FF 2024 1797
Iniziative parlamentari. Possibilità di non comunicare le iscrizioni presenti nei registri delle esecuzioni. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
1 Genesi del progetto
1.1 Le iniziative parlamentari 22.400 e 22.401
Il 14 gennaio 2022 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (Commissione) ha presentato le due iniziative parlamentari 22.400 e 22.401.
L’iniziativa 22.400 ha il tenore seguente:
«Le basi legali della nuova possibilità di limitare la comunicazione di un’esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF) va precisata [recte: vanno precisate] in modo che la persona oggetto di un’esecuzione possa presentare una domanda di non comunicazione anche soltanto dopo la scadenza di un anno.»
È motivata come segue:
«Il Tribunale federale ha introdotto il termine di un anno per la possibilità di non comunicare le iscrizioni relative a un’esecuzione conformemente all’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF, ciò che il Parlamento non ha discusso né voluto in questo modo. Avevamo infatti scritto che: «Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: (…) per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione; se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi». Questo meccanismo non prevede il termine di un anno secondo l’articolo 88 capoverso 2 LEF. Il Tribunale federale interpreta ora fra l’altro nella DTF 5A_927/2020 il termine in modo che ne risulti il termine di un anno.»
L’iniziativa 22.401 ha il tenore seguente:
«L’articolo 8a capoverso 3 lettera d della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è completato come segue:
per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi. Qualora non si entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima venga definitivamente respinta, di nuovo l’esecuzione non è più comunicata a terzi.»
In sede di esame preliminare, il 29 marzo 2022 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha dato seguito all’unanimità alle due iniziative parlamentari conformemente all’articolo 109 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl).
1.2 Lavori della Commissione
Il 3 luglio 2023 la Commissione ha affrontato la questione dell’attuazione delle iniziative parlamentari. Dopo aver preso atto di un documento di lavoro preparato dall’Amministrazione, la Commissione ha incaricato la stessa di elaborare un progetto preliminare e il relativo rapporto sulla base dei lavori già svolti.
Il 12 aprile 2024 la Commissione ha preso atto del progetto preliminare e del rapporto. Dopo esame degli stessi, li ha adottati, decidendo all’unanimità di incaricare l’Amministrazione di adeguare in alcuni punti il progetto.
Il 2 maggio 2024 la Commissione ha esaminato il progetto modificato dall’Amministrazione, decidendo all’unanimità di adottarlo; con 14 voti contro 7 ha inoltre deciso di rinunciare a svolgere una procedura di consultazione (cfr. n. 1.3).
Conformemente all’articolo 112 capoverso 1 LParl, nei suoi lavori la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
1.3 Rinuncia alla procedura di consultazione
La Commissione ritiene che in virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione (LCo) si possa rinunciare a una procedura di consultazione. Tale disposizione consente di farlo se non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione. Secondo l’articolo 3a capoverso 2 LCo la rinuncia dev’essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano; nel caso di un progetto o disegno di legge, il rapporto o messaggio deve indicare concretamente tali motivi3.
La Commissione ritiene che il progetto si limiti a precisare la volontà già espressa dal Legislatore durante le deliberazioni concernenti l’articolo 8a capoverso 3 lettera d della legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), disposizione che è già stata oggetto di una consultazione nel 20135 e sulla quale pertanto le cerchie interessate hanno già avuto occasione di esprimersi.
2 Situazione iniziale
2.1 Il diritto vigente
Conformemente all’articolo 67 LEF è possibile promuovere un’esecuzione contro una persona senza dover provare la sussistenza del credito. Un’esecuzione può pertanto essere promossa anche per crediti contestati o addirittura inesistenti. Nella prassi si registrano persino casi, per quanto rari, di esecuzioni ingiustificate avviate al solo scopo di nuocere alla reputazione dell’escusso (esecuzioni vessatorie)6. Tutte le esecuzioni sono iscritte nel registro delle esecuzioni, a prescindere dall’effettiva sussistenza del credito fatto valere. Giacché, in virtù dell’articolo 8a capoverso 1 LEF, chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e chiederne estratti, in determinate circostanze il terzo in questione vi rinverrà anche le esecuzioni ingiustificate7.
Il diritto di consultazione di terzi si estingue di regola cinque anni dopo la chiusura del procedimento (art. 8a cpv. 4 LEF), ma in alcuni casi viene limitato già prima di tale scadenza. Al riguardo, l’articolo 8a capoverso 3 LEF prevede che gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale (lett. a), per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito (lett. b) o per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione (lett. c).
Con effetto dal 1° gennaio 2019, l’enumerazione dell’articolo 8a capoverso 3 LEF è stata inoltre completata da una lettera d che concede all’escusso il diritto di esigere, a determinate condizioni, che gli uffici di esecuzione si astengano dal dare notizia a terzi di un procedimento esecutivo. Tale disposizione è scaturita dall’attuazione dell’iniziativa parlamentare Abate 09.530 «Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati»8, che mirava a introdurre una procedura più semplice e veloce per cancellare i procedimenti esecutivi ingiustificati, nonché a limitare il diritto di consultazione di terzi.
Con l’adozione della suddetta disposizione è stato introdotto un nuovo strumento che permette di impedire in modo semplice e veloce la comunicazione a terzi di un procedimento esecutivo, senza che l’esistenza del credito venga esaminata materialmente9. La disposizione vigente ha il tenore seguente:
Art. 8a cpv. 3 lett. d [Consultazione]
3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.
Prima dell’entrata in vigore di questa disposizione, per impedire che un’esecuzione ingiustificata figurasse negli estratti dal registro l’escusso era costretto ad agire in giudizio, promovendo un’azione d’accertamento secondo gli articoli 85 oppure 85a LEF o un’azione generale d’accertamento ai sensi dell’articolo 88 del Codice di procedura civile10. Questa situazione era stata ritenuta insoddisfacente sia dalla Commissione che dal Consiglio federale11, in particolare poiché tali opzioni comportano notevoli oneri per l’escusso, non da ultimo anche in termini finanziari.
L’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF completa l’elenco delle fattispecie che legittimano la mancata comunicazione a terzi di un’esecuzione (lett. a–c). Se ritiene che un’esecuzione non sia giustificata e ha fatto opposizione contro la stessa, l’escusso può avviare la procedura seguente:
– trascorsi tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo, l’escusso può chiedere all’ufficio d’esecuzione competente che non venga più data notizia dell’esecuzione a terzi;
– l’ufficio respinge la domanda se è a conoscenza del fatto che nei tre mesi in questione il creditore ha avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione secondo gli articoli 79–84 LEF (rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione oppure azione di riconoscimento del debito) o ha chiesto la continuazione dell’esecuzione12. In caso contrario, cioè se non ha avuto notizia di tali elementi, l’ufficio invita il creditore procedente ad esprimere il suo parere in merito alla domanda e se del caso a fornire entro 20 giorni la prova di aver avviato tempestivamente una procedura di eliminazione dell’opposizione. La prova può essere fornita in particolare mediante la conferma della spedizione o dell’avvenuta ricezione della domanda di rigetto dell’opposizione o dell’azione di riconoscimento del credito13. Se il creditore fornisce una siffatta prova, l’ufficio respinge la domanda del debitore; in tal caso l’esecuzione è resa nota a terzi;
– se entro 20 giorni il creditore non dimostra di aver avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione, l’ufficio approva la domanda del debitore e non dà più notizia dell’esecuzione a terzi;
– il creditore procedente può fornire tale prova anche dopo la scadenza del termine di 20 giorni, nel qual caso l’esecuzione sarà nuovamente consultabile da terzi.
Il rimedio di diritto previsto dall’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ha lo scopo di migliorare la protezione delle persone escusse ingiustificatamente, come pure l’attendibilità delle informazioni concernenti i procedimenti esecutivi14. L’escusso dispone così di uno strumento semplice e rapido per impedire che terzi possano consultare informazioni erronee, o perlomeno per limitare l’accesso a tali informazioni, considerate le massicce ripercussioni personali e finanziarie che la loro divulgazione può avere, ad esempio per la ricerca di un posto di lavoro o per una richiesta di credito15. Occorre d’altra parte tenere conto che in determinati frangenti i terzi hanno un notevole interesse a disporre dei dati concernenti le esecuzioni. L’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF tenta di conciliare questi interessi contrastanti. Lo scopo è di impedire un’interpretazione errata delle iscrizioni nel registro delle esecuzioni e migliorare così l’attendibilità delle informazioni deducibili dallo stesso16.
Nel valutare l’istanza dell’escusso, l’ufficio delle esecuzioni non considera la fondatezza materiale dell’esecuzione17 ma soltanto il fatto che il creditore abbia o no chiesto il rigetto dell’opposizione o promosso un’azione di riconoscimento del debito. Se la procedura di esecuzione è continuata, sussiste un interesse sufficiente alla comunicazione della stessa a terzi; se per contro il creditore non intraprende i passi necessari per far valere la sua pretesa, la protezione degli interessi del debitore impone di rinunciare alla comunicazione18. Il diritto del creditore di chiedere la continuazione dell’esecuzione si prescrive un anno dopo la notificazione del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2 LEF).
2.2 Giurisprudenza del Tribunale federale
Dall’entrata in vigore dell’attuale articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF, il Tribunale federale ha concretizzato la disposizione dirimendo due questioni chiave in altrettante decisioni principali19, che hanno poi portato alla presentazione delle due iniziative parlamentari oggetto del presente rapporto (22.400 e 22.401).
Nella DTF 147 III 41 il Tribunale federale ha dovuto decidere se alla luce dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF un’esecuzione debba essere comunicata a terzi anche nel caso in cui il creditore soccomba nella procedura di rigetto dell’opposizione. Basandosi su un’interpretazione letterale e sulla genesi della norma il Tribunale ha concluso che il criterio determinante perché sia data notizia a terzi di un’esecuzione è il fatto che il creditore abbia chiesto il rigetto dell’opposizione, non invece il fatto che la sua domanda venga accolta. In altre parole, secondo il Tribunale federale l’esito della procedura è irrilevante: determinante e sufficiente per stabilire la fondatezza dell’esecuzione nell’ottica della sua comunicazione a terzi è invece il solo fatto che il creditore abbia avviato la procedura di eliminazione dell’opposizione. Di conseguenza, l’ufficio delle esecuzioni deve limitarsi ad accertare tale elemento (consid. 3.3). Il Tribunale sottolinea inoltre che (in conseguenza della modifica di legge) il debitore può avvalersi dell’azione prevista dall’articolo 85a LEF a prescindere da un’eventuale sua opposizione, e che tale azione ha anche lo scopo di permettere la rettificazione del registro (consid. 3.4.3).
Nella DTF 147 III 544 il Tribunale federale ha dovuto decidere se l’escusso può presentare la sua istanza anche dopo la scadenza del termine di validità del precetto esecutivo, pari a un anno (art. 88 cpv. 2 LEF), cioè dopo la scadenza del termine durante il quale il creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione. Il Tribunale ha concluso che né il tenore né la genesi dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF e neppure l’azione prevista dall’articolo 85a LEF consentono di dedurre che l’escusso sia legittimato a presentare l’istanza una volta decorso il termine di un anno di cui all’articolo 88 capoverso 2 LEF (consid. 3.5). Secondo il Tribunale, determinante per la distinzione tra esecuzioni giustificate e ingiustificate è il diritto del creditore a procedere in virtù degli articoli 79–84 LEF dopo la notificazione della domanda del debitore di non dare notizia dell’esecuzione e tenuto conto del termine di 20 giorni per fornire la prova dell’azione del creditore. Scaduto il termine previsto dall’articolo 88 capoverso 2 LEF, il creditore si trova nell’impossibilità di reagire, motivo per cui in questi casi la procedura istituita dall’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF non è più idonea a determinare se l’esecuzione sia giustificata o no. Dal momento in cui un atto del creditore non può più fungere da criterio distintivo, la logica conclusione è che il registro delle esecuzioni deve restare accessibile in quanto fonte di informazioni sulla solvibilità di una persona e che questa accessibilità deve continuare a prevalere sugli interessi dell’escusso. Peraltro anche in questa decisione il Tribunale federale, richiamando l’articolo 85a LEF, sottolinea che l’azione prevista da tale articolo è uno strumento ulteriore con cui il debitore può proteggersi da esecuzioni ingiustificate e ottenere la rettificazione del registro (consid. 3.4.6 e 3.4.7).
2.3 Problematica di fondo e necessità di agire
La giurisprudenza sopra descritta comporta una limitazione massiccia del campo di applicazione dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ed è stata criticata da una parte della dottrina20.
2.3.1 Comunicazione di esecuzioni quando l’eliminazione dell’opposizione non è riuscita
La procedura prevista dall’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF è volta a permettere al debitore di impedire in modo semplice e veloce la comunicazione di esecuzioni ingiustificate e, accessoriamente, a migliorare la qualità delle informazioni contenute nei registri delle esecuzioni (cfr. n. 2.1).
Come illustrato nel numero 2.2, nella DTF 147 III 41 il Tribunale federale ha stabilito che la richiesta di non dare notizia a terzi di un’esecuzione va respinta anche nei casi in cui il creditore soccomba nel procedimento di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o se la sua istanza di eliminazione dell’opposizione è respinta. Secondo il Tribunale è determinante unicamente il fatto che il creditore abbia continuato l’esecuzione, a prescindere dall’esito della relativa procedura. Questa interpretazione ha conseguenze paradossali poiché significa che viene data notizia anche di esecuzioni di cui il creditore non ha ottenuto la continuazione, segnatamente poiché l’esecuzione è infondata o il credito non sussiste integralmente. In tal modo si contraddice lo scopo dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF. L’interpretazione del Tribunale federale non corrisponde peraltro nemmeno a quanto voluto dal Legislatore, giacché se è vero che l’accoglimento o il rigetto della domanda dell’escusso deve basarsi sulla verifica di meri requisiti formali, e non presuppone che l’ufficio delle esecuzioni valuti il contenuto materiale della pretesa contestata (cfr. n. 2.1), ciò non significa tuttavia che possa prescindere da decisioni giudiziarie già rese concernenti un’azione di rigetto dell’opposizione o di riconoscimento promossa dal creditore. Una siffatta interpretazione non è deducibile dalle deliberazioni parlamentari21. La probabile infondatezza di un’esecuzione non è desumibile soltanto dalla passività del creditore, ma anche dal fatto che egli, pur essendosi attivato, non è riuscito a ottenere la prosecuzione dell’esecuzione.
Considerato l’intento di proteggere adeguatamente il debitore dalla comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate e di migliorare nel contempo l’affidabilità delle informazioni contenute nel registro delle esecuzioni, la domanda dell’escusso va accolta non soltanto quando il creditore non ha chiesto la continuazione dell’esecuzione, ma anche quando l’istanza di continuazione non ha avuto esito positivo22. Anche in quest’ultimo caso deve prevalere l’interesse dell’escusso a impedire la comunicazione dell’iscrizione contenuta nel registro, non potendosi ravvisare un interesse sufficiente di terzi a ottenere tali informazioni né un interesse degno di protezione del creditore a darne notizia.
Occorre considerare inoltre che l’articolo 85a LEF non offre all’escusso una protezione equivalente, giacché l’azione da questo prevista comporta un onere e un rischio finanziario molto più elevati. La soluzione disciplinata dall’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF è volta appunto a evitare che l’escusso sia costretto ad agire in giudizio, con tutti i rischi e gli oneri che vi sono connessi23.
2.3.2 Presentazione di domande oltre il termine di un anno previsto per l’istanza di continuazione dell’esecuzione
Nella seconda decisione principale (DTF 147 III 544) il Tribunale federale ha deciso che il debitore non può presentare una domanda ai sensi dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF una volta scaduto il termine di validità del precetto esecutivo previsto dall’articolo 88 capoverso 2 LEF, pari a un anno, dopo il quale il creditore non è più legittimato a continuare l’esecuzione.
L’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF non prevede tuttavia il termine di un anno, né peraltro una simile limitazione temporale della domanda (un anno a partire dalla notificazione del precetto esecutivo) corrisponde alla volontà del Legislatore24. Vero è che, scaduto tale termine, il creditore non dispone più di strumenti per continuare l’esecuzione, ma è lecito presumere che in questi casi egli vi abbia rinunciato. L’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF fu adottato proprio per disciplinare queste situazioni, cioè quelle in cui il creditore resta inattivo e non prende alcuna misura per continuare il procedimento25. La rinuncia alla continuazione denota l’assenza di un interesse all’esecuzione e permette di ritenere che la stessa non fosse necessariamente giustificata. A prescindere da ciò, a questo punto il creditore non ha più alcuna possibilità di ottenere che si dia seguito all’esecuzione, motivo per cui non si può nemmeno ravvisare un interesse a darne notizia26.
Se, per il solo fatto che è decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, si impedisce al debitore di presentare l’istanza nonostante il creditore non abbia chiesto di continuare l’esecuzione, si ostacola la finalità dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF, che, come detto, intende dotare l’escusso di uno strumento semplice per evitare che simili esecuzioni ingiustificate vengano comunicate a terzi. Sia in questa ottica che nell’ottica dell’attendibilità delle informazioni contenute nel registro delle esecuzioni, l’escusso deve pertanto poter presentare la sua domanda anche dopo che sia trascorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo27.
Il Tribunale federale attribuisce grande importanza al fatto che, una volta scaduto il termine di un anno, il creditore che ha notizia dell’istanza del debitore non può più avviare una procedura per l’eliminazione dell’opposizione (cfr. n. 2.2). Il termine di 20 giorni di cui il creditore dispone per provare di aver avviato un procedimento per l’eliminazione dell’opposizione non ha tuttavia lo scopo di permettergli di chiedere la continuazione dell’esecuzione. Certamente non gli preclude questa possibilità, ma la sua ragion d’essere è di concedere al creditore il tempo per raccogliere le prove del procedimento in questione. Per contro, il termine di attesa previsto per dare al creditore il tempo di continuare l’esecuzione prima che il debitore possa chiedere che non se ne dia notizia è quello di tre mesi a partire dalla notificazione del precetto esecutivo (cfr. n. 2.1)28.
2.3.3 Conclusioni
La Commissione ritiene che le menzionate decisioni del Tribunale federale non rispecchino né lo scopo dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF né la volontà del Legislatore e reputa pertanto necessario reagire alla giurisprudenza del Tribunale adottando una modifica di tale disposizione che assicuri il rispetto della volontà del Parlamento.
3 Grandi linee del progetto
In linea con quanto chiesto dalle due iniziative parlamentari 22.400 e 22.401 vengono proposte due modifiche dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF:
– in primo luogo si precisa che, su domanda dell’escusso, gli uffici non possono dare notizia di un’esecuzione a terzi anche nel caso in cui la procedura di eliminazione dell’opposizione non sia andata a buon fine, cioè, concretamente, se il giudice non ha dato seguito all’istanza del creditore e tale esito negativo è definitivo. Il testo proposto dall’iniziativa parlamentare 22.401 è stato leggermente adeguato in base a considerazioni di ordine redazionale e materiale;
– in secondo luogo si specifica che l’escusso può presentare la domanda anche una volta scaduto il termine di un anno previsto dall’articolo 88 capoverso 2 LEF. Il progetto prevede pertanto che si menzioni esplicitamente non soltanto il momento in cui ha inizio tale diritto (tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo) ma anche quello in cui termina; a tal fine si propone di prendere come punto di riferimento l’estinzione del diritto di consultazione di terzi secondo l’articolo 8a capoverso 4 LEF, cioè cinque anni dopo la chiusura del procedimento esecutivo. Di fatto, l’escusso potrà così ottenere che non si dia notizia dell’esecuzione a terzi per tutto il periodo in cui essa sarebbe visibile agli stessi. Questa soluzione appare adeguata vista la finalità dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF, cioè fare sì che l’escusso possa impedire in maniera semplice la comunicazione di un’esecuzione ingiustificata, e questo a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla notificazione del relativo precetto esecutivo, giacché un’esecuzione ingiustificata resta tale anche se trascorrono più anni dalla notificazione.
Si rinuncia volutamente a riformulare e ristrutturare integralmente l’articolo 8a LEF. L’attuazione delle due iniziative parlamentari si limita alle due modifiche qui proposte del capoverso 3 lettera d, a maggior ragione considerato il poco tempo trascorso dall’entrata in vigore di tale disposizione. Si propone tuttavia di precisare espressamente che le esecuzioni interessate dalla disposizione sono quelle contro cui il debitore ha fatto opposizione; materialmente ciò corrisponde al diritto vigente.
4 Commento alla disposizione
Art. 8a cpv. 3 lett. d
Per fare chiarezza circa l’ultimo termine utile per la presentazione della domanda dell’escusso, il progetto precisa che questa può essere presentata «prima dell’estinzione del diritto di consultazione di terzi». L’estinzione, disciplinata nel vigente capoverso 4, interviene cinque anni dopo la chiusura del procedimento esecutivo. In altre parole, l’escusso che ha fatto opposizione potrà chiedere di non dare notizia dell’esecuzione almeno per cinque anni a partire dalla notificazione del precetto esecutivo. Rispetto alla giurisprudenza attuale, il progetto prolunga pertanto notevolmente il lasso di tempo durante il quale l’escusso può presentare la sua istanza e ottenere l’adeguamento degli estratti dal registro delle esecuzioni relativi alle esecuzioni contro cui ha fatto opposizione, introducendo un parallelismo tra la durata del diritto di consultazione di terzi e la possibilità di chiedere che un’esecuzione non venga comunicata. La soluzione qui proposta contribuisce a realizzare la finalità dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF, prevedendo una procedura semplice, veloce e poco costosa affinché le esecuzioni ingiustificate non siano comunicate a terzi per tutta la durata del diritto di consultazione (cinque anni). Il riferimento a tale durata appare pertanto pertinente sotto il profilo materiale.
Il progetto prevede inoltre che l’esecuzione non venga resa nota nei casi in cui il creditore ha sì avviato una procedura volta a eliminare l’opposizione ma la sua istanza «non è stata accolta» e tale esito «è definitivo». L’esecuzione resta visibile durante lo svolgimento della procedura, ma se questa si conclude con un insuccesso del creditore, l’ufficio deve dare seguito alla domanda del debitore di non darne notizia. La formulazione prevista dal progetto, in particolare l’utilizzo della nozione di «istanza», tiene conto del fatto che il creditore può chiedere l’eliminazione dell’opposizione non soltanto nell’ambito di una domanda di rigetto (provvisorio o definitivo), ma anche nell’ambito di un’azione di riconoscimento del debito, sia questa promossa direttamente o a seguito del mancato accoglimento della domanda di rigetto. Con la formulazione «[l’istanza] non è stata accolta» il progetto include anche i casi in cui la conclusione o lo stralcio dal ruolo della procedura di eliminazione dell’opposizione avvenga in modo diverso che mediante una decisione di non entrata in materia o la reiezione, ad esempio poiché il creditore desiste o ritira l’istanza: in tutti questi casi, l’escusso potrà esigere che non si dia notizia dell’esecuzione. La nozione di «esito definitivo» infine si riallaccia a due elementi:
– da un lato, la decisione presa nel procedimento volto a eliminare l’opposizione (reiezione, non entrata in materia o stralcio dal ruolo) deve aver acquisito forza di cosa giudicata, affinché la domanda dell’escusso possa essere accolta;
– dall’altro, il creditore deve aver esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere l’eliminazione dell’opposizione. Se, dopo l’insuccesso della domanda di rigetto, promuove un’azione di accertamento del debito, il creditore dà avvio a un nuovo procedimento il cui scopo è l’eliminazione dell’opposizione: in tal caso, la domanda dell’escusso va respinta29 e questi potrà ottenere che non venga data notizia dell’esecuzione soltanto dopo che anche l’azione di accertamento abbia avuto esito negativo.
5 Diritto transitorio
Non occorre prevedere una disposizione transitoria. Si applicano i principi generali sanciti dall’articolo 1 del Titolo finale del Codice civile30, che prevedono l’immediata applicabilità delle norme procedurali. La presente modifica definisce le condizioni alle quali l’ufficio delle esecuzioni non dà notizia di un’esecuzione a seguito di una corrispondente domanda dell’escusso. Il momento determinante è pertanto quello della presentazione della domanda, anche quando questa concerne esecuzioni avviate prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione31. La nuova normativa si applica di conseguenza a tutte le domande presentate agli uffici delle esecuzioni dopo l’entrata in vigore, mentre le domande precedenti tale data vanno trattate secondo il diritto anteriore.
6 Ripercussioni
6.1 Per la Confederazione
Il progetto non ha ripercussioni particolari per la Confederazione.
6.2 Per i Cantoni e i Comuni
L’estensione del periodo durante il quale gli interessati possono chiedere che un’esecuzione non sia comunicata a terzi, come previsto dall’articolo 8a capoverso 3 lettera d del progetto, ha per conseguenza che gli escussi potranno presentare la domanda non soltanto durante il termine di un anno previsto dall’articolo 88 capoverso 2 LEF (conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale), ma durante almeno cinque anni a partire dalla notificazione del precetto esecutivo. Questa estensione temporale potrebbe in alcuni casi determinare un maggiore onere per gli uffici di esecuzione, difficile tuttavia da quantificare giacché non è possibile prevedere quante procedure supplementari saranno avviate a seguito di questa modifica. Occorre considerare che le prestazioni degli uffici d’esecuzione sono a pagamento, ma che per il trattamento di una siffatta domanda è prelevata una tassa forfetaria di 40 franchi (art. 12b dell’ordinanza del 23 settembre 199632 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento), ragione per cui in alcuni casi, a seconda dell’onere causato, non tutti i costi generati dal procedimento a carico degli uffici esecutivi, e quindi dei Cantoni e dei Comuni, saranno coperti dalle tasse prelevate, causando eventuali costi supplementari. L’altra modifica prevista dall’articolo 8a capoverso 3 lettera d del progetto, che prevede la possibilità per l’escusso di presentare la domanda anche nel caso in cui l’istanza di eliminazione dell’opposizione non abbia esito positivo, non ha invece ripercussioni particolari su Cantoni e Comuni.
6.3 Per l’economia
Tra i vari aspetti, il registro delle esecuzioni serve a consentire a terzi di sapere se una persona ha difficoltà economiche. Come già rilevato nel rapporto della Commissione relativo all’iniziativa parlamentare 09.53033, questa funzione assume una notevole rilevanza economica poiché evita che siano concessi crediti a persone che si trovano in tale situazione o che contro di esse siano inutilmente avviate procedure. L’esclusione di esecuzioni pendenti dalla comunicazione a terzi comporta pertanto il rischio che l’attendibilità dell’estratto del registro delle esecuzioni ne risulti pregiudicata. Nel contempo però occorre evitare che il merito creditizio di una persona o di un’azienda sia sminuito dalla menzione di esecuzioni prive di fondamento, che potrebbero precludere la conclusione di affari utili per l’economia34. La Commissione ritiene che la modifica dell’articolo 8a capoverso 3 lettera d del progetto qui proposta contribuisca a impedire la comunicazione di esecuzioni ingiustificate e quindi a rafforzare l’affidabilità del registro delle esecuzioni, con ricadute positive per l’economia.