfere o granelli e vengono fabbricati mediante fusione. Essi sono trattati, tra l’altro, tra banche (di regola in sacchi da 10 kg). Il Consiglio federale ha esen-tato dall’IVA l’oro in forma di granuli aventi un titolo minimo di 995 millesimi imballati e sigil-lati da un saggiatore-fonditore riconosciuto.
L’elenco dei saggiatori-fonditori d’oro riconosciuti a livello internazionale è disponibile sul sito www.lbma.org.uk/ → Good Delivery → Good Delivery Current List.
Indicazione relativa all’oro d’investimento recante solo il marchio di un ex saggiatore-fonditore riconosciuto (Good Delivery Former List): il saggiatore-fonditore è considerato riconosciuto se può comprovare che al momento dell’apposizione del marchio era riconosciuto.
21.4 Oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero
Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettere b e c LIVA, sono esenti dall’IVA:
l’oro greggio, ovvero in polvere, in forma di grani, masselli, granaglie, verghe e bastoncini fusi eccetera nonché allo stato nativo separato dalla sua ganga, sotto forma di blocchi, pepite, cristalli, nugget eccetera;
l’oro semilavorato in forma di bastoncini, barre, fili, verghe, tavole, fogli o lastre massicci, ottenuti direttamente per laminazione, stiramento o taglio di prodotti laminati (p. es. nel caso di fogli, lastre o dischi).
L’oro deve essere destinato alla raffinazione o al recupero. Nel caso d'importazioni d'oro destinato ad una raffineria di metalli (titolare della patente di fonditore e della patente di saggiatore del commercio secondo art. 24 e 41 LCMP), si può presumere che l'oro sia destinato alla raffinazione o al recupero. Per le disposizioni d'importazione di prodotti della fusione vedi il regolamento « R-247 Regolamento relativo all’applicazione della legge sul controllo dei metalli preziosi per i titolari della patente di fonditore e dell’autorizzazione ad esercitare la professione di saggiatore del commercio» (cifre 3.4).
Sono considerate oro anche le leghe contenenti, in peso, il due per cento o più di oro oppure, in presenza di platino, contenente più oro che platino. Per quanto riguarda le leghe, le disposizioni della legislazione sull’IVA divergono pertanto da quelle della tariffa doganale.
21.5 Oro sotto forma di cascami e rottami
Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettere b e c LIVA, sono esenti dall’IVA i cascami e i rottami d’oro.
Sono considerate oro anche le leghe contenenti, in peso, il due per cento o più di oro oppure, in presenza di platino, contenente più oro che platino. Per quanto riguarda le leghe, le disposizioni della legislazione sull’IVA divergono pertanto da quelle della tariffa doganale.
Sono esenti dall’IVA in particolare:
le ceneri che non contengono altri metalli preziosi oltre all’oro; Se le ceneri sono composte da più metalli preziosi, vi è una pluralità di prestazioni. Esse vanno imposte all’importazione secondo le direttive sulle combinazione di beni . Se (come accade di solito) la controprestazione o il valore proporzionale dei vari metalli pre-ziosi contenuti nella combinazione non sono comprovati mediante un calcolo dei costi, simili ceneri vanno imposte come un insieme.
i cascami e i residui (comprese le placcature d’oro) provenienti dalla lavorazione mecca-nica dell’oro o delle placcature nei laboratori di oreficeria, nelle zecche eccetera (scarti, polveri, limature, raschiature, trucioli provenienti dalla foratura o tornitura, scorie ecc.); Se i cascami e i residui contengono altri metalli preziosi (cascami della voce di tariffa 7112.9900), vi è una pluralità di prestazioni. Esse vanno imposte all’importazione secon-do le direttive sulle combinazione di beni . Se (come accade di solito) la contropresta-zione o il valore proporzionale dei vari metalli preziosi contenuti nella combinazione
non sono comprovati mediante un calcolo dei costi, simili cascami e residui vanno imposti come un insieme.
i cascami d’oro dei dentisti o i cascami di lavorazione odontotecnica;
i vecchi lavori di oro (p. es. di oreficeria) divenuti inutilizzabili per lo scopo iniziale a segui-to di rottura, taglio o usura.
Devono invece essere imposti secondo le disposizioni generali della LIVA i beni suscettibili di essere utilizzati, nello stato attuale o dopo riparazione, per il loro scopo iniziale op-pure per altri scopi senza ricorrere a procedure per recuperare l’oro.
Per la valutazione sono determinanti la natura e lo stato dei beni al momento della dichia-razione doganale. I lavori di oreficeria usati e ancora utilizzabili come tali al momento del-la dichiarazione soggiacciono all’imposta sull’importazione anche se vengono importati sul territorio svizzero per essere fusi.
22 Riparazione e sostituzione in garanzia
22.1 Fattispecie
Un acquirente riceve dei beni che il suo fornitore ha riparato senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva in virtù di un obbligo di garanzia (riparazione in garanzia). È anche ipotizzabile che l’acquirente riceva, al posto dei beni riparati, beni sostitutivi senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva (sostituzione in garanzia).
I motivi per queste prestazioni di garanzia possono essere:
i beni originari sono stati danneggiati o smarriti durante il trasporto, oppure
sui beni sono stati constatati danni o difetti durante il periodo di garanzia.
Il fornitore è tenuto, per motivi contrattuali o legali, a riparare gratuitamente i beni oppure a fornire gratuitamente all’importatore dei beni sostitutivi.
Per i casi in cui il fornitore ripara o sostituisce i beni, non in virtù di un obbligo di garanzia ma a titolo di cortesia e senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva, vedi cifra 23.
22.2 Imposizione fiscale in caso di riparazione e sostituzione in garanzia
Le prestazioni di garanzia sono parte integrante di un contratto già esistente (p. es. contratto d’acquisto o di locazione). Se dei beni vengono esportati per la riparazione in garanzia, non si tratta di esportazione per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto, dato che l’acquirente non conclude con il fornitore un contratto d’appalto separato relativo alla riparazione. L’acquirente si aspetta invece la riparazione o sostituzione gratuita per i beni che ha già pagato nell’ambito di un contratto esistente. In occasione della reimportazione di beni non è pertanto applicabile l’articolo 53 capoverso 1 lettere k (reimportazione dopo l’esportazione nel regime doganale del perfezionamento passivo per il perfezionamento a cot-timo) e l (reimportazione dopo l’esportazione nel regime doganale d’esportazione per il perfe-zionamento a cottimo) LIVA.
In linea di massima, l’imposta sull’importazione deve essere riscossa all’atto della reimportazione dei beni riparati (riparazione in garanzia) o all’atto dell’importazione dei beni sostitutivi (sostituzione in garanzia). Per le eccezioni vedi la cifra 22.3. La base di calcolo dell’imposta è il valore di mercato dei beni riparati o dei beni sostitutivi. Se l’importatore non ha diritto, o ha diritto solo in parte, alla deduzione dell’imposta precedente per quanto riguarda i beni importati, l’imposta sull’importazione può essere restituita posticipatamente sempre che siano soddisfatte le relative condizioni e vengano presentati i rispettivi giustificativi .
22.3 Esenzione dall’imposta al momento dell’importazione in caso di riparazione o
sostituzione in garanzia In occasione dell’importazione di beni che il fornitore ha riparato in garanzia per l’acquirente (e pertanto senza il conteggio di una controprestazione aggiuntiva) o che consegna all’acquirente nell’ambito della sostituzione in garanzia senza il conteggio di una contropre-stazione aggiuntiva, i costi per la riparazione o sostituzione sono già compensati dalla con-troprestazione che l’acquirente ha versato per i beni originari. I costi per la riparazione o sosti-tuzione in garanzia riducono pertanto la controprestazione che il fornitore ha ricevuto dall’acquirente per i beni originari; ciò significa che con la controprestazione originaria ricevu-ta il fornitore deve coprire sia le spese per i beni originari sia quelle per le prestazioni di ga-ranzia.
Dato che l’acquirente ha versato, per entrambe le prestazioni (beni originari + prestazione di garanzia), solo la controprestazione fatturata in origine, la base di calcolo dell’imposta per queste due prestazioni deve essere solo questa controprestazione. Qualora venissero imposti i costi per i beni importati nell’ambito della prestazione di garanzia, bisognerebbe contemporaneamente dedurre, dalla controprestazione precedentemente imposta per i beni originariamente importati, i costi per la prestazione di garanzia (restituzione dell’imposta sull’importazione secondo l’art. 59 cpv. 1 LIVA per effetto della riduzione della contropresta-zione sulla base dell’art. 54 cpv. 2 LIVA). Ai fini di una semplificazione, si rinuncia all’imposizione dei costi per la prestazione di garanzia e, invece, si mantiene invariata la con-troprestazione precedentemente imposta. In linea di massima, questa rinuncia all’imposizione non avviene al momento dell’importazione dei beni, bensì sotto forma di restituzione . L’esenzione dall’imposta può tuttavia essere concessa già al momento dell’importazione se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:
i beni danneggiati o difettosi sono stati esportati per la riparazione in garanzia: tale fatto deve essere comprovato mediante documenti appropriati (documento d’esportazione, let-tera di vettura ecc.);
i beni vengono reimportati dopo la riparazione (riparazione in garanzia) oppure al loro posto vengono importati beni sostitutivi (sostituzione in garanzia);
i beni riparati o quelli sostitutivi vengono consegnati senza il conteggio di una contropre-stazione aggiuntiva (riparazione o sostituzione gratuita): tale fatto deve essere compro-vato;
i beni riparati o quelli sostitutivi sono destinati al mittente che aveva esportato, ai fini della riparazione in garanzia, i beni danneggiati o difettosi; e
in occasione dell’esportazione dei beni danneggiati o difettosi non è stata restituita l’imposta sull’importazione (art. 60 LIVA).
Se tutte queste condizioni sono adempiute, nella dichiarazione doganale occorre indicare il valore IVA 0 e richiedere l’importazione in esenzione da imposta. Nella dichiarazione occorre inoltre indicare che:
all’estero è stata eseguita una riparazione in garanzia gratuita o che i beni sono importati nell’ambito della sostituzione in garanzia gratuita; e che
i beni sono destinati al mittente originario.
23 Riparazione e sostituzione di beni a titolo di cortesia e senza conteggio di una
controprestazione aggiuntiva
23.1 Fattispecie
Un acquirente riceve dei beni che il suo fornitore ha riparato a titolo di cortesia senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva (riparazione a titolo di cortesia). È anche ipotizzabile che l’acquirente riceva, al posto dei beni riparati, beni sostitutivi senza conteggio di una con-
troprestazione aggiuntiva (sostituzione a titolo di cortesia). I motivi per queste prestazioni effettuate a titolo di cortesia possono essere:
i beni originari sono stati danneggiati o smarriti durante il trasporto, oppure
sui bei sono stati constatati danni o difetti.
Per i casi in cui il fornitore ripara o sostituisce i beni non a titolo di cortesia ma sulla scorta di un obbligo di garanzia senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva, vedi cifra 22.
23.2 Imposizione fiscale in caso di riparazione gratuita a titolo di cortesia da parte del
fornitore Il fornitore ha riparato i beni del suo acquirente a titolo di cortesia e senza conteggio di una prestazione aggiuntiva (p. es. dopo la scadenza del periodo di garanzia). Di regola, tali beni sono stati esportati temporaneamente per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto. Sono pertanto applicabili:
l’articolo 53 capoverso 1 lettera k in combinato disposto con l’articolo 54 capoverso 1 lettera e LIVA (reimportazione dopo l’esportazione nel regime doganale del perfezionamento passivo) o
l’articolo 53 capoverso 1 lettera l in combinato disposto con l’articolo 54 capoverso 1 let-tera f LIVA (reimportazione dopo l’esportazione nel regime doganale d’esportazione).
All’atto della reimportazione dei beni dopo la riparazione, il valore del materiale aggiunto e l’onere per la riparazione sono tuttavia esenti da imposta, dato che, a titolo di cortesia, il fornitore non fattura alcuna controprestazione aggiuntiva. Di conseguenza, non sono imponibili neanche le spese di trasporto o di spedizione dei beni e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero né gli eventuali tributi all’importazione.
Nella dichiarazione doganale occorre indicare il valore IVA 0 e richiedere l’importazione in esenzione da imposta. Nella dichiarazione occorre inoltre indicare che i beni sono stati riparati gratuitamente all’estero a titolo di cortesia.
23.3 Imposizione fiscale in caso di sostituzione gratuita a titolo di cortesia da parte
del fornitore Il fornitore fa recapitare gratuitamente dei beni sostitutivi al suo acquirente a titolo di cortesia e senza conteggio di una prestazione aggiuntiva (p. es. dopo la scadenza del periodo di garanzia). Anche se l’acquirente ha esportato temporaneamente dei beni per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto, egli riceve, al posto dei beni riparati, beni sostitutivi. In occasione dell’importazione non è pertanto applicabile l’articolo 53 capoverso 1 lette-re k (reimportazione dopo l’esportazione nel regime doganale del perfezionamento passivo per il perfezionamento a cottimo) e l (reimportazione dopo l’esportazione nel regime doganale d’esportazione per il perfezionamento a cottimo) LIVA.
In linea di massima, l’imposta sull’importazione deve essere riscossa all’atto dell’importazione dei beni sostitutivi (eccezioni: vedi cifra 23.4). La base di calcolo dell’imposta è il valore di mercato dei beni sostitutivi. Se l’importatore non ha diritto, o ha diritto solo in parte, alla deduzione dell’imposta precedente per quanto riguarda i beni importati, l’imposta sull’importazione può essere restituita posticipatamente sempre che siano soddisfatte le rela-tive condizioni e vengano presentati i rispettivi giustificativi.
23.4 Esenzione dall’imposta al momento dell’importazione in caso di sostituzione
gratuita a titolo di cortesia da parte del fornitore In occasione dell’importazione di beni sostitutivi che il fornitore consegna all’acquirente a titolo di cortesia e senza il conteggio di una controprestazione aggiuntiva, i costi per la sostituzione sono già compensati dalla controprestazione che l’acquirente ha versato per i beni originari. I costi per i beni sostitutivi riducono pertanto la controprestazione che il fornitore ha ricevuto dall’acquirente per i beni originari; ciò significa che con la controprestazione originaria ricevuta il fornitore deve coprire sia le spese per i beni originari sia quelle per i beni sostitutivi.
Dato che l’acquirente ha versato, per entrambe le prestazioni (beni originari + beni sostitutivi), solo la controprestazione calcolata in origine, la base di calcolo dell’imposta per queste due prestazioni deve essere solo questa controprestazione. Qualora venissero imposti i costi per i beni sostitutivi consegnati a titolo di cortesia e senza conteggio di una controprestazione aggiuntiva, bisognerebbe contemporaneamente dedurre, dalla controprestazione preceden-temente imposta per i beni originariamente importati, i costi per i beni sostitutivi (restituzione dell’imposta sull’importazione secondo l’art. 59 cpv. 1 LIVA per effetto della riduzione della controprestazione sulla base dell’54 cpv. 2 LIVA). Ai fini di una semplificazione, si rinuncia all’imposizione dei costi per i beni sostitutivi e, invece, si mantiene invariata la controprestazione precedentemente imposta. In linea di massima, questa rinuncia all’imposizione non avviene al momento dell’importazione dei beni, bensì sotto forma di restituzione (cifra 23.3). L’esenzione dall’imposta può tuttavia essere concessa già al momento dell’importazione se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:
i beni danneggiati o difettosi sono stati esportati per la riparazione in garanzia: tale fatto deve essere comprovato mediante documenti appropriati (documento d’esportazione, let-tera di vettura ecc.);
al posto dei beni riparati vengono importati beni sostitutivi;
i beni sostitutivi vengono consegnati a titolo di cortesia e senza il conteggio di una controprestazione aggiuntiva (sostituzione gratuita a titolo di cortesia): tale fatto deve essere comprovato;
i beni sostitutivi sono destinati al mittente che aveva esportato, ai fini della riparazione, i beni danneggiati o difettosi; e
in occasione dell’esportazione dei beni danneggiati o difettosi non è stata restituita l’imposta sull’importazione (art. 60 LIVA).
Se queste condizioni sono adempiute cumulativamente, nella dichiarazione doganale occorre indicare il valore IVA 0 e richiedere l’importazione in esenzione da imposta. Nella dichiarazione occorre inoltre indicare che:
i beni sono importati nell’ambito della sostituzione gratuita effettuata a titolo di cortesia; e che
i beni sono destinati al mittente originario.
24 Composizioni e combinazioni di beni imponibili e di beni esenti da imposta
Se vengono importate composizioni o combinazioni di beni costituite da beni imponibili (anche ad aliquote IVA diverse) e beni esenti da imposta, occorre osservare le seguenti cifre del regolamento 69-01:
Prestazione complessiva (regolamento 69-01, cifra 5.4.1)
Prestazione principale e prestazione accessoria (regolamento 69-01, cifra 5.4.2)
Combinazione di beni (regolamento 69-01, cifra 5.4.3)
• Ricapitolazione: prestazione complessiva, prestazione principale e accessoria nonché combinazione di prestazioni (regolamento 69-01, cifra 5.4.4)