FF 2023 620
Decreto federale concernente il programma d’armamento 2023 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232 sull’esercito 2023,
decreta:
Art. 1 Principio
Il programma d’armamento 2023 è approvato.
Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:
mio. fr. | |
|---|---|
| 217 |
| 49 |
| 300 |
Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno
Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno.
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
Art. 4 Stanziamento di crediti addizionali
Per la sostituzione dei sistemi di condotta di Florako, in aggiunta al credito d’impegno di 155 milioni secondo l’articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settembre 20203 concernente il programma d’armamento 2020 è stanziato un credito addizionale di 61 milioni di franchi.
Per l’equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS, in aggiunta al credito d’impegno di 79 milioni di franchi secondo l’articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settembre 20214 concernente il programma d’armamento 2021 è stanziato un credito addizionale di 98 milioni di franchi.
Art. 5 Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.