FF 2025 1595
Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla formazione professionale
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Formazione professionale superiore
La Svizzera attribuisce grande importanza alla formazione professionale. L’offerta formativa è infatti molto vicina alle esigenze del mondo del lavoro in quanto incentrata su qualifiche professionali per le quali esiste un’effettiva domanda e sui posti di lavoro messi a disposizione dalle imprese. Inoltre, la formazione professionale è completamente integrata nel sistema formativo – tanto che due giovani su tre scelgono un tirocinio – offre diversi percorsi di carriera ed è caratterizzata da un alto grado di permeabilità. In questo contesto la formazione professionale superiore (FPS) svolge un ruolo chiave: i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (SSS) così come gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori (di seguito esami federali) permettono alle persone che non hanno sostenuto l’esame di maturità di ottenere una qualifica di livello terziario riconosciuta dallo Stato. La maggior parte delle oltre 500 offerte formative disponibili viene frequentata parallelamente all’attività lavorativa, ciò significa che i professionisti non sono sottratti al mercato del lavoro mentre si stanno formando. Grazie allo stretto legame con il mondo del lavoro le offerte sono orientate alle esigenze e alle sfide con cui esso è confrontato, come ad esempio la digitalizzazione, tant’è vero che i titolari di un attestato o di un diploma della formazione professionale superiore sono molto ricercati per ricoprire funzioni specialistiche e dirigenziali. Inoltre, indipendentemente dal titolo conseguito nel livello secondario II, i diplomati FPS sono quelli che corrono il rischio più basso di diventare disoccupati e allo stesso tempo hanno il tasso di occupazione più alto1. Anche per quanto riguarda stipendi e opportunità di carriera, oltre la metà di loro dichiara di aver riscontrato effetti positivi già un anno dopo l’ottenimento del titolo. Di conseguenza, anche la soddisfazione è elevata: una percentuale compresa tra l’85 e il 90 per cento sceglierebbe di nuovo la stessa formazione2.
Oggi, nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni, il 51 per cento circa delle persone possiede una qualifica di livello terziario; di queste, il 13,5 per cento ha conseguito un titolo FPS e il 37,8 per cento un titolo universitario3. Grazie alla FPS la Svizzera può sfruttare al meglio il suo potenziale di persone ben formate. La FPS contribuisce infatti a creare un mix ottimale di manodopera qualificata lungo l’intera catena dell’innovazione dei professionisti e dei dirigenti locali per poter competere a livello internazionale. Inoltre, contribuisce a promuovere le pari opportunità consentendo ad ampie fasce della popolazione di specializzarsi, stare al passo con i cambiamenti del mercato del lavoro e partecipare alla prosperità del Paese.
Necessità di agire
Da un confronto effettuato negli ultimi anni risulta che nelle scuole universitarie il numero di diplomati è cresciuto più in fretta rispetto alla FPS. Tra il 2010 e il 2023 il numero di persone che hanno conseguito un attestato professionale federale (APF), un diploma federale (DF) o un diploma rilasciato al termine di un ciclo di formazione SSS riconosciuto a livello federale (diploma SSS) è aumentato del 23 per cento (da circa 23 600 a 29 000)4. Nello stesso periodo il numero di persone che hanno ottenuto un diploma bachelor o master presso una scuola universitaria (università, scuole universitarie professionali o alte scuole pedagogiche) è aumentato del 55 per cento (da circa 37 400 a 58 000)5. Inoltre, bisogna considerare che sempre più spesso i giovani e i loro genitori tendono a considerare maggiormente auspicabile il percorso formativo generale, che porta al conseguimento di una laurea, rispetto alla formazione professionale di base. Ciò è dovuto in particolare all’internazionalizzazione e all’accademizzazione della società e del mercato del lavoro. Secondo uno studio condotto da Ecoplan nel 2013, le persone che si sono formate all’estero conoscono soprattutto i titoli del livello terziario universitario (bachelor e master)6.
Per affrontare queste problematiche e rafforzare la FPS, negli anni scorsi la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) hanno intrapreso diversi sforzi per migliorare il posizionamento della FPS. Tra questi si possono menzionare l’aumento del finanziamento pubblico delle offerte formative (introduzione del finanziamento federale orientato alla persona per i corsi di preparazione agli esami federali e dell’accordo intercantonale per il cofinanziamento dei cicli di formazione delle SSS), l’introduzione del Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (QNQ-FP) e dei supplementi ai diplomi nonché il miglioramento della permeabilità tra FPS e scuole universitarie professionali (SUP)7.
Secondo la politica e gli attori della formazione, le misure adottate da Confederazione e Cantoni non sono state sufficienti per assicurare sul lungo periodo l’attrattiva della FPS. In particolare, alcuni attori delle SSS sostengono già da tempo che la situazione attuale è insoddisfacente. In questo contesto andrebbe considerato in che modo le SSS si differenziano dalle scuole universitarie, specialmente dalle SUP e dalle loro offerte di formazione e formazione continua. Occorre evitare condizioni di disparità nel livello terziario e aumentare il prestigio sociale della FPS. Infine, alcuni attori sostengono che i titoli non sono abbastanza conosciuti a livello internazionale e che ciò può comportare stipendi più bassi e minori opportunità di carriera rispetto a chi è in possesso di un bachelor o di un master universitario, generalmente noti.
Nel 2018, con le mozioni «Scuole specializzate superiori. Rafforzarne il profilo, garantirne la qualità, accrescerne l’attrattiva» (18.3392) e Rafforzare le scuole specializzate superiori (18.3240), la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) e l’allora consigliera agli Stati Anita Fetz hanno chiesto un migliore posizionamento delle SSS e dei loro titoli. Il Consiglio federale ha proposto l’accoglimento della mozione 18.3392 della CSEC-N e si è detto disposto a commissionare una valutazione globale del posizionamento del sistema delle SSS a livello nazionale e internazionale. L’orientamento al mercato del lavoro, che rappresenta il marchio di qualità di queste scuole, deve essere preservato e ulteriormente rafforzato.
Le discussioni e le analisi condotte con i partner per l’adempimento della mozione hanno riguardato l’intera formazione professionale superiore, vale a dire non solo i cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale ma anche gli esami federali. Dai risultati è emerso che, nel complesso, in linea di principio le SSS e la FPS non devono essere modificate, dal momento che funzionano bene e svolgono un ruolo fondamentale nel sistema formativo e nel mercato del lavoro.
Ciononostante, i punti di forza e l’attrattiva delle SSS e della FPS nel suo insieme non sono abbastanza noti né percepiti come tali, una situazione che persiste non solo all’estero ma anche in Svizzera presso il grande pubblico. Infatti, il posizionamento dei titoli nel livello terziario non è sufficientemente chiaro e la FPS non riesce a trasmettere il messaggio che anche chi possiede un titolo della formazione professionale di base può ottenere un titolo del livello terziario, accedendo così a migliori opportunità di carriera e di guadagno.
Obiettivi generali
L’obiettivo del presente progetto di legge è rendere più attrattiva la formazione professionale superiore. Per farlo occorre migliorare la visibilità, la notorietà e il prestigio delle SSS nonché della FPS nel suo complesso, sia in Svizzera che all’estero. I partner della formazione professionale sono concordi nel ritenere che l’orientamento al mercato del lavoro – principale caratteristica del sistema – vada mantenuto e che future misure non debbano comprometterlo. Occorre altresì garantire la differenziazione rispetto alle SUP e alla loro offerta formativa, adottando provvedimenti per enfatizzare i vantaggi della FPS senza modificare il sistema. Infine, dovrebbero essere armonizzate le condizioni per l’impostazione delle offerte di formazione e formazione continua nel livello terziario.
Sul lungo periodo, un altro obiettivo del progetto di legge è rafforzare la formazione professionale di base. A tal fine è importante che, fin dalla scelta della formazione che si compie al livello secondario I, sia i giovani sia i loro genitori siano consapevoli che dopo il tirocinio è possibile ottenere una qualifica di livello terziario che offre interessanti opportunità.
Rafforzamento delle scuole specializzate superiori in quanto istituzioni
Attualmente sono riconosciuti a livello federale i cicli di formazione SSS, ma non gli operatori della formazione. Inoltre, in base alla legislazione vigente, la denominazione «scuola specializzata superiore» non è protetta. Di conseguenza, può essere utilizzata anche dagli operatori che non offrono cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
A differenza del settore universitario, che presenta un numero ben definito di istituzioni con un profilo chiaro, nel settore dei cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale sono attivi oltre 170 operatori di diverse dimensioni. Inoltre, molti di loro offrono anche altri corsi formali e non formali, come corsi di preparazione agli esami federali, corsi di certificazione e cicli della formazione professionale di base. Questa eterogeneità consente di adattare l’offerta alle esigenze dei diversi settori e delle diverse regioni. In compenso, rende più difficile comunicare e far comprendere a chi non ha familiarità con il sistema e al grande pubblico l’importanza e il posizionamento di queste scuole.
Il progetto di legge punta ad aumentare la visibilità delle SSS in quanto istituzioni, a migliorare la trasparenza sul mercato e a rendere più chiara la differenziazione rispetto agli altri operatori della formazione. In compenso, la gestione delle scuole non dovrà essere modificata bensì continuare a basarsi sui cicli di formazione riconosciuti a livello federale, garantendo l’orientamento delle qualifiche al mercato del lavoro.
Rafforzamento dei titoli della formazione professionale superiore
Il fatto che la FPS sia una particolarità della Svizzera rende difficile far capire il valore delle sue qualifiche ai datori di lavoro stranieri in Svizzera e all’estero. Sebbene nel mercato del lavoro elvetico i titoli siano generalmente ben radicati, nella società non godono dello stesso riconoscimento né della stessa visibilità. In particolare, un aspetto poco noto è l’appartenenza al livello terziario. Grazie all’orientamento al mercato del lavoro, la FPS permette infatti di conseguire un gran numero di titoli con diversi indirizzi e livelli di competenze; questa eterogeneità comporta grandi vantaggi per i singoli settori, che possono disporre di titoli perfettamente adeguati alle loro esigenze, ma al contempo rende tali titoli difficili da comprendere per chi non ha familiarità col sistema.
Le denominazioni «Professional Bachelor» e «Professional Master» sono da molto tempo oggetto di discussioni politiche. Già nel 2013 con il progetto strategico «Formazione professionale superiore» la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha analizzato in maniera approfondita queste denominazioni in relazione alle nuove traduzioni in inglese dei titoli FPS. Tuttavia, gli attori sostengono che queste ultime, approvate nell’ambito del progetto di cui sopra nel 2015, non si siano mai affermate in quanto troppo lunghe e complesse. Inoltre, non sarebbero in grado di sottolineare adeguatamente l’appartenenza dei titoli FPS al livello terziario (p. es. maestra pittrice > Master Painter, Advanced Federal Diploma of Higher Education; capo muratore con attestato professionale federale > Construction Site Supervisor, Federal Diploma of Higher Education). L’introduzione del «Bachelor Professional» e del «Master Professional» in Germania e in Austria ha riacceso il dibattito in Svizzera. In riferimento a questi sviluppi, la questione è stata sollevata nuovamente tramite la mozione del consigliere nazionale Matthias Aebischer 20.3050 Equivalenza dei titoli della formazione professionale superiore. Il respingimento della mozione da parte del Consiglio degli Stati nel marzo 2023 ha confermato quanto sia importante distinguere questi titoli da quelli del settore universitario. Al contrario, i sei interventi parlamentari presentati nella sessione successiva da esponenti di tutti gli schieramenti del Consiglio nazionale hanno dimostrato che la questione non può più essere ignorata e deve essere chiarita e dibattuta a livello politico. Nel marzo 2025 il Consiglio nazionale ha accolto le mozioni 23.3295, 23.3296, 23.3297, 23.3298 e 23.3389. La mozione 23.3259 è stata tolta dal ruolo poiché l’autore ha lasciato la Camera.
L’obiettivo del progetto di legge è introdurre le denominazioni «Professional Bachelor» e «Professional Master», che sottolineano la collocazione dei titoli nel livello terziario e ne rafforzano prestigio e visibilità. Inoltre, queste denominazioni andrebbero utilizzate anche nelle traduzioni in inglese in modo da favorire la comprensione dei titoli FPS all’estero. Non sono previsti ulteriori effetti (p. es. sui salari o sulla convalida delle prestazioni di formazione) né la sostituzione degli attuali titoli. Infine, deve essere garantita la differenziazione rispetto ai diplomi rilasciati dalle scuole universitarie.
Armonizzazione delle condizioni nel livello terziario: inglese come lingua d’esame
Attualmente gli esami federali possono essere sostenuti soltanto in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). Tuttavia, da un po’ di tempo le oml, nel loro ruolo di organi responsabili, chiedono di poterli organizzare anche in inglese a fronte di un’effettiva necessità, particolarmente accentuata nei settori fortemente improntati al mercato internazionale e in quelli in cui l’inglese è lingua di lavoro. In generale, nel nostro Paese l’inglese in quanto lingua di lavoro sta acquistando un’importanza sempre maggiore: già nel 2014 era usato con frequenza in tutte le regioni linguistiche (37 % nella Svizzera tedesca, 29 % nella Svizzera francese e 24 % in Ticino)8. Inoltre, secondo i settori interessati, le lingue d’esame attuali non consentono di sfruttare tutto il potenziale di manodopera qualificata presente nel mercato del lavoro svizzero.
Oggi sia le università che gli operatori dei cicli di formazione SSS offrono la possibilità di sostenere gli esami interamente in inglese.
Tramite l’interpellanza 23.3118 «Nessun’offerta in inglese per gli esami di professione e gli esami professionali superiori nel campo delle ICT. Una disparità di trattamento della Confederazione?» la questione è stata affrontata anche dalla politica. Nel suo parere il Consiglio federale si è dichiarato disposto a vagliare l’aggiunta dell’inglese per gli esami di professione (EP) e gli esami professionali superiori (EPS).
L’obiettivo del progetto di legge è rendere possibile questa opzione, armonizzando così i requisiti concernenti la lingua d’esame all’interno del livello terziario. Così facendo viene soddisfatta la domanda proveniente dal mercato del lavoro, in conformità con la logica della formazione professionale. In ogni caso, la modifica di legge non dovrà estromettere le lingue ufficiali. Del resto, la FPS è rivolta al mercato svizzero, in cui le lingue ufficiali delle varie regioni del Paese rimangono le lingue dominanti.
Armonizzazione delle condizioni nel livello terziario: offerta di formazione continua delle SSS
Gli studi postdiploma (SPD SSS) sono le formazioni continue offerte dalle SSS. Sebbene non costituiscano titoli formali, attualmente devono essere sottoposti a una procedura di riconoscimento da parte della Confederazione, durante la quale viene verificato il rispetto delle disposizioni stabilite nell’ordinanza del DEFR dell’11 settembre 20179 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS). Ad eccezione degli SPD SSS del settore sanitario (cure anestesia, cure intense e cure urgenti [SPD SSS AIN]), questi studi non sono disciplinati da un programma quadro d’insegnamento. Di conseguenza, le oml non hanno alcuna influenza sui loro contenuti. Attualmente hanno ottenuto il riconoscimento 196 SPD SSS dispensati in varie sedi. Nel 2023 le persone che hanno portato a termine uno SPD SSS sono state 139810.
Il processo di riconoscimento a cui sono sottoposti gli SPD SSS impedisce di adattare rapidamente le offerte agli sviluppi del mercato del lavoro e costituisce uno svantaggio concorrenziale rispetto ai cicli di studio universitari. Una volta ottenuto l’accreditamento istituzionale, infatti, ogni università può organizzare liberamente la propria offerta di formazione continua, per la quale sono disponibili tre opzioni: CAS, MAS e DAS. Nell’ambito del progetto «Posizionamento delle scuole specializzate superiori», gli attori interessati hanno ribadito la necessità di rafforzare anche gli SPD SSS.
La revisione intende consentire alle SSS di adeguare la loro offerta di formazione continua al mercato del lavoro in modo più rapido e flessibile.
Gli SPD SSS AIN, che si basano su un programma quadro d’insegnamento e hanno un carattere fortemente formalizzato, rappresentano un caso particolare. Per questi titoli è necessaria una soluzione alternativa (v. n. 4.3).
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Per raggiungere l’obiettivo di aumentare l’attrattiva della FPS sono necessarie diverse misure, che verranno realizzate nel rispetto delle competenze legali e politiche. Da un lato, ci sono le misure del presente progetto, che rientrano nella competenza normativa della Confederazione, dall’altro, ci sono ulteriori misure da attuare con modalità differenti, come l’ottimizzazione delle condizioni quadro per gli operatori SSS in tema di finanziamento pubblico (cantonale) e di coinvolgimento nella governance, il potenziamento della collaborazione tra gli attori del settore universitario e quelli della FPS nonché l’incremento delle attività di marketing e comunicazione.
Diritto alla denominazione e protezione della denominazione «scuola specializzata superiore» per gli operatori che offrono almeno un ciclo di formazione SSS riconosciuto
È stata presa in considerazione l’idea di introdurre una procedura separata per ottenere il diritto alla denominazione. Secondo questa variante, i requisiti istituzionali alla base di tale diritto verrebbero verificati e sanciti a livello di legge al di fuori dell’attuale procedura di riconoscimento. Tuttavia, non si vede né l’esigenza né il valore aggiunto di un intervento statale rafforzato di questo tipo: il meccanismo vigente di verifica della qualità delle SSS funziona bene e quest’ultima può essere garantita ed eventualmente implementata nella stessa misura attraverso il riconoscimento dei cicli di formazione. Inoltre, la variante comporterebbe un onere burocratico supplementare per gli attori interessati (operatori della formazione, Confederazione e Cantoni) e soprattutto le SSS più piccole rischierebbero di essere estromesse dal mercato. Infine, l’accreditamento istituzionale delle SSS è un’opzione che i partner hanno nettamente respinto. L’obiettivo del progetto non è quello di dare agli operatori maggiore autonomia nell’impostazione dell’offerta di titoli formali, ma piuttosto di far sì che le oml continuino a (co)gestire le offerte.
Titoli complementari: «Professional Bachelor» per i cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale e per gli esami di professione, «Professional Master» per gli esami professionali superiori
La questione di fondo, ovvero capire se le denominazioni «Professional Bachelor» e «Professional Master» fossero adatte ai titoli FPS, è stata discussa e analizzata in modo esaustivo11. Denominazioni alternative sono state esaminate in dettaglio negli ultimi anni, ad esempio nel 2015 nel quadro dell’introduzione delle denominazioni e delle traduzioni dei titoli in inglese, tuttavia, nessuna variante è riuscita a imporsi come alternativa in grado di ottenere la maggioranza, nemmeno le attuali denominazioni inglesi dei titoli «(Advanced) Federal Diploma of Higher Education».
Per mantenere la differenza con i diplomi universitari sono state rapidamente respinte le varianti che avrebbero sostituito le attuali denominazioni dei titoli FPS nelle lingue ufficiali (attestato professionale federale [APF], diploma federale [DF] e diploma SSS) con «Professional Bachelor» o «Professional Master».
Un’altra variante esaminata proponeva di escludere il «Professional Master» e di attribuire soltanto il titolo complementare «Professional Bachelor». Tuttavia, questa variante non rappresentava una soluzione per l’intera FPS poiché per almeno una delle tre tipologie di titolo (attestato professionale federale [APF], diploma federale [DF] e diploma SSS) avrebbe dovuto essere trovata una denominazione alternativa. La gerarchia tra gli esami di professione (ammissione con qualifica del livello secondario II, solitamente attestato federale di capacità [AFC]) e gli esami professionali superiori (ammissione con qualifica del livello terziario, solitamente APF) richiede che vi siano diversi titoli complementari.
Per l’introduzione dei due titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» sono state esaminate diverse varianti attuative coinvolgendo gli attori interessati. Oltre alla soluzione scelta, sono state esaminate varianti che consentirebbero la presenza di diversi titoli complementari per tipo di titolo:
variante «decisione settoriale»: ogni settore decide quali dei suoi titoli devono essere affiancati da un titolo complementare e quali no e il titolo complementare da usare («Professional Bachelor» o «Professional Master»);
variante «attribuzione dei titoli complementari in base alla classificazione del titolo nel QNQ-FP»: i titoli complementari vengono attribuiti in base al livello del rispettivo titolo nel QNQ-FP (p. es. livello 6 per il «Professional Bachelor» e livello 7 per il «Professional Master»). A sfavore della variante 2 vi è la struttura dello stesso QNQ-FP in Svizzera. Infatti, poiché a differenza di altri Paesi la classificazione non avviene secondo un principio normativo bensì in modo orientato alle competenze, i titoli svizzeri della FPS coprono diversi livelli (p. es. EPS: da 6 a 8). Attualmente gli EP sono classificati prevalentemente nel livello 5, la maggioranza degli EPS nel livello 6 e tutti i cicli di formazione SSS nel livello 612. Il QNQ-FP rappresenta quindi soprattutto uno strumento di trasparenza e non giustifica l’assegnazione dei titoli. Vincolando l’attribuzione dei titoli complementari alla classificazione dei titoli nel QNQ-FP si creerebbero degli incentivi per adattare le competenze dei titoli al livello desiderato. Si pensi in particolare agli EP, classificati prevalentemente nel livello 5 del QNQ-FP, che con questa variante non riceverebbero alcun titolo complementare. Inoltre, a causa del collegamento con il QNQ-FP, i titoli complementari potrebbero suscitare ulteriori aspettative tra i diplomati per quanto riguarda stipendi, opportunità di carriera, ammissione alle università o convalida di prestazioni di formazione già acquisite. Non è questo l’obiettivo dei titoli complementari.
Nessuna delle due varianti raggiunge l’obiettivo di rafforzare la FPS nel suo insieme e di aumentarne la visibilità e la comprensibilità. All’interno della stessa tipologia ci sarebbero infatti titoli di prima e di seconda classe, ad esempio titoli conseguiti con un EP affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor» e altri sprovvisti di un titolo complementare. Oppure tra gli EPS ci sarebbero titoli affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor» e altri affiancati da «Professional Master». Dal canto loro, le traduzioni inglesi non sarebbero uniformi all’interno della stessa tipologia, dal momento che i titoli complementari fanno parte della traduzione inglese. Inoltre, nessuna delle due varianti rispetta la logica che disciplina i titoli formativi: oggi, tutti i diplomati con lo stesso tipo di qualifica ricevono lo stesso titolo in tutti i percorsi formativi formali, indipendentemente da eventuali differenze nei livelli di competenze. Per esempio, tutti coloro che hanno portato a termine una formazione professionale di base triennale o quadriennale sono autorizzati ad avvalersi del titolo protetto «denominazione professionale + AFC».
Possibilità di svolgere gli esami federali non solo nelle lingue ufficiali ma anche in inglese
Per rispettare la legge del 5 ottobre 200713 sulle lingue, tutte le varianti che mettevano a rischio il ruolo delle lingue ufficiali (p. es. la proposta di organizzare gli esami soltanto in inglese) sono state rapidamente scartate o non approfondite.
Flessibilizzazione degli SPD SSS
La variante che proponeva di eliminare dal sistema formativo gli SPD SSS e di non prevedere alcuna offerta di formazione continua riservata esclusivamente alle SSS è stata scartata per non compromettere l’importanza degli SPD SSS sul mercato del lavoro e non deludere le aspettative degli attori.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il rafforzamento della FPS è menzionato tramite il progetto «Posizionamento delle scuole specializzate superiori» nel messaggio dell’8 marzo 202414 sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) negli anni 2025–2028, così come nel precedente messaggio del 26 febbraio 202015. Pertanto, il rafforzamento della FPS è un elemento importante del programma di legislatura passato e di quello in corso ed è coerente con la strategia del Consiglio federale e del Parlamento.
Poiché il messaggio ERI si concentra sui decreti per il finanziamento del relativo periodo di sussidio, il presente progetto di legge non è annunciato nel messaggio in quanto non necessita di ulteriori risorse finanziarie per la sua realizzazione.
Inoltre, la modifica della legge federale del 13 dicembre 200216 sulla formazione professionale (LFPr) si basa sugli obiettivi comuni di politica della formazione della Confederazione e dei Cantoni stabiliti nel 2019 e confermati nel 202317. La Confederazione e i Cantoni provvedono a garantire un chiaro delineamento dei profili nel livello terziario. La dichiarazione sugli obiettivi comuni di politica della formazione fa riferimento al mandato sancito nella Costituzione federale (Cost.)18 secondo cui «la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero» (art. 61a cpv. 1 Cost.).
1.4 Stralcio di interventi parlamentari
Il progetto è collegato alle mozioni 18.3392 e 18.3240, che chiedono un migliore posizionamento delle SSS (v. n. 1.2). Con le analisi e le discussioni svolte dal 2019 al 2022 il mandato politico di esame globale del posizionamento delle SSS e dei loro titoli è stato adempiuto. Inoltre, è disponibile un pacchetto di misure per migliorare il posizionamento delle SSS che verrà ora realizzato, anche grazie alla presente modifica legislativa.
2 Procedura preliminare
2.1 Lavori preliminari dei partner
In vista dell’elaborazione del progetto di legge, nel 2019 la SEFRI ha avviato i lavori per l’adempimento della mozione 18.3392. Come primo passo ha commissionato uno studio sulla necessità di intervenire sull’attuale posizionamento delle SSS dal punto di vista delle parti interessate. Sulla base dello studio pubblicato nel 202019, nel corso dell’anno successivo sono state condotte ulteriori analisi20. Grazie all’ampia panoramica emersa, nel 2022 i partner e altre parti interessate, tra cui alcuni rappresentanti del settore universitario, hanno potuto discutere nei dettagli le questioni di fondo e le possibili misure, mentre un gruppo di esperti incaricato dalla SEFRI ha fornito un punto di vista esterno e sistemico.
Nei primi mesi del 2023 si è svolta una consultazione sulle diverse varianti per attuare l’introduzione dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» e il disciplinamento del diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore». Le due misure che puntano ad armonizzare le condizioni nel livello terziario – ovvero la flessibilizzazione degli SPD SSS e l’introduzione dell’inglese come possibile ulteriore lingua degli esami federali – sono state aggiunte successivamente al pacchetto di misure su richiesta degli attori interessati.
I lavori si sono svolti all’insegna della collaborazione tra Confederazione, Cantoni e oml, che caratterizza la formazione professionale, sotto la supervisione della Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) e con il costante coinvolgimento degli attori interessati. Inoltre, fin dall’inizio i responsabili hanno riferito ogni anno sullo stato di avanzamento del progetto in occasione dell’incontro nazionale sulla formazione professionale, durante il quale i partner hanno approvato le diverse proposte. L’incontro nazionale sulla formazione professionale è presieduto dal capo del DEFR. Vi partecipano rappresentanti della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione e dei partner sociali (Unione svizzera degli imprenditori, Unione svizzera delle arti e dei mestieri, Unione sindacale svizzera [USS] e Travail Suisse). Anche la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è stata informata regolarmente sull’andamento del progetto e ha preso atto dello stato dei lavori.
2.2 Procedura di consultazione
Il 14 giugno 2024 è stata avviata la procedura di consultazione sull’avamprogetto e sul rapporto esplicativo, che si è conclusa il 4 ottobre 2024. Sono stati invitati a partecipare i Governi cantonali, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altre cerchie interessate, in particolare gli organi responsabili degli esami federali e dei programmi quadro d’insegnamento SSS. Sono pervenuti 136 pareri.
Oltre alle modifiche della LFPr, sono state poste in consultazione anche le necessarie modifiche dell’ordinanza del 19 novembre 200321 sulla formazione professionale (OFPr).
Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
I risultati sono stati riassunti in un rapporto22. Complessivamente, l’obiettivo del progetto viene accolto con favore dalla maggioranza dei partecipanti.
Il diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» così come proposto viene sostenuto.
L’introduzione dei titoli complementari viene sostenuta dalla maggior parte dei Cantoni, delle associazioni mantello dell’economia, dei partiti e delle altre cerchie. Tra i Cantoni, 18 sono favorevoli alla soluzione proposta, quattro respingono l’introduzione di tali titoli (Appenzello Interno, Ginevra, Glarona e Svitto) e due sono piuttosto contrari o critici (Vaud e Vallese). Questi sei Cantoni temono in particolare una svalutazione dei titoli universitari. I Cantoni di Giura e San Gallo sostengono il «Professional Bachelor» ma solo per i cicli di formazione SSS, una soluzione di compromesso condivisa anche dal Cantone del Vallese. Le associazioni mantello dell’economia sono favorevoli ai titoli complementari, ad eccezione dell’USS, che li accetterebbe soltanto se la loro funzione andasse oltre quella di segnalare l’appartenenza al livello terziario, ad esempio se avessero un impatto sui salari. Tra i partiti, la misura è appoggiata da PS e UDC, mentre PLR e Giovani del Centro sono piuttosto critici.
Molti attori della formazione professionale esprimono una posizione favorevole ma vi aggiungono ulteriori richieste. Tra queste vi sono – in riferimento alla soluzione adottata in Germania e in Austria – quella di sostituire le espressioni «Professional Bachelor/Professional Master» con «Bachelor Professional/Master Professional» oppure di introdurre un titolo specifico per i cicli di formazione SSS al posto di un titolo complementare. Quest’ultima richiesta è legata al desiderio di distinguere in maniera più chiara i cicli di formazione SSS dagli esami di professione. I datori di lavoro auspicano che nelle traduzioni in inglese dei due tipi di titoli venga garantita la differenziazione dei titoli complementari. Il settore sanitario accetterebbe i titoli complementari soltanto se, almeno nel proprio settore, gli esami di professione e i cicli di formazione SSS non avessero lo stesso titolo complementare. Le università sono nettamente contrarie. Ad esempio, swissuniversities sostiene che i titoli complementari creano confusione, riducono la differenziazione dei profili tra i diversi percorsi formativi e incentivano le persone a eludere la maturità professionale. Inoltre, la comparabilità internazionale dei titoli sarebbe resa più difficile in quanto la soluzione svizzera differisce, per esempio, da quella austriaca.
Per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie, diversi Cantoni auspicano una differenziazione e un inasprimento nei confronti degli operatori che utilizzano illegalmente i titoli complementari. Il mondo universitario approva le disposizioni sanzionatorie, ma dubita che possano impedire l’utilizzo illecito dei titoli complementari.
La possibilità di svolgere gli esami federali anche in inglese viene accolta con favore dalla maggioranza dei partecipanti. Tuttavia, molti di loro sottolineano che le lingue ufficiali continuano a rivestire una grossa importanza e che non dovrebbero essere estromesse dall’inglese. Diversi Cantoni chiedono un monitoraggio per osservare l’evoluzione delle lingue d’esame. In alcuni casi, infatti, le altre cerchie interessate chiedono ulteriori misure, in particolare l’introduzione di titoli protetti in inglese o il rilascio di diplomi e attestati in inglese.
La flessibilizzazione degli SPD SSS viene accolta perlopiù favorevolmente, ma si chiede al DEFR di stabilire esigenze minime per l’offerta di formazione continua. Alcune voci auspicano una formulazione più vincolante. Tuttavia, ci sono anche pareri critici sull’abolizione delle procedure di riconoscimento degli SPD SSS. Per potersi formare un’opinione completa, le altre cerchie interessate del settore della formazione professionale chiedono di chiarire le questioni attuative ancora in sospeso e auspicano una stretta collaborazione nell’ambito della revisione dell’OERic-SSS. I Cantoni e gli esponenti del settore sanitario fanno riferimento agli SPD SSS AIN, attualmente basati su un programma quadro d’insegnamento. La proposta di convertire gli SPD SSS AIN in un EPS incontra parere favorevole, ma solo a condizione che vengano definite alcune condizioni vincolanti in materia di attuazione.
Valutazione dei risultati della consultazione
Le singole riserve nei confronti delle misure e le ulteriori richieste in merito a determinati punti non raccolgono la maggioranza dei consensi. Le misure saranno quindi in gran parte mantenute, con alcune differenze specifiche.
Durante il processo è emersa a più riprese una spaccatura tra gli attori della formazione professionale e quelli del settore universitario. La variante che prevede l’attribuzione dei titoli complementari in base al QNQ-FP, ampiamente sostenuta nella consultazione del 2023, è stata menzionata solo sporadicamente come soluzione auspicabile, in particolare dall’USS.
Si è deciso di rinunciare a regolamentazioni settoriali per l’utilizzo dei titoli; gli effetti temuti dal settore sanitario (tra cui la rivendicazione di stipendi più alti) non sono l’obiettivo di questa misura. Le indicazioni emerse dalla consultazione sulla grande importanza dei titoli complementari all’estero vengono recepite con le nuove traduzioni inglesi semplificate dei titoli. Le ulteriori richieste degli attori della formazione professionale non saranno esaminate per diversi motivi. Innanzitutto, le denominazioni «Bachelor Professional» e «Master Professional» assomigliano maggiormente ai titoli del settore universitario, il che è in contrasto con l’obiettivo di una chiara distinzione. D’altronde, sono le forme in uso attualmente ovvero «Professional Bachelor» e «Professional Master» che hanno polarizzato le discussioni in Svizzera e che sono state citate negli interventi parlamentari. Si è inoltre deciso di non differenziare ulteriormente i titoli complementari tra i cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale e gli EP. L’utilizzo esclusivo e congiunto del titolo complementare e del titolo protetto nelle lingue ufficiali garantisce infatti la differenziazione tra i titoli delle due tipologie. La richiesta viene invece accolta nelle nuove traduzioni inglesi semplificate, poiché il titolo protetto manca nelle lingue ufficiali come caratteristica distintiva.
La richiesta di diversi Cantoni di inasprire le sanzioni contenute nella LFPr per gli operatori della formazione che utilizzano illegalmente i titoli complementari è già soddisfatta dalla legge federale del 19 dicembre 198623 contro la concorrenza sleale (LCSl).
In caso di introduzione dell’inglese come possibile lingua aggiuntiva negli esami federali, l’evoluzione delle lingue d’esame verrà analizzata e valutata regolarmente. Questa informazione viene rilevata già oggi. È stata respinta la richiesta di introdurre titoli protetti, attestati e diplomi in inglese. Durante la consultazione è stato infatti ribadito il carattere prioritario delle lingue ufficiali, soprattutto da parte dei Cantoni.
Per quanto riguarda gli SPD SSS, d’intesa con i partner, il DEFR avrà il compito di stabilire esigenze minime vincolanti per l’offerta di formazione continua delle SSS. Nel progetto sono state inserite disposizioni transitorie per la conversione degli SPD SSS AIN in un EPS.
Infine, le richieste di precisazione di singoli articoli sono contenute negli articoli del disegno o nel rapporto esplicativo (cap. 5).
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Solo l’Austria e la Germania condividono con il nostro Paese una tradizione formativa simile e dispongono di un sistema comparabile. Tuttavia, le differenze sono rilevanti ed è difficile operare un confronto tra le diverse legislazioni.
In Austria e in Germania sono state introdotte nella FPS le denominazioni «Bachelor Professional» e «Master Professional». Il confronto che segue illustra le differenze tra i due Paesi.
Germania
Con la revisione della legge del 12 dicembre 2020 sulla formazione professionale («Berufsbildungsgesetz vom 12. Dezember 202024 [BBiG]»), in Germania sono stati introdotti livelli di specializzazione trasparenti con i seguenti titoli protetti: «Geprüfte/r Berufsspezialist/in» (primo livello), «Bachelor Professional» (secondo livello) e «Master Professional» (terzo livello). I tre livelli di specializzazione tra loro consecutivi sono assegnati in maniera uniforme a un livello del Quadro tedesco delle qualifiche: i titoli del primo livello al livello 5, quelli del secondo livello al livello 6 e quelli del terzo livello al livello 7. Si tratta di una differenza rispetto alla Svizzera, dove i titoli vengono classificati nel QNQ-FP in maniera orientata alle competenze per ogni titolo.
Le denominazioni in uso in Germania, in particolare «Bachelor Professional» e «Master Professional», puntano a migliorare il posizionamento e il riconoscimento dei titoli presso l’opinione pubblica sottolineando e rendendo più visibile l’equivalenza tra formazione professionale e istruzione universitaria. Inoltre, la loro comprensibilità a livello internazionale mira ad agevolare il confronto tra i titoli, a rendere facilmente riconoscibile il loro valore e a incentivare la mobilità internazionale degli studenti. L’aggiunta dell’aggettivo «Professional» impedisce che si generi confusione con i titoli bachelor e master rilasciati dalle università25.
Austria
In Austria le denominazioni «Bachelor Professional (BPr)» e «Master Professional (MPr)» sono state introdotte sotto forma di titoli accademici con il pacchetto di riforme del sistema della formazione continua universitaria, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 (§ 64 cpv. 2 della legge del 19 gennaio 2025 sulle università [«Hochschulgesetz vom 19. Januar 200526»]). Questi titoli possono essere rilasciati dalle scuole universitarie al termine di cicli di formazione continua proposti in collaborazione con enti extrauniversitari. Questi cicli sono conformi alla struttura definita con il Processo di Bologna e prevedono 180 crediti ECTS per il conseguimento del Bachelor Professional e 120 crediti ECTS per il conseguimento del Master Professional. Pertanto in Austria – diversamente da quanto accade in Germania e da quanto previsto per la Svizzera – le due denominazioni sono state integrate nel sistema della formazione continua universitaria anziché nella formazione professionale superiore.
Per quanto riguarda la FPS, nel dicembre 2023 la Camera bassa del Parlamento austriaco ha approvato la legge federale del 22 novembre 2023 sulla formazione professionale superiore («Bundesgesetz vom 22. November 202327 über die höhere berufliche Bildung [HBB-Gesetz]»), entrata in vigore il 1° maggio 2024. La legge crea un quadro giuridico formale per le qualifiche austriache della formazione professionale superiore mediante denominazioni uniformi: la qualifica professionale superiore (livello 5 QNQ), il diploma specializzato (livello 6 QNQ) e il diploma specializzato superiore (livello 7 QNQ) (§ 5 cpv. 1 HBB-Gesetz).
4 Punti essenziali del progetto
4.1 Normativa proposta
Diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore»
Il diritto alla denominazione (art. 29a) nonché la protezione della denominazione e le sanzioni in caso di violazione (art. 63a) devono essere sanciti a livello di legge. Il diritto alla denominazione viene sancito come ulteriore conseguenza giuridica del riconoscimento di un ciclo di formazione SSS senza procedura aggiuntiva.
Grazie alla normativa proposta, gli operatori che offrono cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale ottengono maggiore visibilità e possono differenziarsi in modo chiaro dagli altri istituti formativi. Tuttavia, non sono previsti ulteriori diritti. I cicli di formazione SSS e il loro orientamento al mercato del lavoro rimangono prioritari. L’attuale eterogeneità che caratterizza la galassia degli operatori SSS viene mantenuta perché l’orientamento regionale e su scala ridotta, con offerte specifiche a seconda del settore economico, è un punto di forza del panorama SSS. Inoltre, questa soluzione consente di mantenere la garanzia della qualità attraverso i programmi quadro d’insegnamento, il riconoscimento dei cicli di formazione e la vigilanza cantonale sugli operatori della formazione. I partner non hanno riscontrato alcuna necessità di intervento28. Qualora in futuro fossero necessarie delle modifiche, potrebbero essere aggiunti nuovi criteri (istituzionali) per il riconoscimento dei cicli di formazione. La soluzione prescelta è applicabile rapidamente e senza ulteriori oneri per gli attori.
Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore
Le denominazioni «Professional Bachelor» e «Professional Master» vengono introdotte in quanto titoli complementari riservati ad accompagnare esclusivamente i titoli della formazione professionale superiore (art. 44a). Nelle lingue ufficiali il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto FPS. Vale inoltre quanto segue:
– tutti gli attestati professionali federali saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor» (p. es. capo carpentiere con attestato professionale federale, Professional Bachelor);
– tutti i diplomi SSS conseguiti mediante i cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor» (p. es. forestale dipl. SSS, Professional Bachelor);
– tutti i diplomi federali conseguiti mediante gli esami professionali superiori saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Master» (p. es. manager in logistica con diploma federale, Professional Master).
Inoltre, i titoli complementari possono essere utilizzati come parte delle traduzioni inglesi semplificate contenute nei regolamenti d’esame o nei programmi quadro d’insegnamento. La normativa proposta rappresenta una soluzione per l’intera FPS. I due tipi di titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi ai detentori di un AFC – vale a dire gli EP e i cicli di formazione SSS – saranno affiancati dal titolo complementare «Professional Bachelor» (la differenziazione si basa quindi sul titolo protetto nelle tre lingue ufficiali). I titoli rilasciati a chi supera gli EPS saranno invece affiancati dal titolo complementare «Professional Master», in quanto è previsto che all’interno di ogni settore vi sia una differenza di grado tra gli EP e gli EPS (cfr. art. 23 OFPr).
Grazie alla normativa proposta vengono aumentate la visibilità, la notorietà e la comprensibilità di tutti i titoli della FPS. Vengono sottolineate soltanto determinate peculiarità (signaling): i titoli complementari fungono da marchio e servono a sottolineare l’appartenenza dei titoli al livello terziario. Non vengono conferiti ulteriori diritti, ad esempio essere ammessi agli studi presso le scuole universitarie, farsi convalidare prestazioni di formazione già acquisite o ricevere uno stipendio più alto. Inoltre, tramite il termine «Professional» e la chiara regolamentazione sull’uso dei titoli complementari viene garantita anche la differenziazione rispetto ai diplomi delle scuole universitarie.
A differenza dell’avamprogetto posto in consultazione, che prevedeva una traduzione completa, il presente disegno definisce a livello di LFPr traduzioni semplificate, ad esempio:
– progettista in falegnameria con attestato professionale federale, Professional Bachelor => Carpentery Project Manager, Professional Bachelor;
– forestale dipl. SSS, Professional Bachelor => Professional Bachelor in Forestry;
– dirigente diplomato del ramo panetteria-pasticcieria-confetteria, Professional Master => Bakery-Patisserie-Confectionery Manager, Professional Master.
Gli EP vengono differenziati dai cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale tramite il diverso utilizzo del titolo complementare «Professional Bachelor». Nei cicli di formazione SSS la struttura «Professional Bachelor in [denominazione professionale]» sottolinea l’orientamento scolastico di questo tipo di titolo. L’obiettivo è che i diplomati FPS possano veicolare nel modo più chiaro e semplice possibile il contenuto (qualifica professionale) e il livello (terziario) del loro titolo all’estero o presso aziende e istituti formativi stranieri. Le informazioni relative al titolo sono contenute nel supplemento al diploma. La traduzione semplificata non costituisce un titolo protetto a sé stante.
La decisione di disciplinare la traduzione inglese semplificata si basa, da un lato, sui numerosi riscontri della consultazione che sottolineano l’importanza di segnalare sul piano internazionale l’appartenenza al livello terziario e, dall’altro, sul fatto che le precedenti traduzioni in inglese sono state criticate fin dall’inizio perché troppo lunghe e pesanti (v. n. 1.3).
A differenza di quanto previsto nell’avamprogetto posto in consultazione, con il presente disegno si è deciso di non introdurre nella LFPr una disposizione penale relativa ai titoli complementari. La punibilità è infatti prevista dalla LCSl, che stabilisce una pena detentiva o pecuniaria per chiunque si renda colpevole intenzionalmente di concorrenza sleale.
Inglese come ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori
Deve essere introdotta e sancita per legge la possibilità di sostenere gli esami federali in inglese. Tali esami devono però continuare a essere offerti anche nelle lingue ufficiali (art. 28 cpv. 1bis).
Grazie alla normativa proposta le oml, in quanto organi responsabili delle offerte formative, possono rispondere alle esigenze specifiche del proprio settore e decidere se offrire gli esami anche in inglese. Sono i candidati a decidere se scegliere questa opzione oppure se sostenere l’esame in una delle lingue ufficiali. Poiché l’accento rimane sulle lingue ufficiali, è da escludersi la loro estromissione.
Possibilità di flessibilizzazione degli SPD SSS
Il riconoscimento degli SPD SSS viene abolito (art. 29 cpv. 3), mentre quello dei cicli di formazione SSS rimane invariato.
Il DEFR dovrà stabilire esigenze minime per l’offerta di formazione continua delle SSS (p. es. gli SPD SSS) in materia di condizioni d’ammissione, durata e titoli. In questo modo è possibile definire l’offerta di formazione continua delle SSS, analogamente a quanto avviene per le scuole universitarie (art. 29 cpv. 3bis). A differenza dell’avamprogetto posto in consultazione, non si tratta più di una «disposizione potestativa».
Tramite la normativa proposta, le SSS possono impostare le loro offerte di formazione continua in maniera più flessibile. Parallelamente, è possibile definire un quadro comune all’interno dell’OERic-SSS per la caratterizzazione dei cicli di formazione continua offerti dalle SSS.
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La Confederazione non assume nuovi compiti. Il progetto di legge non comporta alcuna modifica del tipo di finanziamento né del relativo importo. Di conseguenza, la compatibilità tra compiti e finanze non deve essere riorganizzata o rivalutata.
4.3 Questioni relative all’attuazione
Diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore»
Non sono richiesti adeguamenti a livello di ordinanza.
Gli operatori che al momento dell’entrata in vigore della modifica della LFPr offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto possono avvalersi della denominazione «scuola specializzata superiore». L’elenco delle professioni della SEFRI funge da registro nel quale vengono inseriti tutti gli operatori autorizzati a usare questa denominazione.
Secondo l’articolo 64 LFPr in caso di violazione del diritto alla denominazione il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore
Per poter affiancare i titoli complementari ai titoli della FPS conseguiti mediante gli esami federali è necessario inserire un’apposita norma nell’OFPr. Per i cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale è invece necessaria una modifica dell’ordinanza dipartimentale pertinente (OERic-SSS) in modo tale che in futuro sui diplomi SSS possa comparire il rispettivo titolo complementare.
I diritti delle persone che hanno conseguito un titolo FPS prima dell’entrata in vigore della revisione della LFPr non devono essere disciplinati a livello di ordinanza. Infatti, grazie alla nuova norma della LFPr, tutti coloro che hanno conseguito un titolo protetto FPS sono autorizzati ad avvalersi del titolo complementare corrispondente ai sensi del regolamento d’esame o del programma quadro d’insegnamento pertinente. Non saranno rilasciati nuovi attestati o diplomi. È prevista una comunicazione destinata a studenti, candidati agli esami e datori di lavoro per illustrare e confermare il diritto di avvalersi dei titoli complementari.
Le traduzioni inglesi semplificate dei titoli non compaiono su attestati e diplomi bensì soltanto sui supplementi ai diplomi, nei quali è riportato anche il titolo protetto nelle lingue ufficiali.
In caso di utilizzo illecito o sleale dei titoli complementari si applicano le disposizioni penali della LCSl. Conformemente all’articolo 64 LFPr il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Durante la consultazione alcuni Cantoni hanno fatto notare che l’introduzione dei titoli complementari richiede adeguate misure e risorse amministrative per vigilare sulla corretta attuazione.
Inglese come possibile ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori
Attestati e diplomi continueranno a essere rilasciati solo nelle tre lingue ufficiali. Sugli APF e sui DF di coloro che hanno sostenuto un esame federale in inglese sarà inserita un’apposita menzione. Per poter inserire la menzione occorre una modifica dell’OFPr.
Se un esame viene svolto anche in inglese, l’organo responsabile è tenuto a tradurre il regolamento d’esame e le direttive in modo tale che i candidati siano a conoscenza dei documenti di riferimento. Le decisioni continueranno a essere redatte nelle lingue ufficiali e lo stesso principio verrà applicato ai rimedi giuridici (procedura di ricorso).
L’evoluzione delle lingue d’esame verrà osservata tramite un apposito monitoraggio. Queste informazioni vengono già rilevate.
Flessibilizzazione dell’offerta di formazione continua (studi postdiploma SPD SSS)
Ai fini dell’attuazione è necessaria una modifica dell’ordinanza pertinente del DEFR, ovvero l’OERic-SSS, la quale d’ora in poi dovrà disciplinare le condizioni d’ammissione, la durata e i titoli dell’offerta di formazione continua delle SSS. Rispetto agli attuali SPD SSS non è previsto alcun cambiamento per quanto riguarda l’obiettivo e il gruppo target dell’offerta, che deve rimanere orientata alla pratica e consentire agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un campo specifico, di acquisire conoscenze nuove applicabili in un altro campo d’attività o di impratichirsi nell’impiego di nuovi metodi e tecnologie. Il requisito per essere ammessi all’offerta di formazione continua rimane il conseguimento di un titolo del livello terziario.
Inoltre, nell’OERic-SSS l’offerta formativa potrebbe essere suddivisa in due livelli (p. es. affiancando agli SPD SSS dei corsi postdiploma di minore durata). In questo modo le scuole specializzate superiori beneficerebbero di una maggiore flessibilità e sarebbero in grado di adattarsi più rapidamente agli sviluppi sul mercato del lavoro.
Gli attori interessati saranno coinvolti nella revisione dell’OERic-SSS.
Nel quadro dei lavori di attuazione sarà definita anche la gestione degli SPD SSS AIN, che si basano su un programma quadro d’insegnamento. Poiché già oggi questi studi sono altamente formalizzati e rappresentano una sorta di specializzazione approfondita per le professioni infermieristiche, l’organo responsabile potrebbe decidere di dare loro una veste formale trasformandoli in esami professionali superiori. Così facendo i diplomati sarebbero autorizzati ad affiancare al titolo protetto il titolo complementare «Professional Master». La conversione comporterebbe uno sforzo relativamente modesto, in quanto i corsi potrebbero essere trasformati in corsi di preparazione agli esami federali mantenendone inalterato il contenuto. A seguito della consultazione, nella LFPr sono state inserite apposite disposizioni transitorie.
5 Commento ai singoli articoli
Art. 28 cpv. 1bis e 2 primo periodo
Attualmente, secondo l’articolo 28 gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori possono svolgersi esclusivamente nelle lingue ufficiali della Confederazione. Infatti, né la LFPr né l’OFPr stabiliscono esplicitamente in quali lingue è possibile sostenere gli esami federali. Il fatto che questi ultimi possano essere offerti solo nelle lingue ufficiali trova il suo fondamento nell’articolo 70 Cost. e nella legge sulle lingue. Quest’ultima disciplina l’uso delle lingue ufficiali e non prevede eccezioni per quanto riguarda il sistema formativo o le questioni di politica formativa. Secondo la giurisprudenza costante, i regolamenti degli esami federali approvati dalla SEFRI non appartengono al diritto federale e non costituiscono una legge formale o materiale. Di conseguenza, un regolamento d’esame può stabilire solo ciò che è consentito dal diritto superiore.
Con il nuovo capoverso 1bis si afferma quindi esplicitamente che gli esami federali sono offerti nelle lingue ufficiali, precisando che possono essere offerti anche in inglese. La decisione di organizzare un esame anche in inglese spetta esclusivamente all’organo responsabile dell’esame in questione.
Gli esami federali devono sempre essere organizzati e banditi in tutte le lingue ufficiali, anche quando viene data la possibilità di sostenerli in inglese. I candidati possono scegliere la lingua in cui sostenere le prove tra quelle riportate nel bando. Inoltre, per quanto riguarda i candidati che scelgono di sostenere l’esame in inglese, gli organi responsabili sono liberi di tenere la corrispondenza con queste persone interamente in inglese.
L’esame si svolge in tutte le lingue nelle quali i candidati hanno ottenuto l’ammissione. Se dopo la pubblicazione del bando e la procedura di ammissione vi sono candidati per una sola lingua d’esame, le prove dovranno svolgersi soltanto in quella lingua. Questa prassi vige già oggi e continuerà invariata, indipendentemente dal fatto che si tratti dell’inglese o di una lingua ufficiale.
Nel contesto degli esami federali gli organi responsabili mantengono la loro funzione di autorità con compiti di diritto pubblico affidati dalla Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa [PA]) e sono tenuti a redigere le loro decisioni nelle lingue ufficiali conformemente all’articolo 5 PA. Concretamente, le decisioni concernenti l’ammissione agli esami e il superamento di questi ultimi devono continuare a essere redatte in una lingua ufficiale. Lo stesso principio si applica ai rimedi giuridici (procedura di ricorso). In una procedura di ricorso relativa a un esame sostenuto in inglese le parti devono quindi far tradurre tutti i documenti in una delle lingue ufficiali. I costi di traduzione sono a carico della parte che presenta i documenti.
Contestualmente all’introduzione dei nuovi titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master», nell’articolo 28 capoverso 2 viene specificato che, d’ora in poi, oltre ai titoli protetti nelle lingue ufficiali i regolamenti d’esame dovranno disciplinare anche i titoli complementari e le traduzioni inglesi semplificate dei titoli. In proposito va notato che le traduzioni inglesi semplificate non sono considerate titoli protetti (al riguardo si veda l’art. 44a). Inoltre, viene corretto un errore di traduzione nella versione francese. Nel capoverso 2 la versione tedesca riporta il termine «Lerninhalte» e quella italiana l’espressione «programma d’insegnamento». Pertanto, nella versione francese «niveau exigé» viene sostituito con «les contenus de la formation». Questa modifica non comporta alcuna modifica materiale e riguarda solo la versione francese.
Sebbene la SEFRI rilasci gli APF e i DF esclusivamente nelle lingue ufficiali, i candidati possono scegliere la lingua ufficiale nella quale farsi rilasciare il proprio attestato (cfr. art. 36 cpv. 2 OFPr). Sugli APF e sui DF di coloro che hanno sostenuto un esame federale interamente in inglese sarà inserita un’apposita menzione con lo scopo di segnalare che, nonostante il titolo FPS sia stato conseguito in Svizzera, non necessariamente la persona padroneggia una delle lingue ufficiali, ma comunque sa l’inglese. Ciò deve essere disciplinato nell’articolo 36 capoverso 2bis OFPr.
Se un organo responsabile vuole sfruttare l’opportunità di organizzare un esame federale in inglese, i documenti pertinenti – ovvero il regolamento d’esame e le direttive – devono essere tradotti. In proposito, occorre rilevare che nel Foglio federale sono pubblicate solo le versioni del regolamento d’esame redatte nelle lingue ufficiali (art. 28 cpv. 2 LFPr in combinato disposto con gli art. 5 e 14 della legge federale del 18 giugno 200430 sulle pubblicazioni ufficiali). Di conseguenza, le versioni inglesi del regolamento d’esame e delle direttive devono essere semplicemente portate all’attenzione della SEFRI, senza che sia necessaria un’approvazione. In un’eventuale procedura di ricorso sono determinanti le versioni del regolamento e delle direttive redatte e approvate nelle lingue ufficiali.
Art. 29 cpv. 3, 3bis e 5
Nel nuovo capoverso 3 si stabilisce che d’ora in poi il riconoscimento federale sarà riservato ai cicli di formazione SSS. Per gli studi postdiploma non è più previsto alcun riconoscimento federale. In collaborazione con le organizzazioni competenti, il DEFR stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati, i titoli e – d’ora in poi – anche il titolo complementare («Professional Bachelor») e le traduzioni inglesi semplificate dei titoli.
Fino ad oggi gli SPD SSS dovevano essere sottoposti a una procedura di riconoscimento condotta dalla SEFRI. Essi appartengono alla formazione continua non formale e di regola non sono disciplinati dai programmi quadro d’insegnamento. Solo gli SPD SSS AIN si distinguono e, diversamente dalle altre offerte di formazione continua, si basano su un programma quadro d’insegnamento approvato dalla Confederazione. Dato che gli SPD SSS AIN permettono di formare specialisti dei quali si ha urgente necessità e che si sono affermati nella pratica, ci sarà bisogno di una soluzione specifica non appena sarà abolito il riconoscimento degli SDP SSS (cfr. art. 73b). Inoltre, poiché questi studi sono altamente formalizzati, hanno perso il carattere di formazione continua e rappresentano una sorta di specializzazione approfondita per le professioni infermieristiche; di conseguenza è opportuno dare loro una veste formale trasformandoli in EPS.
Per quanto riguarda invece gli altri SPD SSS, oggi il fatto che, in quanto offerte di formazione continua, debbano superare una procedura di riconoscimento limita la loro capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro, con un conseguente svantaggio concorrenziale nei confronti delle offerte di formazione continua delle università (CAS, DAS e MAS). Eliminando la procedura di riconoscimento sarebbe possibile organizzarli in maniera molto più flessibile in virtù del loro carattere di formazione continua non formale. Inoltre, dal momento che il DEFR continuerà a stabilire esigenze minime per l’offerta di formazione continua delle SSS, gli SPD SSS potranno continuare a essere offerti solo dalle «scuole specializzate superiori» con un ciclo di formazione riconosciuto (cfr. art. 29 cpv. 3bis LFPr).
Nel capoverso 3bis l’espressione «formazione postdiploma» è stata sostituita con «offerta di formazione continua» per dare al DEFR la possibilità di proporre altri corsi oltre agli SPD SSS. In questo modo l’offerta di formazione continua delle SSS può essere strutturata e graduata, analogamente a quanto avviene con le offerte di formazione continua delle scuole universitarie. L’offerta di formazione continua delle SSS dovrebbe essere strutturata con condizioni quadro comuni. Per questo l’articolo 29 capoverso 3bis stabilisce che le esigenze minime per l’offerta di formazione continua riguardano in particolare le condizioni d’ammissione, la durata e i titoli. Nel quadro della modifica della LFPr l’offerta di formazione continua delle SSS sarà precisata nelle disposizioni esecutive dell’OERic-SSS.
Il capoverso 5 viene modificato in ragione del fatto che, in virtù del diritto alla denominazione sancito nell’articolo 29a LFPr, d’ora in poi non ci saranno più scuole specializzate superiori senza cicli di formazione riconosciuti. Pertanto, è sufficiente stabilire che i Cantoni esercitano la vigilanza sulle SSS.
Art. 29a Diritto alla denominazione
Dalla revisione totale della LFPr del 13 dicembre 2002 il concetto di «scuola specializzata superiore» viene applicato agli istituti che offrono cicli di formazione SSS riconosciuti. Tuttavia, a oggi la denominazione «scuola specializzata superiore» non gode di alcuna protezione e può essere utilizzata anche dagli operatori che non dispongono di cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
D’ora in poi, con il riconoscimento federale di un ciclo di formazione, secondo il capoverso 1 l’istituto formativo ha il diritto di denominarsi «scuola specializzata superiore». Tale diritto viene sancito a livello di legge come ulteriore conseguenza giuridica del riconoscimento di un ciclo di formazione. Di conseguenza, in futuro gli istituti che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale potranno non solo conferire ai diplomati i titoli protetti dei relativi cicli di formazione, ma anche farsi chiamare «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore». L’utilizzo illecito della denominazione «scuola specializzata superiore» da parte di un operatore che non offre cicli di formazione riconosciuti viene sanzionato con una disposizione penale (cfr. art. 63a).
La nuova normativa è impostata consapevolmente in maniera poco rigida per dare maggiore visibilità alle SSS. Il diritto di usare la denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure» vale per l’intero istituto, a prescindere dal fatto che proponga anche altri corsi. Tuttavia, non sono previsti ulteriori diritti. I cicli di formazione e il loro orientamento al mercato del lavoro rimangono prioritari. In questo modo la norma consente un’attuazione semplice e giuridicamente uguale per tutti gli istituti con almeno un ciclo di formazione riconosciuto.
Il diritto alla denominazione viene disciplinato a livello di legge in quanto comporta una limitazione della libertà economica (art. 27 Cost.). In futuro, le SSS in quanto istituzioni della FPS dovranno essere chiaramente riconoscibili sul mercato come operatori seri e affidabili. Il fatto di avere una denominazione protetta come le scuole universitarie aumenterà l’interesse pubblico per un sistema formativo di alta qualità. Altri operatori possono partecipare liberamente al mercato, purché non dichiarino in modo abusivo di utilizzare una delle denominazioni protette e quindi di offrire corsi riconosciuti dalla Confederazione. Poiché prevede anche la verifica di aspetti istituzionali, il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS da parte della SEFRI rappresenta anche un’occasione per motivare il diritto alla denominazione. Alle SSS non vengono così imposti nuovi ostacoli che rendano difficile potersi avvalere della denominazione protetta. L’ingerenza nel diritto alla libertà economica è dunque ridotta al minimo e la sua limitazione giustificata da un interesse pubblico, proporzionata allo scopo e non lesiva del suo contenuto essenziale. D’ora in poi, sebbene non tutti gli istituti potranno definirsi «scuole specializzate superiori», ogni istituto potrà sottoporre i propri cicli di formazione alla procedura di riconoscimento per ottenere il diritto alla denominazione.
Attualmente, il diritto alla denominazione viene conferito tramite decisione dalla SEFRI in seguito al riconoscimento di un ciclo di formazione. Nella procedura di riconoscimento di un ciclo di formazione i criteri e i requisiti istituzionali vengono già verificati ai sensi del diritto vigente e non devono essere estesi in occasione della presente revisione legislativa. Pertanto, non è previsto un accreditamento istituzionale analogo a quello del settore universitario.
Il diritto alla denominazione aumenta la visibilità delle SSS, migliora la trasparenza sul mercato e rende più chiara la differenziazione rispetto agli altri operatori della formazione e agli altri istituti. Tale diritto è limitato alle lingue ufficiali. In altre lingue non esiste una traduzione consolidata di «scuola specializzata superiore».
Il diritto alla denominazione sussiste finché l’istituto offre almeno un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale. Subordinando questo diritto all’esistenza di almeno un ciclo riconosciuto, l’attenzione rimane sull’offerta formativa e sui suoi contenuti. Ciò permette di valorizzare l’orientamento al mercato del lavoro come tratto distintivo delle SSS, preservando nel contempo il sistema di garanzia della qualità mediante programmi quadro d’insegnamento, il riconoscimento dei cicli di formazione (compresa la verifica degli aspetti istituzionali) e la vigilanza cantonale sulle SSS.
Art. 44a Titoli complementari e traduzioni inglesi semplificate
L’articolo 44a disciplina a livello di legge le denominazioni «Professional Bachelor» (lett. a) e «Professional Master» (lett. b) quali titoli complementari protetti per i titoli della formazione professionale superiore e il loro utilizzo.
In linea di principio, solo i detentori di un titolo FPS sono autorizzati ad avvalersi dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master». Lo stesso vale per chi ha conseguito la qualifica prima dell’introduzione della norma. Ai detentori di titoli FPS rilasciati in base al diritto previgente non saranno rilasciati nuovi diplomi o attestati professionali con i titoli complementari «Professional Bachelor» o «Professional Master». L’espressione «possono» (art. 44a cpv. 2) segnala che ognuno è libero di decidere se aggiungere o meno il titolo complementare. Poiché «Professional Bachelor» e «Professional Master» sono semplicemente titoli complementari, è ancora possibile utilizzare solo il titolo protetto, anche se il regolamento d’esame o il programma quadro d’insegnamento menzionano il titolo complementare (art. 28 cpv. 2 e art. 29 cpv. 3 LFPr). Tuttavia, se utilizzati, nelle lingue ufficiali della Confederazione i titoli complementari non possono comparire da soli, bensì solo come aggiunta al titolo protetto o come parte delle traduzioni inglesi semplificate, in conformità con i titoli e la traduzione riportati nel regolamento d’esame o nel programma quadro d’insegnamento (cpv. 2).
Conformemente al capoverso 1 lettere a e b si usa «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione (APF) o al termine di un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione di una scuola specializzata superiore (diploma SSS) e «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore (DF). I titoli complementari vengono quindi assegnati in base al tipo di titolo (APF, DF o diploma SSS).
Secondo il capoverso 1 lettera a, i titolari di un APF e di un diploma SSS ricevono lo stesso titolo complementare, ovvero «Professional Bachelor»; ciò si giustifica in considerazione del fatto che di norma sono ammessi agli esami di professione e ai cicli di formazione SSS i titolari di un AFC o di un’altra qualifica del livello secondario II. Pertanto, la differenziazione tra queste due tipologie di titoli continua a essere veicolata tramite il titolo protetto a livello federale nella rispettiva lingua ufficiale. La differenziazione è garantita dall’uso congiunto del titolo protetto e del titolo complementare.
Il capoverso 1 lettera b stabilisce l’attribuzione del titolo complementare «Professional Master» ai titolari di un diploma federale. Ciò si deve alla classificazione degli EP e degli EPS stabilita all’interno dell’OFPr (cfr. art. 23), in base alla quale i secondi si distinguono dai primi per i requisiti più elevati. Normalmente, infatti, per essere ammessi a un esame professionale superiore occorre aver già conseguito una qualifica di livello terziario e attestare un’esperienza professionale più lunga.
Il titolo complementare deve essere collocato sempre dopo il titolo protetto nelle lingue ufficiali della Confederazione:
– capo carpentiere con attestato professionale federale (titolo protetto), seguito da una virgola e dalla denominazione Professional Bachelor (titolo complementare);
– educatore sociale diplomato SSS (titolo protetto), seguito da una virgola e dalla denominazione Professional Bachelor (titolo complementare);
– manager in logistica con diploma federale (titolo protetto), seguito da una virgola e dalla denominazione Professional Master (titolo complementare).
Questa impostazione garantisce anche la differenziazione rispetto ai diplomi universitari.
D’ora in poi il rispettivo titolo complementare – «Professional Bachelor» o «Professional Master» – sarà riportato insieme al titolo protetto sugli attestati professionali e sui diplomi federali rilasciati dalla SEFRI. A tal fine, è necessario integrare l’articolo 36 OFPr. La stessa procedura sarà applicata ai diplomi SSS rilasciati dalle scuole specializzate superiori, per cui anche l’OERic-SSS dovrà essere adeguata di conseguenza.
Il capoverso 2 stabilisce che i titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» sono riservati ai titoli della formazione professionale superiore (art. 27 LFPr). Essi possono essere utilizzati soltanto insieme ai titoli protetti della formazione professionale superiore in una lingua ufficiale della Confederazione o come parte della traduzione inglese semplificata (cpv. 3).
Inoltre, «Professional Bachelor» e «Professional Master» non possono essere utilizzati da soli: l’uso improprio di questi titoli può infatti generare confusione sul mercato del lavoro o nel confronto con i diplomi universitari.
Con ciò il Consiglio federale intende che le varianti del titolo protetto o della traduzione inglese semplificata (p. es. abbreviazioni) e i titoli (privati) che non rientrano tra le qualifiche della FPS non possono essere affiancati da «Professional Bachelor» e «Professional Master». Viceversa, non è neppure consentito utilizzare unicamente le denominazioni «Professional Master» o «Professional Bachelor». Inoltre, si devono evitare le forme invertite «Bachelor Professional» e «Master Professional» in relazione con offerte formative e titoli. Per essere riconosciuti in Svizzera come un «marchio di qualità» i titoli complementari devono essere inequivocabili.
Conformemente all’articolo 28 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 36 LFPr (per gli esami federali) e all’articolo 29 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 36 LFPr (per i cicli di formazione SSS), la protezione dei titoli è limitata ai titoli sanciti nei regolamenti d’esame e nei programmi quadro d’insegnamento, che sono sempre riportati nelle lingue ufficiali. Come suggerisce il nome, le traduzioni inglesi semplificate sono solo traduzioni e non titoli. Di conseguenza, non godono della relativa protezione.
Se un operatore della formazione desidera usare i titoli complementari, ad esempio per pubblicizzare i suoi corsi di preparazione agli esami federali, deve rispettare le stesse regole che valgono per i detentori di un titolo della FPS.
In caso di utilizzo illecito o sleale dei titoli complementari si applicano le disposizioni penali della LCSl. Conformemente all’articolo 64 LFPr il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Il capoverso 3 definisce la struttura delle traduzioni inglesi semplificate dei titoli protetti.
Nel 2013, con il progetto strategico «Formazione professionale superiore», la SEFRI ha analizzato in maniera approfondita le denominazioni e le traduzioni dei titoli FPS, approvando nel 2015 le nuove denominazioni in inglese all’interno di un processo di vasta portata (p. es. capo muratore con attestato professionale federale => Construction Site Supervisor, Federal Diploma of Higher Education). La lunghezza di queste traduzioni è dovuta alla volontà di perdere il minor numero possibile di informazioni. Dal punto di vista degli attori, tuttavia, questi titoli inglesi sono stati percepiti come troppo lunghi e pesanti e non sono riusciti a imporsi nella pratica. Durante i lavori per l’introduzione dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» è emerso chiaramente che la traduzione letterale dei titoli non è efficace e che dovrebbe essere data la possibilità di tradurre i titoli protetti a livello federale in maniera più libera o in forma semplificata.
Alla luce di queste considerazioni, le traduzioni inglesi semplificate dei titoli protetti sono impostate secondo la seguente struttura:
– esami di professione: denominazione professionale in inglese seguita da una virgola e dal titolo complementare «Professional Bachelor»; p. es. «capo carpentiere con attestato professionale federale, Professional Bachelor» diventerebbe in inglese «Foreman Carpenter, Professional Bachelor»;
– esami professionali superiori: denominazione professionale in inglese seguita da una virgola e dal titolo complementare «Professional Master»; p. es. «manager in logistica con diploma federale, Professional Master» diventerebbe in inglese «Senior Logistician, Professional Master»;
– cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: «Professional Bachelor in» seguito dalla denominazione professionale in inglese; p. es. «educatore sociale dipl. SSS, Professional Bachelor» diventerebbe in inglese «Professional Bachelor in Social Work».
Questa struttura della traduzione semplificata del titolo protetto viene introdotta solo per l’inglese. La situazione del mercato del lavoro a livello internazionale ha dimostrato che esiste un particolare interesse per una traduzione semplice e breve dei titoli FPS, che metta in risalto l’appartenenza al livello terziario. D’ora in poi la SEFRI approverà soltanto una traduzione che si limiti alla denominazione professionale e al titolo complementare; in altre parole, la nuova traduzione del titolo non conterrà più tutte le informazioni che possono essere dedotte dai titoli protetti nelle lingue ufficiali (p. es. l’informazione che si tratta di una qualifica federale).
Nelle traduzioni inglesi semplificate dei titoli protetti, coloro che superano gli EP e i cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale riceveranno entrambi accanto alla loro denominazione professionale il titolo complementare «Professional Bachelor». Tuttavia, nelle traduzioni inglesi semplificate il tipo di titolo conseguito non compare. Pertanto, è necessaria una struttura differenziata che permetta di distinguere le due qualifiche interessate, ovvero gli APF e i diplomi SSS. Questa differenza strutturale viene ottenuta inserendo il titolo complementare «Professional Bachelor» dopo la denominazione professionale nel caso degli APF e prima della denominazione nel caso dei diplomi SSS.
Così come le attuali traduzioni, anche le traduzioni inglesi semplificate sono definite nei programmi quadro d’insegnamento e nei regolamenti d’esame e approvate dalla SEFRI (cpv. 1 e art. 28 LFPr in combinato disposto con l’art. 26 OFPr e l’art. 29 LFPr in combinato disposto con l’art. 8 OERic-SSS). Inoltre, in conformità con l’articolo 4 dell’ordinanza del 27 agosto 201431 relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale, le traduzioni inglesi semplificate sono riportate sui supplementi ai diplomi, ma non sugli APF, sui DF e sui diplomi SSS.
Art. 62 Violazioni e omissioni
Nella versione francese, nella frase introduttiva del capoverso 1 viene apportata una correzione linguistica che prevede la sostituzione della forma verbale al futuro «sera» con la forma verbale al presente «est». In seguito alla revisione della parte generale del Codice penale svizzero32 (2007) il futuro non è più utilizzato nelle disposizioni penali. Questa modifica non comporta alcuna modifica materiale e riguarda solo la versione francese.
Art. 63 Abuso di titoli
Nella versione francese, nella frase introduttiva del capoverso 1 viene apportata una correzione linguistica che prevede la sostituzione della forma verbale al futuro «sera» con la forma verbale al presente «est». In seguito alla revisione della parte generale del Codice penale svizzero (2007) il futuro non è più utilizzato nelle disposizioni penali. Questa modifica non comporta alcuna modifica materiale e riguarda solo la versione francese.
Art. 63a Utilizzo illecito della denominazione
Il diritto sancito dall’articolo 29a di chiamarsi «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore» è riservato agli operatori che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto. Pertanto, in analogia con l’articolo 63 della legge federale del 30 settembre 201133 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), che si applica esclusivamente alle scuole universitarie, l’articolo 63a LFPr prevede sanzioni penali per chi viola il diritto alla denominazione.
Qualora un’azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti si avvalga della denominazione «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore», i responsabili dell’azienda sono puniti (cpv. 1). Il diritto alla denominazione si limita alle denominazioni nelle tre lingue ufficiali ovvero «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore». In altre lingue non esiste una traduzione consolidata di «scuola specializzata superiore», come avviene invece nel settore accademico con il termine «università».
In caso di intenzionalità, il reato è punito con la multa fino a 100 000 franchi (cpv. 1). Si rinuncia a punire la violazione di un obbligo per negligenza, in conformità con le recenti decisioni del Parlamento34. Per poter dimostrare facilmente l’intenzionalità, si consiglia alle autorità esecutive di limitarsi in un primo tempo a diffidare l’azienda inadempiente.
Rispetto all’articolo 63 LPSU l’entità della pena è stata ridotta per tenere conto del fatto che gli istituti della FPS sono molto più numerosi, e spesso molto più piccoli, rispetto a quelli del settore universitario.
Il capoverso 2 dichiara applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197435 sul diritto penale amministrativo (DPA). Questo articolo fa parte del diritto penale materiale e disciplina la responsabilità penale personale all’interno di un’azienda.
Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione dei responsabili dell’azienda esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (cpv. 3). Per quanto riguarda la multa applicabile di 20 000 franchi, si tratta di una lex specialis relativa all’articolo 7 DPA.
Conformemente all’articolo 64 il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 73 Disposizione transitoria
I termini che figurano negli attuali capoversi 1, 3 e 4 vengono abrogati in quanto scaduti. L’attuale capoverso 2 viene mantenuto.
Art. 73b Disposizioni transitorie alla modifica del …
Data l’abolizione della procedura di riconoscimento per gli SPD SSS (cfr. art. 29 cpv. 3) occorre regolamentare il trasferimento nel nuovo diritto dei titoli riconosciuti in base al diritto previgente. Al tal fine è necessaria una norma transitoria che distingua tra gli SPD SSS con programma quadro d’insegnamento e quelli senza. Attualmente soltanto gli SPD SSS AIN sono disciplinati da un programma quadro d’insegnamento. Poiché gli SPD SSS AIN sono già altamente formalizzati e rappresentano una sorta di specializzazione approfondita per le professioni infermieristiche, è urgente e necessario dare loro una veste formale trasformandoli in EPS. Questa operazione comprende tre specializzazioni e richiede il coinvolgimento di numerosi attori del settore sanitario; di conseguenza, è probabile che il processo richieda molto tempo e quindi un periodo transitorio più lungo. Tutti gli altri SPD SSS non si basano su un programma quadro d’insegnamento e, in quanto SPD di una SSS, sono già inquadrati nel percorso formativo adeguato. Per questo motivo, il periodo transitorio per gli SPD SSS senza programma quadro d’insegnamento viene fissato in modo tale che le classi che stanno frequentando un ciclo in corso nel momento in cui entrano in vigore le modifiche possano completarlo regolarmente e conseguire il titolo protetto.
Il capoverso 1 riguarda gli SPD SSS riconosciuti in base al diritto previgente non basati su un programma quadro d’insegnamento e stabilisce che il loro riconoscimento è valido per tre anni al massimo dopo l’entrata in vigore della revisione della LFPr. Durante questo periodo, gli operatori della formazione sono ancora autorizzati a rilasciare il rispettivo titolo protetto.
Il capoverso 2 riguarda invece gli SPD SSS riconosciuti in base al diritto previgente con programma quadro d’insegnamento (dunque gli SPD SSS AIN) e stabilisce che il loro riconoscimento è valido per cinque anni al massimo dopo l’entrata in vigore della revisione della LFPr. Durante questo periodo, gli operatori della formazione sono ancora autorizzati a rilasciare il rispettivo titolo protetto. Le parti interessate avranno così il tempo sufficiente per convertire gli SPD SSS AIN in uno o più EPS.
6 Ripercussioni
Durante l’elaborazione del progetto di legge è stata condotta una verifica rapida (quick check) per l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). I risultati mostrano che il progetto di legge ha ripercussioni piuttosto limitate sui diversi attori e sul sistema, motivo per cui si è deciso di non svolgere un’AIR approfondita.
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nessuna delle misure comporta spese maggiori o minori, richiede l’impiego di ulteriori risorse umane o comporta adeguamenti organizzativi. Le misure possono quindi essere realizzate nel quadro delle attuali competenze.
Per la Confederazione l’introduzione del diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore» non ha alcuna ripercussione perché sul piano operativo non è necessaria una nuova procedura.
Per quanto riguarda l’introduzione dei titoli complementari accanto ai titoli FPS, le ripercussioni attese sono minime. Non saranno infatti rilasciati nuovi APF né nuovi DF o diplomi SSS.
Per la Confederazione anche l’introduzione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame ha ripercussioni limitate perché l’attuazione può essere affidata alle strutture esistenti. La SEFRI dispone infatti delle conoscenze linguistiche necessarie per verificare la correttezza dei regolamenti d’esame e delle direttive nonché per esercitare la sorveglianza durante lo svolgimento degli esami. Qualora necessario, chiederà il supporto del servizio linguistico anglofono della Cancelleria federale. Anche eventuali maggiori costi a carico degli organi responsabili, cofinanziati dalla Confederazione, sarebbero coperti nel quadro budgetario esistente. Finora sono poche le oml che hanno segnalato l’esigenza di svolgere i propri esami in inglese.
In seguito alla flessibilizzazione degli SPD SSS saranno abolite le procedure di riconoscimento, nell’ambito delle quali un esperto specializzato e un esperto con competenze pedagogico-didattiche esaminavano ogni SPD SSS per almeno cinque giorni all’interno di una procedura formativa; questi costi vengono meno.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
Nel settore della formazione professionale superiore la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni è disciplinata in modo chiaro. Il progetto di legge riguarda in primo luogo i compiti della Confederazione.
Le ripercussioni riguardano principalmente l’attuazione delle disposizioni sanzionatorie in caso di utilizzo abusivo o sleale dei titoli complementari e della denominazione «scuola specializzata superiore». L’articolo 64 LFPr si riferisce infatti a tutte le disposizioni penali contenute nella legge (v. n. 4.3).
Al contrario, l’introduzione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame non riguarda i Cantoni perché la competenza in materia di disciplinamento, organizzazione, vigilanza e finanziamento degli esami federali spetta alla Confederazione.
Grazie alla flessibilizzazione degli SPD SSS i Cantoni vengono sgravati di un compito. Infatti, l’abolizione della procedura di riconoscimento fa decadere anche tutti i processi e i lavori correlati: i Cantoni non devono più esaminare le domande di riconoscimento degli SPD SSS né inoltrarle alla Confederazione. Di conseguenza decade anche la vigilanza sullo svolgimento dei corsi.
Il progetto non ha manifestamente alcuna ripercussione specifica per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le relative questioni non sono quindi state esaminate in modo approfondito. Tuttavia, per gli agglomerati e le regioni periferiche il rafforzamento della FPS è particolarmente positivo, dal momento che molte SSS si trovano al di fuori dei centri urbani e che a livello nazionale sono oltre 1000 gli operatori che offrono corsi di preparazione agli esami federali.
6.3 Ripercussioni sull’economia
Le misure non hanno alcun impatto diretto sulle imprese. Semmai, in quanto datori di lavoro, queste ultime beneficiano di eventuali ripercussioni sul fronte della manodopera qualificata. Infatti, nel migliore dei casi, il rafforzamento della FPS può generare un aumento del numero di diplomati nel livello terziario, fattore molto importante per ovviare alla carenza di personale qualificato che affligge l’economia svizzera.
I titoli complementari per i titoli FPS possono incoraggiare i possessori di un AFC a conseguire una qualifica superiore con l’esperienza di cui dispongono. In sinergia con le misure già adottate (p. es. il finanziamento orientato alla persona per i partecipanti ai corsi di preparazione agli esami federali), i titoli complementari possono contribuire ad aumentare il numero di diplomati del livello terziario.
Anche la possibilità di sostenere gli esami federali in inglese può aiutare a sfruttare ancora meglio il potenziale di manodopera qualificata, a beneficio soprattutto di quei settori con un’alta percentuale di lavoratori stranieri e nei quali l’inglese è lingua di lavoro.
Gli SPD SSS rappresentano già oggi un’offerta di formazione continua utilizzata dal mondo economico. Spesso, infatti, le oml e le aziende contribuiscono a impostare l’offerta formativa delle SSS. D’ora in poi, la flessibilizzazione degli studi postdiploma permetterà di adattare più facilmente i programmi alle tendenze e alle sfide del mercato del lavoro, con possibili effetti positivi anche sulla capacità di sfruttare il potenziale di manodopera disponibile.
Le ripercussioni sull’economia in generale sono condizionate da incertezze e prevedibili soltanto sul lungo periodo.
6.4 Ripercussioni sulla società
Poiché la maggior parte dei titoli in ambito infermieristico appartengono alla FPS, il settore sanitario, molto importante dal punto di vista sociale, è direttamente interessato da un rafforzamento della FPS. Il rafforzamento è quindi rilevante anche nel contesto dell’iniziativa sulle cure infermieristiche.
I titoli complementari possono contribuire a rendere più visibili i titoli FPS nella procedura di candidatura, soprattutto presso le aziende straniere, che non conoscono bene le qualifiche svizzere. In questo modo i diplomati vengono identificati come parte della popolazione che possiede un titolo del livello terziario, ricevendo così il riconoscimento e l’apprezzamento che meritano. Ciò può costituire un incentivo a conseguire un titolo di questo livello. Dal punto di vista dell’economia e della società l’aumento della partecipazione all’istruzione superiore è certamente auspicabile. Permette infatti ad ampie fasce della popolazione di stare al passo con i cambiamenti del mercato del lavoro e di partecipare alla prosperità del Paese. Già dopo un anno dal conseguimento del titolo, il 50 per cento dei possessori di un titolo FPS rileva un effetto positivo in termini di stipendio e di carriera.
La possibilità di sostenere gli esami federali anche in inglese estende ulteriormente la platea dei beneficiari delle offerte FPS.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente e altre ripercussioni
Nessuna.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Conformemente all’articolo 63 Cost., la Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale. Queste prescrizioni includono la competenza di definire condizioni quadro per le scuole specializzate superiori.
Sebbene l’introduzione del diritto alla denominazione e della relativa protezione vada a toccare la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost., viene rispettato il principio di proporzionalità (v. cap. 5 commenti agli art. 29a e 63a LFPr).
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Non sono coinvolti impegni internazionali del Paese.
7.3 Forma dell’atto
La forma dell’atto in vigore viene mantenuta in entrambi gli atti normativi.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese superiori ai valori limite, né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti spese superiori ai valori limite.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nel settore della formazione professionale – e quindi anche nella FPS – il disciplinamento è compito della Confederazione, che punta a introdurre standard uniformi. Nel campo degli esami federali, organizzati da oml attive a livello nazionale, la Confederazione è anche responsabile della vigilanza e del finanziamento. Per quanto attiene alle SSS, invece, questi due compiti spettano ai Cantoni. La ripartizione delle competenze è stata definita nella LFPr del 2002 e non viene modificata dalle nuove disposizioni.
Il rispetto del principio dell’equivalenza fiscale è stato verificato nel 2018 con esito positivo36.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto di legge non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi.
7.7 Delega di competenze legislative
Nell’articolo 29 capoverso 3 LFPr viene eliminata la competenza legislativa del DEFR in merito al riconoscimento degli studi postdiploma dispensati dalle SSS (SPD SSS).
Con l’articolo 29 capoverso 3bis LFPr il DEFR mantiene la competenza di stabilire esigenze minime, ma quest’ultima non è più limitata agli SPD SSS, bensì estesa all’intera offerta di formazione continua delle SSS. Ciò consentirà in futuro di strutturare l’offerta di formazione continua (v. cap. 5).
7.8 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, il progetto non apporta alcuna modifica. Già oggi la SEFRI registra la lingua in cui i candidati scelgono di sostenere gli esami federali. Con l’inglese si aggiunge semplicemente un’altra lingua.