FF 2024 2481
Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all’aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore dell’Ucraina e l’approvazione della modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
1 Situazione iniziale
1.1 Problematica e necessità del credito, importanza del progetto da finanziare
1.1.1 Mandato e priorità della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Istituita nel 1991 a seguito della caduta del Muro di Berlino e della fine della Guerra fredda, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è un partner multilaterale essenziale per la Svizzera nel sostegno ai Paesi in via di transizione economica e nel finanziamento dell’aiuto allo sviluppo. Insieme alle altre banche multilaterali di sviluppo (BMS), come la Banca mondiale (BM), la BERS ha un ruolo fondamentale nel sostenere i Paesi emergenti e in transizione ad affrontare le molteplici crisi e sfide globali. Fornisce inoltre un importante sostegno all’Ucraina a seguito dell’aggressione militare russa. Il suo mandato consiste nell’accelerare la transizione dei 37 Paesi di operazione1 verso la democrazia multipartitica e l’economia di mercato, promuovendo in particolare le riforme di governance economica e l’iniziativa privata e imprenditoriale. Pur continuando a essere presente in tutti i Paesi di operazione, a partire dall’inizio dell’aggressione militare russa nel febbraio 2022 la Banca si è focalizzata sull’aiuto all’Ucraina. Per la BERS è prioritario lo sviluppo del settore privato, nonostante alcuni interventi interessino il settore pubblico. La Banca si concentra su tre assi strategici in linea con le priorità della Svizzera: combattere i cambiamenti climatici, promuovere le pari opportunità e favorire la transizione digitale. Per una maggiore efficacia, la BERS incentra il proprio operato su tre settori: 1) istituti finanziari; 2) industria, commercio e industria agraria; 3) infrastrutture sostenibili. In passato la BERS ha sostenuto la transizione economica nei Paesi dell’Europa centrale e orientale. Nel 2013, dopo la Primavera araba e per dare seguito a una decisione presa dai membri, ivi compresa la Svizzera2, ha esteso il proprio campo d’azione alla parte meridionale e orientale del bacino mediterraneo. In una prospettiva strategica e operativa a medio e lungo termine, la Banca si ripropone ora di estendere in modo limitato e incrementale e senza conseguenze finanziarie per il suo capitale, la portata geografica delle sue operazioni all’Africa subsahariana e all’Iraq.
1.1.2 Funzionamento
1.1.2.1 Organi direttivi
In analogia alla struttura delle altre BMS, gli organi direttivi della BERS sono costituiti dal Consiglio dei Governatori e dal Consiglio di Amministrazione. Il primo è l’organo decisionale supremo, che tratta questioni politiche, finanziarie e di personale con particolari risvolti strategici e si riunisce di norma una volta all’anno per l’assemblea generale. Ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e contribuisce a prendere le decisioni in funzione del proprio potere di voto (sistema di ponderazione dei voti). La Svizzera è rappresentata dal capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in veste di governatore, mentre il capo del campo di prestazioni Cooperazione e sviluppo economici della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) assume la funzione di vice governatore. Il Consiglio dei Governatori delega la maggior parte del proprio mandato al Consiglio di Amministrazione, con sede a Londra, per il tramite del quale gli Stati membri svolgono i compiti quotidiani di vigilanza e difesa dei loro interessi. Otto membri (Germania, Banca europea per gli investimenti [BEI], Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, Regno Unito ed Unione europea [UE]) designano il loro amministratore direttamente, mentre gli altri formano dei gruppi di voto ed eleggono un amministratore che li rappresenti.
1.1.2.2 Risultati ed efficacia
La BERS interviene principalmente sulla base di solide pratiche bancarie e dell’impatto atteso sulla transizione. Dalla sua istituzione la Banca ha finanziato oltre 6000 progetti per un totale di circa 190 miliardi di euro. La Banca massimizza e misura il suo impatto sulla transizione e sullo sviluppo per mezzo di un robusto quadro analitico e operativo. Il suo portfolio di progetti rappresenta 57 miliardi di euro, di cui il 63 per cento destinati al settore privato e il 37 per cento al finanziamento del settore pubblico. La BERS s’impegna notevolmente nella mobilitazione di fondi di terzi con l’obiettivo, per il 2024, di aggiungere due miliardi di euro di finanziamenti privati ai 14 miliardi di euro disponibili del proprio bilancio per il sostegno ai Paesi di operazione. Dal primo gennaio 2023 tutte le operazioni che la Banca finanzia sono allineate ai principi dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20153. Anche l’obiettivo di dedicare almeno la metà degli investimenti a finanziamenti verdi riflette gli ambiziosi traguardi climatici. La BERS si focalizza anche sull’uguaglianza di genere: nel 2024 almeno il 35 per cento delle operazioni deve promuovere questo obiettivo, percentuale destinata a crescere nel 2025 (40 %).
Per utilizzare il proprio capitale in modo efficace, la BERS attua quanto previsto nella revisione indipendente del G20 relativa agli indicatori di adeguatezza patrimoniale delle BMS4, allo scopo di aumentare la capacità di prestito senza mettere a repentaglio il suo rating di credito AAA. Sempre per perseguire la massima efficacia, la BERS presta grande attenzione ai risultati ottenuti in materia di costi e ricavi, in particolare limitando le spese amministrative sulla base dei ricavi previsti.
1.1.2.3 Standard ambientali e sociali, governo d’impresa
Con la sua politica ambientale e sociale la BERS dispone di un insieme esaustivo di standard ambientali e sociali che applica ai progetti finanziati, incentrati su temi quali le condizioni di assunzione e lavorative, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, la salvaguardia della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la tutela del patrimonio culturale. La Banca può rifiutare il finanziamento di un progetto per motivi ambientali o sociali e ha stabilito una lista di attività escluse dal finanziamento, come l’esplorazione petrolifera, le espulsioni forzate, la fabbricazione e l’utilizzo di fibre di amianto, come pure qualsiasi attività di produzione o commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono. La BERS opera anche secondo i principi del buongoverno societario al fine di rafforzare e ottimizzare il sistema di regole, pratiche e processi secondo cui le imprese sono gestite, dirette e controllate.
1.1.2.4 Organi di controllo indipendenti
A complemento del sistema di controllo reciproco degli organi direttivi, la BERS è supervisionata da diversi organi di controllo indipendenti, come l’Ufficio del Chief Compliance Officer (OCCO), che promuove il buongoverno e controlla che, in conformità con le migliori pratiche internazionali, a tutte le attività della Banca vengano applicate le norme d’integrità più restrittive. L’OCCO si occupa in particolare di conflitti d’interessi, corruzione, privacy e riciclaggio di denaro. Qualsiasi operazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione per approvazione include un’analisi dei rischi per l’integrità effettuata dall’OCCO. Il meccanismo indipendente di rendicontazione di progetto (Independent Project Accountability Mechanism, IPAM) invece consente di esaminare e valutare, indipendentemente dalla direzione e dal personale della Banca, i ricorsi interposti dai gruppi e dai privati coinvolti nei progetti della BERS. L’IPAM permette in particolare di verificare la conformità delle attività della Banca ai suoi standard ambientali e sociali e alla sua politica di accesso all’informazione.
1.1.3 Importanza per la Svizzera
Attualmente la Svizzera detiene presso la BERS una quota di capitale del 2,30 per cento che le consente di essere rappresentata stabilmente nel Consiglio di Amministrazione e di essere a capo di un gruppo di voto che include Ucraina (vice amministratore), Liechtenstein, Montenegro, Uzbekistan, Serbia e Turkmenistan. In virtù di questa posizione, la Svizzera può difendere i propri interessi e influire sulle decisioni della Banca in base alle sue priorità. La BERS svolge un ruolo molto importante per la politica estera e la politica economica esterna della Svizzera, come pure per la sua cooperazione internazionale. Negli anni le BMS sono diventate elementi centrali dell’architettura internazionale della transizione e dello sviluppo: svolgono un ruolo chiave nella gestione dei processi di globalizzazione, nell’integrazione dei Paesi in transizione e in via di sviluppo nell’economia mondiale, nella lotta alla povertà e ai cambiamenti climatici e nella gestione sostenibile delle risorse naturali. Grazie ai finanziamenti che mettono a disposizione e ai progetti a cui danno vita, le BMS creano opportunità di partecipazione per il settore privato e quello finanziario svizzeri. Stando ai dati forniti dalla BERS, dal 1991 gli investitori con sede in Svizzera hanno investito circa 4,5 miliardi di franchi in operazioni della Banca.
Il capitale investito nelle BMS produce un enorme effetto leva: i 6,2 miliardi di euro che i Paesi membri hanno versato alla BERS dalla sua istituzione nel 1991 hanno contribuito a generare circa 210 miliardi di euro in termini di finanziamento. Dal 2014 la Banca ha mobilitato anche 16,5 miliardi di euro di fondi privati e ha assegnato 16 miliardi di euro di utili alle riserve.
1.1.4 Aumento del capitale della BERS a favore dell’Ucraina
L’aggressione militare contro l’Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022 provoca gravi perdite umane e materiali ed è causa di un massiccio esodo dall’Ucraina. L’effetto è destabilizzante a livello globale: infatti, la guerra ha aumentato il rischio di una tensione finanziaria elevata nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo e generato un’insicurezza alimentare ed energetica generalizzate5. Nel 2022 il prodotto interno lordo (PIL) dell’Ucraina è diminuito del 29,2 per cento, anche se è da segnalare una ripresa del 3,4 per cento nel 2023. Circa sette milioni di persone sono finite in povertà e sono stati così vanificati 15 anni di progresso6. Finora gli sfollati sono circa 11 milioni, cinque all’interno del Paese e il resto all’estero, anche in Svizzera. Per la ricostruzione è stato stimato un importo di 486 miliardi di dollari (stato: dicembre 2023), equivalenti a 2,8 volte il PIL del Paese nel 20237. I settori con il maggiore fabbisogno sono i trasporti, le abitazioni e l’energia.
1.1.4.1 La BERS in Ucraina
La BERS è una partner di lunga data dell’Ucraina: dal 1992 l’ha aiutata a proseguire la transizione verso un’economia di mercato solida, integrata nel sistema di scambi commerciali regionali e mondiali. Negli ultimi 30 anni la Banca si è affermata come principale investitore istituzionale nel Paese, con investimenti per un ammontare complessivo di oltre 18 miliardi di euro ripartiti su più di 500 progetti. Nella lista dei Paesi di operazione della BERS, l’Ucraina è al secondo posto dopo la Turchia. Negli anni prima della guerra la Banca aveva portato il suo volume di investimenti annuo in Ucraina a circa un miliardo di euro, di cui due terzi (o l’80 %, se si considera la percentuale dei progetti) destinati al settore privato. La BERS ha anche contribuito all’elaborazione delle politiche economiche, al sostegno delle riforme e alla lotta alla corruzione creando un contesto favorevole allo sviluppo e alla resilienza del settore privato.
Immediatamente dopo l’inizio dell’aggressione militare russa, la BERS ha sostenuto la resilienza ucraina e il mantenimento dei mezzi di sussistenza nell’economia reale, agendo a integrazione dei finanziamenti diretti al governo ucraino da parte di altri partner come la BM e il Fondo monetario internazionale (FMI). In parallelo, la BERS ha anche sostenuto i Paesi di operazione direttamente toccati dalla guerra (Polonia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Romania, Bulgaria e Moldavia). Per poter aiutare l’Ucraina, ha avviato partenariati innovativi con importanti donatori, fra cui Stati Uniti, Norvegia e Francia, che si assumono circa il 50 per cento del rischio. La BERS ha quindi potuto stanziare, per il periodo 2022–23, finanziamenti per 3,8 miliardi di euro a favore dell’Ucraina per i settori prioritari come le infrastrutture critiche, la sicurezza energetica e alimentare, il finanziamento del commercio e l’industria farmaceutica.
Approvvigionamento idrico di Mykolaiv: progetto per l’aiuto di emergenza La BERS ha fornito un finanziamento di 33 milioni di euro alla città di Mykolaiv per ripristinare le infrastrutture di approvvigionamento e di trattamento dell’acqua. Le infrastrutture, vetuste e già in stato critico, sono state ulteriormente danneggiate dai bombardamenti russi. La SECO finanzia una parte dell’assistenza tecnica al progetto tramite la partecipazione al fondo fiduciario E5P (partenariato per l’efficacia energetica e l’ambiente in Europa dell’Est). Il progetto della BERS ha permesso di ristabilire l’approvvigionamento di acqua potabile a Mykolaiv, ivi compreso quello degli istituti sanitari, di minimizzare le perdite, di migliorare la qualità dell’acqua e di conseguire un risparmio energetico riducendo così le emissioni di gas a effetto serra. Il progetto è svolto in coordinamento con l’aiuto d’emergenza fornito a Mykolaiv da altri istituti finanziari internazionali e donatori, fra cui anche la BEI. |
In questo contesto sono essenziali la complementarità e il coordinamento tra partner internazionali. In Ucraina la BERS opera in stretta collaborazione con gli altri partner internazionali nel quadro di un impegno assunto dal governo ucraino per ristabilire e mantenere la stabilità macroeconomica nel rispetto dei parametri chiari forniti dal FMI e legati al processo di adesione all’UE. Il coordinamento è assicurato da una piattaforma dedicata di donatori per l’Ucraina co-presieduta da UE, Stati Uniti e Ucraina. L’obiettivo è impiegare le risorse in maniera coerente, trasparente e globale per permettere una pianificazione e un’attuazione efficace degli aiuti all’Ucraina ed evitare doppioni. La BERS ha anche istituito una piattaforma d’investimenti per l’Ucraina destinata a promuovere il cofinanziamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni. La piattaforma si rivolge agli istituti di finanziamento dello sviluppo dei Paesi del G7 e agli istituti europei di finanziamento dello sviluppo, tra cui figura anche il SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets)8. Da notare, da ultimo, che la BERS, la BM, il FMI, la BEI e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) hanno deciso formalmente di coordinare la loro risposta per garantire un sostegno efficace all’Ucraina e ai Paesi vicini sul piano finanziario e politico e massimizzare l’efficacia sul campo.
1.1.4.2 Obiettivi dell’aumento di capitale
La Svizzera è invitata a partecipare in modo solidale all’aumento di capitale versato di quattro miliari di euro, importo stabilito tenendo conto di numerosi fattori, come il fabbisogno e la capacità di assorbimento dell’Ucraina, il valore aggiunto creato dalla BERS e la possibile evoluzione della situazione in Ucraina (passaggio progressivo dalla guerra alla fase interamente dedicata alla ricostruzione). Grazie al modello d’affari della BERS e, in particolare, all’effetto leva sul capitale, i quattro miliardi di euro aggiuntivi consentiranno di generare, nel periodo 2024–2032, prestiti per circa 24 miliardi di euro all’Ucraina, con un picco dei livelli di investimenti annui di tre miliardi di euro.
In stretta collaborazione con il governo ucraino e gli altri attori internazionali, la BERS accompagnerà le riforme politiche in Ucraina e sosterrà il Paese nel processo di adesione all’UE. Si concentrerà, in particolare, sul miglioramento della governance a livello di settori e imprese conformemente alle norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sull’attuazione di riforme anticorruzione riguardanti le imprese statali e sul rafforzamento della trasparenza e dell’efficacia degli appalti. La BERS contribuirà inoltre al rafforzamento della resilienza finanziaria e del flusso dei finanziamenti nazionali sostenendo il processo di avvicinamento all’UE nel settore finanziario.
Grazie all’aumento di capitale la BERS sosterrà – in un primo tempo e in modo prioritario – il settore pubblico. Questi investimenti serviranno in particolare a ristrutturare e migliorare le infrastrutture essenziali, pilastro centrale dello sviluppo a lungo termine del settore privato. Gradualmente gli investimenti nel settore privato dovrebbero recuperare terreno, di pari passo con la crescita della sicurezza e la convergenza verso le norme dell’UE, che faranno aumentare la fiducia e dunque maturare un clima propizio agli affari. Oltre a concentrarsi sui suoi tre settori di attività tradizionali (istituti finanziari; industria, commercio e industria agraria; infrastrutture sostenibili), la BERS continuerà a lavorare per raggiungere l’economia reale e sosterrà l’adeguamento della regolamentazione di banche e imprese manufatturiere per renderla conforme alle esigenze dell’UE. Se durante la guerra, nel settore dell’imprenditoria, il campo d’azione della Banca è limitato a causa del clima di incertezza, in fase di ricostruzione quest’ultima potrà invece mettere in campo l’intera gamma di misure e prodotti in questo settore. Per quanto riguarda le infrastrutture, durante la guerra la BERS finanzia sostanzialmente le spese d’investimento per le riparazioni d’emergenza e la messa a disposizione di liquidità per le imprese che gestiscono infrastrutture essenziali. In fase di ricostruzione, il suo campo d’azione si allargherà invece a tutti i settori legati alle infrastrutture nei quali può portare un valore aggiunto. In tutti i settori e in conformità con il suo mandato di promozione dell’economia verde, la BERS punterà a una ricostruzione dell’economia ucraina in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e ad ambiziosi investimenti per il clima. In Ucraina la BERS non finanzierà progetti 1) senza prospettive di recupero crediti; 2) in cui la controparte è inadempiente nei confronti della Banca; 3) con un livello di rischio inaccettabile per quanto riguarda l’integrità, l’ambiente e gli appalti; 4) con rischi che minacciano gli obiettivi finanziari della Banca mettendo a repentaglio per esempio il suo rating di credito AAA.
1.1.5 Risposta della Svizzera all’aggressione militare russa contro l’Ucraina
La partecipazione all’aumento di capitale è parte integrante della risposta della Svizzera all’aggressione militare russa contro l’Ucraina, Paese in cui è operativa dagli anni ’90. Grazie a un partenariato di lunga data e all’istituzione, nel 1999, di un ufficio di cooperazione, la Svizzera gode di una grande credibilità in Ucraina. Queste buone relazioni hanno anche contribuito al successo dell’Ukraine Recovery Conference (URC), tenutasi a Lugano nel luglio 2022 e durante la quale è stato definito il quadro del processo politico di ricostruzione dell’Ucraina. La Svizzera ha anche ripreso le sanzioni adottate dall’UE nei confronti della Russia, amplificandone così gli effetti. L’impegno svizzero è retto da tre pilastri principali: l’aiuto umanitario, l’estensione e l’adattamento del programma di cooperazione Svizzera-Ucraina e il sostegno multilaterale tramite la BM e la BERS e i rispettivi fondi fiduciari. A seguito dell’aggressione militare russa, i finanziamenti della Svizzera a favore dell’Ucraina sono passati da 27 milioni (2021) a 400 milioni di franchi (periodo 2022–2023). Il Consiglio federale ha riservato 1,5 miliardi di franchi a favore dell’Ucraina nel quadro della strategia di cooperazione internazionale della Svizzera 2025–20289. Questo sostegno è in linea con la decisione del Consiglio federale di creare un legame strategico fra cooperazione internazionale e politica migratoria, contribuendo in particolare a stabilizzare l’Ucraina e offrendo così la prospettiva di poter tornare nel proprio Paese ai circa 90 000 ucraini che hanno trovato protezione in Svizzera e per accogliere i quali il nostro Paese ha stanziato 2,3 miliardi di franchi (stato: gennaio 2024).
1.1.6 Partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale della BERS
La maggior parte (ca. 90 %) della partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle BMS è stata effettuata sotto forma di capitale di garanzia senza effetti finanziari (v. allegato 1). Gli ultimi aumenti di capitale cui ha preso parte la Svizzera risalgono al 2020 e riguardavano la BM10 et la Banca africana di sviluppo (AfDB)11. La Svizzera ha apportato capitale alla BERS tre volte: la prima nel 1991 nel quadro dell’adesione alla Banca12, la seconda nel 1997 per sostenere la crescita delle attività d’investimento a fronte dell’aumento della domanda nei Paesi di operazione13 e l’ultima nel 2011. Quest’ultimo apporto di capitale si è focalizzato sul capitale di garanzia e ha permesso alla Banca d’intensificare le sue attività e di svolgere un importante ruolo anticiclico aiutando i Paesi di operazione a far fronte alle conseguenze della crisi finanziaria mondiale del biennio 2007–200814. Complessivamente la Svizzera ha investito nella BERS 202 milioni di franchi sotto forma di capitale versato e 848 milioni di franchi sotto forma di capitale di garanzia.
Tabella 1
Panoramica della partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale della BERS
(in mio. di franchi) | Partecipazione totale | Importo da versare | Capitale di garanzia |
|---|---|---|---|
1990 | 410 | 125 | 285 |
1997 | 342 | 77 | 265 |
2011 | 298 | – | 298 |
Totale | 1050 | 202 | 848 |
1.1.7 Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo dellaBanca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
La modifica dell’articolo 1 dell’Accordo del 29 maggio 199015 istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, approvata dal Consiglio dei Governatori nel maggio 2023, consente alla BERS di estendere, in modo limitato e incrementale, la portata geografica delle sue operazioni all’Africa subsahariana e all’Iraq a partire dal 2025. La decisione di approvare le modifiche dello statuto spetta al Consiglio dei Governatori (art. 56, capitolo IX, par. 1 dell’Accordo istitutivo della BERS). I Paesi membri vengono poi invitati a ratificare formalmente le modifiche nel rispetto delle loro procedure nazionali. La modifica entra in vigore quando viene accettata almeno da tre quarti dei membri (compresi almeno due Paesi dell’Europa Centrale e Orientale) che rappresentano almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri.
La BERS è già operativa nell’Africa settentrionale, più in particolare in Egitto, Tunisia e Marocco. Questi Paesi infatti hanno concluso l’iter per diventare Paesi di operazione della BERS. L’attività in questa regione è il risultato dell’estensione della portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sud-orientale a seguito della Primavera araba nel 2013. Le discussioni portate avanti dal 2020 dagli organi della governance dimostrano che un’estensione limitata e incrementale delle operazioni all’Africa subsahariana sarebbe nell’interesse strategico e operativo della BERS, come pure dei Paesi di queste regioni che necessitano di un sostegno finanziario e tecnico. Nell’Africa subsahariana vive oltre la metà delle persone che si trova in una condizione di estrema indigenza; questa regione è inoltre colpita duramente dai cambiamenti climatici e dalle crisi alimentari. Al contempo la regione, ricca di materie prime essenziali all’economia mondiale, sta vedendo crescere gli investimenti esteri e diventa sempre più interessante a livello geopolitico. L’Africa subsahariana contribuirà inoltre in misura superiore al cinquanta per cento all’aumento della popolazione mondiale previsto entro il 205016. Queste dinamiche la rendono potenzialmente il prossimo motore della crescita economica mondiale; è però necessario continuare a dare importanza ai bisogni della regione per preservare e sviluppare quanto fatto in termini di sviluppo umano ed economico.
L’estensione della portata geografica delle operazioni all’Africa subsahariana sarà limitata e incrementale. Fino al 2030 la BERS ammetterà solamente sei nuovi Paesi di questa regione; la preselezione riguarda Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal. La scelta è stata fatta basandosi su criteri come lo sviluppo economico dei Paesi dell’Africa subsahariana, la loro aderenza ai principi della democrazia multipartitica e del pluralismo e i loro legami con i Paesi di operazione della BERS. Un’eventuale fase di estensione successiva, dopo il 2030, dovrà essere convalidata dal Consiglio dei Governatori e giustificata sulla base dei risultati ottenuti durante la prima fase. L’estensione limitata e incrementale garantirà che la BERS possa continuare a sostenere pienamente l’Ucraina e gli altri Paesi di operazione attuali. L’estensione potrà essere finanziata con le risorse esistenti della BERS e le entrate generate dalle attività di prestito e non metterà quindi sotto pressione il capitale della Banca.
1.1.7.1 Complementarità della BERS e cooperazione con gli altri attori dello sviluppo nell’Africa subsahariana
Per un aiuto internazionale coerente ed efficace non si può prescindere dalla complementarità e dal coordinamento tra gli attori. La BERS presterà grande attenzione al fatto che i suoi interventi siano complementari a quelli delle altre istituzioni già presenti sul campo, BM, AfDB e BEI in particolare, come pure alle attività degli istituti finanziari di sviluppo bilaterale. L’aiuto della BERS sarà complementare a quello di altri attori e dovrà interessare: 1) ambiti nei quali vi sono ancora pochi interventi o nessun intervento (p. es. nello sviluppo delle operazioni in moneta locale); 2) ambiti nei quali altri attori già sono operativi, ma in cui la BERS potrebbe intervenire in modo diverso e complementare (in particolare nello sviluppo e nel rafforzamento delle capacità delle piccole e medie imprese); 3) ambiti nei quali la BERS ha un approccio simile ad altri ma in cui il fabbisogno è così grande da lasciare spazio a più attori (p. es. infrastrutture ed energia). In quanto ultima arrivata, la BERS integrerà le sue attività nelle piattaforme di collaborazione e coordinamento esistenti, nelle quali la Svizzera è spesso presente, in modo da assicurare una visione comune delle priorità politiche e operative.
1.2 Alternative esaminate
È stata esaminata, ma poi respinta, l’opzione di utilizzare capitale di garanzia al posto del – o in aggiunta al – capitale versato. Alla luce della capacità di assorbimento delle perdite del capitale di garanzia, non sarebbe possibile aumentare la capacità di prestito della BERS e quindi sostenere l’Ucraina, mantenendo il rating di credito AAA. Continuare a fare affidamento sulle garanzie fornite dai principali donatori, modello adottato subito dopo l’inizio dell’aggressione russa (v. n. 1.1.4), avrebbe comportato una grande incertezza e non avrebbe mobilitato gli importi necessari: le garanzie, a differenza del capitale, non esercitano infatti alcun effetto leva. Tramite la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale la BERS ha individuato alcune misure che potrebbero consentirle di ampliare la propria capacità di prestito, in particolare attraverso l’emissione di capitale ibrido. Queste misure avranno un impatto a lungo termine, ma non permettono di risolvere la questione immediata della concessione di prestiti supplementari all’Ucraina.
Il contributo della Svizzera all’aumento di capitale della BERS è un chiaro segnale dell’impegno a favore dell’Ucraina e dell’importanza del multilateralismo nella risoluzione delle crisi globali. La mancata partecipazione comporterebbe gravi rischi a livello di reputazione e renderebbe marginale il ruolo della Svizzera nel sostegno all’Ucraina, mettendo in cattiva luce il nostro Paese agli occhi degli altri azionisti della Banca e di partner importanti come gli Stati Uniti e i Paesi europei, tra cui l’Ucraina che, tra l’altro, fa parte dello stesso gruppo di voto della Svizzera. Decidendo di non partecipare all’aumento di capitale la Svizzera perderebbe l’occasione unica di finanziare la ricostruzione in Ucraina attraverso un’istituzione come la BERS, che possiede le capacità e le competenze necessarie. Inoltre, si ridurrebbe la quota di capitale della BERS detenuta dal nostro Paese (2,30 %), con la conseguente diminuzione del potere di voto, il che metterebbe in discussione la posizione elvetica a capo del gruppo di voto e ne indebolirebbe l’influenza. La rinuncia elvetica avrebbe un impatto negativo anche sulle relazioni bilaterali con l’Ucraina e sulla cooperazione all’interno del gruppo di voto: nello specifico, l’Ucraina potrebbe uscire dal gruppo, indebolendo la posizione della Svizzera all’interno della BERS.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
1.3.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul programma di legislatura 2023–202717, che menziona l’aumento di capitale della BERS; tale aumento figura anche tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2024 (obiettivo 13.5)18.
1.3.2 Rapporto con il piano finanziario
1.3.2.1 Piano dei versamenti
Nel messaggio del 23 agosto 202319 concernente il preventivo della Confederazione svizzera per il 2024 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2025–2027, la ricostruzione dell’Ucraina figura tra i possibili oneri supplementari.
Il termine di sottoscrizione per l’aumento del capitale versato è il 30 giugno 2025. La Svizzera è tenuta a versare, entro il 2029, la sua quota di 91,97 milioni di euro (87,37 mio. CHF, presupponendo il tasso di cambio 1 EUR = 0,95 CHF). L’importo definitivo dei versamenti in franchi svizzeri sarà noto soltanto a transazione conclusa. Per coprire i rischi legati alle fluttuazioni dei tassi di cambio, nel 2026 verrà stipulata una garanzia valutaria con la Tesoreria federale dell’Amministrazione federale delle finanze (Dipartimento federale delle finanze) per gli importi da versare.
L’impegno derivante dal credito d’impegno può essere contratto fino al 2025. I fondi necessari per il periodo 2026–2028 vengono iscritti nel preventivo 2026 e nel piano integrato dei compiti e delle finanze per gli anni 2027 e 2028 nel credito A235.0111 «Partecipazione alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo» mediante compensazione con i fondi riservati nel contesto della cooperazione internazionale a favore dell’Ucraina. Tre quarti della compensazione saranno pagati con il credito A231.0202 «Cooperazione allo sviluppo economico» del DEFR e il restante quarto con i fondi riservati all’Ucraina nel credito A231.0457 «Sostegno Ucraina e regione» del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il finanziamento della quota da versare per il 2029 sarà deciso ulteriormente, alla luce dell’utilizzo della riserva per le fluttuazioni dei tassi di cambio. A tal fine, il DEFR presenterà una proposta al Consiglio federale nel 2028.
Tabella 1
Versamenti della Svizzera: previsioni per gli anni 2026–2029 (importi arrotondati, in mio. fr., presupponendo il tasso di cambio 1 EUR = 0,95 CHF)
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
Aumento di capitale | 34,96 | 18,88 | 18,88 | 14,64 | 87,37 |
Riserva per fluttuazioni dei tassi di cambio | 3,49 | 1,89 | 1,89 | 1,47 | 8,74 |
Totale versamenti previsti da A235.0111 | 38,45 | 20,78 | 20,78 | 16,11 | 96,11 |
Di cui compensati da A231.0202 | 28,84 | 15,58 | 15,58 | – | 60,00 |
Di cui compensati da A231.0457 | 9,61 | 5,19 | 5,19 | – | 20,00 |
Di cui finanziamento si deciderà ulteriormente (importo massimo) | – | – | – | 16,11 | 16,11 |
1.3.3 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
L’attuazione del presente messaggio corrisponde alle seguenti strategie del Consiglio federale: messaggio del 19 febbraio 202020 concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021–2024 (Strategia CI 2021–2024), Strategia CI 2025–202821, Strategia di economia esterna22, Strategia di politica estera 2024–202723, Strategia per uno sviluppo sostenibile 203024.
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200525 sulla consultazione (LCo), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio o facoltativo o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Il decreto di approvazione della modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo non sottostà a referendum e non riguarda interessi essenziali dei Cantoni: pertanto non è oggetto di consultazione.
3 Contenuto dei decreti federali
3.1 Proposta del Consiglio federale e motivazione
3.1.1 Proposta del Consiglio federale
3.1.1.1 Partecipazione all’aumento di capitale della BERS
Il Consiglio federale propone di approvare un credito d’impegno di 96,11 milioni di franchi per finanziare la partecipazione della Svizzera all’aumento del capitale della BERS a favore dell’Ucraina. La partecipazione avviene tramite la sottoscrizione di 9197 azioni dal valore nominale di 10 000 euro ciascuna. Il credito d’impegno di 96,11 milioni di franchi comprende un capitale versato di 87,37 milioni di franchi e una riserva di 8,74 milioni di franchi per poter far fronte alle fluttuazioni del tasso di cambio. Tale riserva, pari all’1 per cento, è necessaria perché l’impegno nei confronti della BERS avviene in euro, mentre il credito è approvato in franchi.
3.1.1.2 Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Il Consiglio federale propone di approvare la modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per consentire un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq.
3.1.2 Motivazione
3.1.2.1 Aiuto alla ricostruzione in Ucraina
La ricostruzione dell’Ucraina e le riforme che accompagnano il suo processo di adesione all’UE offrono prospettive socio-economiche per la popolazione in Ucraina e per il ritorno dei rifugiati, favoriscono la stabilità e sono di grande importanza per il nostro Paese. La partecipazione all’aumento di capitale della BERS – istituzione che vede la Svizzera sedere negli organi direttivi (v. n. 1.1.2) – contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del nostro Paese in termini di aiuto all’Ucraina (v. n. 1.1.5), rafforza la posizione internazionale elvetica nei confronti dell’Ucraina, dei partner chiave in Europa e degli Stati Uniti, ed è in linea con il ruolo di primo piano della Svizzera nella definizione del quadro politico per la ricostruzione in occasione dell’URC del 2022.
L’aumento di capitale è il modo più efficace per la BERS di sostenere l’Ucraina: grazie al modello d’affari della Banca, basato in particolare sul rating di credito AAA, ogni euro di capitale versato genererà circa sei euro di prestiti. L’aumento di capitale totale di quattro miliardi di euro si tradurrà così in prestiti per 24 miliardi di euro, mentre l’apporto di 87 milioni di franchi da parte della Svizzera genererà circa 522 milioni in prestiti aggiuntivi per l’Ucraina. La BERS ha le competenze necessarie per operare in Ucraina (v. n. 1.1.4) e finanzierà progetti in modo mirato negli ambiti prioritari. Inoltre sosterrà riforme a livello di governance economica, comprese quelle volte a combattere la corruzione e, più in generale, a migliorare la governance a livello settoriale e aziendale. La BERS punta a una ricostruzione in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e ad ambiziosi investimenti per il clima, condividendo le priorità internazionali della Svizzera nella lotta al cambiamento climatico. L’impegno della BERS per il clima creerà anche un contesto favorevole per applicare l’Accordo del 4 luglio 2022 tra il Consiglio federale e l’Ucraina volto a implementare l’Accordo di Parigi (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Ukraine). Infine, grazie all’importante ruolo svolto nel coordinamento degli attori dello sviluppo in Ucraina e a favore della cooperazione tra questi ultimi, la BERS contribuirà a impostare in modo efficiente e coerente l’aiuto internazionale.
3.1.2.2 Contributo alla transizione economica, allo sviluppo sostenibile e alla prosperità della Svizzera
Secondo il mandato costituzionale, la Confederazione contribuisce ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita (cfr. art. 54 cpv. 2 Cost.26). L’aumento di capitale a favore dell’Ucraina e l’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq fanno sì che la Svizzera, attraverso la BERS, possa contribuire in modo significativo alla transizione economica e alla realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Si tratta inoltre di un’opportunità per il settore privato svizzero, che potrà partecipare alle gare d’appalto per i progetti finanziati dalla BERS, e per il settore finanziario svizzero, che potrà investire nei progetti della Banca. Tra il 2018 e il 2022 le imprese svizzere si sono ad esempio aggiudicate contratti legati alle attività della BERS nei Paesi di operazione per un valore di circa 332 milioni di euro. L’adozione dei due disegni di decreto federale contribuirà anche alla prosperità della Svizzera: un’Ucraina stabile e indipendente e prospettive economiche favorevoli – sia in Ucraina sia nel continente africano – rafforzeranno la stabilità e la sicurezza a livello globale e quindi anche svizzero.
3.1.2.3 Seggio negli organi direttivi della BERS e diritti di voto
Con i due disegni la Svizzera consolida la sua posizione all’interno della BERS. Sedendo negli organi direttivi della Banca svolge un importante ruolo decisionale ed è a capo di un gruppo di voto che comprende l’Ucraina (v. n. 1.1.2). I seggi nel Consiglio di Amministrazione, composto da 23 membri, sono assegnati essenzialmente in funzione della partecipazione al capitale. Disporre di un seggio consente di influire sulla definizione degli obiettivi e delle strategie in modo che siano in linea con le priorità elvetiche. Partecipando all’aumento di capitale la Svizzera potrà mantenere la quota di capitale e i diritti di voto a essa associati (2,30 %), assicurare la propria posizione all’interno del gruppo di voto e continuare a influire sulle decisioni strategiche della Banca, comprese quelle relative alle operazioni della BERS in Ucraina e all’estensione delle operazioni all’Africa subsahariana.
3.2 Descrizione del progetto e commento alle singole disposizioni
3.2.1 Partecipazione all’aumento di capitale della BERS
La Svizzera è invitata a partecipare all’aumento di capitale della BERS con un contributo di 91,97 milioni di euro. Se l’Assemblea federale approverà il progetto, la Svizzera verserà questo importo entro il 2029.
3.2.2 Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
La Svizzera è invitata ad approvare la modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
3.3 Stime concernenti il rincaro
Secondo quanto concordato nell’ambito dei negoziati internazionali, i contributi da versare sono nominali e non è previsto alcun adeguamento al rincaro.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
La partecipazione al capitale della BERS viene iscritta nel bilancio della Confederazione come acquisto di azioni; in caso di ritiro della Svizzera dalla BERS (art. 37 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) le azioni verrebbero rimborsate alla Confederazione al loro valore contabile. Le partecipazioni azionarie alle BMS si differenziano dai contributi di base alle organizzazioni multilaterali prioritarie per il fatto che questi ultimi non sono rimborsabili e vengono finanziati attraverso i crediti quadro della cooperazione tecnica e dell’aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo. I versamenti effettuati per l’acquisto delle quote azionarie possono anch’essi essere contabilizzati come aiuto pubblico allo sviluppo in misura del 71 per cento.
L’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
4.1.2 Ripercussioni sulle spese proprie e sull’effettivo del personale
Le misure previste non comportano alcun aumento dell’effettivo di personale. I decreti federali saranno attuati a Berna dall’attuale personale della SECO e a Londra dall’ufficio del direttore esecutivo per la Svizzera presso la BERS.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
L’attuazione dei decreti federali pertinenti è di esclusiva competenza della Confederazione e non comporta oneri per Cantoni e Comuni.
4.3 Ripercussioni sull’economia
La realizzazione degli obiettivi della BERS in Ucraina, nell’Africa subsahariana, in Iraq e, più in generale, in tutti i Paesi di operazione promuove un clima favorevole agli investimenti e facilita il commercio internazionale; vi sono quindi ripercussioni positive per le imprese svizzere, in quanto la crescita economica e l’apertura delle economie facilitano le attività di investimento creando sbocchi di mercato. In Ucraina l’entità della ricostruzione offrirà al settore privato e finanziario svizzeri grandi opportunità di partecipazione a progetti della BERS. Inoltre, le aziende svizzere possiedono competenze che corrispondono in modo ottimale alle priorità della BERS in Ucraina, ad esempio nell’ambito delle infrastrutture sostenibili.
4.4 Ripercussioni sulla società
Il due disegni di decreto federale contribuiscono alla stabilità in Ucraina e nel continente europeo, nonché al raggiungimento degli obiettivi economici dell’Agenda 2030; avranno quindi un impatto positivo sulla società, anche in Svizzera. La stabilità e la crescita economica vanno a vantaggio di tutte le fasce della società e contribuiscono a ridurre la povertà e le disuguaglianze sociali, in particolare facilitando l’accesso all’assistenza sanitaria, alla formazione e al lavoro. La ricostruzione in Ucraina contribuirà alla stabilità sociale offrendo prospettive economiche alla popolazione e favorirà il ritorno dei rifugiati ucraini che vivono in Svizzera o in altri Paesi.
4.5 Ripercussioni sull’ambiente
I programmi della BERS includono gli obiettivi ambientali dell’Agenda 2030; i suoi progetti contribuiscono al raggiungimento dei 17 OSS e sono in gran parte rilevanti sotto il profilo ambientale. Come le altre BMS, la BERS svolge un ruolo chiave nell’attuazione dell’Accordo di Parigi, in quanto si concentra su progetti verdi e aiuta i Paesi a raggiungere i loro obiettivi climatici. Almeno la metà dei finanziamenti della BERS è legata al cambiamento climatico: la Banca sostiene infatti progetti in settori come le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la resilienza, la biodiversità, la sicurezza idrica e le tecnologie verdi. Insieme a molti altri membri, all’interno degli organi direttivi la Svizzera rafforza l’impegno a favore di standard ambientali elevati e obiettivi climatici di ampia portata.
4.6 Ripercussioni sulla politica estera
La cooperazione attiva all’interno della BERS aumenta la visibilità della Svizzera all’estero. Il ruolo di membro attivo apre alla Svizzera la possibilità di influire sulle dinamiche internazionali, al di là dei contatti bilaterali, e di conferire una portata globale alle sue priorità. Se vuole mantenere l’attuale livello di sicurezza, benessere e autonomia anche in un mondo multipolare, è essenziale che la Svizzera contribuisca alla formazione del contesto in cui è inserita. La partecipazione all’aumento di capitale a favore dell’Ucraina sottolinea la credibilità e il ruolo della Svizzera come attore affidabile in Europa e ha un impatto positivo sulle relazioni con importanti partner europei e con gli Stati Uniti. L’estensione del raggio d’azione della BERS all’Africa subsahariana e all’Iraq contribuisce alla stabilità di queste regioni che sono teatro di spostamenti forzati e all’origine dell’immigrazione irregolare. Nel caso dell’Iraq, uno Stato partner importante per la Svizzera in termini di politica migratoria, il sostegno svizzero all’estensione sarebbe visto positivamente.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
5.1.1 Partecipazione all’aumento di capitale della BERS
La cooperazione internazionale della Confederazione si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. In virtù dell’articolo 167 Cost., l’Assemblea federale ha la competenza per votare il decreto finanziario relativo all’aumento di capitale della BERS. La legge federale del 30 settembre 201627 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024. Il presente progetto di aumento di capitale sarà retto dalla legge federale del 19 marzo 197628 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale (legge CaS-AU). Secondo il messaggio del 19 febbraio 202029 concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, «la validità della legge Est è limitata al 31 dicembre 2024. Dopo tale data, il proseguimento della cooperazione allo sviluppo nei Paesi beneficiari ai sensi di questa legge sarà sottoposto alla legge CaS-AU»30. Il decreto federale sulla partecipazione della Svizzera all’aumento del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore dell’Ucraina è retto dall’articolo 9 capoverso 1 CaS-AU.
5.1.2 Modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Il progetto di decreto federale che approva la modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è retto dall’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200231 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199732 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). In mancanza di tale disposizione, spetta all’Assemblea federale approvare la modifica dell’Accordo istitutivo della BERS.
Visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200433 sulle pubblicazioni ufficiali e visto l’articolo 4 dell’ordinanza del 7 ottobre 201534 sulle pubblicazioni ufficiali, la Cancelleria federale è incaricata di pubblicare la modifica dell’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nella raccolta sistematica d’intesa con il DFAE.
5.2 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost. e all’articolo 25 capoverso 2 LParl, nella fattispecie è prevista la forma del decreto federale semplice, non sottoposto a referendum.
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Nessuno di questi scenari si applica alla fattispecie in esame; in particolare, la modifica all’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo non riguarda disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Di conseguenza, il decreto federale non è soggetto a referendum. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice i trattati internazionali non soggetti a referendum (art. 24 cpv. 3 secondo periodo LParl).
5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le misure previste non incidono su altri impegni internazionali della Svizzera.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il decreto federale sulla partecipazione della Svizzera all’aumento di capitale della BERS necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere dato che comporta una nuova spesa di oltre 20 milioni di franchi.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
La partecipazione all’aumento di capitale della BERS costituisce un sussidio ai sensi della legge del 5 ottobre 199035 sui sussidi. Il progetto è conforme a detta legge.
5.5.1 Importanza del sussidio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confederazione
La partecipazione della Svizzera all’aumento di capitale della BERS è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del nostro Paese in termini di aiuto all’Ucraina. Gli obiettivi della BERS sono in linea con quelli stabiliti dall’articolo 54 Cost. In quanto principale agenzia internazionale per lo sviluppo, la BERS svolge una funzione essenziale ai fini dell’attuazione dell’Agenda 2030. La Banca è un’importante organizzazione multilaterale per la Svizzera: partecipando all’aumento di capitale, il nostro Paese conferma il suo interesse nei confronti di questa istituzione e mantiene l’influenza di cui gode alla guida di un gruppo di voto e sedendo nel Consiglio di Amministrazione.
5.5.2 Gestione materiale e finanziaria del sussidio
La gestione della partecipazione al capitale avviene attraverso la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio dei Governatori della BERS, dove la Svizzera esercita i diritti di voto e l’influenza associati alla sua partecipazione.
5.5.3 Procedura di concessione del contributo
Il pagamento delle rate del contributo all’aumento di capitale inizia nel 2026 ed è ripartito su quattro anni.
5.5.4 Durata e struttura regressiva
I titoli vengono contabilizzati nel bilancio della Confederazione. Gli impegni relativi alle partecipazioni ai capitali non hanno scadenza. Se la Svizzera lasciasse la BERS, gli importi relativi alla partecipazione le verrebbero rimborsati al loro valore contabile.
Abbreviazioni
ADB | Banca asiatica di sviluppo |
AfDB | Banca africana di sviluppo |
AIIB | Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture |
AMGI | Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti |
BEI | Banca europea per gli investimenti |
BERS | Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo |
BIRS | Banca interamericana di sviluppo |
BM | Banca mondiale |
BMS | Banche multilaterali di sviluppo |
CEB | Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa |
CI | Cooperazione internazionale |
FMI | Fondo monetario internazionale |
IDB | Banca interamericana di sviluppo |
IFC | Società finanziaria internazionale |
IIC | Società interamericana d’investimento |
IPAM | Meccanismo indipendente di rendicontazione di progetto |
OCCO | Ufficio del Chief Compliance Officer |
OCSE | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico |
OSS | Obiettivi di sviluppo sostenibile |
SECO | Segreteria di Stato dell’economia |
SIFEM | Swiss Investment Fund for Emerging Markets |
URC | Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina |
Bibliografia
G20 Panel Report (2022): An Independent Review of Multilateral Development Banks’ Capital Adequacy Frameworks
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022): World Population Prospects 2022, Summary of Results
World Bank (2022): Implications of the War in Ukraine for the Global Economy
World Bank (2023): Macro Poverty Outlook for Ukraine, April 2023
World Bank (2024): Ukraine – Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3): February 2022 – December 2023
Partecipazioni della Svizzera al capitale azionario delle banche multilaterali di sviluppo (BMS), in milioni di franchi (stato 2024)
Banca | Capitale versato | Capitale di garanzia |
|---|---|---|
Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) | 354 | 4 517 |
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) | 161 | 610 |
Banca africana di sviluppo (AfDB) | 221 | 3 023 |
Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (AIIB) | 84 | 557 |
Società finanziaria internazionale (IFC) | 138 | – |
Banca asiatica di sviluppo (ADB) | 38 | 807 |
Banca interamericana di sviluppo (IDB) | 28 | 765 |
Società interamericana d’investimento (IIC) | 23 | – |
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) | 12 | 49 |
Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (AMGI) | 5 | 23 |
Totale | 1 064 | 10 351 |
Dati di riferimento relativi agli aumenti di capitale della BERS
Anno di fondazione | 1991 |
Paesi membri | 73 |
Capitale sottoscritto (stato 31.12.2023) | |
Capitale versato (paid-in capital) | 6,217 mia. EUR |
Capitale di garanzia | 23,542 mia. EUR |
Totale capitale sottoscritto | 29,759 mia. EUR |
Aumento generale di capitale 2024 | |
Importo totale | 4 mia. EUR |
Capitale da versare | 4 mia. EUR |
Capitale di garanzia | – |
Quota di capitale da versare | 100 % |
Capitale dopo l’aumento (previsione) | |
Capitale versato (paid-in capital) | 10,217 mia. EUR |
Capitale di garanzia | 23,542 mia. EUR |
Nuovo totale capitale sottoscritto | 33,759 mia. EUR |
Dati di riferimento relativi alla partecipazione della Svizzera all’aumento di capitale della BERS
Svizzera: quota di capitale (stato: 31.12.2023) | |
Capitale versato (paid-in capital) | 142,73 mio. EUR |
Capitale di garanzia | 541,59 mio. EUR |
Svizzera: prevista partecipazione all’aumento di capitale | |
Capitale da versare | 91,97 mio. EUR |
Capitale di garanzia | – |
Conversione in capitale versato della riserva di profitti | – |
Svizzera: quota di capitale | |
Stato 31.12.2023 | 2,30 % |
Dopo l’aumento di capitale (previsione) | 2,30 % |
Svizzera: quota di voto | |
Stato 31.12.2023 | 2,30 % |
Dopo l’aumento di capitale (previsione) | 2,30 % |
Svizzera: quota di capitale dopo l’aumento (previsione) | |
Capitale versato (paid-in capital) | 234,70 mio. EUR |
Capitale di garanzia | 541,59 mio. EUR |
Risoluzione n. 265
Aumento del capitale autorizzato e sottoscrizioni correlate
Traduzione
Adottata il 15 dicembre 2023
Il Consiglio dei Governatori,
ribadendo l’impegno degli azionisti a sostenere l’Ucraina in risposta all’aggressione militare della Federazione russa;
ricordando la risoluzione n. 258 relativa al sostegno della BERS per la resilienza e la ricostruzione dell’Ucraina, nella quale si incaricava il Consiglio di Amministrazione di elaborare una proposta concreta sulla portata del sostegno della Banca all’Ucraina e per l’eventuale aumento del capitale versato;
dopo aver esaminato attentamente la proposta del Consiglio di Amministrazione per un aumento del capitale versato (‹Relazione›);
approvando la portata prevista per la Banca in collaborazione con altri partner dell’Ucraina e nell’ambito di sforzi internazionali ben coordinati per sostenere l’Ucraina, preservando e implementando il mandato e il modello d’affari unici della Banca;
sottolineando l’importanza del fatto che la Banca continui ad aiutare tutti i Paesi di operazione ad affrontare le difficoltà più urgenti legate alla transizione, in linea con i propri orientamenti strategici;
concordando sul fatto che un aumento della quota versata di capitale autorizzato della Banca è necessario per consentire a quest’ultima di svolgere il proprio ruolo in Ucraina, continuando a sostenere pienamente tutti i suoi Paesi di operazione;
accogliendo e approvando le aspirazioni specifiche della Banca per le sue attività in Ucraina, nonché gli impegni a breve e lungo termine per l’ulteriore sviluppo della Banca, come indicato nella Relazione; e
prendendo atto dell’impegno della Banca a utilizzare in modo efficiente le proprie risorse di capitale e a continuare ad attuare le raccomandazioni scaturite dalla revisione indipendente del G20 relativa agli indicatori di adeguatezza patrimoniale delle Banche multilaterali di sviluppo, esposte nella Relazione,
decide:
1. Aumento del capitale sociale autorizzato
Il capitale sociale autorizzato della Banca sarà aumentato, con effetto dal 31 dicembre 2024 (‹data di entrata in vigore›), di 400 000 azioni versate, ciascuna del valore nominale di 10 000 euro.
2. Sottoscrizioni
Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 3 dell’Accordo istitutivo della Banca («Accordo»), alla data di adozione della presente risoluzione a ogni membro viene offerta una possibilità di sottoscrivere, alla pari, una quota dell’aumento di capitale pari alla quota sottoscritta da tale membro nell’intero capitale sociale sottoscritto immediatamente prima della data di adozione della presente risoluzione, arrotondato per difetto. Ogni sottoscrizione sarà effettuata in conformità alle condizioni stabilite nella presente risoluzione.
Entro il 30 giugno 2025, o entro una data successiva non posteriore al 31 dicembre 2025 che deve essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione al più tardi il 30 giugno 2025, ogni membro che desideri sottoscrivere azioni in conformità alla presente risoluzione dovrà trasmettere alla Banca i seguenti documenti in una forma ritenuta accettabile da quest’ultima:
i) uno strumento di sottoscrizione tramite cui il membro sottoscrive il numero di azioni versate stabilito in tale strumento;
ii) un’attestazione che il membro ha debitamente svolto tutte le pratiche legislative e le altre pratiche interne necessarie per completare la sottoscrizione;
iii) una dichiarazione secondo cui il membro si impegna a fornire tutte le informazioni che la Banca potrebbe richiedere in merito alle suddette pratiche.
Ogni strumento di sottoscrizione entrerà in vigore e la relativa sottoscrizione sarà considerata effettuata alla data di entrata in vigore o alla data in cui la Banca comunicherà al membro interessato che i documenti da lui trasmessi in conformità al paragrafo (b) di cui sopra sono ricevibili, a seconda dell’evento che si verifica per ultimo.
Le azioni autorizzate in virtù della presente risoluzione non sottoscritte in conformità alle disposizioni della presente risoluzione entro il termine ultimo di sottoscrizione saranno mantenute dalla Banca e riservate alle sottoscrizioni iniziali da parte di nuovi membri e ad aumenti eccezionali delle sottoscrizioni da parte di singoli membri, in base a quanto deciso dal Consiglio dei Governatori ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 5 dell’Accordo.
Il 1° maggio 2033, tutte le azioni sottoscritte ai sensi della presente risoluzione che non sono state pagate, nonostante l’applicazione delle modalità di pagamento indicate di seguito, saranno automaticamente consegnate alla Banca senza corrispettivo e la partecipazione del membro o dei membri interessati sarà ridotta di conseguenza. Le azioni consegnate saranno mantenute dalla Banca e riservate alle sottoscrizioni iniziali da parte di nuovi membri e ad aumenti eccezionali delle sottoscrizioni da parte di singoli membri, in base a quanto deciso dal Consiglio dei Governatori ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 5 dell’Accordo.
3. Modalità di pagamento
Il pagamento delle azioni versate ai sensi della presente risoluzione avviene in cinque versamenti uguali, uno per anno. Il primo versamento sarà effettuato da ciascun membro entro: i) il 30 aprile 2025 o ii) 60 giorni dall’entrata in vigore del proprio strumento di sottoscrizione, a seconda dell’evento che si verifica per ultimo. Gli altri quattro versamenti saranno effettuati rispettivamente entro il 30 aprile 2026, il 30 aprile 2027, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029. Un membro può, previa consultazione con la Banca, effettuare i pagamenti a condizioni più favorevoli per quest’ultima rispetto a quelle stabilite nelle precedenti disposizioni del presente paragrafo. Un membro può estinguere in tutto o in parte i propri obblighi di pagamento mediante promissory-notes non negoziabili, non fruttifere e pagabili a richiesta, alla Banca, al valore nominale, secondo un calendario allineato alle scadenze di pagamento di cui sopra.
I versamenti di un membro in relazione alla propria sottoscrizione di azioni effettuati sulla base della presente risoluzione vanno effettuati in euro (EUR), dollari statunitensi (USD) o yen giapponesi (JPY), in questi ultimi due casi sulla base del tasso di cambio medio della valuta in questione rispetto all’euro pubblicato dalla Banca centrale europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 incluso, ossia 1 EUR: 1,0844 USD e 1 EUR: 157,25 JPY. I membri che desiderano estinguere i propri obblighi di pagamento in dollari statunitensi o in yen giapponesi dovranno stabilire tale decisione in modo irrevocabile nel proprio strumento di sottoscrizione, e tale decisione si applica a tutti i pagamenti.