FF 2024 2751
Principi d’azione delle Commissioni della gestione
Principi d’azione delle Commissioni della gestioneApprovati dalle Commissioni della gestione il 13 maggio 2024Le Commissioni della gestioneLe Commissioni della gestione sono commissioni permanenti delle Camere federali incaricate del controllo parlamentare.Esse si attengono ai principi enunciati qui di seguito:Mandato e obiettiviLe Commissioni della gestione esercitano, su mandato delle Camere federali, l’alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali (art. 169 della Costituzione federale). L’alta vigilanza è impostata principalmente sui criteri della legalità, dell’adeguatezza e dell’efficacia (art. 52 cpv. 2 della legge sul Parlamento); esamina inoltre il rendimento e la pertinenza delle attività del Governo e dell’amministrazione. Alle Commissioni della gestione spetta infine, nei limiti delle loro possibilità, l’esame celere e completo di eventi nel loro ambito di competenza.L’alta vigilanza parlamentare è di principio esercitata a titolo sussidiario rispetto alla vigilanza. Ha in particolare lo scopo di vegliare affinché il Consiglio federale assuma la propria responsabilità quale organo supremo di vigilanza. Lo stesso vale per analogia riguardo alla funzione di vigilanza del Tribunale federale.Gli obiettivi delle Commissioni della gestione sono: – rafforzare la responsabilità democratica del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;– seguire, esaminare e valutare in maniera approfondita l’operato di tali istituzioni e in tal modo – riconoscere per tempo, negli ambiti sottoposti a vigilanza, i punti che richiedono un intervento politico,– contribuire a correggere le carenze e le disfunzioni constatate e a identificare i margini di manovra possibili per un’ottimizzazione della gestione degli affari, migliorando in questo modo la futura gestione degli affari da parte delle autorità federali;– istituire mediante un dialogo con tutti gli enti incaricati di compiti federali, un processo di cambiamento volto ad aumentare la capacità delle autorità di risolvere problemi;– creare maggiore trasparenza e fiducia nelle azioni di tali istituzioni;– trarre gli insegnamenti per un’applicazione coerente delle leggi e per una loro migliore concezione.Le Commissioni della gestione– esercitano l’alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale comunicando direttamente con quest’ultimo. Le Commissioni della gestione riconoscono i problemi del Governo e dell’Amministrazione federale nell’esecuzione delle leggi e provvedono, nell’ambito delle loro competenze, affinché questi siano risolti;– nell’ambito dell’alta vigilanza sui tribunali della Confederazione, e nel rispetto dell’indipendenza della giurisprudenza, valutano la gestione generale degli affari, l’attività di vigilanza del Tribunale federale sui tribunali della Confederazione di primo grado e l’evoluzione di un’amministrazione moderna della giustizia;– nell’ambito dell’alta vigilanza sull’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e sul Ministero pubblico della Confederazione, ne valutano la gestione nel rispetto della loro indipendenza (nessun esame del contenuto delle decisioni);– informano le Camere federali e il pubblico in modo esauriente sulla gestione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;– collaborano strettamente con gli organi incaricati dell’alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (Commissioni delle finanze e Delegazione delle finanze,). Le Commissioni della gestione trasmettono senza indugio a questi ultimi le informazioni di cui vengono a conoscenza e che sono di utilità all’esecuzione dei loro compiti;– coordinano le loro attività con le commissioni tematiche parlamentari. Provvedono affinché le proprie constatazioni siano prese in considerazione nel processo legislativo;– ricevono segnalazioni dal Controllo federale delle finanze in merito a carenze significative nella gestione degli affari e mantengono con esso contatti regolari;– esaminano e valutano la pertinenza con l’alta vigilanza delle segnalazioni provenienti dai cittadini;– tengono conto, nell’alta vigilanza parlamentare sugli altri enti incaricati di compiti federali, delle rispettive forme giuridiche ed organizzative, concentrandosi sulle modalità di vigilanza che il Consiglio federale esercita su tali enti e tenendo conto dell’indipendenza di cui questi ultimi godono per legge.Principi proceduraliLe Commissioni della gestione– esaminano la gestione di principio a posteriori. In determinati casi esercitano l’alta vigilanza anche in maniera concomitante dando tuttavia prova di moderazione in ragione della separazione dei poteri. Questa modalità di vigilanza è esercitata segnatamente nel quadro di progetti di lunga durata e di ampia portata condotti da unità sottoposte alla vigilanza delle Commissioni della gestione. Esse contribuiscono al riconoscimento precoce dei problemi;– quando esercitano l’alta vigilanza su unità divenute autonome danno prova di maggiore moderazione rispetto a quando la esercitano sulle unità dell’Amministrazione federale centrale. Di regola esse intervengono presso le unità divenute autonome soltanto se sussistono segnali concreti e pertinenti di carenze che potrebbero minacciare il buon funzionamento dell’unità interessata;– definiscono ogni anno i temi principali sui quali intendono condurre indagini approfondite. A medio termine, esse provvedono ad una equa ripartizione delle loro attività di vigilanza tra i differenti ambiti di competenza della Confederazione. Se necessario esaminano anche eventi imprevisti;– assicurano il coordinamento delle loro attività e lavorano in maniera congiunta ogni volta che questo è possibile ed utile;– ricevono ed esaminano segnalazioni di carenze sistemiche e di possibilità di miglioramento del funzionamento degli enti sottoposti alla loro vigilanza; – individuano le lacune di natura legislativa e si adoperano affinché vengano corrette nel processo legislativo;– si interessano a casi singoli nella misura in cui questi rimandano ad una problematica sistemica;– si basano su fonti d’informazione variate, sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione federale, garantendo così la loro indipendenza;– conducono i loro lavori indipendentemente da ogni orientamento partitico, rispettano gli obblighi di trasparenza o le disposizioni vigenti in materia di ricusazione e, nell’ambito delle loro deliberazioni, adottano il principio del consenso. In casi eccezionali possono anche rendere note le opinioni minoritarie importanti;– garantiscono il carattere confidenziale dei lavori fino al momento della loro pubblicazione ufficiale da parte della Commissione della gestione interessata. Le Commissioni della gestione attribuiscono particolare importanza alla protezione delle loro fonti di informazione;– provvedono a una rapida pubblicazione dei risultati delle loro indagini e, su temi importanti, possono eccezionalmente anche informare su risultati provvisori;– contribuiscono, dialogando in modo costruttivo con i servizi interessati, ad affrontare e risolvere i problemi riscontrati;– seguono l’attuazione delle loro raccomandazioni e delle loro proposte di natura politica;– nelle loro attività si ispirano agli ultimi sviluppi in materia di scienze amministrative e di tecniche di valutazione.Mezzi a disposizioneLe Commissioni della gestione– dispongono, nell’esercizio del loro mandato di alta vigilanza, di diritti d’informazione estesi e, in contropartita, adottano misure a protezione delle informazioni ricevute;– sono autorizzate a rivolgersi direttamente a ogni autorità, a ogni servizio e a ogni altro ente incaricato di compiti per conto della Confederazione e a esigere da essi tutte le informazioni e i documenti necessari allo scopo dell’indagine. Nell’ambito del loro mandato, le Commissioni della gestione possono anche chiedere informazioni e documenti a persone che sono state al servizio della Confederazione nonché a persone e servizi esterni all’Amministrazione federale;– possono sentire le persone che agiscono per conto di tali istituzioni. Queste persone non possono invocare il segreto d’ufficio per sottrarsi all’obbligo di informare;– effettuano ispezioni, valutazioni, controlli successivi e visite presso i servizi nonché altri chiarimenti;– di regola presentano i risultati delle loro indagini sotto forma di rapporto, formulano raccomandazioni all’attenzione delle autorità responsabili e depositano interventi parlamentari. Le autorità responsabili sono tenute a pronunciarsi sui risultati delle indagini;– esaminano i rapporti di attività del Consiglio federale e dei tribunali della Confederazione nonché altri rapporti di autorità sottoposte a vigilanza;– sono assistite da una segreteria specializzata e da un gruppo di esperti in materia di valutazioni, il Controllo parlamentare dell’amministrazione.13 maggio 2024In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali Il presidente della CdG-N:Erich Hess, consigliere nazionale Il presidente della CdG-S:Charles Juillard, consigliere agli Stati