FF 2024 566
Decreto federale concernente il programma d’armamento 2024 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242 sull’esercito 2024,
decreta:
Art. 1 Programma d’armamento
Il programma d’armamento 2024 è approvato.
Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:
mio. fr. | |
|---|---|
| 130 |
| 40 |
| 70 |
| 210 |
| 40 |
Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno
Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno.
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
Art. 4 Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.