FF 2024 2852
Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Friburgo, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Argovia e Ginevra
1 Revisioni costituzionali
1.1 Costituzione del Cantone di Zurigo
1.1.1 Votazione popolare cantonale del 3 marzo 2024
In occasione della votazione popolare cantonale del 3 marzo 2024, il corpo elettorale del Cantone di Zurigo ha accettato, con 422 719 voti contro 50 452, la modifica dell’articolo 40 della Costituzione del 27 febbraio 20051 del Cantone di Zurigo (Cost./ZH) sull’eleggibilità ai tribunali cantonali supremi. Con lettera del 10 aprile 2024, il presidente del Consiglio di Stato e la cancelliera dello Stato, in nome del Consiglio di Stato, hanno chiesto la garanzia federale.
1.1.2 Eleggibilità ai tribunali cantonali supremi
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Art. 40 Eleggibilità [titolo marginale] 1 È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L’eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge. 2 Il Cantone e i Comuni perseguono un’adeguata rappresentanza d’ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni. | Art. 40 cpv. 1, secondo periodo, 2−4 1 … Abrogato 2 Per l’elezione ai tribunali cantonali supremi, la legge può prevedere altre condizioni di eleggibilità, eccezioni all’obbligo di domicilio e disposizioni relative alla durata delle funzioni. 3 Capoverso 1 vigente, secondo periodo 4 Capoverso 2 vigente |
Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale2 (Cost.) i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell’articolo 3 Cost. comprende anche l’autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. La Confederazione rispetta tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Secondo il nuovo articolo 40 Cost./ZH, per l’elezione ai tribunali cantonali supremi, la legge può prevedere altre condizioni di eleggibilità, eccezioni all’obbligo di domicilio e disposizioni relative alla durata delle funzioni. La modifica della Cost./ZH consente segnatamente al legislatore cantonale di fissare un limite di età per i giudici di tali tribunali3. La modifica riguarda i diritti politici cantonali e rientra nell’autonomia organizzativa cantonale. È conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia.
1.2 Costituzione del Cantone di Berna
1.2.1 Votazione popolare cantonale del 3 marzo 2024
In occasione della votazione popolare cantonale del 3 marzo 2024 il corpo elettorale del Cantone di Berna ha accettato, con 300 393 voti contro 98 156, la modifica dell’articolo 61 e il nuovo articolo 74a della Costituzione del 6 giugno 19934 del Cantone di Berna (CostC) sulla procedura legislativa d’urgenza. Con lettera dell’8 maggio 2024, il presidente del Consiglio di Stato e il cancelliere dello Stato, a nome del Consiglio di Stato, hanno chiesto la garanzia federale.
1.2.2 Procedura legislativa d’urgenza
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Art. 61 Votazione popolare obbligatoria | Art. 61 cpv. 1 lett. a1 1 Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:
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Art. 74a Attività legislativa in caso di urgenza [titolo marginale] 1 Una legge la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può essere messa immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 2 Le proposte subordinate di cui all’articolo 63 capoverso 2 sono escluse per le leggi di cui al capoverso 1. 3 La votazione popolare prevista secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a1 ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge urgente. Se la legge urgente è respinta, essa è abrogata immediatamente dopo la votazione popolare. |
Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell’articolo 3 Cost. comprende anche l’autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. La Confederazione rispetta tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). La modifica della CostC introduce una procedura legislativa d’urgenza. Tale modifica prevede in particolare che una legge la cui entrata in vigore è urgente possa essere messa immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. La legge sottostà obbligatoriamente al voto del Popolo. La votazione deve avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Se è respinta, la legge urgente è abrogata subito dopo la votazione popolare. La modifica riguarda i diritti politici cantonali e rientra nell’autonomia organizzativa cantonale. È conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia.
1.3 Costituzione del Cantone di Friburgo
1.3.1 Votazione popolare cantonale del 9 giugno 2024
In occasione della votazione popolare cantonale del 9 giugno 2024, il corpo elettorale del Cantone di Friburgo ha accettato, con 59 763 voti contro 27 646, la modifica dell’articolo 68 della Costituzione del 16 maggio 20045 del Cantone di Friburgo (Cost./FR) sulle cure urgenti. Con lettera del 3 luglio 2024, il responsabile della banca dati legislativa di Friburgo ha richiesto la garanzia federale a nome del servizio di legislazione.
1.3.2 Cure urgenti
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Art. 68 Sanità [titolo marginale] | Art. 68 cpv. 1a 1a Garantisce la fornitura di cure urgenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutte le regioni del Cantone. |
Secondo lʼarticolo 117a capoverso 1 primo periodo Cost., nell’ambito delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. La sovranità dei Cantoni ai sensi dell’articolo 3 Cost. implica la rispettiva competenza di garantire cure urgenti. La modifica della Cost./FR prevede che lo Stato garantisca cure urgenti accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutte le regioni del Cantone. Lo scopo della modifica è in linea con gli obiettivi perseguiti dall’articolo 117a capoverso 1 primo periodo Cost. Non contraddice al diritto federale. La modifica della Cost./FR è conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia.
1.4 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna
1.4.1 Votazione popolare cantonale del 19 novembre 2023
In occasione della votazione popolare cantonale del 19 novembre 2023, il corpo elettorale del Cantone di Basilea Campagna ha accettato, con 33 802 voti contro 13 513, la modifica del § 131 della Costituzione del 17 maggio 19846 del Cantone di Basilea Campagna (Cost./BL) concernente la tassa sul deposito di rifiuti. Con lettera del 29 dicembre 2023, il redattore della raccolta sistematica delle leggi cantonali ha chiesto la garanzia federale a nome della Cancelleria di Stato.
1.4.2 Tassa sul deposito di rifiuti
Testo vigente | Nuovo testo | |
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§ 131 Imposte cantonali 1 Il Cantone riscuote:
| Art. 131 cpv. 1 lett. i, segno di interpunzione, e j 1 Il Cantone riscuote:
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La sovranità dei Cantoni ai sensi dell’articolo 3 Cost. implica la rispettiva competenza di riscuotere imposte, salvo in particolare le imposte di cui all’articolo 134 Cost., conformemente ai principi retti dall’articolo 127 Cost. relativi all’imposizione fiscale. La modifica della Cost./BL prevede che il Cantone possa riscuotere una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in discarica. L’obiettivo della tassa è quello di promuovere il riciclo dei rifiuti di costruzione e demolizione anziché il loro deposito definitivo, che nella maggior parte dei casi è più economico7. Tale obiettivo è in linea con quelli perseguiti dalla Confederazione. Gli articoli 30 e seguenti della legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) prevedono tra l’altro anche la limitazione e il riciclaggio dei rifiuti9. Inoltre, secondo l’articolo 32e capoverso 6 LPAmb, il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. La tassa federale prevista dall’ordinanza del 26 settembre 200810 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati non esclude pertanto la riscossione di tasse da parte dei Cantoni per i costi da essi sostenuti. La modifica della Cost./BL rientra nella sfera di competenza dei Cantoni. È conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia. Le disposizioni esecutive cantonali devono tuttavia essere compatibili con il diritto superiore, in particolare con le norme costituzionali in materia di imposte.
1.5 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno
1.5.1 Votazione popolare cantonale del 26 novembre 2023
In occasione della votazione popolare cantonale del 26 novembre 2023, il corpo elettorale del Cantone di Appenzello Esterno ha accettato, con 10 849 voti contro 5829, la modifica dell’articolo 2 e il nuovo articolo 101bis della Costituzione del 30 aprile 199511 del Cantone di Appenzello Esterno (Cost./AR) sulla modifica del numero e del territorio dei Comuni. Con lettera del 10 gennaio 2024, il cancelliere dello Stato, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.
1.5.2 Modifica del numero e del territorio dei Comuni
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Art. 2 Territorio cantonale Il Cantone di Appenzello Esterno è composto dei Comuni di Urnäsch, Herisau, Schwellbrunn, Hundwil, Stein, Schönengrund, Waldstatt, Teufen, Bühler, Gais, Speicher, Trogen, Rehetobel, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen e Reute. | Art. 2, capoverso unico Il Cantone di Appenzello Esterno è suddiviso in Comuni. La legge disciplina l’esistenza e il territorio dei Comuni. | |
Art 101bis Modifica del numero e del territorio dei Comuni 1 La modifica del numero e del territorio dei Comuni richiede il consenso degli aventi diritto di voto di ciascun Comune interessato. 2 Il Cantone fornisce supporto amministrativo e finanziario ai Comuni che intendono fondersi. 3 La legge disciplina i particolari. |
Ai sensi dell’articolo 50 capoverso 1 Cost. l’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell’articolo 3 Cost. comprende anche l’autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. La Confederazione rispetta tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). La modifica della Cost./AR stabilisce che i vari Comuni del Cantone non siano più menzionati nella Costituzione, ma che la loro esistenza e il loro territorio siano disciplinati dalla legge. Essa prevede inoltre che la modifica del numero e del territorio dei Comuni sia sottoposta all’approvazione degli aventi diritto di voto di ciascun Comune interessato. Il Cantone fornisce supporto amministrativo e finanziario ai Comuni che intendono fondersi. La modifica concerne i diritti politici comunali e rientra nell’autonomia comunale e nell’autonomia organizzativa cantonale. È conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia.
1.6 Costituzione del Cantone di Argovia
1.6.1 Votazione popolare cantonale del 9 giugno 2024
In occasione della votazione popolare cantonale del 9 giugno 2024 il corpo elettorale del Cantone di Argovia ha accettato, con 101 017 voti contro 76 597, il nuovo § 42a della Costituzione del 25 giugno 198012 del Cantone di Argovia (Cost./AG) sulla protezione del clima nonché il nuovo titolo breve della Cost./AG. Con lettera del 20 giugno 2024, la segretaria generale supplente della Cancelleria di Stato, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.
1.6.2 Protezione del clima
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Costituzione del Cantone di Argovia | Titolo Costituzione del Cantone di Argovia | |
§ 42a abis. Clima Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e aumentare la capacità di adattamento ai rispettivi effetti negativi. Tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera. |
Secondo l’articolo 74 capoverso 1 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. In virtù di tale mandato la Confederazione dispone di una competenza legislativa generale, concorrente, dotata di un effetto derogatorio susseguente13. Su questa base, nell’ambito della protezione del clima l’Assemblea federale ha in particolare adottato la legge del 23 dicembre 201114 sul CO2 e la legge del 30 settembre 201615 sull’energia. I Cantoni mantengono competenze legislative negli ambiti in cui la Confederazione non sfrutta la sua in maniera esaustiva o nei propri ambiti di competenza quando la loro legislazione può essere di sostegno al diritto federale dell’ambiente, sia completandolo sia rafforzandolo16. In tale ambito le misure che concernono il consumo di energia negli edifici, ad esempio, competono in primo luogo ai Cantoni (art. 89 cpv. 4 Cost.).
La modifica della Cost./AG stabilisce che il Cantone e i Comuni si adoperino per limitare i cambiamenti climatici e aumentare la capacità di adattamento ai rispettivi effetti negativi. In tale contesto, tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera. Gli obiettivi della modifica della Cost./AG sono in linea con quelli della Confederazione, la quale ha adottato l’obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 205017. Gli obiettivi del Cantone di Argovia implicano in particolare misure nell’ambito del consumo di energia negli edifici, un ambito in cui le competenze della Confederazione sono limitate. La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia18. Le disposizioni esecutive cantonali devono tuttavia essere compatibili con il diritto superiore, in particolare con la legge sul CO2 e la legge sull’energia.
1.7 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
1.7.1 Votazione popolare cantonale del 3 marzo 2024
In occasione della votazione popolare del 3 marzo 2024 il corpo elettorale del Cantone di Ginevra ha accettato con 75 672 voti contro 46 833 il nuovo articolo 7A della Costituzione del 14 ottobre 201219 della Repubblica e Cantone di Ginevra (Cost.-GE) concernente l’inno ufficiale del Cantone. Ha inoltre accettato, con 79 254 voti contro 46 158, le modifiche degli articoli 56, 57, 67, 71 e 77 Cost.-GE concernenti la riduzione del numero di firme richieste per le iniziative popolari e i referendum e, con 105 971 voti contro 20 774, la modifica dell’articolo 68 Cost.-GE relativo alla sospensione dei termini di referendum. Con tre lettere del 27 marzo 2024 il presidente del Consiglio di Stato e la cancelliera dello Stato, in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra, hanno chiesto la garanzia federale.
1.7.2 Inno ufficiale del Cantone
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Art. 7A Inno L’inno ufficiale della Repubblica e del Cantone di Ginevra è «Cé qu’è lainô» in arpitano ginevrino. |
La sovranità dei Cantoni ai sensi dell’articolo 3 Cost. include la rispettiva competenza di adottare l’inno cantonale. L’articolo 7A Cost.-GE sancisce che l’inno ufficiale della Repubblica e Cantone di Ginevra è ora «Cé qu’è lainô» in arpitano ginevrino. La modifica della Cost.-GE rientra nella sfera di competenza dei Cantoni. È conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia.
1.7.3 Riduzione del numero di firme richieste per le iniziative popolari e i referendum
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Art. 56 Iniziativa costituzionale 1 Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione. | Art. 56 cpv. 1 1 Il due per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione. | |
Art. 57 Iniziativa legislativa 1 Il due per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta legislativa riguardante qualsiasi materia di competenza dei suoi membri. | Art. 57 cpv. 1 1 L’1,5 per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta legislativa riguardante qualsiasi materia di competenza dei suoi membri. | |
Art. 67 Referendum facoltativo 1 Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici. | Art. 67 cpv. 1 1 Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dall’1,5 per cento dei titolari dei diritti politici. | |
Art. 71 Principi 1 Può chiedere al Consiglio comunale di deliberare su un oggetto determinato:
| Art. 71 cpv. 1 lett. a–c 1 Può chiedere al Consiglio comunale di deliberare su un oggetto determinato:
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Art. 77 Delibere dei Consigli comunali 1 Le delibere dei consigli comunali sono sottoposte al voto del corpo elettorale comunale quando il referendum è chiesto dal:
| Art. 77 cpv. 1 lett. a–c 1 Le delibere dei Consigli comunali sono sottoposte al voto del corpo elettorale comunale quando il referendum è chiesto dal:
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Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Secondo l’articolo 51 capoverso 1, secondo periodo, Cost., le costituzioni cantonali possono essere riviste se la maggioranza del Popolo lo richiede. La sovranità dei Cantoni ai sensi dell’articolo 3 Cost., infine, include la loro autonomia organizzativa. La Confederazione rispetta tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le modifiche della Cost.-GE prevedono una riduzione del numero di firme necessarie a livello cantonale e comunale per le iniziative popolari e i referendum. La modifica riguarda i diritti politici a livello cantonale e comunale e rientra nell’autonomia organizzativa cantonale. La modifica dell’articolo 56 capoverso 1 Cost.-GE soddisfa anche i requisiti di cui all’articolo 51 capoverso 1 secondo periodo Cost. È conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia.
1.7.4 Sospensione dei termini di referendum
Testo vigente | Nuovo testo | |
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Art. 68 Termini 2 Il termine di scadenza è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 23 dicembre al 3 gennaio compreso. | Art. 68 cpv. 2 2 Il termine di scadenza è sospeso fino al 15° giorno dopo Pasqua compreso, dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 23 dicembre al 3 gennaio compreso. |
Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell’articolo 3 Cost. comprende anche l’autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. La Confederazione rispetta tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). La modifica della Cost.-GE prevede che i termini per i referendum cantonali facoltativi siano sospesi fino al 15° giorno dopo Pasqua incluso. La modifica riguarda i diritti politici cantonali e l’autonomia organizzativa cantonale. È conforme al diritto federale e le può pertanto essere accordata la garanzia.
2 Aspetti giuridici
2.1 Conformità con il diritto federale
Dall’esame risulta che le modifiche alle costituzioni dei Cantoni di Zurigo, Berna, Friburgo, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Argovia e Ginevra adempiono le condizioni poste dall’articolo 51 della Costituzione federale. Le modifiche costituzionali possono pertanto ottenere la garanzia federale.
2.2 Competenza dell’Assemblea federale
Secondo gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all’Assemblea federale conferire la garanzia alle costituzioni cantonali.
2.3 Forma dell’atto
Né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, dunque la garanzia è conferita con un decreto federale semplice (cfr. l’art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 163 cpv. 2 Cost.).