FF 2021 742
Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm)
www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm)
del 27 giugno 2019
La Confederazione Svizzera, da una parte, e l’Unione europea, dall’altra, in seguito denominate congiuntamente «Parti contraenti», desiderose di migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale; considerando che le attuali relazioni fra le Parti contraenti, in particolare l’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen1, sono caratterizzate da una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità; sottolineando il comune interesse delle Parti contraenti di garantire che la cooperazione di polizia tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea funzioni in modo efficace, rapido e compatibile con i principi fondamentali dei loro sistemi giuridici nazionali e nel rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502; consapevoli che la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge3, contiene già norme che consentono alle autorità di contrasto della Confederazione Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea di scambiarsi le informazioni e l’intelligence esistenti rapidamente ed efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale; consapevoli che, per stimolare la cooperazione internazionale nel settore dell’applicazione della legge, è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace;
RS ... 3 Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio si applicano parimenti nelle loro relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera. 4 Fatto salvo il presente Accordo, gli articoli da 1 a 5 e l’articolo 6 paragrafo 1 della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio si applica nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e ciascuno degli Stati membri.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni: 1. «Parti contraenti»: la Confederazione Svizzera e l’Unione europea; 2. «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea; 3. «Stato» uno Stato membro o la Confederazione Svizzera.
Art. 3 Applicazione e interpretazione uniformi 1 Al fine di assicurare che le disposizioni di cui all’articolo 1 siano applicate e interpretate il più uniformemente possibile, le Parti contraenti si tengono costantemente aggiornate sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e dei competenti organi giurisdizionali della Confederazione Svizzera, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza. 2 La Confederazione Svizzera ha diritto di presentare alla Corte di giustizia dell’Unione europea memorie o osservazioni scritte quando detta Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione di una delle disposizioni di cui all’articolo 1.
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Art. 4 Risoluzione delle controversie Ogni controversia tra la Confederazione Svizzera e uno Stato membro sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo o di una delle disposizioni di cui all’articolo 1 nonché delle modifiche che le riguardino può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri e della Confederazione Svizzera all’uopo riuniti, ai fini di una sua celere composizione.
Art. 5 Modifiche 1 Nel caso in cui si renda necessaria una modifica delle disposizioni di cui all’articolo 1, l’Unione europea ne informa quanto prima la Confederazione Svizzera e ne raccoglie le eventuali osservazioni. 2 Qualsiasi modifica delle disposizioni di cui all’articolo 1 è notificata dall’Unione europea, non appena adottata, alla Confederazione Svizzera. La Confederazione Svizzera decide autonomamente se accettare il contenuto della modifica e se dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. La decisione è notificata all’Unione europea entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. 3 Qualora possa essere vincolata dal contenuto della modifica soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, la Confederazione Svizzera ne informa l’Unione europea al momento della notifica. La Confederazione Svizzera informa immediatamente e per iscritto l’Unione europea dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto un referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Confederazione Svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica dell’Unione europea. Con decorrenza dalla data stabilita per l’entrata in vigore della modifica per quanto riguarda la Confederazione Svizzera e fino alla notifica di quest’ultima circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, la Confederazione Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto della modifica in questione. 4 Se la Confederazione Svizzera non accetta il contenuto della modifica, il presente Accordo è sospeso. Le Parti contraenti convocano una riunione per esaminare ogni possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente Accordo, compresa la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle normative. La sospensione è revocata non appena la Confederazione Svizzera comunica di accettare il contenuto della modifica o se le Parti contraenti convengono di applicare nuovamente il presente Accordo. 5 Se alla scadenza del termine di sei mesi di sospensione le Parti contraenti non hanno deciso di applicarlo nuovamente, il presente Accordo cessa di applicarsi. 6 I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle modifiche apportate ai
capi 3, 4 o 5 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio o all’articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio che la Confederazione Svizzera ha indicato all’Unione europea come non accettabili, precisandone i motivi. In tali casi, fatto salvo l’articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni pertinenti nella versione precedente
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la modifica continuano ad applicarsi alle relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e ciascuno degli Stati membri.
Art. 6 Riesame Le Parti contraenti convengono di procedere a un riesame comune del presente Accordo entro cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull’attuazione pratica, sull’interpretazione e sugli sviluppi dell’Accordo e include altresì aspetti quali le conseguenze di un’ulteriore evoluzione dell’Unione europea relativa alle materie del presente Accordo.
Art. 7 Relazione con altri strumenti 1 La Confederazione Svizzera può continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri in vigore alla data di conclusione del presente Accordo, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi del presente Accordo. La Confederazione Svizzera notifica all’Unione europea gli accordi o le intese che continueranno ad applicarsi. 2 La Confederazione Svizzera può concludere o mettere in vigore altri accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l’estensione o l’ampliamento degli obiettivi del presente Accordo. La Confederazione Svizzera notifica tali nuovi accordi o intese all’Unione europea entro tre mesi dalla loro firma o, in caso di accordi o intese firmati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. 3 Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti. 4 Il presente Accordo lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Art. 8 Notifiche, dichiarazioni ed entrata in vigore 1 Ciascuna Parte contraente notifica all’altra la conclusione delle procedure richieste per l’espressione del suo consenso a essere vincolata dal presente Accordo. 2 L’Unione europea può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente Accordo anche qualora le decisioni relative al trattamento di dati personali da trasmettere o già trasmessi a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio non siano state ancora prese per tutti gli Stati membri. 3 L’articolo 5 paragrafi 1 e 2 si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente Accordo. 4 Il termine di tre mesi previsto dall’articolo 5 paragrafo 2 secondo comma concernente le modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 1 adottate dopo la firma del presente Accordo ma prima della sua entrata in vigore comincia a decorrere il giorno dell’entrata in vigore del presente Accordo.
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5 Al momento della notifica ai sensi del paragrafo 1 o a una data successiva, ove previsto, la Confederazione Svizzera presenta le dichiarazioni di cui all’articolo 1 paragrafo 3. 6 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1. 7 La trasmissione di dati personali ai sensi del presente Accordo da parte degli Stati membri e della Confederazione Svizzera avviene solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio nel diritto nazionale degli Stati interessati da detta trasmissione. Per accertare se tale sia il caso della Confederazione Svizzera, sono effettuate una visita di valutazione e un’esperienza pilota in base a condizioni e modalità concordate con la Confederazione Svizzera e analoghe a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio. Sulla base di una relazione globale di valutazione, e secondo fasi uguali a quelle seguite per l’avvio degli scambi automatizzati di dati negli Stati membri, il Consiglio stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono comunicare dati personali alla Confederazione Svizzera a norma del presente Accordo. 8 La Confederazione Svizzera attua e applica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Confederazione Svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale direttiva. 9 Gli articoli da 1 a 24, l’articolo 25 paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l’articolo 34 della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sono attuati e applicati dalla Confederazione Svizzera. La Confederazione Svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale decisione quadro del Consiglio. 10 Le autorità competenti della Confederazione Svizzera non applicano le disposizioni del capo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio finché la Confederazione Svizzera non abbia attuato e applicato le misure di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo.
Art. 9 Adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea L’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea instaura diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo fra tali nuovi Stati membri e la Confederazione Svizzera.
Art. 10 Denuncia 1 Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti mediante deposito della notifica di denuncia all’altra Parte contraente. 2 La denuncia del presente Accordo in conformità del paragrafo 1 ha efficacia sei mesi dopo il deposito della notifica di denuncia.
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Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Dichiarazione delle Parti contraenti al momento della firma dell’Accordo La Confederazione Svizzera e l’Unione europea, Parti contraenti dell’Accordo ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («Accordo»), dichiarano che: Per effettuare gli scambi di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli è necessario che la Confederazione Svizzera stabilisca con ogni Stato membro connessioni bilaterali per ciascuna di queste categorie. Per rendere questo compito più agevole, la Confederazione Svizzera è destinataria di qualsiasi documento disponibile, software specifico ed elenco di contatti utili. La Confederazione Svizzera può fruire di un partenariato informale con gli Stati membri che hanno già realizzato simili scambi al fine di condividere le esperienze acquisite e beneficiare in tal modo di un’assistenza pratica e tecnica. Le modalità di tali partenariati sono concordate direttamente tra gli Stati interessati. Gli esperti svizzeri possono in qualsiasi momento far capo alla presidenza del Consiglio, alla Commissione europea o a esperti riconosciuti nei settori riguardo ai quali desiderano ottenere informazioni, chiarimenti o assistenza di altro tipo. Del pari, nella misura in cui si tratti di elaborare proposte o comunicazioni in collegamento con gli Stati membri, la Commissione può allo stesso modo contattare la Confederazione Svizzera. Gli esperti svizzeri possono essere invitati a partecipare a riunioni nel cui ambito gli esperti degli Stati membri discutono gli aspetti tecnici direttamente connessi con l’applicazione e lo sviluppo delle succitate decisioni del Consiglio.