FF 2025 1852
Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20251,
decreta:
I
La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. g e i, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e n. 2
Non sono soggetti all’imposta preventiva:
gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche (LBCR) approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali, sempre che lo strumento di capitale di terzi interessato sia emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2031;
gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo l’articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che:
sono emessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2031 oppure per i quali si verifica durante questo periodo un cambiamento di emittente secondo il numero 1.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2027.