Fonte

FF 2023 620

Decreto federale concernente il programma d’armamento 2023 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232 sull’esercito 2023,

decreta:

Art. 1 Principio

Il programma d’armamento 2023 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:

mio. fr.

  1. Rinnovamento dei veicoli per le formazioni di zappatori carristi, 2a tranche

217

  1. Munizioni per migliorare la capacità di resistenza

49

  1. Missili per ampliare le capacità del sistema di difesa terraaria a lunga gittata

300

Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno

Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 4 Stanziamento di crediti addizionali

Per la sostituzione dei sistemi di condotta di Florako, in aggiunta al credito d’impegno di 155 milioni secondo l’articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settembre 20203 concernente il programma d’armamento 2020 è stanziato un credito addizionale di 61 milioni di franchi.

Per l’equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS, in aggiunta al credito d’impegno di 79 milioni di franchi secondo l’articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settembre 20214 concernente il programma d’armamento 2021 è stanziato un credito addizionale di 98 milioni di franchi.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.