FF 2025 2028
Legge sul personale federale (LPers)
Preambolo
Legge
sul personale federale
(LPers)
Modifica del 20 giugno 2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20241,
decreta:
I
La legge del 24 marzo 20002 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Disciplina il trattamento dei dati personali degli impiegati, ex impiegati e candidati nonché di altre persone contattate ai fini del reclutamento, sempre che tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.
Art. 2 cpv. 2 lett. e
La presente legge non si applica:
al personale impiegato con contratto di fornitura di personale a prestito secondo l’articolo 22 della legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento (LC).
Art. 4 cpv. 2 lett. f
I datori di lavoro impiegano il loro personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile; prendono le misure adeguate per garantire:
le stesse opportunità alle persone con disabilità, il loro impiego e integrazione;
Art. 6a cpv. 6
Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa; a tali società sono applicabili gli articoli 734–734f CO4.
Art. 6b Contratti di fornitura di personale a prestito
I datori di lavoro possono impiegare persone con contratti di fornitura di personale a prestito secondo l’articolo 22 LC5, se l’adempimento dei compiti non è possibile né con il personale a disposizione né mediante la conclusione di un contratto di lavoro ai sensi della presente legge, di un mandato o di un contratto d’appalto.
Titolo prima dell’art. 8
Sezione 2:
Formazione, modifica, fine e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 8 cpv. 1, 1bis, 2 e 2bis
Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico.
Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la procedura di conclusione del contratto e ne definiscono il contenuto essenziale.
Il periodo di prova dura di regola tre mesi. In casi motivati può essere prolungato; il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova più breve o più lungo oppure prescindervi. La durata massima del periodo di prova è di cinque mesi. Per funzioni speciali le disposizioni d’esecuzione possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.
Il datore di lavoro può richiedere la valutazione dell’idoneità psicologica o medica di persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza. Le disposizioni d’esecuzione definiscono le attività per le quali tale valutazione può essere richiesta.
Art. 8a Modifica del luogo di lavoro, della funzione o del settore di attività
Se motivi di servizio impongono una modifica duratura del luogo di lavoro, della funzione o del settore d’attività, il datore di lavoro può modificare unilateralmente il contratto di lavoro entro i termini di disdetta, se tale modifica è ragionevolmente esigibile dall’impiegato.
Se motivi di servizio impongono una modifica non duratura del luogo di lavoro, della funzione o del settore d’attività, il datore di lavoro può modificare tali elementi senza modificare il contratto di lavoro, se tale modifica è ragionevolmente esigibile dall’impiegato.
Art. 10 rubrica, cpv. 1, 2, 3, frase introduttiva e lett. e, nonché 4
Fine del rapporto di lavoro di durata indeterminata
Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento dell’età di riferimento di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o in caso di decesso dell’impiegato.
Le disposizioni d’esecuzione possono:
fissare un’età di pensionamento inferiore all’età di riferimento di cui all’articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale;
prevedere la possibilità di impiego oltre l’età di riferimento di cui all’articolo 21 LAVS.
Il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi, in particolare in seguito:
a motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro non possa offrire all’impiegato un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
Le parti possono cessare in qualsiasi momento di comune intesa il rapporto di lavoro di durata indeterminata o disdirlo immediatamente per motivi gravi.
Art. 11 Fine del rapporto di lavoro di durata determinata
Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta allo scadere della durata contrattuale convenuta, al raggiungimento dell’età di riferimento di cui all’articolo 21 LAVS7 o in caso di decesso dell’impiegato.
Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere la possibilità di impiego oltre l’età di riferimento di cui all’articolo 21 LAVS.
Se la possibilità di disdetta è stata convenuta nel contratto di lavoro:
l’impiegato può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata determinata;
il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata determinata per motivi oggettivi, in particolare per i motivi di cui all’articolo 10 capoverso 3.
Le parti possono cessare in qualsiasi momento di comune intesa il rapporto di lavoro di durata determinata o disdirlo immediatamente per motivi gravi.
Art. 13 Prescrizioni di forma
Ogni modifica del contratto di lavoro, in particolare la proroga, la limitazione nel tempo e la fine del rapporto di lavoro, richiedono la stessa forma della conclusione del contratto.
Art. 14 cpv. 2 lett. c
In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
l’autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l’autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b e d nonché 2;
Art. 21a Obblighi degli impiegati sottoposti a una verifica dell’affidabilità o a un controllo di sicurezza relativo alle persone
Se necessario per la tutela degli interessi di cui all’articolo 20b capoverso 1, per il trattamento sicuro delle informazioni di competenza della Confederazione o per l’impiego sicuro dei mezzi informatici della Confederazione, dopo aver preso atto della dichiarazione dei servizi specializzati di cui all’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20208 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) il datore di lavoro può:
obbligare gli impiegati a comunicare dati personali;
sottoporre gli impiegati a valutazioni dell’idoneità psicologica o medica;
prendere le misure di cui all’articolo 25;
obbligare gli impiegati ad annunciare viaggi all’estero e se del caso subordinarli ad approvazione;
prendere altre misure che, nel singolo caso, sono ritenute adeguate per ridurre a un livello accettabile il rischio per la sicurezza constatato.
Art. 22a Segnalazioni, denunce e protezione
Gli impiegati che, nell’esercizio della loro funzione, hanno il fondato sospetto che nell’ambito di un compito della Confederazione o di un’attività del loro datore di lavoro siano stati commessi crimini o delitti perseguibili d’ufficio sono tenuti a segnalarlo al Controllo federale delle finanze (CDF) o ai loro superiori, oppure a sporgere denuncia presso le autorità di perseguimento penale. Se il sospetto ha un rapporto con l’estero, gli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) possono avvalersi della piattaforma di segnalazione del DFAE.
Sono fatti salvi gli obblighi di segnalazione o di denuncia previsti da altre leggi federali.
L’obbligo di segnalazione o di denuncia non si applica:
se l’impiegato ha facoltà di non rispondere o di non deporre in virtù degli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale9;
agli impiegati della Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers), dei servizi specializzati di cui all’articolo 31 capoverso 2 LSIn10 e di altri organi di mediazione dei datori di lavoro, se hanno avuto conoscenza del fondato sospetto durante la loro attività.
Gli impiegati hanno il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità constatate nell’esercizio della loro funzione o loro segnalate. Se l’irregolarità ha un rapporto con l’estero, gli impiegati del DFAE possono avvalersi della piattaforma di segnalazione del DFAE.
Chi in buona fede effettua una segnalazione o sporge denuncia e chi depone in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.
Il CDF, la piattaforma di segnalazione del DFAE o il superiore accertano i fatti e prendono le misure necessarie. Se non riescono a fugare il sospetto di cui al capoverso 1, sporgono denuncia alle autorità di perseguimento penale.
In relazione alle domande di accesso fondate sulla legge del 17 dicembre 200411 sulla trasparenza (LTras) presentate sulla base di segnalazioni ai sensi del presente articolo, la tutela della sfera privata dell’autore della segnalazione prevale sull’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LTras.
Art. 25 cpv. 2 lett. b
Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
avvertimento e sospensione;
Art. 26 Prescrizione dei termini per misure in materia di diritto del personale
Trascorsi tre anni dalla scoperta di una violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro non possono più essere ordinate misure in materia di diritto del personale con decisione di primo grado. In ogni caso non possono essere ordinate misure in materia di diritto del personale con decisione di primo grado trascorsi cinque anni dall’ultima violazione di tali obblighi.
I termini di cui al capoverso 1 sono sospesi finché è in corso un procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non vi è stata pronuncia su rimedi giuridici interposti in relazione a tale fatto.
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a–c e g–l, 2, 2bis, 5 lett. a e c, nonché 6
Il datore di lavoro tratta i dati personali di impiegati, ex impiegati e candidati nonché altre persone contattate ai fini del reclutamento, necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
determinare il fabbisogno di personale e garantire l’organico necessario mediante il reclutamento;
esercitare il suo diritto di impartire istruzioni di cui all’articolo 321d CO12 e il suo obbligo di assistenza di cui all’articolo 328 CO;
gestire il personale, in particolare conteggiare i salari e gli stipendi, costituire e chiudere i fascicoli del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;
provvedere alla reintegrazione dopo assenze dovute a malattia e infortunio;
imporre obblighi e prendere misure secondo l’articolo 21a;
gestire i dati personali per l’impiego di personale atto a far fronte a carichi di lavoro supplementari straordinari o particolarmente urgenti, in particolare a beneficio dell’organizzazione di crisi della Confederazione;
attuare misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare i provvedimenti in caso di situazioni particolari o straordinarie ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7 della legge del 28 settembre 201213 sulle epidemie;
prendere le misure di cui all’articolo 22a capoverso 6;
valutare l’idoneità medica in caso di attività rilevanti per la sicurezza.
Può trattare, in quanto necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
per i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e i:
dati secondo l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202014 sulla protezione dei dati (LPD) messi a disposizione del datore di lavoro nell’ambito della procedura di reclutamento,
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità lavorativa,
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale,
estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni;
per i compiti di cui al capoverso 1 lettera b, dati secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD;
per i compiti di cui al capoverso 1 lettera c:
dati secondo l’articolo 5 lettera c numero 1 LPD che l’impiegato mette a disposizione del datore di lavoro,
dati secondo l’articolo 5 lettera c numero 1 LPD relativi a un’occupazione accessoria di cui all’articolo 23 della presente legge,
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità lavorativa,
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale,
dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali,
atti procedurali e decisioni di autorità concernenti il lavoro ed estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni;
per i compiti di cui al capoverso 1 lettere d–f:
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità lavorativa,
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
per il compito di cui al capoverso 1 lettera g:
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità lavorativa,
dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali,
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
per il compito di cui al capoverso 1 lettera h, dati secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD, se rilevanti per la sicurezza;
per il compito di cui al capoverso 1 lettera j, dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità lavorativa;
per il compito di cui al capoverso 1 lettera k, dati secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD;
per il compito di cui al capoverso 1 lettera l, dati secondo l’articolo 5 lettera c numero 2 LPD.
Può trattare, in quanto necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati personali effettuando la profilazione, inclusa la profilazione a rischio elevato:
per i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e i, al fine di valutare l’idoneità per un determinato posto, un progetto o un impiego:
dati secondo l’articolo 5 lettera c numero 1 LPD che l’impiegato mette a disposizione del datore di lavoro,
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità lavorativa,
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
per i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, al fine di valutare il fabbisogno di misure di promovimento mirate e il potenziale di sviluppo:
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità lavorativa,
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale.
Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
la responsabilità nell’attività di trattamento dei dati;
Abrogata
Abrogato
Art. 27a Gestione dei casi
Gli specialisti della gestione dei casi («case management») del datore di lavoro trattano i dati sullo stato di salute necessari alla gestione dei casi, con riferimento alla capacità lavorativa degli impiegati, in particolare la capacità di rendimento nonché il motivo e il grado di un’eventuale invalidità.
Gli specialisti della gestione dei casi possono scambiare i dati di cui al capoverso 1 con le persone e i servizi seguenti, in quanto necessari per l’adempimento dei loro compiti:
i superiori diretti;
i servizi del personale;
i servizi giuridici;
i competenti servizi dell’assicurazione per l’invalidità (AI), dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e dell’assicurazione militare;
i medici incaricati dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
la responsabilità nell’attività di trattamento dei dati;
il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archiviazione e distruzione;
le categorie di dati di cui al capoverso 1;
la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 27d rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d, 2, 3, 4, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), lett. d ed e, 5 nonché 6 lett. a e c
Trattamento dei dati da parte della CSPers
La CSPers tratta i dati delle persone che le si rivolgono (clienti) necessari per:
attribuire i fondi per l’integrazione professionale delle persone con disabilità nell’Amministrazione federale;
Concerne soltanto il testo tedesco
Per l’adempimento dei suoi compiti può trattare i necessari dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD15 concernenti i clienti.
Abrogato
La CSPers può rendere accessibili i dati personali di cui al capoverso 2 alle persone e ai servizi seguenti, se necessario per l’adempimento dei loro compiti:
ai medici incaricati dal datore di lavoro;
all’Ufficio federale del personale nell’ambito dell’attribuzione dei fondi per l’integrazione professionale delle persone con disabilità;
La CSPers è responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
la responsabilità nell’attività di trattamento dei dati;
Abrogata
Art. 28 Perizie mediche
Il datore di lavoro può rendere accessibili ai medici che ha incaricato i dati sullo stato di salute, con riferimento alla capacità lavorativa degli impiegati o alla loro idoneità a esercitare attività rilevanti per la sicurezza se, in particolare in caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, di reintegrazione o di integrazione professionale, i medici ne necessitano per:
eseguire perizie indipendenti per il datore di lavoro;
fornire consulenza al datore di lavoro.
Il datore di lavoro riceve informazioni circa le conclusioni tratte da constatazioni mediche nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per valutare pretese derivanti dal rapporto di lavoro.
Può trasmettere le conclusioni tratte da constatazioni mediche soltanto se una base legale lo prevede o se la persona interessata vi acconsente per scritto.
Art. 31 cpv. 2, secondo periodo, 4 e 4bis
… Possono prevedere il versamento di prestazioni a favore degli impiegati che assistono o provvedono al mantenimento di persone con un’incapacità al guadagno a causa di una disabilità, nonché misure per agevolare tale assistenza.
Se in seguito a misure economiche o aziendali occorre licenziare un numero ingente di impiegati, il datore di lavoro negozia un piano sociale con le associazioni del personale. Se le parti nelle trattative per il piano sociale non giungono a un’intesa, si applicano le disposizioni sulle ristrutturazioni e le riorganizzazioni.
Nei casi in cui il rapporto di lavoro è retto da un contratto collettivo di lavoro (art. 38), le parti definiscono il piano sociale nel quadro del contratto collettivo. Se le parti non giungono a un’intesa, il tribunale arbitrale (art. 38 cpv. 3) definisce il piano sociale.
Art. 32c cpv. 2, 3, primo periodo, e 4
Abrogato
La conclusione, la modifica e lo scioglimento del contratto di affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell’organo paritetico. …
Abrogato
Art. 32cbis Regolamenti di previdenza
I regolamenti di previdenza disciplinano le prestazioni.
Il regolamento di previdenza è emanato, modificato o abrogato dall’organo paritetico, fatta salva l’approvazione della Commissione della cassa.
Art. 32g cpv. 1, primo periodo, 1bis, 1ter, 2, 2bis e 4
I contributi di risparmio e di rischio dei datori di lavoro raggiungono nel complesso almeno l’11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. …
Nelle casse di previdenza comuni, la fascia dei contributi di cui al capoverso 1 è applicata all’intera cassa di previdenza.
I datori di lavoro indicano la percentuale dei contributi di cui al capoverso 1 nei rapporti di cui all’articolo 5 capoverso 1. Motivano l’eventuale superamento o mancato raggiungimento della fascia dei contributi e adottano i correttivi necessari.
Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni sul finanziamento applicabili ai datori di lavoro affiliati alla cassa di previdenza della Confederazione dopo aver consultato l’organo paritetico e aver informato la Commissione della cassa.
Le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata non affiliate alla cassa di previdenza della Confederazione stabiliscono le disposizioni sul finanziamento dopo aver consultato il rispettivo organo paritetico e aver informato la Commissione della cassa e le sottopongono per approvazione al Consiglio federale.
Entro i limiti dell’articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 331 capoverso 3 CO17, le disposizioni stabilite secondo i capoversi 2 e 2bis possono prevedere deroghe al finanziamento paritetico delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia.
Art. 32i cpv. 2 e 4
Abrogati
Art. 32j cpv. 3
Le prestazioni in caso d’invalidità e morte possono essere definite in base al primato dei contributi o delle prestazioni o a una combinazione dei due sistemi. Se le prestazioni sono definite in base al primato dei contributi, per l’avere di vecchiaia i regolamenti di previdenza possono prevedere un interesse di proiezione.
Art. 32k cpv. 1, primo periodo
Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima del raggiungimento dell’età di riferimento di cui all’articolo 21 LAVS18. …
Art. 32l cpv. 1, primo periodo
L’organo paritetico della cassa di previdenza decide l’entità dell’adeguamento delle rendite al rincaro secondo le possibilità finanziarie della cassa medesima. …
Art. 32m cpv. 1, primo periodo
Se le possibilità finanziarie della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento delle rendite al rincaro o consentono soltanto un adeguamento insufficiente, i datori di lavoro possono decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle rendite dei loro ex impiegati o il versamento di un assegno unico. …
Art. 34 cpv. 1
Le controversie concernenti il rapporto di lavoro sono risolte tramite un accordo oppure il datore di lavoro pronuncia una decisione.
Art. 34b cpv. 1 lett. a, 2, secondo periodo, e 3
Se accoglie il ricorso contro una decisione di disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e non deferisce l’affare in via eccezionale all’autorità inferiore, l’autorità di ricorso è tenuta:
ad attribuire un’indennità al ricorrente, se mancano motivi oggettivi per la disdetta ordinaria o motivi gravi per la disdetta immediata, oppure se sono state violate disposizioni procedurali;
… L’indennità ammonta al massimo a otto stipendi mensili.
Se sono soddisfatte le condizioni previste per il versamento dell’indennità di cui all’articolo 19, questa è cumulata con l’indennità di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 34c cpv. 1 lett. a, 3 e 4
Il datore di lavoro offre all’impiegato di riprendere il lavoro che svolgeva in precedenza oppure, se ciò non è possibile, gli propone un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l’autorità di ricorso ha accolto il ricorso contro una decisione concernente la disdetta del rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
la disdetta è stata pronunciata poiché l’impiegato, in buona fede, ha effettuato una segnalazione o ha sporto denuncia ai sensi dell’articolo 22a capoversi 1 o 4 oppure ha deposto come testimone;
L’indennità di cui al capoverso 2 è cumulata con l’indennità di cui all’articolo 19.
L’indennità di cui al capoverso 2 non è cumulata con l’indennità di cui all’articolo 34b capoverso 1 lettera a.
Art. 39 cpv. 2 e 3, nonché 41 cpv. 1–3
Abrogati
Art. 41a cpv. 1 e 2, frase introduttiva
Abrogato
Finché per le donne vale un’età di riferimento meno elevata di quella degli uomini, i regolamenti di previdenza prevedono di:
Art. 41b Disposizione transitoria concernente la modifica del 20 giugno 2025
Se una decisione in merito a una controversia su pretese derivanti dal rapporto di lavoro è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2025, l’indennità di cui all’articolo 34b è stabilita in base al diritto anteriore.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Coordinamento con un altro atto normativo
Concerne soltanto il testo francese
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Data della pubblicazione: 1° luglio 2025
Termine di referendum: 9 ottobre 2025
Modifica di altri atti normativi
(cifra II)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 14 marzo 195819 sulla responsabilità
Art. 22 cpv. 2 e 3
Abrogati
2. Legge federale del 24 marzo 199520 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale
Art. 4 cpv. 4bis–4quater e 5
Emana l’ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (Publica) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Emana le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 200021 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all’onorario dei membri del Consiglio d’Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.
Art. 8 cpv. 1, 1bis, 1ter e 3, secondo periodo
L’IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico.
Il personale è assicurato presso Publica secondo le disposizioni degli articoli 32a–32m LPers22.
L’IPI è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers.
… L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers si applica per analogia.
3. Legge del 20 dicembre 200623 su PUBLICA
Titolo
Legge federale
sulla Cassa pensioni della Confederazione
(Legge su Publica)
Art. 4 cpv. 2, primo periodo, e 3, secondo periodo
Possono inoltre affiliarsi a Publica i datori di lavoro vicini alla Confederazione o che espletano compiti pubblici della Confederazione. …
… La fissazione delle spese amministrative costituisce parte integrante del contratto di affiliazione.
Art. 9 cpv. 1, secondo periodo, 2bis e 2ter
… Per le casse di previdenza composte soltanto di aventi diritto alle rendite si può rinunciare all’organo paritetico se la Confederazione garantisce il versamento delle prestazioni.
Nel caso di affiliazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1, l’organo paritetico emana, modifica o abroga il regolamento di previdenza di cui all’articolo 32cbis capoverso 1 LPers24, fatta salva l’approvazione della Commissione della cassa.
Nel caso di affiliazioni secondo l’articolo 4 capoverso 2, l’organo paritetico emana, modifica o abroga il regolamento di previdenza, fatta salva l’approvazione della Commissione della cassa.
Art. 10 frase introduttiva e lett. d
Publica dispone dei seguenti organi:
l’ufficio di revisione ai sensi dell’articolo 52a capoverso 1 LPP25.
Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e h, nonché 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. i e j
Inoltre, la Commissione della cassa ha segnatamente i seguenti compiti:
la conclusione, la modifica e lo scioglimento dei contratti di affiliazione; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 3;
l’approvazione dei regolamenti di previdenza; l’approvazione può essere negata soltanto se le disposizioni non sono conformi alla legge o se differiscono dalle direttive sugli obiettivi delle prestazioni oppure se il finanziamento delle prestazioni non è sufficiente.
La Commissione della cassa emana segnatamente:
le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale applicabili alla cassa di previdenza Publica; sottopone tali disposizioni per approvazione al Consiglio federale;
le prescrizioni sugli obiettivi delle prestazioni.
Art. 14 cpv. 3
La direzione stipula il contratto di affiliazione a Publica e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Art. 15 cpv. 2
La Commissione della cassa definisce:
strategie d’investimento per i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2;
una strategia d’investimento per i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all’articolo 7 capoverso 3;
una strategia d’investimento per gli altri valori patrimoniali di Publica, in particolare gli accantonamenti di cui all’articolo 8 capoverso 2 e il capitale d’esercizio.
Art. 18 cpv. 1 e 2, art. 19–23 nonché 26
Abrogati
4. Legge del 16 dicembre 200526 sui revisori
Art. 30a lett. e e n
Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti:
stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (Publica) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
emana le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Art. 38 cpv. 2 lett. c
L’autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale. Questi esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante:
l’approvazione del contratto di affiliazione a Publica e delle disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale;
5. Legge federale del 18 dicembre 202027 sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
Art. 8 frase introduttiva
Oltre ai dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge del 24 marzo 200028 sul personale federale (LPers), il DFAE tratta i dati necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro concernenti i suoi impiegati che sono o che si prevede di inviare in servizio all’estero e i loro congiunti, concernenti gli ex impiegati che sono stati o si prevedeva di inviare in servizio all’estero e i loro congiunti, nonché concernenti i candidati a posti all’estero, segnatamente per:
Art. 9 cpv. 1
Il DFAE può trattare i dati concernenti la salute dei suoi impiegati che sono o si prevede di inviare in servizio all’estero e dei loro congiunti, degli ex impiegati che sono stati o si prevedeva di inviare in servizio all’estero e dei loro congiunti, nonché di candidati a posti all’estero.
Art. 11 frase introduttiva, nonché lett. a–d e g–j
Il DFAE tratta i dati necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro e concernenti gli impiegati locali delle rappresentanze svizzere all’estero e i loro congiunti, nonché i dati concernenti gli ex impiegati locali e i loro congiunti, segnatamente per:
determinare il fabbisogno di personale e garantire l’organico necessario mediante il reclutamento;
esercitare il suo diritto di impartire istruzioni di cui all’articolo 321d del Codice delle obbligazioni (CO)29 e il suo obbligo di assistenza di cui all’articolo 328 CO;
gestire il personale, in particolare conteggiare i salari e gli stipendi e altre remunerazioni, costituire e chiudere i fascicoli del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;
promuovere e fidelizzare a lungo termine gli impiegati;
provvedere alla reintegrazione dopo assenze dovute a malattia e infortunio;
attuare misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare i provvedimenti in caso di situazioni particolari o straordinarie ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7 della legge del 28 settembre 201230 sulle epidemie;
garantire la sicurezza delle persone interessate;
tutelare gli interessi della Confederazione.
Art. 12 Dati
Il DFAE può trattare, in quanto necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 11, i seguenti dati degni di particolare protezione:
per i compiti di cui all’articolo 11 lettera a:
dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, messi a disposizione del DFAE nell’ambito della procedura di reclutamento,
dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa,
dati concernenti le prestazioni, il potenziale e lo sviluppo personale e professionale,
estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni;
per i compiti di cui all’articolo 11 lettera b:
dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,
dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
dati concernenti misure d’assistenza sociale;
per i compiti di cui all’articolo 11 lettera c:
dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, messi a disposizione del DFAE nell’ambito della procedura di reclutamento,
dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa,
dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali,
atti procedurali e decisioni di autorità concernenti il lavoro;
per i compiti di cui all’articolo 11 lettere d–f:
dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa,
dati concernenti le prestazioni, il potenziale e lo sviluppo personale e professionale;
per il compito di cui all’articolo 11 lettera g:
dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa,
dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali,
dati concernenti le prestazioni, il potenziale e lo sviluppo personale e professionale;
per il compito di cui all’articolo 11 lettera h: dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa;
per i compiti di cui all’articolo 11 lettere i e j:
dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,
dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
dati concernenti le misure d’assistenza sociale.
Può trattare, in quanto necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 11 capoverso 1, i seguenti dati effettuando la profilazione, inclusa la profilazione a rischio elevato:
per i compiti di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a, al fine di valutare l’idoneità per un determinato posto o un progetto:
dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, messi a disposizione del DFAE nell’ambito della procedura di reclutamento,
dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa,
dati concernenti le prestazioni, il potenziale e lo sviluppo personale e professionale;
per i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, al fine di valutare il fabbisogno mirato di promovimento e il potenziale di sviluppo:
dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa,
dati concernenti le prestazioni, il potenziale e lo sviluppo personale e professionale.
Art. 14 Comunicazione dei dati
I dati concernenti lo stato di salute in relazione alla capacità lavorativa possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l’assunzione dei costi.
Titolo dopo l’art. 28
Sezione 10:
Persone connesse a segnalazioni di crimini, delitti e irregolarità
Art. 28a Scopo e persone
Il DFAE tratta i dati personali connessi a segnalazioni di cui all’articolo 22a LPers31 e di cui necessita per accertare i fatti e attuare le misure necessarie.
Art. 28b Dati
Per accertare i fatti e attuare le misure necessarie, il DFAE può rilevare dati personali connessi a segnalazioni di cui all’articolo 22a LPers32 provenienti da fonti accessibili al pubblico.
Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali;
dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia;
dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.
Art. 28c Comunicazione dei dati
Per accertare i fatti il DFAE può comunicare alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni i dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 28b e i dati degni di particolare protezione di persone giuridiche e scambiare informazioni con tali autorità. I dati personali concernenti la persona che ha effettuato la segnalazione possono essere comunicati soltanto se tale persona vi ha acconsentito.
6. Legge del 4 ottobre 199133 sui PF
Art. 25 cpv. 1 lett. f e j
Il Consiglio dei PF:
stipula il contratto di affiliazione a Publica e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
emana le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
7. Legge del 12 giugno 200934 sui musei e le collezioni
Art. 11 cpv. 4 lett. i e j
Il consiglio museale ha i compiti seguenti:
stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (Publica) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
emana le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Art. 14 cpv. 2
Il personale del MNS è assicurato presso Publica.
Art. 30 cpv. 1 lett. b
Il MNS è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:
le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso Publica prima dell’entrata in vigore della presente legge.
8. Legge del 28 giugno 196735 sul Controllo delle finanze
Art. 10a Segnalazioni e trattamento dei dati
Il Controllo federale delle finanze riceve le segnalazioni relative a irregolarità nell’ambito dei suoi compiti di cui all’articolo 6 e nel campo della vigilanza di cui all’articolo 8, nonché le segnalazioni e le denunce effettuate nell’ambito di un obbligo di segnalazione o di denuncia.
Gestisce un’apposita piattaforma di segnalazione.
Accerta i fatti e adotta le misure necessarie.
Per accertare i fatti e attuare le misure necessarie, può rilevare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e trattare dati degni di particolare protezione di persone giuridiche, nonché dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 della legge federale del 25 settembre 202036 sulla protezione dei dati.
Per accertare i fatti può comunicare alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni i dati degni di particolare protezione di cui al capoverso 4, inclusi i dati degni di particolare protezione di persone giuridiche, e scambiare informazioni con tali autorità. I dati personali concernenti la persona che ha effettuato la segnalazione possono essere comunicati soltanto se tale persona vi ha acconsentito.
Il Controllo federale delle finanze può conservare i dati fino a cinque anni dopo l’accertamento dei fatti.
Il Consiglio federale disciplina mediante disposizioni d’esecuzione:
la responsabilità nell’attività di trattamento dei dati;
il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archiviazione e distruzione;
le categorie di dati di cui al capoverso 4;
la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 21 Disposizioni d’esecuzione
Le disposizioni d’esecuzione sono emanate dall’Assemblea federale in via di ordinanza. È fatto salvo l’articolo 10a capoverso 7.
9. Legge federale del 22 giugno 200737 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare
Art. 6 cpv. 6 lett. d, e, m e n
Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:
emana il regolamento del personale e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
emana il regolamento sugli emolumenti e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
emana le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
10. Legge federale del 20 dicembre 195738 sulle ferrovie
Art. 9n cpv. 2, secondo periodo
… Si applica l’articolo 32d capoverso 3 LPers.
11. Legge del 15 dicembre 200039 sugli agenti terapeutici
Art. 72a cpv. 1 lett. m e p
Il Consiglio dell’Istituto è l’organo strategico dell’Istituto e ne tutela gli interessi. Ha i compiti seguenti:
stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (Publica) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
emana le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Art. 81a cpv. 3 lett. d
Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:
approvando l’ordinanza sul personale dell’Istituto e quella sugli emolumenti, il contratto di affiliazione a Publica e le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale;
12. Legge del 16 giugno 201740 sui fondi di compensazione
Art. 12 cpv. 2
L’istituto è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers. È affiliato alla cassa di previdenza della Confederazione. Si applica l’articolo 32d capoverso 3 LPers.
13. Legge federale del 17 giugno 201141 sull’Istituto federale di metrologia
Art. 8 lett. c, d e l
Il Consiglio d’istituto è il massimo organo direttivo dell’Istituto. Ha i seguenti compiti:
emana un regolamento del personale che disciplina la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (Publica) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
emana le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Art. 24 cpv. 2 lett. d
Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:
approvando l’ordinanza sul personale, il contratto di affiliazione a Publica e le disposizioni sul finanziamento della previdenza professionale;
14. Legge del 22 giugno 200742 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 13 cpv. 4 lett. c
Il consiglio d’amministrazione disciplina mediante ordinanza:
il finanziamento della previdenza professionale.