Fonte

FF 2024 566

Decreto federale concernente il programma d’armamento 2024 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20242 sull’esercito 2024,

decreta:

Art. 1 Programma d’armamento

Il programma d’armamento 2024 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d’impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno:

mio. fr.

  1. Equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS

    (ambito di capacità condotta e interconnessione)

130

  1. Sensori passivi parzialmente mobili quale complemento al quadro della situazione aerea

    (ambito di capacità Rete informativa integrata e sensori)

40

  1. Mantenimento del valore del velivolo da addestramento PC-7

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi aerei)

70

  1. Missile terra-terra

    (ambito di capacità efficacia contro obiettivi al suolo)

210

  1. Cibersicurezza

    (ambito di capacità efficacia nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico)

40

Art. 3 Trasferimenti tra crediti d’impegno

Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d’impegno.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d’impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.