Fonte

FF 2025 2033

Legge federale sull’imposizione individuale

Preambolo

Legge federale
sull’imposizione individuale

del 20 giugno 2025

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20241,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 3 cpv. 5, quarto periodo

… L’obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli.

Titolo dopo l’art. 8

Capitolo 2a: Attribuzione dei proventi e delle deduzioni

Art. 8a

I proventi e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile e degli altri suoi diritti legali.

I costi di conseguimento gli sono attribuiti in funzione dei relativi proventi. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto sottostante.

Art. 9 Figli sotto l’autorità parentale

Se il figlio è soggetto all’autorità parentale congiunta, il suo reddito è attribuito in ragione della metà a ciascun genitore. In caso contrario, è attribuito per intero al genitore che esercita l’autorità parentale esclusiva.

Il figlio è tassato separatamente sui proventi della sua attività lucrativa.

Art. 9a Persone in unione domestica registrata

Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.

Art. 13 rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Responsabilità solidale

e 2 Abrogati

Art. 14 cpv. 2 e 4

Abrogato

L’imposta è calcolata secondo l’articolo 36 capoverso 1. La riduzione di cui all’articolo 36 capoverso 2 non è applicabile.

Art. 23 lett. f

Sono parimenti imponibili:

  1. gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti dal contribuente per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica.

Art. 33 cpv. 1 lett. c, g, h e hbis, 1bis lett. b e c, nonché 2 e 3

Sono dedotti dai proventi:

  • c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati all’altro genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica; non sono tuttavia deducibili le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;

  • g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, assicurazioni contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, fino a concorrenza di una somma globale di 1800 franchi;

  • h. le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, se superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–32 e le altre deduzioni di cui al presente articolo;

  • hbis. le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 20023 sui disabili al cui sostentamento egli provvede conformemente all’articolo 35 capoverso 1, se tali spese superano la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c;

Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:

  1. di 700 franchi per ogni figlio per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; l’attribuzione della deduzione ai genitori è disciplinata dall’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b;

  2. di 700 franchi per ogni persona per cui il contribuente può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.

Abrogato

Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi per figlio, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare un’attività lucrativa del contribuente. Hanno diritto alla deduzione delle spese comprovate:

  1. il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto alla sua autorità parentale esclusiva, come pure il contribuente che vive in comunione domestica, senza l’altro genitore, con il figlio soggetto all’autorità parentale congiunta, fino a concorrenza dell’importo massimo;

  2. i due genitori detentori dell’autorità parentale congiunta con i quali il figlio vive in comunione domestica, ciascuno fino alla metà dell’importo massimo;

  3. i due genitori separati detentori dell’autorità parentale congiunta con i quali il figlio vive alternatamente in comunione domestica, ciascuno fino alla metà dell’importo massimo; se le spese per la cura prestata da terzi sono a carico di un solo genitore, questi ha diritto alla deduzione fino a concorrenza dell’importo massimo.

Art. 35 cpv. 1

Sono dedotti dal reddito:

  1. 12 000 franchi per ogni figlio minorenne su cui il contribuente esercita l’autorità parentale e al cui sostentamento egli provvede da solo; ciascun genitore può dedurre la metà dell’importo se il figlio è soggetto all’autorità parentale congiunta e non sono versati alimenti per il figlio secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c;

  2. 12 000 franchi per ogni figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi al cui sostentamento il contribuente provvede da solo; ciascun genitore può dedurre la metà dell’importo se entrambi provvedono al sostentamento del figlio;

  3. 6700 franchi per ogni persona bisognosa al cui sostentamento il contribuente provvede in misura almeno equivalente all’importo della deduzione; la deduzione non è ammessa per i figli per i quali è già fatta valere la deduzione di cui alla lettera a o b e per il coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto per il quale è già fatta valere la deduzione di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c.

Titolo prima dell’art. 36

Capitolo 5: Calcolo dell’imposta

Sezione 1: Tariffa; riduzione dell’ammontare dell’imposta

Art. 36

L’imposta per un anno fiscale ammonta a:

Franchi

fino a

20 000 franchi di reddito

0.00

e per ogni 100 franchi di reddito in più

0.70

per

34 300 franchi di reddito

100.10

e per ogni 100 franchi di reddito in più

0.90

in più;

per

44 800 franchi di reddito

194.60

e per ogni 100 franchi di reddito in più

2.00

in più;

per

59 800 franchi di reddito

494.60

e per ogni 100 franchi di reddito in più

3.30

in più;

per

78 600 franchi di reddito

1115.00

e per ogni 100 franchi di reddito in più

7.00

in più;

per

84 600 franchi di reddito

1535.00

e per ogni 100 franchi di reddito in più

8.00

in più;

per

112 200 franchi di reddito

3743.00

e per ogni 100 franchi di reddito in più

9.50

in più;

per

145 800 franchi di reddito

6935.00

e per ogni 100 franchi di reddito in più

11.70

in più;

per

190 800 franchi di reddito

12 200.00

e per ogni 100 franchi di reddito in più

13.30

in più;

per

732 100 franchi di reddito

84 191.50

e per ogni 100 franchi di reddito in più

11.50

in più.

L’ammontare dell’imposta è ridotto di 259 franchi per:

  1. ogni figlio minorenne o figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi che vive in comunione domestica con il contribuente e per il quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se la deduzione è ripartita per metà tra i genitori, la riduzione dell’imposta per ogni genitore è pari alla metà;

  2. ogni persona bisognosa che vive in comunione domestica con il contribuente e per la quale quest’ultimo può far valere la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.

L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Art. 37 b cpv. 1, terzo periodo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 38 cpv. 2

L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoverso 1.

Art. 39 cpv. 1

Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito e sull’ammontare dell’imposta. Gli importi delle deduzioni attuate sul reddito sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori; la riduzione dell’ammontare dell’imposta in virtù dell’articolo 36 capoverso 2 è arrotondata ai 10 franchi superiori o inferiori.

Art. 42

Abrogato

Art. 85 cpv. 1–3

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte in base alla tariffa dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35 cpv. 1 lett. a e b). L’AFC pubblica l’ammontare degli importi forfettari.

Abrogato

Art. 89 cpv. 3

Abrogato

Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo

Abrogato

La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. …

Art. 99a cpv. 1 lett. a

Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

  1. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;

Titolo secondo, capitolo 2 (art. 113)

Abrogato

Art. 114 cpv. 1

Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato.

Art. 117 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 180

Abrogato

Art. 205h Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2025

Ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

Gli effetti della progressione a freddo tra l’ultimo stato dell’indice il 30 giugno prima della votazione finale sulla presente modifica e lo stato dell’indice il 30 giugno dell’anno precedente l’entrata in vigore della stessa sono compensati conformemente all’articolo 39.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 cpv. 3, 3bis, 3ter e 4

I proventi, la sostanza e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile e degli altri suoi diritti legali.

I costi di conseguimento sono attribuiti al contribuente in funzione dei relativi proventi. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto sottostante.

Se il figlio è soggetto all’autorità parentale congiunta, il suo reddito e la sua sostanza sono attribuiti in ragione della metà a ciascun genitore. In caso contrario, sono attribuiti per intero al genitore che esercita l’autorità parentale esclusiva. Il figlio è tassato individualmente sui proventi della sua attività lucrativa e sui suoi utili immobiliari.

Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.

Art. 6 cpv. 2

Abrogato

Art. 7 cpv. 4 lett. g

Sono esenti dall’imposta soltanto:

  1. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal contribuente divorziato o separato legalmente o di fatto e degli alimenti percepiti dal contribuente per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica;

Art. 9 cpv. 2 lett. c, g, h, hbis e k

Sono deduzioni generali:

  • c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati all’altro genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta ma non vivono in comunione domestica; non sono tuttavia deducibili le prestazioni versate in adempimento di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;

  • g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente come pure dei figli e delle persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario;

  • h. le spese per malattia e infortunio del contribuente come pure dei figli e di altre persone bisognose al cui sostentamento egli provvede, se superano una franchigia determinata dal diritto cantonale;

  • hbis. le spese per disabilità del contribuente o dei figli o delle persone bisognose disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 20025 sui disabili al cui sostentamento egli provvede;

  • k. Abrogata

Art. 11 cpv. 1

Abrogato

Art. 18

Abrogato

Art. 33 cpv. 1–3

La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alla tariffa vigente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.

Abrogato

Le spese professionali, i premi d’assicurazione e la deduzione per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l’ammontare degli importi forfettari.

Art. 33a cpv. 3

Abrogato

Art. 33b cpv. 2 e 3, primo periodo

Abrogato

La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. …

Art. 35a cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a

Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

  1. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;

Art. 36a cpv. 2

Abrogato

Art. 40

Abrogato

Art. 57 cpv. 4

Abrogato

Art. 78i Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2025

Ai periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa è il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)», depositata l’8 settembre 20226.

3 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio del sesto anno successivo alla decorrenza infruttuosa del termine di referendum o alla sua accettazione in votazione popolare. Il Consiglio federale può porla in vigore prima di tale data.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° luglio 2025

Termine di referendum: 9 ottobre 2025