FF 2024 591
Legge federale sull’imposizione individuale (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20241,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Sostituzione di espressioni
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 3 cpv. 5, quarto periodo
5 … L’obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli.
Titolo dopo l’art. 8
Capitolo 2a Attribuzione dei proventi e delle deduzioni
Art. 8a
I proventi e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile e degli altri suoi diritti legali.
I costi di conseguimento gli sono attribuiti in funzione dei relativi proventi. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto sottostante.
Art. 9 Figli sotto l’autorità parentale
Il reddito dei figli soggetti all’autorità parentale congiunta è attribuito in ragione della metà a ciascun genitore. In caso contrario, il reddito dei figli è cumulato con quello della persona che esercita l’autorità parentale esclusiva sui figli.
I figli sono tassati individualmente sul reddito da attività lucrativa.
Art. 9a Persone in unione domestica registrata
Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.
Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Responsabilità solidale
e 2 Abrogati
Art. 14 cpv. 2 e 4
Abrogato
L’imposta è calcolata secondo l’articolo 36 capoverso 1. La riduzione di cui all’articolo 36 capoverso 2 non è applicabile.
Art. 23 lett. f
Sono parimenti imponibili:
gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, a condizione che i due genitori che esercitano l’autorità parentale congiunta non vivano in comunione domestica.
Art. 33 cpv. 1 lett. c, g, h e hbis, 1bis lett. b e c, nonché 2 e 3
Sono dedotti dai proventi:
c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, a condizione che i due genitori che esercitano l’autorità parentale congiunta non vivano in comunione domestica; non sono tuttavia deducibili le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, assicurazioni contro le malattie e, laddove non compresi sotto la lettera f, quelli per assicurazioni contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, fino a concorrenza di una somma globale di 1800 franchi;
h. le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, se tali spese superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–32 e le altre deduzioni di cui al presente articolo;
hbis. le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 20023 sui disabili al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, se tali spese superano la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c;
Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
di 700 franchi per ogni figlio per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; l’attribuzione della deduzione ai genitori è disciplinata dall’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b;
di 700 franchi per ogni persona per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.
Abrogato
Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare un’attività lucrativa del contribuente. Hanno diritto alla deduzione delle spese comprovate:
fino a concorrenza dell’importo massimo, il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto alla sua autorità parentale esclusiva, così come il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto all’autorità parentale congiunta senza l’altro genitore;
i due genitori che vivono in comunione domestica con il figlio soggetto all’autorità parentale congiunta, ciascuno fino alla metà dell’importo massimo;
i due genitori separati con i quali il figlio soggetto all’autorità parentale congiunta vive alternatamente in comunione domestica, ciascuno fino alla metà dell’importo massimo; se le spese per la cura prestata da terzi sono a carico di un solo genitore, quest’ultimo ha diritto alla deduzione fino a concorrenza dell’importo massimo.
Art. 35 cpv. 1
Sono dedotti dal reddito:
12 000 franchi per ogni figlio minorenne sotto l’autorità parentale del contribuente al cui sostentamento il contribuente provvede da solo; ciascun genitore può dedurre la metà dell’importo se il figlio sottostà all’autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c;
12 000 franchi per ogni figlio maggiorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede da solo; se provvedono al suo sostentamento entrambi i genitori, la deduzione è ripartita per metà;
6700 franchi per ogni persona bisognosa al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per i figli per i quali è già fatta valere la deduzione di cui alla lettera a o b e per il coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto per il quale è già fatta valere la deduzione di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c.
Titolo prima dell’art. 36
Capitolo 5 Calcolo dell’imposta
Sezione 1 Tariffa; riduzione dell’ammontare dell’imposta
Art. 36
L’imposta per un anno fiscale ammonta a:
Franchi | |||
|---|---|---|---|
fino a | 20 000 franchi di reddito | 0.00 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 0.70 | ||
per | 35 200 franchi di reddito | 106.40 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 0.90 | in più; | |
per | 46 000 franchi di reddito | 203.60 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più; | |
per | 61 300 franchi di reddito | 509.60 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 3.30 | in più; | |
per | 80 600 franchi di reddito | 1146.50 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più; | |
per | 86 900 franchi di reddito | 1587.50 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più; | |
per | 115 200 franchi di reddito | 3851.50 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 9.50 | in più; | |
per | 149 700 franchi di reddito | 7129.00 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 11.70 | in più; | |
per | 195 800 franchi di reddito | 12 522.70 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 13.30 | in più; | |
per | 751 100 franchi di reddito | 86 376.50 | |
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
L’ammontare dell’imposta è ridotto di 259 franchi per:
ogni figlio minorenne o figlio maggiorenne, a tirocinio o agli studi, che vive in comunione domestica con il contribuente e per il quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se la deduzione è ripartita per metà tra i genitori, la riduzione per ogni genitore è pari alla metà;
ogni persona bisognosa che vive in comunione domestica con il contribuente e per la quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.
L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
Art. 37 b cpv. 1, terzo periodo
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 38 cpv. 2
L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoverso 1.
Art. 39 cpv. 1
Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle categorie tariffarie e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito e sull’ammontare dell’imposta. Gli importi delle deduzioni attuate sul reddito sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori; la riduzione dell’ammontare dell’imposta in virtù dell’articolo 36 capoverso 2 è arrotondata ai 10 franchi superiori o inferiori.
Art. 42
Abrogato
Art. 85 cpv. 1–3
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte in base alla tariffa dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35 cpv. 1 lett. a e b). L’AFC pubblica l’ammontare degli importi forfettari.
Abrogato
Art. 89 cpv. 3
Abrogato
Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo
Abrogato
La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. …
Art. 99a cpv. 1 lett. a
Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;
Titolo secondo, capitolo 2 (art. 113)
Abrogato
Art. 114 cpv. 1
Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato.
Art. 117 cpv. 3 e 4
Abrogati
Art. 180
Abrogato
Art. 205g Disposizione transitoria della modifica del …
Ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della modifica del … si applica il diritto anteriore.
Gli effetti della progressione a freddo tra l’ultimo stato dell’indice il 30 giugno prima della votazione finale sulla modifica del … e lo stato dell’indice il 30 giugno dell’anno precedente l’entrata in vigore sono compensati conformemente all’articolo 39.
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 3 cpv. 3–4
3 I proventi, la sostanza e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile e degli altri suoi diritti legali.
3bis I costi di conseguimento gli sono attribuiti in funzione dei relativi proventi. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto sottostante.
3ter Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale congiunta sono attribuiti in ragione della metà a ciascun genitore. In caso contrario, il reddito e la sostanza dei figli sono cumulati con quelli della persona che esercita l’autorità parentale esclusiva sui figli. I figli sono tassati individualmente sul reddito da attività lucrativa e sugli utili immobiliari.
4 Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.
Art. 6 cpv. 2
Abrogato
Art. 7 cpv. 4 lett. g
4 Sono esenti dall’imposta soltanto:
le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, a condizione che i due genitori che esercitano l’autorità parentale congiunta non vivano in comunione domestica;
Art. 9 cpv. 2 lett. c, g, h, hbis e k
2 Sono deduzioni generali:
c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, a condizione che i due genitori che esercitano l’autorità parentale congiunta non vivano in comunione domestica; non sono tuttavia deducibili le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, assicurazioni contro le malattie e, laddove non compresi sotto la lettera f, quelli per assicurazioni contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario;
h. le spese per malattia e infortunio del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo dopo deduzione di tutte le prestazioni fornite da assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale;
hbis. le spese per disabilità del contribuente o dei figli e delle altre persone bisognose disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 20025 sui disabili al cui sostentamento egli provvede;
k. Abrogata
Art. 11 cpv. 1
Abrogato
Art. 18
Abrogato
Art. 33 cpv. 1–3
1 La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alla tariffa vigente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2 Abrogato
3 Le spese professionali, i premi d’assicurazione e la deduzione per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l’ammontare degli importi forfettari.
Art. 33a cpv. 3
Abrogato
Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo
2 Abrogato
3 La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. …
Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;
Art. 36a cpv. 2
Abrogato
Art. 40
Abrogato
Art. 57 cpv. 4
Abrogato
Art. 78h Disposizione transitoria della modifica del …
Ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della modifica del … si applica il diritto anteriore.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.