FF 2023 2291
Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)
Preambolo
Codice delle obbligazioni
(Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)
Modifica del 29 settembre 2023
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 20222,
decreta:
I
Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
Art. 261 cpv. 2 lett. a
2 Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso:
in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se sulla base di una valutazione oggettiva fa valere un bisogno personale importante e attuale, suo proprio o dei suoi stretti parenti o affini;
Art. 271a cpv. 3 lett. a
3 Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:
perché sulla base di una valutazione oggettiva il locatore fa valere un bisogno personale importante e attuale, suo proprio o dei suoi stretti parenti o affini;
Art. 272 cpv. 2 lett. d
2 L’autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto:
dell’eventuale bisogno personale del locatore o dei suoi stretti parenti o affini, nonché dell’importanza e dell’attualità di siffatto bisogno fondate su una valutazione oggettiva;
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023
Termine di referendum: 18 gennaio 2024
Termine di referendum: 18 gennaio 2024