FF 2025 2905
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Termine di referendum: 15 gennaio 2026
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 26 settembre 2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20252, decreta:
Art. 1 1 Lo scambio di note del 28 giugno 20243 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
2025-3456 FF 2025 2905
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note FF 2025 2905 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. DF
Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato.
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni La presidente: Maja Riniker La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 7 ottobre 2025 Termine di referendum: 15 gennaio 2026
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note FF 2025 2905 tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. DF
Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue.
1 Legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri
e la loro integrazione
Sostituzione di un termine Nell’articolo 82 capoverso 1, primo periodo, 2, primo periodo, e 3, primo periodo, «fermo di breve durata» è sostituito con «fermo».
Art. 7 cpv. 1, secondo periodo e 2 1 … L’esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera e alle frontiere interne Schengen della Svizzera è retta dal codice frontiere Schen- 2 Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera di cui al capoverso 1. Stabilisce d’intesa con i Cantoni e con gli Stati limitrofi le regioni transfrontaliere secondo l’articolo 42ter del codice frontiere Schengen.
Art. 8 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera 1 Spetta al Consiglio federale ordinare e prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. 2 In caso di eventi imprevedibili, spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordinare e prorogare le misure immediatamente necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. Il DFGP ne informa senza indugio il Consiglio federale.
5 RS 142.20 6 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.6.2024.
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note FF 2025 2905 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. DF
3 Il Consiglio federale può altresì ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera se il Consiglio dell’Unione europea: a. a causa di una grave emergenza di sanità pubblica su vasta scala in diversi Stati Schengen, ha autorizzato questi ultimi a ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli secondo l’articolo 28 del codice frontiere Schengen7; b. a causa di circostanze eccezionali dovute a carenze gravi e persistenti nei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen, ha emanato una raccomandazione in tal senso secondo l’articolo 29 del codice frontiere Schengen. 4 L’UDSC svolge i controlli di cui ai capoversi 1–3 d’intesa con i Cantoni di confine.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
Art. 9 Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera I Cantoni eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio sovrano.
Art. 64 cpv. 4 e 5 nonché 64a cpv. 3bis Abrogati
Art. 64c cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina
1 Concerne soltanto il testo francese
15 RS 361 16 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L, 2024/1717, 20.6.2024.
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note FF 2025 2905 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. DF