FF 2024 3160
Messaggio concernente la modifica della legge sulla radioprotezione (LRaP)
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Lo scopo della legge del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (LRaP), in vigore dal 1° ottobre 1994, è la protezione dell’uomo e dell’ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. La presente revisione parziale ha come obiettivo l’adeguamento di punti della LRaP che devono imperativamente essere rivisti per quanto riguarda il principio di causalità, le disposizioni penali e la protezione dei dati. Inoltre, altre disposizioni sono adeguate o abrogate.
Con il presente disegno, i punti essenziali della regolamentazione in materia di radioprotezione restano invariati.
1.1.1 Precisazione del principio di causalità
La sentenza del Tribunale federale del 15 ottobre 20182 e la decisione del Consiglio federale del 14 aprile 20213 riguardanti le spese per l’approvvigionamento della popolazione della Svizzera di compresse allo iodio, attuate dalla distribuzione delle compresse allo iodio sono all’origine della presente revisione parziale. Il principio di causalità sancito come disposizione generale in materia di radioprotezione stabilisce che le spese dei provvedimenti presi secondo la legge sulla radioprotezione sono addossate a chi ne è la causa (cfr. art. 4 LRaP). Nella sua sentenza del 15 ottobre 2018 il Tribunale federale ha stabilito che il principio di causalità di cui all’articolo 4 LRaP non è sufficientemente preciso per un’applicazione diretta.
Il principio di causalità deve essere precisato per quel che riguarda la distribuzione delle compresse allo iodio e riguardo i provvedimenti di risanamento in caso di contaminazione radioattiva, lo smaltimento di scorie radioattive e la sorveglianza delle immissioni.
Distribuzione delle compresse allo iodio
Le compresse allo iodio sono impiegate su ordine delle autorità in caso di grave incidente in una centrale nucleare con emissione di quantità pericolose di iodio radioattivo. L’assunzione tempestiva delle compresse allo iodio previene l’accumulo nella tiroide dello iodio radioattivo, che si diffonde con l’aria, e il rischio di sviluppare un cancro della tiroide. L’assunzione tempestiva presuppone che in caso di evento le compresse allo iodio siano disponibili per quelle persone che soggiornano regolarmente o vivono nelle vicinanze di una centrale nucleare.
Le compresse allo iodio sono state distribuite per la prima volta alla popolazione negli anni 1991/1992. Nel 2004 le compresse allo iodio sono state distribuite a titolo preventivo alle economie domestiche, imprese, scuole, amministrazioni e altre istituzioni pubbliche e private situate entro un raggio di 20 chilometri dalle centrali nucleari svizzere; oltre il raggio di 20 chilometri sono state immagazzinate in modo decentralizzato nei Cantoni. Le società esercenti delle centrali nucleari svizzere hanno assunto la totalità delle spese sostenute entro il raggio di 20 chilometri e la metà delle spese sostenute oltre tale raggio. L’ordinanza del 22 gennaio 20144 sulle compresse allo iodio, che si basa sulla LRaP, è stata sottoposta a revisione nel 2014 a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Nell’ambito di tale revisione, nell’ordinanza sulle compresse allo iodio il raggio attorno alle centrali nucleari all’interno del quale gli esercenti devono assumere la totalità delle spese sostenute per l’acquisto e la distribuzione delle compresse allo iodio è stato ampliato a 50 chilometri. Contro questa regolamentazione dell’assunzione delle spese le società esercenti hanno inoltrato ricorso presso il Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha accolto tale ricorso nella sua sentenza del 15 ottobre 2018 e ha stabilito che manca una base legale formale sufficiente per porre a carico degli esercenti di centrali nucleari le spese per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio. È giunto alla conclusione che il trasferimento delle spese costituisce una tassa pubblica per la cui riscossione di principio è necessaria una base in una legge formale. La relativa disposizione all’articolo 10 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio, che prevede tale trasferimento delle spese, non può basarsi unicamente sull’articolo 4 LRaP. Il principio di causalità ancorato nella LRaP non è sufficientemente preciso per un’applicazione diretta. Nemmeno l’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare (LENu), l’articolo 46aa della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’articolo 4 della legge federale del 13 giugno 20087 sulla responsabilità civile in materia nucleare costituiscono una base legale sufficiente per il trasferimento delle spese.
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che l’acquisto e la distribuzione a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l’eliminazione delle compresse allo iodio che hanno raggiunto la data di scadenza nonché l’informazione della popolazione e degli specialisti sono provvedimenti preventivi volti a limitare l’entità di un danno alla popolazione. L’acquisto statale a titolo preventivo e la distribuzione, il controllo, la sostituzione e l’eliminazione delle compresse allo iodio possono basarsi sia sull’articolo 5 capoverso 2 in combinato disposto con il capoverso 4 LENu, sia sugli articoli 17–22 LRaP. Porre queste spese a carico degli esercenti delle centrali nucleari è invece un trasferimento a privati di costi statali per provvedimenti d’emergenza. Al momento manca una base legale sufficiente per questo trasferimento di costi.
Nel frattempo è stato possibile garantire il finanziamento delle campagne di distribuzione di compresse allo iodio del 2014 e del 2024 (per le regioni entro il raggio di 50 km) nonché del 2020 (per le regioni oltre il raggio di 50 km) tramite un accordo con gli esercenti delle centrali nucleari. L’accordo è stato approvato con la decisione del Consiglio federale del 14 aprile 2021. Nel contempo, il Consiglio federale ha incaricato il dipartimento competente di sottoporgli entro fine 2022 un progetto di consultazione per le modifiche delle basi legali necessarie per l’assunzione, da parte degli esercenti delle centrali nucleari, delle spese per la distribuzione a titolo preventivo di compresse allo iodio a partire dal 20308. Con il presente disegno, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ottempera a tale compito.
Provvedimenti di risanamento in caso di contaminazione radioattiva
In Svizzera, fino agli anni Sessanta, i quadranti di orologio venivano dipinti con pittura luminescente contenente radio per renderli visibili al buio. La manipolazione di pittura luminescente radioattiva nei laboratori e nei locali utilizzati per il lavoro a domicilio ha portato alla contaminazione con materiale radioattivo di beni immobili e discariche. Nell’ambito del Piano d’azione radio 2015–2023 approvato dal Consiglio federale, sono stati identificati beni immobili contaminati a causa del passato impiego di pittura luminescente contenente radio, che devono dunque essere risanati. Per chiarire le responsabilità e l’assunzione delle spese per i provvedimenti di risanamento, prima di dare avvio al piano d’azione l’UFSP aveva fatto svolgere una perizia giuridica esterna9. Secondo tale perizia, l’attuale base giuridica non consente un trasferimento dei costi ai responsabili della contaminazione o ai proprietari attuali. I responsabili possono inoltre essere identificati solo in casi molto rari. Di conseguenza, è stata principalmente la Confederazione a farsi carico delle spese dei provvedimenti di risanamento nell’ambito del Piano d’azione radio10. Con il presente disegno si introduce nella LRaP una regolamentazione delle spese in linea con la legislazione in materia di protezione dell’ambiente, che sottopone all’obbligo di sopportare le spese sia i responsabili sia, a determinate condizioni, gli attuali proprietari.
Smaltimento di scorie radioattive
Per quel che riguarda le scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare, l’articolo 27 LRaP precisa già che chiunque produce tali scorie deve fornirle in un luogo designato dall’autorità competente e deve assumere le spese di smaltimento. Manca però una regolamentazione dell’assunzione delle spese per i casi in cui chi ha prodotto le scorie radioattive non può più essere individuato o è insolvente e la Confederazione deve sopportare i costi scoperti.
Per poter tener conto dell’attuale prassi, vi è ulteriore necessità di azione affinché chi trova scorie radioattive le consegni a un servizio designato dall’autorità competente. Deve essere creata una regolamentazione in tal senso.
Sorveglianza delle immissioni
In Svizzera le radiazioni ionizzanti e la radioattività nell’ambiente sono sorvegliate dal 1956. In collaborazione con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), la Suva, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e i Cantoni, l’UFSP elabora il programma di prelievo di campioni e di misurazioni e ne coordina l’attuazione. L’UFSP gestisce inoltre la rete di misurazione automatica URAnet per la sorveglianza continua della radioattività nell’aria e nei corsi d’acqua. Sulla base dei valori misurati, l’UFSP accerta l’esposizione a radiazioni della popolazione e pubblica i risultati nel rapporto annuale sulla radioattività dell’ambiente e dosi d’irradiazione in Svizzera.
In prossimità delle imprese con licenza per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente, nell’ambito del programma di sorveglianza viene effettuata una sorveglianza mirata delle immissioni se a causa di esse tale sorveglianza è necessaria. Attualmente, è questo il caso in prossimità degli impianti nucleari e delle imprese dell’industria di lavorazione del trizio11. Finora, solo gli esercenti delle centrali nucleari hanno partecipato volontariamente al finanziamento della sorveglianza mirata delle immissioni nelle loro vicinanze.
A livello formale di legge manca una regolamentazione relativa alla partecipazione da parte delle imprese in questione al finanziamento di questa sorveglianza. A livello di ordinanza le imprese per le quali non può essere escluso un rilascio elevato di radioattività assumono i costi di acquisto e di esercizio delle stazioni di misurazione della rete di misurazione automatica che servono a sorvegliare la radioattività in loro prossimità (art. 192 cpv. 3 dell’ordinanza del 16 aprile 201712 sulla radioprotezione [ORaP]). Questa disposizione dell’ORaP è formulata specificatamente per la partecipazione delle centrali nucleari al finanziamento di URAnet. Il presente disegno intende creare la base legale formale per l’assunzione delle spese dei provvedimenti necessari per la sorveglianza delle immissioni da parte delle imprese con licenza per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente.
1.1.2 Disposizioni penali
I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a LRaP sono perseguiti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Le contravvenzioni di cui all’articolo 44 LRaP sono invece perseguite dalle autorità preposte al rilascio delle licenze e alla vigilanza nel settore della radioprotezione, vale a dire dall’UFSP (art. 11 cpv. 1 e art. 184 cpv. 2 ORaP) e dall’IFSN (art. 11 cpv. 2 e art. 184 cpv. 3 ORaP), nonché dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) in quanto autorità competente per la sorveglianza del personale di volo professionalmente esposto a radiazioni (art. 197 ORaP).
L’articolo 44 LRaP obbliga le autorità di perseguimento penale a perseguire le contravvenzioni nei casi in cui il potenziale di rischio radiologico è esiguo, per esempio: esami della manutenzione e di condizione di piccoli impianti a raggi X ad uso odontoiatrico eseguiti in ritardo, orologi con pittura luminescente contenente radio smaltiti in modo scorretto in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani oppure richieste per il prolungamento delle autorizzazioni per il distacco di personale proprio professionalmente esposto a radiazioni in altri impianti nucleari inoltrate in ritardo. Per il perseguimento di questo tipo di casi l’impiego di risorse è sproporzionato.
D’altra parte ci sono casi più gravi, come per esempio lo smaltimento contrario alle prescrizioni di decine di rilevatori di fumo nei quali sono contenute sostanze radioattive (americio-241), che per motivi di competenza sono trasmessi all’MPC (cfr. art. 43 e 43a LRaP). In questi casi, l’MPC spesso emana un decreto di non luogo a procedere, poiché ritiene che le condizioni del reato (più grave) non siano soddisfatte nel proprio ambito di competenza. Per l’ulteriore perseguimento di questi casi in quanto contravvenzioni ai sensi della legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo (DPA), nella maggior parte dei casi resta poi solo poco tempo prima che cadano in prescrizione.
Questa sproporzione nel perseguimento tra i casi di lieve entità e quelli di grave entità nonché il ritardo che ne consegue sono in contraddizione sia con l’imperativo di celerità sancito come principio fondamentale nel diritto in materia di procedura penale sia con il principio della procedura graduata in base al rischio di cui all’articolo 8 ORaP. Con la presente revisione si vuole rimediare a queste irregolarità.
1.1.3 Protezione dei dati
Secondo la legge federale del 25 dicembre 202014 sulla protezione dei dati (LPD) gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale (art. 34 cpv. 1 LPD). In linea di massima, possono trattare dati personali degni di particolare protezione soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 34 cpv. 2 LPD).
Nell’ambito delle loro attività amministrative in vari ambiti della radioprotezione, le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla vigilanza e all’esecuzione trattano dati personali tra cui dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD. Inoltre, l’UFSP gestisce una serie di banche dati, registri o inventari, che sono regolamentati a livello di ordinanza e nei quali vengono trattati dati personali, ma non dati personali degni di particolare protezione15.
La LRaP al momento non annovera nessuna disposizione sulla protezione dei dati. Nel quadro della presente revisione si vuole colmare questa lacuna e creare le necessarie basi legali a livello di legge, tenendo anche conto della revisione della LPD entrata da poco in vigore.
1.1.4 Ulteriori modifiche
Oltre alle modifiche nei tre ambiti di cui sopra, il disegno attualizza tre disposizioni e una rubrica, apporta adeguamenti terminologici nella versione italiana nonché introduce le abbreviazioni LENu per la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare e LPA per la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Queste modifiche non hanno conseguenze materiali.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
L’obiettivo del presente disegno è il trasferimento delle spese ai responsabili conformemente al principio di causalità sancito dall’articolo 4 LRaP, un principio riconosciuto a livello internazionale nel campo della protezione dell’ambiente. L’assunzione completa delle spese da parte della Confederazione, come è per esempio avvenuto nella maggior parte dei casi con i provvedimenti di risanamento nell’ambito del Piano d’azione radio, contraddice questo principio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assunzione delle spese di distribuzione delle compresse allo iodio, l’articolo 4 LRaP non è tuttavia sufficientemente preciso per un’applicazione diretta e pertanto il principio essere deve ulteriormente precisato a livello di legge, affinché un trasferimento delle spese ai responsabili diventi possibile16. Analogamente, ciò dovrebbe valere anche per i provvedimenti di risanamento in caso di contaminazione radioattiva e per la sorveglianza delle immissioni. Per quanto concerne lo smaltimento di scorie radioattive, senza la revisione di legge non esisterebbe una base giuridica sufficiente per l’assunzione delle spese da parte della Confederazione nel caso in cui i responsabili non possono può più essere individuati o sono insolventi.
Il finanziamento delle campagne di distribuzione delle compresse allo iodio effettuate nel 2014, 2020 e 2024 ha potuto essere regolato tramite l’accordo approvato con il decreto del Consiglio federale del 14 aprile 202117. Tale accordo non fornisce tuttavia una base legale per ulteriori campagne di distribuzione delle compresse allo iodio. Oltre alla LRaP, la distribuzione delle compresse allo iodio tocca anche ambiti normativi della LENu e della legge federale del 20 dicembre 201918 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, motivo per cui sono state esaminate varie combinazioni in queste leggi per regolamentare l’assunzione delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio. La definizione delle competenze nella preparazione di provvedimenti protettivi d’emergenza e la partecipazione alle spese da parte dell’ente pubblico si inseriscono al meglio nella LRaP, mentre il trasferimento delle spese alle centrali nucleari svizzere deve essere sancito nella LENu in quanto legge speciale rispetto alla LRaP.
Per quanto riguarda le disposizioni penali, le attuali possibilità del Codice penale (CP)19 sono state esaminate approfonditamente (p. es. art. 52 CP) al fine di creare un quadro migliore per il perseguimento penale delle infrazioni all’articolo 44 LRaP. Le disposizioni del CP non forniscono tuttavia una base sufficiente per ridurre in modo decisivo l’onere per le procedure in caso di contravvenzioni con un potenziale di rischio radiologico esiguo.
In tutti gli ambiti interessati, la presente soluzione tiene conto del principio di proporzionalità e rispetta il mandato legislativo del Consiglio federale.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il disegno è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202420 sul programma di legislatura 2023–2027.
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
Considerazioni generali
Per adempiere al mandato del Consiglio federale del 14 aprile 2021 è stato elaborato un avamprogetto di modifica della LRaP (AP-LRaP) che, oltre alla base giuridica per la regolamentazione delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio richiesta dal Consiglio federale, prevede pure gli adeguamenti legislativi urgentemente necessari anche negli altri settori in cui è richiesto intervenire. Poiché tali adeguamenti non hanno un impatto significativo sull’economia nel suo complesso e tenendo conto dei risultati del quick check, non è stata effettuata un’analisi d’impatto della regolamentazione. Le ripercussioni su enti e organizzazioni interessati sono illustrate al numero 6.
Dal 10 marzo al 19 giugno 2023, il Consiglio federale ha indetto una procedura di consultazione sull’AP-LRaP che prevedeva anche una modifica alla LENu. Sono pervenute 46 risposte, quattro delle quali con una rinuncia esplicita ad esprimersi. Hanno espresso un parere 24 Cantoni, tre partiti rappresentati nell’Assemblea federale, due associazioni mantello nazionali dell’economia e 13 altre organizzazioni e associazioni interessate.
Riassunto dei risultati della procedura di consultazione
In linea di principio, l’avamprogetto è stato accolto molto positivamente21. La maggior parte delle risposte ricevute era in merito alla questione della regolamentazione delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio, che è stata accolta positivamente dalla maggior parte dei partecipanti e soprattutto dalla stragrande maggioranza dei Cantoni. Diversi Cantoni sottolineano che per loro e per i Comuni non devono risultare spese supplementari, o che la loro assunzione delle spese non deve cambiare rispetto alla situazione attuale. Si può tenere conto di questa richiesta se si mantiene l’attuale strategia di distribuzione e se il Consiglio federale fissa a 50 chilometri il raggio di cui all’articolo 83a capoverso 2 LENu dell’avamprogetto posto in consultazione.
Swissnuclear e Nuklearforum Schweiz criticano che tale raggio sia stabilito senza tener conto della pertinenza dell’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio e del pericolo per la popolazione in caso di un evento. Negli scenari che giustificherebbero l’estensione della zona di distribuzione a 50 chilometri, questi partecipanti ritengono che il magazzinaggio centralizzato e la distribuzione da parte un servizio centrale offrirebbero maggiore protezione e garantirebbero un migliore accesso alle compresse allo iodio in caso di evento. Chiedono un ritorno alla strategia di distribuzione antecedente la revisione del 2014 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio, quando il raggio era ancora di 20 chilometri.
D’altro canto, una minoranza respinge la regolamentazione delle spese, perché esige l’assunzione della totalità delle spese in tutta la Svizzera da parte degli esercenti delle centrali nucleari e, per la maggior parte, anche una distribuzione capillare delle compresse allo iodio in tutto il Paese.
Le richieste divergenti di queste due minoranze non sono compatibili con l’attuale strategia di distribuzione delle compresse allo iodio. Al numero 5.2, la partecipazione della Confederazione alle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio nelle zone oltre il raggio di 50 chilometri è giustificata dalla considerazione degli scenari d’incidente estremi per le centrali nucleari estere o di altri eventi nucleari. L’avamprogetto stabilisce la condizione secondo cui la preparazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza deve essere effettuata in modo tale che gli agenti terapeutici necessari siano disponibili in tempo utile per proteggere la popolazione. Nelle disposizioni d’esecuzione o nelle relative spiegazioni è descritto più precisamente a quali scenari d’incidente per le centrali nucleari svizzere ed estere si fa riferimento per determinare quali provvedimenti protettivi d’emergenza devono essere predisposti. Questa condizione conferma che il rischio per la popolazione derivante dall’evento viene valutato al fine di determinare in quali regioni e in che modo sono necessari gli agenti terapeutici.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese per i provvedimenti di risanamento in caso di contaminazione radioattiva, i Cantoni di Zurigo e Friburgo segnalano che anche le spese dell’ispezione concernente radioattività di origine naturale dovrebbero essere in ogni caso sostenute dai proprietari, indipendentemente dal fatto che l’ispezione evidenzi la necessità o meno di un risanamento. Così come è formulato, l’AP-LRaP non descrive in modo sufficientemente chiaro tale assunzione delle spese. Il disegno (D-LRaP) presentato con il presente messaggio ricorre ora a una formulazione che esplicita che le spese dell’ispezione concernente radioattività di origine naturale sono tassativamente a carico dei proprietari.
L’Associazione Proprietari Fondiari respinge esplicitamente la regolamentazione delle spese per i provvedimenti di risanamento in caso di contaminazione radioattiva, in quanto ritiene che in caso di radioattività di origine naturale la regolamentazione nell’ORaP sia sufficiente e, in caso di radioattività di origine non naturale, contrariamente a quanto previsto dall’avamprogetto, solo la Confederazione dovrebbe essere presa in considerazione per l’assunzione delle spese. Questa proposta non è tuttavia compatibile con il principio di causalità. Inoltre, una regolamentazione di queste spese a livello di ordinanza non è sufficiente.
Il Cantone di Vaud critica il fatto che né nell’AP-LRaP, né nell’ORaP sono descritti i criteri per stabilire la durata della conservazione dei dati. Dopo approfondito esame e tenendo conto della recente revisione della LPD, l’articolo 46a D-LRaP è stato integrato con una disposizione sulla conservazione dei dati, in cui si delega la determinazione della durata di tale conservazione al Consiglio federale.
Accertamenti riguardanti la cultura dell’errore (just culture)
Nel dicembre 2022 il Consiglio federale ha trasmesso il rapporto22 sull’ancoraggio nell’ordinamento giuridico svizzero della cultura dell’errore23. Il rafforzamento della cultura dell’errore è un tema importante soprattutto nel settore di vigilanza dell’IFSN ma anche in alcuni ambiti del settore di vigilanza dell’UFSP, tra cui quello medico. Gli approcci risolutivi volti a rafforzare la cultura dell’errore descritti nel rapporto, come per esempio la rinuncia alla punibilità della negligenza o la creazione di una base giuridica per un centro segnalazioni simile a quello del settore dell’aviazione, sono stati esaminati parallelamente alla consultazione. Con l’introduzione della clausola bagatellare per alcune contravvenzioni, il disegno promuove già la cultura dell’errore nella prassi. A causa dell’eterogeneità tra i vari settori di vigilanza e all’interno di essi, il presente disegno non prevede ancora una soluzione più ampia per sancire a livello giuridico la cultura dell’errore.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
3.1 Principio di causalità
La dichiarazione delle Nazioni Unite del 199224 sull’ambiente e lo sviluppo (Dichiarazione di Rio) indica il principio di causalità come uno dei 27 principi per uno sviluppo futuro sostenibile. Nell’ordinamento giuridico europeo, il principio di causalità (principio «chi inquina paga») è uno dei principi più importanti e costituisce la base della politica ambientale25. In virtù di tale principio, chi inquina è tenuto a sostenere i costi dell’inquinamento causato compresi, come in Svizzera, i costi delle misure adottate per prevenire, ridurre e porre rimedio all’inquinamento nonché i costi che questo comporta per la società26. Nel caso in cui chi inquina è insolvente o non può essere individuato, anche nell’Unione europea vengono utilizzati fondi pubblici per coprire i costi. Le precisazioni contenute nel presente disegno circa il principio di causalità sono dunque compatibili con i principi del diritto europeo per quanto riguarda l’assunzione delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio, i provvedimenti di risanamento in caso di contaminazione radioattiva, lo smaltimento di scorie radioattive27 e la sorveglianza delle immissioni autorizzate.
Tuttavia, vi sono grandi differenze specifiche tra Paese e Paese, in particolare nella distribuzione delle compresse allo iodio. Tali differenze derivano dai vari fattori di cui occorre tener conto nella preparazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza in caso di incidente in una centrale nucleare con rilascio di iodio radioattivo, quali per esempio le caratteristiche del reattore, gli standard di sicurezza o le condizioni meteorologiche prevalenti. Nella pianificazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza si deve inoltre tener conto della densità della popolazione, delle infrastrutture e dell’utilizzo delle zone colpite. Per finire, tra i Paesi vi sono ancora differenze minori per quanto riguarda la dose tiroidea a partire dalla quale vanno assunte le compresse allo iodio e per quale gruppo di popolazione tale assunzione è raccomandata.
Al numero 5.2 è descritto a grandi linee come è stato calcolato il raggio di 50 chilometri nell’ambito della revisione dell’ordinanza sulle compresse allo iodio. In molti Paesi con centrali nucleari, le compresse allo iodio sono distribuite preventivamente in un raggio di 10 – 20 chilometri o per lo meno immagazzinate a livello locale. La relazione di Jourdain et al.28 e dati aggiornati dell’Heads of the European Radiological protection Competent Authorities (HERCA)29 forniscono una panoramica della distribuzione di compresse allo iodio in Europa, Giappone e Stati Uniti.
Il principio di causalità viene applicato in modo diverso per quel che riguarda l’assunzione delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio. In Francia, gli esercenti delle centrali nucleari (in questo caso imprese statali) assumono la totalità delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio in un raggio che è stato esteso da 10 a 20 chilometri a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima. In Germania, per esempio, il governo federale acquista le compresse allo iodio e i Länder le immagazzinano in modo decentralizzato; a parte una partecipazione una tantum nel 2004, gli esercenti delle centrali nucleari non hanno sostenuto alcun costo per le compresse allo iodio.
3.2 Protezione dei dati
Le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente progetto sono state elaborate tenendo conto della LPD entrata in vigore il 1° settembre 2023, che si è avvicinata ai requisiti del regolamento (UE) 2016/67930 e ha adottato i requisiti della direttiva (UE) 2016/68031 32.
4 Punti essenziali del disegno
4.1 Principio di causalità
Distribuzione delle compresse allo iodio
Il disegno stabilisce che per prepararsi a un’eventuale emergenza devono essere presi provvedimenti per proteggere la popolazione dalla radioattività in caso di evento, in particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con compresse allo iodio. Il disegno delega al Consiglio federale la suddivisione dei compiti relativi ai provvedimenti protettivi d’emergenza tra Confederazione, Cantoni e Comuni (art. 22 cpv. 1 D-LRaP). Conformemente al principio di causalità, entro un determinato raggio attorno alle centrali nucleari la totalità delle spese per l’approvvigionamento va addossata alle centrali nucleari (rispettivamente alle loro società esercenti); oltre tale raggio va addossata loro la metà delle spese. In tal modo sono poste a carico di privati spese statali per provvedimenti protettivi d’emergenza. La relativa base legale formale si inserisce tematicamente nel capitolo 8 della LENu, che regolamenta già altre tasse (art. 83a LENu del disegno). Il Consiglio federale determina il raggio basandosi sullo stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l’emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell’ambiente. Attualmente tale raggio sarebbe fissato a 50 chilometri, compatibilmente con la disposizione vigente nell’ordinanza sulle compresse allo iodio. Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti che non possono essere addossate agli esercenti delle centrali nucleari (art. 22 cpv. 1bis D-LRaP). I Cantoni attualmente sostengono le spese per la distribuzione, il magazzinaggio e la consegna delle compresse allo iodio e la Confederazione sostiene le spese restanti.
Provvedimenti di risanamento in caso di contaminazione radioattiva
Con l’articolo 24 LRaP vigente esiste già una disposizione che conferisce al Consiglio federale la competenza normativa per prendere disposizioni idonee a limitare l’esposizione alle radiazioni in caso di aumento durevole della radioattività, di origine naturale o meno, nell’ambiente. Tale articolo è concepito soprattutto per il problema costituito dal radon, in conformità al messaggio del 17 febbraio 198833 concernente la LRaP. Inoltre, tale messaggio considera la pittura luminescente contenente radio quale radioattività nell’ambiente di altra origine, ragion per cui è possibile applicare questo articolo anche alla regolamentazione sul radio o su beni immobili contaminati con altri radionuclidi. Il disegno completa l’articolo 24 LRaP con una disposizione sull’obbligo di risanamento per i proprietari e con la delega al Consiglio federale della determinazione del livello di esposizione alle radiazioni a partire dal quale sussiste necessità di risanamento. Il nuovo articolo 24a D-LRaP disciplina l’assunzione delle spese per i provvedimenti presi in caso di aumento durevole della radioattività nell’ambiente.
L’assunzione delle spese prevede che i proprietari assumano le spese per i provvedimenti di risanamento, se la radioattività è di origine naturale. Se si tratta di radioattività di origine non naturale, in linea di massima le spese per i provvedimenti di risanamento sono addossate a chi li rende necessari. A determinate condizioni anche i proprietari attuali possono essere tenuti ad assumere delle spese, perché devono rispondere anche degli inconvenienti del bene di cui usufruiscono. Se tuttavia gli attuali proprietari, avendo applicato la diligenza necessaria, non potevano essere a conoscenza della contaminazione, non sopportano alcuna spesa. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente nell’ambito del risanamento di siti contaminati ai sensi della legge del 7 ottobre 198334 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).
Il disegno prevede che la Confederazione assuma le spese per i provvedimenti di risanamento di siti e beni immobili, se chi ha causato la contaminazione non può più essere individuato o è insolvente.
Smaltimento di scorie radioattive
Nell’articolo 27 LRaP in vigore è già disciplinato che chiunque produce scorie radioattive deve assumerne le spese di smaltimento. L’articolo 27 D-LRaP crea ora la base affinché la Confederazione assuma le spese per lo smaltimento di scorie radioattive a carico di chi le ha prodotte, se questo non può più essere individuato o è insolvente.
Nell’articolo 27 LRaP viene inoltre inserito un obbligo per chi trova scorie radioattive di consegnarle a un servizio designato. Chi trova le scorie ma non le ha prodotte non è però tenuto ad assumere le spese.
Sorveglianza delle immissioni
Secondo il vigente articolo 17 LRaP le radiazioni ionizzanti e la radioattività nell’ambiente sono sottoposte a una sorveglianza regolare. Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l’esecuzione di questa sorveglianza, che comprende anche la sorveglianza delle immissioni in prossimità delle imprese con licenza per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente. L’articolo 17 capoverso 1bis D-LRaP stabilisce il principio fondamentale secondo cui le imprese con licenza per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente durante il loro normale esercizio, le cui immissioni rendono necessaria una sorveglianza mirata delle immissioni in loro prossimità, se ne assumono le spese.
4.2 Disposizioni penali
Affinché la sproporzione tra il perseguimento dei casi di lieve entità e quello dei casi di grave entità possa essere compensata da un maggiore margine di discrezionalità, l’articolo 44 capoverso 4 D-LRaP da una parte introduce una clausola bagatellare, secondo la quale nei casi di esigua gravità si può prescindere da denuncia penale, perseguimento penale e da pena. D’altra parte il disegno innalza il limite massimo delle multe, inasprendo l’entità della pena in caso di contravvenzione. Quindi si introduce un’entità della pena in linea con i tempi e già in vigore in altre leggi federali del settore sanitario, in particolare nella legge federale del 16 giugno 201735 sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. Questi adeguamenti conferiscono maggiore margine di discrezionalità alle autorità di perseguimento penale. Oltre a ciò, la proroga del termine di prescrizione prevista garantisce un orizzonte temporale realistico per il perseguimento penale, in particolare di quei casi per i quali in un primo tempo l’MPC vaglia se sussistono le fattispecie di crimine o delitto e per questo motivo solo più tardi possono essere perseguiti come contravvenzioni dalle autorità preposte al rilascio delle licenze e alla vigilanza.
4.3 Protezione dei dati
Nell’ambito della revisione totale dell’ORaP, il Consiglio federale ha per quanto possibile creato le basi legali per la protezione dei dati a livello di ordinanza. Il presente disegno prevede una base giuridica a livello di legge per il trattamento e la comunicazione di dati da parte delle autorità federali preposte che sono disciplinati a livello di ordinanza. A questo scopo il disegno introduce nella LRaP un nuovo capitolo 6a «Trattamento dei dati».
L’articolo 46a D-LRaP disciplina in linea di massima il trattamento dei dati da parte delle autorità preposte al rilascio delle licenze, alla vigilanza e all’esecuzione. L’UFSP, l’IFSN, la Suva e l’UFAC in quanto autorità preposte al rilascio delle licenze, alla vigilanza e all’esecuzione (cfr. art. 30 LRaP, art. 37 LRaP, art. 184 ORaP e 197 ORaP) nonché altre autorità di esecuzione come l’MPC (art. 46 cpv. 1 LRaP), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (art. 190 ORaP), i Cantoni e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 158 lett. a ORaP) trattano dati personali. Anche i compiti del centro di raccolta della Confederazione, gestito dall’Istituto Paul Scherrer, implicano il trattamento di dati personali nell’ambito della manipolazione di scorie radioattive (cfr. art. 120 ORaP). Altri servizi che trattano dati personale nell’ambito della vigilanza o dell’esecuzione sono, per esempio, servizi terzi incaricati dell’esecuzione di controlli e audit clinici (cfr. art. 37 cpv. 3 LRaP, art. 42 ORaP e art. 189 ORaP), Cantoni e servizi di misurazione del radon riconosciuti, che inseriscono dati nella banca dati sul radon (art. 162 cpv. 4 lett. a e b ORaP) o istituzioni di formazione che registrano dati personali nella banca dati nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento (cfr. art. 179 cpv. 5 ORaP).
Il trattamento dei dati comprende anche il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Il disegno introduce dunque la relativa regolamentazione al livello formale di legge. Il trattamento dei dati in questo contesto si limita all’ambito di procedimenti e sanzioni amministrativi o penali (p. es. revoche di licenze ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. b LRaP e decisioni penali ai sensi dell’art. 43 segg. LRaP). Si tiene inoltre conto del fatto che, conformemente all’articolo 14 LRaP, in singoli casi i medici possono comunicare alle autorità di vigilanza eventuali dati concernenti la salute ai sensi dell’articolo 5 lettera c numero 2 LPD, relativi a esami medici di personale professionalmente esposto a radiazioni.
Deve essere disciplinata anche la conservazione dei dati personali finalizzata a scopi di ricerca, prova e statistica. Il Consiglio federale dovrebbe essere in grado di determinarne la durata. Al termine di questo periodo, i dati vengono trasmessi all’Archivio federale svizzero (AFS), conformemente all’articolo 38 LPD, e i dati che sono considerati senza valore archivistico saranno distrutti o resi anonimi.
Con la creazione dell’articolo 46b D-LRaP è disciplinata la comunicazione di questi dati personali alle autorità cantonali, ad altre autorità federali e a terzi. In particolare, nel settore sanitario vengono comunicate ai Cantoni le decisioni sulle licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (cfr. art. 16 cpv. 2 ORaP). Ciò comprende anche la loro revoca. Affinché terzi incaricati dell’esecuzione di compiti, come per esempio l’esecuzione di controlli e audit clinici (cfr. art. 34 cpv. 3 ORaP), possano adempiere i loro compiti, deve essere possibile comunicare loro dati personali. Secondo il disegno, il Consiglio federale disciplina la comunicazione dei dati personali a terzi nella misura in cui la comunicazione è necessaria per la protezione dell’uomo e dell’ambiente oppure a scopi statistici o di ricerca (cfr. art. 76 ORaP, art. 161 cpv. 2 ORaP e art. 162 cpv. 5 ORaP). Ai sensi dell’articolo 46b capoverso 3 D-LRaP i dati personali degni di particolare protezione non verranno comunicati a terzi.
4.4 Ulteriori modifiche
Nell’articolo 2 capoverso 3 LRaP viene introdotta l’abbreviazione LENu per la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare, abbreviazione utilizzata poi anche nell’articolo 3 lettera a, nell’articolo 22 capoverso 1bis e nell’articolo 47 capoverso 2 D-LRaP.
Il vigente articolo 41 LRaP, che disciplina la procedura e la protezione giuridica, deve essere abrogato perché è di natura puramente dichiaratoria e non più necessario. Rimanda inoltre a una legge federale non più in vigore.
Una pena pecuniaria ammonta al massimo a 180 aliquote giornaliere, salvo diversa disposizione della legge (cfr. art. 34 cpv. 1 CP). Un’ulteriore indicazione di tale numero massimo di aliquote giornaliere nell’articolo 43a capoverso 2 LRaP non è necessaria e va quindi stralciata.
Nell’articolo 45 capoverso 1 LRaP, viene introdotta l’abbreviazione DPA per la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, utilizzata nell’articolo 45 capoverso 2 e nell’articolo 46 capoverso 2 LRaP. Inoltre, nel testo di legge tedesco, l’insolita denominazione della DPA (Verwaltungsstrafrechtsgesetz) è stata sostituita nell’articolo 45 capoverso 1 LRaP.
Secondo l’articolo 45 capoverso 2 LRaP, alle infrazioni di cui all’articolo 43 LRaP sono applicabili gli articoli 6 e 7 DPA. Questi due articoli sono tuttavia applicabili anche alle infrazioni di cui all’articolo 43a LRaP, fatto ora integrato nel testo dell’articolo 45, capoverso 2 D-LRaP.
Nella versione in italiano del testo di legge si effettuano tre adeguamenti terminologici. Nel titolo dell’articolo 26 LRaP immissione nell’ambiente descrive la fattispecie in modo più preciso rispetto a scarico nell’ambiente, il titolo modificato si allinea così alla terminologia della disposizione corrispondente nell’articolo 21 lettera c LENu. Analogamente, nell’articolo 26 capoversi 2 e 3 e nell’articolo 43a capoverso 1 lettera a LRaP anche il verbo scaricare è sostituito da immettere, con i necessari adeguamenti grammaticali. Per quanto riguarda la consegna di scorie radioattive, il termine consegna è più appropriato rispetto a fornitura, ed è pertanto stato adottato in tutto il testo di legge (art. 26 cpv. 3, titolo dell’art. 27, art. 27 cpv. 3 e 4). Il verbo consegnare sostituisce fornire in tutti i punti che riguardano la consegna di scorie radioattive, con i necessari adeguamenti grammaticali (art. 27 cpv. 1, art. 44 cpv. 1 lett. e).
In linea con la versione in francese del testo di legge, in cui i termini tedeschi Aufsicht e Überwachung sono opportunamente tradotti con surveillance, in tutto il testo di legge in italiano si è usato sorveglianza. Tuttavia, Aufsicht e Aufsichtsbehörde in italiano dovrebbero essere indicate con vigilanza e autorità di vigilanza. Di conseguenza, in tutta la LRaP autorità di sorveglianza deve essere sostituito da autorità di vigilanza (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 26 cpv. 3, art. 35 cpv. 1 e 2, art. 36 cpv. 2, art. 37 cpv. 1 e 2, art. 46 cpv. 2) e sorveglianza deve essere sostituito da vigilanza laddove designa Aufsicht e non Überwachung (titolo del capitolo 3, art. 35 cpv. 2, titolo dell’art. 37, art. 42 lett. b).
Tali adeguamenti sono già stati apportati al testo italiano a livello di ordinanza.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Legge sulla radioprotezione
Art. 2 Campo d’applicazione
Il capoverso 3 introduce l’abbreviazione LENu per la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare.
Art. 3 Disposizioni complementari
Nella lettera a è stata introdotta l’abbreviazione LENu per la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare.
Art. 14 Comunicazione di dati medici
Capoverso 1: autorità di sorveglianza è sostituito con autorità di vigilanza.
Capoverso 2: autorità di sorveglianza è sostituito con autorità di vigilanza.
Art. 17 Sorveglianza dell’ambiente
Capoverso 1bis: questo capoverso introduce nella LRaP una nuova disposizione, secondo cui le imprese con licenza per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente durante il normale esercizio sono tenute, nel corso del procedimento di licenza, a sostenere le spese per la necessaria sorveglianza delle immissioni in relazione con la loro attività. L’esecuzione della sorveglianza delle immissioni dipende dalla natura dell’immissione autorizzata, dal tragitto di immissione e dalla diffusione nell’ambiente, nonché dalle tecniche di misurazione disponibili. Per questo motivo, questa sorveglianza mirata delle immissioni e i costi ad essa correlati a carico delle singole imprese sono differenti.
In base agli articoli 17 capoverso 2, 26 capoverso 2 e 47 capoverso 1 LRaP, il Consiglio federale può stabilire a livello di ordinanza a quali condizioni è necessaria una sorveglianza delle immissioni in prossimità di un’impresa e chi sostiene le spese di tali provvedimenti. È previsto che, oltre all’immissione autorizzata, altri fattori possano essere utilizzati come criteri; ne sono un esempio l’immissione non pianificata nell’ambiente in caso di incidente, che può portare al superamento del valore limite di dose per la popolazione, oppure l’inventario di materiale radioattivo dell’impresa, se sufficiente per un inquinamento ambientale duraturo.
Conformemente alla raccomandazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) contenuta nella Safety Guide RS-G-1.836, le autorità competenti effettuano la sorveglianza delle immissioni delle imprese con zone d’influenza sovrapposte, come è il caso delle centrali nucleari svizzere (indicate nella RS-G-1.8 come multiple sources). Nel caso delle altre imprese con immissione autorizzata di radioattività nell’ambiente, secondo la RS-G-1.8 l’impresa è responsabile dell’attuazione della sorveglianza delle immissioni ed è pertanto tenuta a sostenerne le spese. Tuttavia, l’impresa può anche commissionare la sorveglianza delle immissioni a terzi o alle autorità competenti. Se la sorveglianza non è effettuata dalle autorità competenti, esse devono autorizzare il programma di sorveglianza e sottoporlo a controlli a campione.
L’impresa sostiene solo le spese per la sorveglianza che si rende necessaria a causa delle sue emissioni autorizzate. In questo senso si tiene conto del principio di equivalenza del diritto tributario secondo cui l’ammontare della contribuzione deve essere ragionevolmente correlato al valore della prestazione (in questo caso la sorveglianza).
Art. 22 Protezione in caso di emergenza
Capoverso 1: per prepararsi a un’emergenza devono essere adottati provvedimenti affinché la popolazione possa essere protetta dall’aumento della radioattività. In particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con agenti terapeutici. Un approvvigionamento tempestivo con agenti terapeutici significa che in caso di evento gli agenti terapeutici, precisamente le compresse allo iodio, devono poter essere assunti in tempo utile. A seconda della situazione meteorologica, il periodo utile aumenta con l’aumentare della distanza dal luogo di rilascio. Il capoverso 1 delega al Consiglio federale la determinazione dei compiti di Confederazione, Cantoni e Comuni nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza.
Capoverso 2: grazie alla precisazione del principio di causalità nell’articolo 83a LENu del disegno (v. sotto), entro un determinato raggio dalle centrali nucleari la totalità delle spese sostenute per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio secondo il capoverso 1 è addossata alle società esercenti delle centrali nucleari; nelle altre parti del territorio svizzero è addossata loro la metà di tali spese. I Cantoni possono inoltre chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari, segnatamente per la pianificazione e l’esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza (cfr. art. 84 lett. a LENu). Solo per quanto riguarda i costi rimanenti, Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti di cui al capoverso 1. Tali compiti sono al momento regolamentati nell’ordinanza sulle compresse allo iodio (e continueranno presumibilmente a esserlo anche in futuro).
Capoverso 3: corrisponde al testo di legge del vigente capoverso 1.
Art. 24 Aumento durevole della radioattività nell’ambiente
Il capoverso 2 obbliga i proprietari di siti o beni immobili ad adottare provvedimenti di risanamento se essi rappresentano per l’uomo e l’ambiente un pericolo da radiazioni ionizzanti. Il capoverso 2 delega al Consiglio federale la determinazione dell’esposizione alle radiazioni a partire dalla quale sussiste un obbligo di risanamento. Per tale determinazione il Consiglio federale tiene conto dello stato della scienza e della tecnica. Attualmente il Consiglio federale disciplina i valori corrispondenti negli articoli 148, 155 e 156 ORaP.
Art. 24a Assunzione delle spese di ispezioni e risanamenti
Capoverso 1: i proprietari sono tenuti ad assumere le spese per i provvedimenti di risanamento di siti e beni immobili che si rendono necessari a causa della presenza di radioattività di origine naturale. È questo il caso per esempio quando in un edificio si riscontrano concentrazioni di radon troppo elevate (cfr. art. 166 ORaP) o quando materiale da costruzione contiene troppa radioattività presente in natura (NORM)37. I proprietari assumono anche le spese dell’ispezione concernente radioattività di origine naturale, indipendentemente dal fatto che, in base al risultato dell’ispezione, sia necessario o meno un risanamento.
Capoverso 2: se un sito o un bene immobile deve essere risanato a causa della presenza di radioattività di origine non naturale, vale a dire radioattività artificiale (p. es. dopo un evento radiologico) oppure radioattività che deriva da un processo durante il quale la radioattività naturalmente presente viene modificata dall’influsso umano, in particolare quando l’obiettivo è di sfruttare le proprietà della radioattività (che p. es. ha causato contaminazioni radioattive di siti e beni immobili associate all’uso del radio nell’industria orologiera), conformemente al principio di causalità le spese per i provvedimenti di risanamento e per la sorveglianza sono a carico delle persone che hanno causato la necessità di risanamento. Se necessario, tra i provvedimenti di risanamento può rientrare anche la sorveglianza del sito contaminato fino al completamento del risanamento. Questa sorveglianza dovrebbe quindi essere a carico di chi l’ha resa necessaria38. Le ispezioni in relazione a siti sospetti o potenzialmente contaminati rientrano invece negli usuali compiti di esecuzione e vigilanza nell’ambito della LRaP (art. 9 in combinato disposto con art. 47 cpv. 1 LRaP). La Confederazione, rispettivamente l’UFSP, esegue le ispezioni e ne assume anche le spese. Sia per i casi di cui al capoverso 1 sia per quelli di cui al presente capoverso, l’autorità d’esecuzione può emettere una decisione in merito all’obbligo di sopportare le spese (art. 5 della legge federale del 20 dicembre 196839 sulla procedura amministrativa [PA]).
Capoverso 3: descrive la ripartizione delle spese nel caso in cui siano coinvolte più persone e corrisponde all’articolo 32d capoverso 2 LPAmb. Il calcolo della parte si basa su criteri di proporzionalità e sulle circostanze nei singoli casi. Sono chiamati in primo luogo ad assumere le spese i perturbatori per comportamento, ossia le persone che con il proprio comportamento oppure con il comportamento di terzi sotto la loro responsabilità hanno cagionato direttamente un danno, un disturbo o un rischio. Per la classificazione come perturbatore per comportamento, il comportamento non deve essere (stato) illegale o infrangere una norma giuridica, e la classificazione non dipende nemmeno dalla colpa, che può tuttavia essere considerata nel calcolo della quota di spese. Nella ripartizione delle spese tra più perturbatori per comportamento, alle autorità spetta un potere di apprezzamento da esercitare correttamente. Alle persone colpevoli va addebitata una quota maggiore rispetto a quelle senza colpa. Nel calcolo della quota di spese è possibile tener conto di criteri economici (in particolare la sopportabilità economica come motivo di riduzione).
Agli attuali proprietari dei siti o dei beni immobili contaminati (perturbatori per situazione) sono addossate spese per i provvedimenti di risanamento soltanto a condizioni restrittive e in piccola parte. Sono potenzialmente tenuti al pagamento delle spese, perché, secondo un principio generale del diritto, chi come proprietario usufruisce di un bene, in linea di principio deve rispondere anche dei suoi inconvenienti. I proprietari precedenti non possono essere chiamati in causa come perturbatori per situazione, ma eventualmente come perturbatori per comportamento. I proprietari attuali sono esentati dall’obbligo di sopportare le spese a condizione che non potessero essere a conoscenza della contaminazione nemmeno applicando la diligenza necessaria. Ciò presuppone che al momento dell’acquisto non fossero o non avrebbero dovuto essere a conoscenza di nessun indizio per cui avrebbero dovuto prendere in conto la possibilità che il bene immobile o il sito fosse contaminato. Tali indizi possono per esempio risultare dal piano d’utilizzazione, dal registro fondiario, da una nota precedente utilizzazione dell’edificio, dal prezzo d’acquisto e da altre circostanze del singolo caso40.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di siti contaminati, di regola la quota di spese a carico degli attuali proprietari si attesta in media tra il 10 e il 30 per cento, a seconda delle circostanze dei singoli casi. Tale quota di spese non risulta tuttavia automaticamente dalla posizione di proprietario, bensì è giustificata solo se a essa si aggiungono altre circostanze, per esempio quando i proprietari traggono o trarranno un vantaggio economico (non indifferente) dalla contaminazione e/o dal risanamento41. Questo è il caso per esempio quando ciò comporta un aumento del valore di mercato del bene immobile o dell’edificio (migliore vendibilità, accesso a nuove possibilità di utilizzo economicamente più redditizie42).
Questo capoverso contempla quindi la possibilità di obbligare anche i proprietari a partecipare in (piccola) parte alle spese di risanamento, anche se si può presupporre che, per il principio di proporzionalità, in molti casi si rinuncerà a tale partecipazione alle spese. In particolare, in caso di vantaggio solo marginale o se non si verifica un aumento del valore, l’autorità può rinunciare a porre a carico degli attuali proprietari spese per i provvedimenti di risanamento.
Capoverso 4: regolamenta i costi scoperti, vale a dire le spese che deve assumere la Confederazione perché non possono essere addossate a nessun responsabile. È il caso quando i responsabili non ci sono più o non possono più essere individuati, oppure sono insolventi. Nella maggior parte dei casi di contaminazione da pittura luminescente contenente radio non è più possibile individuare i responsabili.
Art. 26 Manipolazione di scorie radioattive nell’impresa e immissione nell’ambiente
Rubrica: scarico nell’ambiente è sostituito con immissione nell’ambiente.
Capoverso 2: scaricare è sostituito con immettere, con i necessari adeguamenti grammaticali.
Capoverso 3: scaricare è sostituito con immettere, con i necessari adeguamenti grammaticali. fornire è sostituito con consegnare, con i necessari adeguamenti grammaticali. autorità di sorveglianza è sostituita con autorità di vigilanza.
Art. 27 Consegna
Capoverso 1: secondo il vigente articolo 27 capoverso 1 LRaP, chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare deve consegnarle a un servizio designato dall’autorità competente e assumere le spese di smaltimento. Il disegno integra a tale obbligo l’aggiunta secondo cui anche chi trova scorie radioattive deve sottostare all’obbligo di consegna (ma non a quello di assunzione delle spese). Il verbo fornire è stato sostituito con consegnare, con i necessari adeguamenti grammaticali.
Capoverso 2: corrisponde a quello vigente. È chiamato ad assumere le spese chi ha prodotto le scorie (e non chi le trova).
Capoverso 2bis: nel nuovo capoverso viene creata la base giuridica per l’assunzione delle spese di smaltimento di tali scorie da parte della Confederazione, nel caso in cui non sia più possibile addossarle a chi le ha prodotte, perché non può più essere identificato o è insolvente.
Le imprese di riciclaggio e chi trova scorie non sono considerati responsabili della contaminazione. Nella prassi, tuttavia, le imprese di riciclaggio di regola riscuotono precauzionalmente le tasse di smaltimento dalle persone (privati o imprese) che consegnano loro materiale radioattivo. L’impresa presso la quale viene rinvenuta la fonte radioattiva assume le spese per l’onere legato al recupero della fonte; si tratta quindi di un onere sostenuto dall’impresa. Secondo la norma nell’articolo 104 ORaP attualmente in vigore, le aziende in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e quelle che riciclano o preparano all’esportazione rottami metallici sono tenute, nel quadro della gestione o della preparazione all’esportazione, a verificare la presenza di materiali radioattivi orfani in tali materiali o rifiuti mediante adeguate procedure di controllo, e a mettere al sicuro in luoghi idonei i materiali eventualmente rinvenuti.
Capoverso 3: fornitura è sostituito con consegna.
Capoverso 4: fornitura è sostituito con consegna.
Rubrica dopo l’art. 27
Capitolo 3: sorveglianza è sostituito con vigilanza.
Art. 35 Obbligo di annunciare e di informare
Capoverso 1: autorità di sorveglianza è sostituito con autorità di vigilanza.
Capoverso 2: autorità di sorveglianza è sostituito con autorità di vigilanza. sorveglianza è sostituita con vigilanza.
Art. 36 Obbligo di tenere un registro
Capoverso 2: autorità di sorveglianza è sostituito con autorità di vigilanza.
Art. 37 Vigilanza
Rubrica: sorveglianza è sostituito con vigilanza.
Capoverso 1: autorità di sorveglianza è sostituito con autorità di vigilanza.
Capoverso 2: autorità di sorveglianza è sostituito con autorità di vigilanza.
Art. 41 Procedura e protezione giuridica
Secondo l’articolo 41 LRaP, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla PA e dalla legge federale del 16 dicembre 194343 sull’organizzazione giudiziaria. Quest’ultima non è più in vigore. Il rimando alla PA è puramente dichiaratorio e quindi non necessario. Di conseguenza, l’articolo 41 LRaP deve essere abrogato e la rubrica del capitolo 5 deve essere adeguata. La rubrica del capitolo 5 si limita dunque ora solo agli emolumenti di cui all’articolo 42 LRaP.
Art. 42 Emolumenti
Lettera b: sorveglianza è sostituito con vigilanza.
Art. 43a Manipolazione di sostanze radioattive contraria alle prescrizioni, irradiazione ingiustificata di cose
Capoverso 1 lettera a: scaricare è sostituito con immettere, con i necessari adeguamenti grammaticali.
Capoverso 2: l’articolo 34 capoverso 1 CP fissa il limite massimo in caso di pena pecuniaria a 180 aliquote giornaliere, salvo diversa disposizione della legge. Nell’articolo 43a capoverso 2 LRaP si può dunque stralciare l’ulteriore indicazione di tale limite massimo allo stesso valore.
Art. 44 Contravvenzioni
Capoverso 1: l’entità della pena per le contravvenzioni commesse intenzionalmente è innalzata a 40 000 franchi al posto degli attuali 10 000 franchi vigenti ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 CP. Questo inasprimento della pena è in linea con i tempi e proporzionato, perché le fonti radioattive rappresentano un pericolo per la salute. Nella lettera e, fornire è sostituito con consegnare con i necessari adeguamenti grammaticali.
Capoverso 2: dimezza l’entità della pena di cui al capoverso 1, portandola a 20 000 franchi, per i casi in cui la contravvenzione è stata commessa per negligenza. Il vigente capoverso 2, che permette attualmente al Consiglio federale di prevedere a livello di ordinanza una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività, è abrogato e sostituito dalla punibilità della negligenza. La disposizione esecutiva all’articolo 199 capoverso 2 ORaP che prevede questa multa più elevata si basa quindi ora sul capoverso 1 lettera f e sottostà dunque anche alla commissione per negligenza. L’originale maggiore entità della pena di cui al capoverso 2 è anch’essa coperta dall’inasprimento della pena a 40 000 franchi al capoverso 1.
Capoverso 3: il termine di prescrizione è portato a cinque anni così da creare condizioni più favorevoli per il perseguimento penale ai sensi della DPA dei casi di più grave entità, in particolare per fatti di cui agli articoli 43 e 43a LRaP che, per questioni di competenza, sono esaminati in un primo tempo dall’MPC. Il termine di prescrizione di cinque anni corrisponde a quello previsto per le contravvenzioni ai sensi della LENu.
Capoverso 4: si introduce nella LRaP una clausola bagatellare che permette, nei casi di esigua gravità come gli esempi citati al numero 1.1.2, di prescindere dalla denuncia, rispettivamente dal perseguimento (penale) o dalla pena. A differenza dell’articolo 52 CP, ciò deve poter essere possibile già quando la colpa o le conseguenze del fatto sono di lieve entità; inoltre, tale decisione di rinuncia deve poter essere presa già inizialmente dalle autorità di vigilanza e d’esecuzione e non solo più tardi dall’autorità di perseguimento penale. In caso di infrazione minore con colpa o conseguenze del fatto di lieve entità, tali autorità possono così essere dispensate dall’obbligo di sporgere denuncia di cui all’articolo 19 DPA e l’autorità penale amministrativa da parte sua non deve nemmeno procedere all’esame del caso. Le autorità di vigilanza e d’esecuzione possono quindi decidere di denunciare un’infrazione minore per esempio solo in caso di recidiva (se è commessa di nuovo dalla stessa persona o dalla stessa impresa). Nell’ambito di vigilanza dell’IFSN, la clausola bagatellare può inoltre promuovere la cultura dell’errore (cfr. n. 2).
Art. 45 Applicazione del diritto penale amministrativo
Capoverso 1: viene introdotta l’abbreviazione DPA per la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Capoverso 2: gli articoli 6 e 7 DPA sono applicabili non solo all’articolo 43 LRaP, ma anche all’articolo 43a LRaP. L’articolo 45 capoverso 2 D-LRaP è quindi modificato di conseguenza e viene utilizzata l’abbreviazione DPA per la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Art. 46 Procedura e competenza
Nel capoverso 2 viene utilizzata l’abbreviazione DPA per la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Art. 46a Trattamento di dati personali
Capoverso 1: disciplina il trattamento di dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, da parte delle varie autorità che svolgono i propri compiti nell’ambito della legislazione sulla radioprotezione. Le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla vigilanza e all’esecuzione ai sensi della presente legge trattano dati personali, che sia nell’ambito del procedimento di licenza, in quello delle loro attività di vigilanza ed esecuzione, o nella gestione di banche dati, registri o inventari.
Capoverso 2: si precisa il trattamento di dati personali degni di particolare protezione citato al capoverso 1. Possono essere trattati solamente i dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali ai sensi dell’articolo 5 lettera c numero 5 LPD. I dati personali degni di particolare protezione vengono trattati sia in caso di revoca della licenza a carattere penale, per esempio se un onere vincolato alla licenza oppure un provvedimento ordinato non sono rispettati nonostante diffida (art. 34 cpv. 1 lett. b LRaP), sia in caso di decreti penali nell’ambito di procedure penali amministrative (art. 43 segg. LRaP). In singoli casi possono essere trattati anche dati concernenti la salute ai sensi dell’articolo 5 lettera c numero 2 LPD comunicati da medici alle autorità di vigilanza sulla base dell’articolo 14 LRaP.
Capoverso 3: per motivi di trasparenza del trattamento dei dati, si inserisce una disposizione volta a descrivere lo scopo della conservazione dei dati. Essa comprende sia la conservazione di dati personali che non sono degni di particolare protezione, come per esempio i dati delle dosimetrie individuali (cfr. art. 12 LRaP e art. 72 segg. ORaP)44, sia dati personali degni di particolare protezione come i dati concernenti la salute, che vengono comunicati dai medici alle autorità di vigilanza sulla base dell’articolo 14 LRaP (cfr. anche art. 59 ORaP). A livello di ordinanza va esplicitato quando i dati non sono più necessari per lo scopo del trattamento e devono dunque essere distrutti conformemente all’articolo 6 capoverso 4 LPD. Per quanto riguarda l’archiviazione dei dati nell’AFS, si applica l’articolo 38 LPD.
Art. 46b Comunicazione di dati personali
Capoverso 1: affinché sia garantita una buona collaborazione tra le autorità citate nell’articolo 46a capoverso 1 D-LRaP, in particolare nell’ottica dei procedimenti di licenza e delle procedure penali amministrative, è necessario che esse si comunichino dati personali degni di particolare protezione. Il presente capoverso crea la base che consente a tali autorità di comunicarsi d’ufficio i dati personali degni di particolare protezione, ai sensi dell’articolo 46a capoverso 2 D-LRaP. Inoltre, possono comunicare tali dati alle autorità cantonali, d’ufficio o su richiesta, nella misura in cui sono necessari per l’adempimento di compiti nell’ambito della protezione della popolazione o nel settore dell’ambiente e della sanità (lettera a), nonché ad altre autorità federali se ciò è necessario per l’esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare (lettera b). In questo modo, la prassi attuale viene sancita nella legge.
Capoverso 2: permette la comunicazione reciproca tra le autorità di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 46a capoverso 1 D‑LRaP, nella misura in cui ne hanno bisogno per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. Possono comunicare tali dati anche alle autorità di cui al capoverso 1 lettere a e b. Per esempio, le organizzazioni cantonali dei pompieri necessitano di determinati dati personali per adempiere i loro compiti in ambito di protezione della popolazione, quali la valutazione della sicurezza e del pericolo di una situazione in caso di incendio.
Capoverso 3: devono essere comunicati dati personali anche a terzi, affinché questi possano eseguire correttamente i loro incarichi e compiti nell’ambito della legislazione sulla radioprotezione. I dati personali degni di particolare protezione non sono interessati da questa disposizione. Per questo motivo la comunicazione di dati personali a terzi è delegata al Consiglio federale nella misura in cui la comunicazione è necessaria per la protezione dell’uomo e dell’ambiente oppure a scopi statistici o di ricerca.
Art. 47 Esecuzione
Nel capoverso 2 viene utilizzata l’abbreviazione LENu per la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare.
5.2 Legge federale sull’energia nucleare
Art. 83a Assunzione delle spese per l’approvvigionamento preventivo della popolazione con compresse allo iodio
Capoverso 1: i titolari di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare assumono le spese relative all’approvvigionamento preventivo e tempestivo con compresse allo iodio della popolazione che abita o che soggiorna regolarmente entro un determinato raggio dalla centrale nucleare. All’interno di questo raggio le compresse devono essere distribuite a titolo preventivo alle economie domestiche e alle imprese affinché, in caso di evento, chi abita in tali regioni possa effettivamente assumerle in tempo utile. La totalità delle spese sostenute in questo contesto è assunta dalle centrali nucleari perché ne sono la causa. Oltre questo raggio, esse assumono la metà delle spese sostenute. In queste spese rientrano in particolare le spese per l’acquisto, la distribuzione, il magazzinaggio, i controlli, la sostituzione e l’eliminazione delle compresse allo iodio che hanno raggiunto la data di scadenza, nonché per l’informazione della popolazione e degli specialisti.
Capoverso 2: questo capoverso descrive il principio alla base del calcolo del raggio di cui al capoverso 1. Le basi per il calcolo del raggio sono date, da un lato, dalle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’AIEA riguardanti la protezione della tiroide mediante l’assunzione di compresse allo iodio e, dall’altro, dalla possibile quantità di emissione di iodio radioattivo in caso di evento e dalla diffusione dello iodio radioattivo nell’ambiente. Secondo l’odierno stato della scienza, l’assunzione delle compresse allo iodio è raccomandata entro al massimo due ore dall’evento, se si prevede una dose tiroidea di circa 50 mSv o più45. Nell’ambito del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX, sulla base delle possibili quantità emesse e delle situazioni meteorologiche, sono state individuate le zone attorno alle centrali nucleari svizzere dove si prevede che tale dose tiroidea potrebbe essere raggiunta. Nello scenario di riferimento A4, utilizzato come base anche per l’ordinanza del 14 novembre 201846 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, i 50 mSv di dose tiroidea sono raggiunti fino a circa 50 chilometri di distanza47.
In caso di scenario d’incidente estremo con condizioni meteorologiche avverse o se la quantità emessa fosse maggiore di quella dello scenario di riferimento A4, i 50 mSv potrebbero essere raggiunti in tutta la Svizzera. Per questi casi estremi la Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA) della HERCA (HERCA-WENRA) raccomanda una zona di pianificazione per la distribuzione di compresse allo iodio di 100 chilometri48. Sulla base di questo rischio residuo si giustifica il fatto che agli esercenti delle centrali nucleari sia addossata la metà delle spese per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio anche oltre il raggio di 50 chilometri dalla centrale nucleare. La partecipazione alle spese da parte della Confederazione è giustificata dagli scenari d’incidente estremi per le centrali nucleari estere o da altri eventi nucleari.
Con la definitiva messa fuori esercizio di una centrale nucleare la licenza d’esercizio decade. Conformemente all’articolo 83a LENu del disegno, gli esercenti di una centrale nucleare in fase di disattivazione non sono più tenuti a sostenere le spese relative all’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio, anche se nell’impianto sono ancora presenti elementi di combustibile esausti. Secondo l’odierno stato della scienza, in questo caso non vi è alcun rischio di contaminazione dell’ambiente da iodio radioattivo che richieda un’assunzione di compresse allo iodio.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le imprese
Distribuzione delle compresse allo iodio
Secondo l’articolo 10 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio, per l’acquisto e la distribuzione a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l’eliminazione delle compresse allo iodio che hanno raggiunto la data di scadenza come pure per l’informazione della popolazione e degli specialisti, gli esercenti delle centrali nucleari svizzere assumono la totalità delle spese entro un raggio di 50 chilometri da una centrale nucleare svizzera e la metà delle spese oltre tale raggio. Il resto delle spese è a carico dell’ente pubblico.
Il presente disegno crea una base legale per una regolamentazione chiara e semplice dei costi per la distribuzione delle compresse allo iodio che corrisponde alla regolamentazione dei costi prevista dall’ordinanza sulle compresse allo iodio, se il raggio di cui all’articolo 83a LENu del disegno è fissato a 50 chilometri come descritto sopra.
Per quel che riguarda le regioni oltre il raggio di 50 chilometri, la Confederazione da una parte e gli esercenti delle centrali nucleari dall’altra hanno preso a carico ognuno la metà delle spese totali di 4,8 milioni di franchi per la campagna di distribuzione del 2020. Per la prossima campagna di distribuzione in queste regioni, prevista per il 2029, vi saranno costi supplementari per 1,75 milioni di franchi a seguito della messa fuori esercizio della centrale nucleare di Mühleberg. Secondo la regolamentazione dei costi prevista dal presente disegno, le spese complessive di 6,55 milioni di franchi saranno assunte per metà dagli esercenti delle centrali nucleari e per metà dall’ente pubblico.
Secondo il vigente accordo tra Confederazione ed esercenti delle centrali nucleari, la Confederazione partecipa finanziariamente alla campagna del 2024 (regioni situate entro il raggio di 50 km). Tale accordo stabilisce che gli esercenti delle centrali nucleari contribuiscono al finanziamento della campagna di distribuzione 2024 con un contributo volontario di 11 milioni di franchi; il resto delle spese è sostenuto dalla Confederazione. Secondo le ultime stime, le spese totali per la campagna di distribuzione 2024 ammonteranno a 24,6 milioni di franchi. Con il presente disegno, invece, la totalità dei costi per le future campagne di distribuzione per le regioni situate entro il raggio di 50 chilometri – la prossima presumibilmente nel 2032 con costi totali analoghi a quelli della campagna di distribuzione 2024 – sarà assunta dagli esercenti delle centrali nucleari.
Sorveglianza delle immissioni
Gli esercenti delle centrali nucleari partecipano già alla sorveglianza in prossimità dei loro impianti. Con la regolamentazione proposta nell’articolo 17 capoversi 1bis D‑LRaP tale partecipazione resta immutata. Inoltre, anche in prossimità delle imprese dell’industria di lavorazione del trizio viene effettuata una sorveglianza specifica delle immissioni, ai cui costi le imprese in questione vengono obbligate a partecipare in modo proporzionale. La nuova regolamentazione concernente l’assunzione delle spese per la sorveglianza delle immissioni da parte delle imprese con licenza per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente avrà tuttavia esigue conseguenze finanziarie per la Confederazione e le imprese in questione.
Contaminazione radioattiva
La ricerca storica dell’Università di Berna nell’ambito del Piano d’azione radio ha identificato circa 1100 beni immobili potenzialmente contaminati dall’impiego di pittura luminescente contenente radio. Di questi, sono stati esaminati alla ricerca di radio 1093 beni immobili comprensivi di 6200 appartamenti circa (o locali commerciali). Alla conclusione del Piano d’azione sono stati risanati 161 beni immobili. Per il periodo successivo alla fine del Piano d’azione radio si prevede un numero molto più esiguo di casi (circa 2 all’anno). Per questo motivo, con la nuova regolamentazione delle spese in caso di contaminazione radioattiva di cui all’articolo 24a D-LRaP, la Confederazione sosterrà circa 100 000 franchi annui per l’assunzione dei costi scoperti.
Il disegno di legge non ha ripercussioni per le finanze della Confederazione in termini di personale.
6.2 Ripercussioni sulla società
Con il presente disegno si vuole garantire a lungo termine la disponibilità di compresse allo iodio per la popolazione. In questo modo, in caso di evento nel quale vi sia da attendersi che lo iodio radioattivo possa avere effetti dannosi sulla salute, sarà possibile assumere in tempo utile le compresse allo iodio e prevenire tali effetti. Il disegno attribuisce alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni il compito di garantire l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio e crea inoltre la base per la regolamentazione delle spese tra l’ente pubblico e gli esercenti delle centrali nucleari.
6.3 Ripercussioni in altri ambiti
Oltre alle ripercussioni già descritte, le precisazioni del principio di causalità non dovrebbero avere nessuna ulteriore ripercussione, in particolare per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, sull’economia o sull’ambiente.
Dalle modifiche relative alla protezione dei dati previste nel disegno non risulta nessuna conseguenza diretta per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni e nemmeno per l’economia o la società, dato che si crea unicamente la base legale formale per la prassi attuale che si basa sull’ORaP. Lo stesso vale per le modifiche dell’articolo 27 LRaP relative alla regolamentazione delle spese per lo smaltimento di scorie radioattive.
Le nuove disposizioni per il perseguimento penale consentono alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, per le contravvenzioni che riguardano la legislazione in materia di radioprotezione, di concentrarsi sui casi di più grave entità e non saranno più costrette a perseguire quelli di lieve entità.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Il disegno si basa sull’articolo 118 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale49 (Cost.), secondo cui la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti. Sono determinanti anche gli articoli sulla ricerca (art. 64 Cost.) e sulla protezione dell’ambiente (art. 74 Cost.).
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera non ha alcun impegno internazionale vincolante nell’ambito della radioprotezione. La radioprotezione svizzera deve tuttavia essere conforme agli standard internazionali ed essere armonizzata, soprattutto nei casi in cui lo scambio con i Paesi limitrofi è importante.
La Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) esamina regolarmente lo stato della ricerca riguardante gli effetti sulla salute delle radiazioni ionizzanti e su questa base formula raccomandazioni in materia di radioprotezione. Tali raccomandazioni sono riconosciute a livello internazionale e fungono da base per direttive internazionali, come quelle dell’AIEA, e per la legislazione nazionale. In quanto Stato membro dell’AIEA, in linea di principio la Svizzera segue le sue direttive.
Secondo il messaggio concernente la LRaP50 i principi della radioprotezione nella LRaP, in particolare gli articoli 8–10, si basano sulle raccomandazioni dell’ICRP della pubblicazione ICRP 2651 e le disposizioni per le situazioni di incidente si basano su quelle della pubblicazione ICRP 4052. Dall’entrata in vigore della LRaP, nel contesto delle revisioni dell’ORaP sono state attuate raccomandazioni più recenti, in particolare quelle della pubblicazione ICRP 10353 sulle diverse situazioni di esposizione, sulla base delle quali anche l’AIEA54 e la Comunità europea dell’energia atomica55 hanno rivisto le proprie direttive.
Per questo motivo, non è necessario adeguare i principi della radioprotezione che con il presente disegno rimangono invariati. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, non esistono ancora raccomandazioni internazionali tranne che per la sorveglianza delle immissioni. La proposta regolamentazione delle spese per la sorveglianza delle immissioni corrisponde fondamentalmente alla raccomandazione della Safety Guide RS-G-1.8 dell’AIEA (cfr. n. 5.1).
Con il nuovo capitolo sul trattamento dei dati, il progetto crea una base giuridica per le relative disposizioni da emanare a livello di ordinanza, per una moderna gestione dei dati. In questo modo è per esempio possibile adempiere alla raccomandazione dell’AIEA riguardante il periodo di conservazione dei dati della dosimetria individuale (cfr. n. 5.1).
7.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente disegno soddisfa tale requisito. Esso comprende la revisione parziale della LRaP e, nell’allegato, si effettua una modifica necessaria in un’ulteriore legge federale, la LENu.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il disegno non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Esso non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7.5 Delega di competenze legislative
Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Cost. non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il disegno prevede in diverse disposizioni la delega di competenze legislative, al fine di garantire adeguamenti rapidi al più recente stato della scienza e della tecnica e alle armonizzazioni internazionali.
7.5.1 Legge sulla radioprotezione
Determinazione dei compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza.
La disposizione è già presente nel vigente articolo 22 capoverso 2 LRaP. Viene ora integrata nell’articolo 22 capoverso 1 D-LRaP con l’aggiunta che si tratta di compiti nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza.
Determinazione dell’esposizione alle radiazioni a partire dalla quale sussiste un obbligo di risanamento di un sito o bene immobile
Il D-LRaP introduce nell’articolo 24 un nuovo capoverso che stabilisce in primo luogo il concreto obbligo di risanamento per i proprietari, se da loro siti o beni immobili deriva per l’uomo e l’ambiente un pericolo da radiazioni ionizzanti. Nel secondo periodo dell’articolo 24 capoverso 2 D-LRaP al Consiglio federale è conferita la competenza di determinare, nelle disposizioni esecutive e tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica, il livello di esposizione alle radiazioni a partire dal quale sussiste un obbligo di risanamento.
Determinazione e durata di conservazione di dati
L’articolo 46a capoverso 3 D-LRaP conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire la durata di conservazione dei dati personali, compresi quelli di cui all’articolo 46a capoverso 2 D-LRaP.
Comunicazione di dati personali a terzi
L’articolo 46b capoverso 3 D-LRaP prevede che il Consiglio federale può disciplinare nelle disposizioni esecutive la comunicazione a terzi di dati personali (ma non di dati personali degni di particolare protezione), alla sola condizione che tale comunicazione sia necessaria per la protezione dell’uomo e dell’ambiente oppure a scopi statistici o di ricerca.
7.5.2 Legge federale sull’energia nucleare
Definizione del raggio per l’assunzione delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio
Nell’articolo 83a capoverso 1 LENu, il disegno prevede che i titolari di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare assumono la totalità delle spese per la distribuzione delle compresse allo iodio entro un certo raggio e la metà delle spese oltre tale raggio. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce il raggio di cui al capoverso 1 basandosi sui criteri descritti. Il resto delle spese è sostenuto da Confederazione, Cantoni e Comuni in base ai loro compiti nell’ambito della protezione d’emergenza, la cui determinazione è delegata al Consiglio federale nell’articolo 22 capoverso 1 D-LRaP.
7.6 Protezione dei dati
Con gli articoli 46a e 46b, il disegno introduce nella LRaP un nuovo capitolo sul trattamento dei dati. Il capitolo crea la base giuridica necessaria per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione. Si rimanda ai numeri 4.3 e 5.1.