FF 2024 1838
Legge sulle poste (LPO) (Progetto)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 2 luglio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La legge del 17 dicembre 20103 sulle poste è modificata come segue:
Art. 2 lett. abis
Nella presente legge si intende per:
abis. recapito mattutino: distribuzione di quotidiani e settimanali in abbonamento nei giorni feriali entro le ore 6.30;
Art. 16 cpv. 5, secondo periodo, 6 e 7 lett. a
… Il Consiglio federale prevede gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.
Le riduzioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. Non possono superare il prezzo di distribuzione.
La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi:
45 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;
Minoranza (Marti Min Li, Bulliard, Klopfenstein Broggini, Pult, Roth David, Roth Pasquier, Schlatter, Stadler, Storni, Töngi, Tuosto)
Art. 16 cpv. 7 lett. b
La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi:
30 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.
Titolo prima dell’art. 19a
Sezione 3a: Riduzioni per il recapito mattutino
Art. 19a Riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale
Sono concesse riduzioni per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale da parte di organizzazioni per il recapito mattutino notificate (art. 19b cpv. 1).
Sono escluse dalle riduzioni per il recapito mattutino le testate appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale prevede gli altri criteri; questi possono riguardare in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la tiratura minima, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.
La riduzione per il recapito mattutino necessita dell’approvazione del Consiglio federale. Non può superare il rispettivo prezzo di distribuzione.
La Confederazione accorda un contributo annuo di 30 milioni di franchi per la riduzione a favore del recapito mattutino.
Art. 19b Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino
I fornitori di servizi postali che effettuano il recapito mattutino dei giornali beneficiando della riduzione (organizzazioni per il recapito mattutino) devono notificarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
Le organizzazioni per il recapito mattutino devono separare sul piano contabile il recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione da altre attività.
Non possono utilizzare le entrate derivanti dal recapito mattutino di giornali che beneficiano della riduzione per diminuire costi di altre attività (divieto di sovvenzionamento trasversale).
Devono fornire all’UFCOM le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito. Vi rientra in particolare la trasmissione dei documenti necessari per la sorveglianza del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.
Art. 19c Procedura
Il Consiglio federale disciplina la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni per il recapito mattutino.
L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Gli articoli 2 lettera abis e 19a–19c hanno effetto per sette anni dalla loro entrata in vigore.
Maggioranza
4 La modifica dell’articolo 16 capoverso 7 ha effetto per sette anni dalla sua entrata in vigore; dopo tale termine l’articolo 16 capoversi 4–7 è abrogato.
Minoranza (Rutz Gregor, Giezendanner, Hurter Thomas, Kutter, Quadri, Roth Pasquier, Schnyder, Sollberger, Stadler, Umbricht Pieren)
4 La modifica dell’articolo 16 capoverso 7 ha effetto per sette anni dalla sua entrata in vigore; dopo tale termine decade.