FF 2024 3161
Legge sulla radioprotezione (LRaP) (Disegno)
(LRaP)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20241,
decreta:
I
La legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutto l’atto normativo «autorità di sorveglianza» è sostituito con «autorità di vigilanza».
Art. 2 cpv. 3
Gli articoli 28–38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare (LENu).
Art. 3 lett. a
In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare:
per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la LENu4;
Art. 17 cpv. 1bis
Le imprese con licenza per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente sono tenute, nel corso del procedimento di licenza, a sostenere le spese per le misure necessarie di sorveglianza delle immissioni in relazione con la loro attività.
Art. 22 Protezione in caso di emergenza
Per prepararsi a un’emergenza devono essere presi provvedimenti per proteggere la popolazione dalla radioattività; in particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con gli agenti terapeutici e le informazioni necessari. Nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza il Consiglio federale stabilisce i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti che non possono essere addossate a terzi secondo il capoverso 3 o gli articoli 83a o 84 LENu5.
Le imprese, per le quali l’emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell’ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:
a installare, a loro spese, un sistema d’allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d’allarme generale;
a partecipare alla preparazione e all’esecuzione di provvedimenti protettivi d’emergenza.
Art. 24 cpv. 2
Siti e beni immobili che rappresentano per l’uomo e l’ambiente un pericolo da radiazioni ionizzanti devono essere risanati dal proprietario. Tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica, il Consiglio federale stabilisce a partire da quale esposizione alle radiazioni sussiste un obbligo di risanamento.
Art. 24aAssunzione delle spese di ispezioni e risanamenti
Il proprietario assume le spese dell’ispezione di siti e beni immobili concernente radioattività di origine naturale nonché dei necessari provvedimenti di risanamento.
Chiunque rende necessari provvedimenti per il risanamento di siti e beni immobili a causa di radioattività di origine non naturale ne assume le spese. La Confederazione assume le spese delle ispezioni correlate.
Se sono coinvolte più persone ai sensi del capoverso 2, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito o bene fondiario non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza della contaminazione nemmeno applicando la diligenza necessaria.
La Confederazione assume la quota di spese delle persone che hanno reso necessario il provvedimento, se esse non possono essere individuate o sono insolventi.
Art. 26 rubrica, cpv. 2 e 3
Manipolazione di scorie radioattive nell’impresa e immissione nell’ambiente
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le scorie radioattive di debole attività possono essere immesse nell’ambiente.
Le scorie radioattive che non possono essere immesse nell’ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in modo sicuro, se del caso solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall’autorità di vigilanza sino alla loro consegna o esportazione.
Art. 27 Consegna
Chiunque produce o trova scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare deve consegnarle a un servizio designato dall’autorità competente.
Chiunque produce scorie radioattive ne assume le spese di smaltimento.
La Confederazione assume le spese di cui al capoverso 2, se chi ha prodotto le scorie radioattive non può essere individuato o è insolvente.
Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle scorie nell’azienda e la loro consegna.
Se la loro immediata consegna o il loro smaltimento non sono possibili oppure sono inadeguati dal profilo della radioprotezione, le scorie sono depositate, sotto controllo, in un deposito intermedio.
Rubrica dopo l’art. 27
Capitolo 3: Licenza e vigilanza
Art. 35 cpv. 1 e 2
Il titolare della licenza deve annunciarsi all’autorità di vigilanza qualora egli in-tenda:
procedere a una modificazione della costruzione o del funzionamento di un impianto o di un apparecchio che potrebbe esplicare effetti sulla sicurezza;
utilizzare sostanze radioattive supplementari o aumentare l’attività di sostanze radioattive autorizzate.
Il titolare della licenza e le persone occupate nell’impresa devono informare l’auto-rità di vigilanza e le persone che questa ha incaricato e accordare loro il diritto di esame dei documenti e di accesso all’impresa, in quanto necessario per l’esecuzione della vigilanza.
Art. 36 cpv. 2
Deve regolarmente presentare un rapporto all’autorità di vigilanza.
Art. 37 rubrica, art. 1 e 2
Vigilanza
Il Consiglio federale designa le autorità di vigilanza.
L’autorità di vigilanza emana le disposizioni che s’impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell’esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi.
Rubrica dopo l’art. 40
Capitolo 5: Emolumenti
Art. 41
Abrogato
Art. 42 lett. b
Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per:
l’esercizio della vigilanza e l’esecuzione dei controlli;
Art. 43a cpv. 1 lett. a e cpv. 2
Chiunque intenzionalmente:
immagazzina, smaltisce o immette nell’ambiente sostanze radioattive in modo contrario alle prescrizioni;
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.
Art. 44 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), lett. e nonché comminatoria e cpv. 2, 3 e 4
Chiunque intenzionalmente:
non adempie il suo dovere di consegnare scorie radioattive o di eliminare le fonti di pericolo;
è punito con una multa sino a 40 000 franchi.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 20 000 franchi.
Il perseguimento penale per una contravvenzione si prescrive in cinque anni.
Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia penale, dal perseguimento penale e dalla pena.
Art. 45 Applicazione del diritto penale amministrativo
Sono applicabili le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo (DPA) (art. 14–18).
Alle infrazioni secondo gli articoli 43 e 43a sono applicabili gli articoli 6 e 7 DPA.
Art. 46 cpv. 2
Le infrazioni di cui agli articoli 44 e 45 capoverso 1 sono perseguite e giudicate dall’autorità che ha rilasciato la licenza o dall’autorità di vigilanza. Alla procedura è applicabile la DPA7.
Rubrica dopo l’art. 46
Capitolo 6a: Trattamento dei dati
Art. 46aTrattamento di dati personali
Le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla vigilanza e all’esecuzione possono, nell’ambito degli scopi della presente legge, trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione.
Possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
dati concernenti sanzioni amministrative nell’ambito dei procedimenti di licenza nonché dell’attività di vigilanza ed esecuzione;
dati concernenti procedimenti e sanzioni penali nell’ambito di procedure penali amministrative;
dati concernenti la salute che ai sensi dell’articolo 14 devono essere comunicati alle autorità di vigilanza.
Le autorità di cui al capoverso 1 conservano i dati a scopi di ricerca, prova e statistica. Il Consiglio federale può stabilirne la durata di conservazione.
Art. 46bComunicazione di dati personali
Le autorità di cui all’articolo 46a capoverso 1 possono comunicarsi d’ufficio dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e quelli concernenti la salute di cui all’articolo 14. Possono comunicare d’ufficio o su richiesta tali dati anche alle seguenti autorità:
autorità cantonali, nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito della protezione della popolazione o nel settore dell’ambiente e della sanità;
altre autorità federali, se ciò è necessario per l’esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare.
Possono comunicarsi i dati personali che non sono degni di particolare protezione nella misura in cui ne hanno bisogno per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. Possono comunicare tali dati personali anche alle autorità di cui al capoverso 1 lettere a e b.
Il Consiglio federale disciplina la comunicazione a terzi di dati personali che non sono degni di particolare protezione, nella misura in cui la comunicazione è necessaria per:
la protezione dell’uomo e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti;
scopi statistici; o
scopi di ricerca.
Art. 47 cpv. 2
Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la LENu8 prevede un’autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.
II
La legge federale del 21 marzo 20039 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 83aAssunzione delle spese per l’approvvigionamento preventivo della popolazione con compresse allo iodio
I titolari di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare assumono le seguenti spese relative all’approvvigionamento preventivo e tempestivo con compresse allo iodio:
la totalità delle spese per la popolazione che abita o che soggiorna regolarmente entro un determinato raggio dalla centrale nucleare;
la metà delle spese per la popolazione che abita o che soggiorna regolarmente nelle regioni situate oltre questo raggio.
Il Consiglio federale stabilisce il raggio di cui al capoverso 1 basandosi sullo stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l’emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell’ambiente.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.