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Messaggio concernente la modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

BBl 2025 2838 · Foglio federale

Del 2 ott 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-2838/it/messaggio-concernente-la-modifica-del-codice-civile-adozione-agevolata-del-figliastro

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

FF 2025 2838

Messaggio concernente la modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 «Matrimonio per tutti»: genitorialità originaria della moglie della madre

L’apertura del matrimonio a tutte le coppie e l’approvazione dell’iniziativa «Matrimonio per tutti»1 hanno comportato una modifica in merito al sorgere della filiazione. Da allora per le coppie di donne coniugate vige quanto segue: se il figlio è stato concepito secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19982 sulla medicina della procreazione (LPAM), al momento della nascita la moglie della madre è considerata l’altro genitore (cosiddetta genitorialità originaria, art. 255a cpv. 1 del Codice civile [CC]3). I figli concepiti secondo metodi non disciplinati dalla LPAM (p. es. con donazione privata di sperma o donazione di sperma all’estero) devono invece continuare a essere adottati dalla moglie della madre (adozione del figliastro). Questo tipo di adozione, che costituisce un rapporto di filiazione con il secondo genitore (genitore intenzionale), è necessario anche nei casi in cui una coppia realizza il desiderio di avere un figlio ricorrendo ad altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata (v. n. 1.1.4).

Nell’ambito del «Matrimonio per tutti» la genitorialità originaria è stata limitata alle procedure secondo la LPAM affinché i dati del donatore siano ufficialmente documentati nell’apposito registro e l’accesso del figlio a queste informazioni sia disciplinato dalla legge (art. 27 LPAM). In questo modo il diritto costituzionale del figlio di conoscere la propria filiazione, cui il Consiglio federale e il Parlamento attribuiscono grande importanza, è garantito. Le altre questioni emerse nel contesto del dibattito sul «Matrimonio per tutti», in particolare quelle relative al disciplinamento della donazione privata di sperma, sono state quindi volutamente rimandate alla prossima revisione del diritto in materia di filiazione4.

1.1.2 Revisione in corso del diritto in materia di filiazione

Nel rapporto del 17 dicembre 2021 in adempimento del postulato 18.3714 Verifica del diritto in materia di filiazione, depositato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha concluso, alla stregua del gruppo interdisciplinare di esperti esterni da esso incaricato, che è necessario riformare il diritto in materia di filiazione5. Nel marzo 2023 il Parlamento ha accolto la mozione Caroni 22.3235 Diritto della filiazione al passo con i tempi, incaricando il Consiglio federale di presentare proposte concrete per rivedere i punti evidenziati nel suo rapporto del 2021, nello specifico:

  • – la contestazione della presunta paternità del marito;

  • – il disciplinamento della donazione privata di sperma e lo statuto giuridico di tutte le persone coinvolte nel concepimento del figlio;

  • – il disciplinamento esplicito nella legge del diritto a conoscere le proprie origini e la propria discendenza.

I lavori per attuare la mozione comprendono dunque anche il disciplinamento della donazione privata di sperma proposto dal gruppo di esperti per garantire al figlio il diritto di conoscere le proprie origini e regolamentare con chiarezza lo statuto giuridico di tutte le persone coinvolte nel suo concepimento6.

Fino all’approvazione e all’entrata in vigore delle nuove normative, l’adozione del figliastro è in linea di principio l’unico modo per instaurare un rapporto di filiazione con il figlio concepito mediante donazione privata di sperma, donazione (anche anonima) di sperma all’estero o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata (v. n. 1.1.4). Poiché la revisione in corso del diritto in materia di filiazione richiederà tempo, è opportuno adeguare le disposizioni relative all’adozione del figliastro, anche se queste nuove regole rappresentano una soluzione transitoria (perlomeno per determinate situazioni) e la costituzione del rapporto di filiazione nei casi menzionati dovrà essere riesaminata in un futuro prossimo e molto probabilmente riveduta.

Anche la LPAM è attualmente oggetto di una revisione, che concerne in particolare l’approvazione della donazione di ovociti, altro tema che solleva questioni relative al diritto del figlio di conoscere la propria filiazione7.

1.1.3 L’adozione del figliastro nel diritto vigente

L’articolo 264c CC permette di adottare il figlio del partner. L’ultima volta che il Consiglio federale e il legislatore hanno affrontato il relativo quadro giuridico risale alla revisione parziale del diritto in materia di adozione del 16 giugno 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2018. In tale occasione l’adozione del figliastro, fino ad allora riservata alle coppie coniugate, è stata estesa anche alle coppie in unione domestica registrata e ai conviventi di fatto (art. 264c CC); sono inoltre stati allentati alcuni requisiti: in particolare è stata ridotta da cinque a tre anni la durata minima della comunione domestica tra il genitore biologico e l’adottando (art. 264c cpv. 2 CC) ed è stata introdotta la possibilità di derogare alla differenza d’età minima di 16 anni (art. 264d cpv. 2 CC). La revisione mirava a rendere il diritto in materia di adozione al passo coi tempi8.

L’adozione del figliastro oggi è pensata per chi desidera adottare il figlio nato da una precedente relazione del partner. Questo tipo di adozione presuppone che la coppia viva in comunione domestica da almeno tre anni e che l’aspirante all’adozione abbia provveduto per almeno un anno alla cura e all’educazione dell’adottando (art. 264c in combinato disposto con l’art. 264 CC). Come tutte le altre adozioni, anche quella del figliastro può essere pronunciata solo dopo un’istruttoria sulle circostanze essenziali, specialmente sulla personalità e la salute dell’aspirante all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità a educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza (art. 268a CC). L’adozione può avere luogo solo se l’autorità competente è certa che sia nel bene dell’adottando. Occorre inoltre considerare che di norma il figlio ha già due genitori legali e che con l’adozione perderà i nonni e gli altri parenti del genitore con cui il vincolo di filiazione è stato sciolto. È tuttavia necessario che quest’ultimo acconsenti all’adozione (cfr. art. 265a CC).

1.1.4 L’adozione del figliastro da parte del genitore intenzionale all’atto pratico

Dall’entrata in vigore della revisione il 1° gennaio 2018, è emerso che le modifiche introdotte fino a quel momento non rispondevano alle esigenze particolari delle coppie intenzionali che realizzano il loro desiderio di avere un figlio ricorrendo alla donazione privata di sperma, alla donazione (anche anonima) di sperma all’estero o ad altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata. In questi casi il figlio è frutto di un progetto familiare comune e dopo la nascita vive con il genitore legale e l’aspirante all’adozione (ossia il genitore intenzionale). Di norma il figlio ha un solo genitore legale e il genitore intenzionale deve ricorrere all’adozione del figliastro per costituire un rapporto di filiazione. Nei casi di maternità surrogata occorre indicare che il diritto svizzero considera la madre surrogata come un genitore legale fintantoché l’adozione del figliastro non può essere pronunciata (cfr. anche art. 265b CC). Queste situazioni sono quindi diverse dall’adozione «classica» del figliastro, in cui una persona adotta il figlio che il partner ha avuto da una precedente relazione e che nella maggior parte dei casi ha già due genitori legali (v. n. 1.1.3). Le critiche sollevate riguardano in particolare la lunga durata della procedura (in genere almeno due anni a causa dell’anno di cura ed educazione), durante la quale il bambino risulta avere un solo genitore legale e non è pienamente tutelato sul piano giuridico.

In una decisione riguardante l’adozione di un figlio nato da madre surrogata, il Tribunale federale si è espresso a favore di un’interpretazione più ampia e pragmatica delle condizioni di adozione previste dalla legge, in modo da costituire rapidamente il rapporto di filiazione con i genitori intenzionali9. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito, in una sentenza del 22 novembre 2022, che il diritto svizzero può prevedere che il padre intenzionale, geneticamente non imparentato con il figlio nato da madre surrogata, deve adottare il bambino (ossia non diventa automaticamente il secondo genitore), ma ha precisato che la procedura non può durare troppo a lungo10. Secondo la Corte EDU, lo stesso vale per il genitore intenzionale geneticamente imparentato con il figlio11.

1.1.5 Mozione della CAG-N 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro

Considerato l’interesse del bambino a instaurare rapidamente un rapporto di filiazione con il genitore intenzionale e quindi a essere tutelato sul piano giuridico, il Parlamento si è detto favorevole ad agevolare l’adozione del figliastro in queste situazioni molto specifiche (v. n. 1.1.4). Con la mozione 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un progetto di modifica delle disposizioni sull’adozione del figliastro per rinunciare alla condizione dell’anno di cura ed educazione secondo l’articolo 264 capoverso 1 CC se al momento della nascita del bambino il genitore legale vive in comunione domestica con l’aspirante all’adozione. La Commissione propone inoltre di esaminare altre possibili agevolazioni. Contrariamente al tenore della mozione, ma secondo le spiegazioni elaborate nei dibattiti parlamentari, s’intende semplificare la procedura di adozione non solo per i conviventi di fatto, ma anche per le coppie etero o omosessuali sposate o in unione domestica registrata12.

La mozione tende inoltre a ovviare in modo rapido e mirato alle situazioni descritte prima che nuove norme, in particolare sulla donazione privata di sperma, siano adottate nel quadro della revisione del diritto in materia di filiazione. Non è opportuno anticipare tale revisione (cfr. n. 1.1.2)13.

1.1.6 Altre modifiche necessarie: adozione dei figliastri maggiorenni

Indipendentemente dalle situazioni descritte, anche per adottare un maggiorenne il diritto vigente impone che il genitore viva in comunione domestica con l’aspirante all’adozione (art. 266 CC). Se questa condizione è sensata nel caso di un minorenne, non è imperativa nel caso di un maggiorenne, che in genere non vive più insieme ai genitori. Non di rado risulta impossibile adottare un figliastro maggiorenne perché la comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione non esiste più. La mancata adozione del figlio da minorenne, quando il genitore e l’aspirante all’adozione vivevano ancora in comunione domestica, è solitamente riconducibile a ragioni di natura giuridica: o mancava il consenso del genitore con cui il bambino non viveva (art. 265a CC) o il genitore e l’aspirante all’adozione non erano sposati, ma solo partner registrati o conviventi di fatto. Fino al 2018 l’adozione del figliastro era riservata ai soli coniugi. Pertanto, l’unica via per stabilire un rapporto di filiazione con il figliastro ormai maggiorenne dopo che il genitore e l’aspirante all’adozione non vivono più insieme e non sono più vincolati da matrimonio o unione domestica registrata resta l’adozione singola da parte dell’ex partner del genitore, la quale però comporta lo scioglimento del rapporto di filiazione con il genitore con cui il figlio è cresciuto. Solitamente però non è ciò che si vuole.

Questo problema non riguarda solo l’adozione classica di un figlio nato da un’altra relazione, ma anche i casi oggetto della mozione dato che la procreazione assistita esiste da oltre 40 anni. In molti di questi casi l’intenzione è di sancire legalmente, attraverso un rapporto di filiazione, la stretta relazione tra il figliastro maggiorenne e il genitore intenzionale ancora esistente nonostante lo scioglimento della comunione domestica, del matrimonio o dell’unione domestica registrata. La presente revisione pone chiaramente in primo piano la relazione tra l’aspirante all’adozione e il figliastro maggiorenne piuttosto che la relazione dell’ex coppia. Il Consiglio federale reputa pertanto necessario legiferare anche nell’ambito dell’adozione del figliastro maggiorenne.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Curatela per l’accertamento della paternità e disciplinamento dei compiti dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti

In linea di principio l’adozione richiede il consenso del padre e della madre dell’adottando (art. 265a segg. CC). La prassi e la dottrina criticano in parte queste disposizioni che, nel caso di adozione da parte del genitore intenzionale, spesso comportano interventi «inutili». In particolare, ritengono inopportuno che l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ordini una curatela per accertare la paternità14.

A tal proposito occorre rimandare ai cambiamenti relativi al ruolo dell’APMA che a novembre 2024 sono stati introdotti nell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)15 . Da allora l’ufficio dello stato civile continua a comunicare all’APMA la nascita di un figlio se al momento della nascita sussiste un rapporto di filiazione con un solo genitore (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC). Questa disposizione è giustificata in quanto permette all’APMA di esaminare se occorrono misure per tutelare il bene del minore e in particolare per determinare la possibilità di iscrivere un secondo genitore nel registro dello stato civile. Invece di istituire automaticamente una curatela, l’APMA contatterà la madre o la coppia per valutare la situazione concreta. Di regola attenderà quindi il termine della procedura di adozione e ordinerà una misura di protezione del figlio solo se necessario16. Inoltre, va notato che l’articolo 309 vCC è stato abrogato con l’introduzione dell’autorità parentale congiunta (in vigore dal 1° luglio 2014) in quanto al figlio deve essere assegnato un curatore soltanto se necessario per garantirne la tutela. Questo non dovrebbe più essere il caso, di per sé, per le madri non coniugate17.

Nelle situazioni specifiche in cui in futuro sarà possibile adottare il figliastro con procedura agevolata, l’APMA dovrà intervenire con la cautela necessaria. Dovrà attendere la decisione di adozione del figliastro invece di nominare automaticamente una curatela per l’accertamento della paternità. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adottare ulteriori disposizioni.

1.2.2 Soppressione di ulteriori condizioni di adozione

La mozione 22.3382 chiede in particolare di abolire la condizione relativa a un anno di cura ed educazione e di esaminare ulteriori agevolazioni, in quanto per adottare un figliastro devono essere soddisfatte anche altre condizioni. È stata in particolare esaminata la possibilità di rinunciare alla condizione dei tre anni di comunione domestica o addirittura a quella della comunione domestica nei casi di adozione del figliastro da parte del genitore intenzionale (v. n. 1.1.3). Se si rinunciasse alla condizione dei tre anni di comunione domestica, l’adozione del figliastro equivarrebbe a una sorta di genitorialità originaria. In considerazione del mandato conferito dalla mozione 22.3382 e della revisione in corso del diritto in materia di filiazione, che non s’intende anticipare (v. n. 1.1.2), si è quindi rinunciato a tale soluzione.

Se si rinunciasse al requisito dell’esistenza di una comunione domestica di tre anni, si dovrebbe imporre alla coppia di dimostrare che il bambino è frutto di un progetto familiare comune. Tale condizione, se introdotta, comporterebbe un ulteriore onere procedurale ed eventuali difficoltà probatorie per le coppie interessate18. Infatti per ogni situazione contemplata – donazione privata di sperma, donazione (anche anonima) di sperma all’estero o altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata – andrebbero definite le prove ammissibili: ad esempio una convenzione parentale e un accordo sulla donazione di sperma (da presentare in quale forma e in quale momento?) nel caso di una donazione privata di sperma; una convenzione parentale, un contratto terapeutico stipulato con la clinica in caso di donazione (anche anonima) di sperma o di donazione di ovociti all’estero nonché una fattura o qualsiasi altra conferma della clinica o della banca di semi e ovuli attestante l’uso di gameti donati; una convenzione parentale e un apposito accordo nei casi di maternità surrogata, per citarne alcuni. Tutto questo andrebbe però in tutt’altra direzione rispetto allo scopo perseguito con il disegno: migliorare in modo mirato e rapido le situazioni descritte (v. n. 1.1.5). Mantenendo la condizione secondo cui la coppia deve aver vissuto in comunione domestica per tre anni al momento dell’adozione (art. 264cbis D-CC), si può partire dal presupposto che l’unione sia stabile19 e che si tratti di un progetto comune. Se così non fosse, il partner del genitore legale non chiederebbe di adottare il figliastro nonostante la comunione domestica. Inoltre, il genitore legale può negare il consenso all’adozione.

In tutti i casi si deve partire dal presupposto che l’adozione del figliastro (almeno per determinate situazioni come, ad esempio, il concepimento di un bambino tramite donazione privata di sperma) rappresenti una soluzione provvisoria per instaurare un rapporto di filiazione con il genitore intenzionale; ulteriori possibilità e normative saranno esaminate in modo approfondito e disciplinate in maniera uniforme in occasione della revisione del diritto in materia di filiazione. Per non anticipare questi lavori, nel quadro del presente disegno non è stata proposta nessuna ulteriore soppressione delle condizioni di adozione.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202420 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202421 sul programma di legislatura 2023–2027. Le proposte modifiche di legge attuano un intervento parlamentare (vedi n. 1.1.5) e sono quindi imperativamente necessarie.

1.4 Interventi parlamentari

La mozione 22.3382 chiede di rinunciare, in caso di adozione del figliastro, alla condizione relativa a un anno di cura ed educazione se al momento della nascita del bambino il genitore biologico vive in comunione domestica con l’aspirante all’adozione. Chiede inoltre di esaminare ulteriori agevolazioni per questi casi. Il primo punto della mozione 22.3382 è ripreso e sarà attuato nella misura in cui il Consiglio federale prevede di rinunciare alla condizione di un anno di cura ed educazione (per maggiori dettagli, v. n. 3.1.1). Sono state esaminate altre agevolazioni, ma si è deciso di rinunciarvi in seguito ai risultati della consultazione (v. n. 2.3 e 2.4).

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1 Procedura di consultazione

Dal 26 giugno al 17 ottobre 2024 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto sull’adozione agevolata del figliastro22. Ha proposto di rinunciare alla condizione di un anno di cura ed educazione nei casi in cui un figlio concepito con donazione privata di sperma, donazione (anche anonima) di sperma all’estero o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, viva dalla nascita con il genitore legale e l’aspirante all’adozione. In tal modo intendeva garantire più rapidamente una tutela giuridica al bambino. Ha mantenuto la condizione dei tre anni di comunione domestica (art. 264cbis AP-CC). L’Esecutivo ha osservato che in queste situazioni un accertamento sociale approfondito è inadeguato ad accelerare la procedura, per cui l’istruttoria prevista nella procedura d’adozione va limitata, in modo che l’autorità preposta all’adozione possa prendere una decisione entro sei mesi (art. 268a cpv. 3 AP-CC). L’avamprogetto intendeva permettere di presentare la domanda di adozione già prima che siano adempiute tutte le condizioni di adozione, come ad esempio il requisito dei tre anni di comunione domestica della coppia. Consentiva inoltre di derogare in via eccezionale, su istanza motivata, al requisito della comunione domestica al momento della presentazione della domanda (art. 268 cpv. 2bis AP-CC).

In caso di adozione di un figliastro maggiorenne (indipendentemente dal fatto che si tratti di un’adozione classica o da parte di un genitore intenzionale), il Consiglio federale ha proposto di prescindere dalla condizione che sussista ancora la comunione domestica, il matrimonio, l’unione domestica registrata o la convivenza di fatto tra il genitore e l’aspirante all’adozione (art. 266 cpv. 3 e 267 cpv. 3 n. 4 AP-CC).

In sede di consultazione si sono espressi 25 Cantoni, 8 partiti e 24 organizzazioni; nel complesso sono stati presentati 57 pareri23.

2.2 Sintesi dei risultati della consultazione

Mentre otto partecipanti (5 Cantoni, 2 partiti e 1 organizzazione) accolgono interamente, o almeno in linea di principio, l’avamprogetto, più della metà dei partecipanti (9 Cantoni, 4 partiti e 17 organizzazioni) approva l’obiettivo fondamentale di garantire più rapidamente una tutela giuridica ai minori in questione. Tuttavia, alcuni esprimono dubbi in merito alle agevolazioni procedurali, soprattutto perché compromettono la garanzia del diritto del minore di conoscere la propria filiazione. Diversi partecipanti ritengono necessarie modifiche di più ampia portata (in particolare la soppressione della condizione della comunione domestica di tre anni) per tenere effettivamente conto delle situazioni in questione24.

Diciotto partecipanti (10 Cantoni, 2 partiti, 6 organizzazioni) respingono l’avamprogetto nella sua integralità, poiché ritengono violi il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione. Temono inoltre che il progetto incoraggi il ricorso a metodi di procreazione assistita vietati in Svizzera25.

Nel complesso la metà dei partecipanti (28), sia tra coloro che sostengono l’obiettivo principale dell’avamprogetto sia tra coloro che lo respingono, ritengono che le disposizioni proposte mettano in pericolo o addirittura violino il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione. Alcuni ritengono in particolare che il Consiglio federale debba adottare misure supplementari per garantire ai figli la possibilità di conoscere i loro genitori genetici. Il tema delle origini dovrebbe assolutamente essere parte delle istruttorie, ma in generale si teme un peggioramento della loro gestione. In particolare, sensibilizzare l’aspirante all’adozione in merito al diritto del figlio di conoscere la propria filiazione richiede tempo26.

Molti partecipanti si esprimono in modo specifico sul termine di sei mesi per la decisione di adozione (art. 268a cpv. 3 AP-CC). Questa proposta è rifiutata o perlomeno criticata da 26 partecipanti (20 Cantoni, 1 partito e 5 organizzazioni) e approvata da 10 (1 Cantone e 9 organizzazioni)27. Sono criticate anche la possibilità di presentare la domanda di adozione agevolata prima che siano adempiute tutte le condizioni d’adozione e la deroga alla condizione della comunione domestica della coppia (art. 268 cpv. 2bis AP-CC); diverse incertezze e questioni sono state sollevate in merito28.

Inoltre, 21 partecipanti di entrambi i gruppi auspicano che la costituzione del vincolo di filiazione nelle situazioni oggetto della revisione sia trattata in maniera approfondita nell’ambito della revisione del diritto in materia di filiazione ed eventualmente nel diritto in materia di procreazione assistita, senza tuttavia anticipare la revisione. Ritengono che si tratti di questioni attinenti alla filiazione e non all’adozione29.

La maggioranza dei partecipanti ha approvato le proposte relative all’adozione del figliastro maggiorenne, richiamando l’attenzione su una lacuna nel diritto vigente relativa al disciplinamento del cognome30.

2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Più della metà dei partecipanti ha accolto l’obiettivo principale dell’avamprogetto e riconosciuto la necessità d’intervento. Occorre garantire più rapidamente una tutela giuridica ai bambini concepiti con donazione privata di sperma, con donazione (anche anonima) di sperma all’estero o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, e che sin dalla nascita vivono in comunione domestica con un genitore legale e un genitore intenzionale. I sostenitori dell’obiettivo principale non hanno messo in discussione la soppressione della condizione dell’anno di cura ed educazione per conseguire questo obiettivo. Molti hanno per contro criticato le disposizioni relative alla procedura di adozione chiedendo in particolare misure supplementari per garantire il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione.

Per mantenere le agevolazioni previste per la procedura di adozione e ottenere un solido consenso, il Consiglio federale ritiene necessario prevedere già nel presente disegno norme supplementari, in particolare per garantire il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione. Tuttavia occorre rammentare che la mozione 22.3382 chiede un miglioramento mirato e rapido (v. n 1.1.5) e che una revisione del diritto in materia di filiazione è già in corso. In tale sede si esaminerà accuratamente come tutelare al meglio il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione (v. n. 1.1.2). Non si può e non s’intende anticipare questa valutazione.

Per contro, rinunciare completamente alle misure e trattare la questione solo nel quadro della revisione del diritto in materia di filiazione non è un’opzione per il Consiglio federale: la maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva l’obiettivo principale, che corrisponde a un chiaro mandato politico (Mo. 22.3382 CAG-N). Il Consiglio federale ritiene pertanto che la presente agevolazione dell’adozione del figliastro ai sensi della mozione 22.3382 debba limitarsi a una soluzione mirata e di rapida attuazione per le situazioni descritte (v. n .1.1.5). Nulla deve cambiare riguardo al principio dell’adozione e ai relativi requisiti procedurali. Lo stesso vale per le condizioni applicabili all’adozione, che per questi motivi non vanno ulteriormente ridotte (v. n. 1.2.2). In tal senso, il Consiglio federale rinuncia agli adeguamenti relativi alla procedura di adozione proposti nell’avamprogetto e si limita ad abolire la condizione dell’anno di cura ed educazione nei casi di adozione agevolata del figliastro. L’obiettivo resta tuttavia quello di esaminare e trattare, nell’ambito della revisione del diritto in materia di filiazione, proposte più estese e agevolazioni riguardo alla costituzione del rapporto di filiazione nei casi menzionati, senza tuttavia anticipare questi lavori.

2.4 Modifiche dopo la procedura di consultazione

Si rinuncia pertanto agli adeguamenti proposti in sede di consultazione relativi alla procedura agevolata di adozione del figliastro, segnatamente l’esigenza secondo cui la decisione di adozione deve essere pronunciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda (art. 268a cpv. 3 AP-CC) e la possibilità di presentare la domanda di adozione prima dell’adempimento di tutte le condizioni (art. 268 cpv. 2bis AP-CC). La deroga, su istanza motivata, alla regola secondo cui la coppia deve vivere in comunione domestica al momento della presentazione della domanda, prevista all’articolo 268 capoverso 2bis secondo periodo AP-CC, è anch’essa accantonata in quanto suscita troppi interrogativi e incertezze nella pratica. È quindi mantenuta unicamente la soppressione della condizione dell’anno di cura ed educazione per permettere un miglioramento mirato e un’agevolazione dell’adozione del figliastro.

La rinuncia agli adeguamenti della procedura di adozione non implica che le autorità competenti in materia non possano già, secondo il diritto vigente, adeguare l’istruttoria e tenere conto delle circostanze del caso specifico. Nelle situazioni in cui è applicabile l’adozione agevolata, occorre considerare che il figlio è stato concepito e nasce in una relazione di coppia effettiva. Come riconosciuto anche dal Tribunale federale, le autorità preposte all’adozione devono trattare questi casi in via prioritaria e pronunciare rapidamente una decisione, interpretando in maniera generosa e pragmatica le condizioni di adozione previste dalla legge31. Nel rapporto esplicativo il Consiglio federale ritiene che un’istruttoria secondo l’articolo 268a capoverso 2 CC sia ad esempio inopportuna nei casi in cui un figlio vive dalla nascita in comunione domestica con il genitore e l’aspirante all’adozione32.

Per contro, nell’ambito dell’adozione agevolata del figliastro maggiorenne, occorre colmare una lacuna emersa in sede di consultazione relativa al diritto del cognome (art. 267a cpv. 2bis D-CC).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La mozione 22.3382 chiede di adeguare le disposizioni sull’adozione del figliastro affinché il rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione possa essere stabilito rapidamente se al momento della nascita del bambino il genitore legale vive in comunione domestica con il genitore intenzionale (v. n. 1.1.5). A tal fine, in futuro s’intende rinunciare alla condizione dell’anno di cura ed educazione e disciplinare l’adozione agevolata del figliastro in un articolo distinto (art. 264cbis D-CC). Sono infine proposte modifiche anche per l’adozione dei figliastri maggiorenni (art 266 cpv. 3, art. 267 cpv. 3 n. 4 e art. 267a cpv. 2bis D-CC).

3.1.1 Adozione agevolata del figliastro

Secondo l’articolo 264 capoverso 1 CC, prima di poter presentare una domanda di adozione, l’aspirante all’adozione deve aver provveduto per almeno un anno alla cura e all’educazione dell’adottando minorenne. Questa disposizione vale anche per l’adozione del figliastro e ha senso nei casi in cui s’intende integrare nella nuova relazione i figli nati da una precedente relazione (v. n. 1.1.3). Formare una nuova famiglia richiede del tempo, in cui occorre anzitutto capire se il rapporto tra il bambino e l’aspirante all’adozione evolverà in un sano rapporto genitore-figlio e se l’aspirante all’adozione è a tutti gli effetti idoneo ad assumere il ruolo di genitore legale. In questi casi il figlio ha in genere anche un secondo genitore ed è quindi tutelato sotto il profilo giuridico.

La situazione è diversa per i figli concepiti con donazione privata di sperma, donazione (anche anonima) di sperma all’estero o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, che dalla nascita vivono con l’aspirante all’adozione. In questi casi, pur essendo nato in una relazione di coppia effettiva, il bambino ha di norma un solo genitore legale al momento della nascita. È proprio questo aspetto che distingue queste situazioni dall’adozione classica del figliastro: l’interesse del bambino alla rapida costituzione del rapporto di filiazione con il secondo genitore è centrale e ha la precedenza sulla condizione dell’anno di cura ed educazione. Allo stato attuale la tutela giuridica del bambino è tuttavia ostacolata proprio dall’anno di cura ed educazione, condizione priva di qualsiasi plusvalore. Per il bene del minore s’intende quindi rinunciare a questa condizione affinché il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale possa essere stabilito il prima possibile (art. 264cbis D-CC).

In linea con quanto chiesto dalla mozione 22.3382, in questa sede è comunque stato deciso di mantenere il requisito dell’adozione del figliastro da parte del genitore intenzionale per non anticipare l’imminente revisione del diritto in materia di filiazione (v. n. 1.1.2). Resta quindi in essere la procedura di adozione dinanzi alle autorità competenti e continuano ad applicarsi anche le altre condizioni per l’adozione, in particolare quella dei tre anni di comunione domestica. Nonostante le altre condizioni vengano mantenute, il disciplinamento proposto consentirà di semplificare e accelerare la procedura di adozione del figliastro per molti genitori intenzionali.

3.1.2 Adozione dei figliastri maggiorenni

Il disegno introduce una modifica anche per le adozioni dei figliastri maggiorenni. In generale, l’adozione del figliastro33 presuppone che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano in comunione domestica, indipendentemente dal fatto che l’adottando sia minorenne (art. 264c cpv. 2 CC) o maggiorenne (art. 266 cpv. 2 CC). Per i minorenni si tratta di una condizione ragionevole, in quanto l’adozione ha lo scopo di consentire loro di crescere in una famiglia con due genitori e di essere tutelati sotto il profilo giuridico grazie al rapporto di filiazione con il genitore adottivo. La situazione è però diversa se l’adozione è rimandata in età adulta perché il figliastro non è stato o non ha potuto essere adottato quando era minorenne (v. n. 1.1.6). Per i maggiorenni è irrilevante che la famiglia viva ancora insieme, ragion per cui la comunione domestica tra il genitore e la matrigna o il patrigno riveste un ruolo minore; s’intende pertanto rinunciare a tale condizione consentendo all’ex matrigna o patrigno di adottare il figliastro ormai adulto (adozione di maggiorenni). Non è nemmeno necessario che continui a sussistere l’unione giuridica tra il genitore e l’aspirante all’adozione, vale a dire il matrimonio o l’unione domestica registrata (art. 264c cpv. 1 CC). In futuro s’intende pertanto derogare a queste condizioni, purché fossero adempite quando l’adottando era minorenne (art. 266 cpv. 3 D-CC).

Come nel diritto vigente, in questi casi occorre che l’aspirante all’adozione abbia provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione del figliastro minorenne (art. 264c e art. 266 cpv. 1 CC)34. Questo vale anche per l’adozione del figliastro maggiorenne che, secondo il nuovo diritto, avrebbe beneficiato di un’adozione agevolata dopo la nascita. In questi casi si presuppone che il figliastro maggiorenne abbia beneficiato dell’anno di cura ed educazione quando era minorenne. Un’adozione classica del figliastro secondo l’articolo 264c CC sarebbe stata pertanto possibile anche quando era minorenne. Dunque, l’adeguamento dell’adozione dei figliastri maggiorenni si applica in entrambi i casi (adozione classica e adozione agevolata del figliastro).

Continuano inoltre ad essere applicate per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni (art. 266 cpv. 2 CC): anche se la comunione domestica, il matrimonio o l’unione domestica registrata tra genitore e aspirante all’adozione non costituiscono più una condizione da adempiere per poter presentare una domanda di adozione, la coppia deve comunque aver vissuto in comunione domestica per almeno tre anni (art. 264c cpv. 2 CC). Allo stesso tempo s’intende mantenere il rapporto di filiazione con il genitore legale (restante); una pertinente disposizione va quindi a integrare gli effetti dell’adozione (art. 267 cpv. 3 n. 4 D-CC).

3.1.3 Cognome del figliastro maggiorenne in caso di genitori non coniugati o non vincolati da un’unione domestica registrata

Il diritto vigente non disciplina il cognome dell’adottando maggiorenne nel caso in cui il genitore e l’aspirante all’adozione non siano coniugati né vivano in unione domestica registrata. Come rilevato anche nel corso della consultazione35, questa lacuna va colmata in questa sede. Nel diritto vigente la scelta del cognome è disciplinata dall’articolo 267a CC, che rimanda alle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 270 segg. CC). Se i genitori sono coniugati o vivono in unione domestica registrata, la scelta del cognome dell’adottando è retta dall’articolo 270 CC, applicabile sia in caso di adozione congiunta sia in caso di adozione agevolata, indipendentemente dalla minore o maggiore età dell’adottando.

Se i genitori non sono coniugati né vivono in unione domestica registrata, la scelta del cognome dell’adottando (minorenne) è retta dall’articolo 270a CC. Questo articolo si riferisce all’autorità parentale: se quest’ultima è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre (art. 270a cpv. 1 secondo periodo CC). Questa disposizione si applica se al momento dell’adozione il genitore e l’aspirante all’adozione non sono coniugati né vivono in unione domestica registrata e l’adottando è minorenne. In caso di adozione del figliastro maggiorenne, non ci si può riferire all’autorità parentale conformemente all’articolo 270a CC poiché questa cessa in seguito al raggiungimento della maggiore età del figlio. Il diritto vigente presenta quindi una lacuna che potrebbe essere accentuata dagli adeguamenti proposti nell’ambito dell’adozione del figliastro maggiorenne. Occorre pertanto prevedere una pertinente regolamentazione.

Analogamente alle disposizioni concernenti il cognome in caso di adozione del figliastro minorenne, secondo cui il genitore che detiene l’autorità parentale può scegliere il cognome del figlio (art. 267a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 270a CC), deve essere possibile scegliere il cognome anche in caso adozione del figliastro maggiorenne. Dopo l’adozione, l’adottando maggiorenne può pertanto scegliere se portare (eventualmente continuare a portare) il cognome da nubile o celibe del genitore legale (restante) o assumere quello dell’aspirante all’adozione (art. 267a cpv. 2bis D-CC). Se desidera conservare il cognome del genitore con cui il suo rapporto di filiazione sarà sciolto in seguito all’adozione, l’adottando potrà presentare una pertinente domanda nel quadro della procedura di adozione presso l’autorità compente (art. 267a cpv. 3 CC).

3.1.4 Diritto transitorio

S’intende applicare il nuovo diritto alle procedure di adozione pendenti all’entrata in vigore. Non si rendono necessarie ulteriori disposizioni transitorie, in quanto la modifica non comporta alcuna agevolazione retroattiva, ma le coppie interessate potranno beneficiarne da subito presentando una domanda di adozione.

3.2 Attuazione

Le modifiche proposte nel CC non necessitano di ulteriore attuazione a livello di ordinanza. Non sono pertanto necessari altri lavori o adeguamenti a livello federale.

Le nuove disposizioni saranno applicate dalle autorità cantonali, in primo luogo dalle autorità competenti in materia di adozione, che svolgeranno un ruolo centrale nell’esecuzione del nuovo diritto. La revisione non impone adeguamenti nelle legislazioni cantonali.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 264c, titolo marginale

L’adozione agevolata del figliastro si rifà all’attuale adozione del figliastro, ma date le condizioni agevolate va disciplinata in un articolo separato (art. 264cbis D-CC). Di conseguenza, al titolo marginale della vigente disposizione sull’adozione del figliastro è aggiunto «in generale».

Art. 264cbis

Questo nuovo articolo disciplina le condizioni per l’adozione agevolata del figliastro e si applica in particolare nelle situazioni in cui:

  • – una coppia realizza il desiderio di avere un figlio mediante donazione privata di sperma, donazione (anche anonima) di sperma all’estero o altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata;

  • – il figlio vive dalla nascita in comunione domestica con il genitore legale e l’aspirante all’adozione (genitore intenzionale).

Viste le particolari circostanze legate al concepimento e alla nascita del figlio, è importante che quest’ultimo sia tutelato al meglio sotto il profilo giuridico e che quindi il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale venga stabilito rapidamente dopo la nascita, come propongono anche il Tribunale federale e la Corte EDU (v. n. 1.1.4 e 3.1.1). Il presupposto di base è costituito dalle condizioni per l’adozione del figliastro di cui all’articolo 264c CC: la coppia deve essere coniugata, vincolata da un’unione domestica registrata o convivere di fatto; nessuno dei due deve essere vincolato da un matrimonio o un’unione domestica registrata con una terza persona; la coppia deve inoltre vivere in comunione domestica da almeno tre anni. Se queste condizioni sono soddisfatte, si può presupporre l’esistenza di un progetto familiare comune per l’adottando. In questi casi s’intende rinunciare, in deroga a quanto previsto per l’adozione classica del figliastro e l’adozione congiunta, al requisito che gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione del bambino (art. 264 cpv. 1 CC). Se la coppia adempie la condizione dei tre anni di comunione domestica soltanto dopo la nascita del figlio, durante il suo primo anno di vita, la domanda di adozione può essere presentata non appena la comunione domestica di tre anni e le altre condizioni di adozione sono adempiute. Se la coppia soddisfa la condizione dei tre anni di comunione domestica dopo il primo anno di vita del figlio e quindi dopo l’anno di cura ed educazione, si applica l’articolo relativo all’adozione classica del figliastro (art. 264c CC). Le particolarità di questi casi dovranno tuttavia continuare a essere considerate nella procedura di adozione (v. n. 2.4).

In sede di consultazione alcuni partecipanti hanno chiesto di precisare la disposizione, poiché è formulata in maniera molto aperta e potrebbe essere applicabile anche ai casi di adozione classica del figliastro. Ritengono non basti presumere l’esistenza di un progetto familiare comune; quest’ultimo dovrebbe essere menzionato espressamente. A loro avviso si dovrebbe ad esempio specificare che il figlio deve vivere in comunione domestica con la coppia o fare in modo che la disposizione riguardi unicamente i bambini in tenera età che hanno un solo genitore legale36. Tuttavia, il Consiglio federale non ritiene necessarie tali precisazioni. Considerato che la coppia deve vivere in comunione domestica al momento della nascita del bambino, è evidente che quest’ultimo vivrà sia con il genitore sia con l’aspirante all’adozione e che sarà accudito da entrambi. Il suddetto requisito delimita in maniera sufficiente tale situazione dall’adozione classica del figliastro. Nel corso della procedura di adozione le autorità competenti possono sempre tenere conto delle circostanze del singolo caso.

Art. 266 cpv. 3

L’articolo 266 CC riguarda l’adozione di maggiorenni, sia essa un’adozione congiunta da parte di una coppia coniugata, un’adozione singola o un’adozione del figliastro. La modifica proposta riguarda la classica adozione del figliastro (nuovo titolo marginale: adozione del figliastro – in generale). Il rimando all’articolo 264c CC presuppone che al figlio sia in ogni caso garantito almeno un anno di cura ed educazione (così come lo prevede l’art. 266 cpv. 1 CC; v. anche n. 3.1.2). Queste agevolazioni potrebbero ovviamente applicarsi anche nei casi in cui l’adozione agevolata del figliastro è possibile, non appena il genitore intenzionale ha provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione dell’adottando. Alla maggiore età del figlio non sarà dunque possibile «recuperare» ogni adozione grazie alle nuove agevolazioni: se il genitore e l’aspirante all’adozione si separano due mesi dopo la nascita del figlio e la condizione dell’anno di cura ed educazione non è dunque adempiuta37, l’adozione non può essere «recuperata» in età adulta. Per contro, si prevede che questa modifica si ripercuoterà positivamente anche sui rapporti tra i figliastri e le loro matrigne/i loro patrigni, in particolare nei casi in cui non è stato possibile adottare il figliastro secondo il diritto anteriore al 2018 (v. n. 1.1.6) e in cui la coppia non vive più insieme.

Per l’adozione di maggiorenni il vigente articolo 266 capoverso 2 CC rinvia alle condizioni applicabili all’adozione di minorenni, compresa quindi la comunione domestica (art. 264c cpv. 3 CC). Dal momento che questa condizione non può però essere soddisfatta se l’aspirante all’adozione e il genitore dell’adottando non vivono più insieme, s’intende evitare che possa rappresentare un ostacolo all’adozione dei figliastri maggiorenni.

Se le condizioni per l’adozione del figliastro erano in generale soddisfatte (art. 264c CC) quando l’adottando era minorenne, per l’adozione in età adulta si può prescindere dalla condizione della comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione. Stessa cosa vale anche per il matrimonio e l’unione domestica registrata. Per i maggiorenni non è rilevante che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano in comunione domestica o siano giuridicamente legati l’uno all’altro. Tuttavia, spesso mantengono stretti rapporti con l’(ex) matrigna o patrigno, analoghi a quelli che intercorrono tra genitore e figlio, che s’intende sancire giuridicamente con una filiazione effettiva.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno rilevato che la distinzione tra convivenza di fatto e comunione domestica non è chiara38. L’adozione presuppone che le coppie vivano in comunione domestica da almeno tre anni (art. 264a cpv. 1 e art. 264c cpv. 2 CC). Mentre il matrimonio e l’unione domestica registrata sono entrambi caratterizzati da un vincolo formale, la convivenza di fatto è determinata unicamente dalla comunione domestica39. È possibile che una coppia coniugata o in unione domestica registrata non viva più insieme nonostante il vincolo legale sia ancora in vigore. Per questa ragione la condizione della comunione domestica è mantenuta a prescindere dall’esistenza formale di un matrimonio o di un’unione domestica registrata. In seguito alla consultazione la disposizione è stata leggermente riformulata per una maggiore chiarezza.

Come per tutte le adozioni di maggiorenni, non sono necessari né il consenso del genitore legale che ha vissuto con l’aspirante all’adozione, né quello dell’eventuale secondo genitore con cui sussiste un rapporto di filiazione (cfr. art. 266 cpv. 2 CC).

Art. 267 cpv. 3 n. 4

In caso di adozione del figliastro i vincoli di filiazione anteriori con l’altro genitore non saranno sciolti come previsto dal diritto vigente (art. 267 cpv. 2 CC). Dato che s’intende consentire l’adozione di un figliastro maggiorenne anche se la coppia non è più vincolata da un matrimonio o un’unione domestica registrata o semplicemente non vive più in comunione domestica, occorre integrare questa disposizione precisando che l’adozione del figliastro non scioglie il vincolo di filiazione tra il figlio e il genitore nemmeno in questi casi.

Art. 267a cpv. 2bis

Se la coppia non è coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata al momento dell’adozione del figliastro maggiorenne, il rimando dell’articolo 267a capoverso 2 CC all’articolo 270a CC, ossia all’autorità parentale quale fattore determinante per il nome del figlio, non ha più ragione d’essere poiché l’autorità parentale cessa con il raggiungimento della maggiore età (v. n. 3.1.3). Occorre pertanto disciplinare espressamente gli effetti dell’adozione di maggiorenni sul cognome.

La differenza tra l’adozione classica del figliastro (art. 264c D-CC) e quella agevolata è irrilevante per l’applicazione della nuova disposizione relativa al cognome: come accennato sopra, è necessario che l’adottante e il genitore non siano coniugati né vivano in unione domestica registrata. In caso contrario, il cognome dell’adottando è determinato dall’articolo 270 CC anche dopo la maggiore età. È inoltre irrilevante se il genitore e l’adottante vivono o meno in comunione domestica, poiché il nuovo articolo 266 cpv. 3 D-CC permette entrambe le situazioni.

Il Consiglio federale ha proposto di consentire agli adottandi maggiorenni di scegliere quale cognome portare dopo l’adozione: quello del genitore legale (restante) o quello dell’adottante (cfr. art. 24 cpv. 2 OSC in merito al cognome da celibe o nubile). Potrà scegliere il cognome anche se il genitore e l’aspirante all’adozione hanno già figli in comune. Non porterà quindi automaticamente lo stesso cognome dei fratelli o delle sorelle dopo l’adozione, contrariamente ai casi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 270a CC, in particolare i casi di adozione dei figliastri minorenni. Il disciplinamento proposto corrisponde alla prassi attualmente diffusa in diversi Cantoni.

L’autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il «cognome precedente» (art. 267a cpv. 3 CC), che non corrisponde né a quello del genitore legale (restante) né a quello dell’adottante. Con il «cognome precedente» s’intende il cognome che l’adottando maggiorenne porta al momento dell’adozione e che in genere coincide con il cognome del genitore nei confronti del quale il rapporto di filiazione sarà sciolto dopo l’adozione. Tuttavia, potrebbe trattarsi anche di un cognome che l’adottando maggiorenne ha assunto in seguito a un cambiamento del nome secondo l’articolo 30 CC. Per contro, l’articolo 267a capoverso 3CC non si riferisce al cognome che l’adottando maggiorenne ha assunto in seguito al matrimonio. Se questa persona è coniugata, conserva il cognome di famiglia anche dopo l’adozione. Sarà modificato soltanto il suo cognome da nubile o celibe, che è iscritto nel registro dello stato civile (cfr. art. 268 cpv. 5 CC). Di norma esistono motivi degni di rispetto perché una domanda secondo l’articolo 267a capoverso 3 sia approvata; non è necessario un cambiamento del nome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC.

In genere non vi sono costi supplementari, in quanto la domanda è presentata nel corso della procedura di adozione. La scelta del cognome è effettuata indipendentemente dal fatto che l’adottando maggiorenne porti e desideri conservare il cognome del genitore legale (restante) o voglia cambiarlo per assumere quello dell’adottante. In ogni caso, che si tratti di una scelta secondo l’articolo 267a capoverso 2bis o di una domanda secondo l’articolo 267a capoverso 3, la decisione di adozione contiene le indicazioni necessarie (cfr. art. 268 cpv. 5 CC).

Titolo finale, art. 12bbis (nuovo)

Una nuova disposizione transitoria stabilisce che alle procedure di adozione pendenti si applica il nuovo diritto, ossia le nuove disposizioni che disciplinano le situazioni in cui una domanda è stata presentata secondo il diritto previgente, ma prima del termine dell’anno di cura ed educazione. In questi casi occorrerà esaminare la possibilità di pronunciare un’adozione del figliastro agevolata senza che sia necessario presentare una nuova domanda. Lo stesso vale per l’adozione di un figliastro maggiorenne se al momento della presentazione della domanda non sussiste più alcuna comunione domestica, nessun matrimonio, alcuna unione domestica registrata o convivenza di fatto.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il disegno non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il disegno ha le seguenti ripercussioni per i Cantoni:

  • – Sebbene venga introdotta una nuova forma di adozione, l’adozione agevolata del figliastro, l’onere sarà minore rispetto alla procedura attuale in quanto non sarà in genere necessario procedere a un accertamento approfondito dell’idoneità. Inoltre, il volume delle domande non aumenterà, ma passerà dall’attuale adozione del figliastro alla nuova forma agevolata.

  • – La modifica relativa all’adozione di maggiorenni, in base alla quale nei casi di adozione agevolata del figliastro si può derogare all’esistenza della comunione domestica, del matrimonio, dell’unione domestica registrata o della convivenza di fatto, può comportare un aumento delle domande da trattare, in particolare per le adozioni del figliastro non concesse secondo il diritto anteriore perché la comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione era stata sciolta prima della presentazione della domanda di adozione. L’aumento dovrebbe comunque rimanere contenuto. Lo stesso vale per gli adeguamenti relativi al cognome.

5.3 Ripercussioni sulla società

L’adozione agevolata del figliastro si ripercuoterà positivamente sulla società: i figli concepiti nell’ambito di un progetto familiare comune con donazione privata di sperma, donazione (anche anonima) di sperma all’estero o con altri metodi di procreazione assistita all’estero, compresa la maternità surrogata, avranno un secondo genitore legale in tempi più brevi e beneficeranno più rapidamente di una tutela giuridica.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Conformemente all’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)40, la legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. Tale competenza comprende anche il disciplinamento dei rapporti di filiazione in caso di adozione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno non è in relazione diretta né in contrasto con gli impegni internazionali della Svizzera. È anzi in linea con quanto chiesto dalla Corte EDU, che impone alla Svizzera di disciplinare i vincoli di filiazione con il genitore intenzionale in modo da garantire che il figlio possa essere quanto prima tutelato sotto il profilo giuridico41.

6.3 Forma dell’atto

Il disegno contiene norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. La modifica del Codice civile deve essere emanata sotto forma di legge federale.

6.4 Delega di competenze legislative

Il disegno non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.

6.5 Protezione dei dati

Il disegno non ha ripercussioni in materia di protezione dei dati.