FF 2021 2319
Legge sul Tribunale federale (LTF)
FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Termine di referendum: 20 gennaio 2022
Legge sul Tribunale federale (LTF)
Modifica del 1° ottobre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 febbraio 20211; visto il parere del Consiglio federale del 14 aprile 20212, decreta:
I La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 122 lett. a La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
2021-3223 FF 2021 2319
Tribunale federale. L FF 2021 2319
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1 Legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa
Art. 66 cpv. 2 lett. d
2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di
una parte, se: d. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 19506 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
2 Codice di procedura civile7
Art. 328 cpv. 2 lett. a 2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione del 4 novembre 19508 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
Art. 396 cpv. 2 lett. a
2 La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU9 se:
a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
5 RS 172.021 6 RS 0.101 7 RS 272 8 RS 0.101 9 RS 0.101
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3 Codice di procedura penale10
Art. 410 cpv. 2 lett. a 2 La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 195011 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
4 Procedura penale militare del 23 marzo 197912
Art. 200 cpv. 1 lett. f 1 La revisione di un decreto d’accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se: f. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza o la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è divenuta definitiva.
10 RS 312.0 11 RS 0.101 12 RS 322.1 13 RS 0.101