UFAM – Rifiuti procedura di controllo ambra
UFAM – Rifiuti procedura di controllo ambra
1 In generale
1.1 Di cosa si tratta
Per la protezione dell’ambiente, l’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) disciplina lo smaltimento dei rifiuti. In tal modo si garantisce che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente. A livello internazionale la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Basilea. Di conseguenza, nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti occorre rispettare anche le rispettive disposizioni. A seconda della classificazione dei rifiuti (procedura di controllo «ambra» o «verde») si applicano prescrizioni differenti. I trasporti transfrontalieri di rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» devono essere accompagnati da un documento di movimento nonché dal consenso (importazione) o dall’autorizzazione (esportazione) o dalla notificazone (transito) dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
1.2 Basi e informazioni
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05)
Legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (RS 814.610)
Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1)
Strumento di distinzione dell’UFAM «Esportazione di beni di consumo: merce usata o rifiuti?»
Aiuto all’esecuzione dell’UFAM Traffico transfrontaliero di rifiuti
1.3 Indicazioni in Tares
Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista della legislazione in materia di rifiuti prevedono l’osservazione «Disposto di natura non doganale»: «UFAM - Rifiuti procedura di controllo verde» o «UFAM - Rifiuti procedura di controllo ambra».
1.4 Definizioni
Rifiuti soggetti alla → Cfr. osservazione separata della tariffa doganale Tares: UFAM – Rifiuti procedura di procedura di controllo verde controllo «verde» Rifiuti soggetti alla Rifiuti dannosi per l’ambiente che procedura di
nell’elenco dei rifiuti dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di controllo «ambra» rifiuti (RS 814.610.1) sono contrassegnati con «rs» (rifiuti speciali) o «rc» (altri rifiuti soggetti a controllo); o
nell’elenco dei rifiuti dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) non sono contrassegnati né con «rs» né con «rc» e non rientrano neppure nella lista verde dei rifiuti→ «rifiuti non elencati».
2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci
Chi importa, esporta o fa transitare rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» deve indicare nella dichiarazione delle merci l’obbligo di regolamentazione e i necessari dati. Identificazione Passar: Regolamentazione - regolamentazione 1 (sì);
codice di regolamentazione 401 «UFAM – Rifiuti procedura di controllo ambra». e-dec:
assoggettamento ai DNND «sì»;
codice del genere di DNND 066 «UFAM – Rifiuti procedura di controllo ambra»; 1/2 (Stato: 1.5.2026)
UFAM – Rifiuti procedura di controllo ambra
codice d’assoggettamento al permesso «no». Ulteriori - numero dell’autorizzazione (numero di notifica)1; indicazioni - titolare dell’autorizzazione2;
numero progressivo del documento di movimento3.
3 Ulteriori informazioni
Invii di campioni fino a 25 chilogrammi Gli invii di campioni di rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» fino a 25 chilogrammi non necessitano di un’autorizzazione dell’UFAM (notifica) e devono quindi essere dichiarati nella procedura di controllo «verde» con il modulo di cui all’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2026, relativo alle spedizioni di rifiuti. Definizione dei rifiuti radioattivi I rifiuti radioattivi sono soggetti all'obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Definizione dei sottoprodotti di origine animale I sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'ordinanza sui sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22) sono soggetti all'obbligo di autorizzazione dell'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Delimitazione dei beni di seconda mano I beni di seconda mano funzionanti non sono considerati rifiuti, ma prodotti.
Dichiarazioni nel sistema e-dec: rubrica «Osservazioni speciali» o «Documenti» / formato «Altro (ZZZ), numero, rifiuti» Solo per le dichiarazioni nel sistema Passar Dichiarazioni nel sistema e-dec: rubrica «Documenti» / formato «Altro (ZZZ), numero, data, rifiuti» Dichiarazioni nel sistema Passar: documento di scorta «2200: documento di movimento dei rifiuti internazionali (procedura ambra)» (doc. di scorta datato xx.xx.202x) 2/2 (Stato: 1.5.2026)