FF 2024 2517
Codice civile svizzero (Educazione non violenta) (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20241,
decreta:
I
Il Codice civile2 è modificato come segue:
Art. 302 cpv. 1, primo (concerne soltanto il testo francese) e secondo periodo, nonché cpv. 4
1 … In particolare devono educarlo senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti.
4 I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà educative, i genitori e il figlio possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.