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Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

BBl 2021 3005 · Foglio federale

Del 28 dic 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2021-3005/it/legge-federale-sulla-navigazione-aerea-lna

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

FF 2021 3005

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20211, decreta:

I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta la legge «la detenzione» è sostituito con «una pena detentiva».

Art. 10a cpv. 2 e 3 2 Per i voli a vista non commerciali, le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea, eccettuati i servizi della sicurezza aerea dell’aeroporto di Zurigo, possono essere effettuate, oltre che in inglese, nella lingua ufficiale della Confederazione parlata in loco. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; può prevedere altre deroghe al capoverso 1 qualora la sicurezza aerea lo consenta.

2021-4171 FF 2021 3005

Navigazione aerea. LF FF 2021 3005

Art. 90bis, titolo marginale (concerne soltanto i testi tedesco e francese), nonché comminatoria e lett. a È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 100, titolo marginale e cpv. 4 IV. Obbligo 4 I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l’idoneità di un membro di informazione, consultazione e dell’equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la prodiritto di informazione pria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un’infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l’UFAC.

Art. 100ter, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1, 3, 4 e 5 1 I membri dell’equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato. 3 Nell’ambito di ispezioni di rampa di aeromobili e del loro equipaggio l’UFAC può ordinare in ogni tempo che i membri dell’equipaggio siano sottoposti a un test alcolemico. I provvedimenti necessari sono eseguiti dal competente organo di polizia cantonale. 4 Le persone e servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono ordinare un prelievo di sangue. 5 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione degli esami e provvedimenti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. Tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea sull’ebrietà applicabili in virtù dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Si ispira a titolo completivo alle prescrizioni concernenti i controlli alcolemici e gli altri provvedimenti nei confronti degli utenti della strada.

3 RS 0.748.127.192.68

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II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin Il presidente: Thomas Hefti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

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