FF 2025 2095
Messaggio concernente la modifica della legge sulla promozione dell’alloggio
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire nella promozione federale dell’alloggio
Conformemente all’articolo 108 della Costituzione federale (Cost.)1 la Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica. Il mandato costituzionale conferito alla Confederazione è stato attuato con l’emanazione della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell’alloggio (LPrA).
Quando la LPrA è entrata in vigore, il 1° ottobre 2003, l’intenzione era di fornire due tipi di aiuti federali: principalmente un aiuto diretto e, in misura molto minore, un aiuto indiretto. Le misure di promozione diretta dovevano assumere in particolare la forma di mutui accordati direttamente dalla Confederazione ai beneficiari per abitazioni in locazione o in proprietà offerti a pigioni e prezzi moderati (art. 12 e 24 LPrA).
Nel quadro del programma di sgravio del 2003 il Parlamento ha deciso di sospendere gli aiuti diretti fino alla fine del 2008 e di ridurre i fondi accordati in tal senso (che dovevano rappresentare la maggior parte degli aiuti destinati alla promozione dell’alloggio)3. Di conseguenza la Confederazione non ha mai accordato mutui diretti. Nel febbraio 2007 il Consiglio federale ha deciso di tornare ad alimentare, a partire dal 2009, i fondi destinati alla promozione dell’alloggio, limitandosi però agli aiuti indiretti.
L’aiuto indiretto ai committenti della costruzione di utilità pubblica comprende essenzialmente i tre strumenti seguenti (art. 34–37 LPrA):
– La Confederazione mette a disposizione mezzi finanziari per un fondo di rotazione gestito a titolo fiduciario dalle due organizzazioni mantello degli operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni «Cooperative d’abitazione Svizzera» e «Wohnen Schweiz». Il fondo di rotazione permette di accordare ai membri di queste organizzazioni dei mutui a tassi d’interesse favorevoli per la costruzione, il rinnovo e l’acquisto di abitazioni offerte in locazione a pigioni moderate.
– La Confederazione concede fideiussioni per i prestiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni (CCA). Con i fondi così ottenuti a lungo termine sul mercato dei capitali, la CCA accorda ai suoi membri dei mutui a condizioni d’interesse favorevoli per finanziare la costruzione di alloggi a pigioni e prezzi moderati.
– La Confederazione concede fideiussioni al regresso per garantire le fideiussioni della cooperativa di fideiussione ipotecaria hbg. Ciò consente di ridurre l’onere degli interessi, facilitando in tal modo il finanziamento di abitazioni in locazione a pigioni moderate.
Da allora sono stati stanziati più volte al fondo di rotazione mezzi finanziari supplementari; il più recente è stato l’aumento di 250 milioni di franchi distribuiti su dieci anni nel quadro del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», bocciata da Popolo e Cantoni il 9 febbraio 2020. Inoltre, il 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha proposto un aumento di 150 milioni di franchi su cinque anni (a partire dal 2030) per far fronte alle sfide dell’immigrazione.
Alla fine del 2024 il capitale del fondo di rotazione ammontava a più di 625 milioni di franchi. Tra il 2003 e il 2024 sono stati concessi mutui per un totale di 46 milioni di franchi in media all’anno, con un totale di circa 29 000 abitazioni finanziate. Per quanto riguarda la CCA, alla fine del 2024 il volume di prestiti garantiti era di oltre 4 miliardi di franchi, di cui beneficiavano circa 38 000 abitazioni. Da quando la LPrA è entrata in vigore, non è mai accaduto che la Confederazione abbia dovuto onorare una fideiussione concessa alla CCA. Inoltre, la Confederazione garantisce più di 11 milioni di franchi di fideiussioni concesse dalla hbg.
Sul piano nazionale, l’edilizia abitativa di utilità pubblica rappresenta una quota di mercato limitata. Appena l’8 per cento delle abitazioni in locazione, ovvero circa 190 000 abitazioni, sono di proprietà di committenti della costruzione di utilità pubblica. Circa un terzo di queste fruisce di un aiuto federale indiretto. Il segmento dell’utilità pubblica occupa un posto più importante nelle città (p. es. a Zurigo, Basilea e Lucerna). È infatti soprattutto nelle aree urbane, dove vigono prezzi elevati, che questi operatori puntano a creare alloggi a prezzi accessibili per le persone meno abbienti, e non di rado le loro pigioni sono inferiori del 20–30 per cento rispetto al livello di mercato. A questo scopo fissano generalmente le pigioni in base ai costi, rinunciando a realizzare un vero e proprio reddito. In caso di aiuto indiretto accordato sotto forma di mutui del fondo di rotazione sono tenuti ad applicare la pigione commisurata ai costi secondo le disposizioni della LPrA.
Per adempiere il suo mandato costituzionale, la Confederazione ritiene opportuno sostenere i committenti della costruzione di utilità pubblica consolidando il principio della pigione commisurata ai costi. Ai fini delle misure di promozione indiretta, intende semplificare, aggiornare e sancire esplicitamente sul piano legislativo l’applicazione della pigione calcolata secondo un nuovo modello.
Il calcolo si basa attualmente sulle disposizioni relative alla promozione diretta (art. 8–11 dell’ordinanza del 26 novembre 20034 sulla promozione dell’alloggio [OPrA]). Considerato che le condizioni della promozione indiretta non sono esattamente le stesse, queste regole di calcolo non appaiono del tutto appropriate. Inoltre, le prescrizioni sono in parte obsolete, mentre il calcolo e la rilevazione dei dati necessari risultano laboriosi. La complessità e la mancanza di chiarezza sono dovute soprattutto alla concezione originaria della legge. Sotto il profilo legislativo, finora non si è tenuto sufficientemente conto del fatto che soltanto dopo l’entrata in vigore della legge la priorità del sostegno si è spostata dall’ aiuto diretto a quello indiretto. Le ambiguità non possono essere risolte unicamente a livello di ordinanza; benché i dettagli relativi al nuovo modello di pigione commisurata ai costi possano essere precisati nell’OPrA ed eventualmente in un’ordinanza di un ufficio federale, è necessario creare basi giuridiche chiare anche nella LPrA.
1.2 Il nuovo modello di pigione commisurata ai costi
1.2.1 Sviluppo del modello
Considerate le esigenze del settore, l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), in collaborazione con le due organizzazioni mantello, ha istituito un gruppo di progetto che ha avviato i propri lavori nel novembre 2020. L’obiettivo principale era quello di sviluppare un nuovo modello di pigione commisurata ai costi per semplificare sostanzialmente le modalità calcolo. Si trattava anche di dare maggiore sicurezza ai committenti della costruzione di utilità pubblica, chiamati a fissare in modo autonomo le proprie pigioni, e di fornire loro una consulenza più adeguata attraverso le organizzazioni mantello.
Per sviluppare il nuovo modello, nell’estate del 2021 il gruppo di progetto ha determinato le strutture dei costi dei committenti della costruzione di utilità pubblica che beneficiano di aiuti federali indiretti. Un dato fondamentale emerso da questa semplice valutazione è che nella contabilizzazione delle spese di gestione degli immobili esistono notevoli differenze, per cui sono confrontabili solo i rispettivi importi complessivi. Il nuovo modello di pigione commisurata ai costi deve quindi prevedere un importo forfettario per l’insieme delle spese di gestione e non per le singole voci.
Il gruppo di progetto ha in seguito elaborato una versione preliminare del modello e dall’agosto 2022 al febbraio 2023 ha svolto un sondaggio al riguardo. Il nuovo modello è stato valutato positivamente dalla maggior parte degli interpellati ed è stato adattato in modo mirato in base ai riscontri pervenuti.
Nel gennaio 2024 l’UFAB ha inoltre commissionato alla società Wüest Partner AG la realizzazione di uno studio5 che doveva permettere di valutare meglio dove si situano le pigioni commisurate ai costi secondo il nuovo modello e stabilire se risultano più vantaggiose rispetto alle pigioni delle abitazioni convenzionali. In altre parole, occorreva chiarire se il nuovo modello soddisfa i requisiti costituzionali e legali della LPrA. L’esito è stato positivo: le pigioni fissate in base a questo modello sono nettamente inferiori alle pigioni di mercato, sia per le abitazioni offerte in locazione che per quelle già locate, in particolare nelle aree urbane.
1.2.2 Campo d’applicazione
Il nuovo modello di pigione commisurata ai costi sarà valido per tutti gli strumenti della Confederazione applicabili agli aiuti indiretti (art. 35–38 LPrA).
Il modello servirà anche per i controlli delle pigioni effettuati dall’UFAB (art. 54 LPrA). Essendo finalizzato a semplificare i calcoli, implica per sua natura alcune generalizzazioni. Costituisce pertanto uno strumento particolarmente indicato per consentire all’UFAB di procedere, in caso di procedure di contestazione, a una verifica rapida e sommaria della pigione contestata, e di sottoporre quindi alle parti una proposta di conciliazione. Tuttavia, soprattutto in vista dell’emanazione di una decisione, l’UFAB dovrà ancora avere la possibilità di scostarsi dal modello e di effettuare un calcolo in base ai costi effettivi. Il rapporto tra il nuovo modello di pigione commisurata ai costi e il calcolo basato sui costi effettivi è specificato nell’ordinanza.
Al di là dei suddetti controlli, il modello offre ai committenti della costruzione di utilità pubblica uno strumento di determinazione e di verifica periodica delle loro pigioni.
1.2.3 Componenti del modello
Il nuovo modello di pigione commisurata ai costi verrà attuato a livello di ordinanza (OPrA). A tal fine dovrà svolgersi una procedura di consultazione. Il modello potrà quindi ancora subire modifiche. Allo stato attuale comprende le tre componenti seguenti:
Costi di finanziamento | |
|---|---|
Interessi sul capitale mutuato | Costi effettivi |
Interessi sul capitale proprio | Capitale proprio x tasso d’interesse di riferimento oppure
|
Canone del diritto di superficie | Costi effettivi |
Importo forfettario per le spese di gestione | Dal 2,75 al 3,50 % ca. del valore assicurativo dell’edificio |
La prima componente del nuovo modello è costituita dai costi di finanziamento, intesi come costi d’interesse per il capitale mutuato e il capitale proprio dell’immobile che fruisce di una misura di promozione. Per quanto riguarda il capitale mutuato vengono considerati i costi d’interesse effettivi (p. es. per le ipoteche). Nel caso del capitale proprio, invece, si effettua in linea di principio un calcolo fondato sul tasso ipotecario di riferimento determinante per le pigioni (art. 12a dell’ordinanza del 9 maggio 19906 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali [OLAL]). Tenendo conto degli interessi sull’intero capitale proprio è possibile assicurare una certa protezione contro le perdite di valore risultanti dall’inflazione e offrire ai committenti della costruzione di utilità pubblica un margine di manovra (p. es. per lo sviluppo della cooperativa). È inoltre consentito un calcolo alternativo che considera i costi d’interesse effettivi se il committente versa interessi per le quote sociali o distribuisce un dividendo. In questo caso la remunerazione del capitale può raggiungere al massimo il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 1,50 punti percentuali, a condizione che il limite stabilito all’articolo 6 della legge federale del 27 giugno 19737 sulle tasse di bollo, attualmente del 6 per cento, non sia superato (cfr. anche art. 37 cpv. 1 lett. b OPrA).
La seconda componente del modello è costituita dal canone del diritto di superficie. Come per i costi d’interesse sul capitale mutuato, anche in questo caso si considerano i costi effettivi.
La terza e ultima componente del modello è costituita dalle spese di gestione. Queste non vengono calcolate in base alle spese di gestione effettive dell’immobile, ma su base forfettaria, a partire dal valore assicurativo dell’edificio e applicando un tasso che può variare dal 2,75 al 3,50 per cento circa. I criteri per la determinazione della percentuale applicabile nei singoli casi sono disciplinati in modo più dettagliato a livello di ordinanza. Il tasso per le spese di gestione è stato determinato a partire dai calcoli effettuati dall’UFAB ed è supportato dallo studio di Wüest Partner.
1.2.4 Attuazione giuridica
Affinché l’attuazione del nuovo modello di pigione commisurata ai costi nel quadro delle misure di promozione indiretta sia giuridicamente fondata, è necessario introdurre un’apposita base nella legge. La forma concreta del modello dovrà invece essere disciplinata a livello di ordinanza. Allo stesso tempo, occorre precisare le competenze dell’UFAB in materia di controllo delle pigioni. La formulazione delle basi giuridiche attuali lascia alcuni interrogativi in sospeso; va però rilevato che la competenza dell’UFAB in materia di controllo delle pigioni delle abitazioni che fruiscono di un aiuto federale indiretto non è mai stata negata dai tribunali e non è praticamente mai stata rimessa in discussione dai committenti della costruzione di utilità pubblica nell’ambito di procedure di contestazione.
1.3 Alternative esaminate
Il gruppo di progetto ha esaminato diversi modelli. Per l’attuazione di ogni variante sarebbe necessaria una base legale. La variante scelta riprende l’approccio adottato dal modello di pigione commisurata ai costi della città di Zurigo8, utilizzato già da tempo con riscontri generalmente positivi.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20249 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202410. L’adeguamento della LPrA risulta tuttavia opportuno. Il principio della pigione commisurata ai costi e le relative competenze di controllo riguardano disposizioni centrali in materia di aiuti federali indiretti.
2 Punti essenziali del progetto
Al fine di garantire un’integrazione ottimale del nuovo modello di pigione commisurata ai costi nelle disposizioni federali relative alla promozione dell’alloggio, il progetto prevede le tre misure seguenti:
– Creazione di una base giuridica chiara per fissare in base ai costi le pigioni degli alloggi che fruiscono di misure di promozione secondo la sezione 4 della legge (nuovo art. 38a LPrA).
– Creazione di una base giuridica chiara per il controllo da parte dello Stato delle pigioni degli alloggi che fruiscono di misure di promozione secondo la sezione 4 della legge (modifica dell’art. 54 cpv. 1 LPrA).
– Creazione di una base giuridica per un’eventuale rinuncia al controllo da parte della Confederazione nel caso di alloggi che fruiscono di misure di promozione federali e cantonali o comunali (nuovo art. 54a LPrA).
La revisione offre anche l’occasione di adattare l’articolo 43 LPrA alla terminologia attualmente in vigore.
3 Procedura di consultazione
L’avamprogetto concernente gli articoli 38a e 54 capoverso 1 LPrA è stato posto in consultazione dal 20 settembre al 20 dicembre 2024. Le modifiche legislative proposte nel settore della promozione indiretta dell’alloggio sono state accolte molto positivamente dai 38 partecipanti alla consultazione11. La grande maggioranza è convinta delle due misure relative alla pigione commisurata ai costi e al controllo delle pigioni da parte dello Stato, risultato che emerge in modo particolarmente evidente nei Cantoni.
Più in dettaglio, è stata formulata una proposta di modifica sostanziale. Nove partecipanti hanno chiesto di chiarire la situazione qualora la stessa abitazione fosse sostenuta con aiuti sia federali che cantonali o comunali. Tre Cantoni con un proprio sistema di promozione si sono espressi a favore del primato della legislazione cantonale così come dei controlli delle pigioni e dei metodi di calcolo cantonali. Anche l’Unione delle città svizzere ha preso posizione in tal senso. Le argomentazioni avanzate comprendono un migliore allineamento delle normative cantonali alle particolarità locali, un ulteriore aumento dell’efficienza procedurale all’interno dei sistemi di promozione statali e il rafforzamento della certezza del diritto.
Questa richiesta è stata presa in considerazione con l’introduzione del nuovo articolo 54a LPrA e della possibilità per la Confederazione di rinunciare, in determinate circostanze, al controllo delle pigioni secondo il suo modello di pigione commisurata ai costi. Un effettivo primato del diritto cantonale non sarebbe tuttavia appropriato a causa della competenza parallela stabilita sul piano costituzionale.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 38a Pigione commisurata ai costi
Questo nuovo articolo crea una base giuridica chiara per l’applicazione della pigione commisurata ai costi e quindi del nuovo modello nel caso specifico delle misure di promozione indiretta secondo la sezione 4 della legge. Vengono presi in considerazione tutti gli strumenti di promozione nella misura in cui il loro impiego sostiene la costruzione o l’acquisto di abitazioni offerte in locazione a pigioni moderate (art. 35–38 LPrA). La disposizione interessa quindi specialmente gli alloggi di committenti della costruzione di utilità pubblica che hanno ricevuto un mutuo dal fondo di rotazione o che sono stati parzialmente finanziati con l’aiuto di un prestito della CCA. Sono considerati di utilità pubblica i committenti che soddisfano le condizioni previste all’articolo 37 OPrA e che, secondo i loro statuti, perseguono in particolare lo scopo di fornire alloggi a pigioni e prezzi moderati, limitano la distribuzione di dividendi, vietano il versamento di tantièmes e assegnano a uno scopo analogo il patrimonio rimanente in caso di liquidazione.
Sebbene l’applicazione della pigione commisurata ai costi corrisponda alla prassi generale, nel caso degli aiuti indiretti ha dovuto finora essere desunta dalla LPrA e dalla Carta statutaria dei committenti di abitazioni di utilità pubblica in Svizzera12. Senza una modifica della legge, la pigione così definita rimarrebbe priva di una base giuridica sufficientemente solida e, soprattutto, il nuovo modello non potrebbe essere utilizzato in modo efficace.
Il capoverso 1 della nuova disposizione consolida il principio secondo cui le pigioni di alloggi che sono oggetto di misure di promozione indiretta ai sensi della LPrA devono essere calcolate in base ai costi. L’applicazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)13 sulla contestazione delle pigioni abusive è perlopiù esclusa. In linea di principio entra in considerazione soltanto l’articolo 269 CO relativo al reddito sproporzionato per quanto riguarda la determinazione delle pigioni di questo tipo di abitazioni (cfr. art. 253b cpv. 3 CO in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 2 OLAL). Il riferimento all’articolo 269 CO va inteso in senso generale14, in quanto volto unicamente a consolidare la determinazione delle pigioni in base ai costi, senza considerare la situazione del mercato. Si vuole così sancire un elemento centrale della protezione contro le pigioni abusive iscritta nella Costituzione federale (art. 109 cpv. 1 Cost.) anche per il settore che beneficia della promozione dello Stato. Ciò non significa però che i committenti della costruzione di utilità pubblica o l’UFAB, nel calcolo delle pigioni degli alloggi che fruiscono di aiuti federali indiretti, debbano tenere conto, oltre che delle prescrizioni di diritto pubblico della LPrA, anche di quelle del CO relative al reddito sproporzionato. Un tale doppio calcolo (e controllo) delle pigioni non servirebbe a garantire la certezza del diritto e non risponderebbe neppure al requisito dell’efficienza procedurale.
La formulazione scelta sottolinea la responsabilità dei committenti della costruzione di utilità pubblica nel fissare le pigioni. A queste organizzazioni spetta il compito primario di calcolare le pigioni in base ai costi. Per tutta la durata delle misure di promozione l’UFAB procede al controllo delle pigioni principalmente su richiesta dei locatari (art. 54 cpv. 2 LPrA). L’applicazione della pigione commisurata ai costi si estende in particolare agli alloggi che fruiscono di misure di promozione. Tuttavia, considerato che normalmente tutti gli alloggi beneficiano di un aiuto, la pigione commisurata ai costi è generalmente valida per tutto immobile. In virtù dell’articolo 253a capoverso 1 CO, si applica anche alle cose concesse in uso con questi locali, come ad esempio garage, locali per il bricolage e cantine, anche se non sono prese in considerazione per il calcolo del mutuo e non sono direttamente sostenute.
In determinate situazioni l’applicazione della pigione commisurata ai costi secondo la LPrA è invece esclusa. Da un lato, nel caso di locali commerciali situati all’interno di immobili comprendenti alloggi che fruiscono di misure di promozione; poiché la LPrA non prevede aiuti per i locali commerciali, l’applicazione secondo la legge sarebbe in contrasto con l’articolo 253b capoverso 3 CO. Dall’altro, nel caso di alloggi che non rispondono ai criteri richiesti e per i quali non si possono pertanto accordare aiuti indiretti (p. es. attici troppo grandi). In virtù dell’articolo 253b capoverso 3 CO, la determinazione delle pigioni dei locali esclusi è retta dalle disposizioni del CO relative alla contestazione delle pigioni abusive ed è di competenza delle istanze giudiziarie civili. Lo stesso vale per oggetti quali garage, locali per il bricolage o cantine affittati a terzi, indipendentemente dal rapporto di locazione riguardante un alloggio che fruisce di misure di promozione.
Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le modalità di attuazione della pigione commisurata ai costi conformemente alla LPrA nel quadro delle misure di promozione indiretta. Questa norma di delega crea la base necessaria per l’introduzione e la definizione del nuovo modello a livello di ordinanza. Si tratta nello specifico di fissare i costi immobiliari e i tassi forfettari computabili. Allo stesso tempo, devono essere disciplinate anche altre modalità strettamente legate alla pigione commisurata ai costi e al modello, come i requisiti materiali e formali per gli adeguamenti delle pigioni durante l’aiuto. La nozione di costi immobiliari è utilizzata alla luce del fatto che la contabilità dei committenti della costruzione di utilità pubblica presenta solitamente i costi per immobile e non per alloggio. I costi immobiliari in senso ampio comprendono anche alcuni costi, generalmente minimi, dell’organizzazione del committente (p. es. i costi di organizzazione di un’assemblea della cooperativa). Questa aggiunta si basa sulla stretta connessione tra l’effettiva gestione dell’immobile e il committente a cui fa capo come forma societaria.
Art. 43 Approntamento delle risorse finanziarie
L’articolo disciplina le modalità di gestione finanziaria degli strumenti di promozione dell’alloggio (mutui senza interesse e a saggi d’interesse favorevoli, fideiussioni e fideiussioni al regresso, nonché partecipazioni al capitale). Conformemente alla legislazione in vigore, l’Assemblea federale concede crediti d’impegno a termine per tutti questi strumenti.
Un credito d’impegno secondo l’articolo 21 della legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione (LFC) è necessario qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l’anno del preventivo. Il credito d’impegno determina l’ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato. È illimitato nel tempo, salvo diversa disposizione del relativo decreto federale. Secondo l’articolo 21 capoverso 4 lettera e LFC, i crediti d’impegno sono segnatamente necessari per l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie. In tal caso, tra gli impegni e gli eventuali pagamenti da parte della Confederazione possono intercorrere anni.
La concessione di un mutuo da parte della Confederazione rappresenta un’uscita con incidenza sul freno all’indebitamento nell’anno del preventivo, per la quale è richiesto un credito a preventivo secondo l’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 aprile 200616 sulle finanze della Confederazione. Non è tuttavia necessario un credito d’impegno pluriennale, in quanto l’obbligo di rimborso spetta unicamente al beneficiario del mutuo, conformemente ai termini del contratto. Un credito d’impegno non è quindi lo strumento adatto per gestire la concessione di mutui su più anni. Risulta invece appropriato un limite di spesa secondo l’articolo 20 LFC, corrispondente a un importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall’Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. I limiti di spesa possono essere stabiliti in particolare se la Confederazione ha un margine d’apprezzamento ma allo stesso tempo occorre garantire un certo grado di gestione della spesa.
La revisione dell’articolo 43 LPrA prevede che l’Assemblea federale possa in futuro decidere i limiti di spesa anziché i crediti d’impegno per i mutui,soprattutto i versamenti al fondo di rotazione per la promozione dell’edilizia abitativa secondo l’articolo 34 lettera c LPrA. Le fideiussioni e le fideiussioni al regresso, in particolare le garanzie federali per i prestiti della CCA, continueranno invece a richiedere appositi crediti d’impegno da parte dell’Assemblea federale.
Per quanto riguarda le partecipazioni al capitale secondo l’articolo 34 lettera d LPrA, esse non hanno un’importanza prioritaria nella promozione dell’alloggio da parte della Confederazione. Al momento non sono quindi previste nuove partecipazioni al capitale, anche perché la promozione parallela di committenti della costruzione di utilità pubblica attraverso partecipazioni al capitale e mutui della Confederazione non è un’opzione ottimale dal punto di vista del governo d’impresa. Se in futuro dovesse comunque emergere la necessità di riprendere questo strumento, l’Assemblea federale dovrà potersi esprimere in merito come avvenuto finora. Nel caso di una nuova strategia di partecipazione al capitale, ciò assumerà la forma di un limite di spesa pluriennale con un tetto massimo per le partecipazioni previste.
I crediti d’impegno e i limiti di spesa non costituiscono crediti di pagamento; devono anche essere approvati dall’Assemblea federale come parte del preventivo per tutti gli strumenti di promozione dell’alloggio.
Art. 54 cpv. 1
L’articolo 54 capoverso 1 LPrA precisa ora esplicitamente che l’UFAB controlla anche le pigioni degli alloggi che fruiscono di misure di promozione indiretta secondo la sezione 4 della legge (art. 35–38 LPrA; cfr. eccezioni all’art. 54a LPrA).
Il controllo effettuato dall’UFAB garantisce che le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni applichino correttamente la pigione commisurata ai costi e in particolare il nuovo modello. Al contempo si assicura l’armonizzazione dell’attività di controllo dell’UFAB affinché venga attuata secondo gli stessi criteri per tutti gli alloggi, a prescindere dal tipo di aiuto indiretto. Finora il controllo derivava dalle disposizioni sulle misure di promozione diretta e si concentrava principalmente sugli immobili che beneficiavano di mutui del fondo di rotazione. Lo Stato non controllava gli alloggi che beneficiavano di un finanziamento della CCA o di fideiussioni della hbg garantite da fideiussioni al regresso della Confederazione oppure di partecipazioni di quest’ultima al capitale, a meno che non fosse stata conclusa con l’UFAB una particolare convenzione.
L’assunzione del controllo delle pigioni da parte dell’UFAB appare adeguata e ragionevole. In quanto unità amministrativa indipendente incaricata dell’esecuzione della LPrA, l’UFAB dispone delle conoscenze tecniche necessarie e di un’esperienza di lunga data in materia. La valutazione delle pigioni degli alloggi che sono oggetto di misure di promozione secondo la sezione 4 della legge viene inoltre effettuata in conformità con le disposizioni di diritto pubblico della LPrA e dell’OPrA. Il controllo dell’UFAB è finalizzato in primo luogo a garantire alloggi a pigioni e prezzi moderati (cfr. art. 33 cpv. 1 LPrA). Per la valutazione è determinante la pigione commisurata ai costi come definita all’articolo 38a LPrA e nelle relative disposizioni di ordinanza. Secondo l’articolo 54 capoversi 2 e 3 LPrA, il controllo dell’UFAB è gratuito e viene effettuato principalmente sulla base di una richiesta (possibile in ogni momento) dei locatari. In questi casi l’UFAB cerca innanzitutto di indurre le parti a trovare un accordo. Se non è raggiunto un accordo, l’UFAB emana una decisione formale contro la quale può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale. Viene così garantito un controllo efficace delle pigioni nel processo amministrativo (giudiziario), che si fonda su principi dello Stato di diritto e tiene conto degli interessi dei locatari. Per contro, l’applicazione delle disposizioni di diritto privato del CO sulla contestazione delle pigioni abusive è esclusa se, come nella fattispecie, gli alloggi beneficiano di misure di promozione da parte dei poteri pubblici e le pigioni sono sottoposte al controllo di un’autorità. Di conseguenza, le autorità di conciliazione in materia di locazione e i tribunali civili non sono competenti per la valutazione delle pigioni degli alloggi promossi ai sensi della LPrA (art. 253b cpv. 3 CO; cfr. anche TF 2C.102/2023 consid. 5.5 e commento all’art. 38a LPrA). In questo modo si possono evitare doppi controlli effettuati secondo criteri diversi e le contraddizioni che ne derivano.
L’UFAB non ha finora rilevato segnali che inducano a supporre che il suddetto obiettivo di garantire alloggi pigioni e prezzi moderati sia minacciato. Per questo motivo, attualmente non effettua controlli d’ufficio e ritiene sufficiente limitare la verifica ai casi di contestazioni concrete da parte dei locatari. La semplificazione del calcolo della pigione commisurata ai costi dovrebbe facilitare ulteriormente la sua applicazione. Se in futuro l’UFAB dovesse constatare che, nonostante l’attività di promozione, non vengono offerte pigioni accessibili, andrebbe esaminata la possibilità di effettuare controlli d’ufficio per garantire che venga raggiunto lo scopo perseguito, secondo quanto previsto all’articolo 54 capoverso 1.
Come per l’applicazione della pigione commisurata ai costi (cfr. art. 38a LPrA), il controllo delle pigioni nel quadro dell’aiuto indiretto si estende sia agli alloggi che sono oggetto di misure di promozione sia alle cose concesse in uso con questi locali. Il controllo è però escluso qualora non si applichi la pigione commisurata ai costi, ad esempio nel caso di locali commerciali o di locali d’abitazione che non soddisfano i criteri di ammissibilità e per i quali non è stato quindi accordato alcun aiuto indiretto.
Art. 54a Rinuncia ai controlli
La Confederazione e i Cantoni hanno competenze parallele in materia di promozione dell’alloggio (art. 108 cpv. 1 Cost.). Di conseguenza, tutte le autorità locali che dispongono di un proprio sistema di promozione possono, in linea di principio, predisporre il controllo delle pigioni secondo le loro direttive. Le argomentazioni avanzate nel corso della consultazione, e soprattutto quella relativa a un ulteriore aumento dell’efficienza procedurale, hanno spinto il Consiglio federale a contribuire nel quadro della LPrA a un migliore coordinamento delle situazioni di promozione multipla.
A suo avviso, questa misura può essere attuata sul piano giuridico con l’introduzione di un nuovo articolo 54a LPrA, in base al quale la Confederazione può rinunciare al controllo secondo il suo modello di pigione commisurata ai costi se per lo stesso alloggio vengono erogati sia aiuti federali che aiuti cantonali o comunali (cpv. 1). La rinuncia prevede inoltre che un Cantone o un Comune effettui un proprio controllo e che dal suo metodo di calcolo risultino pigioni paragonabili.
La comparabilità delle pigioni si rende necessaria nell’ottica dei principi generali dello Stato di diritto e, in particolare, del principio di uguaglianza, il quale impone che situazioni uguali siano trattate allo stesso modo in virtù della loro uguaglianza e situazioni disuguali siano trattate in modo diverso in virtù della loro disuguaglianza (cfr. anche DTF 138 I 225, 230 consid. 3.6.1).
Può succedere, ad esempio, che immobili adiacenti siano sostenuti unicamente dalla Confederazione o contemporaneamente dalla Confederazione e da altre autorità locali. Le pigioni di questi immobili non dovrebbero differire troppo l’una dall’altra. Per ragioni di efficienza procedurale, tuttavia, appare tollerabile che il metodo di calcolo cantonale non si discosti di oltre il 10 per cento dalle disposizioni federali in materia. Margini superiori non sono compatibili con il principio di uguaglianza; in tal caso la Confederazione non potrebbe rinunciare ai suoi controlli. Se la comparabilità astratta è garantita in base a un numero adeguato di alloggi che sono oggetto di misure di promozione, l’UFAB può generalmente rinunciare a controllare le pigioni degli immobili che sono controllati da altre collettività. Per poter confrontare le pigioni l’UFAB dipende dalla collaborazione della collettività interessata. Di norma, per il confronto astratto sono sufficienti le informazioni riguardanti 15–20 immobili che fruiscono delle misure di protezione. La comparabilità deve inoltre essere verificata a intervalli regolari.
La formulazione potestativa del capoverso 1 è giustificata dal fatto che possono verificarsi situazioni in cui una rinuncia al controllo da parte della Confederazione non risulta adeguata, anche se le relative condizioni sono fondamentalmente soddisfatte. Potrebbe darsi, ad esempio, che il Cantone o il Comune stesso sia favorevole al doppio controllo e chieda alla Confederazione di non rinunciarvi. Inoltre, come detto, è necessaria la collaborazione con le rispettive autorità locali; se ciò non avviene o non avviene più, la Confederazione deve essere libera di procedere (di nuovo) a una verifica indipendente delle pigioni.
La rinuncia al controllo è possibile in caso di promozione sia indiretta che diretta, anche se quest’ultima non viene attualmente praticata.
Per motivi di trasparenza, è anche opportuno autorizzare il DEFR, secondo il nuovo articolo 54a capoverso 2 LPrA, a indicare in un’ordinanza dipartimentale i Cantoni e i Comuni le cui disposizioni in materia di locazione sono considerate paragonabili. I requisiti relativi alla comparabilità saranno precisati in una direttiva.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
In relazione alla promozione federale indiretta, il disegno implica una maggiore trasparenza e una semplificazione nell’ambito della determinazione delle pigioni. Non vi è da attendersi un forte aumento delle domande di sostegno; l’attrattiva delle misure di promozione indiretta dipende principalmente da altri fattori, come l’andamento generale del mercato, le condizioni di prestito o i requisiti in campo edilizio.
Da un lato, l’introduzione di un modello semplificato di pigione commisurata ai costi dovrebbe rendere più efficiente il controllo delle pigioni. L’adozione di misure di comunicazione come un promemoria o uno strumento online di facile utilizzo (calcolatore della pigione) potrebbe perfino prevenire un certo numero di contestazioni. Inoltre, la rinuncia a effettuare controlli nei Cantoni con pigioni paragonabili potrebbe sgravare la Confederazione (cfr. art. 54a LPrA). Dall’altro, con l’estensione del controllo a tutti gli alloggi che fruiscono di misure di promozione indiretta, il numero di abitazioni sottoposte al controllo delle pigioni da parte dell’UFAB è destinato a raddoppiare, per cui anche le potenziali contestazioni aumentano considerevolmente. È difficile stimare in che misura i guadagni in termini di efficienza compenseranno il potenziale aumento delle contestazioni. Non è infine previsto un fabbisogno supplementare di personale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il ruolo svolto dall’edilizia abitativa di utilità pubblica nell’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è importante, soprattutto in mercati dell’alloggio particolarmente tesi come quelli dei centri urbani o dei Comuni turistici di montagna. Il disegno non ha tuttavia conseguenze rilevanti per i Cantoni, i Comuni, le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna. È possibile che le istanze giudiziarie cantonali vengano leggermente sgravate, dal momento che in futuro la competenza per determinate contestazioni di pigioni di alloggi che fruiscono di misure di promozione indiretta spetterà all’UFAB. Poiché la promozione dell’alloggio è una competenza parallela di Confederazione e Cantoni, questi ultimi restano liberi di sviluppare la propria legislazione in materia di aiuti in funzione delle esigenze locali, come del resto alcuni hanno già fatto.
5.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente
A livello nazionale l’edilizia abitativa di utilità pubblica rappresenta una quota di mercato limitata; appena l’8 per cento delle abitazioni in locazione è di proprietà di committenti della costruzione di utilità pubblica. Tuttavia, l’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati contribuisce alla coesione sociale ed è importante anche per lo sviluppo economico. Il nuovo modello di pigione commisurata ai costi nel quadro dell’aiuto indiretto è introdotto a scopo di semplificazione e per garantire la certezza del diritto e la trasparenza. Le ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente sono quindi minime.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’esigenza di garantire in tutta la Svizzera la soddisfazione di un bisogno fondamentale come quello dell’alloggio è un obiettivo sociale sancito dalla Costituzione. La Confederazione ha il mandato di agire affinché ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili (art. 41 cpv. 1 lett. e Cost.). La Costituzione federale precisa questo obiettivo conferendo tra l’altro alla Confederazione la competenza di promuovere la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla proprietà (art. 108 cpv. 1 Cost.). Questa competenza in materia di promozione rappresenta per la Confederazione un mandato vincolante, che essa ha adempiuto adottando la LPrA.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera non ha assunto alcun impegno internazionale che limiti il suo margine di manovra interno in materia di promozione dell’alloggio. La modifica della legge è pertanto conforme alle norme di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Il disegno prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. L’atto sottostà a referendum facoltativo.
6.4 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 38a capoverso 2 LPrA, il Consiglio federale può stabilire le modalità di attuazione della pigione commisurata ai costi nel quadro dell’aiuto indiretto (v. sopra). Per il resto, il disegno non prevede altre deleghe di competenze legislative al Consiglio federale.
6.5 Subordinazione al freno alle spese
Il disegno non comporta né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.6 Protezione dei dati
La presente modifica della LPrA non ha alcuna incidenza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.