FF 2024 2492
Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)
Preambolo
Legge federale
sulle foreste
(Legge forestale, LFo)
Modifica del 27 settembre 2024
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 22 marzo 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,
decreta:
I
La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue:
Art. 41a, rubrica
Designazione della provenienza
Art. 41b Prezzi indicativi per il legname grezzo
Le organizzazioni dei proprietari di foreste possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi per il legname grezzo concordati tra fornitori e acquirenti.
I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo essenze, assortimenti e criteri di qualità.
Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.
Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024 La presidente: Eva Herzog | Consiglio nazionale, 27 settembre 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer |
Data della pubblicazione: 8 ottobre 2024
Termine di referendum: 16 gennaio 2025