Fonte

FF 2024 2517

Codice civile svizzero (Educazione non violenta) (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20241,

decreta:

I

Il Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 302 cpv. 1, primo (concerne soltanto il testo francese) e secondo periodo, nonché cpv. 4

1 … In particolare devono educarlo senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti.

4 I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà educative, i genitori e il figlio possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.