FF 2008 1151
Messaggio concernente la legge sul contrassegno stradale
08.012
Messaggio concernente la legge sul contrassegno stradale
del 30 gennaio 2008
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale concernente la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione.
30 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2007-1819 1151
Compendio
La riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe deve essere disciplinata a livello di legge. Le disposizioni vigenti sono ampiamente riprese. Le modifiche sono prevalentemente di natura procedurale e redazionale.
Situazione iniziale
L’introduzione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe per i veicoli e i rimorchi il cui peso totale non supera le 3,5 tonnellate risale al 1985. La base per la riscossione della tassa è costituita dall’articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). Secondo l’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni in materia di cerchia dei contribuenti nonché di oggetto e calcolo dei tributi. L’emanazione della legge federale concernente la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali soddisfa quest’esigenza. Per consentire la riscossione della tassa sino all’entrata in vigore della presente legge, resta applicabile l’articolo 36quinquies della vecchia Costituzione federale. L’autorizzazione a circolare sulle strade nazionali si ottiene con l’acquisto di un contrassegno autoadesivo. Dal 1995, il prezzo ammonta a 40 franchi per anno civile. In generale, la tassa e il sistema di riscossione sono ben accettati.
Contenuto del progetto
Il sistema attuale che prevede una tassa annuale forfettaria pagata con l’acquisto di un contrassegno autoadesivo viene mantenuto. Per lottare contro gli abusi si devono migliorare costantemente le caratteristiche di sicurezza del contrassegno e intensificare i controlli. I controlli e il perseguimento in procedura semplificata al confine possono essere delegati interamente o parzialmente a terzi mediante contratto. Utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa senza avere prima pagato la tassa o senza avere incollato il contrassegno correttamente costituisce una contravvenzione. L’importo della multa ammonterà a 200 franchi, contro i 100 franchi attuali. Il contrassegno stradale è un valore ufficiale di bollo; la sua riutilizzazione abusiva costituisce pertanto un reato ai sensi dell’articolo 245 del Codice penale.
Messaggio
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Cenni storici
L’introduzione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno) risale al 1985; da allora l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è incaricata della sua riscossione. La base per la riscossione della tassa è costituita dall’articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1. Prima dell’entrata in vigore della nuova Costituzione, la riscossione si fondava direttamente sulle disposizioni dettagliate dell’articolo 36quinquies della vecchia Costituzione federale (vCost.) e sull’ordinanza sul contrassegno stradale del 26 ottobre 19942 (OUSN). Secondo l’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni in materia di cerchia dei contribuenti nonché di oggetto e calcolo dei tributi. Per consentire la riscossione della tassa sino all’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni finali del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione (RU 1999 2556) prevedono alla cifra II capoverso 2 lettera b che rimangano applicabili le pertinenti disposizioni legislative della vecchia Costituzione. L’elaborazione del presente disegno di legge ottempera al mandato costituzionale. Le disposizioni vigenti sono state ampiamente riprese. Le modifiche sono prevalentemente di natura procedurale e redazionale.
1.1.2 Il contrassegno autoadesivo quale sistema
di riscossione della tassa L’autorizzazione a circolare sulle strade nazionali di prima e di seconda classe si ottiene con l’acquisto di un contrassegno da incollare sul parabrezza. Dal 1995, il contrassegno costa 40 franchi per anno civile. Rispetto ai pedaggi autostradali in vigore in altri Paesi, si tratta di un prezzo modico. Per i conducenti, il contrassegno è di uso semplice e pratico. In generale, la tassa e il sistema di riscossione sono ben accettati. Nel 2006, sono stati venduti 8,01 milioni di contrassegni, di cui 4,88 milioni in Svizzera. Le rete di distribuzione copre tutta la Svizzera; all’estero i contrassegni sono venduti principalmente nelle zone di frontiera e dagli Automobile Club. Al confine e all’estero sono stati venduti rispettivamente 1,74 e 1,39 milioni di contrassegni. Nel 2006, gli introiti sono ammontati a 320,5 milioni di franchi. Il rapporto tra questo importo e i costi è favorevole. L’introduzione del contrassegno, nel 1985, ha comportato costi d’investimento unici pari a 1,5 milioni di franchi. I costi d’esercizio annuali ammontano a 35,2 milioni di franchi. Comprendono le spese ammini-
strative (10,1 milioni di franchi), spese di stampa incluse, e i compensi per i distributori in Svizzera (19,5 milioni di franchi) e all’estero (5,6 milioni di franchi). Il seguente grafico mostra l’evoluzione delle vendite di contrassegni dal 1985. Dall’introduzione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, il numero di contrassegni venduti aumenta costantemente. Unica eccezione il calo delle vendite registrato nel 1995, anno in cui il prezzo del contrassegno è passato da 30 a 40 franchi. Dal 1995, si registra inoltre un costante spostamento della vendita dal confine ai Paesi vicini. Questa evoluzione si spiega con l’estensione della rete dei punti vendita all’estero gestiti da organizzazioni private.
Quantità Anz ahl di contrassegni verkaufter venduti Vignetten
9000000
8000000
7000000 **
6000000 * Tot.. contrassegni Total verkaufte venduti Vignetten
Qua ntità 5000000
Anzahl Svizzera Inland Estero Ausland 4000000 Confine Grenze 3000000
2000000
1000000
19 85 19 93 20 01 Anno Jahr
Fonte: Direzione generale delle dogane * Aumento del prezzo del contrassegno da 30 a 40 franchi ** Diminuzione delle vendite all’estero, dovuta in particolare a diversi attentati terroristici
Il seguente grafico mostra l’evoluzione percentuale della vendita di contrassegni in Svizzera, all’estero e al confine. Le cifre di vendita relative all’anno 1985 servono da riferimento (= 100 %). Il grafico visualizza chiaramente la tendenza menzionata, cioè il costante trasferimento della vendita dalla frontiera ai Paesi limitrofi. Dopo l’introduzione del contrassegno, all’estero le vendite sono più che raddoppiate. Al confine, invece, si vende la stessa quantità di contrassegni come 22 anni fa.
Prozentualepercentuale Evoluzione Entwicklungdella der Anzahl verkaufter quantità di Vignetten contrassegni im venduti Inland, Ausland und in Svizzera, an e all'esteroderalGrenze confine
220.0
200.0
4 Rapporto con il programma di legislatura
Il presente disegno non è stato annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 del 25 febbraio 200415. Per ottemperare al mandato costituzionale secondo cui tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale, è tuttavia opportuno emanare la LUSN. La LUSN sostituisce inoltre le disposizioni finali del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione (cifra II capoverso 2 lettera b), l’articolo 36quinquies della vecchia Costituzione e l’ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’articolo 86 capoverso 2 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
14 RS 725.116.2 15 FF 2004 969
5.2 Rapporto con il diritto europeo
La CE ha approvato la direttiva 2004/52 concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio16, la cui entrata in vigore è prevista per il 2008 (veicoli pesanti) e il 2010 (altri veicoli). La direttiva consente l’armonizzazione tecnica dei sistemi installati nei veicoli e si riferisce esplicitamente ai sistemi di telepedaggio già utilizzati o previsti per la riscossione delle tasse sul traffico stradale commisurate alle prestazioni. Nell’articolo 1 capoverso 2 lettera b si sottolinea in modo esplicito che la direttiva non si applica ai sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono l’installazione di apparecchiature a bordo. La direttiva non concerne dunque il sistema del contrassegno autoadesivo. La Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 200517, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie dovrebbe semplificare il recupero di tali somme all’interno dell’UE. Finora il perseguimento transfrontaliero dei delinquenti era molto difficile e in parte semplicemente impossibile. La Decisione quadro non è vincolante per la Svizzera fintanto che non è ripresa in un accordo stipulato con l’UE. La Svizzera potrebbe disciplinare la riscossione delle multe all’estero anche mediante accordi bilaterali con Stati terzi. L’interesse di alcuni Stati membri ad una relativa direttiva è molto grande. Tuttavia al momento non vi sono progetti concreti.
5.3 Forma dell’atto
Le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 163 cpv. 1 e art. 164 cpv. 1 Cost.). Questi requisiti sono adempiuti. La presente legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
16 Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità; GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 124; rettificata dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 50. 17 GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.